SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO E RELATIVI
SERVIZI CONNESSI
TRA L’IGEA SPA
E
LA SOCIETÀ/ ………………………………………………………………
L’anno duemiladiciasette il giorno del mese di in Iglesias, presso la Sede operativa dell’IGEA S.p.A. in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Tra
L’IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, X. XXX 00000000000 – codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell’ Imprese di Cagliari 01087220289, di seguito chiamata “Stazione Appaltante” rappresentata in questo atto dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Amministratore Unico;
e
La , con sede legale in codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di al n. , rappresentata in questo atto dal
nella sua qualità di della
con poteri di rappresentanza di seguito chiamata “Società”.
PREMESSO
A. CHE con Determina a contrarre n. 93 del 22/08/2017, L’IGEA SPA ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per la “ Fornitura e l’installazione di strumentazione di laboratorio e relativi servizi connessi”, suddivisa in 2 lotti ”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
B. CHE il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 102 del 04/09/2017 e sulla GUUE GU/S
2017/2 167-344611 del 01/09/2017;
C. CHE la procedura di gara per l’appalto del servizio in epigrafe è stata espletata nelle sedute pubbliche in data a seguito delle quali, giusto verbali di gara redatti in
pari data, è risultata aggiudicataria la società
;
con sede in
D. CHE con Determinazione n° in data , è stata approvata
l’aggiudicazione a favore della ditta verso il corrispettivo complessivo di
€ +IVA, al netto del ribasso dello %, offerto dall’appaltatore sull’importo posto a base di gara;
E. CHE la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
F. CHE risulta decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art 32 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016;
G. CHE è stata acquisita tutta la documentazione comprovante, in capo all’aggiudicatario l’assenza di motivazioni di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e il possesso dei requisiti di partecipazione prescritta della documentazione di gara;
H. CHE in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione con nota prot. n° del
la è stata invitata a produrre la
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
I. CHE è stato provveduto l’avviso inerente l’esito della suddetta gara, ai sensi dell’art 98 del D.lgs. n. 50/2016;
L. VISTO l’art 32 del D.lgs.n. 50/2016 in ordine alla stipula dei contratti di appalto;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
1. Le parti danno atto che le condizioni che regolano il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico approvati con determinazione n.93 del 22.08.2017, nell’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza elaborato ai sensi dell’art 26 del D.Lgs.n. 81/2008.
2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
3. In particolare, l’offerta tecnica dell’appaltatore, con la proposta tecnico – organizzativa ivi contenuta, presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
4. Tutti i documenti citati, anche quelli non allegati materialmente al presente contratto ma tenuti agli atti dell’IGEA, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE
1. L’IGEA affida all’appaltatore, che accetta, la fornitura di
secondo le modalità indicate nel presente contratto.
2. La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere consegnata e installata presso i laboratori dell’AUSI siti in Località Monteponi nel Comune di IGLESIAS.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. L’appaltatore svolge la fornitura con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio per tutta la durata del contratto.
2. L’Appaltatore con il presente contratto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni in epigrafe nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente atto ed in osservanza degli obblighi stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituisce obbligo contrattuale specifico.
3. La fornitura dovrà essere svolta sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto e nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Tecnico.
ART. 4 – DURATA
1. La consegna, nella sede indicata all’art.2, e l’installazione della strumentazione dovrà concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del presente contratto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo contrattuale per la fornitura è pari a €. , derivante da ribasso percentuale offerto in sede di gara, per l’intera durata contrattuale, IVA di legge esclusa.
2. Il corrispettivo si intende fisso e immutabile per l’intera durata contrattuale.
3. L’importo predetto, comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore, deve intendersi riferito alla prestazione dei servizi descritti nel capitolato e nell’offerta tecnica dell’appaltatore, prestati in perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il corrispettivo verrà liquidato dall’IGEA in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. L’importo viene corrisposto dall’IGEA sul conto corrente dedicato ai sensi della l. 136/2010 anche in via non esclusiva indicato dall’Appaltatore.
Ai fini del pagamento l’Appaltatore deve dichiarare di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, comunicando a tal fine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. L’Appaltatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all’IGEA, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che l’IGEA prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della Società; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. L’IGEA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se l’Ente è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico dell’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
11. La Fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell’Ufficio UFTS9R e dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) xxxxxxxxxxx, e dovrà essere intestata all’IGEA SPA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX P.IVA 01660730928.
12. L’IGEA è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” di cui all’art. 17 Ter del DPR 633/72.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
14. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall’Amministrazione
ART. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’IGEA individua , quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l’IGEA, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto
ART. 8 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione della fornitura, salvo quanto già previsto dal Capitolato Speciale e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della fornitura, L’Appaltatore si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Speciale e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’IGEA le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’IGEA;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’IGEA tramite il direttore dell’esecuzione del contratto;
d) dare immediata comunicazione all’IGEA di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’IGEA entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
ART. 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società medesima a gare e appalti
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che L’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ALL’IGEA.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 9, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che la Società si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, L’Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i.
ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
5. L’Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine l’Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Società è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’IGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., o a mezzo PEC - nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge..
ART. 12 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – MANLEVA
1. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico della Società in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA -
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° emessa in data
dalla Agenzia con sede in , per
l'importo di € (euro ).
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.
ART. 14 - PENALI E RILIEVI
1. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite all’art. 16 del Capitolato Speciale.
2. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale
percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ai sensi del successivo articolo 15.
3. Per l’applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell’IGEA di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore, oppure sulla cauzione definitiva; l’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’IGEA a causa dei ritardi dell’appaltatore.
ART. 15 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 107 del Codice, IGEA può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art. 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.
2. In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’IGEA è fatta all’appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che l’IGEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.
4. L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
5. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio con l’Appaltatore, qualora permanga l’inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di risoluzione l’IGEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’IGEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
8. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’IGEA provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 16 – RECESSO
1. L’IGEA si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l’art. 109 del Codice.
2. L’IGEA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l’IGEA sarà tenuta al pagamento: ƒ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di
recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’IGEA; ƒ delle spese sostenute dall’Appaltatore.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’IGEA
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
1. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.
ART. 18 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
2. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’IGEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
3. In caso di fallimento di un’impresa mandante, o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
2. Ai fini di quanto previsto dal X.xx. n. 159/2011, si da atto che l’Appaltatore ha reso l’autocertificazione prevista dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’IGEA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che l’Appaltatore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato d.lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
6. L’Appaltatore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e
s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
ART. 21 – SPESE DI PUBBLICAZIONE
1. La Società deve provvedere entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione da apposita richiesta, a corrispondere all’IGEA le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, co. 35, del d.l. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge con l. 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo ( / ) Iva inclusa.
2. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario L’IGEA SPA IN LIQUIDAZIONE, da appoggiare a: BNL - codice IBAN: IT 020W0100543910000000004490, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXX in adempimento dell’art. 34 d.l.. 179/2012”.
ART. 22 - CONTROVERSIE
1. In caso di controversie tra l’Appaltatore e l’IGEA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 23 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti anche se ad esso non materialmente allegati:
A. Capitolato Speciale D’appalto;
B. Offerta Tecnica Ed Economica Presentata In Sede Di Gara
C. Cauzione Definitiva
D. Dichiarazione Ex Dpcm 11/05/1991, N° 187
E. Autocertificazione Ai Sensi Dell’art. 89 Del D.Lgs. 159/2011
3. Fatta eccezione per i documenti di cui alle precedenti lettere A E B che si allegano materialmente all’atto, i documenti di cui alle precedenti lettere da C) a E), facenti parte integrante del presente contratto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell’IGEA.