COMUNE DI MACERATA
COMUNE DI MACERATA
REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI
Approvato con atto consiliare n. 76 del 24 luglio 2001
Esaminato dal CORECO nella seduta del 04.10.2001 prot. n. 2738/2001
Disciplina del servizio
1) Il servizio di taxi con autoveicoli nell’ambito del territorio di questo Comune è disciplinato dall’art. 121 T.U.L.P.S., dall’art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con X.X. x. 000/00, dall’art. 86 del D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992, dalla legge regionale n. 10 del 6/4/98, dalle norme comunitarie e dagli usi e consuetudini, in quanto applicabili e dalle disposizioni del presente Regolamento.
ART. 2
Oggetto del servizio
1) Per servizio di taxi si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione per servizio da piazza in conformità delle leggi in vigore, stazionanti a disposizione del pubblico, nelle località stabilite dal Comune.
ART. 3
Determinazione del numero degli autoveicoli da ammettersi in servizio di taxi e caratteristiche degli stessi
1) Il totale degli autoveicoli della categoria M 1 da adibire al servizio di taxi non può essere superiore al numero di dieci.
2) Gli autoveicoli da adibire al servizio di taxi debbono essere provvisti di dispositivi ed apparecchi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
3) Gli autoveicoli devono avere dimensioni e caratteristiche così come prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, dal Codice della Strada approvato con D.L. 30 aprile 92 n. 285 e dal
D.M. 19/11/92 e contenere almeno tre posti per i passeggeri.
4) Le autovetture bianche debbono recare una fascia autoadesiva di colore rosso, fornita gratuitamente dal Comune, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un’altezza di 4 centimetri; sulle fiancate viene affisso lo stemma del Comune di Macerata. Le scritte e lo stemma, anch’essi forniti gratuitamente dal Comune, potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm2., secondo il bozzetto deliberato dalla Giunta Comunale.
5) Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore dentro l’ambito del territorio comunale, debbono essere muniti oltre che della targa prescritta dal vigente codice della strada di altra targa con la scritta in nero “SERVIZIO PUBBLICO” ed il numero progressivo imposto dall’Autorità Comunale.
7) Il mezzo deve essere in regola con le norme che disciplinano la revisione dei veicoli.
ART. 4
Requisiti per l’esercizio della professione di Tassista
1) L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale dotato dei seguenti requisiti:
a) idoneità morale;
b) idoneità professionale.
2) Non soddisfa al requisito dell’idoneità morale chi:
a) sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31/5/65, n. 575 (antimafia) e loro successive integrazioni e modificazioni;
c) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni, salvo che il provvedimento di revoca sia stato adottato per l'aver intrapreso altra attività lavorativa;
e) sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
g) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
3) L’idoneità professionale è accertata dall’iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 10/98.
ART. 5
Domanda per l’esercizio
1) Chi intende ottenere la licenza comunale per l’esercizio Taxi deve farne domanda in bollo al Comune.
2) Nella domanda, oltre alle complete generalità, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) patente di abilitazione alla guida del veicolo adibito al servizio di taxi;
b) abilitazione professionale (C.A.P. KB);
c) iscrizione al Ruolo dei Conducenti di autovetture;
d) di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di autonoleggio pubblico da piazza;
e) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
f) essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 4;
g) non aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando;
h) non essere attualmente titolare di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente o di altre licenze di taxi anche se rilasciate da altro Comune;
i) eventuali ulteriori attività svolte;
l) il possesso o la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio o l'impegno all'acquisizione dello stesso in caso di assegnazione della licenza;
m) il possesso di uno o più requisiti che, ai sensi del successivo art. 9, costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza.
ART. 6
Procedura per il rilascio della licenza d’esercizio
1) La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è rilasciata dall’Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. La gestione del servizio può avvenire in forma singola o associata.
2) La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3) La licenza deve essere conservata a bordo dell'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di taxi, ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale, ai quali altresì il titolare dovrà essere in grado di dimostrare l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del TULPS 773/31.
ART. 7
Contenuti del bando
1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine per la conclusione del procedimento;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Adeguata pubblicità verrà data sia alla disponibilità al rilascio di nuove licenze che al bando di concorso.
ART. 8
Titoli oggetto di valutazione
1) Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio di taxi, il Servizio Attività Produttive procede alla valutazione dei seguenti titoli ai quali è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della legge 21/92 punti 6;
b) laurea punti 3;
c) diploma di maturità punti 2;
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx;
e) abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche punti 3.
2) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale l’aver esercitato regolarmente servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
Nel caso in cui il criterio sopraindicato non fosse sufficiente ai fini della formazione della graduatoria, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti ulteriori criteri:
a) anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli;
b) aver svolto prestazioni lavorative c/o aziende pubbliche o private o in forma autonoma, per la quale fosse determinante l’uso e la guida di automezzi.
Inizio del servizio
1) L'assegnatario, ricevuta notifica dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di dimostrare, entro 120 gg., al Servizio Attività Produttive, la disponibilità del veicolo in proprietà o leasing.
2) Il servizio dovrà essere iniziato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevuta della notifica dell’accoglimento della domanda, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3) Non appena ottenuta l'immatricolazione del veicolo e prima di dare inizio all'attività, dovranno essere comunicati al Comune gli estremi della carta di circolazione dell’autoveicolo ai fini dell’annotazione degli stessi sulla licenza comunale già rilasciata.
4) Prima di iniziare l'attività, l'assegnatario dovrà altresì richiedere l'iscrizione nel registro di cui al citato art. 121 del TULPS 773/31.
ART. 10
Rilascio della licenza e figure giuridiche di gestione
1) L’Autorità Comunale rilascia all'assegnatario la licenza comunale per il servizio pubblico di taxi che consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
2) La licenza comunale deve essere restituita al Servizio Attività Produttive in caso di decadenza, revoca o sospensione.
3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4) Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
ART. 11
Validità della licenza d’esercizio
1) La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo fermo il disposto degli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento.
ART. 12
Gestione del servizio - Trasferimento della licenza comunale
1) La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare della licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per definitivo ritiro della patente di guida.
2) In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti.
3) Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
ART. 13
Casi di temporanea sospensione del servizio. Nomina di un supplente
1) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono, previa comunicazione al Sindaco, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio e in possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n.
230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata
4) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230/Bis del Codice Civile.
5) Nella comunicazione dovranno essere dichiarate: le generalità del sostituto, gli estremi della iscrizione al Ruolo e la motivazione della sostituzione.
ART. 14
Sostituzione delle vetture
1) Non sono consentite sostituzioni temporanee o definitive di autoveicoli senza autorizzazione dell’Autorità Comunale.
2) La Giunta Comunale può concedere una o più licenze per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all’utilizzo della propria autovettura per:
a) guasto meccanico;
b) incidente;
c) furto o incendio.
3) Il Servizio Attività Produttive concede l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). L’autorizzazione contiene i seguenti dati:
a) generalità del richiedente;
b) generalità o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
e) periodo di validità.
L’autorizzazione deve essere custodita sull’autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.
4) Il concessionario del taxi di scorta assegna l’autovettura nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validità dell’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2.
5) La tariffa per l’uso del taxi di scorta è composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa è approvata dalla Giunta comunale.
6) Al tassista cui sia stata assegnata un’auto di scorta è vietato l’uso della propria autovettura.
8) Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall’assegnazione del titolo;
b) mancato pagamento della tassa di proprietà o dell’assicurazione dell’autovettura destinata a taxi di scorta;
c) mancato rispetto dell’ordine di precedenza nell’assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 5;
d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 6;
e) violazione del divieto di commercializzazione e trasferire le licenze per auto di scorta così come previsto al comma 7.
9) Per quanto non espressamente previsto ai commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
ART. 15
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi
1) Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal Servizio Attività Produttive alle seguenti condizioni:
a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell’organico definito dal Comune ai sensi dell’art. 3;
b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque in trenta giorni nell’arco dell’anno.
L’autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d’esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
d) il periodo di validità.
Modalità di svolgimento del servizio
1) Il servizio dovrà essere svolto in modo da assicurare, nelle ore diurne, su tutte le località di stazionamento, determinate ai sensi del successivo articolo 19, la presenza di vetture in rapporto alle esigenze dell’utenza.
2) Le vetture saranno impegnate in base all’ordine di stazionamento. Nelle ore notturne il servizio dovrà essere svolto, previa predisposizione di turni che potranno essere concordati nell’ambito della categoria, in modo da garantire almeno la presenza di due vetture nel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx con gli orari di arrivo e partenza dei treni.
3) I criteri per la definizione degli orari di lavoro e dei turni di riposo sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4) Nell’ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico definite ai sensi del successivo art. 18;
b) mediante sistemi di chiamata via radio;
c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
ART. 17
Tariffe
1) Con deliberazione della Giunta Municipale sono fissate le tariffe che sono a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2) Le tariffe sono comunicate ai titolari delle licenze che hanno l’obbligo di tenerle costantemente esposte al pubblico in modo ben visibile nell’interno dei veicoli unitamente alle condizioni di trasporto previste per tutto il territorio comunale ed approvate dalla Autorità Comunale.
3) Le autovetture adibite al servizio di Taxi devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
4) L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
5) Le tariffe di cui al presente articolo vengono annualmente aggiornate in base all’aumento ISTAT dell’anno precedente. L’aggiornamento decorre dal primo gennaio di ogni anno.
Località di stazionamento
1) Le località dove possono stazionare gli autoveicoli sono le seguenti:
- Stazione ferroviaria
- Piazza Libertà
- Stazione autobus di linea
- Bus Terminal
Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Giunta Municipale sentite le competenti organizzazioni di categoria.
ART. 19
Comportamento dei conducenti
1) I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza debbono usare col pubblico modi corretti, ed effettuare il servizio con il necessario decoro e in particolare è loro vietato:
a) fumare e mangiare durante la corsa;
b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo;
c) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
e) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
f) lasciare guidare l’autoveicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli “ad uso pubblico”;
g) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
h) portare animali in vettura;
i) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
l) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.
2) Al conducente è fatto specificatamente obbligo:
a) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi cliente, nell’ambito del territorio comunale, salvo che l’autovettura non sia impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa.
Qualora i conducenti abbiano gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare tali ragioni agli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell’interesse dell’ordine e della sicurezza, e per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l’obbligo di sottostare alla disposizione d’igiene, nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli
c) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
d) curare che il contachilometri ed il tassametro funzionino regolarmente e non siano alterati o coperti;
e) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
f) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
g) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
h) rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
i) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
l) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
m) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
n) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
o) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
p) assicurarsi che gli utenti rispettino le disposizioni in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta;
q) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri.
A tale effetto i conducenti debbono porre il tassametro in azione all’inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine dopo averne fatta prendere visione al passeggero dell’importo segnato dal tassametro.
ART. 20
Comportamento degli utenti
1) Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) fumare;
b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a 4;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
ART. 21
Interruzione della corsa
1) Qualora per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, che non consentano di sostituire tempestivamente il veicolo, la corsa debba essere interrotta, i passeggeri hanno diritto di abbandonare l’autoveicolo stesso pagando solo l’importo in base ai chilometri percorsi.
2) D’altra parte il conducente può esigere l’importo e cessare il servizio, quando i passeggeri smontino all’entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi prevista dalla tariffa non depositino una somma dovuta per diritto di sosta.
ART. 22
Diffida
1) Il Comune diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale;
d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.
ART. 23
Sospensione della licenza comunale d’esercizio
1) Il Comune sospende la licenza comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
b) violazione per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/98;
c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d) prestazione del servizio con tassametro non regolarmente funzionante;
e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
ART. 24
Decadenza della licenza comunale d’esercizio
1) La Licenza comunale d’esercizio decade:
a) per mancato inizio del servizio entro 6 mesi dalla notifica dell’accoglimento della domanda o dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga in caso di comprovata e documentata necessità;
b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificato motivo;
c) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a trasferire il titolo entro il termine massimo di due anni ad altro soggetto dagli stessi designato, purché iscritto nel ruolo dei conducenti e previamente autorizzato dal Comune;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi.
2) La decadenza della licenza o la volontaria cessazione dell'attività viene comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 25
Revoca della licenza comunale d’esercizio
1) Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona della licenza per il servizio di taxi con l’autorizzazione per il servizio da noleggio così come previsto dall’art. 8, comma 2, legge 21/92;
b) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l’esercizio;
c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 23;
d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
g) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 12 del presente regolamento;
h) nei casi previsti dai singoli articoli del presente Regolamento.
ART. 26
Trasporto portatori di handicap
1) Il tassista ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria in caso di trasporto di soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3) Con modalità da definirsi con apposito atto della Giunta Comunale potranno essere concessi incentivi ai titolari di licenza che attrezzino l'autoveicolo per un più agevole trasporto dei portatori di handicap.
ART. 27
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1) Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
ART. 28
Pubblicità nelle autovetture
1) Nel rispetto della normativa vigente, la applicazione di messaggi pubblicitari all’interno o all’esterno delle autovetture è soggetta ad autorizzazione da richiedere al Servizio Attività Produttive, che provvederà ad acquisire il parere del Comando di Polizia Municipale, ed al pagamento della imposta relativa.
ART. 29
Reclami
1) Eventuali reclami nello svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio Attività Produttive, che esperiti gli accertamenti del caso adotta i provvedimenti necessari.
2) Ciascun operatore è tenuto ad esporre all’interno del proprio veicolo in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono del Servizio comunale competente a ricevere i reclami.
Sanzioni
1) Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate da disposizioni legislative in materia e dal Codice della Strada sono punite ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 10/98 con le procedure di cui al successivo art. 14.
ART. 31
Disposizioni generali e finali
1) Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme, si rimanda alla normativa vigente in materia.
2) La presente disciplina si intenderà automaticamente riconfigurata in conformità a quanto sarà stabilito in sede di attivazione dello Sportello Unico per le Imprese e per il Cittadino.
3) Sono abrogate tutte le disposizioni previgenti in contrasto con il presente regolamento.
f:\segrcons\anno2001\regolamenti\reg servizio taxi.rtf
SOMMARIO
ART. 1 - Disciplina del servizio 1 ART. 2 - Oggetto del servizio 1
ART. 3 - Determinazione del numero degli autoveicoli da ammettersi in servizio di taxi e caratteristiche degli stessi 1
ART. 4 - Requisiti per l’esercizio della professione di Tassista 2 ART. 5 - Domanda per l’esercizio 2 ART. 6 - Procedura per il rilascio della licenza d’esercizio 3 ART. 7 - Contenuti del bando 3 ART. 8 - Titoli oggetto di valutazione 4 ART. 9 - Inizio del servizio 5 ART. 10 - Rilascio della licenza e figure giuridiche di gestione 5 ART. 11 - Validità della licenza d’esercizio 5 ART. 12 - Gestione del servizio - Trasferimento della licenza comunale 6 ART. 13 - Casi di temporanea sospensione del servizio. Nomina di un supplente 6 ART. 14 - Sostituzione delle vetture 7 ART. 15 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi 8 ART. 16 - Modalità di svolgimento del servizio 9 ART. 17 - Tariffe 9 ART. 18 - Località di stazionamento 10 ART. 19 - Comportamento dei conducenti 10 ART. 20 - Comportamento degli utenti 11 ART. 21 - Interruzione della corsa 12 ART. 22 - Diffida 12 ART. 23 - Sospensione della licenza comunale d’esercizio 12 ART. 24 - Decadenza della licenza comunale d’esercizio 13 ART. 25 - Revoca della licenza comunale d’esercizio 13 ART. 26 - Trasporto portatori di handicap 14 ART. 27 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 14 ART. 28 - Pubblicità nelle autovetture 14 ART. 29 - Reclami 14 ART. 30 - Sanzioni 15