ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
CONTRATTO DI CONVENZIONE (SCHEMA)
Contratto di convenzione fra le parti:
- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, rappresentato dal…………………….., parte d’ora in avanti denominata CONSIGLIO NAZIONALE;
- XXXXXXX, Compagnia assicuratrice ……………….., parte d’ora in avanti denominata COMPAGNIA ASSICURATRICE o semplicemente COMPAGNIA.
Premesso che:
- il CONSIGLIO NAZIONALE, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell’interesse degli iscritti agli O.A.P.P.C. Provinciali d’Italia, convenzioni collettive per l’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività' professionale, nell’ottica della più ampia concorrenzialità del mercato;
- la COMPAGNIA ASSICURATRICE ha esaminato le linee guida predisposte dal CONSIGLIO NAZIONALE e le ha ritenute coerenti, in linea ed adeguate alle proprie condizioni assicurative;
- le linee guida predisposte dal CNAPPC costituiscono le condizioni di base della negoziazione e della stipula di una convenzione a carattere non esclusivo;
Considerato che
- La COMPAGNIA ASSICURATRICE ha presentato al CONSIGLIO NAZIONALE una proposta di polizza assicurativa, presentando un contratto assicurativo da proporre agli iscritti, coerente con le condizioni previste nelle Linee Guida predisposte dallo stesso CNAPPC;
- il CONSIGLIO NAZIONALE ritiene di poter mettere a disposizione degli iscritti l'attività ed i servizi offerti dalla COMPAGNIA ASSICURATRICE secondo la
presente convenzione e lo schema di polizza da proporre agli iscritti ed allegato, che recepisce le indicazioni di cui alle Linee Guida citate;
- la COMPAGNIA ASSICURATRICE, nell’aderire alla presente convenzione, dichiara di disporre di capitali e valide risorse umane e di essere in possesso del know-how e delle tecnologie necessarie.
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - premessa ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, rivolta a tutti gli iscritti agli ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia, i quali saranno liberi di aderire o meno alla proposta presentata.
Art. 3 - attuazione della convenzione
3.1 La COMPAGNIA si impegna a rispettare le linee guida del contratto assicurativo ed il testo di polizza da proporre agli iscritti, documenti che allegati formano parte integrante del presente contratto.
3.2 La COMPAGNIA si impegna a mantenere fisse le condizioni di polizza ed i premi per tutta la durata della convenzione, salvo il caso di andamento tecnico relativo a rapporto tra i sinistri pagati e quelli riservati ed i rispettivi premi imponibili pagati superino annualmente il 65%.
3.3 La COMPAGNIA si impegna a recedere dai singoli contratti assicurativi stipulati con gli iscritti soltanto dopo la provata reiterazione di errori imputati all’assicurato, accertati con sentenza definitiva.
3.4 La COMPAGNIA garantisce per tutta la durata della convenzione i servizi meglio specificati nel contratto di assicurazione, fra i quali: assistenza in fase di stipula e rinnovo;
assistenza in fase di sinistro, con personale e riferimenti dedicati; un servizio FAQ (frequently asked questions), curato da professionisti competenti e reso pubblico sul sito della COMPAGNIA stessa e, ove ritenuto interessante dal CONSIGLIO NAZIONALE, diffuso da quest’ultimo nei modi che riterrà opportuni.
3.5 La COMPAGNIA si impegna a fornire al CONSIGLIO NAZIONALE, con cadenza annuale, la statistica, all’uopo certificata, per il monitoraggio della convenzione, dalla quale risulti :
- il numero delle polizze stipulate;
- l’ammontare dei premi percepiti;
- la ripartizione geografica, a livello regionale, delle polizze e dei premi;
- il numero dei sinistri denunciati;
- la tipologia dei sinistri;
- l’ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo sinistro;
- l’ammontare delle somme pagate per ogni singolo sinistro;
- l’ammontare delle somme riservate per ogni singolo sinistro;
- il numero dei sinistri rifiutati;
- tutti gli altri dati richiesti, che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy, inerenti la presente convenzione.
Tutti i dati saranno forniti in formato digitale e preferibilmente su modulistica predisposta dal CONSIGLIO NAZIONALE.
È data facoltà al CONSIGLIO NAZIONALE di eseguire controlli, anche a campione, sull’esattezza dei dati forniti.
3.6 la COMPAGNIA autorizza fin d’ora il CONSIGLIO NAZIONALE a disporre liberamente di tali dati, a renderli noti a terzi e utilizzarli per studi, seminari, ricerche di mercato e simili, senza che nessuna eccezione possa essere mossa al CONSIGLIO NAZIONALE stesso.
Art. 4 - obblighi del CONSIGLIO NAZIONALE
a fronte degli impegni assunti dalla COMPAGNIA, il CONSIGLIO NAZIONALE si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a mezzo PEC a tutti gli Ordini provinciali e
mediante apposizione sul proprio sito Internet xxx.xxx.xx il contenuto della presente convenzione e in altri modi che riterrà opportuni, a proprio insindacabile giudizio.
Al di fuori di quanto stabilito al precedente punto nessun obbligo od onere di qualsiasi natura è posto in capo al CONSIGLIO NAZIONALE.
Il CONSIGLIO NAZIONALE, in base alle premesse, negozierà ulteriori convenzioni con altre compagnie o terzi in genere, per il medesimo scopo della presente convenzione.
Art. 5 - commissione mista paritetica
La risoluzione delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole del contratto assicurativo è demandata ad una apposita Commissione Mista Paritetica, composta da cinque membri, due designati dai CONSIGLIO NAZIONALE e due dalla COMPAGNIA, i quali, di comune accordo, eleggono un Presidente della Commissione. La Commissione, su richiesta del CONSIGLIO NAZIONALE, può partecipare alla gestione delle controversie riguardanti gli iscritti, aventi ad oggetto sinistri di particolare rilevanza, per sinistri di entità a riserva maggiori o uguali a 50.000,00 €. A tal proposito la COMPAGNIA provvede a dare tempestivo avvertimento dell'apertura dei sinistri stessi con richieste superiori a detto importo o di tale entità ragionevolmente prevedibile.
Art. 6 - durata
La durata della presente convenzione è stabilita in DUE anni solari, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 7 - recesso
7.1 È fatta salva la potestà del CONSIGLIO NAZIONALE di recedere liberamente dalla presente convenzione, senza onere di motivazione, con semplice comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata AR al domicilio indicato dalla COMPAGNIA. La comunicazione di recesso avrà effetto trascorsi 10 giorni dall’avvenuta ricezione.
7.2 Decorso tale termine è fatto divieto alla COMPAGNIA di pubblicizzarsi quale convenzionata col CONSIGLIO NAZIONALE.
Xxxxxx potrà pretendere, a nessun titolo, la COMPAGNIA dal CONSIGLIO NAZIONALE qualora quest’ultimo eserciti il proprio diritto di recesso conformemente al presente articolo.
Art. 8 - risoluzione
La mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e delle condizioni previsti nella presente convenzione determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione, senza pretese od oneri alcuni da parte della COMPAGNIA.
Art. 9 - referenti
Vengono nominati quale soggetti referenti per il monitoraggio e la gestione della convenzione il sig. ……………………….. con recapiti ………………… tel mail
…………… per la COMPAGNIA e la segreteria amministrativa tel. 06…………………………….., mail segreteriacnappc@............. per il CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 10 - elezione di domicilio e foro competente
10.1 A tutti gli effetti dell’esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio così come in intestazione ed epigrafe. Ogni mutamento del domicilio deve essere comunicato a mezzo raccomandata a.r., telegramma e, comunque, con ogni mezzo che riservi certezza in ordine al suo ricevimento. In caso contrario, ogni comunicazione attinente al presente contratto sarà considerata regolare e produttiva di ogni effetto, se comunicata al vecchio domicilio.
10.2 Per ogni controversia che possa sorgere in merito alla presente scrittura, le parti stabiliscono che la competenza esclusiva sarà del tribunale di Roma.
Art. 11 - rinvio generale alle norme del Codice Civile
Per quanto non previsto o riportato nel presente atto valgono le norme vigenti in materia ed il Codice Civile.
Art. 12 - allegati
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti allegati:
- le linee guida sulle condizioni di polizza;
- Il contratto assicurativo da proporre agli iscritti;
- la modulistica per il monitoraggio della convenzione.
Roma, ………………………
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
……………………………..……………
LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
……………………………..……………
(timbro e firma) (timbro e firma)
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le condizioni stabilite dai seguenti articoli del presente contratto: 3 (attuazione della convenzione); 4 (obblighi del Consiglio Nazionale); 6 (durata); 7 (recesso); 8 (risoluzione); 10 (elezione di domicilio e foro competente).
IL CONSIGLIO NAZIONALE
……………………………..……………
LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
……………………………..……………
(timbro e firma) (timbro e firma)