REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO
VISTO l’art. 3, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che la Repubblica deve intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
VISTO l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che assicura che capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;
VISTA la Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 ed in particolare l'art.27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
VISTO il Decreto “Cura Italia” che prevede attraverso finanziamenti alle scuole la messa a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e connessione internet.
Si adotta il seguente Regolamento.
ART. 1 - DURATA E TEMPI DEL CONTRATTO
a) La durata del comodato è legata al permanere della regolare iscrizione e frequenza dell’alunno/a, se non espressamente e diversamente comunicato per cause indipendenti dalla volontà delle parti;
b) L’utilizzo del bene viene concesso sia durante l’attività scolastica che extrascolastica.
ART. 2 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO
a) è fatto obbligo di custodire e vigilare sul bene in dotazione sia durante l’attività didattica scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici;
b) è fatto divieto di cedere il bene a terzi;
c) il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo, pertanto il bene:
- deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta;
- deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonei, è necessario conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, mantenere sempre leggibile il numero di inventario del bene e nel caso di notebook e tablet il numero di seriale;
-il comodatario di dispositivi informatici inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del comodante. Modifiche o installazioni di software sono possibili invece solo se richieste dai docenti. Il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi.
d) Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’uso delle singole parti deperibili del bene (nel caso per es. dello strumento musicale: olio, ance, imboccature, corde, collari e quant'altro) ai sensi dell''art. 1808 c.c.;
e) il comodatario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene, tuttavia si obbliga a custodire e a conservare il bene con diligenza, in aderenza all’art. 1804 del codice civile e a sostenere le spese di straordinaria manutenzione in caso di danneggiamento per incuria;
f) qualora venga rilevata una irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, l’Istituto può richiedere l’immediata restituzione dello strumento, sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario;
g) il comodatario esonera l’Istituto da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene;
h) il comodatario si impegna a restituire il bene al termine del ciclo di studi o qualora rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o
si trasferisca ad altro istituto durante l’anno scolastico corrente;
i) in caso di furto dello strumento il comodatario è tenuto a denunciare all’Istituto per iscritto l’evento, allegando copia della denuncia presentata ai Carabinieri, corredata dal contratto di comodato d’uso;
j) in caso di danneggiamento o di smarrimento del bene, se lo stesso ha da inventario scuola, un valore superiore a € 250,00 (euroduecentocinquanta/00), il comodatario si impegna a risarcire l’Istituzione scolastica della quota di €50,00 (eurocinquanta/00). Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
ART. 3 – ORDINARIA MANUTENZIONE DEI BENI
a) è richiesta alle famiglie la somma di €10,00 (eurodieci/00), che resta a disposizione dell’Istituto, da destinare alla ordinaria manutenzione dei beni, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla scuola da esibire all’atto della consegna del bene;
a) le risorse economiche derivanti dalle quote versate dalle famiglie e dal risarcimento per danneggiamento/smarrimento verranno utilizzate per l’acquisto di nuovi beni e per la riparazione dei beni danneggiati;
b) l’assegnazione del comodato d’uso è disposta unicamente dalla Commissione e dal DSGA a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE);
ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO
a) hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gli studenti, iscritti e frequentanti il corrente anno scolastico, che siano in possesso dei requisiti economici richiesti, fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dall’istituzione scolastica, in applicazione dei seguenti criteri:
1) reddito della famiglia
2) reale necessità anche in base al confronto con docenti della classe
3) alunni con disabilità
4) famiglie seguite dai servizi sociali
5) priorità alla scuola secondaria di I grado ed agli alunni delle classi più alte dei rispettivi ordini (dalla terza alla prima della secondaria, dalla quinta alla prima della primaria)
6) famiglie con più figli
ART. 5 - PRESTITO A BREVE TERMINE
E’ concesso in comodato d’uso un bene di proprietà dell’Istituto, in subordine alla disponibilità del numero dei beni rimasti inutilizzati, agli alunni che, per danni al proprio bene, si trovassero momentaneamente in bisogno di un bene sostitutivo, In questo caso il comodato d’uso avrà la durata del tempo necessario alla riparazione del bene personale.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) le domande, presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’Istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente;
b) le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione;
c) le domande vanno inviate alla casella di posta istituzionale della scuola e saranno assunte al protocollo nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico;
d) le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.
ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI BENI
a) al momento della presa in consegna del bene in comodato d’uso, il genitore firmerà il contratto e la ricevuta di consegna firmata dal DSGA o da un suo delegato e ne avrà copia;
b) la restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d’uso didattico, previo accordo con il Docente Referente;
c) Il comodatario è tenuto a restituire alla scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1809 c.c., lo stesso bene ricevuto, nelle medesime condizioni estetiche e funzionali;
d) per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado la data della consegna sarà posticipata all’ultimo giorno d’esame;
e) in caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico, i beni dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta, il cui xxxxxxxx è subordinato alla restituzione o al risarcimento, dei beni avuti in prestito.
ART. 8 - MANUTENZIONE E RESPONSABILITA DA DANNEGGIAMENTO
a) il soggetto cui sia concesso il bene in comodato d’uso, detto “tutore dell’alunno” ai sensi dell’Art. 1803 del Codice Civile, si impegna alla cura e alla custodia del bene per il tempo dell’uso;
b) il tutore dell'alunno è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile;
c) in caso di danneggiamento del bene ricevuto, il comodatario è tenuto a darne tempestivo avviso all'Istituto, nonché a restituire lo strumento e a versare la somma indicata all’art 2 se prevista in relazione al bene in comodato;
d) nel caso di dispositivi informatici la scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni a carico dell'utente interno o altri (es. perdita di dati, danneggiamento di propri dispositivi di memorizzazione, diffusione di dati personali, password, codici bancomat e altre informazioni) derivati dall'utilizzo, sia proprio che improprio del bene.
ART. 9 - COMMISSIONE COMODATO D’USO DI BENI
Il servizio di prestito è gestito da un’apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico, o suo delegato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o suo delegato, dal Docente Referente dell'Indirizzo Musicale, dall’Animatore Digitale, dal Referente per il Sostegno.
La Commissione svolge i seguenti compiti:
o Coadiuva il Dirigente Scolastico nella gestione delle procedure per l'erogazione del prestito agli alunni aventi diritto, nel rispetto del presente regolamento;
o Gestisce il fondo finanziario e i beni assegnati al servizio di prestito;
o Verifica l'andamento del servizio, affinché i beni e i finanziamenti siano distribuiti con criteri coerenti con le finalità del presente regolamento;
In particolare sono rimandati al Docente Referente dell'Indirizzo Musicale, all’Animatore Digitale, al Referente per il Sostegno i seguenti adempimenti:
o Curare la tenuta del registro dei prestiti;
o Verificare il rientro dei beni entro i termini previsti;
o Xxxxxxxx la corretta conservazione dei beni al momento della restituzione da parte delle famiglie, proponendo al Dirigente Xxxxxxxxxx l'eventuale azione per ottenere il risarcimento dei danni da parte dei responsabili;
o Formalizzare l’eventuale richiesta di risarcimento danno.
ART. 10 NORMA DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile. Il regolamento è approvato dal Consiglio di istituto in data 01-04-2020 e ha valore permanente fino a modifica dell’organo stesso che lo ha approvato.