Lodo Arbitrale
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Lodo Arbitrale
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Presidente Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx – Arbitro
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1583 del 22 giugno 2011 promosso da:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Volterrra (PI) il 6 aprile 1990, C.F. MRLPQL90D06M126N, residente in Latina, Xxxxx Xxxx x. 00, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxx De Xxxxxxxxx del Foro di Vicenza e dal Prof. Avv. Xxxxx Xxxx del Foro di Pordenone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Pordenone, Xxxxxx XX Xxxxxxxxx 0
istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, Codice Fiscale 05114040586, Partita IVA 01357871001, in persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xx porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9
Intimato
NONCHÉ
U.S.D. Sa.Ma.Gor. con sede in Latina, Piazza Col Di Lana snc, n. matriola XXXX 00000
Intimato non costituito
Xxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxx 00 - 0xxxxxx - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. (x00) 00 0000 0000 (x00) 00 0000 0000 - fax (x00) 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicata, nella sola parte dispositiva, con Comunicato Ufficiale n.127/CFG del 10 gennaio 2012 e, completa di motivazioni, a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 167/CFG del 14 febbraio 2012.
Con la suddetta decisione la Corte respingeva il reclamo, presentato dall’odierna parte istante, avverso la statuizione resa dalla Commissione Tesseramenti della FIGC, pubblicata con Comunicato Ufficiale n.6/D del 7 settembre 2011, con la quale la stessa Commissione «aveva ritenuto del tutto legittimo il diniego opposto al Mauriello dalla U.S.D. Xx.Xx.Xxx.xx ordine alla richiesta del calciatore di sciogliere unilateralmente il proprio vincolo di tesseramento».
Avverso la decisione della Corte, con atto depositato in data 9 febbraio 2012 Prot. n. 0352, parte istante proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx (Arbitro), Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 26 aprile 2012 presso la sede dell’arbitrato.
La difesa del Signor Xxxxxxxxx formulava le seguenti conclusioni: «previa eventuale disapplicazione o annullamento delle clausole regolamentari e/o negoziali che impongono il vincolo sportivo nell’ordinamento della FIGC, dichiararsi la nullità, annullabilità, invalidità, illegittimità, inefficacia e risoluzione del vincolo sportivo tra l’atleta Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’associazione calcio U.S.D. Xx.Xx.Xxx. e, conseguentemente, disporsi lo svincolo del calciatore ricorrente con l’adempimento degli ulteriori incombenti necessari a consentire il tesseramento e/o Trasferimento altra società di gradimento dell’instante; emanarsi ogni altro idoneo provvedimento ad assicurare gli effetti della decisione […]».
Con atto depositato in data 29 febbraio 2012, Prot. n. 0516, si costituiva la FIGC nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «la FIGC conclude per la declaratoria di
inammissibilità delle domande avversarie, o in subordine per il loro rigetto nel merito, e in ogni caso per la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese della lite».
Con ordinanza del 20 marzo 2012 il Collegio, ritenuto di dover concedere alle parti i termini per l’integrazione delle difese scritte contenuti negli atti depositati, fissava al 30 marzo 2012 il termine alla parte istante per il deposito della memoria integrativa del ricorso e al 16 aprile termine alla parte intimata per il deposito della replica.
All’udienza del 26 aprile 2012, dopo l’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione.
Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.
Il Sig. Xxxxxxxxx ricorre avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale (pubblicata, nella sola parte dispositiva, con comunicato Ufficiale n.127/CFG del 10 gennaio 2012 e completa di motivazioni a mezzo di Comunicato Ufficiale n. 167/CFG del 14 febbraio 2012) affinché sia accertata «la nullità, annullabilità, invalidità, illegittimità, inefficacia e risoluzione del vincolo sportivo tra l’atleta Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’associazione calcio U.S.D. Xx.Xx.Xxx. e, conseguentemente, disporsi lo svincolo del calciatore ricorrente».
Il calciatore aveva, infatti, sottoscritto il contratto in data 17 settembre 2009 con l’associazione
U.S.D. Sa.Ma.Gor., con sede in Latina, svolgendo, presso questa, attività agonistica nella stagione sportiva 2010/2011 nell’ambito del campionato di Prima Categoria.
A seguito della circostanza, riportata dalla difesa di parte istante, che lo stesso calciatore sarebbe stato più volte escluso dalla rosa dei titolari e, desiderando trasferirsi presso altra compagine, il Signor Xxxxxxxxx richiedeva, a mezzo lettera del 5 aprile 2011, di essere liberato dal vincolo sportivo intercorrente con la U.S.D. Sa.Ma.Gor.
Con lettera del 22 aprile 2011 la Sa.Ma.Gor. respingeva la richiesta del proprio tesserato.
Sulla base di tali premesse, il Signor Xxxxxxxxx ricorreva alle competenti Autorità sportive al fine di ottenere lo svincolo.
In seguito alla decisione della Commissione Tesseramenti, ed al successivo rigetto del reclamo ad opera della Corte di Giustizia Federale, l’atleta proponeva istanza di fronte a questo Tribunale.
Parte istante lamenta l’ingiustizia della decisione dell’Autorità sportiva per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, la difesa del calciatore sostiene che debba essere accertata la legittimità o meno del diniego dello svincolo da parte della società. Tale svincolo sarebbe possibile, secondo la precettistica federale, solo al raggiungimento, da parte dell’atleta, del venticinquesimo anno d’età.
La difesa del Signor Xxxxxxxxx, presupponendo l’integrazione tra l’ordinamento sportivo e quello statuale, osserva come le norme relative al vincolo sarebbero contrarie ai principi costituzionali relativi alla libertà di associazione e di uguaglianza sostanziale.
Ci si troverebbe di fronte, quindi, nel caso di specie, ad un’incompatibilità tra il vincolo sportivo e i diritti costituzionalmente garantiti del giocatore.
Il vincolo contratto dal giocatore,in linea con il principio della libertà di associazione, non potrebbe escludere la possibilità che lo stesso abbia la possibilità di scioglierlo, senza dover affrontare condizioni vessatorie.
A ciò si aggiungerebbe, secondo parte istante, la circostanza che la U.S.D. Xx.Xx.Xxx., pur negando lo scioglimento del vincolo contratto con il giocatore, non si sia di fatto avvalsa dell’attività sportiva dello stesso; tale aspetto sarebbe desumibile dalla circostanza che l’atleta sia stato, di fatto, messo ai margini della rosa.
Inoltre, continua la difesa del calciatore, secondo il disposto dell’art.15,1 D. Lgs. 23 luglio 199,
n.242 «alle federazioni sportive nazionali è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile». Dunque
«l’atleta risulta tesserato per una società associata in forma privatistica, mediante l’affiliazione, alla federazione sportiva, che, di regola, impone alla medesima di recepire nel singolo rapporto contrattuale le norme federali sul tesseramento e sul vincolo». Tale vincolo sportivo, imposto dalle norme regolamentari della FIGC, sarebbe nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrastante con diverse norme imperative e di ordine pubblico.
Nello specifico, la difesa del Signor Xxxxxxxxx sostiene che lo stesso vincolo costituirebbe violazione: «del diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica; […] del limite al patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.; […]
In particolare, parte istante eccepisce che «la regola pattizia che fissa la durata del vincolo sportivo del calciatore non professionista fino al venticinquesimo anno d’età viola il divieto di ogni discriminazione fondata sull’età stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.216 […]».
Infatti, continua parte istante, «non si comprende la ragione per la quale un calciatore che ha meno di venticinque anni debba subire un trattamento diverso da chi ha già compiuto il venticinquesimo anno di età […]».
2.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano respinte perché infondate.
Preliminarmente, la Federazione precisa come: «secondo quanto previsto dal decreto legge n.220/2003, risulta sottratta alla cognizione degli organi disciplinari della Federazione la valutazione della sussistenza di un contrasto tra la normativa statuale e i regolamenti disciplinari interni alla federazione, dovendo una tale questione essere sottoposta in via esclusiva alle giurisdizioni statali laddove vengano fatte valere – come nel caso di specie- situazioni soggettive che si assumano rilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato».
Parte intimata sostiene, in risposta alle tesi avversarie, che il calciatore avrebbe volontariamente aderito alle regole federali, conscio del fatto che questo avrebbe significato impegnarsi a militare fra le fila della Sa.Ma.Gor. fino all’età di venticinque anni.
A ciò andrebbe aggiunto, inoltre, che comunque il calciatore avrebbe la possibilità, in ogni momento, di avvalersi della facoltà di sciogliersi dal vincolo seppur nei limiti prefissati dalla normativa federale (cambio di residenza del calciatore, inattività dello stesso ovvero accordo fra le parti).
Né sarebbe vera la circostanza che la FIGC deterrebbe una posizione monopolistica all’interno del mondo calcistico dilettantistico.
Parte intima illustra poi quale sarebbe la ratio della disciplina Federale sul vincolo di tesseramento: tale scelta sarebbe stata adottata con il chiaro fine di assicurare alle società sportive di potersi avvalere con continuità degli atleti dilettanti, per poter garantire un regolare svolgimento delle competizioni sportive.
3.
Nel corso del procedimento arbitrale le parti hanno provveduto allo scambio di memorie.
In particolare, parte istante, alla luce della pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia Federale del 14 febbraio 2012, ha depositato un’ulteriore memoria in data 13 marzo 2012.
Con la stessa, oltre a ribadire quanto già affermato nel precedente scritto difensivo, parte istante prende posizione sul rapporto tra l’ordinamento sportivo e quello statuale alla luce dell’emanazione del c.d. decreto Xxxxxxxx.
Secondo la difesa del Signor Xxxxxxxxx «lo sport istituzionalizzato è stato infatti completamente disciplinato a livello statuale, anche relativamente ai contenziosi endofederali, nel dichiarato intento di voler perseguire il contemperamento tra le proprie esigenze di autodichia, anche in ragione della sua dimensione sovranazionale, e l’irrinunciabile sovranità dell’ordinamento generale, ed il regolatore CONI si è, da parte sua, fatto carico di disciplinare in modo specifico e dettagliato il nuovo ordine giuridico».
Alla luce di tale riflessione, l’ordinamento federale non potrebbe essere considerato autoreferenziale e, pertanto, l’obbligo del vincolo di tesseramento fino all’età di venticinque anni andrebbe considerato alla stregua di una clausola vessatoria.
Nella propria memoria autorizzata del 30 marzo 2012, parte istante, insistendo per l’accoglimento delle richieste già formulate, ribadisce l’illegittimità del vincolo di tesseramento.
Ed infatti, sostiene che la suddetta disciplina non sia «di applicazione generale perché non risulta affatto previsto un termine di vincolo uguale per tutti, perché ciò potrebbe sostenersi solo ove questo, una volta quantificato, decorresse dalla data di instaurazione, laddove l’attuale disciplina prevede un termine esterno che porta ad omologare situazioni completamente diverse […]». Ed ancora: «nemmeno può sostenersi che in vincolo societario sia davvero a tempo determinato, perché in tal caso dovrebbe essere previsto lo svincolo automatico […]».
Tale disciplina risulterebbe, quindi, a dire di parte istante, del tutto «irrazionale» ed illegittima per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di replica autorizzata del 16 aprile 2012, ribadisce come i richiami effettuati da parte istante risultino «del tutto in conferenti rispetto all’oggetto del presente procedimento».
La difesa di parte intimata sostiene, infatti, che, considerato il limitato impegno richiesto dalle società sportive in ambito dilettantistico e la conseguente libertà dei singoli giocatori di partecipare o meno agli impegni sportivi, la «dedotta aspirazione di poter liberamente estrinsecare la propria personalità nella pratica sportiva rappresenta esclusivamente un pretesto […]».
Sul tema del vincolo sportivo, la difesa della FIGC richiama il contenuto dell’articolo 12 dei Principi Fondamentali degli Statiti delle Federazioni Sportive Nazionali nel quale è previsto che «il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei regolamenti organici […]». Né tale previsione, sostiene parte intimata, sarebbero in contrasto con alcun principio sovraordinato: al
calciatore sarebbe in ogni caso, assicurata la possibilità di recedere dal vincolo, secondo le modalità stabilite dalle norme federali.
4.
Il Collegio è preliminarmente chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla FIGC secondo la quale all’odierno giudicante sarebbe precluso il sindacato in ordine alla validità delle norme federali con riferimento ai principi e alle norme dell’ordinamento statale.
Il Collegio, consapevole della complessità della questione, sarebbe incline a reputare che non può essere riconosciuto al giudice sportivo il sindacato sulla validità e/o efficacia delle norme federali in relazione alle norme e ai principi di carattere costituzionale o, comunque, che trovano la loro fonte nell’ordinamento statuale.
Facendo corretta applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, anche nell’ipotesi in cui sia, in astratto, configurabile un contrasto della norma sportiva con quella statuale, giammai il giudice sportivo potrebbe operare una supplenza rispetto al legislatore federale.
Se, veramente, il contenuto della norma sportiva sia in contrasto con l’ordinamento statale e ciò inveri una violazione del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo del soggetto sportivo, quest’ultimo potrebbe trovare adeguata tutela dinanzi al giudice statale.
Una tutela, com’è noto, solo di tipo risarcitorio, come ha chiarito, da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011 il quale, in particolare, ha osservato che tale tutela «[…]È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.. Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale […]».
Ebbene se il legislatore statale ha scelto – con il conforto della Corte Costituzionale – di precludere al giudice statale l’annullamento delle disposizioni sportive, a fortiori dovrebbe essere negato al
giudice sportivo il sindacato volto alla loro disapplicazione che, in buona sostanza, si convertirebbe in una negazione di efficacia della norma dell’ordinamento sportivo.
Occorrerebbe, piuttosto valutare – ma ciò esula dal perimetro della presente decisione – se non si possa individuare nell'Alta Corte di Giustizia Sportiva l'organo maggiormente idoneo a sindacare le norme federali in punto di costituzionalità.
5.
In ogni caso, e l’argomento appare dirimente, il Collegio osserva che non appaiono condivisibili le tesi della parte istante in relazione al merito della controversia. Infatti, da un lato, non può essere ipotizzata una violazione del diritto di dissociazione, attesa la possibilità del Mauriello di “uscire” dalla FIGC e praticare la propria passione sportiva nell’ambito di altre organizzazioni di carattere nazionale; dall’altro, non è predicabile per il Mauriello la natura di “lavoratore” e, dunque, non possono essere invocate nel caso di specie tutte le relative tutele.
Allo stesso tempo, al Collegio unanime appaiono opportune misure – che il legislatore federale potrà valutare e determinare nella sua piena discrezionalità – che impediscano lo sviluppo di un “mercato” dei giocatori dilettanti, che l’esistenza del vincolo sportivo possa aver creato, identificando e valorizzando forme alternative di tutela dei vivai, in linea con gli assetti organizzativi internazionalmente invalsi.
6.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni che debbono, pertanto, intendersi assorbite.
La complessità e la novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite e degli onorari del Collegio arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
• rigetta l’istanza di arbitrato;
• compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva;
• pone a carico delle parti – Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Federazione Italiana Giuoco Calcio – in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre le spese;
• pone a carico delle parti – Signor Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
• dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 26 aprile 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx