Contract
RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo.
Capitolato d'oneri CIG 7981504177
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ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO
La presente gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54,comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del “Fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo per il periodo di tre anni".
La fornitura, al fine di esercitare le proprie attività istituzionali, è destinata all’Ente DiSCo e alle sue seguenti articolazioni territoriali :
1. Presidio territoriale Roma Città Metropolitana (ROMA)
2. Presidio territoriale Lazio meridionale (Cassino)
3. Presidio territoriale Lazio settentrionale (Viterbo)
L’Amministrazione, intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico ai fini di una migliore razionalizzazione del fabbisogno delle varie articolazioni dell’ Ente. 2
Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti che l'Amministrazione formalizzerà con l'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato.
Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli appalti formalizzati successivamente con l'Appaltatore.
L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
Resta inteso che i servizi oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva, potendo, quindi, DiSCo, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento della fornitura. DiSCo potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l'Accordo quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l’Affidatario rinunzia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di XxXXx a qualsivoglia titolo.
ART. 2 IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
Importo complessivo delle prestazione per il periodo di vigenza dell’ accordo quadro (IVA esclusa) | Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell’Accordo Quadro | Tipo di prestazione | |
1. Fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo | 125.409,84 € | 91,07% | PRINCIPALE |
2.Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 1) | 12.295,08 € | 8,93% | |
TOTALE | 137.704,92 € |
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 137.704,92, IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021, dettagliati nella seguente tabella:
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Ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Tutti gli ulteriori oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla normativa vigente verranno indicati in fase di attivazione dei singoli appalti specifici/ordinativi.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi sia inferiore a quello descritto nella tab. n. 1 del presente articolo.
I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti x/x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi.
L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,
L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.
L'efficacia dell'Accordo quadro decorre dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021 salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
Ove, alla scadenza del termine di cui al comma che precede, fossero ancora in corso servizi richiesti con 4 i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.
La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Amministrazione e senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
ART 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI
L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguite gli appalti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.
I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
Ciascun Contratto di appalto dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
- la prestazione attivata e l'importo economico;
- l’elencazione della quantità e del costo dei singoli prodotti sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica formulata dall’Affidatario in sede di gara;
-l’indicazione della sede di consegna;
- l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 5
- il numero, la qualifica dei lavoratori/professionisti impiegati;
- ulteriori oneri previsti per l’esecuzione delle prestazioni;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;
- CIG della gara e CIG derivato1 per ogni singolo Appalto specifico/ordinazione e CUP.
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
Per l'aggiudicazione degli appalti specifici/ordinativi, XxXXx invierà all’Affidatario una Richiesta di Offerta per la fornitura del materiale /prestazione secondo il prezziario offerto in sede di gara (o con le modalità previste in caso di prestazioni extracontrattuali).
L’Affidatario si impegna a fornire una proposta specifica, declinando i costi delle varie voci ivi contenute.
1 Si veda in tal senso le Linee guida dell’ANAC approvate con Delibera n. 556 del 31/5/2017 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che sul punto recita espressamente: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione”
DiSCo potrà chiedere modifiche alla Proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l’Affidatario dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.
DiSCo formalizzerà l'accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall’Affidatario.
Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall'Affidatario non soddisfi le esigenze di DiSCo, è fatta salva la facoltà della società di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.
In dettaglio gli appalti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.
L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione. Nel quadro complessivo degli strumenti previsti dal capitolato e nei limiti del budget di cui alla tab. n. 1
dell'art. 2 del presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la scelta delle 6
tipologie di strumenti da mettere in atto, in base a esigenze diverse che si potranno verificare.
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
1. FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO
L'affidatario si impegna irrevocabilmente fornire i materiali descritti nell’Allegato 3 – Offerta Economica che dovranno corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche ivi descritte.
Tutti i prodotti devono essere ed esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.
Nel corso della fornitura, non è consentito:
- eliminare prodotti offerti in sede di gara (salvo quanto previsto nell’Art. 5 Indisponibilità temporanea per rottura di stock)
- sostituire gli articoli o variarne le caratteristiche o le confezioni (salvo quanto previsto nell’Art. 6 Fuori produzione ed evoluzione tecnica)
I prodotti da fornire, pena l’esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nei successivo paragrafi.
In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nell’All. 3 Offerta Economica, lo stesso dovrà allegare all’offerta economica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
REQUISITI MINIMI E DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
4.1 CARTA IN RISME 7
Il Fornitore è tenuto, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ad offrire i prodotti di carta confezionata in risme da 500 fogli ciascuna e destinata alla fotoriproduzione, nei formati UNI DIN A4 ed UNI DIN A3 e nelle grammature di seguito riportate:
• carta A4 naturale con grammatura 80 gr/mq;
• carta A3 naturale con grammatura 80 gr/mq;
• carta A4 riciclata con grammatura 80 gr/mq;
• carta A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq;
Tutti i Prodotti devono essere in grado di garantire un sicuro funzionamento per fotoriproduttori, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro.
La fornitura di carta dovrà essere conforme ai “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013 pubblicato sulla GURI serie speciale
n. 102 del 3 maggio 2013.
L’appalto prevede sia la fornitura di carta per copia e carta grafica riciclata sia la fornitura di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste
Per quanto riguarda la qualità della carta, sia rigenerata che vergine, essa non deve rilasciare polveri durante l’uso in stampa e/o in copia al fine di essere utilizzata senza pregiudizio di usura delle attrezzature elettriche ed elettroniche.2
Ai fini della garanzia di conformità dei requisiti prestazionali della carta, si fa riferimento alle seguenti norme tecniche:
- EN 12281, “Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco”;
- EN 12858, “Carta - Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per moduli continui”. La fornitura di carta per copia e grafica riciclata, dovrà possedere le seguenti specifiche tecniche:
a. Requisiti delle fibre
La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate3.
b. Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni
Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Gli alchifenoletossilati e gli altri derivati 8
di alchifenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.4
La fornitura di carta per copia e grafica in fibre vergini o miste , dovrà possedere le seguenti specifiche tecniche:
c. Requisiti delle fibre
La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa “mista” (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.5
d. Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni
Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante. Gli alchifenoletossilati e gli altri derivati di alchifenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.6
2 Vedasi l’art. 3.4 dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 102 del 3 maggio 2013. 3Vedasi l’art. 4.2.1 dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 102 del 3 maggio 2013. 4 Vedasi l’art. 4.2.2 dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 102 del 3 maggio 2013. 5 Vedasi art. 5.2.1 dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 102 del 3 maggio 2013. 6 Vedasi art. 5.2.2 dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 102 del 3 maggio 2013.
Ciascun concorrente dovrà comprovare in sede di gara il possesso dei requisiti sopra esposti, cos’ come indicato nel Disciplinare di gara.
4.2 CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA
Tutti i prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nell’All. 3 - Offerta economica.
Tutti i prodotti di cancelleria tradizionale da offrire, pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, devono:
• essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 3 - Offerta economica;
• possedere requisiti qualitativi almeno equivalenti a quelli identificati dalla/e marca/che (laddove indicate) riportati nell’Allegato 3 - Offerta economica;
In particolare, i prodotti di cancelleria ecologica devono possedere almeno una delle certificazioni ambientali FSC e/o PEFC e/o Blaue Xxxxx e/o Ecolabel e/o di certificazioni equivalenti, nonché qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, al fine di comprovare il possesso delle caratteristiche ambientali per le quali vengono rilasciate le predette certificazioni.
PRESTAZIONI/FORNITURE EXTRACONTRATTUALI
(legate alla prestazioni di cui al punto 1)
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Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle forniture rientranti nelle prestazioni di cui al punto 1 alla tab. n. 1 dell'art. 2 del presente Capitolato (ma ad essi strettamente afferenti) non programmabili dall’Amministrazione e legate alla fornitura di materiale oggetto dell’appalto o prestazioni connesse o relative all’appalto. Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante ordinativi.
Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante l’attivazione di appalti specifici/ordinativi. I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a preventivi di spesa.
L’attivazione di tale tipologia di attività non risultano in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle stesse, in quanto le attività extracontrattuali vengono gestite esclusivamente mediante Appalti specifici/ordinativi con le modalità sopra esplicitate e dunque sempre su richiesta dell’Amministrazione.
Iter autorizzativo per le attività extracontrattuali
Per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell’Amministrazione, è compito dell’Appaltatore effettuare una valutazione tecnico- economica dell’intervento stesso.
A tal fine, l’Appaltatore comunica all’Amministrazione un “preventivo di spesa” e a cura del RUP verrà verificata la congruità economica del “preventivo di spesa”.
Qualora il RUP intenda accettare il preventivo proposto dall’Appaltatore, sarà tenuto a verificare preventivamente se per l’intervento sussista la copertura finanziaria all’interno del “plafond” indicato nella tab. n. 1 dell’art. 2 del presente Capitolato.
In tal caso, l’Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.
Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività che verrà recepito all’interno dell’appalto specifico.
Nel caso in cui il “preventivo di spesa non venga accettato l’Amministrazione potrà procedere con distinte procedure al di fuori del presente Accordo Quadro.
Pertanto, l’Amministrazione non sarà vincolata ad eseguire tutte le attività extracontrattuali con l’Appaltatore fino all’esaurimento degli importi (plafond) nella tab. n. 1 (prestazione n. 2) dell’art. 2 del presente Capitolato. 10
Terminato il plafond indicato nella tab. n. 1 dell’art. 2 del presente Capitolato, l’Amministrazione procederà con distinti procedure al di fuori del presente Accordo Quadro.
ART. 5 INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA PER ROTTURA DI STOCK
Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei Prodotti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’eventuale assenza di scorte presso i magazzini), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al RUP con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna (“data di rottura di stock”) di cui al presente capitolato. A seguito di tale comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock” dovranno essere adempiute entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non più di una volta per ciascun quadrimestre, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la durata dell’appalto.
Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non verranno tenute in considerazione e, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna previsti dal presente
capitolato, verranno applicate le penali per mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all’ art. 14 del presente Capitolato.
ART. 6 FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del/i Prodotto/i offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” dello/gli stesso/i da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà darne comunicazione al RUP, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. Il Fornitore dovrà contestualmente inviare al RUP la seguente documentazione:
• Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di poteri di firma riportante la tipologia di prodotto/i avente identiche o migliori caratteristiche che il concorrente intende proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
• Fornire le schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma;
• Fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, quali certificazione FSC e/o PEFC e/o Blaue Xxxxx e/o Ecolabel e/o di certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, possedute
dal prodotto/i offerto/i in sostituzione; 11
Il RUP procederà, quindi, alla verifica di quanto sopra ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i Prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di constatazione dell’esito negativo della verifica inviata dal RUP, dovrà adeguare la propria offerta ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, gli adempimenti sopra menzionati.
In caso di esito negativo di suddette verifiche, il RUP avrà facoltà di risolvere il contratto, come previsto dall’art. 15 del Presente Capitolato.
Si precisa che i prodotti proposti in sostituzione dovranno avere identiche o migliori caratteristiche dei precedenti sostituiti.
Il RUP, in caso di accettazione a seguito della verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.
ART. 7 CONSEGNA
Il servizio di consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione negli Ordinativi di Fornitura emessi dal RUP in esecuzione dell’Accordo Quadro. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio,
trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il RUP e salva l’eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui all’art. 5 del presente Capitolato.
Gli ordinativi di Fornitura emessi dal RUP saranno concepiti assemblando un maggior numero di prodotti ai fini della razionalizzazione del fabbisogno dell’Ente e di un contenimento dei costi di gestione e di trasporto da parte del fornitore.
Si ravvisa che il fabbisogno maggiore dei prodotti oggetto dell’appalto sarà destinato a Roma.
I termini di consegna decorrono dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura emessi dal RUP. Il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà comunicare la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui all’ art.14 del presente Capitolato.
ART. 8 LUOGO DI CONSEGNA
La consegna del materiale oggetto della fornitura sarà effettuata a cura e spese del Fornitore presso il
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Presidio territoriale Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx | Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00 |
L’ Amministrazioni si riserva di disporre, per casi particolari e straordinari, consegne del materiale presso i
Cassino, Viale dell’Università, Loc. Folcara (Fr) | |
Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00 | |
La consegna dovrà essere effettuata “al piano stradale”, intendendo per piano stradale la sede dell’Amministrazione riportata negli Ordinativi di Fornitura, ovvero “al magazzino” posizionato al livello del piano stradale raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali.
Il servizio di consegna non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza del singolo Ordinativo di Fornitura.
In caso di mancata esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura e quindi di mancata fornitura, si darà luogo a quanto previsto nell’art. 14 del presente Capitolato. La merce non fornita potrà essere acquistata dall’ente appaltante presso altri fornitori a spese della ditta aggiudicataria.
La mancata esatta consegna del materiale oggetto dell’ordinativo, per tre volte anche non consecutive, dà luogo a risoluzione del contratto.
ART. 9 VERBALE DI CONSEGNA
All’atto dell’avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con il RUP o suo delegato e controfirmato dallo stesso, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
• il riferimento dell’ Ordinativo di Fornitura con il numero di protocollo e la data di ricezione;
• la data dell’avvenuta consegna e la modalità di consegna;
• la quantità e la tipologia di prodotti consegnati (marca e modello, formato e tipologia del Prodotto);
• la modalità di consegna (in scatole/in bancali). 13
Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dal RUP o suo delegato e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei prodotti. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento.
ART. 10 RESI
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso tra l’Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel “Verbale di Consegna”, (o documento equivalente), l’Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso (“Comunicazione della pratica di reso”), secondo quanto di seguito disciplinato.
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della “Comunicazione della pratica di reso”, i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l’Amministrazione le modalità di ritiro, pena l’applicazione delle penali di cui all’ art. 14 del presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di Reso”, in contraddittorio con l’Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.
Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito.
ART. 11 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Aggiudicatario:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi 14 in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione;
per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato, anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica ai sensi del DM n. 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “ Regolamento recante: “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- coprire tutte le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo
tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza; 15
- corrispondere il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- effettuare tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di DiSCo e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite dall'Amministrazione nel corso del progetto.
L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o DM10) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
ART. 13 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL 16
CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ART. 14 PENALI
L'Appaltatore deve garantire l’esatta e puntuale esecuzione degli appalti specifici e dei singoli ordinativi. Ogni ordinativo richiesto, ogni sua variazione, ogni sostituzione del materiale ed ogni altra attività posta in esecuzione della fornitura deve essere effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta
percentuale massima, sono di seguito specificate: 17
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 18
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 19
ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo.
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta
salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 16 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto
dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati: 20
a) il numero dell’Ordinativo di Fornitura;
b) l’indicazione dell’importo della prestazione al lordo della ritenuta di garanzia ( disposizione introdotta dall’ art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
c) l'importo della prestazione al netto della suddetta ritenuta di garanzia(decurtato dello 0,50% ai sensi dell’ art. 30, co.5-bisdel D. Lgs 56-2017);
d) il n. del CIG e il CIG derivato;
e)gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato d’oneri, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 30, co.5-bis del D.lgs 50/2016 e smi.
Al termine dei rapporti contrattuali l’operatore economico emetterà una fattura finale per lo svincolo delle ritenute a garanzia, per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia detratte sulle fatture in sede di liquidazione emesse nel corso del contratto (quanto sopra a seguito di verifica di regolare
esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50/2016).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.
Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura
elettronica. 21
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l'Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti ordinarie dell'Amministrazione.
L' Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei 22
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
ART. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 23
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio
della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, xxxxx gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 24
anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della
«filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato la fornitura, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
ART. 20 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a 25
modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale
e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 22 VERIFICA DI CONFORMITA'
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
ART. 23 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Xxxxxxx Xxxxxxx dipendente in servizio dell’ Ufficio Gare e Contratti
ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.
ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e xxx s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del 26
servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 28 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Timbro e firma per accettazione
(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)
L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 14 Penali; art. 15 Risoluzione del contratto; art. 20 Recesso; art. 21 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario; art. 26 Foro competente; art. 27 Clausola compromissoria.
Timbro e firma per accettazione
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