DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 734 del 02/10/2020
adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
ADESIONE A CONTRATTO QUADRO – LOTTO 3 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (FLEET MANAGEMENT) DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ESPLETATA DA LOMBARDIA INFORMATICA. SU DELEGA DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA. STIPULA DI CONTRATTO ESECUTIVO,
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Xxxxxxx Xxxxx di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Richiamato il provvedimento n.1013 del 05.10.2016 con il quale questa Azienda ha disposto l’unificazione dei contratti stipulati in esecuzione del Contratto Quadro n. 495/2012 del 30.7.2012, sottoscritto tra Lombardia Informatica e BT Italia, riguardanti il servizio di gestione delle postazioni lavoro (Fleet Management) della ex A.O. di Busto Arsizio e della ex A.O. di Gallarate, tramite sottoscrizione dell’addendum “Integrazione nel contratto esecutivo n. 670/2012 (Prot. Gen n.6567) del contratto esecutivo n.706/2012 (Prot. Gen. n.6944)” predisposto da Lombardia Informatica, modificando l’importo del Contratto Esecutivo 672/12 (Prot. Gen.N.6557) del 26.10.2012 in € 6.840.000,00 (seimilioniottocentoquarantamila/00), con oneri di sicurezza relativi a possibili interferenze con l’AS pari a zero, che incorpora tutte le residue pendenze economiche derivanti dal Contratto Esecutivo n.706/2012 (Prot. Gen. n.6944) del 12.11.2012, terminato in data 30.4.2016;
Ricordato che:
• con nota prot. 340012/17 del 17.07.2017, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, l’ASST della Valle Olona aveva conferito delega a Lombardia Informatica Spa per il rinnovo del Servizio Service Provider/Fleet Management delle postazioni di lavoro dell’Ente;
• con nota Prot. G1.2017.0022503 del 07.07.2017, pervenuta con prot. 33133/17 del 07.07.2017, Regione Lombardia aveva comunicato che “provvederà, dal momento dell’attivazione del nuovo servizio, a riconoscere ad ogni singolo Ente le risorse economiche che nell’attuale impostazione contrattuale vengono liquidate tramite Lombardia Informatica. Per gli enti aderenti si conferma inoltre che i costi residui, relativi alle locazioni operative pregresse, rimarranno in capo a Regione Lombardia e verranno liquidati tramite Lombardia Informatica”;
• in data 23.10.2017 Lombardia Informatica S.p.a. aveva indetto Gara aggregata su delega degli Enti Sanitari Pubblici n.7/2017/LI, suddivisa in 3 (tre) lotti territoriali, ad oggetto “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D,Lgs 50/2016 per la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia”, per un periodo di mesi 72;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
• n.44 del 19.01.2018 con il quale è stato disposto di prendere atto della proroga al 31.12.2018 del Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 30/07/2017 sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.a. con il RTI BT Italia Spa, VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet Management) delle aziende sanitarie pubbliche, fatta salva la possibilità di recesso anticipato in caso di espletamento della procedura di Gara 7/2017/LI indetta da Lombardia Informatica in data 23.10.2017, nonché della conseguente proroga al 31.12.2018 del succitato contratto Esecutivo 670/12 prot. 6567 del 26/10/2012;
• n.824 del 12.07.2019 con il quale è stato disposto di prendere atto di quanto disposto da Regione Lombardia con D.G.R. N. XI/1565 del 15.04.2019 e, per l’effetto, di prorogare fino al 31.12.2019, alle medesime condizioni in essere, il Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 30/07/2017 sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.a. (ora Aria S.p.a.) con il RTI BT Italia Spa, VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet Management) delle aziende sanitarie pubbliche per un importo annuo complessivo stimato in euro 112.000,00 (iva esclusa), stante il ricorso al TAR presentato a seguito di aggiudicazione del Lotto 3 della succitata procedura;
• n.249 del 08.04.2020 con il quale è stato disposto di prendere atto della proroga
fino al 30.04.2020, alle medesime condizioni in essere, del Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 30/07/2017 sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.a. (ora Aria S.p.a.) con il RTI BT Italia Spa, VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet Management) delle aziende sanitarie pubbliche per un importo complessivo stimato in euro 37.333,35 (iva esclusa) per il periodo dal 1.1.2020 al 30.04.2020;
• n.522 del 03.07.2020 con il quale è stato disposto di prendere atto dell’ulteriore
proroga fino al 31.10.2020 del Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 30/07/2017 succitato, per un importo complessivo stimato in euro 56.000,00 (iva esclusa) per il periodo dal 1.5.2020 al 31.10.2020;
Preso atto che con nota Prot. Gen.IA.2020.0029240 del 28.05.2020 ARIA Spa ha comunicato l’aggiudicazione definitiva della Gara 7/2017/LI – “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n.50/2016 per la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx 0” al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese TIM S.p.a.
– BV Tech S.p.a. - Nordcom S.p.a. – D.S.C. Digital System Computers S.r.l.;
Viste le seguenti comunicazioni:
• nota Prot. 43267 del 01.09.2020, acquisita con prot. 37308/20 del 01.09.2020 con la quale Aria Spa informa che il Service Provider aggiudicatario del Lotto 3 “ha completato la fase di Predisposizione generale del Servizio, ha superato la Verifica di conformità prevista dal Capitolato Tecnico di gara ed è quindi pronto a
proseguire con la successiva fase di Attivazione del Servizio per i singoli Enti Sanitari”, e pertanto comunica che dal 1.9.2020 decorre la fase di rilascio del servizio con l’attuale Service Provider;
• nota e-mail del 4.09.2020 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi, in relazione alla gara regionale in parola:
- comunica che “si rende indispensabile, così come richiesto da Aria Spa, sottoscrivere il contratto con il nuovo fornitore”, precisando che “nell’attuale contratto tutte le quote sono a carico della ASST previa copertura di Bilancio da parte di Regione Lombardia”;
- trasmette schema del Contratto Esecutivo riferito a questa ASST, allegato a parte integrante del presente provvedimento
- trasmette l’onere presunto complessivo derivante dall’affidamento in parola in relazione al piano di fabbisogno della ASST della Valle Olona, pari a € 10.500.000,00 Iva esclusa, così come specificato nell’allegato 3 parte integrante del presente provvedimento, e riassunto nella tabella sotto riportata:
Valore Contratto | Spese (con un incremento percentuale del 5% quale margine di sicurezza) | € 9.300.114,00 |
Esecutivo | Opzione ex art. 106 c. 1 D. Lgs. n. 50/2016 | € 923.775,00 |
Totale (arrotondato per eccesso alle centinaia di migliaia di Euro) | € 10.500.000,00 |
Esaminato il Contratto Quadro Lotto 3 n.1116/20 trasmesso da Aria Spa con nota e-mail del 15.09.2020, stipulato con RTI TIM S.p.a. – BV Tech S.p.a. - Nordcom
S.p.a. – D.S.C. Digital System Computers S.r.l., avente per oggetto l’affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli Enti Sanitari pubblici di Regione Lombardia” – Lotto n.3, allegato quale parte integrante del presente e sostanziale del presente provvedimento, ove si legge, tra l’altro:
✓ all’Art. 1 punto 2 che il Contratto Xxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi per gli Enti Sanitari relative alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi previsti da Capitolato Tecnico;
✓ all’Art. 3 punto 1 che il Contratto Quadro ha una durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla sua stipula, salvo l’esercizio delle opzioni previste in gara che possono modificarne ed estenderne la durata;
✓ all’Art. 3 punto 4 che il Contratto Quadro resta valido, efficace e vincolante per tutto il periodo della fornitura, compresa anche la durata dei singoli Contratti Esecutivi e per tutto il periodo di vigenza dei medesimi; conseguentemente, gli impegni
contrattuali del Fornitore dovranno protrarsi oltre la conclusione del contratto e fino alla chiusura di tutti gli interventi attivati;
Vista la proposta n.756/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di:
• approvare l’allegato Contratto Quadro Lotto 3 n.1116/20 sottoscritto da Lombardia Informatica, ora Aria Spa, con il RTI TIM S.p.a. - BV Tech S.p.a. - Nordcom S.p.a. –
D.S.C. Digital System Computers S.r.l., in esito a Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D,Lgs 50/2016 per la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli Enti Sanitari pubblici di Regione Lombardia;
• affidare al RTI XXX X.x.x. – BV Tech S.p.a. - Nordcom S.p.a. – D.S.C. Digital
System Computers S.r.l. i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management), tramite sottoscrizione del Contratto Esecutivo allegato e parte integrante del presente atto, per un periodo di anni 6 a decorrere dal 01.11.2020 e fino al 31.10.2026, per un importo totale complessivo massimo per l’ASST della Valle Olona pari ad € 10.500.000,00 (IVA esclusa) comprensivo dell’opzione di proroga di cui ai sensi dell’art. 106 c.11 del D. Lgs. n.50/2016, come dettagliato nell’allegato prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato 3);
• nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per servizio de quo
il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx;
• nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Xxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;
D E L I B E R A
facendo propria la proposta n.756/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare il Contratto Quadro Lotto n 3 n.1116/20 sottoscritto da Lombardia Informatica (ora Aria Spa) con il RTI TIM S.p.a. - BV Tech S.p.a. - Nordcom S.p.a. –
D.S.C. Digital System Computers S.r.l., in esito a Procedura ristretta ai sensi dell’art.
61 del D,Lgs 50/2016 per la selezione di operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli Enti Sanitari pubblici di Regione Lombardia, allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2° - di affidare al RTI TIM S.p.a. - BV Tech S.p.a. - Nordcom S.p.a. – D.S.C. Digital System Computers S.r.l. i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management), tramite sottoscrizione del Contratto Esecutivo allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato 2), per un periodo di anni 6 (sei) a decorrere dal 1.11.2020 e fino al 31.10.2026, per un importo totale complessivo massimo per l’ASST della Valle Olona pari ad € 10.500.000,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’opzione di proroga di cui ai sensi dell’art. 106 c.11 del D. Lgs. n.50/2016, come dettagliato nel prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento (allegato 3);
3° - di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per servizio de quo il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx;
4° - di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Xxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;
5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 12.810.000,00 (IVA compresa) al conto 707230010 – Noleggi Apparecchiature EDP (sottobudget 2020005968/SIA), come di seguito specificato:
- € 355.833,33 (IVA compresa) Bilancio 2020;
- € 2.135.000,00 (IVA compresa) Bilancio 2021;
- € 2.135.000,00 (IVA compresa) Bilancio 2022;
- € 2.135.000,00 (IVA compresa) Bilancio 2023;
- € 2.135.000,00 (IVA compresa) Bilancio 2024;
- € 2.135.000,00 (IVA compresa) Bilancio 2025;
- € 1.779.166,67 (IVA compresa) Bilancio 2026;
6° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG N.84401865D2 - modalità di realizzazione: Contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma di negoziazione: “procedura ristretta in forma aggregata” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Gara aggregata”;
7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Xxxxxx Xxxx’Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
Contr. n. 1116/20
CONTRATTO QUADRO LOTTO 3 PER LA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (FLEET MANAGEMENT) DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA
Tra
ARIA S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx - Codice Fiscale, Partiva IVA e Iscrizione Registro Imprese di Milano 05017630152, iscritta al R.E.A. al n. 1096149, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica in Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx,
e
RTI TIM S.p.A. - BV TECH S.p.A. - Nordcom S.p.A. - D.S.C. Digital System Computers s.r.l. con atto a rogito a firma del notaio a firma del notaio dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, notaio in Cinisello Balsamo, con studio in xxx Xxxxxxxx x.0 – XXX 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Rep. N. 36820 – Racc.
n. 14641, registrato in Milano il 10/06/2020 serie 1T numero 38849, allegato al presente contratto, rappresentato dalla società TIM S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx 0, capitale sociale €
€ 00.000.000.000,10 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx al n. 00488410010, P.IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx 0, in persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Procuratore, giusti poteri allo stesso conferiti dalla Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, Notaio in Roma, con atto rep. 8616/3978, di seguito per brevità “Fornitore aggiudicatario” o “Fornitore”
PREMESSO
▪ che, la legge reg. lomb. 23/2015 individua nei sistemi informativi un asset fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare un sistema realmente integrato, che promuove e tutela la salute, costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che
garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
▪ che l’oggetto della Gara 7_2017_LI è la selezione degli operatori per i servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) degli Enti Sanitari (d’ora in avanti in sigla ES) di Regione Lombardia (d’ora in avanti in sigla RL);
▪ che RL e gli ES hanno dato incarico Lombardia Informatica S.p.A., oggi Aria S.p.A., di indire una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di nuovi Service Provider per l’erogazione di servizi di gestione delle PdL degli ES e di gestire direttamente, in esito a tale gara, i contratti che ne conseguiranno;
▪ che, nell’ambito dell’incarico affidato da Regione Lombardia, Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale di committenza, ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lombardia (Gara 7/201//LI, Bando di gara inviato il 23.10.2017 per la pubblicazione sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 27-10-2017 TX17BFM18877 – rif. Lotto 3 - CIG 7246667AC7), descritti nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica, nell’Offerta economica e negli altri atti di gara, compresi i chiarimenti inviati da Aria S.p.A. nel corso della procedura di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
▪ che il Fornitore, risultato aggiudicatario della procedura per il presente lotto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto di gara alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto Quadro, nell’offerta presentata e nei successivi Contratti Esecutivi, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico che, insieme agli altri atti di gara e all’Offerta del Fornitore, costituiscono parte integrante del presente Contratto;
▪ che, in caso di contrasto dell’Offerta del Fornitore con il presente Contratto o con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, prevalgono questi ultimi. In caso di eventuali elementi migliorativi offerti dal Fornitore, questi saranno implicitamente accettati dagli Enti, salvo diverse indicazioni dei medesimi e senza alcun corrispettivo aggiuntivo;
▪ che le obbligazioni contenute nel presente documento sono parte integrante e sostanziale dei Contratti Esecutivi che saranno stipulati tra il Fornitore e gli ES;
▪ che, a partire dal 1° luglio 2019, a seguito di fusione con Lombardia Informatica S.p.A. con atto formale n. rep. 72378 raccolta 14234, è diventata l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti
S.p.A. – ARIA S.p.A.;
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto Xxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi per gli ES relative alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico.
3. La sottoscrizione del presente Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a sottoscrivere tali contratti esecutivi e prestare tutti i servizi così come definiti e dettagliati nel Capitolato Tecnico ivi comprese tutte le attività di cui al paragrafo 6.2.1.
4. Il Fornitore si impegna a rendere i servizi così come richiesti e disciplinati nel Capitolato Tecnico, nell’offerta nonché nella documentazione di gara in generale, impegnandosi sin d’ora a stipulare i singoli Contratti Esecutivi con gli ES aderenti fornendo i servizi descritti nel Capitolato Tecnico.
5. Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e dell’ES.
6. Resta inteso che non sussiste in capo ad Aria alcun potere di verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo. Ove il Fornitore, ricevuta la richiesta di stipula del Contratto Esecutivo, ritenga di non poter procedere alla stipula dello stesso dovrà, tempestivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, informare Xxxx.
7. Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesti, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto Quadro da parte degli ES, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività ed effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi.
8. Le Amministrazioni beneficiarie provvederanno, prima della stipula del singolo Contratto Esecutivo, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alla nomina del Direttore dell’esecuzione.
9. Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro il Fornitore si impegna a: fornire in locazione operativa i prodotti base inclusi nel Catalogo, come descritti dal Capitolato Tecnico; fornire un insieme integrato di servizi per la gestione del parco Postazioni di Lavoro (di seguito anche PdL), come descritti nel Capitolato Tecnico; eseguire un Progetto di Virtualizzazione delle PdL, come descritto nel Capitolato Tecnico; eseguire un progetto di printer consolidation come descritto nel Capitolato Tecnico; eseguire le prestazioni a richiesta degli ES.
10. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione una suite di strumenti per: trouble ticketing, asset management, software distribution, controllo remoto, controllo dell’erogazione del servizio, il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico.
11. Il Fornitore è tenuto a rispettare i requisiti e i vincoli di ogni fase del piano delle attività disciplinate nel Capitolato Tecnico.
12. La corretta esecuzione di ogni fase sarà attestata da specifiche Verifiche di Conformità.
Articolo 2 Fornitura dei prodotti
1. La fornitura dei prodotti a catalogo avviene secondo la forma contrattuale della locazione operativa. Sono escluse, pertanto, altre forme contrattuali quali il leasing o locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma che includa il finanziamento. Il corrispettivo è quindi commisurato unicamente al godimento del bene oggetto della locazione operativa.
2. Il modello contrattuale prevede un periodo di locazione di 60 mesi, a cui corrispondono altrettanti canoni di locazione mensili, determinati applicando a ciascun prodotto il canone annuale offerto dal Fornitore e dividendone per 12 il valore espresso.
3. I canoni di locazione, specifici di ciascun prodotto, sono riconosciuti al Service Provider a partire dal mese successivo a quello di avvenuta consegna delle apparecchiature.
4. Al termine del periodo di locazione le apparecchiature potranno essere sostituite con altre presenti nel Catalogo dei prodotti; qualora, per necessità degli ES o di pianificazione degli interventi, la sostituzione non possa avvenire esattamente alla scadenza del periodo di locazione, le
apparecchiature potranno essere mantenute in esercizio, per un tempo limitato, a fronte della corresponsione di un “Canone di mantenimento”, pari al 10% del canone di locazione.
5. Il mantenimento del bene in locazione ad un canone ridotto, pari al 10% del canone mensile originario fino alla scadenza del Contratto Quadro, comporta la facoltà dell’ES, in qualsiasi momento, di restituirlo o di esercitare l’opzione di riscatto come definita dal Capitolato Tecnico.
6. Resta salva la facoltà dell’ES di esercitare l’opzione di riscatto al termine delle locazioni e/o contratto, il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il piano di rinnovamento secondo le esigenze dell’ES, sostituendo le apparecchiature che terminano il periodo di locazione attivato nel precedente servizio e che l’ES abbia confermato di voler sostituire e di tutte quelle obsolete. A tal fine il Fornitore dovrà sostituire tutte le apparecchiature fornite, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
8. A fronte della corresponsione dei canoni residui, che comprendono anche la quota parte dei servizi di manutenzione hardware, il Fornitore sarà tenuto ad erogare detti servizi, a favore dell’ES o della Terza parte subentrante.
Articolo 3
Durata del Contratto Quadro
1. Il presente Contratto Quadro ha una durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla sua stipula, salvo l’esercizio delle opzioni previste in gara che possono modificarne ed estenderne la durata. Per durata del Contratto si intende il periodo entro il quale Aria S.p.A. e gli Enti possono richiedere i servizi oggetto della Gara 7/2017/LI, imponendo al Fornitore di stipulare anche i Contratti Esecutivi.
2. Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati – gli obblighi del Fornitore si protrarranno per tutto il periodo necessario per completare i servizi affidati.
3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
4. Il presente Contratto Quadro resta valido, efficace e vincolante per tutto il periodo della fornitura, compresa anche la durata dei singoli Contratti Esecutivi e per tutto il periodo di vigenza dei medesimi; conseguentemente, gli impegni contrattuali del Fornitore dovranno protrarsi oltre la conclusione del contratto e fino alla chiusura di tutti gli interventi attivati.
5. Il Fornitore, anche dopo la scadenza del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, manterrà l’obbligazione della manutenzione delle apparecchiature locate, il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.
6. È escluso ogni tacito rinnovo.
Articolo 4 Luogo di esecuzione
1. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso la sede del Fornitore e presso le sedi di Aria, Enti, Strutture sanitarie del territorio lombardo così come meglio definito nella documentazione di gara.
2. A tal fine il Fornitore indica che la sua sede/ufficio per l’erogazione del servizio di Service Desk è sita in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00.
Articolo 5 Importo massimo
1. Il Fornitore prende atto che l’importo massimo del presente Contratto è quello indicato nella
documentazione di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
2. Nel periodo di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.lgs 50/2016 il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi applicando gli stessi prezzi offerti in gara.
Articolo 6 Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore, nel corso del Contratto Quadro, si impegna nei confronti di Xxxx e a favore degli ES a: sottoscrivere i Contratti Esecutivi; ad avviare e concludere la fornitura secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a superare e le relative Verifiche di Conformità, mantenendo fermo per tutta la durata del Contratto Quadro, ogni impegno assunto con l’Offerta presentata.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore si obbliga a rendere tutti i servizi richiesti dal Capitolato Tecnico, avvalendosi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e di essere capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Il Fornitore si obbliga, nel rispetto di quanto indicato in offerta tecnica e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, a pianificare tutte le attività necessarie a garantire l’esecuzione del servizio e della fornitura, realizzando tutti gli interventi richiesti entro i termini fissati dal Capitolato Tecnico. La corretta esecuzione di ogni fase relativa alla gestione dell’intervento sarà attestata da specifiche Verifiche di Conformità, di cui verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
5. Nella prestazione dei servizi definiti dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati;
b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Regione Lombardia, Aria ed ES, per quanto di rispettiva competenza;
c) consentire ad ARIA - con riferimento al presente Contratto Quadro – e alle singole Amministrazioni – con riferimento ai Contratti Esecutivi - di verificare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
a) adottare tutte le necessarie misure per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
6. Nella prestazione dei servizi definiti dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga a consentire verifiche e controlli costanti per tutta la durata del contratto, il tutto come meglio disciplinato dal Capitolato Tecnico. A tal fine è fatta salva la facoltà di effettuare audit presso il fornitore. Tali audit
saranno finalizzati a monitorare e verificare che le attività e/o i servizi siano svolti nel rispetto di quanto definito dalla documentazione di gara.
7. Il Fornitore, si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, a stipulare i Contratti Esecutivi e a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Contratto, ogni impegno assunto con l’offerta presentata per l’aggiudicazione.
8. Il Fornitore si obbliga ad attivare i servizi professionali dettagliati nel Capitolato Tecnico e a osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Aria, assumendosene ogni relativa alea
9. Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenni le Amministrazioni beneficiarie e Aria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; a rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a comunicare tempestivamente agli ES e Aria, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; non opporre ad Aria e agli ES qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative e correlate a tale modificazione.
10. Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e a porre in essere tutte le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi da svolgersi presso gli uffici degli ES che dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli ES senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa degli stessi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Beneficiarie e/o da terzi autorizzati.
12. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli ES.
Articolo 7 Erogazione del servizio
1. Gli ES e il Fornitore procedono alla stipula dei Contratti Esecutivi con le modalità e i prezzi risultanti in gara.
2. Le attività oggetto dei Contratti Esecutivi saranno commissionate dai singoli ES attraverso successivi ordinativi di fornitura che indicheranno: i prodotti e i servizi richiesti, il relativo importo massimo complessivo e i riferimenti per la fatturazione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara. A partire dalla stipula del Contratto Esecutivo, ciascun ES può emettere più Ordinativi di fornitura fino al raggiungimento dell’importo del Contratto Esecutivo.
3. L’erogazione dei servizi potrà avvenire come segue: per la locazione operativa dei prodotti e per i servizi di gestione delle PdL, nella modalità “a canone”; per la fornitura dei consumabili, nella modalità a “misura di prodotto” attraverso la capienza dei consumabili forniti; per le restanti prestazioni a richiesta nelle modalità “a canone”, “a corpo”, a “misura di risorse” il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico.
4. Successivamente alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo, i singoli ES definiscono e aggiornano con periodicità semestrale un Piano di rinnovamento tecnologico, come descritto dal Capitolato Tecnico.
5. Gli Ordinativi di fornitura potranno essere emessi dagli ES entro tutto il periodo di validità del Contratto Esecutivo.
6. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni indicate nell’ Ordinativo di fornitura, fonte di obbligazione contrattuale, alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, nella propria Offerta e nella restante documentazione di gara.
7. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, del fatto che l’ES ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per il suo invio, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di fornitura. Decorso tale termine, l’Ordinativo di Fornitura diviene irrevocabile e il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
Articolo 8
Obblighi del Fornitore nell’ambito dei Contratti Esecutivi
1. I Contratti Esecutivi hanno durata a partire dalla loro stipula e la stessa scadenza del Contratto Quadro.
2. Nell’ambito di ciascun Contratto Esecutivo il Fornitore si impegna a:
a) fornire i prodotti e ad erogare i servizi richiesti dagli ES alle condizioni offerte in gara;
b) farsi carico di tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto degli Ordinativi di fornitura basati sul Contratto Esecutivo, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
c) eseguire le attività in conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico, nel rispetto della propria Offerta tecnica comprese le proposte migliorative, se accettate, secondo i dettami della migliore prassi professionale;
d) assicurare il servizio facendo ricorso a personale adeguato, secondo uno schema organizzativo coerente con l’Offerta tecnica e con il Capitolato Tecnico;
e) operare in piena e costante collaborazione con il personale delle ES e con quello di Xxxx;
f) dotare il personale dei mezzi di trasporto per il trasferimento di persone o cose tra le varie strutture coinvolte per l’erogazione del servizio;
g) rispettare la normativa in materia di orario di lavoro, di imposte e tasse;
h) consentire ad Aria di procedere con le ispezioni e le verifiche, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico;
i) collaborare con gli ES e con Xxxx secondo le modalità dettagliate nel Capitolato Tecnico;
j) espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del Contratto, a norma delle leggi e regolamenti vigenti;
k) garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto: delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Aria e gli ES da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; delle specifiche, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto Quadro e nella documentazione di gara; di tutte le indicazioni di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate da Aria; di tutte le indicazioni operative specifiche comunicate da ciascun ES;
l) consegnare a fine fornitura i dati previsti dal Capitolato Tecnico sulla consistenza dei parchi PdL gestiti, informazioni storiche sugli eventi gestiti, infrastrutture per la gestione ed il monitoraggio delle stampanti;
m) manlevare e tenere indenne gli ES e Xxxx, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
n) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
o) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
p) avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle sedi degli ES nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
q) svolgere le attività contrattuali presso le sedi del Committente senza interferire nel normale lavoro definendo con i referenti dei soggetti interessati le modalità ed i tempi di intervento; non recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa;
r) sostituire il personale a richiesta degli ES secondo la tempistica comunicate;
s) consegnare agli ES tutta la documentazione richiesta per la regolarità della fatturazione;
t) dare immediata comunicazione ad Aria e ai singoli ES, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto e dei singoli contratti esecutivi;
u) prestare i servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli ES.
Articolo 9 Aggiornamento dei prodotti e dei servizi
1. Nell’ambito del presente Contratto Quadro, il Fornitore si impegna a pubblicare il Catalogo prodotti che potranno essere ordinati sia per il rinnovamento tecnologico del parco esistente sia per nuove esigenze. Per tale ragione il Fornitore, nel corso del Contratto Esecutivo, dovrà garantire la fornitura di prodotti coerenti con il Catalogo di prodotti, impegnandosi a mantenere aggiornato il livello tecnologico e l’adeguatezza delle prestazioni dei medesimi per tutta la durata contrattuale.
2. Qualsiasi modifica dei prodotti, proposta dal Fornitore o risultante dalla revisione annuale dei cataloghi, dovrà essere preventivamente valutata ed approvata da Aria. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con qualità non inferiori con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Il Fornitore dovrà impegnarsi a recepire le evoluzioni delle Linee Guida regionali, mantenendo aggiornati i contenuti funzionali dei servizi per la gestione del parco PdL e dei Progetti di Virtualizzazione e di Printer Consolidation per tutta la durata contrattuale.
Articolo 10 Consegna dei prodotti
1. L’ES, tramite gli Ordinativi di fornitura, comunicherà al Fornitore quantità e tipo di Prodotti richiesti, secondo la pianificazione semestrale approvata.
2. L’ES, tramite specifiche Richieste di Consegna attivate presso il Service Desk del Fornitore, comunicherà i dettagli delle varie consegne (quali numero e tipo di apparecchiature per sede di destinazione, date di consegna, parametri di installazione, ecc.). Ciascuna Richiesta di Consegna, per una o più apparecchiature, sarà trattata come una richiesta di servizio indipendente, soggetta al rispetto dei livelli di servizio.
3. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, a consegnare e ad installare i prodotti richiesti, ivi compreso il materiale a corredo in merito al Servizio di fornitura dei prodotti, nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
4. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la fornitura di ciascun Prodotto si intende comprensiva delle attività di trasporto, consegna “al piano”, posa in opera, asporto dell’imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
5. All’atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’ES, nel quale dovranno essere indicati: la data dell’avvenuta consegna, il riferimento all’Ordinativo di Fornitura, il numero e il tipo di Prodotti oggetto del verbale.
6. Il Fornitore dovrà produrre mensilmente i dati di consuntivazione, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, che indicheranno, tra l’altro, i nuovi prodotti consegnati nel periodo precedente, per i quali decorre il canone di locazione a partire dal mese successivo, allegando i verbali di consegna.
7. L’ES, approvando i dati di consuntivazione mensile, implicitamente accetta le forniture documentate dai verbali di installazione, dichiarandone la conformità ai requisiti espressi dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta del Fornitore.
8. La validazione dei consuntivi mensili da parte degli ES potrà prevedere verifiche puntuali o a campione volte a certificare la corrispondenza dei prodotti forniti ai modelli di apparecchiature previste nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica.
Articolo 11 Luogo di lavoro e Orari
1. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso le sedi degli ES destinatari del servizio aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, presso la sede di Aria nonché presso
la sede del Fornitore.
2. Aria ha facoltà di recarsi presso il Fornitore al fine di verificare l’esecuzione delle attività commissionate e di svolgere anche attività congiunte. In tal caso il Fornitore dovrà rendere disponibili ad Aria almeno un posto di lavoro attrezzato (e.g. scrivania, stampante, telefono, ecc.), presso ogni sua sede.
3. Il personale del Fornitore dovrà adeguarsi alle regole interne e ai tempi di lavoro vigenti presso gli ES. Resta inteso che tale personale non sarà integrato nell’ organizzazione di tali Aziende o di Aria e che ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra le stesse ed il suddetto personale del Fornitore.
Articolo 12 Verifiche di conformità
1. Nel corso del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi sono previste Verifiche di Conformità, condotte da Aria e dagli ES, atte a verificare il raggiungimento dei risultati attesi ed il livello di qualità previsto, il tutto come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico.
2. Le Verifiche di Conformità si svolgeranno alla data stabilita in presenza di rappresentanti degli ES e di Xxxx Xx termine verrà redatto un verbale di verifica, sottoscritto dalle Parti. In caso di esito positivo, sarà ratificato il passaggio alla successiva fase contrattuale e svincolato l’eventuale corrispettivo economico associato al momento di verifica. In caso di mancata esecuzione della verifica alla data concordata o di esito negativo della medesima, ferma restando l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati entro il termine che gli verrà comunicato. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, si procederà a una nuova Verifica di Conformità nel nuovo termine assegnato al Fornitore. All’esito di detta verifica sarà ammesso un altro rinvio con applicazione delle relative penali.
3. In caso di ulteriore esito negativo anche alla terza Verifica di Conformità, Xxxx avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. e di scorrere la graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.lgs 50/2016 ferme restando tutte le conseguenze di legge.
Articolo 13 Verifiche e monitoraggio
1. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Aria e agli ES di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 14 Fatturazioni e pagamenti
1. Il valore massimo spendibile del presente contratto quadro è di Euro 67.600.000,00, oltre Euro 11.267.000,00 subordinato all’esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per un totale di Euro 78.867.000,00, IVA esclusa.
2. I corrispettivi unitari per ciascun listino, IVA esclusa, sono:
LISTINO 1: GESTIONE
Codice | Descrizione | Valore unitario a base d'asta (€) | sconto % | Valore unitario (€) |
GEST.PDL.C | Canone annuo di gestione completa di una Pdl | € 210,00 | 7,503330% | € 194,24 |
GEST.PDL.S | Canone annuo di gestione semplificata di una Pdl | € 163,00 | € 150,77 |
LISTINO 2: LOCAZIONI - PRODOTTI
Codice | Descrizione | Valore unitario a base d'asta (€) | sconto % | Valore unitario (€) | ||
XX.XX | Canone annuo di locazione PC Desktop | € | 128,00 | 17,0000% | € | 106,24 |
XX.XX /C | Canone annuo di locazione PC Desktop compatto | € | 128,00 | € | 106,24 | |
XX.XX | Canone annuo di locazione PC Notebook | € | 185,00 | € | 153,55 | |
XX.XX /4K | Canone annuo di locazione PC Notebook 4K | € | 280,00 | € | 232,40 | |
XX.XX /R | Canone annuo di locazione PC Convertibile | € | 495,00 | € | 410,85 | |
Ruggedized | ||||||
XX.XX /T | Canone annuo di locazione PC Convertibile Tablet | € | 360,00 | € | 298,80 | |
XX.XX | Canone annuo di locazione Thin Client | € | 75,00 | € | 62,25 | |
XX.XX /L | Canone annuo di locazione Thin Client versione | € | 75,00 | € | 62,25 | |
Linux | ||||||
PC.M20 | Canone annuo di locazione Monitor | € | 26,00 | € | 21,58 | |
PC.M22 | Canone annuo di locazione Monitor 22" | € | 42,00 | € | 34,86 | |
PC.M4K | Canone annuo di locazione Monitor 4K | € | 70,00 | € | 58,10 | |
PC.OK | Canone annuo di locazione Docking Station | € | 20,00 | € | 16,60 | |
PRT.P | Canone annuo di locazione Stampante A4 | € | 66,00 | € | 54,78 | |
PRT.P NV | Canone annuo di locazione Stampante A4 versione | € | 80,00 | € | 66,40 | |
ad alta capacità |
MFP.A4 | Canone annuo di locazione Stampante | € | 100,00 | € | 83,00 | |
multifunzione A4 | ||||||
MFP.A4C | Canone annuo di locazione Stampante | € | 150,00 | € | 124,50 | |
multifunzione A4 a colori | ||||||
DMF.A4 | Canone annuo di locazione Stampante | € | 345,00 | € | 286,35 | |
multifunzione A4 dipartimentale | ||||||
DMF.A3 | Canone annuo di locazione Stampante | € | 1.010,00 | € | 838,30 | |
multifunzione A3 dipartimentale | ||||||
DMF.A3C | Canone annuo di locazione Stampante | € | 1.150,00 | € | 954,50 | |
multifunzione A3 dipartimentale a colori | ||||||
PC.BC | Canone annuo di locazione Lettore Bar Code | € | 19,00 | € | 15,77 | |
PC.BC /2D | Canone annuo di locazione Lettore Bar Code 20 | € | 40,00 | € | 33,20 | |
XX.XX | Canone annuo di locazione confezione 50 Lettori | € | 104,00 | € | 86,32 | |
Smart Card | ||||||
SCN.A4 | Canone annuo di locazione Scanner A4 | € | 145,00 | € | 120,35 | |
XXX.XX | Canone annuo di locazione Stampante di etichette | € | 105,00 | € | 87,15 | |
XXX.XX /H | Canone annuo di locazione Stampante di etichette | € | 280,00 | € | 232,40 | |
per volumi alti/medi |
LISTINO 3: LOCAZIONI - PROGETTI DI VIRTUALIZZAZIONE
Codice | Descrizione | Valore unitario a base d'asta (€) | sconto % | Valore unitario (€) | ||
INFRA.200 | Canone annuo di locazione dell'infrastruttura base di virtualizzazione per 200 PdL | € | 88.950,00 | 20,0000% | € | 71.160,00 |
INFRA.INCR100 | Canone annuo di locazione per incrementi infrastruttura base di virtualizzazione di ulteriori 100 PdL | € | 33.600,00 | € | 26.880,00 |
LISTINO 4: CONSUMABILI
Codice | Descrizione | Valore unitario a base d'asta (€) | sconto % | Valore unitario (€) |
PAGES | Costo Pagina | € 0,00836 | 22,0000% | € 0,00652 |
LISTINO 5: SERVIZI INTEGRATIVI
Codice | Descrizione | Valore unitario a base d'asta (€) | sconto % | Valore unitario (€) | ||
SWDST.PDL | Canone annuo per il servizio di sw distribution sulla PdL | € | 3,00 | 20,0000% | € | 2,40000 |
SEC.PDL | Canone annuo per la gestione della sicurezza sulla PdL | € | 7,00 | € | 5,60 |
PRS.EST | Canone annuo per estensione di un'ora settimanale | € | 5.160,00 | € | 4.128,00 | |
del servizio di Presidio | ||||||
PRS.REP | Canone annuo per reperibilità del Presidio | € | 14.420,00 | € | 11.536,00 | |
XXX.000 | Xxxxxx annuo per fornitura e manutenzione | € | 984,00 | € | 787,20 | |
piattaforma antivirus per 100 PdL | ||||||
IMAC.100 | Prezzo a corpo per ulteriori 100 interventi IMAC | € | 2.580,00 | € | 2.064,00 | |
LIC.TTS | Licenza aggiuntiva strumenti TTS | € | 1.200,00 | € | 960,00 | |
TOOLS.PDL | Canone annuo per la fruizione degli strumenti DTM | € | 5,00 | € | 4,00 | |
sulla PdL | ||||||
XXX.XX | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Project | € | 440,00 | € | 352,00 | |
Manager | ||||||
XXX.XX | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Service | € | 420,00 | € | 336,00 | |
Manager | ||||||
RES.OSD | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Operatore | € | 190,00 | € | 152,00 | |
di Service Desk | ||||||
RES.SYS | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Sistemista' | € | 290,00 | € | 232,00 | |
RES.LSA | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Locai | € | 260,00 | € | 208,00 | |
System Administrator | ||||||
RES.TEC | Tariffa giornaliera omnicomprensiva per Tecnico | € | 180,00 | € | 144,00 | |
Operativo | ||||||
RES.SEC | Tariffa gio.rnaliera omnicomprensiva per Sistemista | € | 290,00 | € | 232,00 | |
Sicurezza | ||||||
RES.CON | Tariffa giorn.aliera omnicomprensiva per | € | 540,00 | € | 432,00 | |
Consulente Sistemistico |
Si precisa che la tariffa giornaliera:
• È comprensiva dei costi di trasferta e di ogni altro onere;
• È riconosciuta con un incremento del 10% se riferita a un servizio di reperibilità;
• È riconosciuta con un incremento del 40% per le attività svolte su richiesta dell’ES in orario notturno/festivo;
• È frazionabile in ore e viene riconosciuta a consuntivo, in base all’effettivo consumo.
3. Il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi a condizione che venga attestata l’esatta prestazione della fornitura. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti.
4. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, la fattura mensile relativa ai corrispettivi maturati verrà pagata secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
5. Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dai singoli ES sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture e comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nei singoli Contratti Esecutivi.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi, ogni ES procederà: per gli importi superiori ad Euro 10.000,00, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40; ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione
da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Xxxx, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
12. Il Fornitore dichiara che il conto dedicato opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e ad Aria per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
14. Ciascuna fattura dovrà pervenire unicamente in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, e come meglio specificato dal Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni. Il Codice IPA da utilizzare nella fatturazione è indicato in ogni Contratto Esecutivo.
15. Il Fornitore è tenuto, in adempimento a quanto disciplinato dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, a compilare l’allegato A (Tracciabilità) che è parte integrante dei Contratti Esecutivi
16. Il Fornitore avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi a condizione che sia stata portata a termine positivamente la Verifica di Conformità prevista dal Capitolato Tecnico.
17. Le fatture potranno essere emesse solo sulle prestazioni che risultino effettivamente consuntivate e validate dagli ES il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
18. Il Fornitore si impegna ad inviare ad Aria il consuntivo mensile dei servizi erogati e l’aggiornamento del parco gestito, con evidenza delle variazioni intercorse nei mesi di riferimento (es. nuove apparecchiature installate e/o apparecchiature dismesse), tramite apposita reportistica estratta dal Sistema per il controllo dell’erogazione del servizio validata dal referente contrattuale dell’ES.
19. L’ES potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo maturato ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Articolo 15 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare agli ES o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti degli ES, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
1. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, verrà revocata l’autorizzazione al subappalto.
2. Al fine dell’autorizzazione al subappalto, il Fornitore si impegna ad inviare all’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non si intende autorizzato.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto le Amministrazioni procederanno a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne gli ES da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Resta inteso che l’ES, prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore – attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a trasmettere all’ES, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’ES sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’ES inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ES, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Xxxx avrà facoltà di risolvere il Contratto.
10. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20
% (venti per cento).
11. È fatto obbligo all’affidatario di comunicare agli ES, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; restano fermi, altresì, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’art. 35 della Legge n. 248/2006 e dei successivi regolamenti.
13. Ogni flusso finanziario tra il Fornitore ed il subappaltatore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in ordine alla loro tracciabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 16
Gestione delle figure professionali
1. È fatto obbligo all’affidatario di avvalersi di personale specializzato con il quale abbia stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione a norma di legge e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche descritte nei profili professionali di cui al Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli ES richiedenti (o di Aria) il CV della risorsa proposta (o di una rosa di possibili candidati), secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.
3. Gli ES (o Aria) si riservano la possibilità di procedere a colloqui con le risorse proposte al fine di verificare la corrispondenza tra quanto descritto nel CV e le reali esperienze, conoscenze, competenze ed il possesso delle certificazioni eventualmente offerte.
4. Il Fornitore prende atto che gli ES (o eventualmente Aria) si riservano la facoltà di accettare le risorse verificando e valutando l’aderenza delle medesime con i profili richiesti in ogni momento, anche successivo al colloquio. Gli ES (o Aria) procederanno alla richiesta di formale sostituzione per il personale che, all’esito del colloquio o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx manifestasse impreparato professionalmente, incapace o incompetente rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto ovvero il personale non risulti gradito agli ES o ad Aria.
5. A tal fine, gli ES (o eventualmente Aria) hanno facoltà di chiedere al Fornitore, anche solo a mezzo PEC, la sostituzione del personale non idoneo. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione, a proprio esclusivo onere, entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Il Fornitore si impegna a sostituire il personale utilizzato per l’esecuzione contrattuale durante i periodi di ferie o di altre assenze di questo, nonché in caso di abbandono dell’incarico per trasferimento, dimissioni o per qualsiasi altra giusta causa; ogni diversa sostituzione dovrà essere espressamente autorizzata dagli ES o da Xxxx.
7. In tutti i predetti casi di sostituzione, il Fornitore dovrà assicurare che questa avvenga senza alcuna interruzione dell’attività, provvedendo all'affiancamento per il periodo di tempo necessario, non inferiore a 10 giorni, del sostituto al sostituendo e, in ogni caso, al suo addestramento.
8. Il Fornitore garantisce, come richiesto dal Capitolato Tecnico della gara, la effettività, la continuità e la qualità delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. Anche a tal fine il personale del Fornitore dovrà essere costantemente aggiornato in coerenza con l’evoluzione degli ambienti tecnologici e degli standard adottati per il singolo progetto: nel caso di aggiornamento relativo agli ambienti tecnologici (es.: nuove release) è a carico del Fornitore l’onere di aggiornamento delle proprie risorse. Il Fornitore dovrà dare evidenza dell’addestramento effettuato.
Articolo 17
Gestione del Contratto Quadro
1. Nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, Aria ha la funzione di monitoraggio anche dei contratti esecutivi al fine di garantire l’omogeneità delle procedure e degli standard, nonché la coerenza dell’attività esecutiva.
2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte e rientrano nella responsabilità dei singoli ES in coerenza con gli eventuali indirizzi interpretativi e tecnici adottati da Aria.
Articolo 18 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto Quadro, il Fornitore presta una cauzione in favore di Xxxx, costituita secondo le modalità e per l’importo previsti dal paragrafo 21.2. della Lettera di invito.
2. La cauzione garantisce la stipula dei contratti esecutivi e degli adempimenti ad essi propedeutici, nonché di tutti gli obblighi nascenti dal Contratto Quadro, ed è accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva con le modalità dell’art. 103 D.lgs 50/2016 per ciascuno dei contratti esecutivi in favore degli ES per gli importi e durata ivi previsti.
3. La cauzione verrà escussa nei casi di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Quadro ivi incluse le ipotesi di risoluzione.
4. La cauzione avrà durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto Quadro e cesserà di avere effetto e verrà restituita a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.
5. La cauzione si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall’esecuzione del Contratto Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Xxxx.
7. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
Articolo 19
Responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Con la stipula del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxx e gli Enti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e che tale copertura sarà garantita per tutta la durata del Contratto.
4. Qualora il Fornitore non possegga detta copertura o non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, il presente Contratto potrà essere risolto senza altra motivazione.
5. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza del Contratto. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di consegnare a Aria le polizze successive a quelle fornite ai fini della stipula del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall’inizio del periodo di copertura. Pertanto, in caso di mancata consegna delle polizze nel termine stabilito, ovvero in caso di mancata copertura assicurativa come sopra richiesta anche di un solo giorno della durata contrattuale, il presente Contratto potrà essere risolto da Xxxx.
Articolo 20
Livelli di servizio e penali
1. Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio pena l’applicazione di penali il tutto come dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, ovvero nel caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, gli ES o Aria, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali nella misura dettagliata nel Capitolato Tecnico.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte delle Amministrazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare
l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, le Amministrazioni potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, rivalersi sulla cauzione in ogni caso e senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Qualora l’importo delle penali applicate al Fornitore da un singolo ES raggiunga il complessivo pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo con diritto al risarcimento di tutti i danni.
7. Qualora le penali applicate al Fornitore raggiungano un importo pari al 10% del valore complessivo massimo del presente Contratto Quadro, Aria, valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il presente Contratto Quadro con diritto al risarcimento di tutti i danni, dandone comunicazione all’ANAC affinché questa provveda alla delibera delle sanzioni che riterrà più opportune.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 21
Divieto di cessione del Contratto
1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Aria ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 22
Xxxxxxxx industriali, diritti d’autore e delle proprietà intellettuali
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a manlevare Xxxx e gli ES dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, per quanto di propria competenza.
3. Qualora venga promossa nei confronti degli ES azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Xxxx è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell’ipotesi di accertamento giudiziario delle violazioni di cui al comma precedente nei confronti di Xxxx, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
5. Si precisa che quanto sviluppato dal Fornitore e i relativi codici sorgenti, in attuazione del presente contratto diverrà di proprietà di Regione Lombardia.
Articolo 23
Obblighi relativi al rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga nei confronti del personale dipendente ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del presente Contratto.
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto Quadro si risolverà al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
c) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del
D.P.R. 445/2000;
d) in ogni altro caso previsto dal presente contratto.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e Aria avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 Risoluzione
1. Il Contratto Xxxxxx potrà essere risolto in tutte le ipotesi espressamente previste dal Capitolato Tecnico oltre che nelle seguenti ipotesi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ, o via pec:
i. qualora il Fornitore non si conformi agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico e da quanto richiesto dalla documentazione di gara e in tutti le ipotesi espressamente previste dal presente contratto;
ii. qualora il Fornitore non esegua i servizi secondo requisiti e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché dal Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente indicate in Offerta Tecnica;
iii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni in materia di subappalto;
iv. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo relativo al lotto, così come definito nell’articolo sui Livelli di servizio e penali;
v. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni previste in materia di Cauzione definitiva;
vi. qualora sia violato il divieto di cessione del contratto;
vii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni in materia di Xxxxxxxx industriali, diritti d’autore e delle proprietà intellettuali o in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Xxxx;
viii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni relative agli Obblighi relativi al rapporto di lavoro;
ix. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni in materia di Riservatezza;
x. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui al Codice Etico;
xi. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni in materia di Trasparenza;
xii. in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 3 comma 9 - bis della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
xiii. in ogni altro caso previsto dal presente contratto;
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Aria e degli ES.
3. In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di risoluzione del Contratto, resta ferma la possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.lgs 50/2016.
4. Resta inteso che Aria segnalerà all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto e valuterà gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
5. Per tutto quanto non previsto si rinvia all’art. 108 D.lgs 50/2016.
Articolo 26 Recesso
1. Aria ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto Quadro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ove si verifichino le ipotesi di cui al X.xx 159/2011.
2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.
3. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. La comunicazione di recesso prevederà anche i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.
4. Per tutto quanto non previsto si rinvia all’art. 109 D.lgs 50/2016.
Articolo 27
Sospensione dell’Esecuzione
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’esecuzione, nonché lo stato di avanzamento e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere, con preavviso di 90 (novanta) giorni la risoluzione del contratto senza indennità.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla stipula del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Le contestazioni al Fornitore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Aria e il RUP comunicheranno all’ANAC la sospensione contrattuale.
7. Il Fornitore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
8. Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Articolo 28
Referenti di Aria per il Contratto
1. Per la presente fornitura i referenti definiti per la gestione del contratto da parte di Xxxx sono:
b) Responsabile Unico del procedimento (RUP);
c) Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC);
Articolo 29
Referente del Fornitore per il Contratto
1. Il Fornitore, dovrà comunicare al DEC, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla stipula del presente contratto, il nominativo del proprio referente Responsabile dell’esecuzione del Contratto, cui Xxxx farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali, nonché il Responsabile Operativo.
2. Eventuali modifiche dei nominativi di cui al precedente comma dovranno essere tempestivamente comunicate alla controparte per iscritto, mediante PEC o fax.
Articolo 30 Scorrimento della graduatoria
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto e nei casi di recesso, Xxxx avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che il Fornitore in questo caso è, comunque, tenuto a garantire il passaggio di consegna al nuovo Fornitore.
Articolo 31 Riservatezza
1. Ai fini del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende ogni informazione che non sia di pubblico dominio di cui una Parte sia entrata in possesso nell’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, indipendentemente dal modo in cui sia stata acquisita o comunicata (oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo) e indipendentemente dal fatto che sia stata o meno espressamente identificata come “riservata” o con simili espressioni all’atto della comunicazione. Tali informazioni includono, senza alcuna limitazione, informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria, commerciale, d’affari o amministrativa, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, modelli, nomi di potenziali fornitori, clienti o soci, accordi commerciali proposti,
progetti, proiezioni di mercato, software, raccolta di codici, carte, diagrammi logici, segreti di mercato, procedimenti, formule, grafici ed altri materiali, invenzioni, documentazione, know-how, forme, tecniche, disegni e schizzi, dati.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a:
a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali e non comunicarle o divulgare a terzi (ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. ii), adottando all'uopo tutte le misure, anche fisiche e tecnologiche, di sicurezza idonee a preservarne la riservatezza;
b) limitarne la divulgazione esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, i quali dovranno essere previamente informati circa il carattere confidenziale delle informazioni e gli obblighi di riservatezza qui previsti, fermo restando la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell’altra in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo da parte dei suddetti soggetti;
c) utilizzare le Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per le attività connesse all’esecuzione del presente Contratto;
d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti di cui alla lettera b);
e) restituire immediatamente all’altra Parte o distruggere, su richiesta, documenti contenenti le Informazioni Confidenziali;
f) comunicare immediatamente all’altra Parte qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l’integrità delle Informazioni Confidenziali ai quali la Parte ricevente abbia avuto accesso.
g) Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali che debbano essere divulgate o comunicate in forza di obblighi di legge o richieste legittimamente da Autorità.
h) Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare al pubblico, né a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull’esistenza o sul contenuto del presente Contratto senza il consenso scritto dell’altra Parte.
i) In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà rivalersi sull’altra per il risarcimento dei danni, salvo comunque il suo diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.
j) Le Parti concordano che le previsioni di cui al presente articolo continueranno ad avere piena efficacia e validità anche dopo la cessazione del presente Contratto, a qualunque titolo o causa dovuta, per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di cessazione medesima.
Articolo 32 Protezione dei dati personali
1. Il Fornitore si impegna al rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003, nei relativi allegati compresi i codici deontologici e al rispetto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali e delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla privacy
3. Il Fornitore si impegna a compilare, conservare ed aggiornare periodicamente una lista degli eventuali incaricati al trattamento.
4. Il Fornitore si obbliga al rispetto delle istruzioni operative e delle linee guida definite da Aria in conformità al D. Lgs. n. 196/2003.
5. Il Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento effettuerà detto trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare che vigileranno sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.
6. I dati e le informazioni (cartacee, informatiche e telematiche, ecc.) saranno oggetto di trattamento, compiuto in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il fine previsto per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Il Fornitore si impegna, su richiesta di Xxxx, a partecipare ai programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza aziendale eventualmente promossi.
8. Il Fornitore deve trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, nel rispetto del principio della pertinenza e non eccedenza con riguardo alle finalità perseguite
9. Il Fornitore deve garantire il rispetto della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati personali
10. Il Fornitore deve trattare i dati personali per un tempo non superiore alla durata del contratto e restituire, alla cessazione dello stesso (per qualsiasi motivo), i dati eventualmente in suo possesso al Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato, ovvero, su richiesta di quest’ultimi, a distruggerli;
11. Il Fornitore deve adottare, le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dall’Allegato B del Codice Privacy, adeguandole al tipo di attività, trattamenti e dati personali trattati ed assicurando, per le stesse, periodici interventi di monitoraggio, di miglioramento e controllo;
12. Il Fornitore deve nominare per iscritto gli incaricati deputati a trattare i dati personali, fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, curarne la formazione e vigilare sul loro operato, comunicando al Titolare, o a terzo da quest’ultimo autorizzato, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli incaricati nominati;
13. Il Fornitore deve comunicare ad Aria ogni eventuale affidamento autorizzato a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, oggetto del contratto, al fine di consentire al Titolare di procedere in tempo utile alla formalizzazione della lettera di nomina a Responsabili di tali soggetti;
14. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato ogni collaborazione e informazione necessaria per il riscontro ad eventuali richieste degli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, del Garante Privacy, dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità;
15. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato ogni collaborazione e informazione necessaria per il riscontro ad eventuali richieste degli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, del Garante Privacy, dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità;
16. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato ogni collaborazione e informazione necessaria per il riscontro ad eventuali richieste degli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, del Garante Privacy, dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità
17. Il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte del Garante Privacy, dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità in relazione all’oggetto del contratto
18. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest’ultimo autorizzato ogni contributo informativo necessario nel caso di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza o documento analogo
19. Il Fornitore deve consentire controlli e audit da parte del Titolare o da terzo da quest’ultimo autorizzato anche al fine di verificare le istruzioni impartite
20. Il Fornitore deve eseguire ogni altro adempimento e/o operazione necessari per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e dei provvedimenti del Garante Privacy
21. Il Fornitore deve non diffondere o comunicare a terzi i dati personali o trasferirli, comunicarli, diffonderli o altrimenti trattarli all’estero (Paesi Ue ed extra Ue), neanche presso propri uffici o collaboratori, senza autorizzazione del Titolare.
Articolo 33 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione “Codice Etico”, del Codice Etico adottato da Aria, della parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione della medesima Società e del testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Preso atto dei valori e dei principi espressi dai suddetti documenti, si impegna ad una condotta conforme a quanto previsto dal Codice Etico e dalla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione della società Aria.
3. Il Fornitore prende atto inoltre che l’inosservanza dei precetti di cui al Codice Etico e alla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale Xxxx sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
4. Qualora il Fornitore metta a disposizione di Aria specialisti o altre persone fisiche per l’espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice Etico, della parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione di Aria, nonché del testo del D.Lgs. n. 231/2001, disponibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione CODICE ETICO.
5. Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso a Aria, presso l’ufficio dell’Organismo di Vigilanza di Aria, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxx.
6. In caso di inosservanza di tale impegno Aria sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
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Articolo 34 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e) che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora venisse accertato la non conformità al vero anche di una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, Xxxx avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente articolo 22, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
3. Il fornitore si impegna a rispettare le previsioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e di cui al D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2009, nella formulazione tempo per tempo vigente, e in ogni caso si impegna a non conferire incarichi di alcun genere e/o a non instaurare rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altro genere, direttamente e/o indirettamente, con i dipendenti e/o collaboratori autonomi di Xxxx, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto esistente tra tali soggetti privati e Xxxx, ove questi abbiamo esercitato poteri autoritativi e/o negoziali e/o dirigenziali e/o apicali e/o di elevata responsabilità con Xxxx.
Articolo 35 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xxxx, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Xxxxxxxxx, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della prestazione.
Articolo 36
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
2. Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore.
Articolo 37 Chiusura del contratto
1. La chiusura del contratto viene attestata formalmente con un “verbale di chiusura dell’Appalto”.
Aria S.p.A. Il Fornitore
Il Presidente Procuratore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxxxxxxx quale procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – Oggetto; Articolo 2 - Efficacia e Durata; Articolo 3 - Obbligo di univocità del servizio; Articolo 4 - Luogo di esecuzione del Contratto; Articolo 5 -Importo massimo; Articolo 6 - Obblighi del Fornitore; Articolo 7 - Erogazione dei servizi; Articolo 8 -Fase a regime e conclusiva;
Articolo 9- Gestione del Contratto Quadro; Articolo 10 - Luogo di lavoro e orari; Articolo 11 - Gestione delle risorse; Articolo 12 - Gestione della sicurezza delle informazioni; Articolo 13 - Esecuzione del servizio; Articolo 14 - Determinazione dei corrispettivi, fatturazione e pagamenti; Articolo 15 – Subappalto; Articolo 16 - Cauzione definitiva; Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 18 - Livelli di servizio e Penali; Articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto; Articolo 20 - Brevetti industriali, diritti d’autore e delle proprietà intellettuali; Articolo 21 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Articolo 22 -Condizioni risolutive espresse; Articolo 23 – Risoluzione; Articolo 24 - Recesso; Articolo 25 - Sospensione dell’Esecuzione; Articolo 28 -Scorrimento della graduatoria; Articolo 29 – Riservatezza; Articolo 30 - Protezione dei dati personali; Articolo 31 -Codice Etico; Articolo 32 - Trasparenza; Articolo 33 - Foro competente; Articolo 34 -Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 38
- Chiusura del contratto.
Procuratore
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
Contr. n. Prot. Gen. n.
CONTRATTO ESECUTIVO
GARA 7/2017/LI LOTTO N. 3 PER LA PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS.
N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (FLEET MANAGEMENT) DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA
Tra
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, con sede in Busto Arsizio (VA), Via Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 1, CAP 21052, C.F./P.Iva 03510190121, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx (Direttore Generale), giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 01/01/2019 (nel seguito per brevità anche “ES”).
E
RTI TIM S.p.A. – BVTech S.p.A. – NordCom S.p.A. – DSC Digital System Computers S.r.l. costituito con Procura Speciale della Dott.ssa Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Notaio in Roma, Repertorio n. 8616 Raccolta n. 3978, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxx 0 il 14 novembre 0000 xx x 00000 serie 1T debitamente depositati e riportati presso il Registro delle Imprese competente, rappresentato dalla società TIM S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx, 0, Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma, Corso d’Italia 41, C.F./P.Iva 00488410010, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx n° 00488410010 domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria con sede legale in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxx 0, C.A.P. 20123, in persona del Procuratore Speciale XXXXXX XXXXXXXXXX (nel seguito per brevità anche “Fornitore”).
PREMESSO
▪ che, la legge reg. lomb. 23/2015 individua nei sistemi informativi un asset fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di realizzare un sistema realmente integrato, che promuove e tutela la salute, costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione c on quella sociale di competenza delle autonomie locali;
▪ che l’oggetto della Gara 7_2017_LI è la selezione degli operatori per i servizi di Gestione delle Postazioni di Lavoro (Fleet Management) degli Enti Sanitari (d’ora in avanti in sigla ES) di Regione Lombardia (d’ora in avanti in sigla RL);
▪ che RL e gli ES hanno dato incarico a Lombardia Informatica S.p.A. (ora Aria S.p.A.) di indire una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di nuovi Service Provider per l’erogazione di servizi di gestione delle PdL degli Enti Sanitari e di gestire direttamente, in esito a tale gara, i contratti che ne conseguiranno;
▪ che, nell’ambito dell’incarico affidato da Regione Lombardia, Lombardia Informatica S.p.A. (ora Aria S.p.A.), in qualità di Stazione Appaltante, ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli Enti sanitari pubblici della Regione Lombardia (Gara 7/201//LI, Bando di gara inviato il 23.10.2017 per la pubblicazione sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 27-10-2017 TX17BFM18877), descritti nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica, nell’Offerta economica e negli altri atti di gara, compresi i chiarimenti inviati da Lombardia Informatica S.p.A. (ora Aria S.p.A) nel corso della procedura di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
▪ che il Fornitore, risultato aggiudicatario della presente procedura per il presente lotto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto di gara alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara che unitamente all’offerta del Fornitore costituiscono parte integrante del presente Contratto;
▪ che le obbligazioni contenute nella documentazione di gara sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.
Articolo 1 Oggetto
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: il Contratto Quadro e relativi allegati, nonché il piano di fabbisogno dell’Ente così come approvato e posto a base di gara.
2. Per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione del Fornitore in favore della Amministrazione (di seguito anche ES). I predetti servizi e fornitura dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
4. L’ES si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
5. L’ES, letta e accettata l’intera documentazione di gara, compresa l’offerta presentata in gara per il lotto relativo al presente contratto, formalizza l’attivazione dei servizi oggetto dell’appalto e, a tal fine, si impegna ad uniformarsi a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, a far data dalla sua stipula e a collaborare con Aria S.p.A. e con il Fornitore secondo i termini e le modalità indicati nel presente Contratto Esecutivo, nel Contratto Quadro e nella restante documentazione di gara.
6. Il Fornitore si obbliga a fornire per l’Ente Sanitario stipulante i servizi previsti nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto insieme agli altri atti di gara e all’Offerta del Fornitore. In caso di contrasto dell’Offerta del Fornitore con il presente Contratto o con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, prevale il contenuto degli atti prodotti da Lombardia informatica S.p.A. ora Aria S.p.A.. In caso di eventuali elementi migliorativi offerti dal Fornitore, questi saranno implicitamente accettati, salvo diverse indicazioni.
Articolo 2 Importo contrattuale
1. L’importo stimato per il presente Contratto è pari ad Euro 10.500.000,00 + Iva.
2. L’importo del Contratto Esecutivo potrà essere incrementato, nell’ambito dell’importo massimo spendibile e previsto in gara.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha validità dalla data di stipula e si conclude con la scadenza del Contratto Quadro, salvi i casi di risoluzione o recesso previsti dal Contratto Quadro.
Articolo 4
Attivazione e chiusura degli Ordinativi di fornitura
1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno commissionate dall’ES attraverso Ordinativi di fornitura e saranno gestite secondo la procedura di erogazione del servizio disciplinata dal Contratto Quadro e dal Capitolato Tecnico.
2. L’esecuzione degli Ordinativi di fornitura dovrà essere realizzata nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico e, per quanto riguarda in particolare la fornitura di prodotti, secondo le modalità e la tempistica previste dal piano di consegna, pena l’applicazione delle penali secondo quanto disciplinato nella documentazione di gara.
3. La chiusura di ciascun Ordinativo di fornitura sarà attestata dalle Parti nell’ambito della consuntivazione mensile dei servizi erogati, come previsto dal Contratto Quadro e dal Capitolato Tecnico.
Articolo 5 Attivazione del servizio
1. Nel corso del Contratto Esecutivo, per la corretta esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna a garantire il servizio e la fornitura previsti dal Capitolato Tecnico.
2. Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore dovrà rendere i servizi così come richiesti dal Capitolato Tecnico. Le attività di verifica sulla corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalle Amministrazioni interessate.
3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’ES, con l’eventuale supporto di Aria S.p.A..
4. Il Fornitore si obbliga, a richiesta dell’ES, ad attivare i servizi a richiesta.
5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all’ES i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). A sua volta l’ES comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione.
6. L’ES, ove necessario, può mettere a disposizione del Fornitore locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
Articolo 6 Obblighi del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga ad attivare i servizi nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei termini contenuti nel piano di attuazione e nella documentazione di gara.
2. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il subentro di un nuovo fornitore il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si impegna a garantire tutte le risorse necessarie al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico.
Articolo 7 Fatturazione e pagamenti
1. Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto disciplinato dal Contratto Quadro. La fattura relativa ai corrispettivi maturati, emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, sarà pagata dall’ES secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura verrà saldata nel termine stabilito nel Contratto Quadro.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal Contratto Quadro.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
4. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti correnti delle singole imprese
• TIM S.p.A. intestatario del conto: CC n. 000000032726 presso UBI Unione di Banche Italiane S.p.A., Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 Telecom Italia S.p.A. - C.F. 00488410010. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
• NORD-COM S.p.A. intestatario del conto CC n. 26415 presso Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 003 – Nord (P.le Cadorna) Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
• D.S.C. Digital System Computers S.r.l. intestatario del conto CC n. 100000001008 presso Intesa Xxx Xxxxx Xx.0 Xxxxxxx Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga
comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
• BV TECH S.p.A., intestatario del conto CC n. 000010248933 presso BANCA MONTE PASCHI DI SIENA Sede/Agenzia Xxxxx Xxxxxxx, 0, 00000 - Xxxxxx (XX) Codice XXXX XX00X0000000000000000000000. Xx Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
Articolo 8 Verifiche e collaudi
1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’ES avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti. A tal fine l’ES potrà chiedere ausilio ad Aria S.p.A., fermo restando la titolarità dell’attività in capo al primo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
2. Previo esito positivo del collaudo della soluzione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, resta fermo che i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo dovranno essere accettati dall’ES.
3. I termini e le modalità del collaudo e delle verifiche sono descritti nel Capitolato Tecnico e agli stessi si rinvia.
4. In ogni caso, l’ES procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione.
Articolo 9 Penali
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’ES e per mancato rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Capitolato, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 10 Garanzia definitiva
1. Il Fornitore, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, costituisce a proprie spese, idonea garanzia in favore dell’Amministrazione nei modi e nei termini di cui all’art. 103 D.lgs 50/2016.
2. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
3. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi: per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’ES ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Articolo 11 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Attività / Servizi |
Servizi e attività di assistenza informatica e di supporto |
Servizi di forniture di infrastrutture di virtualizzazione |
Servizi e attività di gestione della sicurezza delle infrastrutture IT |
Servizi e attività sistemistiche |
Servizi e attività di data management |
Servizi e attività di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature da ufficio, apparecchiature per telecomunicazioni e impianti audiovisivi. |
Servizi e attività di project e service management |
Servizi e attività di consulenza informatica |
Servizi e attività di formazione |
Servizi e attività di consulenza manageriale |
Servizi e attività di service desk |
Servizi e attività di gestione logistica |
Servizi e attività di sicurezza |
nell’osservanza di quanto previsto dal Contratto Quadro.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo,
l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 13
Risoluzione, sospensione e recesso dal Contratto Esecutivo
1. Il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto, sospeso, o L’ES potrà recedere dallo stesso in tutte le ipotesi previste dal Contratto Quadro.
Articolo 14 Responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A tal fine ha costituito le coperture assicurative previste nel contratto quadro.
Articolo 15 Oneri fiscali
1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
Articolo 16 Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è del foro di Milano.
Articolo 17 Trattamento dei dati personali
1. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda a quanto previsto dal Contratto Quadro.
Letto, approvato e sottoscritto Milano, lì _
_ _ _
(per l’Ente Sanitario) (per il Fornitore)
Il sottoscritto XXXXXX XXXXXXXXXX, quale Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – Oggetto; Articolo 2 - Importo contrattuale; Articolo 3 – Durata; Articolo 4 - Attivazione e chiusura degli Ordinativi di fornitura; Articolo 5 - Attivazione del servizio; Articolo 6 - Obblighi del Fornitore; Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 8 - Verifiche e collaudi; Articolo 9 – Penali; Articolo 10 - Garanzia definitiva; Articolo 11 – Subappalto; Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto; Articolo 13 - Risoluzione, sospensione e recesso dal Contratto Esecutivo; Articolo 14 - Responsabilità civile; Articolo 15
- Oneri fiscali; Articolo 16 - Foro Competente; Articolo 17 - Trattamento dei dati personali. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Milano, lì _
_ _ _
(per l’Ente Sanitario) (per il Fornitore)
Ente Sanitario ASST Valle Olona Fornitore: 3 TIM Listino Switch-off 01-nov | Spesa per 6 anni | opzione ex. Art.106 | Totale | Delega | ||||||||
Gestione Qtà GEST.PDL.C PDL.trad In Gestione Completa Numero di 2.383 194,24 | 2.962.393 | 535.391 | Qtà 2449 | |||||||||
GEST.PDL.S | PDL.virt | In Gestione Semplificata | PdL | 109 | 150,77 | 105.177 | 16.434 | |||||
SWDST.PDL | Servizi | Sw Distribution | Si | 2,40 | 36.603 | 5.719 | -43 | |||||
SEC.PDL | opzionali | Sicurezza | Si | 5,60 | 85.407 | 13.345 | ||||||
TOOLS.PDL | sulla PdL | Strumenti DTM | Si | 4,00 | 61.005 | 9.532 | ||||||
3.250.585 | 580.421 | 3.831.005 | 3.435.000 | |||||||||
Locazione | Valori alla data In locazione Oltre fine locazione | di switch-off Riscatti | Proprietà dell'ES | |||||||||
XX.XX | XX.XX | PC Desktop | 1.601 | 0 | 626 | 937 | 106,24 | 1.391.220 | 30.913 | |||
XX.XX /C | PC Desktop compatto | 106,24 | 0 | 0 | ||||||||
XX.XX | XX.XX | XX Notebook | 407 | 44 | 53 | 153,55 | 392.984 | 3.095 | ||||
XX.XX /4K | PC Notebook 4K | 232,40 | 0 | 0 | ||||||||
XX.XX /R | XX.XX | PC Convertibile Ruggedized | 0 | 3 | 0 | 410,85 | 6.758 | 21 | ||||
XX.XX /T | XX.XX | PC Convertibile Tablet | 0 | 2 | 0 | 298,80 | 3.277 | 10 | ||||
XX.XX | XX.XX | PC Thin Client | 189 | 5 | 0 | 62,25 | 64.875 | 950 | ||||
XX.XX /L | PC Thin Client Linux | 0 | 0 | 0 | 62,25 | 0 | 0 | |||||
PC.M20 | PC.M19 | Monitor | 1.724 | 0 | 924 | 998 | 21,58 | 303.442 | 6.649 | |||
XX.X00 | XX.X00 | Xxxxxxx 00" | 71 | 0 | 73 | 307 | 34,86 | 67.766 | 2.502 | |||
PC.M4K | Monitor 4K | 0 | 0 | 0 | 58,10 | 0 | 0 | |||||
XX.XX | XX.XX | Docking Station | 0 | 0 | 0 | 16,60 | 0 | 0 | ||||
PRT.P | PRT.P | Stampante A4 | 496 | 433 | 18 | 54,78 | 271.683 | 8.587 | ||||
PRT.P /W | PRT.PAC | Stampante A4 ad alta capacità | 127 | 36 | 1 | 66,40 | 56.257 | 1.074 | ||||
MFP.A4 | PRT.PMF | Stampante Multifunzione A4 | 167 | 144 | 1 | 83,00 | 136.212 | 559 | ||||
MFP.A4C | PRT.C | Stampante Multifunzione A4 a colori | 28 | 29 | 4 | 124,50 | 40.280 | 332 | ||||
DMF.A4 | PRT.DMF | Stampante Multifunzione A4 dipartimentale | 36 | 38 | 1 | 286,35 | 113.381 | 394 | ||||
DMF.A3 | PRT.MF3 | Stampante Multifunzione A3 dipartimentale | 13 | 23 | 0 | 838,30 | 162.798 | 693 | ||||
DMF.A3C | PRT.MF3C | Stampante Multifunzione A3 dipartimentale a colori | 2 | 3 | 0 | 954,50 | 25.247 | 49 | ||||
PC.BC | PC.BC | Lettore Barcode | 289 | 0 | 101 | 184 | 15,77 | 37.905 | 725 | |||
PC.BC /2D | Lettore Barcode 2D | 0 | 0 | 0 | 33,20 | 0 | 0 | |||||
XX.XX | XX.XX | Confezione 50 lettori Smart Card | 13 | 0 | 10 | 10 | 86,32 | 10.002 | 178 | |||
SCN.A4 | SCN.A4 | Scanner A4 | 10 | 0 | 13 | 64 | 120,35 | 45.203 | 1.589 | |||
XXX.XX | XXX.XX | Stampante di etichette | 239 | 96 | 46 | 87,15 | 173.872 | 1.800 | ||||
XXX.XX /H | XXX.XX0 | Stampante di etichette per volumi alti/medi | 10 | 2 | 2 | 232,40 | 17.056 | 164 | ||||
INFRA.200 | INFRA.200 | Infrastruttura base di virtualizzazione per 200 PdL | 1 | 0 | 0 | 71.160,00 | 391.380 | 0 | ||||
INFRA.INCR100 | INFRA.INCR10Infrastruttura di virtualizzazione incremento di 100 PdL | 0 | 0 | 0 | 26.880,00 | 291.200 | 4.629 | |||||
4.002.798 | 64.914 | 4.067.712 | 4.278.000 | |||||||||
Consumabili | Nr Stamp. | Pag/mese | ||||||||||
Pages | Consumabili, come volume delle cartucce di toner consegnate | 1.600 | 1.510 | 0,00652 | 1.244.734 | 218.584 | 1.463.318 | 1.152.000 | ||||
Dimensione CE in docum. di gara
Valore dei servizi per i 6 anni opzione ex. Art. 106, c.11: Valore totale in Lettera di Invito
9.267.300
1.544.600
10.811.900
Spese calcolate applicando i prezzi di aggiudicazione
Spese (con un incremento percentuale quale margine di sicurezza)
8.857.252
9.300.114
Dimensione CE
da firmare
opzione ex. Art. 106, c.11:
Totale (arrotondato per eccesso alle centinaia di migliaia di euro)
923.775
105%
10.500.000
Servizi integrativi | Qta | ||||||||||
PRS.EST | Estensione di 1 ora settimanale del servizio di Presidio | Canone annuo 4.128,00 0 | 0 | ||||||||
PRS.REP | Reperibilità del Presidio | Canone annuo Si 11.536,00 69.216 | 11.536 | ||||||||
SEC.100 | Piattaforma antivirus per 100 PdL | Canone annuo 25 787,20 118.080 | 19.680 | ||||||||
IMAC.100 | Package ulteriori 100 interventi IMAC | Costo unitario 2.064,00 0 | 0 | ||||||||
LIC.TTS | Licenza aggiuntiva strumenti TTS | Canone annuo 10 960,00 57.600 | 9.600 | ||||||||
XXX.XX | Intervento di un Project Manager | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx 352,00 0 | 0 | ||||||||
XXX.XX | Intervento di un Service Manager | Tariffa giornaliera 336,00 0 | 0 | ||||||||
RES.OSD | Intervento di un Operatore di Service Desk | Tariffa giornaliera 152,00 0 | 0 | ||||||||
RES.SYS | Intervento di un Sistemista | Tariffa giornaliera 20 232,00 27.840 | 4.640 | ||||||||
RES.LSA | Intervento di un Local System Administrator | Tariffa giornaliera 208,00 0 | 0 | ||||||||
RES.TEC | Intervento di un Tecnico Operativo | Tariffa giornaliera 40 144,00 34.560 | 5.760 | ||||||||
RES.SEC | Intervento di un Sistemista Sicurezza | Tariffa giornaliera 232,00 0 | 0 | ||||||||
RES.CON | Intervento di un Consulente Sistemistico | Tariffa giornaliera 20 432,00 51.840 | 8.640 | ||||||||
359.136 59 | .856 | 418.992 | 720.000 | ||||||||
Totale | 8.857.252 92 | 3.775 | 9.781.027 | 9.585.000 | |||||||
Riassunto |