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Contratto collettivo di lavoro
per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino
2018 - 2021
1
CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO
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Art. 1. Scopo
Art. 2. Campo d'applicazione
Art. 3. Assunzione e periodo di prova Durata del rapporto di lavoro
Art. 4. Diligenza e fedeltà
Divieto di concorrenza Art. 5. Protezione del lavoratore Art. 6. Libertà di associazione Art. 7. Xxxxxx ed orario di lavoro Art. 8. Lavoro straordinario
Art. 9. Giorni festivi infrasettimanali
Art. 10. Classificazione del personale Salari
Art. 11. Adeguamento del salario al rincaro
Art. 12. Tredicesima mensilità
Art. 13. Indennità per retribuzione oraria Art. 14. Indennità di rischio speciale
Art. 15. Tempo di trasferimento giornaliero
Rimborso spese Equipaggiamento personale di sicurezza
Art. 16. Vacanze annuali Art. 17. Assegni per figli
Art. 18. Indennità per servizio militare, civile e di protezione civile
Art. 19. Intemperie
Art. 20. Indennità per impedimento al lavoro per malattia
Art. 21. Indennità per impedimento al lavoro per infortunio
Art. 22. Invalidità parziale
Art. 23. Certificato di malattia e d'infortunio Annuncio dell'assenza
Facoltà di controllo della ditta Art. 24. Previdenza professionale
Art. 25. Congedi pagati
Art. 26. Diritto al salario dopo
il decesso del lavoratore Art. 27. Termini di disdetta
Art. 28. Motivazione della disdetta
Art. 29. Disdetta abusiva,
disdetta in tempo inopportuno, disdetta per motivi gravi, abbandono del posto di lavoro
Art. 30. Apprendisti
Art. 31. Sanzioni disciplinari per inadempienze lavoratori
Art. 32. Commissione paritetica Art. 33. Ricorso
Art. 34 Arbitro Unico
Art. 35 Contributi professionali dipendenti e datori di lavoro
Art. 36. Diritti acquisiti Art. 37. Appendici
Art. 38. Durata del contratto collettivo
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APPENDICI
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Appendice 1
Esempio di autocertificazione
Appendice 2
Regolamento della Commissione paritetica forestale e della procedura davanti alla CPF e all’Arbitro Unico
Appendice 3
Regolamento per la concessione di un sussidio ai partecipanti a corsi di formazione professionale
Appendice 4
Regolamento per il lavoro a cottimo (Art. 10.6. CCL)
3
CONTRATTO COLLETTIVO
DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE FORESTALI DEL CANTONE TICINO
Art. 1. Scopo
Art. 2. Campo d'applicazione
a)
b)
c)
2.1.
2.2.
Il presente contratto vuole:
promuovere la collaborazione tra datore di la- voro e lavoratori per la difesa e lo sviluppo degli interessi comuni;
creare condizioni di lavoro che considerino le esigenze personali e familiari dei lavoratori; garantire la pace sociale ai sensi dell'articolo 357a capoverso 2 CO.
Le disposizioni del contratto collettivo sono ap- plicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell'ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL, come pure al personale amministrativo.
Il personale dirigente non è sottoposto al CCL.
In ragione del Decreto di forza obbligatoria, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 19 giugno 2013, sono pure sottopo- ste al presente contratto tutte le aziende che si occupano di lavori attinenti al settore fore- stale, e più precisamente:
Lavori strettamente forestali:
- Abbattimento alberi in qualsiasi condizione e con qualsiasi macchinario necessario e relativo allestimento della tagliata
- Esbosco del legname prodotto in qualsiasi condizione e con qualsiasi macchinario necessario
- Lavorazione e commercio di legname d’energia di ogni genere
- Produzione e commercio di legname d’opera
- Selvicoltura e arboricoltura
Opere forestali d'ingegneria naturalistica
Manutenzione:
- Opere migliorative per la vegetazione
- Cura della vegetazione
- Prevenzione da danni naturali
- Riparazione di danni e insufficienze
- Cura del territorio: prati secchi – stagni – biotopi – corsi d'acqua – rinaturazione
- Manutenzione di sentieri, piste e strade forestali
- Lavori comunali di manutenzione
Art. 3. Assunzione e periodo di prova
Durata del rapporto di lavoro
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
a)
b)
c)
I primi tre mesi di assunzione del lavoratore sono considerati periodo di prova.
Trascorso il periodo di prova, se non è pat- tuito altrimenti per iscritto, il contratto di la- voro è considerato concluso per tempo indeterminato.
Al lavoratore viene confermata per iscritto la mansione ed il relativo salario e le altre condizioni di servizio.
Se il datore di lavoro si assume i costi soste- xxxx, diretti ed indiretti, della formazione profes- sionale e/o di quella continua concordata con il datore di lavoro, può pretendere dal dipen- dente che rimanga alle sue dipendenze per un periodo massimo di tre anni successivi alla conclusione di detta formazione.
In caso di scioglimento anticipato del con- tratto, il datore di lavoro può chiedere che il di- pendente gli rimborsi i costi sostenuti nella misura seguente:
il 100 % nel primo anno successivo, il 65 % nel secondo anno,
il 35 % nel terzo anno.
Un regolamento apposito, concordato tra le parti firmatarie del presente contratto, disci- plina i dettagli.
Art. 4.
Diligenza e fedeltà
Divieto di concorrenza
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Il lavoratore deve eseguire con diligenza il la- voro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi del datore di lavoro.
Egli è tenuto a operare secondo le regole, con- tribuendo a creare un clima di lavoro positivo, sereno e di aperta collaborazione e trattare con cura il macchinario, l'attrezzatura, i veicoli e il materiale messi a sua disposizione per l'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore è responsabile, ai sensi dell'arti- colo 321e CO, del danno che cagiona inten- zionalmente o per negligenza al datore di lavoro.
In particolare, il lavoratore deve presentarsi al lavoro in condizioni tali da non causare per se stesso e per gli altri un pericolo; in special modo, non può sorbire bevande alcoliche 6 ore prima dell’inizio del lavoro ed è assoluta- mente vietato il consumo di droghe così come quello di medicamenti che possono influire sull’esercizio dell’attività e sulla guida.
Su richiesta del datore di lavoro e in presenza di indizi concreti, il dipendente deve fornire una dichiarazione che attesta ch’egli non è sotto l’influsso di sostanze che possono pregiudi- care il lavoro, la sicurezza e/o la guida di un veicolo.
Se il lavoratore usa macchinario, attrezzatura, veicoli o materiale proprio per l'esecuzione di un lavoro gli viene corrisposta un'adeguata indennità.
4.5. Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato o gratuito per conto di terzi nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnata- mente facendogli concorrenza, né commer- ciare legname.
Art. 5. Protezione del lavoratore
Art. 6. Libertà di associazione
Art. 7.
Xxxxxx ed orario di lavoro
5.1.
5.2.
5.3.
7.1.
Nel rapporto di lavoro il datore di lavoro è te- nuto a prendersi cura dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, a rispettare e a proteg- xxxx la loro personalità. A questo scopo, egli deve adottare le adeguate misure che le circo- stanze richiedono, avuto riguardo dell'espe- rienza acquisita. Per l'adozione dei provvedimenti di natura tecnica fanno stato le direttive della Commissione federale sulla sicurezza sul la- voro, segnatamente quelle relative all'esecu- zione dei lavori forestali e alla prevenzione degli infortuni.
Il lavoratore si obbliga a lavorare rispettando le misure di sicurezza e di prevenzione imposte dalla SUVA, dal datore di lavoro e dalla Com- missione federale sulla sicurezza sul lavoro.
Nel limite del possibile e dove la durata e l'im- portanza del lavoro lo giustifichino, sarà messo a disposizione dei lavoratori un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile, per pranzi e pause.
Ai lavoratori è riconosciuta e garantita la li- bertà di associazione, segnatamente di quella sindacale.
La durata totale del lavoro del personale fo- restale è di 2'262 ore annue (43 ore e 30’ per 52 settimane / decimali: ore 8,7 il
giorno). Esiste la possibilità di superare le 45 ore settimanali fino a un massimo di 54 ore, per 16 settimane durante un anno, limi- tatamente ai cantieri di alta montagna, so- vente nemmeno raggiungibili con una strada carrozzabile e le cui attività lavora- tive sono possibili solo nella stagione estiva.
7.2. Per il personale amministrativo la durata del lavoro è di 2'080 ore annue, pari a 40 ore settimanali.
7.3. Il periodo di conteggio delle ore eseguite è di un anno. Le ore eccedenti sono compen- sate, di regola, con altrettante ore di con- gedo.
7.4. Ogni ditta determina il proprio orario gior- naliero di lavoro.
7.5. Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeri- xxxxx.
Art. 8. Lavoro straordinario
8.1.
8.2.
È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43,5 ore.
Ciò si verifica quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello ordinario, il lavoratore è tenuto a prestare ore supplemen- tari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del seme- stre successivo.
8.3.
a)
b)
8.4.
8.5.
Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i se- guenti supplementi sullo stipendio di base: 25 % per ore supplementari diurne; 50 % per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.
È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore 06.00 e le ore 22.00.
Se viene eseguito lavoro festivo, domenicale, notturno in situazioni eccezionali, e si sono già effettuate 50 ore settimanali, le ore prestate oltre le 50 ore devono essere compensate in tempo libero entro 6 settimane mediante con- gedo della stessa durata e il relativo supple- mento pagato in denaro, riservata la necessità di un permesso a’ sensi dell’art. 49 LL.
È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica o nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 22.00 del sabato, rispettivamente della vigilia del giorno festivo riconosciuto, alle ore 06.00 del lunedì, rispettivamente del giorno successivo al giorno festivo ricono- sciuto).
Art. 9. Giorni festivi infrasettimanali
9.1.
9.2.
Sono riconosciuti, e quindi non comportano alcuna riduzione di salario, 9 giorni festivi infrasettimanali previsti dal decreto legisla- tivo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934 (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazio- nale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Vengono pure pagate le altre festività infra- settimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.
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9.3. Ai lavoratori a salario orario vengono retri- buite le ore normali di lavoro perdute nei giorni festivi infrasettimanali riconosciuti.
Art. 10.
Classificazione del personale
10.1.
Il lavoratore può essere retribuito me- diante salario mensile o paga oraria, rite- xxxx i minimi seguenti:
Salari
Funzione personale Salario Salario
non dirigente | minimo mensile | minimo all'ora/base |
Ingegnere forestale SUP | fr. 5'655.-- | fr. 30.00 |
Forestale ST | fr. 5'184.-- | fr. 27.50 |
Capo squadra | fr. 4'741.-- | fr. 25.15 |
Selvicoltore qualificato | fr. 4'514.-- | fr. 23.95 |
Operaio forestale | fr. 4'288.-- | fr. 22.75 |
Ausiliario forestale | fr. 4’072.-- | fr. 21.60 |
Operaio qualificato | fr. 4'317.-- | fr. 22.90 |
Personale amministr. con AFC | fr. 3’330.-- | fr. 19.20 |
10.2.
a)
b)
10.3.
10.4.
10.5.
Nei primi due anni d'impiego dopo l'appren- distato, il salario minimo può essere:
nel primo anno d'impiego l'80%
nel secondo anno d'impiego il 90 % del sa- lario minimo di cui all'art. 10.1.
Il datore di lavoro decide la responsabilità e l'avanzamento in funzione dei meriti e delle ca- pacità, riconoscendo la relativa remunerazione.
Per la retribuzione degli apprendisti fanno stato le direttive in materia emanate dalla Divisione della formazione professionale del Diparti- mento dell'istruzione e della cultura.
Il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.
Art. 11.
Adeguamento del salario
al rincaro
Art. 12.
Tredicesima mensilità
Art. 13.
Indennità per retribuzione oraria
10.6.
10.7.
Previo accordo scritto con il dipendente, è possibile alla ditta di derogare al sistema di re- tribuzione di cui all'art. 10.1. e concordare una retribuzione a cottimo, secondo il regolamento apposito, concordato tra le parti firmatarie del presente contratto.
Al salario orario di cui all'art. 10.1. vanno ag- giunte le indennità di cui all'art. 13 del presente contratto collettivo.
Le parti firmatarie del CCL si impegnano a trat- tare annualmente l'adeguamento del salario al rincaro.
Il rincaro sarà concesso in tutto o in parte sol- tanto se le condizioni aziendali e di mercato lo permettono.
I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità.
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.
Al salario orario si aggiunge un'indennità per vacanze:
- 8.33 % per il lavoratore che ha diritto a quattro settimane;
- 9.70 % per chi ha diritto a 23 giorni di vacanza;
- 10.64 % per chi ha diritto a cinque settimane;
- 13.04 % per chi ha diritto alle sei settimane di vacanza.
Al salario orario maggiorato dall’indennità delle 15 festività cantonali (6.12%) e dall’in- dennità vacanze si aggiunge la 00.xx men- silità (8.33 %).
Art. 14.
Indennità di rischio speciale
Il taglio di piante su pareti rocciose, se ef- fettuato con misure di sicurezza particolari, comporta il riconoscimento da parte del da- tore di lavoro di un'indennità di rischio del 30 % del salario lordo base e ciò per la du- rata effettiva dell'esposizione al rischio par- ticolare.
Art. 15.
Tempo di trasferimento giornaliero
Rimborso spese
Equipaggiamento personale
di sicurezza
15.1.
15.2.
15.3.
Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ri- torno dalla sede di servizio della ditta al can- tiere non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 7 del CCL. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.
I lavoratori occupati fuori dalla sede di ser- vizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).
Il datore di lavoro organizza l'alloggio del lavo- ratore quando il cantiere dura un certo tempo e si trova in luogo distante dalla sede della ditta.
Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca escluse) e il datore di lavoro non organizza l'alloggio del personale, al dipen- dente spettano un'indennità massima di fr. 18.00 per pasto principale e di fr. 100.00 massima per ogni pernottamento.
15.4. Per l'uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità:
- autovettura: fr. 0.60 al km;
- motocicletta: fr. 0.30 al km;
- ciclomotore: fr. 0.20 al km.
15.5. Il lavoratore è obbligato ad utilizzare l'equipag- giamento personale previsto dalle norme SUVA (direttiva sull'Equipaggiamento perso- nale di protezione per il personale forestale, No. 88076i), che l'impresa gli mette a disposi- zione. Quest'ultima gli dà anche un paio di scarpe da lavoro. L'equipaggiamento è pagato dall'impresa ed è sostituito secondo la direttiva SUVA.
15.6. Se l’equipaggiamento è usurato in misura mag- giore del normale per poca cura del dipen- dente, quest’ultimo deve partecipare alla spesa per l’acquisto del nuovo materiale con una percentuale fino al 50% dei prezzi indicati nella direttiva.
15.7. L'equipaggiamento rimane di proprietà dell'im- presa e ad essa va riconsegnato al termine del rapporto di lavoro nello stato d’usura in cui si trova.
15.8. Quando il rapporto di lavoro viene disdetto, il dipendente deve rimborsare in proporzione il valore dell’equipaggiamento fornitogli.
Art. 16.
Vacanze annuali
16.1.
a)
b)
Il lavoratore ha diritto alle seguenti va- canze annuali:
5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso e dopo il compi- mento del 45° anno di età;
4 settimane dal 21° al 34° anno di età;
c)
d)
e) 16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
23 giorni di vacanza dal 35° al 44° anno di età;
5 settimane dal 45° anno di età al 54° anno di età;
6 settimane dal 55° anno di età.
Di regola, le vacanze arretrate vanno esau- rite entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Per un anno incompleto di lavoro, le va- canze sono concesse proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.
Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito, per propria colpa, di lavorare com- plessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di as- senza dal lavoro.
Se l'impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempi- mento di un obbligo legale, esercizio di una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, le vacanze non vengono ridotte.
Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi.
Se l'assenza di cui ai due ultimi precedenti ca- poversi dura complessivamente più di un mese, rispettivamente più di due mesi, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze del lavoratore, rispettivamente della lavoratrice di un dodicesimo per ogni ulteriore mese com- pleto di assenza dal lavoro.
16.7. Il datore di lavoro ha la facoltà di fissare i pe- riodi di vacanza obbligatori comunicandoli ai collaboratori all'inizio dell'anno.
Art. 17.
Assegni per figli
Art. 18.
Indennità per servizio militare, civile e di
protezione civile
17.1.
17.2.
18.1.
a)
b)
18.2.
L'assegno per figli è quello fissato dal Consi- glio di Stato in applicazione della Legge can- tonale sugli assegni familiari ai salariati del 18.12.2008.
In caso di malattia o di infortunio, cessato il di- ritto al salario, l'assegno è corrisposto per ul- teriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota parte corrisposta allo stesso titolo dal- l'ente assicuratore. Il diritto all'assegno si estin- gue con l'inizio del diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità.
Al lavoratore, per servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono corrisposte le seguenti in- dennità calcolate rispetto al salario corri- sposto:
Durante l'intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50 %
- coniugati o celibi/nubili
con persone a carico 80 % Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane
per tutti i militi 100% dalla quinta settimana:
- celibi o nubili 50 %
- coniugati o celibi/nubili
con persone a carico 80 %
L'indennità è riconosciuta per ogni singolo servizio prestato nel corso di un anno.
18.3. L'indennità prevista dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta al datore di lavoro; spetta al lavoratore l'even- tuale parte eccedente la prestazione del da- tore di lavoro.
18.4. Con queste prestazioni è tacitato l'obbligo de- rivante al datore di lavoro dagli articoli 324a e 324b CO di indennizzare il milite per la sua perdita di guadagno.
18.5. Se la durata della scuola reclute supera il mi- nimo ininterrottamente, il lavoratore deve di re- gola sottoscrivere un contratto di garanzia ove egli si impegna a rimanere alle dipendenze del datore di lavoro per almeno 2 anni a far tempo dal termine della scuola reclute.
Se il contratto di garanzia dovesse essere sciolto anticipatamente, il datore di lavoro può pretendere il rimborso del salario lordo versato oltre i 4 mesi e fino al termine della scuola re- xxxxx, dedotta l’IPG pagata dalla cassa di com- pensazione.
Art. 19.
Intemperie
19.1.
19.2.
Il lavoratore ha diritto al 80 % del salario per le ore perse a causa di intemperie, in- dipendentemente dal fatto che tali perdite siano riconosciute dall'assicurazione con- tro la disoccupazione.
Le ore perse a causa di intemperie e che non sono riconosciute dall’assicurazione contro la disoccupazione possono essere recuperate nella misura di al massimo 80 ore l'anno. Le ore recuperate sono pagate senza supplemento dello straordinario.
19.3. L'eventuale indennità corrisposta dall'assicu- razione disoccupazione viene considerata nel conteggio ore.
Art. 20.
Indennità
per impedimento al lavoro
per malattia
Art. 21.
Indennità
per impedimento al lavoro
per infortunio
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
21.1.
21.2.
21.3.
In caso di malattia, il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80 % del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull'arco di 900 giorni.
Il datore di lavoro si impegna ad assicurare collettivamente il personale per un'inden- nità giornaliera di malattia in caso di inabi- lità lavorativa secondo i criteri LAMal.
Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2,5 % del sala- rio AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio comples- sivo supera il 5 %, la differenza è ripartita al 50 %.
Le prestazioni dell'assicurazione malattia val- gono come pagamento del salario ai sensi del- l'art. 324a e seg. CO, per cui l'obbligo del datore di lavoro è considerato adempito.
Il lavoratore percepisce un'indennità pari al 80 % del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non pro- fessionali.
L'indennità percepita non può comunque es- sere superiore all'importo del salario base de- dotti gli oneri sociali.
Il datore di lavoro può assicurare collettivamente il personale per la complementare LAINF.
Art. 22.
Invalidità parziale
Art. 23.
Certificato di malattia e d'infortunio
Annuncio dell'assenza
Facoltà di controllo della ditta
21.4.
21.5.
21.6.
23.1.
23.2.
Se la SUVA, giusta gli art. 37 seg. XXXXX, esclude o riduce le sue prestazioni per colpa dell'assicurato, per pericoli straordinari cui si è esposto o per atti temerari, l'indennità si riduce nella stessa proporzione.
Le prestazioni assicurative valgono quale pa- gamento del salario a' sensi dell'art. 324a seg. CO, per cui l'obbligo del datore di lavoro è considerato adempito.
I premi per l'assicurazione infortuni professio- nali sono a carico del datore di lavoro. I premi per la copertura degli infortuni non professio- nali sono a carico del dipendente.
In caso di invalidità parziale dovuta a malattia o infortunio, il salario sarà determinato a nuovo in base al grado dell'effettiva capacità lavora- tiva residua del lavoratore.
Il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico at- testante l'inabilità al lavoro. Tutti gli even- tuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente.
La ditta ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, una visita presso il suo medico di fiducia in ogni caso di assenza per ma- lattia o infortunio al fine di accertare la ca- pacità lavorativa rispettivamente il periodo presumibile di incapacità.
23.3. La ditta ha la facoltà di far controllare dal suo medico di fiducia se l’autocertificazione del dipendente, stesa secondo l’art. 4.3., corrisponda al suo stato effettivo, esclusi- vamente nell’ottica di accertarne l’abilità la- vorativa e ai fini di garantire in ogni occasione la sicurezza del lavoro.
23.4. Una discrepanza fra l’autocertificazione e le constatazioni mediche costituisce motivo grave per lo scioglimento immediato del rap- porto di lavoro.
23.5. Ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia ma anche per altri motivi dev'es- sere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma comunque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.
Art. 24.
Previdenza professionale
Art. 25.
Congedi pagati
24.1.
24.2.
a)
b)
c)
Il lavoratore deve essere assicurato in con- formità della legge federale sulla previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982.
Il premio è assunto, in ragione di metà cia- scuno, tra datore di lavoro e lavoratore.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario: per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro: al massimo 5 giorni; per lo svolgimento di affari pubblici o sin- dacali autorizzati dal datore di lavoro: al massimo 5 giorni;
per lo svolgimento di un compito di volon- tariato sociale autorizzato dal datore di la- voro: al massimo 5 giorni;
d) per il proprio matrimonio: 5 giorni lavorativi;
e) per il decesso del coniuge, convivente o dei figli: 3 giorni consecutivi;
f) per il decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri: 2 giorni consecutivi;
g) per il decesso di altri familiari: 1 giorno
h) per la nascita dei figli: 5 giorni lavorativi, da consumare nel 1° mese dalla nascita;
i) per il matrimonio dei figli o dei fratelli: 1 giorno;
l) per il trasloco: 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l'anno;
m) per la visita di reclutamento: 1 giorno o in base alla convocazione della divisione mi- litare;
n) per l'ispezione delle armi e dell'equipaggia- mento: mezza giornata. Se la località ove ha luogo l'ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavora- tore non può più presentarsi al lavoro il me- desimo giorno: 1 giorno;
o) per la riconsegna dell'equipaggiamento mi- litare: 1 giorno.
Altre assenze inevitabili devono essere inden- nizzate conformemente all'articolo 324a CO.
Art. 26.
Diritto al salario dopo il decesso del lavoratore
26.1.
26.2.
26.3.
In caso di decesso del lavoratore, il datore di la- voro è tenuto a pagare, dopo il giorno del de- cesso, un mese di salario a' sensi dell'art. 338 CO.
Se il rapporto di lavoro durava da più di cinque anni, sono dovuti due mesi di salario dopo il giorno del decesso.
Le mensilità di cui sopra sono dovute soltanto se il lavoratore lascia il coniuge, figli o altre per- sone a carico.
26.4. L'indennità può essere versata anche da un ente di previdenza, nel qual caso si estingue l'obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 338 CO.
Art. 27.
Termini
di disdetta
Art. 28.
Motivazione della disdetta
Art. 29.
Disdetta abusiva, disdetta in tempo inopportuno, disdetta per motivi gravi, abbandono del posto di lavoro
27.1.
27.2.
a)
b)
c) 27.3.
Il rapporto di lavoro stipulato per durata de- terminata cessa alla scadenza senza di- sdetta.
Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto rispettando i seguenti termini:
durante il periodo di prova per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni;
dal 1° anno di assunzione fino al 6° anno con il preavviso di 1 mese;
dal 7° anno in poi con il preavviso di 2 mesi.
Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato per iscritto e deve perve- nire entro la fine del mese. Quando la noti- fica dello scioglimento perviene tardivamente al suo destinatario, il termine è automaticamente prorogato alla sca- denza successiva.
La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per iscritto.
Fanno stato le norme del Codice delle obbli- gazioni.
Art. 30.
Apprendisti
Xxxx apprendisti si applica in xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisa- mente, sono applicabili anche agli appren- disti gli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 23.1, 23.2,
23.3, 23.4, 23.5 e l’art. 25.
Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e rispettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previ- sto dalla Legge federale sul lavoro nell'in- dustria, nell'artigianato e nel commercio.
Art. 31.
Sanzioni disciplinari per inadempienze lavoratori
31.1.
a)
b)
c)
d) 31.2.
31.3.
31.4.
Le trasgressioni ai doveri di servizio sono pu- nite nel seguente modo:
con l'ammonimento scritto;
con la multa fino a fr. 500.--. I proventi delle multe sono versati su un fondo da destinare a scopi di interesse comune per il personale; con la sospensione dal lavoro e la relativa trat- tenuta dal salario per un massimo di tre mesi; con il licenziamento immediato per cause gravi.
Il datore di lavoro non può mettere in atto i provvedimenti di cui sopra senza che l'atto pu- nibile sia prima stato intimato per iscritto all'in- teressato al quale deve essere garantita la possibilità di fornire le sue giustificazioni.
Le sanzioni possono essere accompagnate dalla comminatoria che in caso di recidiva si procederà al licenziamento immediato.
La contestazione della sanzione dev'essere proposta, entro 30 giorni dal ricevimento, alla Commissione paritetica la quale, sentite le parti, decide inappellabilmente e definitiva- mente.
Art. 32.
Commissione paritetica
32.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
32.2.
32.3.
a)
b)
Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti com- piti:
vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può ef- fettuare sopralluoghi e richiedere informa- zioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori;
interpretare le disposizioni contrattuali; mediare eventuali divergenze sorte per l’in- terpretazione e l’applicazione del contratto collettivo;
accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte;
accertare e perseguire i casi di concorrenza sleale;
decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni.
La composizione e il funzionamento della com- missione paritetica sono definiti in un apposito regolamento (appendice 2).
In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:
ammonimento scritto; pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un mas- simo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto al la- voro abusivo fino ad un massimo di CHF 5'000.--;
Art. 33.
Ricorso
Art. 34.
Arbitro Unico
32.4.
25
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 10'000.--.
La multa convenzionale deve essere impie- gata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.
La procedura, inclusa quella di ricorso, è sta- bilita nel Regolamento (appendice 2).
Contro le decisioni e le multe della CPF è dato ricorso entro 30 giorni dall’intimazione ad un Arbitro Unico.
La decisione dell’Arbitro Unico è definitiva.
Quale istanza di ricorso contro le decisioni e le multe della CPF è competente un Arbitro Unico nominato di comune accordo tra la CPF e la parte ricorrente. Qualora la CPF e la parte ricorrente non si accordassero sulla persona dell’Arbitro Unico a cui sottoporre il ricorso, en- trambe le parti potranno rivolgersi al Tribunale d’Appello affinché proceda alla nomina di un Arbitro Unico conformemente a quanto previ- sto dall’art. 356 cpv. 2 Codice di diritto pro- cessuale civile svizzero.
Art. 35.
Contributi professionali dipendenti e datori di lavoro
35.1.
35.2.
35.3.
35.4.
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (appren- disti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come ap- poggio alla formazione professionale con- tinua, nonché all’aiuto sociale.
- Tutti i lavoratori versano un contributo professionale per l’applicazione del CCL pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, diretta- mente dal salario del lavoratore e deve fi- gurare chiaramente nel conteggio del salario.
- È fatto divieto alle ditte di assumere a pro- prio carico il contributo professionale do- vuto dai lavoratori.
- Il datore di lavoro è responsabile del pa- gamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
- Tutti i datori di lavoro versano un contri- buto professionale per l’applicazione del CCL pari allo 0.1 % dei salari AVS versati.
I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPF secondo le sue in- dicazioni.
I dipendenti membri delle organizzazioni sinda- cali firmatarie del CCL riceveranno dalla stessa il rimborso totale dei contributi dedotti a norma del presente articolo.
Le organizzazioni sindacali contraenti a loro volta richiederanno alla segreteria della CPF il ristorno dei contributi riservati ai loro affiliati.
Art. 36.
Diritti acquisiti
Art. 37.
Appendici
Art. 38.
Durata del con- tratto collettivo
35.5.
a)
b)
38.1.
38.2.
38.3.
La CPF fissa le modalità in un apposito rego- lamento per la trattenuta e per l’incasso dei contributi professionali.
L’introito totale della CPF, dedotto il ristorno ai lavoratori organizzati, verrà utilizzato:
per sopperire agli oneri derivanti dal suo fun- zionamento;
per le spese di formazione e perfezionamento professionale.
Le disposizioni relative al salario vigenti al mo- mento dell’entrata in vigore del contratto col- lettivo che fossero migliori di quelle previste da quest’ultimo non possono essere peggiorate.
Gli allegati al presente contratto collettivo di la- voro (appendici) ne sono parte integrante.
Il contratto collettivo entra in vigore il 1° gen- naio 2018 ed è valido fino al 31 dicem- bre 2021.
Se non è disdetto con almeno sei mesi di an- ticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e così di seguito.
In caso di disdetta, le parti firmatarie si impe- gnano ad iniziare le trattative per il rinnovo.
Lamone, dicembre 2017
Le parti contraenti:
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI FORESTALI DELLA SVIZZERA ITALIANA (ASIF)
Presidente Xxxxxx Xxxxxx
Direttore Xxxxxx Xxxxxxxx
ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE (OCST)
Segretario Cantonale Xxxxxx Xxxxxxxxx
Vice Segretario Cantonale Xxxxxx Xxxxxxxxxx
SINDACATI INDIPENDENTI TICINESI (SIT)
Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
Segretario Cantonale Copresidente Xxxxxx Xxxxx
APPENDICE 1
Esempio di autocertificazione
Il sottoscritto
con domicilio in
attesta e dichiara con la presente di non essere sotto l’influsso di
- alcool,
- stupefacenti,
- medicamenti che, per constatazioni proprie e/o per indicazioni espresse nel foglietto illustrativo, potrebbero pregiudicare l’attenzione e/o la reazione e/o la guida,
e di essere perciò in grado di svolgere il lavoro assegnatogli senza pregiudizio.
Prende atto del fatto che tenor art. 23.3. CCL DELLE IMPRESE ADERENTI ALL'ASIF, la ditta può far controllare in ogni momento, dal suo medico di fiducia, il suo stato psicofisico ma soltanto per accertarne l’abilità lavorativa e nell’ottica di garantire in ogni momento la sicurezza del lavoro sia per il dipendente stesso sia per i colleghi che per i terzi.
L’autocertificazione che non dovesse corrispondere alle constatazioni del medico configura reato penale ai sensi dell’art. 251/252 CP e costituisce mo- tivo grave giustificante un licenziamento immediato secondo l’art. 23.4. CCL.
In fede
31
APPENDICE 2
REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL SETTORE FORESTALE (CPF)
e della procedura davanti alla CPF e
all’Arbitro Unico
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
I. Costituzione della CPF
Conformemente al Contratto collettivo di la- voro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino è costituita una Commissione Paritetica Forestale (CPF) così composta:
- un Presidente che dev’essere indipendente e di formazione giurista;
- 2 membri designati dall’Associazione Im- prenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF);
- 1 membro designato dall’Organizzazione sindacale OCST;
- 1 membro designato dall’Organizzazione sindacale SIT;
La sede della CPF è presso l’Organizzazione sindacale OCST, Xxx Xxxxxxxxx 00 a Lamone, dove ha pure sede il segretariato.
La CPF nomina, fuori dal proprio seno, un Se- gretario privo di facoltà di voto.
La CPF nomina un ufficio di revisione esterno.
La CPF è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due del Presidente e del Segreta- rio. Le decisioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.
Per il conto bancario e il conto corrente po- stale è data firma individuale al Presidente e al Segretario.
La CPF si riunisce su convocazione del Presi- dente e ogni volta che sarà presentata formale richiesta da una delle parti contraenti. In que- sto caso la convocazione dovrà avvenire entro quattordici giorni dalla domanda.
Art. 4.
Art. 5.
Le decisioni della CPF sono prese a maggio- ranza dei presenti. La CPF può deliberare solo se sono presenti almeno il Presidente, un membro in rappresentanza della parte padro- nale e un membro in rappresentanza della parte sindacale, ritenuto che le parti devono sempre essere rappresentate in numero uguale.
Il Presidente ha diritto ad un solo voto.
In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell’Ufficio cantonale di conciliazione.
I compiti della CPF sono:
a) vigilare e provvedere per l’applicazione co- scienziosa e scrupolosa del Contratto collet- tivo;
b) eseguire tutti i controlli necessari per l’appli- cazione del contratto mediante ispezioni presso le ditte;
c) valutare esaminare e proporre soluzioni a tu- tela della protezione del settore nonché curare e promuovere la formazione professionale;
d) fornire le regole interpretative per l’applica- zione del contratto, appianando e risolvendo le vertenze che dovessero sorgere;
e) incassare i contributi professionali previsti dal CCL;
f) accertare che le ditte dispongano effettiva- mente del personale che dichiarano di avere e che esso venga remunerato secondo i det- xxxx del CCL;
g) accertare e perseguire azioni e lavori in con- correnza sleale;
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
h) applicare le sanzioni e le multe previste dal CCL per le violazioni del contratto, esigendo dagli stessi il rimborso delle eventuali spese;
i) amministrare il fondo costituito dai proventi del contributo professionale e delle multe.
Di ogni seduta viene tenuto un verbale a cura del Xxxxxxxxxx, che sarà trasmesso a tutti i membri.
Le spese vive per sedute, sopralluoghi, con- trolli, revisori, presidenza, segreteria e le spese documentate, sono definite dalla CPF.
Entro il mese di giugno dell’anno successivo, il Segretario presenterà alla Commissione i conti d’esercizio dell’anno precedente.
II. Procedura contenziosa davanti alla CPF
La CPF ha l’obbligo di sentire le parti interes- sate prima di pronunciare. La procedura può essere scritta o orale: in quest’ultimo caso dovrà essere steso un verbale indicante le parti e le loro rispettive posizioni, come pure le prove offerte.
La CPF assume le prove che ritiene opportune dandone informazione alle parti. Può sentire te- stimoni ed assumere altre prove applicando i concetti del CPF.
Ogni decisione, che va motivata, viene intimata per iscritto e per lettera raccomandata con il rimedio di diritto. Essa viene firmata dal Presi- dente e dal Segretario.
III. Procedura davanti all’Arbitro Unico
Art. 12.
Osservazioni scritte
Art. 13.
Udienza di discussione
Art. 14.
Citazione
Art. 15.
Comparsa
Art. 16.
Conseguenza della mancata comparsa
Art. 17.
Verbale
Ricevuto il ricorso, l’Arbitro Unico assegna alla CPF un termine di 30 giorni per la presenta- zione delle sue osservazioni scritte.
Ricevute le osservazioni scritte della CPF, l’Ar- bitro Unico convoca le parti ad una discus- sione ove esse hanno la facoltà di replicare e duplicare oralmente e notificare i mezzi di prova offerti.
La citazione è spedita almeno 20 giorni prima della discussione ed è firmata dall’Arbitro Unico. Essa indica la conseguenza della man- cata comparsa.
Le parti possono comparire personalmente o farsi assistere rispettivamente rappresentare da un patrocinatore.
Se una parte non compare, il giudizio è pro- nunciato sentita l’altra parte.
Della discussione è tenuto un verbale che con- tiene:
- il nome, il cognome dell’Arbitro Unico;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente, del suo patrocinatore e del rappresentante della CPF;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti di questione che devono essere giudicati;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate;
- la firma dei comparenti e dell’Arbitro Unico.
Art. 18.
Prove
Art. 19.
Potere d’esame e di indagine d’ufficio
Art. 20.
Assunzione delle prove
Art. 21.
Giudizio
Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. L’Arbitro Unico decide sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
L’Arbitro Unico apprezza liberamente i fatti, de- cide in applicazione del diritto svizzero e può assumere d’ufficio tutte le prove che reputa ne- cessarie e utili per il giudizio dandone preven- tiva informazione alle parti.
Le parti sono citate all’udienza durante la quale vengono assunte le prove ammesse.
L’interrogazione del testimone è tenuta dall’Ar- bitro Unico; le parti possono porre domande. Dell’assunzione delle prove viene tenuto un verbale.
Il giudizio è pronunciato entro il termine d’or- dine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso. Esso contiene:
- la data;
- nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;
- le domande delle parti;
- i punti di questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo;
- la regolamentazione sulle spese di giudizio;
- il nome, il cognome e la firma dell’Arbitro Unico.
Il giudizio dell’Arbitro Unico è definitivo.
Art. 22.
Notificazione del giudizio
Art. 23.
Spese
Art. 24.
Restituzione dei documenti
Art. 25.
Assoggettamento al segreto
Il giudizio è notificato per mezzo di lettera rac- comandata al ricorrente o al suo rappresen- tante e alla CPF.
Le spese della procedura sono poste a carico della parte soccombente; in caso di soccom- benza parziale reciproca, le spese sono ripar- tite secondo l’esito della procedura.
I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni dalla cre- scita in giudicato del giudizio.
IV. In generale
I membri della CPF e l’Arbitro Unico sono te- xxxx a mantenere il segreto su tutto quanto ven- gono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Il presente regolamento è stato approvato nella seduta della Commissione Paritetica Forestale il 12 dicembre 2017.
PER LA COMMISSIONE PARITETICA FORESTALE
Il Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Il Segretario Xxxxx Xxxxxxx
39
41
APPENDICE 3
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PER I DIPENDENTI DELLE DITTE
ADERENTI ALL'ASIF, ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI FORESTALI DELLA SVIZZERA ITALIANA
In un momento in cui il perfezionamento e l’ag- giornamento professionale sono particolar- mente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l’accesso alla formazione professionale.
A tale proposito la CPF rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzio- namento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento pro- fessionale conformemente al CCL per i dipen- denti delle imprese forestali del Cantone Ticino.
La concessione del sussidio finanziario rimane a giudizio insindacabile della CPF, valutando le circostanze del singolo caso, tenendo conto della sua situazione finanziaria al momento della richiesta.
Modalità per l’ottenimento dei sussidi:
Art. 1. Beneficiari
Art. 2. Genere di corsi sussidiati
Art. 3. Finanziamento
1.1.
2.1.
3.1.
Le ditte richiedenti a nome dei dipendenti sot- toposti al CCL per le imprese forestali del Canton Ticino, a condizione che al momento della richiesta la ditta sia in regola con il paga- mento dei contributi di solidarietà.
Aggiornamenti e corsi di formazione approvati dall’ASIF con attestato di partecipazione.
In principio per corsi individuali il 50% della tassa d’iscrizione fino ad un massimo di fr. 500.--.
Dalla tassa base d’iscrizione verranno dedotti eventuali sussidi versati da altri enti (esempio: tassa d’iscrizione fr. 1'500.-- de- dotto fr. 500.-- di sussidio versato da altri enti, la tassa d’iscrizione ammonta a fr. 1'000.--. La CPF partecipa con un contributo di fr. 500.--).
3.2. L’ottenimento dell’AFC sulla base dell’art. 33 della legge sulla formazione professionale verrà riconosciuto un contributo di fr. 1'500.-- una tantum.
3.3. I sussidi sono riconosciuti per corsi collettivi di volta in volta.
3.4. La CPF si riserva la facoltà di riconoscere im- porti diversi in casi particolari.
Art. 4. Modalità per l’ottenimento
dei sussidi
4.1.
4.2.
Le richieste dovranno pervenire alla Segreteria della CPF, per il tramite del datore di lavoro, corredate dai seguenti documenti:
4.1.1. descrizione del corso frequentato (iscri- zione, documentazione del corso, atte- stati di frequenza e diplomi);
4.1.2. ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione;
4.1.3. ricevuta dell’avvenuto pagamento di fat- ture prese a carico dalla ditta e/o even- tuali sussidi ricevuti da altri enti;
In caso di contestazione decide inappellabil- mente la CPF.
Art. 5. Disposizioni finali
Art. 6. Approvazione
5.1.
5.2.
6.1.
La CPF istituisce il presente regolamento corsi a titolo sperimentale.
La CPF si riserva, in ogni momento, di appor- tare le modifiche che ritiene necessario in fun- zione anche della disponibilità finanziaria.
Il presente regolamento, approvato dalla CPF nella sua seduta del 3 febbraio 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2017.
PER LA COMMISSIONE PARITETICA FORESTALE
Il Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxx
Il Segretario Xxxxx Xxxxxxx
47
APPENDICE 4
REGOLAMENTO PER IL LAVORO A COTTIMO
(ART. 10.6 CCL)
PER I DIPENDENTI DELLE DITTE
ADERENTI ALL'ASIF, ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI FORESTALI DELLA SVIZZERA ITALIANA
49 | |||
Art. 1. Retribuzione | 1.1. | La retribuzione del lavoro a cottimo deve es- sere concordata per iscritto tra le parti prima dell'inizio del lavoro. | |
1.2. | La retribuzione concordata copre, oltre al la- voro effettivo, le trasferte, i pasti, il pernotta- mento e le vacanze. | ||
1.3. | Essa comprende anche l'indennizzo per la for- nitura e la manutenzione degli utensili e del- l'equipaggiamento. | ||
1.4. | La retribuzione minima non può essere infe- riore al salario minimo previsto dal CCL all'art. 10.1. per un ausiliario forestale. | ||
Art. 2. Impiego di mezzi dell'impresa | 2.1. | Se per l'esecuzione del lavoro il lavoratore uti- lizza utensili, mezzi e apparecchi dell'impresa, le parti ne concordano il rispettivo costo. | |
2.2. | Il cottimista deve usarlo con riguardo e se- condo le indicazioni specifiche. Egli è respon- sabile di eventuali danni cagionati sia intenzionalmente che per negligenza. | ||
Art. 3. Sicurezza sul lavoro | Il cottimista si obbliga ad eseguire il lavoro ri- spettando le norme di prevenzione degli infor- tuni e di sicurezza vigenti. Egli assume ogni responsabilità al riguardo. | ||
Art. 4. Deduzioni | Le deduzioni per prestazioni sociali sono cal- colate sull'importo del salario lordo effettivo dopo deduzione di quanto previsto al punto 1.2. e 2., e meglio secondo le direttive della SUVA. |
Art. 5. Acconti e conteggio finale
Art. 6. Deroga al CCL
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Le parti concordano prima dell'inizio del la- voro, per iscritto, gli acconti cui il cottimista ha diritto.
Gli acconti possono essere versati al massimo una volta il mese e il loro ammontare non può superare il 70 % del valore del lavoro eseguito.
Il conteggio finale deve essere eseguito al più tardi entro la fine del mese in cui l'opera è por- tata a termine.
L'opera è terminata quando è avvenuta la mi- surazione ufficiale.
Le norme del presente regolamento derogano a quelle del CCL. Rimangono riservati gli art. 326 e 326a CO.
Le parti contraenti:
Commissione Paritetica del settore forestale CPF
xxx Xxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxx
tel 000 000 00 00
fax 000 000 00 00
Le parti contraenti del presente contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti:
Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF) Centro xxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxx
0000 Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx@xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx
tel 000 000 00 00
xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xxx
SIT - Sindacati Indipendenti Ticinesi
Xxx xxxxx Xxxx 0 0000 Xxxxxxx
tel 000 000 00 00