REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
Assessorato al Lavoro e alle Politiche attive dell’Occupazione
Patto del lavoro nel settore del Turismo
TRA
Regione Liguria E
CGIL - Regionale Liguria Filcams CGIL
CISL - Unione Sindacale Regionale della Liguria Fisascat CISL
UIL - Liguria Uiltucs UIL
Confindustria Liguria Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure Confartigianato Liguria
VISTI:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ad oggetto: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ad oggetto: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ad oggetto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ad oggetto: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
VISTI, in particolare:
- il Patto del lavoro nel settore del Turismo approvato con deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2021, n. 258;
- l’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione di quanto approvato con deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2021, n. 474;
CONSIDERATO che:
- il Patto del Lavoro nel settore del Turismo 2021 ha generato positivi effetti nel comparto turistico attraverso l’erogazione di Bonus assunzionali, intervento concreto di aiuto alle aziende in crisi, dimostrando di essere un valido strumento di politica attiva del lavoro per promuovere l’inserimento di disoccupati e per abbattere il costo del lavoro;
- il sopraccitato Patto ha conseguito risultati positivi, rappresentando a tutti gli effetti una best practice nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo da Regione Liguria;
PREMESSO che:
- gli effetti della pandemia perdurano, arrecando tuttora pregiudizio al tessuto economico ligure, con particolare riferimento alla filiera del turismo, nonostante il superamento dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- la crisi energetica dell’anno 2021 che ha determinato un significativo rincaro delle bollette, con pesanti ricadute in primo luogo sulle aziende, si è ulteriormente aggravata a conseguenza della recente instabilità politica dell’Europa orientale;
- risulta di importanza strategica che l’Amministrazione regionale mantenga un supporto al comparto turistico, in quanto volano dell’economia e dell’occupazione ligure, evitando che le conseguenze della pandemia e della crisi energetica in corso determinino la chiusura delle attività economiche operanti in tale ambito, cui seguirebbe inevitabilmente una contrazione delle assunzioni e l’aumento della disoccupazione tra i lavoratori stagionali;
CONSIDERATO che le sopra delineate circostanze richiedono un sostegno alle imprese che risentono maggiormente della stagionalità, ivi comprese quelle legate ad eventi pubblici e fieristici;
RITENUTO OPPORTUNO confermare lo strumento dei bonus assunzionali turistici varando una nuova edizione del Patto del Lavoro nel Settore del Turismo;
RITENUTO altresì OPPORTUNO attenuare il carattere emergenziale del Patto con l’obiettivo di incentivare le aziende turistiche a garantire l’esercizio per periodi più lunghi, focalizzando l’azione sull’obiettivo di creare maggiore e più duratura occupazione;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RILEVATO
Le Parti condividono gli obiettivi e i principi sottesi al presente Accordo, come di seguito articolati:
1. Azioni previste:
− agevolare le imprese operanti nel Settore del Turismo che intendano assumere personale, erogando un contributo economico che consenta di abbattere parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
2. Strumenti:
− BONUS ASSUNZIONALE, a valere su risorse afferenti il PR FSE+ 2021-2027, erogato da Regione Liguria in continuità con gli interventi già realizzati nelle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 a favore delle imprese operanti nel Settore del Turismo.
3. Aspetti operativi
3.1 IMPRESE BENEFICIARE TIPOLOGIA A
Possono presentare domanda di Bonus Assunzionali le imprese private del settore turistico costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa, ovvero in forma di cooperative o loro consorzi, identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A aventi almeno un’unità operativa ubicata in Liguria e per assunzioni effettuate a far data dal 01/02/2022 sino al 31/12/2022.
TABELLA A
CODICE ATECO | DESCRIZIONE CODICE ATECO |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.00 | Alloggi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.21.00 | Catering per eventi e banqueting |
79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
79.12.00 | Attività dei tour operator |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
3.2 CARATTERISTICHE
Incentivo occupazionale riconosciuto in favore delle imprese che stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi.
Nel dettaglio:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, purché comportino incremento occupazionale netto;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
L’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di proroga di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista, purché la durata complessiva dei due contratti sia pari o superiore a sei mesi.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, la domanda di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente, in accordo a quanto disposto dai nuovi Regolamenti comunitari afferenti al PR FSE+ 2021-2027.
TABELLA A1
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE | IMPORTO BASE |
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore agli 8 mesi. | € 2.500 |
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi. | € 4.000 |
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato | € 6.000 |
3.3 IMPRESE BENEFICIARE TIPOLOGIA B
Possono presentare domanda di Bonus Assunzionale le imprese private del settore turistico costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa, ovvero in forma di cooperative o loro consorzi, identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella B aventi almeno un’unità operativa ubicata in Liguria e per assunzioni effettuate a far data dal 01/02/2022 sino al 31/12/2022.
TABELLA B
CODICE ATECO | DESCRIZIONE CODICE ATECO |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.11 | |
56.10.30 | |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
3.4 CARATTERISTICHE
Incentivo occupazionale riconosciuto in favore delle imprese che stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi.
Nel dettaglio:
c) contratti di lavoro a tempo indeterminato, e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, purché comportino incremento occupazionale netto;
d) contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a nove mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
L’incentivo potrà essere erogato anche a seguito di proroga di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista, purché la durata complessiva dei due contratti sia pari o superiore a nove mesi.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, la domanda di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente presentata a contratto ancora vigente, in accordo a quanti disposto dai nuovi Regolamenti comunitari afferenti al PR FSE+ 2021-2027.
TABELLA B1
TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE | IMPORTO BASE |
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi | € 2.000 |
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato | € 6.000 |
In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo del presente Avviso, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione.
Al finanziamento dei Bonus assunzionali di cui alla lettera a) della tabella sopra riportata è dedicata un’apposita riserva parametrata alla dotazione iniziale e non successivamente incrementabile. Una volta esaurita la riserva, pertanto, non sarà più possibile concedere Bonus per detta tipologia contrattuale.
4 Premialità
L’importo del Bonus Assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato come di seguito descritto:
− 10% se l’impresa risulta iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria;
− 10% se il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo famigliare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla Legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019 recante “Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
− 25% se il singolo lavoratore è una persona disabile, di cui all’art.1 della legge 68/1999 assunta oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999;
− 30% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2022, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.
Gli incrementi sopra definiti sono alternativi e non cumulabili tra loro.
5 Destinatari
Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo oppure sul portale nazionale ANPAL; ovvero lavoratori che hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.
b) persone in stato di non occupazione ossia coloro che non hanno provveduto al rilascio della DID e che siano prive di occupazione; ovvero lavoratori che non hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (8174,00 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.
Genova
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Fisascat Cisl | |
UIL | |
Uiltucs Uil | |
CONFINDUSTRIA | |
CONFCOMMERCIO | |
CONFESERCENTI | |
CONFARTIGIANATO |