PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILIZIA.
VERBALE DI ACCORDO
PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILIZIA.
Il giorno 31 marzo 2008, presso la sede dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine, si sono incontrati i signori:
- Xxxxxxxx Xxxxx, Presidente del Gruppo Edili Aniem dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine, e Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, assistiti da Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
- Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx per la Fillea CGIL comprensorio di Udine e Bassa Friulana, Xxxxxxxxx Xxxxx per la Fillea CGIL dell’Alto Friuli, Xxxxxx Xxxxxxxxx per la Filca CISL comprensorio di Udine e Bassa Friulana, Xxxxx Xxxxxxx per la Filca CISL Alto Friuli, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxx per la Feneal Uil
Per definire l’accordo integrativo provinciale così come previsto dal CCNL Aniem Confapi 11 giugno 2004, a rinnovo dell’accordo 25 settembre 2003.
PREMESSA
In materia di Lavori pubblici, l’Amministrazione Regionale si avvia a recepire i principi della disciplina nazionale regolata da Decreto Legislativo 163/2006, ma anche le Direttive Europee 2004/17/CE e 2004/18/CE relative agli appalti di lavori, servizi e forniture.
Le Organizzazioni Sindacali e l’API, si adopereranno affinché la Regione attui strumenti legislativi che difendano l’autonomia in materia di Lavori Pubblici. Questo al fine di evitare norme che penalizzino fortemente le piccole e medie imprese regionali, andando a privilegiare le grandi imprese soprattutto di fuori regione.
Le parti concordano, nel difendere il principio per cui la vicinanza delle imprese e dei lavoratori al luogo d’esecuzione dei lavori comporti una grossa semplificazione dell’organizzazione tecnico- economica dei cantieri e indubbiamente permette una migliore qualità di vita dei lavoratori dipendenti, principio questo che è pienamente compatibile con i principi dettati dalla Comunità Europea.
A questi si aggiungono fattori endogeni, legati in particolare alla scomparsa di figure professionali depositarie del “mestiere”con difficoltà di sostituirle.
Le Piccole e Medie Industrie edili si sono sempre impegnate nella promozione delle sicurezza e a tal fine, oggi, di concerto con le organizzazioni sindacali, si pongono come obiettivo centrale l’organizzazione di un organismo bilaterale con funzione di promozione di cultura e formazione in materia di sicurezza e la possibilità di nomina al suo interno di un rappresentante territoriale.
In questo contesto le Piccole e Medie Industrie e le Organizzazioni Sindacali Comprensoriali concordano di promuovere azioni positive volte a superare le problematiche sopra richiamate al fine di consentire al settore delle costruzioni di operare nella trasparenza data da regole certe e condivise, al fine di superare le crescenti difficoltà di mercato.
CASSA EDILE
Alla luce delle modifiche statutarie in corso presso l’Istituto, si rinnova l’impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali Provinciali, di sostenere negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza dell’Aniem/API in seno alla Cassa Edile di Udine.
SICUREZZA SUL LAVORO
Si concorda, considerata la specificità di settore, l’evoluzione della normativa nazionale e la necessità di continuare a monitorare e garantire la formazione in materia, sulla necessità di istituire un rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza la cui funzione e operatività verranno concordate a livello bilaterale.
Pertanto le parti si impegnano ad avviare un tavolo di concertazione dopo il mese di ottobre 2008, al fine di costruire una commissione nell’ambito del proprio ente paritetico preposta a organizzarne le modalità operative di costituzione e finanziamento. Resta inteso che l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie si impegna attraverso i propri associati a finanziare l’attività del rappresentante di cui sopra.
In quest’ambito si ripropone la funzione dell’Osservatorio provinciale dell’edilizia, come già evidenziato nei precedenti accordi di rinnovo, non solo al fine di conoscere l’andamento congiunturale del settore, ma anche di organizzare ed indirizzare la funzione del sopracitato rappresentante.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E EVENTUALI PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI
Si ribadisce la necessità di conservare e sostenere l’aderenza dei dipendenti dei propri associati al FONDAPI quale fondo chiuso di previdenza complementare nazionale .
Tuttavia al fine di migliorare eventuali prestazioni extracontrattuali erogate agli operai iscritti al fondo, ci si impegna, per il tramite di un accordo da raggiungere tra le parti sociali, a considerare, dopo l’ingresso in Cassa Edile, di stabilire una modalità di erogazione attraverso la Cassa Edile, ovvero a riconsiderare possibilità alternative che verranno discusse entro il 31 dicembre 2008.
LAVORI DISAGIATI
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui all’art.20 del CCNL Xxxxx Xxxxxxx, regolamentazione per gli operai, verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore, per le ore effettivamente prestate nello svolgimento dello specifico lavoro:
- lavori stradali di bitumazione per i soli operai addetti alla manipolazione dell’impasto, e alla conduzione delle macchine per la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso: 10% ;
- lavori eseguiti oltre i m.1200: 10%
- lavori eseguiti in sospensione su pareti rocciose, senza supporti fissi, da lavoratori imbragati, definiti rocciatori: 16%
TRASPORTO
Le imprese che non provvedano con propri mezzi al trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro, corrisponderanno un’indennità mensile per il concorso alle spese di trasporto determinata dalla distanza del domicilio del lavoratore al cantiere, nelle seguenti misure:
Dal 1 marzo 2008 | |
Fino a 15 Km | €. 13,40 |
Da 15 a 30 Km | €. 23,40 |
Oltre Km 30 | €. 33.50 |
Gli importi così definiti , ancorché corrisposti in via continuativa, non incidono sulla retribuzione diretta, indiretta, differita e TFR, compresa l’assoggettabilità alla contribuzione Cassa Edile che viene espressamente esclusa.
TRASFERTA
Fatte salve le precedenti disposizioni relative alla trasferta le parti stabiliscono di erogare alle scadenza evidenziate i seguenti nuovi valori giornalieri:
Dal 1 marzo 2008 | Dal 1 gennaio 2009 | |
Da 10 a 27 chilometri | €. 12,00 | €. 12,25 |
Da 27 a 40 chilometri | €. 14,50 | €. 14,80 |
Da 40 a 70 chilometri | €. 16,00 | €. 16,30 |
Oltre 70 chilometri | €. 18,50 | €. 18,85 |
SERVIZIO MENSA E PASTO CALDO
A parziale modifica di quanto già convenuto nell’accordo del 25 settembre 2003, si evidenzia che il lavoratore, nel caso di somministrazione del pasto caldo concorrerà al costo dello stesso con un importo pari a €.0,50 quando il valore risulti superiore a €.11.
Ferma restando la convinzione delle parti sulla priorità di garantire al lavoratore il pasto caldo, si concorda un importo pari a €.7,50 lordi a titolo di indennità sostitutiva.
In presenza di oggettive e non ovviabili condizioni ostative all’attuazione del servizio, al lavoratore verrà corrisposta un’ indennità sostitutiva pari a €.5,29, fatte salve eventuali modifiche del limite di esenzione fiscale ovvero contributivo previste dalla legge.
ANTICIPO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
Si conferma quanto previsto dal precedente accordo di rinnovo in deroga alle previsioni contrattuali di cui al 5° comma dell’art.27, ribadendo l’anticipo da parte delle aziende del trattamento economico a carico dell’Inail.
TRATTAMENTO DELLA MALATTIA
Si ribadisce quanto già sottoscritto nel precedente rinnovo in deroga al primo comma dell’art. 26 in merito alla possibilità di fruizione, da parte del lavoratore che ne faccia preventiva richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita pari a tre mesi, al termine del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Nel caso di malattia di durata inferiore ai 7 giorni si conviene sulla necessità di copertura al 100% del 2° e 3° giorno, se lavorativi, e si garantisce l’integrazione della retribuzione al 100%.
Il trattamento si applicherà per un massimo di 4 eventi morbosi per lavoratore nel corso di un anno solare (gennaio- dicembre), riferito esclusivamente alle malattie di durata inferiore ai 7 giorni e in misura non superiore alla retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
L’integrazione verrà anticipata dall’impresa e conguagliata con quanto dovuto alla Cassa Edile mediante compensazione dei versamenti contributivi relativi alla mensilità di competenza.
L’accordo decorrerà a seguito all’ingresso dell’Api in Cassa Edile ovvero sarà eventualmente discusso entro il 31 dicembre 2008.
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In relazione all’accordo tra l’Xxxxx Xxxxxxx e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di data 6 aprile 2006, viene erogato l’Elemento Economico Territoriale nella percentuale sottoesposta , calcolata sulla paga base :
Dal 1 marzo 2008 | |||
7% | |||
Euro/mese | Euro/ora | ||
7° | 1204,42 | 84.31 | |
6° | 1083,98 | 75,88 | |
5° | 903,33 | 63.23 | |
4° | 843,09 | 59.02 | 0.34 |
3° | 782.88 | 54.80 | 0.32 |
2° | 704,59 | 49.32 | 0.28 |
1° | 602,22 | 42.16 | 0.24 |
Le parti concordano che gli importi in atto dell’E.E.T sono conglobati nell’Indennità Territoriale di settore e nel Premio di Produzione.
Sull’aumento così definito per gli operai verrà calcolata e versata la maggiorazione da accantonare alla cassa Xxxxx.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo sarà corrisposta la somma forfetaria di €. 300,00 a sanatoria del periodo 1 giugno 2006 -29 febbraio 2008.
L’erogazione avverrà in due tranches di cui la prima pari a €.200 da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di aprile 2008 e la seconda pari a €. 100 che si corrisponderà con la retribuzione del mese di giugno 2008.
Ai lavoratori part-time l’una tantum verrà erogata in misura proporzionale all’orario di lavoro. L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo integrativo provinciale per il settore dell’edilizia si applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l’ambito di applicazione del CCNL Aniem Confapi, e a tutte le imprese che applicano il predetto CCNL di categoria.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2009, salvo diversa decorrenza o scadenza stabilita a livello nazionale.
Per l’Associazione Piccole Per Filca CISL e Medie Industrie
Per Fillea CGIL
Per Feneal UIL