Accordo di collaborazione tra Enti
PRESIDENZA
rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019
Accordo di collaborazione tra Enti
Attività a supporto dell'azione di contrasto all'allevamento illegale di suini relativa all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923), Direzione Generale della Presidenza, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx in qualità di Direttore, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 12957/19 del 16.5.2014, di seguito indicato anche come "RAS"
E
L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna
- Fo.Re.S.T.A.S. (Codice fiscale/P.IVA 03669190922), qui rappresentata dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cagliari il 14 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxxx,
di seguito indicate come le Parti
VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l’Unità di progetto per
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l’eradicazione della peste suina africana, come integrata dalle | ||
Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell’1.9.2015, n. 48/14 del | ||
17.10.2017 e n. 24/3 del 15.5.2018 - a cui partecipa, tra gli altri, il | ||
Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile | ||
e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per il necessario supporto alle | ||
operazioni di contrasto al pascolo brado illegale -, alla quale dava | ||
mandato di predisporre entro venti giorni dall’approvazione della | ||
stessa deliberazione, un Piano d’azione straordinario per il | ||
contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre | ||
all’approvazione della Giunta regionale; | ||
VISTA | la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre | |
2014, con la quale è stato adottato il Piano d’azione straordinario | ||
per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) | ||
2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione | ||
europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un | ||
suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015 e | ||
definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la | ||
deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015; | ||
VISTE | le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre | |
2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, | ||
è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione | ||
della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020; | ||
CONSIDERATO | che il suddetto Programma straordinario di eradicazione individua | |
nelle azioni di depopolamento sui capi bradi, assimilabili ai |
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selvatici in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun | ||
detentore e rimasti liberi in terre pubbliche, una priorità da | ||
perseguirsi attraverso un'apposita pianificazione degli interventi, | ||
la cui attuazione costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia | ||
Fo.Re.S.T.A.S.; | ||
VISTA | la propria determinazione n. 18/662 del 25 ottobre 2018 "Secondo | |
provvedimento attuativo del Programma straordinario di | ||
eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e | ||
disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di | ||
produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019", come | ||
rettificata dalla determinazione n. 20/698 del 12 novembre 2018; | ||
CONSIDERATO | che, ai sensi del Secondo provvedimento attuativo sopra | |
richiamato, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito dell'attività di | ||
contrasto al pascolo non confinato di suini, è tenuta, tra l'altro, ad | ||
assistere le squadre di intervento preposte al loro abbattimento | ||
nonché allo smaltimento delle carcasse e all'idoneo trattamento di | ||
ogni materiale e rifiuto utilizzato o prodotto nell'occasione; | ||
VISTO | l'Accordo di collaborazione rep. n. 2, prot. n. 717, del 22 dicembre | |
2017, sottoscritto con l'Agenzia al fine di disciplinare le modalità | ||
di collaborazione nella realizzazione delle attività demandate alla | ||
medesima Agenzia nell'ambito dell'attuazione del Piano di | ||
eradicazione e del Secondo provvedimento attuativo relativi | ||
all'anno 2018; | ||
RILEVATO | che l'apporto dell'Agenzia si appalesa fondamentale per l'attività |
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di eradicazione della peste suina e, pertanto, si ritiene utile addivenire alla stipula di un nuovo accordo per le medesime finalità, in riferimento a quanto disposto dal Programma di eradicazione e dal Secondo provvedimento attuativo sopra richiamati;
VISTA la determinazione rep. n. 4 prot. n. 165 del 5 marzo 2019 del Direttore Generale della Presidenza a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e programma delle attività
L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, a prestare assistenza alle squadre di intervento preposte all'abbattimento dei suini a pascolo non confinato, mettendo a disposizione dell'Unità di Progetto, per tutta la durata del programma di depopolamento indicata all'art. 4, le seguenti risorse:
1. risorse umane:
a) n. 2 squadre composte da 8/10 dipendenti ciascuna, preferibilmente, composta da dipendenti con esperienza già maturata in analoghi interventi;
b) n. 1/2 personale Veterinario per la tele-narcosi;
c) n. 1 responsabile operativo dell'intero gruppo Fo.Re.S.T.A.S. che funga da interfaccia con il personale della ATS incaricato del depopolamento.
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2. risorse strumentali:
ciascuna squadra dovrà essere dotata di:
a) n. 3 vetture fuoristrada senza i logotipi di istituto;
b) n .6 apparati radio trasmittenti, compresi i tre veicolari;
c) materiale per l’allestimento estemporaneo di recinti per il confinamento dei suini;
d) materiale, strumentario e farmaco per la tele-narcosi;
e) eventuali mangimi e granaglie per attirare i suini;
f) mezzo gommato 4x4, provvisto di gruetta, adeguato per il caricamento e il trasporto delle carcasse;
g) eventuale mezzo gommato presente per conferimento in discarica;
h) mezzo escavatore gommato per lo scavo della fossa ed eventuale movimentazione dei capi abbattuti.
La Regione provvederà ad anticipare all'Agenzia le somme inerenti i costi che questa dovrà sostenere per il carburante per i propri veicoli, DPI, disinfettante, sacchi di trasporto carcasse e teloni per impermeabilizzazione del mezzo di trasporto carcasse e per la fossa, calce idrata, farmaco per tele-narcosi e tutto quanto necessario, che dovranno essere rendicontate al Responsabile dell’Unita di Progetto.
La Regione, di converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. La Regione si impegna, inoltre, a fornire tutto l'impegno necessario. Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune
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e integrata di rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione Sardegna.
Articolo 2 Raccordo tra gli enti
Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per la Regione Sardegna, del Direttore Generale, Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e, per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx o suo delegato il cui nominativo sarà prontamente comunicato al Responsabile dell'Unità di Progetto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento e impegno delle parti
Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. La Regione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari. Il personale messo a disposizione dall'Agenzia dovrà essere disponibile ad operare con preavviso di 12/8 ore e concentrabili nei siti stabiliti dalla struttura di coordinamento dei depopolamenti. Per per la tipologia delle attività richieste, il personale impiegato sarà tenuto a garantire la massima flessibilità in ordine agli orari di lavoro.
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Articolo 4 Durata dell'Accordo
L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 28 febbraio 2020 con possibilità eventuale di proroga e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.
Articolo 5 Modalità di pagamento
Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività. Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato sul conto corrente:
IT 93 F 01015 04801 000070687051 (Conto Generale) intestato all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna - FoReSTAS, in essere presso l’istituto Banco di Sardegna SpA.
Articolo 6 Rendicontazione
Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell’Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente accordo. Tale rendiconto dovrà contenere
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l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché dell'impegno di risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.
Articolo 7
Spese ammissibili per la rendicontazione
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, per un ammontare massimo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), rientranti tra le seguenti categorie:
‒ spese per l'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
‒ maggiorazioni salariali dovute al personale impegnato (missioni, trasferte, indennità chilometrica, rimborsi pasti, etc.).
Articolo 8 Controversie e registrazione
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e
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apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.
Il presente accordo si compone di n. 9 pagine.
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Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza
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