DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI E DI CONCESSIONI NELL’AMBITO PORTUALE DI PORTO NOGARO
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI E DI CONCESSIONI NELL’AMBITO PORTUALE DI PORTO NOGARO
CAPO I – Disposizioni preliminari 2
Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 3
CAPO II – Disciplina dell’esercizio di operazioni e servizi portuali 3
Art. 3 Autorizzazioni e numero massimo di imprese autorizzate 3
Art. 4 Individuazione dei servizi portuali 4
Art. 5 Requisiti per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e documentazione richiesta 4
Art. 6 Durata dell’autorizzazione 4
Art. 7 Canoni autorizzatori e garanzie 4
Art. 8 Sospensione o decadenza dell’autorizzazione 5
Art. 9 Registro delle operazioni e dei servizi portuali 5
Art. 10 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell’ambiente 5
Art. 11 Formazione obbligatoria 6
Art. 14 Esercizio in autoproduzione di operazioni portuali 6
CAPO III – Disciplina del rapporto di concessione 7
Art. 15 Rilascio della concessione 7
Art. 16 Ambito e durata della concessione 7
Art. 17 Canoni concessori e garanzie 8
Art. 18 Investimenti del concessionario 9
Art 19 Obblighi catastali, oneri e spese 9
Art. 20 Monitoraggio dei programmi operativi delle imprese concessionarie 9
Art. 21 Uso delle aree in concessione da parte di imprese non concessionarie 10
Art. 22 Domanda di autorizzazione a imprese portuali non concessionarie per l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo 10
Art. 23 Sospensione o revoca 10
CAPO IV – Disciplina dei servizi di interesse generale 11
Art. 25 Affidamento dei servizi di interesse generale 11
CAPO V – Disciplina della procedura unitaria per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione 11
Art. 27 Avvio delle procedure 11
Art. 28 Domanda di autorizzazione/concessione 12
Art. 29 Valutazione e comparazione delle domande 14
Art. 30 Conclusione del procedimento 14
CAPO VI – Norme comuni e di coordinamento 15
Art. 31 Norma di coordinamento 15
Art. 32 Garanzie e assicurazione 15
Art. 33 Vigilanza e obblighi informativi 15
Art. 34 Norma finale di rinvio 16
Allegato 1 – TABELLA CANONI delle concessioni con durata superiore a 4 anni 17
Allegato 2 – ELENCO delle AREE presso il COMPRENSORIO di PORTO NOGARO Allegato 3 – PLANIMETRIA del COMPRENSORIO di PORTO NOGARO
CAPO I – Disposizioni preliminari
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Provvedimento si deve intendere:
Legge: legge regionale 31 maggio 2012 n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale); Provvedimento: il presente Provvedimento;
Regione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CoSEF: Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, proprietario delle aree portuali di retro-banchina (patrimonio indisponibile), con cui la Regione ha sottoscritto un Accordo per la gestione integrata del comprensorio portuale di Porto Nogaro;
Ambito portuale (o Ambito del porto): lo spazio individuato dal vigente Piano regolatore portuale e sue successive varianti;
Piano operativo triennale (POT): documento programmatorio triennale di Porto Nogaro adottato dalla Regione ai sensi dell’art. 7 della Legge e successive revisioni;
Operazioni portuali: lo sbarco, l’imbarco, il trasbordo da nave a nave, il carico e lo scarico delle merci (a/da deposito, magazzino o piazzale scoperto e/o coperto), anche su/da veicoli stradali o ferroviari, o le movimentazioni di ogni genere di merci in colli, alla rinfusa, impiantistica, macchinari e unità di carico intermodale, rese dalle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 11 della Legge e svolte nell’Ambito Portuale di Porto Nogaro. Nelle operazioni portuali sono compresi il rizzaggio-derizzaggio delle merci e/o dei contenitori a bordo della nave;
Servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali come meglio precisato all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 132 del 2001, dall’art. 11 della Legge ed individuati nell’articolo 4 del presente provvedimento;
Attività portuali: operazioni portuali, servizi portuali, servizi di interesse generale;
Autorità concedente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Portualità e logistica integrata della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio o altro Soggetto da questa delegato e CoSEF, per le rispettive competenze;
Impresa autorizzata: l’impresa che, nell’ambito portuale, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 11 della Legge, allo svolgimento su aree e banchine di operazioni portuali e/o servizi portuali, che sono resi su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
Impresa portuale “terminalista”: l’impresa autorizzata, ai sensi dell’art. 11 della Legge, titolare di una concessione (concessionaria) comprensiva delle aree di banchina, che espleta, organizza e gestisce direttamente l’insieme
delle operazioni e dei servizi portuali afferenti al “ciclo delle operazioni portuali”, come definito in seguito;
Ciclo delle operazioni portuali (o ciclo operativo): l’insieme delle operazioni rese dalle imprese autorizzate, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, nell’ambito portuale di Porto Nogaro;
Programma operativo: documento da presentarsi a cura del richiedente l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 e la concessione ai sensi dell’articolo 12 della Legge, composto fondamentalmente dal piano di attività, dal programma degli investimenti e dal piano economico finanziario (PEF), oltre che dall’ulteriore documentazione descritta nel Capo V, articolo 28 del presente Provvedimento;
Autorizzazione: l’autorizzazione, rilasciata dalla Regione alle imprese richiedenti, per l’esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali;
Canone di autorizzazione: la somma, determinata dalla Regione, che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali sono tenute a corrispondere annualmente per il periodo dell’autorizzazione; Concessione: la concessione unitaria di superfici e di beni ricompresi nel comprensorio portuale integrato e prevista dall’art. 12 della Legge, rivolta alla loro gestione da parte di operatori economici, anche nei modi e nelle forme di cui all’art. 18 della Legge 84/1994;
Canone di concessione: il canone annuale, determinato in ragione delle superfici e dei beni assentiti in concessione, sulla base delle vigenti disposizioni normative e di quanto previsto dal presente Provvedimento; Tariffe: il prezzo delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticato dalle imprese autorizzate nei confronti dell’utente.
Art. 2 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della Legge, con riferimento all’esercizio delle operazioni e servizi portuali da autorizzare, nonché all’uso dei beni del demanio marittimo nell’ambito portuale di Porto Nogaro.
2. Il presente Provvedimento è applicabile, per quanto compatibile e sulla base di apposito accordo fra la Regione e il CoSEF, all’utilizzo dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà del CoSEF, da considerarsi infrastruttura essenziale funzionale allo svolgimento delle attività portuali e marittime e facente parte integrante del comprensorio portuale.
3. Il Provvedimento si applica nell’Ambito portuale di Porto di Nogaro.
CAPO II – Disciplina dell’esercizio di operazioni e servizi portuali
Art. 3 Autorizzazioni e numero massimo di imprese autorizzate
1. La Regione rilascia, anche nel caso di autoproduzione, l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali e di servizi portuali, da indicarsi puntualmente nel medesimo atto autorizzativo.
2. In conformità alle previsioni del vigente Piano operativo triennale, in relazione alle esigenze di funzionalità e di efficienza economica del porto e del traffico, viene fissato pari a due il numero massimo di imprese portuali terminaliste autorizzabili per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nell’ambito portuale di Porto Nogaro. Tenuto conto che ciascuna impresa portuale terminalista può avvalersi di un’impresa autorizzata per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai sensi dell’articolo 22, l’autorità concedente potrà autorizzare un numero massimo di ulteriori due imprese non concessionarie.
3. Il numero di autorizzazioni rilasciabili stabilito al comma 2 potrà essere ampliato, con decreto del Direttore regionale competente, quando l’ingresso di nuovi operatori sia finalizzato a garantire: a) la maggiore produttività del porto, b) l’attrazione di nuove tipologie merceologiche per la cui movimentazione le imprese autorizzate già esistenti non detengono idonee attrezzature o manodopera specializzata. Il decreto sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 35.
4. L’autorizzazione viene rilasciata, nei limiti di cui al comma 2, alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5.
Art. 4 Individuazione dei servizi portuali
1. I servizi portuali devono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, l’espletamento del ciclo delle operazioni portuali, ovvero devono risultare necessari per eliminare i residui e le conseguenze indesiderate di suddette attività.
2. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere quali servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica dell’operatore portuale, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari precipuamente dedicati alla fornitura del servizio.
3. Nell’ambito portuale di Porto Nogaro, i servizi portuali individuati ai sensi dell’art. 11 della Legge, sono i seguenti:
− rizzaggio-derizzaggio delle merci e/o contenitori sui vettori terrestri o ferroviari nel terminale marittimo;
− riempimento-svuotamento dei containers;
− fardaggio (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce);
− cernita delle marche (di polizza);
− pesatura e misurazione delle merci;
− conteggio e marcatura dei colli;
− ricondizionamento imballaggi;
− tutte quelle altre attività imprenditoriali aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo che saranno individuate in seguito in base alle esigenze ed alla natura commerciale che il porto assumerà, tenendo conto delle imprese autorizzate e operanti e delle specifiche necessità risultanti dall’organizzazione del lavoro portuale e che verranno individuati, con appositi provvedimenti, sentito il Comitato consultivo di cui all’art. 8 della Legge.
Art. 5 Requisiti per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e documentazione richiesta
1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione devono fare specifica istanza e risultare in possesso dei requisiti indicati nel D.M. 585 del 31.03.1995 (Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali) e nel D.M. 132 del 06.02.2001 (Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994).
Art. 6 Durata dell’autorizzazione
1. La durata dell’autorizzazione rilasciata all’impresa portuale terminalista è pari alla durata della concessione rilasciata alla medesima impresa ai sensi dell’art. 12 della Legge e dell’articolo 15 del presente Provvedimento.
2. La durata dell’autorizzazione rilasciata alle imprese non concessionarie di cui all’articolo 22 sarà determinata con decreto della Regione, previa valutazione degli elementi indicati nella domanda, per un periodo massimo di tre anni eventualmente rinnovabili.
Art. 7 Canoni autorizzatori e garanzie
1. Per l’esercizio dell’attività di impresa portuale autorizzata è stabilito un canone annuale determinato come segue e da corrispondere in due momenti:
a) una quota iniziale fissa, a titolo di canone provvisorio, pari a euro 4.007,17 per le operazioni portuali e pari ad euro 700,29 per i servizi portuali. Tali soglie sono aggiornate annualmente in base all’indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili riferito alle concessioni demaniali marittime. Il canone provvisorio dovrà essere versato entro 20 giorni dal rilascio dell’autorizzazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile;
b) una quota variabile, a titolo di canone definitivo, nella misura dello 0,15 per cento del fatturato annuo di ogni singola impresa. Dal canone definitivo calcolato sulla base del fatturato sarà scomputata la quota del canone provvisorio. In ogni caso il canone definitivo non potrà essere inferiore al canone provvisorio.
2. Per fatturato si intende l’importo derivante dall’attività d’impresa autorizzata svolta nell’ambito del porto di Porto Nogaro nel corso dell’anno precedente, risultante dal bilancio approvato, per l’esecuzione rispettivamente delle operazioni e dei servizi portuali. La dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al fatturato deve essere effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno, dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore. I dati indicati potranno essere oggetto di verifica da parte dell’autorità concedente e, in tal caso, sarà richiesta la documentazione contabile corrispondente. Il canone definitivo eventualmente
dovuto sarà versato entro 60 giorni dalla richiesta della Regione.
3. Sul canone annuo relativo all’esercizio di operazioni portuali, determinato a norma delle precedenti disposizioni, potrà essere riconosciuta una riduzione percentuale in sede di conguaglio, a titolo di premialità, qualora l’impresa autorizzata si doti di nuove certificazioni di qualità o in materia ambientale, riferite all’attività di impresa autorizzata presso Porto Nogaro. La riduzione del canone potrà essere al massimo pari al 10%, fermo restando la misura del canone minimo, e sarà valida per le successive 3 annualità.
4. A tutela del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in sede autorizzativa l’impresa portuale è tenuta a prestare, a favore dell’autorità concedente, un’apposita garanzia di ammontare corrispondente al canone di cui al comma 1, moltiplicato per la durata dell’autorizzazione, nelle forme di cui all’articolo 32.
Art. 8 Sospensione o decadenza dell’autorizzazione
1. Il mantenimento dell’autorizzazione è subordinato all’osservanza degli obblighi di legge, degli obblighi derivanti dal presente Provvedimento e delle condizioni previste dall’autorizzazione.
2. Anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 585/1995 per le operazioni portuali e dall’art. 3 del D.M. 132/2001 per i servizi portuali, l’inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, con la sospensione o la decadenza dell’autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.
3. In particolare si applica la sanzione della sospensione nei seguenti casi:
a) omesso pagamento del canone nei termini assegnati dalle comunicazioni ricevute;
b) abusiva sostituzione di altri nell’esercizio delle attività autorizzate;
c) illecita interposizione nella fornitura di lavoro temporaneo;
d) mancato rispetto del CCNL;
e) omesso pagamento di quanto dovuto ai dipendenti e a eventuali appaltatori e/o subappaltatori;
f) l’impresa utilizzi mezzi d’opera non dichiarati all’autorità concedente o di cui non abbia la legittima disponibilità;
g) sia accertata l’applicazione di tariffe superiori a quelle massime comunicate all’autorità concedente o inferiori a quelle minime, salvo che il fatto sia di lieve entità;
h) inadempimento dell’obbligo di trasmettere nei termini prescritti la documentazione e le comunicazioni nelle ipotesi previste dal presente Provvedimento;
i) inadempimento agli obblighi derivanti dall’autorizzazione imposti da norme di legge o del presente Provvedimento.
4. In particolare si applica la sanzione della decadenza nei seguenti casi:
a) reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione;
b) perdita accertata dall’autorità concedente, anche di un solo tra i requisiti previsti dall’articolo 5;
c) gli amministratori dell’impresa non risultino più in possesso dell’idoneità personale o professionale;
d) reiterate violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell’igiene del lavoro;
e) l’impresa non abbia reiteratamente adempiuto a richieste dell’autorità concedente volte ad ottenere l’ottemperanza alle disposizioni del presente Provvedimento o dell’autorizzazione;
f) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registi di cui all'articolo 9 o comunque non autorizzato;
g) accertata impossibilità di attuazione del programma operativo per sopraggiunte carenze organizzative e/o di dotazione di mezzi d’opera, per insufficienze economiche e finanziarie non rimediabili, per inefficienza dei servizi resi e nei casi di cui all’articolo 20, comma 3.
5. L’avvio del procedimento di sospensione o di decadenza deve essere comunicato dall’autorità concedente all’interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla legge regionale n. 7/2000, assegnando all’interessato un termine congruo per far pervenire le proprie documentate deduzioni in merito.
6. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l’autorità concedente adotta il provvedimento motivato di revoca.
Art. 9 Registro delle operazioni e dei servizi portuali
1. È istituito il registro dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali presso Porto Nogaro, con indicazione delle informazioni previste dall’art. 2 del D.M. 585/1995.
2. La cessazione degli effetti dell’autorizzazione prevista dall’articolo 8 comporta la cancellazione dal registro.
Art. 10 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell’ambiente
1. L’impresa autorizzata è tenuta all’osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente,
di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere.
2. A tale fine, l’impresa autorizzata è tenuta:
a) a svolgere la propria attività con assunzione piena di responsabilità, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri;
b) ad inviare all’autorità concedente il proprio documento di sicurezza di cui all’art. 4 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario;
c) a comunicare all’autorità concedente il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunicando immediatamente qualsiasi variazione di detto nominativo;
d) ad inviare all’autorità concedente le comunicazioni previste in materia di infortuni sul lavoro, sia riferiti agli accadimenti accidentali che alle rilevazioni periodiche.
Art. 11 Formazione obbligatoria
1. In occasione dell’assunzione ogni lavoratore delle imprese portuali e del soggetto di cui all’articolo 17 della legge 84/1994 riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, un’adeguata formazione alla sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
2. L’impresa rilascia a ciascun lavoratore apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata, trasmettendone copia all’autorità concedente.
3. Ogni impresa e il soggetto di cui all’articolo 17 della legge 84/1994 predispongono annualmente piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell’accesso alle attività portuali sia ai fini dell’aggiornamento e della qualificazione dei lavoratori. Tali programmi sono comunicati preventivamente all’autorità concedente. Unitamente al piano annuale gli stessi soggetti trasmettono all’autorità concedente un resoconto circa l’effettivo svolgimento della formazione professionale nell’anno precedente.
Art. 12 Concorrenza
1. L'impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni o servizi portuali è tenuta al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali o nei mercati contigui. L'autorità concedente verificherà l'applicazione dei CCNL dei lavoratori dei porti riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, specialmente sotto il profilo del costo del lavoro.
2. Quanto previsto dal primo comma, trova applicazione anche all’impresa che, autorizzata a svolgere operazioni o servizi portuali, si veda affidato a norma dell’art 2, c. 3, lett. e) della Legge lo svolgimento di un servizio di interesse generale.
3. Ai soci lavoratori di cooperative deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal CCNL di riferimento, come stabilito della vigente disciplina normativa. A tal fine le imprese di cui al comma 1, aventi la forma giuridica di società cooperative, dovranno depositare presso l’autorità concedente un estratto dello statuto ovvero un’idonea autocertificazione relativa all’individuazione del CCNL di riferimento.
Art. 13 Tariffe
1. Le tariffe relative alle operazioni ed ai servizi portuali da applicarsi agli utenti, devono essere suddivise per tipologie di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata e devono essere preventivamente comunicate all’autorità concedente, che le pubblicherà sul sito Internet della Regione ‘Sezione porti regionali’ e sul sito del CoSEF.
2. Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese autorizzate di garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal CCNL dei lavoratori dei porti, e devono assicurare la sostenibilità finanziaria dell’attività descritta nel Piano operativo.
3. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali assicurano nell’esercizio delle proprie attività la più ampia trasparenza in ordine all’applicazione delle tariffe agli utenti.
Art. 14 Esercizio in autoproduzione di operazioni portuali
1. L’autoproduzione delle operazioni ai sensi dell’art. 16, c. 4 bis e 4 ter della legge 84/1994 e dell’art. 8 del D.M.
585/95, potrà essere preventivamente autorizzata dall’autorità concedente, esclusivamente quando non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali mediante le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 5 e 6, né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge 84/1994.
2. A tale fine, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza che descriva le operazioni portuali per le quali viene richiesta l’autorizzazione, utilizzando a pena di inammissibilità della stessa la modulistica predisposta e pubblicata dalla Regione, almeno 7 giorni prima del previsto arrivo della nave, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome in virtù di apposito mandato. Dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) documento comprovante le caratteristiche specifiche della nave;
b) documento attestante la dotazione dei mezzi di sollevamento e la loro idoneità (cargo gear certificate);
c) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l’esecuzione delle operazioni;
d) tabella di armamento, con indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni portuali in condizioni di massima sicurezza;
e) copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni portuali;
f) dichiarazione dell’Impresa autorizzata in merito alla rinuncia motivata all’esecuzione delle attività comprese nel proprio programma operativo;
g) prima dell’inizio delle operazioni, il verbale di coordinamento di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008;
h) dichiarazione che durante le operazioni di autoproduzione saranno mantenute a bordo le misure di safety e security disposte dalla normativa vigente e che saranno osservati i turni di lavoro e di riposo previsti per gli equipaggi ai fini della sicurezza della navigazione.
3. Il soggetto richiedente dovrà inoltre tempestivamente comunicare ogni variazione (comando nave, tabella di armamento, ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell’istanza.
4. Il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni portuali in autoproduzione è comunque subordinato al versamento da parte del soggetto richiedente di un canone fisso di € 543,10 a toccata/nave e alla prestazione di idonea garanzia commisurata alla tipologia delle merci da trattare ed alle infrastrutture portuali utilizzate, nelle forme dell’articolo 32, per un importo non inferiore al canone applicato.
5. Il rilascio dell’autorizzazione potrà anche riguardare un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave, sempre previa verifica del requisito di cui al comma 1. In caso di programma per più arrivi e partenze, il canone e la garanzia potranno essere commisurati al complessivo programma.
CAPO III – Disciplina del rapporto di concessione
Art. 15 Rilascio della concessione
1. La concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine è rilasciata ai sensi dell’art. 12 della Legge, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, c.2, lett. e) della Legge, nonché nell’osservanza del Piano operativo triennale vigente al momento del suo rilascio e del presente Provvedimento.
2. La concessione delle aree del patrimonio indisponibile di CoSEF è rilasciata in base all’accordo previsto all’articolo 2, comma 2.
Art. 16 Ambito e durata della concessione
1. Le banchine e le aree portuali di Porto Nogaro oggetto di concessione, ivi incluse le infrastrutture essenziali per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, sono individuate nell’elenco delle aree presso il comprensorio di Porto Nogaro (Allegato 2) e nella planimetria (Allegato 3), che costituiscono parti integranti del presente Provvedimento.
2. L’ambito della concessione include anche il sedime dei fasci di binari del raccordo ferroviario interno, dovendosi obbligare il concessionario a renderli disponibili con le modalità, i tempi e le condizioni indicati dall’autorità concedente. L’autorità concedente può prevedere nell’atto di concessione limitazioni specifiche al transito e alla sosta sui fasci di binari del raccordo interno, che il concessionario sarà tenuto a rispettare, pena l’obbligo a corrispondere all’autorità concedente un indennizzo per l’uso improprio della infrastruttura ferroviaria, volto alla
copertura dei maggiori oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria derivati dall’inosservanza delle prescritte limitazioni
3. Nell’ipotesi in cui vi fossero più concessionari del comprensorio portuale, le infrastrutture suscettibili di uso comune e indifferenziato da parte dei terminalisti, dei soggetti esercenti servizi di interesse generale e dei soggetti autorizzati all’esercizio di operazioni e servizi portuali, saranno oggetto di condivisione secondo le previsioni contenute rispettivamente negli atti concessori e negli atti autorizzatori.
4. La durata della concessione richiesta dal concessionario, sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, viene determinata dall’autorità concedente anche con riferimento al programma operativo, che dovrà indicare l’eventuale di riduzione del canone concessorio richiesto a fronte degli investimenti promossi. La durata concessa tiene conto del tempo ragionevolmente necessario al recupero dell’investimento da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, come dimostrato dal PEF.
5. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a tre anni a far data dal rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio e non potrà essere superiore ad anni quattro nel caso che l’istanza preveda interventi di sola manutenzione ordinaria delle aree in concessione.
Art. 17 Canoni concessori e garanzie
1. Ferme restando specifiche disposizioni di legge prevedenti canoni di concessione differenziati per particolari settori, quali la cantieristica, i canoni relativi alle aree e banchine del comprensorio di Porto Nogaro sono indicati nell’Allegato 1 (Tabella canoni delle concessioni di durata superiore ai 4 anni) del presente Provvedimento. I valori ivi indicati sono aggiornati in base all’indice ISTAT annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili relativamente alle concessioni demaniali.
2. Per le concessioni di durata pari o inferiore a 4 anni, i canoni unitari di cui al comma 1 saranno incrementati del 35% e saranno aggiornati all’Istat di cui al medesimo comma 1.
3. Potrà essere applicato un aumento del canone annuo di cui al comma 1 fino ad un massimo del 25%, anche nel corso del rapporto concessorio, in conseguenza di interventi infrastrutturali a potenziamento di Porto Nogaro realizzati con risorse finanziarie dell’autorità concedente o comunque con fondi pubblici.
4. Il canone annuo di cui al comma 1 verrà incrementato annualmente di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di incremento dei traffici realizzata, rispetto alle previsioni del programma operativo presentato in sede di istanza di autorizzazione/concessione.
5. Rispetto al canone di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione fino al limite massimo del 3% nelle ipotesi in cui il concessionario dimostri di aver perseguito una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni e il miglioramento dei livelli di servizio, in particolare sul piano del trasporto ferroviario, rispetto alle previsioni del programma operativo. La riduzione resterà applicata fino al perdurare degli effetti delle migliorie.
6. Il concessionario potrà richiedere all’autorità concedente la riduzione del canone di cui al comma 1 qualora il fatturato si sia ridotto a seguito delle condizioni di accessibilità marittimo-fluviale legate ad aspetti batimetrici dei fondali che comportino l’abbassamento per oltre un anno continuativo del pescaggio ammesso sul canale di accesso.
La riduzione al canone di cui al comma 1 sarà quantificata in funzione del pescaggio ammesso (P) secondo le modalità articolate nella seguente tabella:
Pescaggio (P) | Riduzione (%) |
P < 5,50 m | 45% |
5,50 m ≤ P < 6,20 m | 20% |
P ≥ 6,20 m | 0 |
A tal fine dovrà essere data prova da parte del concessionario del relativo decremento di fatturato con la presentazione di un rendiconto dettagliato da cui emergano la riduzione del fatturato e le circostanze che l’hanno determinata.
7. In sede di prima applicazione del presente Provvedimento, in via transitoria e fino al termine della manutenzione dei fondali per il ripristino delle condizioni di navigabilità con pescaggio ammesso di almeno mt. 6,20 sul canale di accesso, ai canoni di cui al comma 1 sarà applicata una riduzione del 20%.
8. Le riduzioni di cui all’articolo 12, comma 8, secondo periodo della Legge, non possono complessivamente superare il 50% del costo degli investimenti effettivamente sostenuti dal concessionario e potranno essere ripartite per la durata residua dell’ammortamento del bene, ovvero per un periodo inferiore. Tale riduzione è riconosciuta a seguito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte dell’autorità concedente, ferme
restando le previsioni di cui all’articolo 18.
9. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 e le riduzioni di cui ai commi 5, 6 e 8, verranno applicate in sede di aggiornamento annuale del canone concessorio. Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 non sono cumulabili. In ogni caso il canone annuo, comprensivo di tutte le riduzioni applicate, non potrà essere inferire al 50% del canone calcolato ai sensi del comma 1.
10. Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento della navigazione il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell’atto di concessione
11. Prima del rilascio della concessione l’impresa è tenuta a prestare una garanzia nelle forme dell’articolo 32, a favore dell’autorità concedente e dell’Agenzia del Demanio in caso di aree di proprietà demaniale, pari all’importo indicato dall’autorità concedente, a tutela del pagamento del canone, della remissione in pristino stato delle aree concesse nonché dell’adempimento degli obblighi previsti nella concessione.
Art. 18 Investimenti del concessionario
1. Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni. Per tali interventi non sono quindi riconosciute riduzioni di canone.
2. Non è riconosciuta la riduzione del canone nel caso di interventi concernenti l'acquisizione di impianti, attrezzature e mezzi meccanici di proprietà del concessionario, nonché nel caso in cui la richiesta di riduzione del canone sia pervenuta successivamente all’assentimento della concessione e si riferisca ad investimenti infrastrutturali che sono stati oggetto di valutazione al fine della definizione della durata della concessione o del canone concessorio.
3. Nel costo di cui all’17, comma 8, non sono comprese le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo e quelle per autorizzazioni e permessi. Ai fini della riduzione del canone si dovrà inoltre detrarre dai costi di investimento riconosciuti l’ammontare di eventuali contributi/finanziamenti in conto capitale, concessi da fondi europei, statali, regionali e da altre erogazioni pubbliche comunque elargite per i lavori da eseguire. L’eventuale riduzione del canone concessorio viene determinata secondo le seguenti modalità:
a) il concessionario deve provvedere alla presentazione di un progetto definitivo redatto da un tecnico professionista abilitato, completo di computo metrico estimativo dei lavori, relazione tecnica sull’intervento e grafici esplicativi, nonché perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell’intervento;
b) l’autorità concedente effettua una preliminare valutazione degli investimenti proposti e della congruità dei medesimi, dell’ammissibilità della spesa nonché della compatibilità di tali investimenti con il Piano Regolatore del Porto e con il Piano operativo triennale e manifesta l’interesse dell’autorità concedente ad accettare in linea di massima la proposta di investimento, o parte di esso, in relazione alla sua natura;
c) dopo il conseguimento delle autorizzazioni previste, l’autorità concedente autorizza il concessionario ad eseguire i lavori previsti dal progetto approvato, al termine dei quali il medesimo concessionario deve produrre la documentazione tecnica e contabile attestante il costo sostenuto per l’esecuzione delle opere e trasmette l’elaborato as-built;
d) l’autorità concedente, in esito all’istruttoria, attesta la congruità degli interventi e determina la riduzione definitiva del canone e la durata del beneficio.
Art 19 Obblighi catastali, oneri e spese
1. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all’accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti in concessione e/o realizzati, secondo le norme vigenti.
2. Gli oneri e le spese afferenti alla autorizzazione/concessione, comprese le eventuali spese istruttorie e di pubblicazione (anche ai sensi dell’articolo 27, comma 3), sono a carico dell’impresa autorizzata e/o concessionaria.
Art. 20 Monitoraggio dei programmi operativi delle imprese concessionarie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, della Legge, l’autorità concedente, provvederà alla verifica annuale dei programmi operativi presentati ai sensi dell’art. 12, c. 3 della Legge e richiamati dall’ articolo 28, comma 4, lettera d), per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di traffico, investimento e occupazionali dichiarati in sede di affidamento e la loro coerenza con quanto previsto dalla concessione.
2. A tale fine, il concessionario, entro il 31 luglio di ogni anno, unitamente ai dati per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti per l’autorizzazione di cui all’art. 11 della Legge, presenterà la documentazione necessaria per la verifica di cui al presente articolo, contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) andamento dei traffici;
b) dati di bilancio;
c) elenco degli investimenti infrastrutturali e organizzativi realizzati;
d) andamento occupazionale.
3. L’accertato significativo scostamento negativo rispetto agli obiettivi previsti nel programma operativo, in una misura pari ad almeno il 30% riferito ai singoli obiettivi di traffico, di dotazione organica, di investimenti infrastrutturali e per impianti strumentali, può giustificare l’avvio del procedimento decadenza, totale o parziale, dell’autorizzazione e della concessione, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore o da eventi non imputabili al concessionario.
4. Il procedimento di decadenza è regolato dai commi 5 e 6 dell’articolo 8.
Art. 21 Uso delle aree in concessione da parte di imprese non concessionarie
1. In ragione delle limitate dimensioni dell’area di Porto Nogaro, l’impresa concessionaria è tenuta a consentire l’utilizzo delle aree in concessione da parte delle imprese di navigazione o dei vettori autorizzati ad eseguire le operazioni e i servizi portuali in autoproduzione, individuando d’intesa con l’autorità concedente le aree e gli spazi operativi a tal fine riservati, che potranno essere utilizzati da altre imprese non concessionarie nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 16 e di quanto previsto nel Piano operativo triennale. Gli spazi e le modalità del loro utilizzo saranno indicati nell’atto concessorio.
Art. 22 Domanda di autorizzazione a imprese portuali non concessionarie per l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo
1. Il concessionario, ai sensi dell’art. 18, c. 7 della legge 84/1994, può inoltrare all’autorità concedente la domanda di affidamento ad altre imprese portuali lo svolgimento di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
2. La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consenta al concessionario di esternalizzare ad imprese terze, autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, alcune fasi del ciclo operativo, senza che ciò incida sul rapporto concessorio. L’attività oggetto di affidamento deve essere dunque compresa in quella oggetto della concessione e la domanda non può comportare alcuna modifica della concessione in essere.
3. È fatta salva la facoltà dell’autorità concedente di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio, anche al fine di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta e l’affidabilità del soggetto affidatario.
4. Qualora non sussistano motivi ostativi si procederà al rilascio dell’autorizzazione.
5. Il soggetto affidatario è tenuto a munirsi di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta nonché di ogni altro atto amministrativo equivalente, eventualmente necessario, di competenza di altre amministrazioni, osservando le relative prescrizioni, in mancanza l’autorizzazione di cui al presente articolo è priva di efficacia.
Art. 23 Sospensione o revoca
1. Ai sensi dell’articolo 42 del Codice della Navigazione e con gli indennizzi ivi previsti, l’autorità concedente può revocare la concessione per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa.
2. Alla sospensione o revoca si applica la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 8.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma secondo, della legge 241/90 qualora vi siano motivi di urgenza l’autorità concedente può sospendere il provvedimento concessorio prima di adottare il provvedimento di revoca.
Art. 24 Decadenza
1. L’autorità concedente può dichiarare la decadenza dalla concessione, anche ai sensi dell’art. 47 del Cod. Nav, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:
a) la mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione nei tempi autorizzati, oppure l’esecuzione di opere non previste nell’atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi, oppure l’avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
b) gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
c) il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l’uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l’interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
d) l’abusiva sostituzione di altri nel godimento dell’area oggetto di concessione;
e) l’aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza
autorizzazione preventiva dell’autorità concedente;
f) la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone concessorio, laddove persistente a seguito dell’invito al pagamento rivolto dall’autorità concedente;
g) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di attività, senza giustificato motivo, oltre il margine di tolleranza di cui all’articolo 20, comma 3;
h) l’inosservanza degli obblighi discendenti dall’atto concessorio, dalla legge o dal presente Provvedimento.
2. Si applica per quanto compatibile la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 8.
CAPO IV – Disciplina dei servizi di interesse generale
Art. 25 Affidamento dei servizi di interesse generale
1. La scelta dei soggetti deputati alla gestione dei servizi di interesse generale, come individuati nel POT, deve essere improntata ai principi della concorrenza e tali servizi sono affidati e gestiti secondo la normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto nelle Linee di indirizzo della Giunta regionale (approvate con DGR 1140/2021) e nel Piano operativo triennale (adottato con D.P.Reg. 1/2022).
2. I servizi di interesse generale che ricadono nell’ambito spaziale della concessione e per i quali vi sia un rischio di interferenze, derivante dalla presenza di più concessionari nello scalo portuale, sono affidati tramite procedure di evidenza pubblica, a soggetti terzi neutrali rispetto al concessionario oppure ad un soggetto formato appositamente dagli operatori concessionari.
3. Quando non sussista un rischio di interferenze, derivante dalla presenza di più concessionari, lo svolgimento del servizio può affidarsi al concessionario, sulla base di specifici accordi integrati nell’atto di concessione delle aree di banchina e retro-banchina.
4. Ai servizi di interesse generale si applica quanto previsto dall’articolo 13 in merito alle tariffe e quanto previsto dall’articolo 33 per quanto riguarda la vigilanza.
CAPO V – Disciplina della procedura unitaria per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione
Art. 26 Principi generali
1. Il presente capo disciplina le procedure di rilascio contestuale:
a) delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui all’art. 11 della Legge;
b) delle concessioni di aree, banchine e beni ricompresi nell’ambito portuale per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui agli artt. 12 della Legge e 18 della legge n. 84/1994.
2. In applicazione dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, desumibili dalla disciplina nazionale e dell’Unione europea, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni avviene secondo una procedura unitaria di evidenza pubblica.
Art. 27 Avvio delle procedure
1. Il procedimento unitario per il rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 26, comma 1, si conforma alle previsioni dell’articolo 12 della Legge.
2. Quando procede d’ufficio, l’autorità concedente avvia il procedimento unitario per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione, pubblicando un avviso in cui saranno indicate le informazioni necessarie affinché potenziali operatori economici possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva. In particolare nell’avviso dovrà indicarsi:
a) il numero delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali disponibili all’assegnazione e le condizioni per il loro rilascio;
b) l’area oggetto della concessione ai soggetti autorizzati;
c) i servizi di interesse generale che potranno essere regolati nell’ambito del rapporto concessorio;
d) l’eventuale determinazione dell’autorità concedente di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
e) ogni altra indicazione ritenuta utile per l’assegnazione dell’autorizzazione e della concessione.
3. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza, l’avviso è pubblicato:
a) per estratto sull’Albo pretorio del Comune di Porto Nogaro;
b) sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia – sezione “Bandi ed Avvisi”;
c) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
d) all’Albo digitale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;
e) per estratto sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
f) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
4. Qualora pervenga autonomamente un’istanza di parte, volta al rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione per le operazioni e i servizi portuali, l’autorità concedente pubblica un avviso relativo all’intervenuta presentazione dell’istanza di parte, nelle modalità indicate dal comma 3, nel quale fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a novanta giorni per la presentazione di osservazioni e opposizioni o di eventuali istanze concorrenti.
5. Qualora la procedura abbia avuto inizio su istanza di parte e alla scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4 siano pervenute delle istanze concorrenti, è facoltà dell’autorità concedente aprire un dialogo con gli operatori economici per individuare delle soluzioni migliorative rispetto al programma operativo presentato che soddisfino maggiormente gli interessi pubblici coinvolti. Sulla base degli esiti del dialogo gli operatori economici saranno invitati a presentare entro un termine fissato dall’autorità concedente le eventuali integrazioni migliorative all’istanza originaria. L’autorità concedente sottoporrà poi alla fase di valutazione di cui all’articolo 29 le domande originarie ovvero le domande eventualmente rimodulate. Nel caso non pervengano domande di concessione concorrenti, analoga procedura di dialogo potrà comunque essere intrapresa con l’unico operatore istante.
Art. 28 Domanda di autorizzazione/concessione
1. Le imprese interessate, a mezzo del proprio legale rappresentante, presentano esclusivamente via posta elettronica certificata la domanda di rilascio dell’autorizzazione e della concessione utilizzando, a pena di inammissibilità della stessa, la modulistica per l’istanza predisposta e pubblicata dall’autorità concedente. Tale modulistica deve essere impiegata anche per l’iniziativa di parte di cui al comma quarto dell’articolo 27.
2. Nella domanda l’operatore richiedente dovrà indicare l’uso che intende fare del bene richiesto, la durata e gli spazi nel comprensorio portuale che richiede in concessione, producendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi la superficie richiesta, distinguendo la tipologia delle aree e la relativa eventuale volumetria. L’operatore dovrà altresì descrivere le operazioni e i servizi portuali per il cui svolgimento richiede l’autorizzazione.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni afferenti i requisiti di carattere generale:
a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con indicazione della sede legale, dell’oggetto dell’attività e dei relativi dati;
b) la dichiarazione relativa alle attività, correlate all’oggetto dell’autorizzazione e della concessione, svolte dall’impresa negli ultimi 3 anni, o nel periodo più breve per le imprese e società costituite nel corso del triennio;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, di insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio dell’Unione europea;
d) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, del casellario giudiziale;
e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, sull’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ovvero che l’impresa risulta iscritta nelle white list provinciali;
f) la dichiarazione di non essere stato iscritto nel casellario tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
g) la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, che il programma operativo è compatibile con il Piano regolatore portuale e con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti;
h) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00, di non versamento in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di queste situazioni si è verificata nel triennio precedente;
i) la dichiarazione di aver regolarmente adempiuto ogni obbligo legato al pagamento di imposte, tasse e
contributi previdenziali;
j) qualora ne sia a conoscenza, la dichiarazione di aver violato obblighi di diritto sociale, ambientale e del lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di avervi posto opportuno rimedio.
4. L’operatore economico istante deve allegare alla domanda, a pena di inammissibilità della medesima, l’ulteriore seguente documentazione:
a) la documentazione attestante la capacità tecnica:
a1) elenco dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dei mezzi per l’esercizio dell’attività, con indicato il titolo giuridico di godimento nonché i loro dati identificativi, e le caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di un ciclo operativo e produttivo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. La disponibilità in via esclusiva dei mezzi e delle attrezzature non in proprietà dovrà essere dimostrata con un rapporto contrattuale di durata almeno pari a quella del programma operativo;
a2) dichiarazione sulla conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
b) la documentazione attestante la capacità organizzativa:
b1) dotazione organica dell’impresa, evidenziata da un organigramma e un funzionigramma, con l’indicazione dei dipendenti, comprensivo dei quadri e dei dirigenti, suddiviso per livelli e profili professionali, comprese le relative abilitazioni professionali. L’impresa indicherà il numero di unità da impiegare stabilmente a Porto Nogaro nelle attività previste dal programma operativo;
b2) programma di potenziamento ed adeguamento del parco mezzi ed attrezzature, nonché dell’organico, con indicazioni dell’arco temporale entro il quale si intende portarlo a compimento;
c) la documentazione attestante la capacità finanziaria:
c1) bilanci relativi al triennio precedente, ovvero al periodo più breve, per le imprese e società costituite nel corso del triennio;
c2) referenze di almeno due primari istituti di credito riconosciuti a livello nazionale;
d) Il programma operativo, per il periodo di durata richiesto per la autorizzazione/concessione, sviluppato per singola annualità, e che comprenda:
d1) Il piano di attività relativo alla gestione delle aree oggetto di concessione e all’esercizio di operazioni e servizi portuali, con analisi delle prospettive di consolidamento e incremento dei traffici e del miglioramento dell’efficienza produttiva, energetica ed ambientale della gestione del porto e delle conseguenti ricadute occupazionali nonché dei benefici per l’economia regionale. Nel piano sono indicati inoltre gli investimenti per l’acquisizione di innovazioni tecnologiche finalizzate ad aumentare l’efficienza e la qualità del servizio, anche sul piano del trasporto ferroviario. Il piano di attività deve altresì indicare gli eventuali servizi di interesse generale che l’operatore economico propone di gestire nell’ambito del rapporto concessorio, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV. Nel piano di attività dovranno altresì indicarsi le attività di marketing che si intende attivare per la promozione a livello nazionale e internazionale delle operazioni e dei servizi offerti a Porto Nogaro e per l’attrazione di nuovi traffici, con indicazione della struttura organizzativa commerciale (interna/esterna) dedicata in via esclusiva e del relativo budget di spesa annuo destinato all’attività di marketing e comunicazione;
d2) Il programma degli investimenti, da presentarsi qualora l’avviso o la domanda prevedano la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, oppure contemplino degli interventi migliorativi o innovativi funzionali all’attuazione del piano di attività e al raggiungimento dei suoi obiettivi, sulle strutture esistenti o sui collegamenti logistici. Il programma dovrà specificare gli obiettivi volti a perseguire una maggiore efficienza produttiva, energetica ed ambientale e il miglioramento dei livelli di servizio anche sul piano del trasporto ferroviario. Il programma deve contenere una descrizione tecnica degli interventi da realizzare comprensiva di relazione e cartografie;
d3) il piano economico e finanziario (PEF), elaborato secondo criteri di veridicità e correttezza, contenente gli elementi comprovanti la sostenibilità economica e finanziaria del programma operativo. Il PEF tiene conto anche dell’eventuale riduzione di canone richiesta per la realizzazione di interventi infrastrutturali a carico del concessionario. Il PEF dovrà essere asseverato da primaria società di revisione, a cura e spese dell’impresa richiedente;
d4) tariffario applicato all’utenza, formulato ai sensi dell’articolo 13;
e) l’impegno a dotarsi, entro quindici giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione, di regolare e adeguata copertura assicurativa di cui all’articolo 32 e delle altre garanzie previste dal presente provvedimento;
f) Il piano della sicurezza e dichiarazione dell’ottemperanza al d.lgs. 272/99 e, in quanto applicabile, al d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui agli articoli 18 e 19 del decreto 81/2008, dei quali occorre segnalare il nominativo, unitamente ai nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
5. Nella domanda l’impresa dichiara che una volta ottenuta l’autorizzazione e la concessione:
a) non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione e concessione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge n. 84/1994;
b) osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
c) tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
d) si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all’autorità concedente ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.
6. Unitamente alla domanda di autorizzazione/concessione l’operatore economico dovrà fornire, nelle forme dell’articolo 32, una garanzia provvisoria pari ad euro 10.000,00 a copertura della mancata accettazione della concessione a seguito delle procedure valutative, dovuta ad ogni fatto riconducibile al richiedente o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di decorrenza della concessione.
Art. 29 Valutazione e comparazione delle domande
1. La valutazione delle domande di autorizzazione e concessione e la comparazione delle eventuali domande concorrenti viene effettuata dall’autorità concedente sulla base dei criteri e delle modalità indicati in un apposito decreto adottato dal Direttore centrale Infrastrutture e territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, dalle Linee di indirizzo della Giunta regionale, nonché dal Piano operativo triennale. Il decreto è pubblicato nelle modalità di cui all’articolo 35.
2. Nell’esame delle domande pervenute l’autorità concedente può avvalersi di uno o più soggetti aventi comprovata competenza ed esperienza nella progettazione e realizzazione di opere in ambito portuale, nell’ambito delle scienze economico-aziendali, nelle materie concernenti l’esercizio di operazioni e servizi portuali, per l’analisi e la valutazione del programma operativo presentato dai richiedenti.
3. All’esito della valutazione sono attribuiti alle domande i rispettivi punteggi sulla base dei criteri di cui al comma primo, che prevedono anche una soglia di punteggio minimo di congruità.
Art. 30 Conclusione del procedimento
1. In esito all’espletamento dell’attività istruttoria e valutativa, che interessa sia l’ammissibilità e congruità delle istanze, sia la comparazione tra eventuali istanze concorrenti, l’autorità concedente, valutato in ogni caso l’interesse pubblico al rilascio della autorizzazione/concessione, provvede con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di concessioni di durata pari o inferiore a quattro anni o che non importino impianti di difficile rimozione l’autorità concedente rilascia la concessione per licenza, unitamente all’autorizzazione all’esercizio di attività portuali, con decreto del Direttore del Servizio regionale competente.
3. Nel caso di concessioni di durata superiori a quattro anni o che importino impianti di difficile rimozione l’autorità concedente rilascia la concessione con atto pubblico, unitamente all’autorizzazione all’esercizio di attività portuali.
4. Negli atti di cui ai commi 2 e 3, tra l’altro, viene determinato:
a) l’oggetto e la durata dell’autorizzazione/concessione;
b) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle eventuali opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e sono fissati i termini assegnati per tale esecuzione;
d) le modalità di esercizio dell’autorizzazione e della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti, le modalità di modifica della concessione, nonché gli obblighi del concessionario autorizzato, tra cui quelli di manutenzione delle aree e banchine e delle relative pertinenze, gli obblighi di security portuale e gli obblighi nei confronti del personale addetto all’esercizio delle attività portuali;
e) le condizioni particolari alle quali è sottoposta l’autorizzazione e la concessione, comprese le tariffe per l'uso
da parte di terzi e le modalità e tariffe per l’eventuale erogazione di servizi di interesse generale;
f) le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento dei canoni, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero di rate;
g) le assicurazioni, le garanzie richieste in relazione all’esercizio dell’autorizzazione/concessione e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, le responsabilità e gli indennizzi, i casi di revoca e decadenza, la devoluzione delle opere alla scadenza della concessione e le modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo concessionario, per gli investimenti non ancora ammortizzati, salvo che la concessione non sia venuta meno per causa imputabile al concessionario uscente;
h) i poteri di xxxxxxxxx e controllo.
5. Agli atti di cui ai commi 2 e 3 devono essere allegati, tra l’altro, il programma operativo, la planimetria dell’area in concessione contenente elencazione degli impianti, con l’indicazione delle relative dimensioni, e l’eventuale documentazione tecnica anche concernente gli interventi/opere da realizzare.
CAPO VI – Norme comuni e di coordinamento
Art. 31 Norma di coordinamento
1. Il venir meno dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali comporta l’automatica cessazione del rapporto concessorio.
2. La cessazione della concessione comporta automaticamente il venir meno dell’autorizzazione allo svolgimento di attività portuali.
Art. 32 Garanzie e assicurazione
1. Le garanzie richieste nell’ambito della autorizzazione/concessione possono essere prestate sotto forma di fidejussione bancaria o con polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata rispettivamente da primario istituto bancario di gradimento dell’autorità concedente o da compagnia assicurativa autorizzata dall’IVASS.
2. La garanzia di cui al comma 1 deve contenere le seguenti condizioni:
a) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) prevedere il pagamento entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell’autorità concedente, senza facoltà di opporre eccezioni;
c) essere valida fino allo svincolo della stessa, che avverrà una volta accertato da parte dell’autorità concedente il corretto adempimento degli obblighi previsti dall’autorizzazione/concessione e di tutti gli adempimenti connessi o di risarcimento del danno comunque denominati, dipendenti da detti obblighi;
d) prevedere l’inopponibilità all’autorità concedente, ai fini della validità della garanzia, del mancato o ritardato pagamento del premio da parte dell’impresa autorizzata/concessionaria.
3. L’impresa autorizzata e/o concessionaria dovrà dotarsi, entro quindici giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione, di regolare e adeguata copertura assicurativa che copra, oltre alla responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), ogni rischio connesso all’esercizio di operazioni e servizi portuali e alla gestione dei beni in concessione. In particolare il contratto dovrà coprire le ipotesi dei danni alle persone, terzi o dipendenti, e alle cose, il rischio di furto e di incendio. La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE e dovrà essere stipulata per i massimali indicati nell’atto di concessione.
4. Le garanzie dovranno essere integrata in relazione al variare delle obbligazioni dell’impresa autorizzata e/o concessionaria, compresi gli aumenti dei canoni definitivi, che richiedano un importo garantito superiore almeno del 10% di quello originariamente prestato.
Art. 33 Vigilanza e obblighi informativi
1. L’autorità concedente vigila sull’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali e sull’applicazione delle tariffe.
2. L'autorità concedente effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio dell’autorizzazione e della concessione, l'attuazione delle previsioni del programma operativo, l’osservanza del piano della sicurezza di cui all’art. 28, quarto comma, lettera f), nonché l’adempimento di qualsiasi ulteriore obbligo derivante dal rapporto autorizzatorio e concessorio.
3. L'autorità concedente effettua gli accertamenti previsti dai commi 1 e 2 anche mediante ispezioni e
sopralluoghi durante lo svolgimento delle attività operative.
4. Il soggetto richiedente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta riguardante i dati e le informazioni fornite in sede di domanda di autorizzazione/concessione, entro venti giorni lavorativi dal verificarsi della variazione, con particolare riferimento alla dotazione organica e ai mezzi e alle attrezzature.
5. Il concessionario deve comunicare preventivamente all’autorità concedente la modifica della titolarità dell’impresa ovvero della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, procedere all'aggiornamento delle autocertificazioni presentate.
6. Le imprese sono tenute a fornire tempestivamente tutti i dati, documenti e informazioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.
7. Al fine di consentire all'autorità concedente la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni e i dati richiesti dall’autorità concedente prima del rilascio della concessione. Durante il rapporto concessorio il concessionario è tenuto a trasmettere annualmente le variazioni dei medesimi dati ai fini degli adempimenti antimafia dell’autorità concedente. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati rilevanti intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio (art. 85 del d.lgs. 159/2011).
Art. 34 Norma finale di rinvio
1. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente Provvedimento, alle disposizioni del Codice della Navigazione (CdN) di cui al R.D. 30.03.1942, n. 327, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (RdN) approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della normativa vigente in materia di demanio marittimo.
2. Si rinvia, inoltre, all’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile per quanto compatibile con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria.
Art. 35 Pubblicità
1. Il presente Provvedimento è pubblicato:
a) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione “Porti regionali”;
b) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
c) all’Albo digitale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, per almeno 40 giorni;
d) nel BUR, Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
e) all’Albo pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, per almeno 40 giorni;
f) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione “Bandi e Avvisi”, per almeno 40 giorni;
g) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato 1 – TABELLA CANONI delle concessioni con durata superiore a 4 anni
TIPOLOGIA CONCESSORIA | u.m. | Canone unitario |
A) Area scoperta o specchio acqueo | € / m2 | 1,96 |
B) Area di sedime occupata da opere/impianti di facile rimozione | € / m2 | 3,68 |
C) Area di sedime occupata da opere/impianti di difficile rimozione (comprese banchine) | € / m2 | 4,42 |
D) Volumetria delle opere/impianti (situati sulle aree B e C), eccedente la quota +/-2,70 mt | € / m3 | 3,93 |
E) Importo per il calcolo del limite massimo applicabile alle volumetrie di cui al punto D) (*) | € / m2 | 12,27 |
F) Area di sedime occupata da pertinenze | € / m2 | 4,42 |
G) Volumetria delle pertinenze (situate sull’area F), eccedente la quota +/-2,70 mt | € / m3 | 7,36 |
H) Importo del limite massimo applicabile alle volumetrie delle pertinenze (di cui al punto G) (*) | € / m2 | 24,55 |
Canone minimo 1 | € | 2.698,75 |
Per le concessioni di durata pari o inferiore a 4 anni, i canoni unitari saranno incrementati del 35%.
Ai fini del presente Provvedimento e della conseguente applicazione dei canoni, costituiscono opere/impianti di difficile rimozione quei manufatti realizzati sia sopra che sotto il suolo dell’area oggetto di concessione che abbiano una struttura fissa in muratura di cemento armato o che siano realizzati con un sistema misto comprendente anche elementi prefabbricati di peso notevole, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione o l’alterazione sostanziale del manufatto e non ne consenta il recupero.
Sono invece considerate opere/impianti di facile rimozione quegli impianti o manufatti, opere realizzati sia sopra che sotto il suolo dell’area oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimossi secondo le normali modalità offerte dalla tecnica per essere poi ricostruiti altrove con il semplice rimontaggio, senza che la loro rimozione ne comporti la distruzione totale o parziale, consentendo la restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario entro 90 giorni.
Per pertinenze si intendono le opere/impianti di proprietà pubblica insistenti sul demanio marittimo e che comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione o inamovibili, edificate da privati, ai quali, alla scadenza della concessione stessa, l’Amministrazione pubblica competente non ha ordinato l’abbattimento con il ripristino dei luoghi, acquisendone automaticamente la proprietà, anche in presenza di rinnovo della concessione.
Le banchine sono da considerarsi opere di difficile rimozione/pertinenze.
Per volumetria si intende il volume dei manufatti eccedente la quota +/- 2,70 mt dal piano di campagna (p.d.c.). Il piano di campagna è inteso come piano medio di calpestio dell’area in concessione al momento del rilascio della concessione
(*) L’importo del canone che costituisce limite massimo per il canone riferito alla volumetria si calcola moltiplicando il valore unitario indicato in Tabella, ai punti E) ed H), rispettivamente alle superfici occupate da opere/impianti di facile/difficile rimozione (di cui ai punti B e C) e alle superfici occupate da pertinenze (di cui al punto F).
Questo limite massimo, così calcolato, si adotta come canone dovuto, qualora risulti inferiore a quello calcolato con gli importi unitari, rispettivamente, di cui al punto D (per le opere/impianti di facile/difficile rimozione) e al punto G (per le pertinenze)
1 Il canone minimo trova applicazione qualora il conteggio della metratura della concessione moltiplicata per il relativo canone unitario, riportato in tabella, risulti inferiore a tale canone minimo