LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IL SOGGETTO ATTUATORE - LAVORI PUBBLICI (D.P.R.L. T00109 DEL 13.05.2016)
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXX C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IL SOGGETTO ATTUATORE - LAVORI PUBBLICI (D.P.R.L. T00109 DEL 13.05.2016)
Codice Fiscale:
Codice Univoco Ufficio:
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
Relativo ai lavori D.L. 24 Giugno 2014, N. 91 - Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Piano stralcio 2019 (delibera CIPE n. 35 del 24 Luglio 2019) - Intervento 12IR022/G9 “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado”.
CUP F65J19000180001 - CIG
TRA
la Regione Lazio Soggetto Attuatore, (da ora Soggetto Attuatore), con sede in Xxxx, Xxxx. XX, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, C.F./P. I.V.A , di seguito denominato “Committente”, nella persona dell’Ing. -, Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e
Difesa del suolo nata a , il , nonché Soggetto
Attuatore, munita di firma digitale, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R.L. T00109 DEL 13.05.2016;
E
L'impresa , con xxxx xxxxxx xx - xxx. , Xxx
, - X.X./Xxxxxxx XXX , xxxxxxxxxxxxx dall’Ing.
nato a il , C.F. in qualità di Amministratore Unico e Socio, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale Rappresentante; PREMESSO CHE
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. del il
Geom. , in servizio presso l’Area Vigilanza e Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto;
- con Determina del Soggetto Attuatore n. del è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativamente all’intervento in questione;
- con verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 con il quale in data
il R.U.P. ha accertato l’unità progettuale in contraddittorio con il progettista;
- con determinazione a contrarre n. del è stato previsto che l’affidamento dei lavori in questione, stante l’importo previsto pari ad euro , di cui euro
per lavori soggetti a ribasso ed euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con invito rivolto a 15 Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;
- l’avviso per manifestazione è stato pubblicato in data , sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla piattaforma informatica STELLA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo http:// / , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale e sull’Albo Pretorio del Comune di
per una durata di 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;
- allo scadere del termine previsto per le manifestazioni di interesse il RUP ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in questione da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a), mediante l’invio della lettera di invito a presentare offerta e di tutta la documentazione ad essa allegata a n. 15 (quindici) operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico – organizzativo previsti nell’Avviso e nella medesima lettera di invito;
- CONSIDERATI gli esiti della procedura di gara relativa ai lavori di “Intervento 12IR022/G9 “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado”, dalla quale è risultata aggiudicataria la Ditta , che ha offerto il ribasso del
% sul prezzo posto a base di gara;
- VISTA la Determina n. di approvazione degli esiti della procedura della procedura e di approvazione della proposta di aggiudicazione
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto e ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Intervento 12IR022/G9 “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado”, come meglio indicati nel relativo Capitolato Speciale.
L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del %, ammonta ad €
(Euro ) di cui € _ (Euro ) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Tale importo è fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione prezzi. Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura.
Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.
Formano parte integrante del contratto, in particolare, i seguenti atti:
• Capitolato speciale d’appalto;
• Elaborati grafici progettuali e relazioni;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco dei prezzi;
• Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008;
• la polizza di garanzia.
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n.
rilasciata dalla Soc. - C.F. e P. Iva n. –
Agenzia , con sede legale in Via
- , di importo pari a €.
).
- cap. (Euro
Sarà cura della Direzione Lavori, prima della formale consegna dei lavori, richiedere ulteriore polizza fideiussoria (C.A.R.) che sollevi la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale. Detta polizza a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, resterà depositata presso la Direzione Regionale LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, fino all’emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Art. 3 – Direzione dei Lavori e Direzione del Cantiere
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare un proprio rappresentante qualificato e deputato a ricevere gli ordini dalla Direzione dei lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione l’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.
Art. 4 - Termini di esecuzione
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria è obbligata a segnalare alla D.L. eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli interventi. All’occorrenza l’Impresa ha, altresì, l’onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l’incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso
contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell’Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti l’agibilità dell’opera. Qualora l’Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l’Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n. 37/2008.
Art. 5 - Pagamenti
Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’ammontare di € 80.000,00, così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 49/2018 del MIT. L’emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Art. 6 - Ultimazione dei lavori, conto finale e certificato di regolare esecuzione
A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il D.L. redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. n. 49/2018 del MIT.
All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal D.L. entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni, di cui all’art. 102, comma 2 del d.lgs.
n. 50/2016. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano
danneggiate da terzi.
Art. 7 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il D.L. provvederà a:
- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
Art. 8 - Penale per ritardata ultimazione
In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto con le modalità riportate all’art. 14 del presente documento. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ci sarà ugualmente una penale di €. 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo (da indicare secondo quanto previsto nel CSA) dell'importo netto contrattuale corrispondente a € .
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 9 - Applicazione Norme CCNL e Sicurezza
L’Impresa appaltatrice, si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge (d.lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane, si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’impresa non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna, deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori e del C.S.E..
Art. 10 - Responsabilità verso terzi
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 11 - Domicilio legale
Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in
, Via – cap. .
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il C.C. identificato dal seguente codice IBAN:
sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:
C.F. C.F. nato a ( ) il ; quale persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del governo, ai sensi del citato comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Art. 13 Recesso
L’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal D.L./RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 14 - Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli
obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.
La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il D.L./RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del D.L./RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L./RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 15 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto, di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
Art. 16 - Interpello
In conformità a quanto previsto dall’art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.
Art. 17 - Cessione del Contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore - Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
Art. 19 – Spese di Contratto, di Registro ed Accessori a Carico dell’Aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell’Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo.
Art. 20 - Controversie
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
Il Foro competente è quello di Roma.
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura del Soggetto Attuatore. Il presente Contratto, composto di n. 22 pagine, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.
Roma, lì
L’Impresa Il Soggetto Attuatore