CONVENZIONE
REP.N.
CONVENZIONE
tra L’ente di Gestione del Parco Regionale del Serio, il Comune di Fara Olivana c/Sola ed il sig. Xxxxxx Xxxxx relativa allo
“SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FRUIZIONE PUBBLICA PRESSO IL LAGHETTO SITO IN LOCALITA’ CASCINA BERTOLA”
nel territorio comunale di FARA OLIVANA C/SOLA (BG)
L’anno duemilatredici, il giorno ..…, del mese di ………… in Romano di Lombardia (BG), presso la sede dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio, Xxxxxx Xxxxx x. 0.
Da una parte:
a) Zendra dott. Xxxxxx, nato a ……….. (………) il ,
Direttore F. X.xx dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede del Consorzio, Xxxxxx Xxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxx (XX), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, di seguito denominato “PARCO”;
dall’altra parte:
b) …………………………, nato a ……………….. (….) il ,
residente a ……………. (……) in Via ………….. ………. – Codice Fiscale
………………… nella sua qualità di Responsabile del Settore Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici e Patrimonio, come da decreto di nomina n° … del ……………, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fara Olivana c/Sola (BG), di seguito denominato “COMUNE”;
c) Xxxxxx Xxxxx, nato a Mozzanica (BG) il 02.12.1936 e ivi residente in Via X.xx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, xx 0 – Codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, nella sua qualità di proprietario dell’area di che trattasi, di seguito denominato “PROPRIETA’”;
d) Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Treviglio (BG) il 23.03.1978 residente a Xxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxx Xxxxxx x. 0 – Codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X nella sua qualità di conduttore dell’area di che trattasi, di seguito denominato “RICHIEDENTE”;
RICHIAMATI
• Il Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco Regionale del Serio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 28/05/2008 n° VIII/7369, che norma le attività consentite in zone destinate alla fruizione ricreativa di tutela paesaggistica;
• Il Piano di Settore Stralcio per la Fruizione Pubblica - percorsi e sistemi di accessibilità, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n° 24 del 12.09.2003, esecutiva, in particolare le norme relative alla realizzazione di aree di sosta attrezzata e di sentieri destinati alla fruizione pubblica;
PREMESSO
• che l’art. 11, comma 4 e l’art. 23, comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio consentono la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico di tipo ricreativo a gestione privata, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 del sopra menzionato art. 23, vale a dire la realizzazione di attrezzature per il pubblico la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a
verde e sport già in atto anche di proprietà o in gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo;
• che il richiedente ha inoltrato al Parco Regionale del Serio istanza di autorizzazione paesaggistica per poter realizzare un intervento di riqualificazione del laghetto esistente da avviare ad attività di pesca sportiva (carpodromo no-kill) con realizzazione di un piccolo edificio destinato alle esigenze dell’attività ivi esercitata nonché della fruizione pubblica controllata dell’area sita in Comune di Fara Olivana c/Sola e contraddistinta al catasto terreni al Foglio 9, mappali 466, 730, 731, 732 del Censuario comunale di Fara Olivana c/Sola (BG) aventi una superficie complessiva pari a circa 25.832,00 mq in sua piena disponibilità in virtù di atto notarile Notaio Xxxxx Xxxxx rep. n. 4137 del 02.12.1975;
• che l’intendimento del richiedente e del conduttore è quello di destinare le aree interessate dal progetto di che trattasi all’attività di pesca sportiva (carpodromo no-kill) con una particolare attenzione all’aspetto didattico, attraverso l'esercizio a gestione privata, aperto al pubblico secondo una regolamentazione fra le parti convenzionanti;
• in particolare, la suddetta convenzione tra la proprietà, il conduttore, il Parco e il Comune, garantisce la fruibilità al pubblico secondo criteri di economicità della gestione, individuando i periodi e gli orari d’esercizio, nonché il regolamento d’utenza della struttura;
• che al fine di meglio illustrare gli intendimenti del richiedente è stato elaborato un progetto di fruibilità dell’area finalizzato, oltre che a scopi di organizzazione logistica dell’attività di pesca sportiva, anche all’auspicata valorizzazione
complessiva dell’area;
• che tale progetto, a firma dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx., è costituito dai seguenti allegati grafici:
- …………………………
- …………………………….
- ……………………………
- …………………………..
- …………………………….
PREMESSO CHE
• fin dalle prime fasi di realizzazione, l’area sarà opportunamente organizzata ed attrezzata allo scopo principale di effettuare, oltre che l’attività in essere, anche visite guidate delle scolaresche aderenti al progetto di educazione ambientale proposto annualmente dal Parco Regionale del Serio alle scuole insistenti nel territorio del Parco; i richiedenti consentiranno quindi, secondo modalità e tempi idonei, lo svolgimento di talune iniziative didattiche (visite guidate di scolaresche inserite nelle escursioni ai fontanili e fino alla visita al laghetto di pesca) e manifestazione (socio-culturali, sportive, di svago) aperte alla cittadinanza, nei limiti in appresso indicati, iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio comunale e del parco;
• in particolare nell’area oggetto di intervento è prevista la formazione di una zona verde con destinazione NATURALISTICA, eccezion fatta per una piccola porzione destinata alla fruizione intensiva e collocata nella parte occidentale del comparto di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica (per una superficie di 6.400,00 mq circa, così come identificata nel progetto di valorizzazione); in tale area la proprietà ed il conduttore si impegnano a installare apposita
• l’amministrazione comunale analizzerà una viabilità alternativa che dal centro del paese consenta di raggiungere in sicurezza il comparto oggetto di intervento, il conduttore e la proprietà realizzeranno un accesso pedonale da aprire in occasione delle visite guidate programmate o delle manifestazioni concordate;
cartellinatura scientifica delle essenze presenti e di quelle che verranno messe a dimora, con il supporto scientifico del personale specialistico del Parco;
• il conduttore e la proprietà, ciascuno per le proprie competenze, hanno dichiarato la propria disponibilità ed interesse a sottoscrivere una apposita Convenzione con il Parco e con il Comune di Fara Olivana c/Sola (BG) con la quale assumono precisi impegni in ordine ai criteri ed alle modalità di fruizione delle aree interessate, nonché si impegnano a rispettare i criteri di intervento dettagliatamente indicati nel progetto che è stato proposto;
• che il Parco con deliberazione di Consiglio di Gestione n° … del ,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto di che trattasi inerente la realizzazione di un’area attrezzata per la fruizione pubblica di tutela paesaggistica in Comune di Fara Olivana C/Sola (BG) da adibire principalmente a laghetto di pesca sortiva (carpodromo no-kill);
• che il Parco, con Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica n° …. del
………………., rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°
42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato il progetto di che trattasi;
• che il Comune di Fara Olivana c/Sola (BG), con deliberazione di …………….
n° … del , esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto di
che trattasi inerente la realizzazione di un’area attrezzata per la fruizione pubblica di tutela paesaggistica in Comune di Fara Olivana c/Sola (BG);
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, così come l’allegato progetto.
ART. 2 - Il Parco ed il Comune prendendo atto della dichiarata intenzione del conduttore e della proprietà di realizzare importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree in loro disponibilità, esprimono il proprio assenso all’effettuazione degli interventi richiesti approvando il progetto presentato dal richiedente secondo le ultime modifiche e miglioramenti apportati con la progettazione degli interventi di valorizzazione e fruizione pubblica per lo svolgimento di attività di educazione ambientale.
La situazione che verrà realizzata al termine dei lavori proposti soddisfa, con il raggiungimento dell’obbiettivo della fruibilità pubblica dell’area, le aspettative del Parco e del Comune.
A tale scopo la fideiussione posta dal richiedente a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale e della loro manutenzione, verrà svincolata, all’atto della conclusione delle fasi di riqualificazione ambientale, previa verifica della regolarità di quanto eseguito. Nell’ambito di riqualificazione ambientale, in collaborazione con gli uffici del Parco per la redazione dei contenuti scientifici, verranno installati, adeguati cartellini al fine del riconoscimento delle essenze erbacee, arbustive ed arboree presenti.
ART. 3 - Il conduttore si impegna a mettere gratuitamente a disposizione del Parco e/o del Comune l’area per l’effettuazione di attività didattiche (visite guidate di scolaresche), la cui programmazione dovrà essere comunicata alla proprietà da parte del Parco e/o del Comune entro il primo trimestre di ogni anno.
Il richiedente si impegna ad ospitare n° 3 manifestazioni giornaliere all’anno presso l’area oggetto di intervento. Tali manifestazioni saranno patrocinate, proposte ed organizzate dal Parco e/o dal Comune; i richiedenti si limiteranno a fornire la disponibilità dell’area e a gestire direttamente la manifestazione in loco. La programmazione dovrà essere comunicata congiuntamente tra la proprietà, il richiedente e l’Ente organizzatore entro il primo trimestre di ogni anno.
Le parti convengono che l’organizzazione delle manifestazioni di cui al comma precedente sarà a totale carico dell’ente organizzatore con assunzione dei relativi oneri economici; l’organizzazione comprende, a titolo esemplificativo, le attività di acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e la pubblicità delle manifestazioni. L’ente organizzatore si assume la responsabilità per i danni a cose e/o persone e/o animali, direttamente o indirettamente causati nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, tenendo così indenni i richiedenti. A tal fine, l’ente organizzatore dovrà munirsi di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile
Prima dello svolgimento delle manifestazioni verrà svolto un sopralluogo dell’area con relativa sottoscrizione congiunta tra le parti, di verbale dello stato di consistenza; dopo lo svolgimento delle manifestazioni verrà svolto un sopralluogo dell’impianto con relativa sottoscrizione congiunta tra le parti, di verbale dello stato di consistenza.
ART. 4 – per l’utilizzo pubblico dell’area, le attività concordate verranno regolamentate nel seguente modo:
- un numero massimo di 12 visite didattiche di scolaresche all’anno;
- un numero massimo di 6 visite all’anno di C.R.E., nel numero massimo di 40 partecipanti/cad;
- un numero massimo di 3 manifestazioni giornaliere all’anno;
- orario di attività: 9,00 – 18,00 (periodo estivo) e 9,00 – 16,00 (periodo invernale) nei giorni feriali, 9,00 – 12,00 il sabato con esclusione dei giorni festivi, ad eccezione delle manifestazioni, che potranno svolgersi anche nei giorni festivi;
- transito dei mezzi di trasporto di scolaresche e/o portatori di handicap, debitamente autorizzati dal Parco lungo le strade campestri esistenti;
ART. 5 – Il conduttore e la proprietà si impegna all’esatto adempimento a regola d’arte delle prescrizioni e delle opere di riqualificazione dell’area previste dal progetto che è stato autorizzato;
ART. 6 - Al Comune di Fara Olivana c/Sola competono i seguenti impegni ed obblighi:
- approvare il progetto e rilasciare apposito permesso di costruire;
- mantenere inalterata la destinazione urbanistica delle aree d’intervento, precisando i livelli di tutela in sede di adeguamento del P.G.T. al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- provvedere alla verifica degli interventi, prima dello svincolo della fideiussione, mediante una Commissione composta da un tecnico indicato dall’Ente Parco del Serio, dal Comune di Fara Olivana c/Sola, ed il Direttore dei Lavori;
- organizzare, in collaborazione con il conduttore, la proprietà ed il Parco, giornate aperte da svolgersi la domenica in date concordate con il Parco, il conduttore ed il Comune, presso l’area di fruizione volte a sensibilizzare ed informare i cittadini circa le attività svolte presso l’area;
- attivare nei tempi e nelle modalità consoni tutte le forme di pubblicità che si
renderanno necessarie al fine di sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla nuova iniziativa in atto, garantendo sempre la massima collaborazione con il Parco nel proseguimento non solamente della finalità fruitiva ma soprattutto della sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le tematiche ambientali. Tutto ciò potrà svilupparsi anche attraverso la realizzazione di iniziative miranti al coinvolgimento popolare nella conoscenza delle tematiche ambientali oltre che dell’acquisizione di cognizioni inerenti la composizione florovegetazionale degli ambiti di pianura in particolari condizioni
ART. 7 - Fanno carico al Parco i seguenti impegni ed obblighi:
- approvare il progetto e rilasciare apposito provvedimento autorizzativi di carattere paesaggistico;
- mettere a disposizione del progettista le proprie conoscenze in ordine ad aspetti botanici, vegetazionali e di progettazione degli episodi di fruizione in ordine ad abaco delle attrezzature, tipologie e materiali;
arboree ed arbustive indicate nel progetto del bosco planiziale;
- mettere a disposizione del conduttore il numero massimo di 200 essenze
- collaborare alla redazione dei pannelli informativi e della cartellinatura scientifica che saranno posizionati presso l’area oggetto di intervento;
- provvedere alla verifica degli interventi, prima dello svincolo della fideiussione, mediante una Commissione composta da un tecnico indicato dall’Ente Parco del Serio, dal Comune di Fara Olivana c/Sola, ed il Direttore dei Lavori;
- attivare nei tempi e nelle modalità consoni tutte le forme di pubblicità che si renderanno necessarie al fine di sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla
nuova iniziativa in atto, garantendo sempre la massima collaborazione con il Parco nel proseguimento non solamente della finalità fruitiva ma soprattutto della sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso le tematiche ambientali. Tutto ciò potrà svilupparsi anche attraverso la realizzazione di iniziative miranti al coinvolgimento popolare nella conoscenza delle tematiche ambientali oltre che dell’acquisizione di cognizioni inerenti la composizione florovegetazionale degli ambiti di pianura in particolari condizioni;
- organizzare, in collaborazione con il conduttore ed il Comune, giornate aperte da svolgersi la domenica in date concordate con il Parco, il conduttore ed il Comune, presso l’area di fruizione (in numero minimo pari a 3: due in primavera ed una in autunno), volte a sensibilizzare ed informare i cittadini circa le attività svolte presso l’area;
ART. 8 - Le aree occupate rimarranno accessibili ed utilizzate da parte del Parco, previo accordo con il conduttore circa i tempi e le modalità, per scopi di ricerca, espletamento di iniziative promozionali ed attività di educazione ambientale, per tutta la durata della convenzione, vale a dire 20 anni dalla sua sottoscrizione.
ART. 9 – Qualsiasi variazione al progetto approvato, anche dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Fara Olivana c/Sola e dal Parco;
ART. 10 - Successivamente alla data di ultimazione degli interventi di riqualificazione ambientale e di fruizione ricreativa e per tutta la durata della presente convenzione, una commissione tecnica costituita dal direttore del Parco o suo delegato, e dal responsabile dell’area edilizia pubblica del Comune di Fara Olivana c/Sola, avrà il compito di verificare annualmente l’evolversi della qualità
ambientale del sito e ove necessario, suggerire gli interventi migliorativi necessari a garantirne un buon livello di sviluppo e di manutenzione. Sulla scorta dei rilievi effettuati e delle necessità emerse, detta commissione redigerà una dettagliata relazione che trasmetterà ai soggetti convenzionati entro il 31 dicembre di ogni anno. ART. 11 - La presente Convenzione ha validità ventennale ed andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86.. Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico del richiedente;
ART. 12 - Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione.
ART. 13 - La soluzione delle eventuali controversie inerenti l’interpretazione della presente Convenzione ed alla quantificazione del materiale estratto, è affidata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato dai richiedenti, da un membro nominato dal Parco e da un terzo, con funzione di Presidente, nominato dai due arbitri d’accordo fra loro. In caso di disaccordo per la nomina del terzo arbitro quest’ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo il quale provvederà a nominare anche gli altri due qualora le parti interessate non vi provvedano nei termini stabiliti. Il Collegio arbitrale deciderà ex bono et aequo ed il suo lodo sarà inappellabile.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.
Romano di Lombardia, ……………………………
Per il “Parco”: dr. Xxxxxx Xxxxxx
Per il “Comune”
Per il “Conduttore”: sig. Xxxxxxxxx Xxxxx
Per la “Proprietà”: sig. Xxxxxx Xxxxx