CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 28.2.1972 autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 26 novembre 2020
E
ESAOTE S.p.A. (di seguito anche Esaote), con sede legale in Ge- nova, Xxx X. Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, pec: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx, partita iva IT05131180969, rappresentata dal Chief Executive Officer Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Albenga (SV) il 16.12.1966, nel seguito indicata come la “Società”
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il gruppo Esaote è uno dei principali produttori mondiali di appa- recchiature biomedicali. È un gruppo industriale con oltre 30 anni di esperienza nella produzione e commercializzazione di sistemi diagno- stici ad ultrasuoni (ecografi) ed è riconosciuto a livello internazionale come leader mondiale nel settore della risonanza magnetica dedicata. Il gruppo Esaote è anche uno dei principali attori nel settore dell’Information Technology per la sanità.
b) L’Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei settori della generazione, ac- quisizione, elaborazione ed analisi di immagini medicali e dell'Infor- mation Technology per la sanità. Ha inoltre competenze consolidate nella formazione sulle tematiche manageriali e in particolare sulle co- siddette “soft skill”.
c) È interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazio- ne ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca in essere presso le Parti e di favorire la diffusione delle tematiche inerenti le immagini medicali e l'Informa- tion Technology per la sanità.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziative nell’ambito delle sottonotate finalità mediante la stipula di appositi accordi attuativi redatti fra le Parti e/o la Società e le diverse strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri), nel rispetto del- la presente convenzione quadro e della vigente normativa. Le citate iniziative potranno riguardare:
a) collaborazioni per attività di didattica, alta formazione, formazione
permanente e culturali
Le parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare e ad offrire supporto reciproco per attività quali:
- attività ed eventi di orientamento per studenti e per laureati;
- svolgimento di tirocini curriculari formativi e di orientamento;
- svolgimento di tesi in azienda;
- visite di studenti in azienda;
- interventi seminariali da parte di esperti aziendali nell'ambito dei corsi universitari;
- interventi seminariali da parte di docenti dell’Università per il per- sonale della Società;
- organizzazione di eventi quali seminari, conferenze e convegni, an- che in collaborazione con altri soggetti;
- organizzazione di iniziative di formazione professionale;
- eventi ed iniziative di diffusione della cultura scientifico tecnologica, in generale e con particolare riferimento alle aree di interesse dell'a- zienda.
Le sopra citate attività saranno pianificate di concerto tra le Parti e saranno subordinate all’approvazione delle strutture universitarie in- teressate (dipartimenti/scuole/centri) nelle cui delibere verranno de- finite modalità e condizioni, nonché aspetti di natura finanziaria per la loro realizzazione. Analogamente la Società potrà avviare tali inizia- tive subordinatamente all’accertata disponibilità per parte sua dei fondi destinabili e della compatibilità con le proprie esigenze tecnico organizzative.
b) collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione L’Università e la Società favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di interesse comune.
In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
- collaborazioni scientifico-tecnologiche su temi di comune interesse;
- progetti di ricerca e sviluppo commissionati dalla Società all'Univer- sità;
- predisposizione di proposte ed esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo in ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale.
Art. 3 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano cia- scuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per l’Università il referente è la Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx del Di- partimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle teleco- municazioni – DITEN, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Per ESAOTE il referente è la Sig.ra Xxxx Xxxxxxxxxxxx Italy HR Di- rector, e-mail: xxxx.xxxxxxxxxxxx(at)xxxxxx.xxx
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra l’Università e la Società, finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata anche tramite la
stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strut- ture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e del- la normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dal- la data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli or- gani competenti. Secondo i principi generali dell’attività amministra- tiva enunciati nell’art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo
il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinno- vo.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Le Parti si impegnano a perseguire il buon esito formativo dell’esperienza di tirocinio.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e della Società coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche riguardanti i predetti progetti scienti- fici collaborativi oggetto della presente convenzione e ne diano ade- guato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni con- gressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valuteranno insieme, se del caso tramite la stipula degli ac- cordi attuativi di cui all’articolo 4, l’opportunità di procedere al depo- sito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzio- ne, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Ai fini della presente convenzione, per “informazioni confidenzia- li” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque informazione, dato di qualsiasi natura o conoscenza ri- guardante la collaborazione oggetto della presente convenzione, non-
ché qualunque informazione, dato di qualsiasi natura o conoscenza relativa all’attività di ciascuna delle due Parti, trasmesse o comunicate (anche in forma orale) da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della presente convenzione o appresi da una Parte nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche in mancanza della specifica menzione che si trat- ta di informazioni o dati “riservati” o “confidenziali”.
2. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate infor- mazioni confidenziali quelle informazioni che erano già di pubblico dominio prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni in- formazione che può essere considerata confidenziale secondo le pre- visioni della presente convenzione può cessare di essere tale dal mo- mento in cui l’informazione:
- diventa di pubblico dominio salvo che ciò avvenga in conseguenza di una violazione o inadempienza della convenzione;
- è ottenuta dalla Parte ricevente da terze parti senza obbligo di segre- tezza.
3. Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, per la durata della presente convenzione a non di- vulgare le informazioni confidenziali, né in tutto, né in parte, diretta- mente o indirettamente, a mantenerne la segretezza e la rigorosa con- fidenzialità, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi e a non utilizzarle, né in tutto, né in parte, direttamente o indiretta- mente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
4. Ciascuna Parte dovrà informare senza indugio l’altra Parte qualora venga a conoscenza che le informazioni confidenziali sono state di- vulgate in violazione della presente convenzione, adottando tutti i comportamenti ragionevolmente possibili per limitare le conseguenze di tale divulgazione.
5. Xxxxx inteso che qualora una Parte debba divulgare le informazioni confidenziali (a) in seguito a una richiesta da parte di un tribunale competente o di altra autorità giudiziaria competente, ovvero di altra autorità indipendente, o (b) in base a una disposizione di legge o re- golamento inderogabile, tale Parte avrà il diritto di divulgare tali in- formazioni confidenziali nei limiti di quanto strettamente necessario e coerentemente con quanto richiesto e informerà prontamente l’altra Parte, salvo che l’informativa non sia impedita sulla base di disposi- zioni di legge o regolamentari applicabili o da ordini dell’autorità.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05.08.1998, si stabilisce che il datore di lavoro della Società assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la Società.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Società ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali della Società sono in regola con le coperture assi- curative previste dalla vigente normativa. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività previste all’art. 2, l’Università ottempere- rà agli obblighi di legge previsti in materia.
2. La Società garantisce analoga copertura assicurativa ai propri di- pendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con
quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti acconsentono e si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che infor- matico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, oltre che da ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e ad eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 – Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012
1. La Società e l’Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adotta- ti da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e
della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di comportamento e Co- dice Etico dell’Università, e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.
2. L’inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici co- stituisce grave inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d’ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:
- sospendere l’esecuzione della presente Convenzione e degli even- tuali accordi attuativi fino alla cessazione dell’inadempimento;
- risolvere la convenzione, fermo restando l’obbligo della Parte ina- dempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall’altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
Art. 15 - Controversie
1. Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’esecuzione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la risoluzione di ogni controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.
Art. 16 - Registrazione
1. Il presente Atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Accordo concluso con scambio di corrispondenza. Proposta Univer- sità il 2.12.2020, accettazione Esaote il 15.1.2021.
Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx S.p.A.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx CEO Esaote Group