POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI MILANO
Capitolato speciale d'oneri
Affidamento in concessione dei servizi di fotocopisteria presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
Area Gestione Infrastrutture e Servizi Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
DEFINIZIONI 3
Art. 1 - Oggetto della concessione 3
Art. 2 - Durata della concessione 3
Art. 3 - Caratteristiche del servizio 4
Art. 4 - Attrezzature richieste per lo svolgimento del servizio 4
Art. 5 - Oneri ed obblighi relativi allo svolgimento dei servizi 5
Art. 6 - Orari e periodi di apertura e chiusura 6
Art. 7 - Personale addetto al servizio 6
Art. 8 - Formazione del personale 7
Art. 9 - Continuità nel servizio 7
Art. 10 - Messaggi pubblicitari 8
Art. 11 - Rappresentanza dell'affidatario - il referente 8
Art. 12 - Arredi e attrezzature 8
Art. 13 - Manutenzione ordinaria. 9
Art. 14 - Modifiche alle attrezzature, agli arredi ed al layout dei locali 9
Art. 15 - Canone 9
Art. 16 - Reportistica 9
Art. 17 - Prezzi al pubblico 9
Art. 18 - Revisione prezzi 10
Art. 19 - Pagamenti e fatturazione 10
Art. 20 - Spese per l'esercizio. 10
Art. 21 - Riconsegna degli spazi al termine del periodo di concessione 11
Art. 22 - Responsabilità dell'affidatario e Assicurazioni obbligatorie 11
Art. 23 - Penali 12
Art. 24 - Proibizioni diverse 13
Art. 25 - Obblighi 13
Art. 26 - Sicurezza 14
Art. 27 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto 14
Art. 28 - Recesso 16
Art. 29 - Clausola Hardship 16
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto e subappalto 16
Art. 31 - Cauzione definitiva. 16
Art. 32 - Spese inerenti al contratto 17
Art. 33 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 34 - Trattamento dati 17
Art. 35 - Riservatezza 17
Art. 36 - Foro Competente 18
DEFINIZIONI
Nell'ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:
• “Stazione appaltante”, “Concedente”, “Amministrazione”: l'Ente che indice la gara ovvero il Politecnico di Milano.
• “Polo”: il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
• “Concessionario”, “Affidatario”, “Ditta”, o “Impresa”: la Ditta o Impresa concessionaria del servizio.
• “Macchine multifunzione”: macchine con cui va espletato il servizio di riproduzione; devono consentire fotocopiatura, stampa e scansione.
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il Politecnico di Milano intende affidare in concessione di servizi, ai sensi dell'Art.30 del D.Lgs.163/2006, l'esercizio del servizio di fotocopisteria, presso la sede di via Previati del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, da destinarsi prevalentemente agli studenti e al personale afferente al Politecnico di Milano. Presso il Polo sono presenti circa 1.600 studenti.
Le planimetrie dei locali di esecuzione del servizio oggetto di concessione sono riportate nell'Allegato A.
Il Politecnico di Milano consegnerà gli spazi vuoti. Arredi ed attrezzature sono ad intero carico del Concessionario.
Il locale è dotato di impiantistica adeguata per lo svolgimento del servizio, eventuali modifiche al layout delle prese elettriche e dati necessarie per il servizio saranno concordate dal concessionario con il Politecnico di Milano e saranno a carico dell'Ateneo.
Arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Concessionario e dovranno essere rimossi al termine dell'appalto: non potrà essere vantato da parte del concessionario alcun valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
Gli spazi affidati dal Concedente al Concessionario devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, salvo diversa autorizzazione rilasciata per iscritto dal Politecnico di Milano. Il concessionario, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.
L'Affidatario si impegna a effettuare i servizi sopra indicati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.
Art. 2 - Durata della concessione
La Concessione ha durata di 4 anni, a decorrere dalla consegna dei locali.
Il Concedente si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo di ulteriori 4 anni. Il periodo di concessione complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore ad anni 8.
Il Concedente comunicherà al Concessionario, almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto, la propria volontà di prorogare il contratto.
Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l'esecuzione dell'appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata del contratto; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto.
Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati.
In considerazione della difficoltà oggettiva di prevedere il volume di affari del servizio e la sua sostenibiltà economica, data la sua collocazione in nuova sede e la mancanza di dati storici, al termine del primo anno di servizio sarà concessa facoltà al concessionario di recedere dal contratto senza oneri o penali previo preavviso di almeno 30 giorni tramite raccomandata o PEC.
Anche in caso di esercizio della facoltà di recesso al termine del primo anno da parte del concessionario, nulla sarà dovuto dal Politecnico di Milano al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio
Il servizio, da svolgere sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, è richiesto sia nella modalità self-service che attraverso l'attivazione di un centro copia con operatore.
Nella gestione del servizio in concessione, presso i locali affidati, dovranno essere garantiti almeno i seguenti servizi:
• servizio in modalità self-service che comprende:
1. fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta erogazione del servizio e loro eventuale disinstallazione e sostituzione;
2. fornitura del materiale di consumo e alimentazione delle apparecchiature con detto materiale;
3. ritiro e smaltimento del materiale di risulta;
4. predisposizione di un sistema finalizzato a far osservare le norme relative alla tutela dei diritti d'autore, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 e s.m.i.;
• servizio di centro copia con operatore che comprende:
1. servizio di riproduzione mediante operatore;
2. servizio di copie e stampe a colori;
3. servizio di digitalizzazione dispense e materiale cartaceo;
4. servizio di rilegatura;
5. servizio di supporto a docenti e studenti per la preparazione di materiale didattico;
6. servizio di vendita di piccola cartoleria.
Art. 4 – Attrezzature richieste per lo svolgimento del servizio
Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione a proprio carico, presso i locali affidati, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento di un servizio efficiente e capace di rispondere alle esigenze degli utenti del Polo di Lecco del Politecnico di Milano.
In particolare sono richieste le seguenti attrezzature minime obbligatorie:
• 2 postazioni multifunzioni da 75 copie/stampe al minuto (complete di sorter e pinzatore) utilizzate dall'operatore;
• 1 plotter a colori con formato 44” utilizzato dall'operatore;
• 2 postazioni PC per il lancio dei lavori di stampa;
• 4 postazioni, di cui una a colori, utilizzabili dagli utenti in modalità self-service, dotate di lettore di tessere e possibilità di stampa da chiavetta USB;
Per la stampa in modalità self-service è richiesto l'utilizzo di un sistema che consenta di caricare un monte copie prepagato su tessere distribuite agli utenti e di appositi lettori collegati alle macchine.
Le tessere dovranno essere fornite dal concessionario, la scelta delle tecnologie e delle caratteristiche tecniche delle tessere rimane in carico al concessionario.
Art. 5 – Oneri ed obblighi relativi allo svolgimento dei servizi
1. L'affidatario dovrà:
A. Impiegare proprio personale, sempre riconoscibile dall'utenza e in numero sufficiente. Farsi carico di tutti gli oneri retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, con esonero per l'Ente da ogni responsabilità. In fase di esecuzione, l'affidatario dovrà comunicare i nominativi del personale impiegato e di eventuali sostituti;
B. Garantire la presenza quotidiana di almeno un addetto con conoscenza della lingua inglese certificata a livello A2 rispetto ai vigenti standard CEF;
C. Indicare un responsabile per l'esecuzione del contratto in grado di garantire la regolarità e la continuità del servizio e di tenere i necessari contatti con il Polo, presente presso i locali di svolgimento del servizio tutti i giorni di apertura;
D. Svolgere il servizio nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e in particolare del diritto di riproduzione;
X. Xxxxxxxxx e smaltire i materiali di risulta (toner, carta, ecc) e dell'usato, ai sensi della normativa vigente;
F. Osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme in materia di sicurezza in vigore ai sensi del D.Lgs 81/2008;
X. Xxxxxxxxx che le apparecchiature siano coperte da idonea assicurazione per eventuali danni a persone e cose (Importo minimo di € 1.500.000,00). Copia di tale polizza potrà essere richiesta dal Polo prima dell'inizio di esecuzione del contratto;
H. Farsi carico delle spese relative a permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario all'esecuzione del servizio;
I. Comunicare semestralmente al Polo il numero di fotocopie eseguite per ciascuna macchina e fornire tutti gli altri dati utili per le indagini che il Polo vorrà condurre (sono esclusi i dati sensibili);
J. In prossimità del termine della concessione, avvisare gli utenti della data di scadenza e comunque assicurare il recupero di eventuali crediti non usufruiti a tutti quegli utenti che ne saranno in possesso al momento della conclusione
K. Tutti gli altri obblighi del contratto.
2. Il Polo dovrà:
A. Mettere a disposizione locali idonei al servizio in oggetto, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e assicurarne la pulizia;
B. Fornire l'energia elettrica necessaria al funzionamento delle macchine multifunzione;
C. Mettere a disposizione la connessione alla rete internet e assicurare le altre condizioni tecniche indispensabili per la corretta predisposizione e gestione del servizio;
Art. 6 – Orari e periodi di apertura e chiusura
I locali oggetto della concessione dovranno essere aperti al pubblico per almeno 46 settimane all'anno.
I periodi di chiusura dovranno essere concordati con il Politecnico di Milano in considerazione dei periodi di chiusura dell'Ateneo. A titolo indicativo potrà essere prevista la chiusura dei locali per 2 settimane nel periodo Dicembre-Gennaio e per 4 settimane ad Agosto.
Si richiede copertura giornaliera da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
In occasione di eventi o particolari necessità legate all'attività dell'Ateneo, il Fornitore dovrà garantire flessibilità negli orari di apertura e disponibilità di apertura anche al sabato.
Dietro congruo preavviso il Concedente si riserva la facoltà, per non più di 15 giorni all'anno, di chiedere che il servizio venga assicurato in occasione di particolari manifestazioni, anche in giorni festivi o al sabato ed oltre agli orari previsti.
L'eventuale chiusura temporanea della sede per ragioni indipendenti dal Politecnico di Milano, determinata da forza maggiore o da gravi motivi di ordine pubblico, non potrà dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente al gestore.
Art. 7 - Personale addetto al servizio
Il servizio dovrà essere svolto da personale dotato di apposito tesserino di riconoscimento, da utilizzare sempre durante il servizio, allo scopo di consentirne l'identificazione da parte del pubblico e del personale universitario.
Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento da lavoro, correttamente indossato per tutta la durata del servizio, specifico per le diverse mansioni svolte.
Almeno un addetto al servizio, presente quotidianamente, deve avere una conoscenza della lingua inglese certificata a livello A2 rispetto ai vigenti standard CEF.
Su richiesta del Politecnico dovrà essere fornita certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese rilasciato da soggetto abilitato.
Per provvedere al servizio l'Affidatario si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto o contrattualizzato, od eventualmente socio nel caso in cui l'Affidatario sia una Società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente esperto e formato, operante sotto la responsabilità esclusiva dell'Affidatario medesimo.
Tale personale deve essere, inoltre, adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze del Politecnico di Milano, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, e dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti, asportare o manomettere beni e attrezzature. Il Politecnico ha facoltà di
chiedere la sostituzione, da effettuarsi entro 15 giorni, delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
L'Affidatario è tenuto a curare che il personale adibito al presente servizio mantenga un comportamento corretto e cordiale ed una adeguata professionalità.
Su richiesta, il fornitore dovrà trasmettere la lista aggiornata dell'organico attivo presso il servizio in concessione.
Art. 8 - Formazione del personale
Tutto il personale addetto al servizio, deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche e gli strumenti a disposizione nel servizio che offre, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Politecnico, la concessionaria dovrà programmare lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue straniere.
Il Politecnico di Milano si riserva di verificare la presenza di queste competenze per tutti gli operatori e di concordare insieme all'azienda il piano di formazione per il raggiungimento dei requisiti richiesti per tutto il personale adibito al servizio.
Art. 9 - Continuità nel servizio
Il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni del servizio devono essere comunicate tempestivamente al Concedente, il quale si riserva di accertarle.
In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'affidatario si impegna a darne comunicazione immediata al Politecnico di Milano, e si impegna comunque ad assicurare un servizio minimo d'emergenza, da concordare di volta in volta.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Concedente potrà sostituire il Concessionario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato.
Sono consentite interruzioni parziali o temporanee del servizio nei seguenti casi:
a) Sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario.
b) Sospensione temporanea del servizio per guasti: sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio.
c) Sospensione temporanea del servizio su istanza del Concedente: il Concedente potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio comunicando la data all'Impresa con un preavviso di 48 ore.
d) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
Art. 10 – Messaggi pubblicitari
Qualora l'affidatario, nell'ambito del servizio, intenda diffondere tra gli utenti messaggi pubblicitari, ogni qualvolta la pubblicità contenga elementi che possano prevedibilmente risultare offensivi o comunque sgraditi all'Università o agli utenti, è tenuto a sottoporre questi messaggi al parere preventivo del Polo, che comunicherà l'eventuale non autorizzazione, comunque insindacabile, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
In ogni caso è vietata la pubblicità contrastante con le norme, l'ordine pubblico e il buon costume. L'Affidatario dovrà cessare immediatamente la pubblicità che venga ritenuta dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, sconveniente o lesiva della sua immagine.
Art. 11 - Rappresentanza dell’affidatario – il referente
Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente - presente presso i locali di esecuzione del servizio negli orari di apertura e sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia mobile 24 ore su 24 7 giorni su 7
- incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio. Dovrà essere nominato un sostituto, con gli stessi compiti, che possa intervenire in caso di indisponibilità del Referente o in supporto ad esso.
Il Politecnico di Milano si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Affidatario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico di Milano dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.
Art. 12 - Arredi e attrezzature
L'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno:
• alla progettazione del layout degli arredi e delle attrezzature da installare nel locale oggetto di esecuzione del servizio;
• alla fornitura, installazione, manutenzione e rimozione al termine della concessione di tutti gli arredi
• alla fornitura, installazione, manutenzione e rimozione al termine della concessione di tutte le attrezzature di stampa e/o informatiche necessarie all'esecuzione del servizio;
• alla fornitura, in numero sufficiente in base all'organizzazione adottata, di eventuali attrezzi e strumenti individuali di lavoro per i propri dipendenti;
• alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza del lavoro;
• all'obbligo di supervisione sui materiali e sugli accessori di cui sopra.
Qualora le attrezzature mobili fornite non risultino idonee ad un corretto svolgimento del servizio, il Politecnico potrà richiedere, durante tutto il periodo di durata dell'appalto, di integrare tali attrezzature senza ulteriori oneri.
Art. 13 - Manutenzione ordinaria.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi utilizzati per il servizio.
Art. 14 - Modifiche alle attrezzature, agli arredi ed al layout dei locali
La Concessionaria potrà, in ogni momento durante la durata del contratto, proporre eventuali modifiche o integrazioni alle attrezzature, agli arredi ed al layout dei locali, che intenda realizzare senza oneri per il Politecnico di Milano.
Le eventuali modifiche dovranno essere autorizzate dal Concedente, dovranno essere ammortizzate dalla Concessionaria entro il periodo contrattuale residuo al momento dell'investimento, senza considerare eventuali proroghe, ed in ogni caso nulla sarà dovuto neppure alla fine del periodo contrattuale.
Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse e impianti durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano.
Art. 15 - Canone
Il canone annuo per la concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, posto a base d'asta, è pari ad € 6.000,00 + iva.
L'importo del canone sarà oggetto di rilancio in sede di offerta economica.
Il canone non comprende le imposte relative alla gestione dei rifiuti che saranno addebitate a parte.
Art. 16 – Reportistica
L'Impresa dovrà presentare annualmente un bilancio d'esercizio della commessa accompagnata da una relazione tecnico - economica sul servizio erogato, con particolare riferimento alle voci di costo e di ricavo ed alle attrezzature dell'Impresa medesima, non rientranti nell'inventario dei beni messe a disposizione per espletamento del servizio, oltre ad una proposta finale di miglioramento complessivo del servizio.
Tale relazione dovrà riportare il numero di copie stampate da ciascuna macchina.
Art. 17 - Prezzi al pubblico
I prezzi da praticare al pubblico saranno fissati dalla Concessionaria in accordo con il Politecnico di Milano.
I prezzi dovranno essere esposti al pubblico con apposito quadro e in posizione facilmente visibile. Eventuali reclami degli utilizzatori del servizio saranno indirizzati al Responsabile dell'esatta esecuzione del servizio che valuterà i reclami stessi.
Nella seguente tabella sono riportati i prezzi massimi (IVA inclusa) che devono essere obbligatoriamente garantiti per tutta la durata della concessione.
Copia/stampa/scansione A4 B/N (self-service) | € 0,04 |
Copia/stampa/scansione A4 B/N (con operatore) | € 0,05 |
Copia/stampa/scansione A4 colori (con operatore) | € 0,25 |
Copia/stampa/scansione A3 B/N (con operatore) | € 0,10 |
Copia/stampa/scansione A3 colori (con operatore) | € 0,50 |
Copia/stampa/scansione fronte/retro, avrà costo doppio di quello solo fronte | |
Stampa Plotter A0 B/N (con operatore) | € 2,40 |
Stampa Plotter A0 colori (con operatore) | € 4,80 |
Stampa Plotter A1 B/N (con operatore) | € 1,20 |
Stampa Plotter A1 colori (con operatore) | € 2,40 |
Stampa Plotter A2 B/N (con operatore) | € 0,60 |
Stampa Plotter A2 colori (con operatore) | € 1,20 |
Stampa Plotter A3 B/N (con operatore) | € 0,30 |
Stampa Plotter A3 colori (con operatore) | € 0,60 |
Stampa Plotter A4 B/N (con operatore) | € 0,15 |
Stampa Plotter A4 colori (con operatore) | € 0,30 |
Art. 18 - Revisione prezzi
I prezzi al pubblico di cui al precedente articolo devono essere garantiti per tutta la durata del contratto di 4 anni, salvo accordi diversi con l'Ente, senza alcuna revisione. Eventuali revisioni dei prezzi al pubblico potranno essere concordate in fase di definizione di proroga del contratto.
Durante il periodo contrattuale, sono vietate variazioni unilaterali da parte dell'Affidatario del prezzo fissato inizialmente. Eventuali modifiche o integrazioni alle tariffe potranno essere concordate tra le parti nel caso di nuove disposizioni normative o importanti variazioni di mercato o degli indici ISTAT.
In ogni caso la decisione finale spetta all'Ente.
Art. 19 - Pagamenti e fatturazione
Il pagamento del canone di concessione verrà corrisposto con cadenza trimestrale.
Il Politecnico di Milano emetterà fattura trimestrale anticipata, con integrazione in aggiunta di eventuali penali addebitate alla Concessionaria.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Art. 20 - Spese per l’esercizio.
Sono a carico del Concessionario le tasse e le imposte di esercizio (TARSU inclusa), nonché le spese inerenti l'esercizio.
Sono a carico del Politecnico di Milano le spese per le utenze relative a:
• acqua
• gas
• energia elettrica
• riscaldamento
• raffrescamento dei locali ove presente
Art. 21 - Riconsegna degli spazi al termine del periodo di concessione
Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, il concessionario dovrà riconsegnare al Concedente le strutture concesse in uso, in numero specie e qualità uguali a quelli risultanti dal verbale di consegna e dai suoi allegati (e dai successivi aggiornamenti dello stesso).
Tali beni devono essere consegnati al Concedente in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio.
A tal fine verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un'ispezione all'esito della quale verrà redatto un “Verbale di Riconsegna”, nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Al “Verbale di riconsegna” andrà allegato l'inventario dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione, e l'elenco del personale (con qualifica, livello, mansioni e monte ore, ecc.) impiegato nel Servizio.
Nel caso in cui all'esito delle ispezioni, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbali di consegna e suoi allegati, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a tale obbligo, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi all'Impresa, maggiorati di una penale del 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 22 - Responsabilità dell’affidatario e Assicurazioni obbligatorie
L'Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara, e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.
L'Appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Politecnico di Milano.
Nell'effettuazione del servizio, l'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.
A tal fine, a copertura dei rischi di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto alla stipulazione, con primaria compagnia di assicurazione, di una polizza R.C.T. per un massimale unico minimo di € 1.500.000,00 per evento.
In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell'avvio dell'Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.
L'impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.
I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.
Art. 23 - Penali
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- ritardo nell'avvio del servizio: euro 1.500,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
Inadempienza riscontrata | Penale minima | Penale massima |
Non conformità all'organico dichiarato dall'Impresa (per ogni unità di personale) | € 250,00 | € 2.500,00 |
Cattivo stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi | € 250,00 | € 2.500,00 |
Non conformità nella raccolta dei rifiuti o mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata | € 250,00 | € 2.500,00 |
Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità) | € 500,00 | € 5.000,00 |
Rilevazione di mancanza di personale con un livello di conoscenza delle lingue straniere almeno pari a quanto richiesto dal Capitolato o offerto in progetto tecnico dall'aggiudicatario | € 500,00 | € 5.000,00 |
Rilevazione di difformità dei prezzi rispetto a quelli fissati dal presente Capitolato | € 500,00 | € 5.000,00 |
Rilevazione di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio | € 500,00 | € 5.000,00 |
Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei locali e delle attrezzature | € 500,00 | € 5.000,00 |
Mancato funzionamento di una tipologia di macchine per oltre 3 giorni lavorativi | € 500,00 | € 5.000,00 |
Mancato rispetto di quanto previsto all'Articolo “Proibizioni diverse” | € 500,00 | € 5.000,00 |
- inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella:
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00= ad un massimo di euro 5.000,00=.
Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Concessionario, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non corrisposte entro la scadenza delle fatture di penale emesse, con conseguente obbligo di reintegro.
Art. 24 - Proibizioni diverse
Nei locali adibiti al servizio e nelle relative dipendenze sono proibiti i videogiochi elettronici di qualsiasi natura.
E' vietato l'ingresso ai venditori ambulanti.
Il Concessionario si obbliga altresì a impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività attinenti al complesso universitario.
Potrà essere concesso, previa autorizzazione espressa del Concedente, l'uso di apparecchi radio e televisivi, con spese a carico del Concessionario, purché non arrechino disturbo agli utenti del complesso.
Art. 25 - Obblighi
Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario.
Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio presso i citati locali.
Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario.
L'Affidatario dovrà portare tempestivamente a conoscenza del Politecnico il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Affidatario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto della Concessione.
Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa.
Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l'intero atto
Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario.
La responsabilità per l'uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti.
Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.
Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all'esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.
Art. 26 - Sicurezza
L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l'Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell'Ateneo e conseguentemente a determinare i relativi costi per la sicurezza da interferenza che saranno sostenuti dal Politecnico di Milano, per un massimo di 1.000 € per tutta la durata dell'appalto. Analogamente, l'Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell'ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell'Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all'interno dell'ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di appalto.
Art. 27 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall'Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
In caso di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave o l'interruzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall'Impresa, fatto salvo il
risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'concessione con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi.
E' comunque causa di risoluzione del contratto:
• violazione del divieto di eseguire migliorie e addizioni senza preventiva autorizzazione del Concedente;
• mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge;
• violazione del divieto di cessione del contratto;
• scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima;
• sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
• frode nella esecuzione del servizio;
• inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
• stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
• revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
• esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
• reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
• applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
• cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del impresa;
• mancata corresponsione del canone di concessione entro le scadenze stabilite dal presente Capitolato;
• mancanza, anche intervenuta successivamente, della copertura assicurativa richiesta;
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Affidatario, il regolare funzionamento del servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).
Art. 28 - Recesso
Il Politecnico di Milano può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico di Milano intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
Il Politecnico di Milano è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
Art. 29 - Clausola Hardship
Nell'ipotesi in cui, dopo il perfezionamento della concessione, dovessero verificarsi eventi non previsti dalle Parti, tali da alterare l'equilibrio degli interessi del Concessionario e/o del Concedente e non connessi alla normale prassi concorrenziale del settore e comunque non attribuibili ad alcuna delle Parti, il Politecnico potrà richiedere la revisione delle disposizioni del presente accordo, con l'indicazione specifica dei motivi che giustificano la richiesta.
Il Concessionario a tal fine, dovrà adoperarsi per la descritta revisione, al fine di trovare una soluzione che garantisca il ripristino dell'equilibrio compromesso dall'evento.
L'accordo sulla revisione dovrà essere formalizzato per iscritto, tramite la sottoscrizione di un allegato al presente contratto, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di revisione da parte del Politecnico.
Qualora il termine indicato decorra inutilmente, senza che le Parti riescano ad accordarsi circa la revisione del contratto, il presente accordo si intenderà risolto.
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
E' fatto divieto assoluto di cedere a terzi la Concessione.
Qualsiasi cessione della concessione è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano
Non è ammesso subappalto.
Art. 31 - Cauzione definitiva.
Il Concessionario dovrà, prima della stipula dell'atto di Concessione, costituire la cauzione definitiva ai sensi dell'Art.113 del D.Lgs.163/2006 di importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, in riferimento:
• alle obbligazioni contrattuali;
• al risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali;
• al rimborso di somme che, eventualmente, il Committente gli abbia corrisposto indebitamente.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, e cioè mediante fideiussione bancaria da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo
1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente.
Per la validità di tali forme di garanzia, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
• di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da essi citato;
• di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• di rinunciare al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
• che la garanzia avrà operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Politecnico di Milano;
• di procedere a pagamento dell'intera somma garantita o di parte della medesima, su esplicita richiesta del Politecnico di Milano, senza opporre alcuna eccezione e/o ritardo;
• di ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Art. 32 - Spese inerenti al contratto
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione se del caso, saranno a carico del Concessionario.
Art. 33 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il concessionario si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 34 - Trattamento dati
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.
Nella procedura di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Art. 35 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornitale dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Art. 36 - Foro Competente
Non è prevista clausola compromissoria. Per tutte le controversie per le quali non si sia arrivati ad accordo xxxxxxx, comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.