OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Medicinali esclusivi ed. 15 destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione...
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Medicinali esclusivi ed. 15 destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – ID GARA 8517295- Lettera d’invito
Xxxxxxx Xxxxx.le Operatore economico, è invitato a presentare offerta nella procedura negoziata indetta con Determinazione n. 196 Prot. Uscita n. 3078 del 26/04/2022 per l’affidamento della “Medicinali esclusivi ed. 15 destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna”, secondo le modalità indicate negli atti della presente procedura, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito.
Sommario
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 16
6.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.3. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 17
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 22
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 23
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12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA 26
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 26
12.3. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 30
12.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 30
12.5. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 32
12.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 32
13. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA” 34
13.1. SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (CONFORME ALL’ALLEGATO 3) 34
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 36
15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 36
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE 38
17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 39
18. CODICE DI COMPORTAMENTO 40
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 41
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 41
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PREMESSE
Con determina a contrarre n. 196 Prot. Uscita n. 3078 del 26/04/2022 la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Spesa sanitaria (d’ora in poi CRC) in qualità di soggetto aggregatore, ha deliberato di affidare la fornitura triennale di medicinali esclusivi edizione n. 15 destinati al fabbisogno delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma SardegnaCAT) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx.xxx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento suddiviso in 60 lotti avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 63, comma 2 lett. b) e 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2].
L’oggetto della fornitura, i CIG e, nel dettaglio, le quantità richieste sono riportate nel documento Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti”.
Per ciascun singolo lotto verrà stipulata una Convenzione con il fornitore aggiudicatario che si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende Sanitarie per la fornitura di medicinali, oggetto della procedura
L’Allegato 4 “Schema di Convenzione” disciplina le condizioni di esecuzione degli stessi; ad essi si rimanda per i dettagli.
Nel periodo di validità delle Convenzioni, le singole Aziende Sanitarie, previa registrazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx potranno emettere Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile. Per importo massimo spendibile si intende l’importo a base d’asta.
Le Aziende Sanitarie dovranno specificare nell’Ordinativo di fornitura, il quantitativo presunto richiesto per il periodo di durata dell’Ordinativo stesso. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Gli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Azienda Sanitaria dovranno essere adottati in conformità alle linee Guida che saranno formulate dall’Assessorato alla Sanità.
Le registrazioni delle Aziende Sanitarie al sistema non implicano una verifica, da parte della CRC, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun punto ordinante; la CRC non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti da punti ordinanti non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
Le Aziende Sanitarie provvederanno per la fase degli acquisti alla nomina di un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento dell’Azienda Sanitaria, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dottoressa Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx – 070606 2354).
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
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- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo;
- operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - seguendo il percorso “Regione” – Struttura Organizzativa” – “Presidenza” –“Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC-RAS)” : xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/0000?xx0&xx0&xx000&xxxxxxxx0,0&xx00&x0x00000
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
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L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell’Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale SardegnaCAT e nell’Allegato 7 - Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è sempre accessibile.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nell’Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale SardegnaCAT conforme a quella indicata all’indirizzo che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SardegnaCAT, nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, ovvero di specifiche credenziali e/o della carta di identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) di cui all’art.66 del medesimo decreto legislativo;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
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- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SardegnaCAT.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell’Operatore economico e della sua successiva identificazione.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma SardegnaCAT devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungile nella sezione Contatti al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx , oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Lettera di invito;
Allegato 1 – Capitolato tecnico;
Allegato 2A - Domanda di partecipazione;
Allegato 3 - Schemi di offerta economica, contenente singoli schemi per ciascun lotto; Allegato 4 – Schema di Convenzione;
Allegato 5 - Patto di integrità;
Allegato 6 – Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale Piattaforma SardegnaCAT;
Allegato 7 - Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Piattaforma SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara;
Allegato 8 - Informativa privacy CRC RAS Allegato 9 – Tabella Elenco Lotti e valori cauzioni
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link Bandi e Gare xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/x/x/0000?xx0&xx0&xx000&xxxxxxxx0,0&xx00&x0x00000 e sulla Piattaforma SardegnaCAT “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”.
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 6 maggio 2022, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Messaggi”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza (CRC RAS)” – nella Sezione servizi: Bandi e gare e sulla Piattaforma xxx.xxxxxxxxxxx.xx nell’area pubblica
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“bandi di gara” all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti alle modalità di espletamento della gara (avvisi di sedute di gara, trasmissione deleghe per la partecipazione, ecc.) avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’area Messaggi della Rdo. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso della presenza di una comunicazione nell’area Messaggi mediante PEC/e-mail. L’avviso riporta nell’oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell’area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
Le altre comunicazioni (ad esempio relative all'aggiudicazione, all’esclusione, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, ecc.) avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, ovvero, l’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione alla gara.
Se l’operatore economico transfrontaliero non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SardegnaCAT e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra CRC e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CRC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione del medesimo sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto, articolato in 60 lotti riguarda la fornitura triennale di medicinali esclusivi destinati al fabbisogno delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna.
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara al netto dell’IVA è pari a € 743.393.869,87 per 36 mesi. Si specifica altresì che i prezzi indicati nell’Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti” sono prezzi di riferimento ed i quantitativi indicati hanno un valore puramente indicativo in quanto soggetti a variazioni legate alla casistica clinica, a nuovi protocolli terapeutici, o a disposizioni (AIFA, Regione Sardegna etc.) intervenute successivamente. I concorrenti devono indicare in offerta economica un prezzo unitario per ciascun lotto/sub lotto indicato nell’Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti”.
I costi per la sicurezza sono stati valutati in Euro 0,00 in quanto la presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di materiali o attrezzature pertanto, ai sensi del comma 3 bis) dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenze in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto citato.
Resta inteso che qualora le Aziende contraenti ritenessero che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui si svolge la singola prestazione, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza nonché dei relativi costi. Il documento in questione, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
Le caratteristiche della fornitura oggetto della procedura (requisiti generali di prodotto e requisiti di servizio) nonché i quantitativi da fornire sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico, e dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara.
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Nel dettaglio, nell’Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti” si riportano i fabbisogni triennali per singolo medicinale. Le quantità e tipologie dei medicinali indicate nel documento sono da riferirsi alle unità di misura riportate.
La procedura ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:
• dalle norme contenute nella presente Lettera di Xxxxxx, nel Capitolato tecnico, e in tutti gli atti in essi richiamati;
• dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;
• dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la CRC ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito della presente Lettera di Invito si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
3.1. DURATA
Ciascuna Convenzione, avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula della stessa, eventualmente estesa per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della CRC nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta di ciascun lotto. La CRC si riserva la facoltà di risolvere una o più convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CRC, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la CRC può disporre, prima della stipula di ciascuna Convenzione/Accordo quadro, l'anticipata esecuzione della Convenzione/Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Le singole Aziende Sanitarie contraenti potranno emettere gli Ordinativi di fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno durata triennale (36 mesi) dalla data di stipula della Convenzione e/o della sua estensione/rinnovo. In ogni caso la durata degli Ordinativi di fornitura avrà scadenza pari a quella della convenzione stipulata, altresì estesa.
Il Fornitore aggiudicatario si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Aziende Sanitarie, per la fornitura dei medicinali oggetto della procedura. L’Allegato 4 “Schema di Convenzione” disciplina le condizioni di esecuzione degli stessi; ad esso si rimanda per i dettagli.
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Gli Ordinativi di fornitura, sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, devono essere inviati e/o trasmessi dalle medesime Aziende Sanitarie attraverso la piattaforma SardegnaCAT. Per importo massimo spendibile si intende l’importo a base d’asta. Le Aziende Sanitarie dovranno specificare nell’Ordinativo di fornitura, il quantitativo e la tipologia di medicinale richiesto per il periodo di durata dell’Ordinativo stesso. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le registrazioni delle Aziende Sanitarie al sistema non implicano una verifica, da parte della CRC, dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun punto ordinante; la CRC non risponde quindi di Ordinativi di fornitura (contratti) sottoscritti da punti ordinanti non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
3.2. OPZIONI E RINNOVI
La durata di ciascuna Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La Convenzione è estesa per ulteriori sei mesi su comunicazione scritta della CRC nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta.
Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga delle Convenzioni e Accordi Quadro alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le Aziende stesse. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.
In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata delle Convenzioni sia esaurito l'importo massimo spendibile pari al valore a base d’asta per ciascun lotto al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
Considerato il valore dell’eventuale opzione di 6 mesi pari a € 123.898.978,31 il valore massimo stimato della modifica è pari ad € 867.292.848,18 iva esclusa.
Nell’Allegato 9 Tabella Elenco Lotti si riportano anche i valori massimi della modifica suddivisi per lotti, al netto dell’IVA.
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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. E’ vietato ai concorrenti di partecipare al singolo in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
E’ vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, al singolo lotto in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
E’ vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare
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anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo
di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti come indicato a seguire.
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Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 (divieto di pantouflage).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 5) adottato con Deliberazione X.X. x. 00/00 xxx 00.0.0000 “Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art. 4 del Regolamento
ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17, della legge
n. 190/2012 sui Patti di integrità” link: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxx00_xxxxx0&xxxxxXxxx_0xxxxx_0000_00_00 &selectedNode=date_2015_06_16 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Costituisce requisiti di idoneità l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
6.3. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
7. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Il concorrente, dopo la stipula della Convenzione potrà subappaltare le prestazioni unicamente a soggetti in possesso di requisiti di idoneità, ovvero iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti ai servizi oggetto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari al 1% dell’importo triennale del lotto posto a gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
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La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA – SERVIZIO XXXXX XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXX, 00 – 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
Fermo restando l’obbligo di produrre l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, il concorrente non dovrà prestare cauzione provvisoria nei casi in cui la somma delle singole cauzioni dei lotti o la cauzione del singolo lotto a cui partecipa non superi l’importo di euro 100,00.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., le modalità da utilizzare sono:
• ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il
sistema pagoPA – per il quale si prevede di indicare precisamente il link tramite successivo chiarimento e/o messaggistica sulla piattaforma SardegnaCAT
ovvero,
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• tramite versamento in contanti o assegni circolari agli sportelli del Tesorerie regionale, attualmente presso tutte le filiali del Banco di Sardegna
• tramite bonifico bancario:
INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IBAN: XX00X0000000000000000000000
SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
• Dentro AREA SEPA XXXXXX00
• Fuori AREA SEPA XXXXXX00
Causale: EC613.013 - 00.01.09.07 – garanzia provvisoria ID 8517295
Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento effettuato con la rigorosa indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
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c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SardegnaCAT in una delle seguenti forme:
a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SardegnaCAT il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
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L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. (Parametro R1).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. (Parametro R2).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. (Parametro R3).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. (Parametro R4)
Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.
L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4)
Dove:
C = cauzione
Cb = cauzione base
R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati.
Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza
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e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione contributi gara”. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi indicati nella tabella ANAC succitata.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve fare pervenire la ricevuta attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005, come richiamato dal Codice (art. 213, comma 12).
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Lettera di invito. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 maggio 2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCAT.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SardegnaCAT di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SardegnaCAT si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.
10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 del presente disciplinare e nel documento Allegato 7 “Istruzioni di gara” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
L’“OFFERTA” è composta da:
o Documentazione amministrativa;
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o Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di preselezione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
o l’offerta è vincolante per il concorrente;
o con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell’indirizzo mail fornito dall’operatore in fase di registrazione nel portale.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nell’ambito della “RdO.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Le dichiarazioni (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative, dichiarazione di avvalimento, offerta tecnica, offerta economica, ecc) sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; in caso contrario devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
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11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile. (Trattandosi di gare informatiche dove il particolare meccanismo di accesso alla gestione della gara attraverso specifiche e personali credenziali consente di imputare al concorrente accreditato tutta la documentazione caricata e/o compilata sul proprio profilo e trasmessa alla stazione appaltante, si ritiene sanabile anche il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta. – Nota illustrativa Bando tipo ANAC 1/2021)
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A - Domanda di partecipazione;
2) allegato 2B - documento di gara unico europeo in formato elettronico DGUEe xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00/xxxxxxxxx- garaunico-europeo-procedure-compilazione-digitale
3) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) (eventuali) certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
5) (eventuale) procura;
6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
7) PASSoe;
8) documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00;
9) (eventuale) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000;
10) (eventuale) documentazione ulteriore per i soggetti associati.
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2A – Domanda di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra l’altro:
1 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna Allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con Deliberazione G.R. n. 12/35 del 1.04.2021 (Delibere xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxx00_xxxxx0&xxxxxXxxx_0xxxxx_0000_00
_29&s electedNode=date_2021_10_29 );
5 di essere edotto che i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 “divieto di pantouflage” sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti;
6 di accettare il Patto di integrità (Allegato 5) adottato con Deliberazione X.X. x. 00/00 xxx 00.0.0000 “Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art. 4 del Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 sui Patti di integrità” link: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxx00_xxxxx0&xxxxxXxxx_0xxxxx_0000_00
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_16&selectedNode=date_2015_06_16 e di essere edotto delle sanzioni a seguito di violazione degli impegni previsti da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
7 di aver preso visione e di accettare le Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale Piattaforma SardegnaCAT di cui all’ Allegato 6;
8 di aver preso visione e di accettare le Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Piattaforma SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara di cui all’ Allegato 7;
9 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 8 – Informativa privacy CRC RAS.
Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il concorrente dichiara:
✓ l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
✓ il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ciascun concorrente rende, inoltre, nell’Allegato 2 A, le seguenti dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:
a) fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis, comma 4 (ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del
D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
b) dichiara i lotti cui intende partecipare;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
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✓ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
✓ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
12.2. SOTTOSCRIZIONE
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
✓ dal concorrente che partecipa in forma singola;
✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
✓ nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
✓ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
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La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura, ovvero - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
12.3. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:
✓ tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
✓ per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.
Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
È ammesso il pagamento virtuale ex art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, tramite contestuale dichiarazione che includa gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata e l’indicazione dell’organo competente.
12.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe) è il modulo di autodichiarazione utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. Per la compilazione del modello si utilizza l’apposito file editabile, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, da sottoscrivere digitalmente: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx- europeo-procedure-compilazione-digitale
Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUEe secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo “Requisiti generali” del presente Lettera di invito (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell’Allegato 2A “Domanda di partecipazione” il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter e l del Codice
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requipiattaforma SardegnaCAT relativo all’idoneità professionale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica, pertanto la ditta concorrente deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza
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delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
12.5. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
12.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
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a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13. OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”
Secondo le modalità indicate nell’Allegato 7 Istruzioni di gara, le imprese concorrenti devono:
✓ produrre e allegare a sistema nella sezione “Schema di offerta economica” della Busta Economica, la documentazione indicata al paragrafo. 13.1 firmata digitalmente;
✓ indicare nei campi appositi della sezione “Documentazione economica”: il nome commerciale del farmaco, il codice AIC, il numero di unità per confezione di vendita, l’iva, lo sconto obbligatorio per legge, lo sconto offerto, prezzo di vendita al pubblico a confezione, classe di rimborsabilità, la data di scadenza del brevetto;
✓ indicare nel campo apposito della sezione “Importo offerto” l’importo unitario offerto, così come indicato nell’Allegato 3 Schema di offerta economica. Il sistema in automatico determinerà il Valore complessivo dell’offerta, risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto e le quantità indicate a sistema.
13.1. SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (CONFORME ALL’ALLEGATO 3)
Con riferimento all’offerta economica l’Impresa concorrente dovrà compilare indicando:
1. Nome Commerciale: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. Codice AIC;
3. Unità posologiche per confezione (numero di compresse, fiale etc.. per confezione di vendita);
4. Classe di rimborsabilità: A, C, H, SOP/OTC;
5. Prezzo unitario d’offerta IVA esclusa: indicare il prezzo riferito all’unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo di cinque cifre decimali dopo la virgola;
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6. Valore economico complessivo del medicinale (riga), iva esclusa: indicare il valore economico dato dal prezzo unitario offerto iva esclusa (punto 5) moltiplicato le quantità indicate come fabbisogno in gara (Q);
7. Aliquota IVA;
8. Prezzo di vendita al pubblico a confezione (IVA inclusa);
9. Sconto obbligatorio per legge: indicare il valore in %;
10. Ulteriore sconto in % offerto rispetto a quello per legge;
11. Sconto complessivo offerto: indicare il valore in %;
12. Data scadenza del brevetto: inserire data (gg/mm/aaaa).
L’Allegato 3 compilato, dovrà essere allegato a sistema per ciascun lotto in formato excel (senza cambiare il formato) e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla con firma digitale. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata all’Offerta, firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Le società offerenti, qualora non aggiudicatarie, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Aziende sanitarie per l’intero periodo relativo alla presente procedura di gara.
Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.
L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
L’offerta economica deve altresì contenere:
• la dichiarazione che tutti i prezzi unitari indicati fanno riferimento alle forniture offerte e che gli stessi, nonché il valore complessivo dell’offerta, sono inclusivi di ogni onere e spesa per la prestazione come da Capitolato tecnico;
• l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa;
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• le ulteriori dichiarazioni analiticamente specificatamente nel foglio “dichiarazioni” di cui all’Allegato 3 dello schema di offerta economica.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di cinque cifre decimali sia per i prezzi unitari che per i prezzi
complessivi.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
La documentazione dovrà essere trasmessa attraverso l’apposita sezione del Sistema.
Resta a carico dell’aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la CRC e/o le Aziende sanitarie non assumeranno alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta la Convenzione.
La CRC non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.
L’aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. Si specifica che il prezzo offerto non potrà essere superiore al prezzo massimo di cessione al SSN.
La procedura sarà aggiudicata in seduta riservata.
15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Nella prima seduta il RUP con l’ufficio di supporto accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Il RUP con l’ausilio dell’ufficio di supporto controlla la completezza della documentazione amministrativa a quanto
richiesto nel presente disciplinare.
Successivamente il RUP con l’ufficio di supporto procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP con l’ufficio di supporto provvede a:
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
E’ fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP con l’ausilio dell’ufficio di supporto, provvederà all’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche. Seguirà la valutazione delle offerte pervenute.
A tal proposito, si precisa che la CRC si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione, a seguito di valutazione di congruità dell’offerta economica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la Centrale, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – potrà disporre l’esclusione nei seguenti casi:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
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16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE
All’esito delle operazioni di cui sopra la CRC darà seguito agli adempimenti finalizzati a verificare l’idoneità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto negli atti di gara e successivamente a disporre l’aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della Convenzione, la CRC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sugli offerenti idonei.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, la CRC, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai concorrenti aggiudicatari di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, sito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente agli aggiudicatari al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula della Convenzione avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e – comunque - trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula della Convenzione/Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la CRC procede alla stipula anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
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All’atto della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice, complessivamente pari al 10% dell’importo di aggiudicazione e dichiarare di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l’intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare a seguito di richiesta della CRC:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
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Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
18. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna Allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 adottato con Deliberazione G.R. n. 12/35 del 1.04.2021: (Delibere) xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxx00_xxxxx0&xxxxxXxxx_0xxxxx_0000_00_00 &selectedNode=date_2021_10_29
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Delibere e di darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell'amministrazione e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
19. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate nella Direttiva contenente le disposizioni organizzative del sistema regione in materia di diritto di accesso – Allegato 1 alla Deliberazione G.R. n. 5/30 del 16.2.2022 (Delibere xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx.xxxx?xxxxx00_xxxxx0).
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20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub Allegato 8 - Informativa privacy CRC RAS.