PATTO D'INTEGRITA'
PATTO D'INTEGRITA'
Oggetto: ………………………… -CIG …………………...
tra
EUR S.p.A.
e
l’Operatore Economico ……………………………… (di seguito la “Società” o “Professionista”) con sede legale in ………………. C.A.P ,
Via …………………..…, iscritta alla Camera di Commercio di ,
Codice Fiscale ……………………… e partita I.V.A. n ,
rappresentata da ………………………………., nato a ……………..
il , domiciliato per la carica presso la sede sociale nella sua
dichiarata qualità di della società in forza dei poteri
che le derivano dalla legge e dallo statuto sociale.
VISTO
− l'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di EUR S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli Operatori economici e dei dipendenti della Stazione appaltante “EUR S.p.A.” nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, al fine di conformare i propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti, che sono vincolati,
espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Articolo 2
(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante)
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5, lett. c del D.Lgs. n.50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice Etico di EUR S.p.A. e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) di EUR S.p.A. e pubblicato sul sito istituzionale aziendale si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con EUR S.p.A. e a tutte le società partecipate da EUR S.p.A..
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di EUR S.p.A.;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di EUR S.p.A., dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti di EUR S.p.A., con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
3.L’operatore economico si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di cui avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti.
Articolo 3
(Obblighi della Stazione Appaltante)
La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento Nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e del Codice Etico di “EUR S.p.A”.
Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con la Stazione appaltante.
EUR S.p.A., ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4 (Violazione del Patto di Integrità)
La violazione è dichiarata all’esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l’operatore economico interessato. Nel caso di violazione da parte dell’Operatore economico, sia in veste di
concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l’accettazione del presente Patto d’integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione appaltante per 5 anni;
• esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
• la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che la Stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
La stazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 5
(Efficacia del Patto di Integrità)
Il contenuto del Patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto d'integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Il presente Xxxxx deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante ovvero,
in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi o dal Professionista e deve essere presentato unitamente alla sottoscrizione del contratto/incarico. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara/affidamento.
Articolo 6 (Foro Competente)
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto d'integrità fra la Stazione appaltante e gli Operatori Economici sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.
Roma,
Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante/Professionista
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