PREMESSE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER LAZIODISU CON INVITO A TUTTI GLI OPERATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA “BENI- CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO”, CON SEDE NEL LAZIO, ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO – RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Disciplinare di gara
CIG N. 7391661F9B
CUP J89J17000340007 CUP J87H15001600009 CUP J86G16000160009
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura sottosoglia indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione o Stazione appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa relativa alla procedura per l'appalto relativo alla procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per la “Fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo”.
Per addivenire all’affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n.4243 del 28 dicembre 2017, l’Amministrazione ha stabilito di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro utilizzando la procedura di RdO – Richiesta d’offerta del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, estendendo l’invito a tutte le imprese presenti sul Mercato Elettronico nella categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” – con sede legale dell’Impresa nel Lazio, finalizzata alla selezione di un operatore economico da individuarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi anche Codice dei Contratti).
L’Amministrazione aggiudicatrice decide che non appare appropriato suddividere l’appalto in questione in lotti, poiché tale suddivisione renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intero servizio consente da un lato la razionalizzazione della spesa controllando i centri di costo, dall’altro favorisce la gestione accentrata attraverso cui è possibile monitorare le richieste e contenere la spesa.
Ai sensi dell’art. 48, c. 2 d.lgs. n. 50/2016, la prestazione, unica e principale, consiste nella fornitura di prodotti di cancelleria e di materiale cartaceo e di consumo.
ART. 1 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli
eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari 2
presuntivamente ad € 130.327,87, XXX xxxxxxx, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2019.
tab.1
ELENCO SEDI’ | IMPORTO COMPLESSIVO (XXX xxxxxxx) ANNO 2018 | IMPORTO COMPLESSIVO (XXX xxxxxxx) ANNO 2019 | |
1.Fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo | LAZIODISU | € 24.590,16 | € 24.590,16 |
ADISU ROMA 1 | € 4.918,03 | € 4.918,03 | |
ADISU ROMA 2 | € 4.098,36 | € 4.098,36 | |
ADISU ROMA 3 | € 4.508,20 | € 4.508,20 | |
ADISU CASSINO | € 1.639,34 | € 1.639,34 | |
ADISU VITERBO | € 819,67 | € 819,67 | |
PROGETTI FSE1 | |||
CTM-OFFICINE PASOLINI | € 4.098,36 | € 4.098,36 | |
TORNO SUBITO | € 4.098,36 | € 4.098,36 | |
PORTA FUTURO | € 24.590,16 | - | |
2. Prestazione extracontrattuale (legata alle prestazioni di cui al punto 1) | € 4.098,36 | € 4.098,36 | |
TOTALE | € 77.459,02 | € 52.868,85 |
1La fornitura di materiali necessari per lo svolgimento delle attività dei progetti è finanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo POR 2014/2020.
TOTALE COMPLESSIVO | € 130.327,87 |
Il valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione afferisce esclusivamente alle prestazioni di cui ai punti 1 della Tab. n. 1, in quanto le prestazioni extracontrattuali, sono quelle non programmabili ed erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, che pertanto sono meramente eventuali, infatti sono state calcolate mediante “plafond” predeterminati dalla Stazione appaltante così come specificatamente indicati per ciascuna prestazione nella tab. n. 1 del presente articolo e pertanto non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza e pertanto i costi della sicurezza di tale natura sono pari a zero.
ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al RUP di gara mediante la sezione “Comunicazioni” del sistema di e-procurement del MEPA.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro le ore 12:00 del giorno 15/03/2018 e le risposte avverranno entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 15/03/2018
I chiarimenti verranno comunicati alle imprese concorrenti esclusivamente attraverso la sezione “Comunicazioni” del sistema di e-Procurement del Mepa.
Sarà cura dei concorrenti visionare sul sistema MEPA la presenza di tali comunicazioni prima del caricamento sulla piattaforma dell’offerta.
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e abilitati al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Varie - Cancelleria, Carta, Consumabili 3 da stampa e Prodotti per il restauro”.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati (salvo le ulteriori previsioni anche aggiuntive di cui al presente articolo).
Requisiti di carattere generale (elencazione non esaustiva):
1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei contratti;
Requisiti di idoneità professionale
2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Requisiti di carattere economico finanziario 4
3. fatturato specifico relativo agli esercizi 2014-2015-2016 pari ad almeno € 130.000,00, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio nel settore analogo a quello oggetto della gara.
Per gli affidamenti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Requisiti di carattere tecnico e professionale
4. avere effettuato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) forniture analoghe a quelle relative alla presente procedura, a favore di enti pubblici e/o privati. Fornire elencazione delle forniture eseguite con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei medesimi2.
N.B. Gli importi descritti nell’elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico.
Nel successivo art. 6 del presente disciplinare (contenuto della busta “ A ”) vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la presente procedura.
ATTENZIONE (salvo le ulteriori prescrizione del presente Disciplinare):
2 Sulla richiesta dell’elencazione a comprova del requisito tecnico-professionale del concorrente, si veda il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016 che, nel regime transitorio fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
a.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
a.2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con le seguenti modalità:
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale ovvero nel caso in cui gli operatori economici eseguano il medesimo tipo di prestazione (si veda l’art. 48, comma 2, 2° periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;
N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti del servizio di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Resta inteso che tutte le imprese che compongono la RTI devono essere abilitate sul MEPA3.
N.B. Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico, al fine di garantire la corrispondenza tra 5
requisiti speciali e parti del servizio di fornitura da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato specifico nella misura
percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nell’All. 1 del presente Disciplinare4.
N.B. Il fatturato specifico dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovrà essere comunque almeno pari al fatturato previsto dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara per cui si partecipa.
b) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti:
b.1) i requisiti di carattere generale, di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
b.2) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui ai precedenti punti 3 ed il requisito tecnico e professionale di cui al punto 4, devono essere posseduti in proprio dal Consorzio o posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, oppure, mediante avvalimento da parte delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto (Si veda in tal senso l’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
3 Si veda in proposito l’art. 46 delle Regole del Sistema di e-Procurement aggiornato al luglio 2017 (reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
4 La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37 (oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
ART. 5 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 19 marzo 2018, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara sia nelle schede tecniche.
Qualora un’impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all’Amministrazione, purché effettui l’operazione di “Ritiro Offerta” entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.
ART. 6 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Per partecipare alla presente procedura di acquisto tramite RdO, le imprese partecipanti dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, la seguente documentazione:
A) a pena d’esclusione, la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta;
B) la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (si veda l’art. 93, comma 8 del Codice dei contratti).
C) a pena d’esclusione, le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (All. 1 e All. 1bis del Disciplinare) e in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto C.4 (All. 2 e All. 3 del Disciplinare) timbrati e firmati digitalmente in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
D) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. In caso di partecipazione in RTI o in caso di Consorzio, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila. Si rammenta che il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e
contiene i dati di tutto il raggruppamento. 6
E)a pena di esclusione, il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti
controfirmati digitalmente.
F) eventuale All. 4 contenente la dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare
firmato digitalmente;
G) ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.
N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto E) dovrà essere firmata digitalmente ad ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell’All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.
Dettaglio dei punti sopra elencati A - F
A) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 2.606,55.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00.
In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Autorità dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Xxxxxx dei contratti in favore dell’Autorità;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare l’autentica della sottoscrizione ovvero tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, co.1,ultimo periodo
del Codice dei contratti), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà 7
riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Autorità;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Autorità valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre per le quali è previsto una ulteriore riduzione nelle ipotesi indicate dall’art. 93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (si veda l’art. 93, comma 1 del Codice dei contratti).
• Nel caso di RTI costituita o costituenda dovrà essere effettuata una sola cauzione da parte della capogruppo, ma la fideiussione di cui al precedente punto dovrà essere intestata, a ciascuno componente del RTI.
• In caso di Consorzio stabile, la garanzia a corredo dell’offerta deve essere eseguita dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore dell’Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
• In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.
B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE
Dovrà essere presentata una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale lo stesso si impegna, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’affidamento.
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1 – All. 1 BIS ):
I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo “All. 1 – Domanda di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare)– richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi necessari per l’ammissione alla gara.
C.1) Dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestanti:
1. i dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 8
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza5 in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
2. iscrizione nel registro della CCIAA, nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
3. l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
5 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. l’insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 3, del medesimo decreto;
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. l’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del presente Codice;
7. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
8. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 9
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
9. di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
10. di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti e che la stessa possa essere risolta con misure meno intrusive;
11. il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. la presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
13. la mancata iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
14. la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
15. la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
16. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
xxxxx xxxxx, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
18. insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 e agli ulteriori articoli del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);
19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d’oneri e negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
20. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell’offerta presentata;
21. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti i costi per i rischi specifici della propria attività;
22. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
23. di essere: micro – piccola - media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenute nella L. 180/ 20116.
24. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
N.B.1)7 10
Le dichiarazioni di insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice procedura
penale per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50/20106 e smi dovranno essere rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara con la redazione dell’apposito All. 1 BIS:
- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
6 Si rammenta che ai sensi della legge n. 180/2011 per micro/piccola/media impresa si intende:
Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative-anno (ULA) | una delle due condizioni | ||
Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo | |||
Media | < 250 | ≤ 50 milioni | o | ≤ 43 milioni |
Piccola | < 50 | ≤ 10 milioni | o | ≤ 10 milioni |
Micro | < 10 | ≤ 2 milioni | o | ≤ 2 milioni |
7 Per la corretta compilazione dell’All. 1 si veda il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 8 novembre 2017 avente per oggetto: “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.
persone fisica, ovvero socio di maggioranza8 in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si veda l’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti)
N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all’art 80, comma 1 del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).
N. B. Sono considerate IRREGOLARI le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 11
stessa.
N.B. Costituiscono cause di esclusione in quanto irregolarità essenziali non sanabili mediante il soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (Si veda in tal senso l’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
C.2) Capacità economico – finanziarla e tecnico-professionale: di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nell’All.
1 del Disciplinare.
C.3) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni).
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, a pena d’esclusione, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre si deve dichiarare:
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
8 L’espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).
- salvo quanto disposto dall’art. 49, comma 18 e 19, di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, congiuntamente all’All. 1 del Disciplinare vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del Codice dei Contratti;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
C.4) AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 6 del presente disciplinare necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, avvalendosi delle capacità di altri 12
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
N.B. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria9.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Codice. Essa impone all'operatore economico di
9 Sulla necessarietà di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in giurisprudenza TAR Catania, n. 2338/2017.
Nelle specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: “In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest’ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)”. Mentre per quanto riguarda l’avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: “la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall’indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”.
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico- organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare:
- Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:
1. quali siano i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del medesimo D. Lgs.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento.
- Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 oggetto dell’avvalimento;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i suddetti requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio,
né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 13
N.B. Si rammenta che l’impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.
N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riproduttivo della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente. Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384.
N. B. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice.
N.B. Anche l’impresa di cui ci si avvale DEVE essere iscritta al MePa-mercato elettronico della P.A.10
D) Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
E) CAPITOLATO D’ONERI, DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI
Si veda l’ art. 6, lettera E) del presente disciplinare.
10 Si veda in proposito l’art. 46 comma 5 delle Regole del Sistema di e-Procurement aggiornato al luglio 2017 (reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) ove si specifica che “Nell’ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al medesimo Bando MePA”. Si rammenta che le suddette Regole costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.
F) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE (All. 4 al Disciplinare).
Dichiarazione firmata con la quale il legale rappresentante del concorrente, indica le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.
Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d’oneri, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso dal parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo Codice.
ART. 7 CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA
La Busta “B” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, l’Offerta economica (offerta generata dal MEPA + All. A) del presente Disciplinare, predisposta secondo le prescrizioni di seguito riportate.
1) Il concorrente dovrà compilare necessariamente l’offerta Economica generata dal sistema MEPA con l’indicazione del prezzo ribassato sull’importo posto a base di gara di € 14.448,18, IVA esclusa ed i costi della sicurezza aziendali. La mancata indicazione degli elementi di cui sopra (elementi essenziali dell’offerta) 14
comporterà l’esclusione dalla gara.
N.B. L’importo a base di gara di € 14.448,18, IVA esclusa è stato individuato dalla Stazione appaltante prendendo a riferimento la somma relativa al costo unitario di ogni singolo prodotto/materiale che compone l’All.A.
La base di gara sopra indicata è stata così quantificata convenzionalmente al fine di consentire all’operatore economico di redigere la propria offerta economica mediante il sistema MEPA (che consente soltanto di indicare il prezzo ribassato).
Tuttavia, si ribadisce, che per la presente procedura di gara e per l’esecuzione del contratto successivo (e per i singoli appalti specifici/ordinativi) si prenderà a riferimento unicamente il ribasso medio indicato dell’All.A; il prezzo a base di gara sopra indicato è puramente convenzionale e, lo si ripete, specificato soltanto per esigenze di espletamento della gara mediante sistema MEPA e che, invece, il valore del presente accordo quadro rimane quello di cui all’art. 3 del Capitolato d’oneri (€ 14.448,18, IVA compresa).
NB. Si fa presente che i prezzi relativi alla carta in risme formato A/4 e A/3 sono conformi a quelli indicati nella delibera n. 975 del 27.09.2017 “Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPEND/15/2017” adottata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
N.B. Il costo unitario posto a base di gara per ogni singolo prodotto, che compongono l’All.A, è stato determinato prendendo a riferimento per ciascun prodotto i prezzi del MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-nella categoria merceologica: Beni - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro.
2) Congiuntamente all’offerta economica generata dal sistema MEPA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l’apposito All. A al Disciplinare di gara in cui indicherà (riproducendo l’offerta economica generata dal MEPA) i seguenti elementi:
a. i prezzi offerti delle singole prestazioni/prodotti sugli importi posti a base di gara dall’Amministrazione nell’All. A del presente disciplinare;
b. il ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti);
c. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa, a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera b) offerto sull’importo posto a base di gara dall’Amministrazione di € 14.448,18, IVA esclusa;
d. gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti.
L’All. A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari almeno a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato il lettere, prevarrà quest’ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento
N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d’asta) con il limite di 2 cifre decimali 15
dopo la virgola; pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con 3 o
più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.
Nel citato allegato non potranno essere inseriti offerte unitarie in aumento, né offerte pari a 011
Sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base di gara (si veda l’art. 59, comma 4, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
11 Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: “ Invero, l’offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile”.
ART. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 .
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. .
Laziodisu si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
Invece si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.
In caso di parità di punteggio delle offerte economiche, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l’Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D.lgs.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Laziodisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.
ART. 9 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite inizialmente dal RUP nominato o eventuale seggio di gara istituito ad hoc conformandosi alle disposizioni contenute negli atti di gara e nei documenti di riferimento, che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la
conseguente proposta di aggiudicazione. 16
Prima fase
Il RUP procederà all’apertura della “Documentazione Amministrativa” in modalità pubblica e sarà valutata designando ogni singolo documento “Approvato”, nel caso in cui l’esito della valutazione sarà positivo, o “Non approvato” nel caso in cui l’esito della valutazione sarà negativo. Questo ultimo caso determinerà di fatto l’esclusione della impresa dalla gara.
Il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alle regole del MEPA, procederà ai seguenti adempimenti:
1. verifica della Firma Digitale, attraverso il sistema di e- Procurement, sui documenti inviati dai fornitori;
2. verifica della documentazione richiesta in conformità al Disciplinare di Xxxx;
Nell’ ipotesi in cui la verifica della firma digitale fallisca per problemi imputabili al certificato del concorrente, il documento non sarà accettato dal RUP, decretando l’esclusione dell’impresa dalla gara.
La prima seduta pubblica si terrà il 19 marzo , ore 10.30
Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-Procurement MEPA.
N.B. Sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.
Seconda fase
Nella medesima seduta relativa alla “prima fase” o con apposita seduta pubblica, il RUP procederà ai seguenti adempimenti:
- apertura della “Busta Economica” e valutazione dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice l’offerta è da considerarsi inammissibile quando il prezzo (offerto dal concorrente) supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura d’appalto.
Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Il RUP, attraverso il sistema di e- Procurement del Mepa, procederà alla verifica di offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016.
Infine, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria ed alla formalizzazione della conseguente “proposta di aggiudicazione”12 che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di provvedere all’aggiudicazione definitiva (si veda l’art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).
La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Si veda l’art. 95, comma 12 del Codice dei contratti).
Sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali il RUP ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni elusivi (si veda l’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
ART. 10 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, il RUP (prima dell’apertura delle busta A) procederà al 17
sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, utilizzando il meccanismo automatico messo a disposizione dal sistema di e- Procurement del Mepa.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
La Stazione appaltante provvederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (come sopra individuato).
Si procederà con l’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci.
ART. 11 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti esclusivamente in capo all’aggiudicatario (si veda l’art.
12 Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all’aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: “Nelle gare pubbliche l’aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d’autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato” (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956). Si veda sul punto anche un recente orientamento del Cons. Stato 21 aprile 2016, n. 1599 che prevede espressamente che: “In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418)”. Di recente si veda inoltre Tar Lazio, I, 6 aprile 2017, n. 4324, secondo cui: “La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l.
n. 241 del 1990, in tema di revoca e annullamento di ufficio. La revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato. Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase di aggiudicazione provvisoria, non obbliga la Stazione Appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara”.
36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016) nonché dopo la positiva valutazione della campionatura (infra, art. 12 del presente Disciplinare).
La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).
La verifica ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con le modalità sotto elencate dovrà estendersi anche agli eventuali ausiliari in caso che l’aggiudicatario intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dello stesso.
I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione a comprova dei requisiti speciali anche a sostituzione di quella sotto indicata):
mediante la seguente documentazione:
I requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
a) certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti per quanto riguarda l’art. 80, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 80/2016 e smi;
b) apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competente di altri Stati per quanto riguarda l’art. 80, comma 4 del D. lgs. n. 80/2016 e smi.
I requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 18
Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio per le annualità 2014-2015-2016, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
b) dichiarazione del fatturato nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) per gli esercizi 2014-2015-2016.
Requisiti di capacità tecnica
a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell’appalto (si veda l’art. 6 del presente Disciplinare) negli anni 2014-2015-2016 con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.
Gli importi descritti nell’elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell’All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti.
La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell’operatore economico (es. Statuto, etc,) al fine di operare la verifica di cui sopra.
Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 maggio 2016, fino all’attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all’art. 81 del Codice del contratti, prevede l’utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
Secondo la Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016)
I Requisiti generali: attraverso la documentazione di cui all’art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f[1] della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale saranno comprovatiattraverso la seguente documentazione:
- Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare;
- Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
- certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: “In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”.
Per i servizi prestati a favore di committenti privati:
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed alla positiva valutazione della campionatura (infra art. 12):
19
• L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La mancata costituzione della “garanzia definitiva” determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
[1]Fino all’attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
• comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
• presentazione della documentazione relativa alle verifiche dei CAM;
• presentazione della campionatura.
In caso di mancata presentazione della documentazione e/o della campionatura di cui sopra, o nel caso di presentazione oltre il termine specificato dalla Stazione appaltante, l’Amministrazione revocherà l’affidamento a favore dell’Impresa concorrente che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
ART. 12 CAMPIONATURA E VERIFICHE DEI C.A.M. ( Criteri minimi ambientali)
1.Campionatura: L’ aggiudicatario dovrà depositare, entro 10 gg.dalla richiesta dell'Amministrazione, un campione di ogni prodotto oggetto della fornitura, elencato nell’ All. A.
I prodotti campione saranno esaminati dal RUP, il quale verificherà la conformità dei prodotti offerti con quelli
oggetto dell’appalto. La campionatura resterà a disposizione del RUP per l'intera durata del contratto, il quale 20
verificherà la corrispondenza dei prodotti forniti con quelli presentati in sede di campionatura. Tutti i costi relativi alla spedizione della campionatura richiesta saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Nessun compenso spetterà alla ditta per la presentazione e la consegna dei campioni.
2.Verifiche dei criteri minimi ambientali per la fornitura di cartucce di toner e a getto d’inchiostro ai sensi dei “Criteri minimi ambientali per le forniture di cartucce toner e a getto d’inchiostro” del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13/02/14 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11 marzo 2014:
- Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive: l’aggiudicatario deve indicare il tipo di cartuccia che si impegna a fornire specificando l’eventuale possesso delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Xxxxx, Umweltzeichen, o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell’asserzione ambientale autodichiarata ISO di Tipo II “Rigenerata”, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un organismo riconosciuto.
Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l’offerente deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del produttore o dell’importatore recante:
- la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l’impresa produttrice delle cartucce rigenerate, l’eventuale impresa importatrice, l’impresa che ha curato l’attività di raccolta e recupero, se diversa dall’impresa produttrice etc.);
- la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata
- l’attestazione che l’attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove avviene il recupero di tali cartucce esauste
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa produttrice delle cartucce rigenerate di accettare una verifica ispettiva presso l’impianto/gli impianti di rigenerazione.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti, tenuto conto del valore dell’appalto, nei casi di offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 o di un’asserzione ambientale auto dichiarata convalidate da un organismo riconosciuto, di verificare la veridicità dell’asserzione ambientale “rigenerata” o “ricostituita” mediante verifica condotta da parte di un organismo riconosciuto.
Le indicazioni relative alla tracciabilità di prodotto possono essere rese in modo alternativo (per esempio attraverso sistemi di identificazione informatizzata che possano in maniera univoca ricostruire l’intera filiera).
- Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce: l’ aggiudicatario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente o produttrice. Per i prodotti non in possesso di una etichetta ISO 14024 che include il requisito in oggetto tra i requisiti previsti per la sua assegnazione o di una EPD riportante l’informazione richiesta dal criterio convalidata da un organismo riconosciuto né di certificazione rilasciata da parte di un organismo riconosciuto, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell’appalto, di richiedere la verifica della conformità relativa alla qualità e alla resa di stampa attestata nella dichiarazione, secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati nelle norme tecniche di cui all’ art. 4.2.2 dei Criteri minimi ambientali per le forniture di cartucce toner e a getto d’inchiostro” del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13/02/14 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11 marzo 2014
-Sostanze pericolose e metalli pesanti: l’aggiudiicatario, nel presentare l’elenco con i riferimenti delle cartucce che si impegna a fornire, per le cartucce non in possesso di una dichiarazione ambientale di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration) convalidata e riportante specificatamente l’informazione richiesta dal criterio, e per le cartucce di toner non in possesso dell’etichetta ambientale ISO di Tipo I “Nordic Ecolabel”, presunte conformi, dovrà altresì allegare una dichiarazione di conformità sulla base dei dati acquisiti dai produttori tramite le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri usati. Per i prodotti che non siano in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l’aggiudicatario dovrà fornire le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri presenti nelle cartucce,
conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 21
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e contenenti le informazioni richieste dal criterio. Per i prodotti che non siano in possesso dell’etichetta ambientale Nordic
Ecolabel, né di una EPD (Environmental Product Declaration) riportante l’informazione richiesta dal criterio convalidata, né di altra etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme rispetto al criterio, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell’appalto, di richiedere una certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio.
3.Verifiche dei criteri minimi ambientali per la fornitura di carta ai sensi dei “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica” del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013 pubblicato sulla GURI serie speciale n. 102 del 3 maggio 2013.
Carta riciclata:
-Requisito delle fibre: L’aggiudicatario deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
- Dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- Dell’etichetta ecologica Der Blaue Xxxxx;
- Del marchio “FSC® Recycled” (oppure “FSC® Riciclato”) 13 o “PEFC® Recycled” (oppure “Riciclato PEFC®”)14;
- Di un’asserzione ambientale autodichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di fibra riciclata almeno del 70% e l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
13 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).
14 PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d’uso del logo PEFC-Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008).
- Di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l’ottenimento della certificazione15.
Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l’Operatore economico dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un’asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.
Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto16.
Xxxxxxx non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l’Amministrazione accetta anche altri mezzi di prova, quali la documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata17.
-Sostanze pericolose: l’aggiudicatario deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l’eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopraindicato.
L’aggiudicatario, per la carta non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio18, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità ai criteri sopra indicati.
Carta mista o vergine
-Requisiti delle fibre: l’aggiudicatario deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
- Dell’etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan; 22
- Della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in
relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) 19 o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- Di altre etichette ambientali ISO tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio20.
Per i prodotti non in possesso di tali marchi/certificazioni, l’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i
16 La verifica dell’organismo riconosciuto dovrà essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l’utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile, la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell’ambito degli standard FSC® Recycled (oppure “FSC® Riciclato”) e/o “PEFC® Recycled” aggiornati secondo il Regolamento UE n. 995/2010.
17 Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l’indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato d’origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d’uso, documenti che evidenzino l’accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l’impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.
18 Nel caso che la carta possieda un’etichetta ambientale ISO di tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l’operatore economico deve indicare l’etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.
19 FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by
Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).
20 In tali casi, l’operatore economico dovrà indicare l’etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.
prodotti la cui informazione è fornita tramite un’asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore. Nei casi di presentazione di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto21.
Xxxxxxx non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti22.
-Sostanze pericolose: l’aggiudicatario deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l’eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopraindicato.
L’operatore economico, per la carta non in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio23, presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità ai criteri sopra indicati.
ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva). Si applica la disciplina di cui all’art.. 53 del Codice
dei contratti e di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. 23
ART. 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato d’Oneri potranno essere etero-integrati dalla normativa vigente di settore e dalla ulteriori disposizioni delle competenti Autorità di settore anche di natura procedurale, pertanto, le eventuali difformità/omissioni rispetto ad essa comporterà l’applicazione delle stesse considerando le prescrizioni previste comunque cedevoli rispetto ad esse.
Timbro e firma per accettazione
21 Per quanto riguarda la verifica dell’utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l’utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell’ambito degli standard FSC® e/o PEFC®, puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento UE n. 995/2010.
22 Nel caso di dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all’aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l’indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato d’origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d’uso, documenti che evidenzino l’accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l’impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.
23 Nel caso che la carta possieda un’etichetta ambientale ISO di tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l’operatore economico deve indicare l’etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.