INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Allegato 3
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente / aderente
- in caso di vendita telefonica, il nome e cognome dell’operatore sono comunicati telefonicamente e sono disponibili c/o Agos Ducato S.p.A;
- in caso di vendita a distanza tramite sito web, l’intermediario è Agos Ducato S.p.A.
L’intermediario svolge l’attività di intermediazione assicurativa in veste di: | |
RAGIONE SOCIALE: AGOS DUCATO S.p.A. | SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D |
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000200619 | DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 05/10/2007 |
SEDE LEGALE: Viale Xxxxxx Xxxxx 280 – 00000 Xxxxxx | RECAPITI TELEFONICI: 02-6994.3001 |
E-MAIL: |
L’Autorità competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta è l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) L’intermediario comunica di aver messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Si comunica che Credit Agricole S.A., società di diritto francese, è controllante delle società CACI Life dac e CACI Non-Life dac – società che forniscono le coperture assicurative – e detiene indirettamente una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di Agos Ducato S.p.A..
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’aderente/contraente ha facoltà, ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente ai seguenti indirizzi:
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, il contraente/aderente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, secondo quanto indicato nei DIP Aggiuntivi.
Il contraente/aderente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.
Allegato 4
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
COGNOME e NOME / DENOMINAZIONE SOCIALE: AGOS DUCATO SPA |
SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D |
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000200619 |
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
a) L’intermediario agisce su incarico di CACI Life dac e CACI Non-Life dac
b) L’intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto:
a) l’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
b) l’intermediario non fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente
c) l’intermediario non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
d) l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
e) quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/aderente, l’intermediario informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
L’intermediario per l’attività di distribuzione percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata.
Inoltre potrebbero aggiungersi ulteriori compensi quali ad esempio extra commissioni, bonus, partecipazione agli utili, che non incidono sugli oneri complessivi a carico del cliente, legati al raggiungimento di obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo.
In relazione alle polizze connesse ai finanziamenti, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, l’intermediario informa il richiedente il finanziamento delle seguenti provvigioni percepite in valori sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo:
POLIZZE CONNESSE A FINANZIAMENTI PROVVIGIONI AGOS DUCATO S.p.A. | |
PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE | PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO * |
50 % | € 50,00 |
* Ipotizzando un premio imponibile di € 100 |
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510.
Fatte salve le forme di pagamento specifiche previste dalle condizioni di polizza, le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Allegato 4 - Ter
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicata all’interno del sito internet xxx.xxxx.xx dando avviso di tale pubblicazione on-line nei locali di Agos Ducato S.p.A.. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna il presente documento al contraente prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.
Fermo restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n.209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche “Codice”).
Sezione 1 – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da IVASS in relazione alle regole di comportamento che devono essere obbligatoriamente osservate nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, i distributori:
a) mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature teconologiche, oppure pubblicano sul sito, ove esistente, dandone avviso nei propri locali, il documento contenente la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/ aderenti (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
b) consegnano al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione:
▪ il documento contenente la comunicazione informativa di cui al punto a) (allegato 3 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018);
▪ il documento contenente i dati essenziali sull’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle fome di tutela del contraente/ aderente (allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
▪ copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro documento sottoscritto dal contraente.
c) sono tenuti a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
d) nel caso in cui il prodotto rispondesse alle richieste ed esigenze di cui al punto c), informano il contraente o l’assicurato di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e da contraente o soggetto assicurato. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
e) valutano se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alla categoria di clienti per il quale il prodotto non è compatibile;
f) adottano opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’art. 30 decies comma 5 del Codice per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g) provvedono a fornire in forma chiara e comprensibile al contraente le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione coperture danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia
in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
Prodotto: “Coperto Tris” (Cod.
2020/01)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
Dalle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono esclusi:
!le conseguenze di Infortuni già note e/o già diagnosticate al
momento dell’adesione;
!Infortuni derivanti da interventi di carattere estetico;
!Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
!Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato
abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale.
Che cosa non è assicurato?
🗶Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio o Malattia: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente inferiore al 66%;
Che cosa è assicurato?
✓Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio o Malattia non inferiore al 66%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell’accertamento dell’invalidità.
✓Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario per ogni mese di durata del Sinistro, un importo pari all’ammontare delle rate mensili del finanziamento che l’Assicurato deve ancora corrispondere secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Coperto Tris è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di Invalidità Totale Permanente e le rate mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale.
Dove vale la copertura?
✓Le coperture Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
Che obblighi ho?
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. sottoscrizione del Modulo di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
Assicurazione CPI Multirischi – Sezione copertura vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) Prodotto: “Coperto Tris” (cod. 2020/01)
Data di realizzazione: 1 Gennaio 2020 - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
La presente informativa fornisce una sintesi della copertura Caso Morte e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Dalla copertura Caso Morte sono esclusi:
- Suicidio o atti di autolesionismo se avvenuti nei 12 mesi successivi all’adesione;
- Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni).
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurati coloro che hanno un’età superiore ai
75 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Che cosa NON è assicurato?
Copertura Caso Morte
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro.
La Società indennizza fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Coperto Tris è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di decesso.
La copertura assicurativa per il Caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo.
Dove vale la copertura?
−Pagare il Premio convenuto con la Società;
− gli aventi causa devono denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società. In particolare, i
beneficiari devono trasmettere all'impresa i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa:
•eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
•certificato di morte;
•questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso;
•copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
•dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
•scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4);
•in caso di morte violenta copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
−Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Che obblighi ho?
Il Premio è unico e viene versato in via anticipata dall’Assicurato alla Società per il tramite del Contraente al momento dell’erogazione del finanziamento.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1.
sottoscrizione del Modulo di Adesione; 2. erogazione del finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio. La durata delle coperture è pari alla durata del Contratto di Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’Assicurato di revocare la proposta, né di risolvere il contratto.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Assicurazione CPI Multirischi
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese: CACI Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00420) CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419) Prodotto: “Coperto Tris” (cod. 2020/01)
Data di realizzazione: 1 Gennaio 2020- Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Caci Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Non-Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono Compagnie assicuratrici di diritto irlandese appartenenti al Gruppo francese Crédit Agricole S.A. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx.
Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 00000000 Fax: 0000 00 000 00 00 E-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Caci Life dac è autorizzata ad operare nel ramo vita I, Codice IVASS Impresa n° 20174 iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00420.
Caci Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1, 2, 8, 9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi n° II.00419.
Caci Life dac e Caci Non-Life dac operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Le Compagnie sono soggette alla vigilanza di Central Bank of Ireland, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Il Premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Al 31 Dicembre 2018 il patrimonio netto di CACI Life dac è pari a € 167.493.485 (di cui € 140.138.240 costituiscono il capitale sociale ed € 27.355.245 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). Al 31 Dicembre 2018 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 168.633.979 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed €95.442.939 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx. L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 163,5% per la parte vita e 143,3% per la parte danni.
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
Copertura Caso Morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
L’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 80.000,00. Xxxx Xxxxx:
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali, in particolare:
Invalidità Totale Permanente : l’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà eccedere il massimale di Euro 80.000,00;
Inabilità Temporanea Totale: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 1.500,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Esclusioni generiche valide per tutte le coperture assicurative:
• dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
• atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra.
Ramo Vita: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Vita, sono esclusi dalla Copertura caso Morte:
• incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
Nessun Indennizzo per Morte sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia già corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente.
Xxxx Xxxxx: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Invalidità Totale Permanente e dalla copertura caso Inabilità Temporanea Totale:
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale: 60 giorni (franchigia assoluta).
Inoltre, solo per importi superiori ad Euro 20.000,00 sono esclusi da tutte le coperture:
• malattie e malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato sia prima della Data di Decorrenza sia nei 30 giorni successivi a tale data;
• gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza delle coperture e che è associata ad un pericolo per la salute della madre.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro | Denuncia di Sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero: 02/6994.3001. La denuncia di Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento mediante trasmissione ad: AGOS DUCATO SPA, Viale Xxxxxx Xxxxx, 280 – 00000 Xxxxxx. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: -copertura caso morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita; -coperture danni: l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione: Invalidità Totale Permanente -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -questionario del medico che attesti le cause dell’invalidità; -verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa; nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: -eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; -eventuale verbale di Pronto Soccorso. Inabilità Temporanea Totale -eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa; -questionario medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro); -copia del certificato INPS di inabilità temporanea; -eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; -eventuale verbale di Pronto Soccorso; -i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal Sinistro (art. 2952, secondo comma, c.c.). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal decesso dell’Assicurato (art. 2952, secondo comma, c.c.). Si richiama l’attenzione sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della polizza che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria a valutare il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalle coperture assicurative mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Vita e al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta ed è finanziato da Agos Ducato. Xxxx riceve comunque il Premio al momento dell’erogazione del finanziamento e l'aderente dovrà restituire il prestito ottenuto per il pagamento del Premio secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento stipulato. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento la Compagnia restituisce al debitore/assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia trattiene la somma di Euro 25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le coperture hanno una durata pari al Contratto di Finanziamento. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) in caso di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento; (iii) in caso di recesso; (iv) al raggiungimento del 80esimo anno di età; (v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente. La Copertura Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia. |
Sospensione | Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Recesso, Revoca e Risoluzione | L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. |
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Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emmissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 50,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
Quali costi devo sostenere?
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Life dac e CACI Non-Life dac Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) E-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx Le Compagnie risponderanno nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
Negoziazione assistita | L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, SE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
Condizioni di assicurazione
Polizze Collettive n. “L-1806-10-06-176-1” (CACI Life dac) e n. “N-1806-10-06-176-1” (CACI Non Life dac) denominate “COPERTO TRIS” stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI.
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
(aggiornamento al 01/01/2020) Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari”
(cod. 2020/01)
COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e chiari”.
Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, le Società ti spiegano in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.
In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:
✓ Box esplicativi di colore VERDE, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
✓ Box esplicativi di colore BLU, che contengono l’approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
✓ L’indicazione ATTENZIONE per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione,
poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell’Assicurato.
✓ Il simbolo che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il
COME …
Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alle Società;
- denunciare un Sinistro.
✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola
il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.
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INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI pag.1 di 18
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE......................................................................................... pag.3 di 18 ART. 3 – ESCLUSIONI ..................................................................................................................................... pag.4 di 18
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI........................................................................................................................ pag.6 di 18
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO......................................................................................................... pag.6 di 18 ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.................................................................... pag.6 di 18 ART. 7 – PRESCRIZIONE ................................................................................................................................ pag.7 di 18 ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE...................................................................... pag.8 di 18
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI........................................................................... pag.8 di 18
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO............................................................................................................ pag.8 di 18 ART. 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO..
......................................................................................................................................................................... pag.9 di 18 ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE .............................................. pag.11 di 18 ART. 13 – ONERI FISCALI ............................................................................................................................. pag.12 di 18
ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA........................................................................................................ pag.12 di 18
ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.................................................................................................. pag.12 di 18
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI ............................................................................................................... pag.12 di 18
ART. 17 – RECESSO ..................................................................................................................................... pag.12 di 18
ART. 18 – DIRITTO DI SURROGA ................................................................................................................. pag.13 di 18
ART. 19 – RISCATTO E RIDUZIONE.............................................................................................................. pag.13 di 18
ART. 20 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE ............................................................................... pag.13 di 18
ART. 21 – CESSIONE DEI DIRITTI................................................................................................................. pag.14 di 18
ART. 22 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA ........................................................................................ pag.14 di 18
ART. 23 – SANZIONI INTERNAZIONALI ........................................................................................................ pag.14 di 18
GLOSSARIO................................................................................................................................................... pag.15 di 18 “ TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..................................... pag.17 di 18
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI
Coperto Tris (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA, FACOLTATIVA, ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO, che prevede le seguenti coperture:
• CASO MORTE;
• INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE di grado pari o superiore al 66%;
• INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE.
ATTENZIONE: le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalle Società e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un’unica adesione. Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.
Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalla Società e le relative prestazioni assicurative.
Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE
Nel caso di Morte dell’Assicurato, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.1.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO MORTE
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere, al momento del verificarsi del Sinistro, dal quale sarà dedotto ( in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del debito residuo del finanziamento e non può inoltre eccedere il massimale di Euro 80.000,00 anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo al medesimo Assicurato.
Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
Nel caso in cui si verifichi un Infortunio o una Malattia dal quale derivi per l’Assicurato una Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 66%, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.2.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’ art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio o Malattia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana.
Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 66% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL).
ATTENZIONE: nello stabilire il grado di invalidità totale permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS).
In caso di Invalidità Totale e Permanente, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al debito residuo in linea capitale che l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere, al momento del verificarsi del Sinistro dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del debito residuo del finanziamento e non può inoltre eccedere il massimale di Euro 80.000,00 anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo al medesimo Assicurato.
Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Totale Permanente. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente e non per il Caso Morte.
Art. 1.3. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’art. 1.3.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’ art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
1.3.1. INDENNIZZO PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni, un indennizzo pari alla somma delle rate mensili dovute dall’Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data.
Solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia è previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni che decorre dalla data di adesione alla Polizza Convenzione.
Pertanto, la data di attestazione dell’Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, riportata nella relativa documentazione medica deve essere successiva alle ore 24.00 della data di scadenza del Periodo di Carenza.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.
La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali:
- indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 1.500,00;
- massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo
per il caso Inabilità temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili;
- massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità temporanea Totale è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa.
ATTENZIONE: qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa, una nuova interruzione di lavoro a seguito del medesimo Infortunio o Malattia, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.
ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di
n. 36 Indennizzi mensili.
Cosa si intende per Periodo di Riqualificazione? | Il Periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale indennizzato nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale. |
Cosa si intende per Periodo di Carenza? | Il Periodo di Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative durante il quale le prestazioni per Inabilità Temporanea Totale da Malattia non operano. |
Cosa si intende per Periodo di Franchigia Assoluta? | Il Periodo di Franchigia Assoluta è il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini della Polizza Convenzione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. |
Esempio:
L’Assicurato, durante il periodo di validità della polizza, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi. A seguito dell’Infortunio, l’Assicurato denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa.
Valutato il Sinistro e trascorsi 60 giorni (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 1.500,00.
Per poter erogare gli indennizzi successivi al quarto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi.
Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi.
La successiva prestazione assicurativa per Inabilità Temporanea Totale risulta dovuta?
NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).
Attenzione: l’esempio ha mere finalità esplicative.
ATTENZIONE: in caso di estinzione parziale del finanziamento, che non ha dato luogo, su richiesta scritta dell’Assicurato alla restituzione di parte del Premio, l’indennizzo in caso di Sinistro sarà commisurato al debito residuo o la rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tale estinzione, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà commisurato al debito residuo o la rata risultante dal piano di rimborso in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali.
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE
2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l’Assicurato:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento, abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
2. abbia un’età compresa tra i 18 e i 75 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione;
3. per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a € 20.000, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, abbia compilato il Questionario Sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione, in modo veritiero e fornito risposta negativa a tutte le domande in esso contenute.
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un’apposita visita medica.
2.2. Si specifica che, qualora il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.
2.3. Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabiltà di cui al paragrafo 2.1.
ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti nel presente articolo.
2.4. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:
a. di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
b. in ogni momento, di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell’informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.
Prima dell’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato o sarà data la possibilità di scaricare dal sito Internet del Contraente, il Set Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.
Il contratto di assicurazione può essere concluso presso le filiali / agenzie autorizzate Agos Ducato, presso gli istituti di credito con i quali Agos Ducato ha sottoscritto e concluso accordi di distribuzione o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza. La sottoscrizione del contratto può avvenire in tutti i casi su supporto cartaceo, firmando di proprio pugno e restituendo il Modulo di Adesione ad Agos Ducato, agli istituti di credito sopra indicati o tramite Firma Digitale, se l’Assicurato ha optato per tale modalità nell’ambito del contratto di finanziamento.
All’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata o sarà data la possibilità di scaricare dal sito Internet del Contraente la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.
ATTENZIONE: In caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
ART. 3 – ESCLUSIONI
ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l’evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.
ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE
1. dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
2. atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
3. alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
4. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
5. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra.
ESCLUSIONI SPECIFICHE CASO MORTE
1. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
2. incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o
con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
3. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
4. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
5. suicidio o atti di autolesionismo dell’Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
6. pratica di immersioni subacquee non in apnea, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo.
ESCLUSIONI SPECIFICHE CASI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
1. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
2. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
3. trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
4. conseguenze di Infortuni verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato prima della Data di Decorrenza e/o già noti e/o diagnosticati in tale data all’Assicurato;
5. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
6. Infortuni causati da:
✓ Pratica dei seguenti sport in generale:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
• guida di natanti a motore per uso non privato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore.
✓ Pratica dei seguenti sport in competizione:
• partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
✓ Pratica di sport a livello professionistico:
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
ATTENZIONE: ESCLUSIONI SPECIFICHE PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DI IMPORTO SUPERIORE A
20.000 EURO
Le coperture assicurative assunte con Questionario Sanitario, per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a € 20.000, in aggiunta alle Esclusioni di cui sopra, non includono gli Indennizzi per sinistri causati da:
- malattie e malformazioni stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato prima della Data di Decorrenza o nei 30 giorni successivi a tale data;
- gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza delle coperture e che è associata ad un pericolo per la salute della madre.
ATTENZIONE: nessun indennizzo per il caso Morte risulterà dovuto al Beneficiario qualora la Società abbia corrisposto all’Assicurato importi a titolo di indennizzo per Invalidità Totale Permanente.
Colpa grave, tumulti, atti terroristici e terremoto
Ferme restando le esclusioni disciplinate nei paragrafi precedenti, le coperture caso Morte, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale della presente Polizza Convenzione devono intendersi operanti in relazione:
- ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato;
- ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (fatto salvo il caso delle forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
- ai Sinistri occorsi come conseguenza di movimenti tellurici.
Le coperture assicurative caso Morte, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale operano inoltre in caso di Sinistro determinato da stato di guerra, conflitti armati o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici o insurrezionali mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace, a condizione che l’Assicurato non prenda parte attiva alle ostilità, al conflitto o all’insurrezione.
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha l’obbligo di:
- pagare il premio convenuto con la Società, nelle modalità e nella misura prevista dall’art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Modulo di Adesione;
- collaborare con la Società in caso di Sinistro, denunciando l’evento assicurato e trasmettendo alla Società la
documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall’art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
6.1 In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne comunicazione scritta al Contraente e potranno richiedere informazioni al numero 02/6994.3001.
Come denunciare un sinistro
6.2 La denuncia del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx
6.3 A seguito del pagamento di un indennizzo per Inabilità Temporanea Totale e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa saranno tenuti, oltre che ad inviare la denuncia di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.1. e 6.2., ad inviare al Contraente, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 6.2.
6.4 La Società tramite il Contraente potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
6.5 In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:
6.5.1. caso Morte
- Eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
- certificato di morte;
- questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso;
- copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
- copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4).
Nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti:
- eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- eventuale copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito.
6.5.2. Invalidità Totale e Permanente
- Eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
- questionario del medico che attesti le cause dell’Invalidità;
- verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l’Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa.
Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento:
- eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
- eventuale verbale di Pronto Soccorso.
6.5.3. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
- Eventuale copia di un documento di identità dell’avente causa;
- questionario medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro);
- copia del certificato INPS di inabilità temporanea;
- eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro;
- eventuale verbale di Pronto Soccorso;
- i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale).
ATTENZIONE: Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’assicurato o i suoi aventi causa devono collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 7 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
In applicazione della suddetta norma di legge, i Sinistri relativi alle coperture danni (Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale) che non siano denunciati entro due anni dall’accadimento e i sinistri caso Morte che non siano denunciati entro dieci anni dal decesso non potranno essere reclamati dall’Assicurato o dai suoi Beneficiari.
ATTENZIONE: in relazione alla copertura caso Morte, si richiama l’attenzione dell’aderente su quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti ai Beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti al Fondo per le Vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La Società effettua il pagamento della prestazione assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI
La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato.
ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Xxxx si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?
Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.
Sono informazioni false, inesatte o reticenti rilevanti per la assunzione del rischio, ad esempio, le informazioni non complete sul proprio stato di salute o sul proprio stato lavorativo o la mancata comunicazione dell’esistenza di malattie pregresse rispetto alla data di adesione alla Polizza Convenzione.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente, al momento dell’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione.
La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale iniziale del finanziamento richiesto.
Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del premio unico:
Durata del Finanziamento | Componente Vita (garanzia Morte) imposte pari allo 0% | Componente Danni (garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale) imposte pari al 2,5% | Tasso di premio lordo Totale |
6-60 mesi | 2,34% | 2,66% | 5,00% |
61-84 mesi | 3,14% | 2,86% | 6,00% |
85-180 mesi | 5,17% | 3,18% | 8,35% |
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella:
Durata (in mesi) | Sconto% |
0 -12 | 42,60% |
13-24 | 68,99% |
25-36 | 62,13% |
37-48 | 60,79% |
49-60 | 58,77% |
61-72 | 53,88% |
73-84 | 52,01% |
85-180 | 67,35% |
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società.
ART. 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
La parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto che sarà restituita all’Assicurato verrà calcolata secondo la seguente formula:
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
𝑃 = Pr ×
( ି ) + Pc × ( ି ) × ୈ୰
𝑁
𝑁 ୈ୧
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
C = Cg × ൫ – ൯
𝑁
dove:
Pr = quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di rata
Pc = quota parte del Premio Puro unico relativa alle garanzie di capitale
Cg = quota parte del Premio unico relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente Dr = debito residuo alla data dell’estinzione
Di = debito iniziale del finanziamento
N = durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi)
K = numero di mesi trascorsi dalla sottoscrizione (N - K) = durata residua
ATTENZIONE: La Società, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 25,00 dall’importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l’importo dovuto (P
+ C) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Di seguito sono riportate le percentuali da applicare alle rispettive quota parte di premio unico ai fini del calcolo del premio da rimborsare per estinzione anticipata:
Durata del Finanziamento | Premio puro (Pr+Pc): quota parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione | Quota parte di Premio (al netto di imposte) in percentuale percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (Cg) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di rata: Inabilità Temporanea Totale (Pr) | Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di capitale: Morte, Invalidità Totale Permanente (Pc) |
6 - 60 mesi | 50% | 50% | 43,10% | 56,90% |
61 – 84 mesi | 50% | 50% | 36,52% | 63,48% |
85 – 180 mesi | 50% | 50% | 25,00% | 75,00% |
Esempio:
Di seguito si riporta un esempio di estinzione integrale anticipata calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
- Contratto di Finanziamento: € 10.000,00, durata 48 mesi, tasso di interesse 6%
- capitale assicurato: € 10.000,00
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 24 mesi
- xxxxxx xxxxxxx dopo 24 mesi: € 5.298,90
- Premio lordo all’adesione: € 500,00
- Premio netto all’adesione: € 493,51 di cui
o Premio Puro: € 246,76
o Parte relativa ai costi di gestione della Polizza Convenzione: € 246,76
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
𝑃 = 246,76 × 43,10% × (ସ଼ି2ସ) + 246,76 × 56,90% × (ସ଼ି2ସ) × ହ.2ଽ଼,ଽ = 90,37
ସ଼
ସ଼ 1.
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
C = (246,76) × (ସ଼ି2ସ) = 123,38
ସ଼
• Importo dovuto pari a:
P + C − spese amministrative = € 90,37 + € 123,38 − € 25,00 = € 188,75
In alternativa al rimborso del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento, fornirà le coperture assicurative in favore del Beneficiario fino alla scadenza contrattuale prevista precedentemente all’estinzione anticipata integrale. Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del debito residuo e della rata mensile saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento avvenuta nei primi 60 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, il Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto sarà equiparato a quello conseguente all’esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto nell’art. 17 (Diritto di Recesso).
In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate nella misura corrispondente alla quota rimborsata di capitale. L’Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell’estinzione parziale calcolata secondo la seguente formula:
rimborso premio parziale: (𝑃 + 𝐶) 𝑥 (ܳ𝑒 / 𝐷𝑟)
dove:
(P + C) = importo dovuto in caso di estinzione integrale anticipata al netto di eventuali estinzioni anticipate parziali avvenute in precedenza
Qe = quota capitale estinta
Dr = debito residuo alla data dell’estinzione
Di seguito si riporta un esempio di estinzione parziale anticipata ricavato sulla base del precedente risultato che tiene conto dei seguenti parametri aggiuntivi:
- estinzione parziale anticipata di € 2.000,00 avvenuta dopo 24 mesi
- debito residuo alla data di estinzione parziale € 5.298,90
• Importo dovuto pari a:
(P + C) x ൬Qe൰ − spese amministrative =
Dr
(€90,37 + €123,38) × ൬ € 2.000,00 ൰ − € 25,00 = € 213,75 × 0,3774 − € 25,00 = € 55,68
€ 5.298,90
A seguito di estinzione anticipata parziale, in alternativa al rimborso parziale del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, corrisponderà al Beneficiario, in caso di Sinistro, un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo o delle rate mensili risultanti dal piano di ammortamento in essere prima dell’estinzione anticipata parziale, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà calcolato in base al piano di ammortamento in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali.
In caso di estinzioni anticipate parziali successive alla prima o di estinzione totale che segue precedenti estinzioni parziali, il debito residuo risultante dal piano di ammortamento in essere a tale data verrà conseguentemente riproporzionato in ragione delle riduzioni che lo stesso ha registrato per effetto delle precedenti estinzioni anticipate parziali intervenute e lo stesso avviene per le diverse componenti del premio e per il debito iniziale del finanziamento, come segue:
Cg* = Cg x [1 - (Qe / Dr)] Pr* = Pr x [1 - (Qe / Dr)] Pc* = Pc x [1 - (Qe / Dr)] Di* = Di x [1 - (Qe / Dr)]
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi:
1. la sottoscrizione del Modulo di Adesione;
2. l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al precedente art. 10.
Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
(i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
(iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione;
(iv) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 80esimo anno di età;
(v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso, Invalidità Totale Permanente.
Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall’Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario secondo il piano di ammortamento in essere al momento dell’estinzione anticipata integrale.
ART. 13 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla presente Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere, cura e responsabilità della Società.
ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – RECESSO
Come recedere dal contratto
L’Assicurato può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- CACI Life dac e CACI Non-Life dac (a seconda della copertura assicurativa cui l’Assicurato ha aderito) via fax al seguente numero: 0035 31 603 96 49; ovvero
- al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
AGOS DUCATO S.p.A.
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx
Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
In caso di durata poliennale, a fronte della riduzione di Premio che la Società ha concesso nella misura indicata nel Set Informativo, l’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
ART. 18 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del Contraente e dell’Assicurato.
ART. 19 – RISCATTO E RIDUZIONE
La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.
ART. 20 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ad uno degli indirizzi sotto riportati.
Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
CACI Life dac e CACI Non-Life dac
la Casella postale chiusa 90 Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx
E-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:
• la NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la PROCEDURA DI MEDIAZIONE, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman ’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 21 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 22 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra essi o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 23 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Life dac e Caci Non Life dac, Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole, si conformano alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Life dac e Caci Non Life dac non potranno pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.
GLOSSARIO
• Assicurato: Indica la persona fisica che, in qualità di richiedente, ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento di tipo “Prestito Personale” concesso ed erogato dal Contraente, ha validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione e che risiede in Italia alla data in cui la richiesta di adesione alla copertura assicurativa è stata assicurata da CACI.
• Beneficiario: indica l’Assicurato per Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale. Limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Morte indica i soggetti designati dall’Assicurato cui spetta la prestazione asicurativa.
• Cliente (o Aderente): indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento con Agos Ducato S.p.A. e che abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione facoltativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
• Contraente: indica Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - Xxxxxx, che stipula la presente Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento “Prestito Personale” con il quale il Contraente concede in prestito al Cliente una somma di importo massimo pari ad Euro 80.000,00, che dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata massima pari a 180 mesi, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza Convenzione.
• Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi: (i) la sottoscrizione del Modulo di Adesione; ovvero (ii) l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio.
• DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
• DIP Vita: indica il documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi come disciplinato dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. Il DIP Vita contiene le principali informazioni per consentire all’aderente di valutare il prodotto e compararlo con prodotti aventi caratteristiche analoghe.
• DIP aggiuntivo Multirischi: indica il documento informativo integrativo del DIP Vita e del DIP Danni nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi sono abbinate garanzie relative ai prodotti danni come disciplinato dall’art. 16 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
• Firma Elettronica Avanzata: indica l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
• Inabilità Temporanea Totale: indica la perdita totale temporanea a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, alle normali mansioni attinenti alla vita quotidiana.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Infortunio: indica un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore;
5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
8. l’annegamento.
• Infocert: indica l’ente certificatore approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la certificazione della Firma Digitale.
• Invalidità Totale Permanente: indica la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato dovuta ad Infortunio o Malattia indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza.
• Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
• Modulo di Adesione: indica il modulo sottoscritto dall’Assicurato, con il quale si richiede l’adesione alla Polizza Convenzione.
• Morte: indica il decesso dell’Assicurato.
• Normale Attività Lavorativa: indica l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sopravvenire dell’Inabilità Temporanea Totale, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare la capacità di reddito dell’Assicurato.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Periodo di Carenza: indica il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative durante il quale le prestazioni per Inabilità Temporanea Totale dovute a Malattia non sono efficaci.
• Periodo di Franchigia Assoluta: indica il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
• Periodo di Riqualificazione: indica il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale indennizzato nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Inabilità Temporanea Totale.
• Polizza Convenzione: indica ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione, dovuta alla Società a fronte delle coperture assicurative.
• Premio Puro: indica il Premio al netto delle imposte e della quota parte di Premio percepita dal Contraente.
• Questionario Sanitario: indica il documento predisposto dalla Società per accertare lo stato di salute dell’assicurando che sottoscrive un Contratto di Finanziamento di importo superiore a € 20.000.
• Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, DIP Vita, DIP aggiuntivo Multirischi, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Modulo di Adesione.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
• Società (Compagnia o Impresa): indica in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso Morte, CACI Life dac; in relazione all’adesione alla copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale si intende CACI Non-Life dac.
• Tecniche di Comunicazione a Distanza: indica qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società, del Contraente e del Cliente, possa impiegarsi per il perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente.
“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Compagnie CACI Life dac e CACI Non Life dac sono titolari del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte.
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
o con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento al modulo di Adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
o con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
o con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di Adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il
consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.
CACI Life dac e CACI Non Life dac hanno designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede delle Compagnie in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Xxxxxx Street Lower nonché all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx.