CAPITOLATO RELATIVO ALLA CONCESSIONE E GESTIONE DEL PARCO CANILE DEL COMUNE DI MONZA
CAPITOLATO RELATIVO ALLA CONCESSIONE E GESTIONE DEL PARCO CANILE DEL COMUNE DI MONZA
Art. 1- Oggetto del Capitolato
Il presente Capitolato ha per oggetto l’insieme di norme per la regolamentazione della concessione tra il Comune di Monza ed il Soggetto che sarà aggiudicatario della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del “Parco Canile” sito in Xxx Xxx Xxxxxxx x Xxxxx.
Il Gestore per tutto il periodo di concessione assume la titolarità del servizio, rimanendo unico responsabile in via amministrativa, civile e penale.
La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, che hanno il fine di conseguire efficaci ed efficienti risultati riguardo ai compiti attribuiti al Comune di Monza dalle normative in materia, codificate nella legge quadro nazionale 281/91 e, in Lombardia, dalla L. R. 33/2009 e suo Regolamento d’attuazione R.R. 2/2008 oltre che dal Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali vigente. Il servizio di gestione del “Parco Canile”, sotto la vigilanza sanitaria della ASL MB, dovrà attenersi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
Il soggetto che si aggiudicherà la gestione del “Parco canile”, è denominato negli articoli successivi con la dizione abbreviata “Gestore”, mentre il Comune di Monza (Direzione Ambiente Mobilità e Territorio – Ufficio per i Diritti degli Animali) con la dizione abbreviata di “Amministrazione”.
Art. 2- Caratteristiche generali della struttura e destinazione degli spazi
2.1 - Introduzione
L’area sui cui sorge il nuovo canile municipale di Monza si trova a Sud-Est della città, in prossimità del Viale delle Industrie, in un’ area di circa 11.300 mq. delimitata a nord da una stazione di servizio, a est dalla via san Xxxxxxx, a ovest da un canale di irrigazione. La posizione dell'area, per la facilità di accesso, risulta essere strategica per la vicinanza con il centro della città di Monza pur trovandosi in una zona scarsamente abitata.
Il progetto è stato redatto come evoluzione del precedente progetto del canile municipale nell'area ex-macello/via Buonarroti e sviluppato con opportune modifiche dettate dal nuovo contesto ambientale e in accordo con le osservazioni espresse dai consulenti tecnici, dai comportamentisti degli animali e dai veterinari.
2.2. Criteri generali per la progettazione architettonica
Il Parco Canile oltre ad essere un nuovo modello per l’accoglienza degli animali è un luogo anche aperto all’interazione col pubblico e al suo coinvolgimento in alcune delle attività (associazione, volontariato, formazione) ad esso legate.
Il Parco Canile propone un’alternativa all’immagine di struttura di segregazione finora legata a questi spazi e nasce sulla base dei principi indicati nel “Documento Programmatico” del Convegno di Arezzo del 1998.
Il primo obiettivo è garantire il benessere degli animali ospitati in un contesto che favorisca una gestione razionale e pratica all’interno di una struttura immersa nel verde.
Si può pensare al canile come ad un giardino al cui interno si dispongono una serie di padiglioni di varie dimensioni che rispondono a specifiche esigenze funzionali.
Nel disegno complessivo della disposizione planimetrica hanno avuto grande rilevanza anche aspetti come i percorsi degli operatori, e la loro relazione con gli animali, e i percorsi per i visitatori, opportunamente separati.
Mentre il canile rifugio ed il gattile rifugio si organizzano attorno a due cortili, i moduli sanitari rimangono separati e più vicini alla struttura di servizio. I 4 padiglioni (canile sanitario, canile rifugio, gattile sanitario e gattile rifugio) sono disposti a 45°, uniti sempre in un vertice in modo da rendere continua la successione delle strutture, seppure separate tra loro. Un collegamento coperto rende possibile raggiungere ciascuno dei quattro padiglioni dalla struttura principale.
Il canile rifugio viene posizionato nell'area a nord del lotto, alla distanza maggiore dal nucleo di abitazioni, mentre nella fascia a sud trovano collocamento il gattile e la struttura dei servizi sanitari, creando una zona filtro che contribuisce a ridurre la propagazione del rumore verso il nucleo abitato più prossimo a sud. Nel cortile interno del canile rifugio è collocata una tettoia di forma circolare che protegge un’area multiuso.
A completamento delle funzioni di accoglienza degli animali sono previste aree dedicate allo sgambamento, a nord, e alle varie attività comuni, nell’area centrale.
Il gattile rifugio, di minori dimensioni, usufruisce anch’esso di un cortile interno, in questo caso pensato come oasi felina, seppur i percorsi siano invertiti, con i visitatori che accedono lungo il cortile interno e non lungo la facciata esterna.
Lo spazio centrale dell’intero Parco Canile è inteso come una grande area calpestabile sulla quale si affacciano tutti gli edifici e le strutture di accoglienza degli animali.
2.3 - Descrizione delle funzioni, delle dimensioni, delle soluzioni costruttive.
2.3.1 CANILE E GATTILE
In termini di capacità le strutture realizzate hanno una capienza complessiva di circa 90 cani e di circa 90 gatti.
Il canile è così composto:
• il canile sanitario, con 9 box di dimensioni singole e 6 box di isolamento.
La dimensione minima del box è pari a 3.5 mq coperti e 5.4 mq all’aperto, nel rispetto della normativa, per un totale di 8,9 mq. In 8,9 mq si considera possibile l’alloggio di due cani di taglia media.
• il canile rifugio, con 40 box di dimensioni doppie per circa 80 cani da alloggiare in coppia e 10 box di dimensioni doppie x 10 cani di cani taglia grande da alloggiare singolarmente
Al canile rifugio sono annessi un deposito e un’ area complementare coperta ad uso flessibile. Il gattile è così composto:
• il gattile sanitario, con 9 spazi di 9 mq attrezzati con gabbie per una capienza totale di circa
30 gatti e 6 spazi di 4.5 mq adibiti a isolamento, opportunamente riscaldati e areati. Afferiscono al gattile sanitario anche un ambulatorio dedicato e uno spazio magazzino e preparazione cibi.
• il gattile rifugio, con 8 box opportunamente riscaldati, 8 aree coperte non riscaldate e zone recintate, per una capienza media indicativa di circa 56 gatti. ( la capienza dei box gattile rifugio può variare significativamente)
Al gattile rifugio sono annessi un deposito e un’oasi felina.
La struttura principale è in legno, ha un passo costante pari a m 2 x 8 con appoggi perimetrali, per un’ altezza di m 2,4, e sostiene una copertura coibentata e protetta da un manto in guaina. La struttura si ripete modularmente. All’interno i moduli sono rivestiti con materiali durevoli e facilmente lavabili.
Il pavimento, con opportune pendenze, è realizzato in materiale antisdrucciolo e facilmente lavabile. Le suddivisioni interne sono realizzate mediante pannelli modulari. I box sono divisi tra loro da una parete rivestita con materiale facilmente lavabile fino ad una altezza di 150 cm, su cui si appoggia una rete metallica con maglie opportunamente dimensionate per non ferire gli animali. La divisione tra spazio interno ed esterno e tra percorso degli operatori e spazio interno è realizzata con pannelli coibentati in materiale metallico facilmente lavabile e pannelli in vetro trasparente per il controllo degli animali. Una gattaiola ad azionamento meccanico con rimando a carrucola all'esterno del box permette all'operatore di procedere alle operazioni di pulizia delle gabbie in sicurezza. La separazione tra box coperto e percorso visitatori è realizzata con pannelli composti da griglie metalliche opportunamente dimensionate fisse ed apribili, il tutto in materiale anticorrosione.
La progettazione della struttura ha affrontato tutte le questioni relative al dimensionamento, ai problemi di gestione e pulizia ed al comfort degli animali, sia nei mesi freddi che in quelli caldi. La zona all’aperto dei box è dotata di un beverino a riempimento automatico. Ogni modulo è dotato di attacchi rapidi per acqua corrente e lavabo di appoggio, e piccoli depositi per cibo secco, ciotole e attrezzi di uso quotidiano.
2.3.2 STRUTTURE DI SERVIZIO
Le strutture di servizio sono raggruppate in un unico edificio ad un piano posto sul lato sud del lotto.
La sua posizione garantisce un effetto “barriera acustica” rispetto al nucleo abitato più vicino alla struttura canile, in accordo con lo studio di impatto acustico.
La disposizione in linea, la posizione dell’ingresso tra la zona di uso canile sanitario e quella di uso canile rifugio, la presenza di due accessi carrai posizionati sulle due estremità e la presenza di un percorso coperto esterno che unisce le singole attività, favoriscono e ottimizzano il lavoro degli operatori.
In questo fabbricato trovano collocazione:
- uffici amministrativi (l’Amministrazione si riserva la facoltà di adibire un Ufficio per i propri usi);
- una zona comune di accoglienza visitatori;
- una sala polivalente per circa 50 persone adibita ad attività di didattica ed esposizione;
- due locali ambulatorio;
- spogliatoi per il personale (volontari, dipendenti, veterinari);
- locali per il lavaggio animali;
- le sale preoperatorie;
- locali per la degenza dei cani e dei gatti;
- un deposito per attrezzi;
- un magazzino;
- una cella frigorifera esclusivamente dedicata alla sardinia (deposito carcasse animali deceduti);
- un locale rifiuti con piazzola ecologica;
Esternamente l’edificio è costruito completamente in cemento armato a vista, gettato e levigato in opera. La facciata del lato nord è stata pensata con aperture esterne poste a filo facciata .E’ presente una grande vetrata prospiciente l’’area comune dalla quale si accede alle singole zone di lavoro. La facciata a sud, che prospetta l’area di parcheggio e di accesso, è pensata come un piano vegetale, interamente ricoperto di rampicanti. L’ingresso al Canile divide in due il fronte; Piccole aperture protette da grate a tutta altezza danno un ulteriore ritmo alla facciata.,
Ambulatori, sale, strutture e locali di servizio dovranno essere arredate e attrezzate a cura del Gestore in maniera da garantire l’immediata operatività del servizio.
Il Soggetto che intende partecipare alla procedura concorsuale per la gestione del Parco Canile dovrà eseguire un preventivo sopralluogo nella struttura, congiuntamente a personale dell’ Amministrazione, previo appuntamento ai seguenti contatti : tel. 000.0000000; 000.0000000 email xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx al fine di prendere visione dei locali, compresi quelli che sono utilizzati dall’ASL MB.
Del sopralluogo effettuato sarà redatto apposito verbale in duplice copia in cui si dichiari che è stata presa visione della struttura.
Art. 3 - Importo a base di gara
A garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico/finanziario della concessione, l’Amministrazione riconoscerà all’aggiudicatario, quale corrispettivo, l’importo da questi offerto in sede di gara in ribasso sulla base d’asta di € 939.000,00 oltre IVA .
Art. 4 - Durata del servizio di gestione
L’ Amministrazione stipulerà apposito contratto, con decorrenza a partire dalla data di cui al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, per un periodo di 15 anni, con il Soggetto aggiudicatario, purché il medesimo soddisfi a tutti gli adempimenti previsti per l’assegnazione definitiva.
È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, per motivate ragioni d’urgenza di dare l’avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, decorso comunque il termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10 del D.L. 163/2006, qualora ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 11 comma 9, previa presentazione della cauzione definitiva e delle altre garanzie previste nel presente capitolato.
In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni, autorizzate con le modalità di cui sopra, e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.
L’ Amministrazione, sulla base di motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
Art. 5 - Obblighi del Gestore afferenti al servizio
a) Il servizio di gestione del “Parco Canile” dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di randagismo (L. 281/91, L. R. 33/2009 e suo Regolamento d’attuazione, R.R. 2/2008) oltre che del Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali vigente,.sotto la vigilanza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ ASL MB, ispirandosi costantemente a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi;
b) il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia e vigilanza costante della struttura che comprenda anche le ore notturne e festive, con la presenza obbligatoria di personale tutti i giorni feriali dell’anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con un servizio di reperibilità notturno e festivo al fine di garantire l’accesso al Parco Canile in caso di necessità;
c) il Gestore è obbligato a mettere in atto progetti di adozione e azioni tali finalizzate alla costante riduzione dei tempi di stazionamento degli animali all’interno della struttura;
d) il Gestore ha la facoltà di organizzare manifestazioni intese a promuovere le adozioni degli animali, anche mediante il trasferimento degli stessi nei luoghi dove si svolgeranno tali manifestazioni; detto trasferimento potrà essere effettuato previo nulla osta da parte dell’Amministrazione da richiedersi almeno 30 giorni prima della data dell’evento;
e) All’interno del Parco canile, ai sensi della L. R. 33/2009 e suo Regolamento di attuazione
R. R. 02/2008, è previsto il ricovero delle seguenti tipologie di animali:
canile sanitario: gestito autonomamente da altro soggetto incaricato da ASL MB e in attuazione delle direttive del Dipartimento di Prevenzione veterinario dell’ASL MB, accoglie cani e gatti catturati o ritrovati nel territorio del Comune di Monza e dei Comuni contemplati per tale struttura dal “capitolato per il Servizio di Zooprofilassi dell’ASL MB”, e ricoverati per il periodo di osservazione di cui all’articolo 86 del
D.P.R. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie come previsto dall’art.112 della L. R. 33/2009;
canile rifugio: amministrato direttamente dal Gestore, dovrà accogliere cani e gatti dei Comuni consorziati per tale attività con il Comune di Monza, provenienti da canili sanitari o introdotti direttamente in tale struttura, cani e gatti raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all’articolo 112 della L.R. 33/2009, ceduti definitivamente dal proprietario per le casistiche contemplate dall’Amministrazione comunale di Monza e dei Comuni consorziati, affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica, temporaneamente ospitati, su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore o per l’osservazione volta all’accertamento delle condizioni fisiche; gatti provenienti dalle colonie feline registrate nel territorio comunale di Monza o dei Comuni afferenti al Parco canile per la durata necessaria agli interventi clinici finalizzati al controllo delle nascite o per periodi più lunghi in caso di problemi sanitari;
il canile rifugio, ai sensi dell’art. 114 comma 1 lettera d) della L.R. 33/2009 dovrà accogliere anche altri animali d’affezione compatibilmente con la ricettività e le caratteristiche tecniche della struttura, ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la cui gestione spetta all’Ente Provincia;
Il Gestore dovrà accogliere all’interno del rifugio, alle stesse condizioni applicate al Comune di Monza gli animali provenienti dai Comuni di Biassono, Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Cornate d’Adda, Lissone, Macherio, Muggiò, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta, Carnate, Mezzago, Il prezzo unitario per abitante da applicarsi ai suddetti Comuni sarà pari al rapporto tra l’importo offerto annuo per il servizio di gestione del Parco Canile relativo al Comune di Monza e il numero di abitanti del Comune di Monza al 31/12/2013. Il costo annuo del servizio per ogni singolo Comune afferente sarà ottenuto moltiplicando il costo unitario per il numero di abitanti al 31/12/2013. Qualora ulteriori altri Comuni intendessero afferire al Parco canile, la richiesta dovrà essere preventivamente inoltrata all’ Ufficio per i Diritti degli Animali del Comune di Monza. Previo accordo tra le parti, la richiesta potrà essere autorizzata a decorrere dal semestre successivo alla data di ricezione.
struttura zoofila: nel caso in cui il gestore intenda attivarla, presentando richiesta motivata alla Amministrazione comunale di Monza potrà accogliere;
•eventuali altri animali domestici non provenienti dal territorio comunale di Monza o dei Comuni afferenti al Parco canile, previa autorizzazione dell’Amministrazione;
•eventuali animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale di Monza o dei Comuni afferenti al Parco canile, previa comunicazione ed autorizzazione da parte dell’’Ente Provincia, solo ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro stabilizzazione;
Si sottolinea che l’eventuale struttura zoofila non dovrà in alcun modo limitare l’accoglienza degli animali provenienti dal Comune di Monza e dagli altri Comuni afferenti al Parco canile.
f) per ogni cane ricoverato il Gestore dovrà compilare apposita scheda etologica a cura di un Veterinario o di un comportamentalista abilitato, al fine di una migliore conoscenza dell’animale per un affido mirato a un nuovo proprietario.
g) il Gestore dovrà garantire che i rifugi rimangano aperti almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura dovranno essere esposti all’ingresso delle strutture.
h) Gli enti protezionistici potranno accedere alle strutture anche in altri orari da concordarsi con i responsabili delle stesse.
i) Il Gestore dovrà garantire la possibilità di accesso alle associazioni di volontariato di cui all’articolo 114 della L. R. 33/2009.
j) E’ fatto divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività a carattere commerciale all’interno del Parco Canile sia da parte del Gestore che di terzi presenti a qualsiasi titolo.
k) Il gestore dovrà garantire la tenuta di un Registro sul quale i volontari dovranno apporre cognome e nome accanto alla firma, oltre alla data di accesso al canile;
l) Il Gestore dovrà nominare un Responsabile amministrativo/Direttore amministrativo e un Direttore sanitario, comunicandone i nominativi all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione. Tali figure rispondono direttamente di tutte le procedure amministrative e sanitarie attivate nel corso della gestione. In caso di assenze motivate dovrà essere
previsto un sostituto con funzioni vicarie al quale l’Amministrazione potrà rivolgersi .Al fine di ridurre il numero di animali presenti in canile e per evitare a molti di essi l'ingresso, il Gestore potrà incentivare l’affido familiare temporaneo che consisterà nella collocazione dell'animale presso una famiglia che si renda disponibile, opportunamente istruita al riguardo. Il Gestore si occuperà dell'organizzazione dei corsi per le famiglie affidatarie. Il Gestore dovrà comunicare mensilmente all’Amministrazione i dati identificativi degli animali ceduti in affido temporaneo e i recapiti dei cittadini che si sono resi disponibili a tale procedura.
m) Il Gestore curerà la predisposizione di appositi elenchi nominativi di persone che intendono partecipare all’affido temporaneo e lo invierà periodicamente all’Amministrazione.
n) Il Gestore dovrà nominare e comunicare all’ Amministrazione il responsabile dei trattamenti dei dati, in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. Qualsiasi variazione del responsabile del trattamento dei dati dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione.
o) Il Gestore quotidianamente dovrà annotare il movimento degli animali (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni e trasferire mensilmente le informazioni all’Ufficio per I Diritti degli Animali, anche su supporto informatico compatibile con quelli in uso all’Amministrazione.
p) Il Gestore dovrà inoltre presentare trimestralmente una relazione di dettaglio sull’andamento della gestione, da trasmettersi all’Amministrazione entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento. Sarà cura dell’Amministrazione predisporre un apposito schema per l’individuazione dei dati ritenuti rilevanti.
q) Tutti i registri indicati dovranno essere predisposti su modelli concordati con l’Amministrazione. Detti registri dovranno essere firmati dal Gestore ogni mese e consegnati all’Amministrazione che provvederà al controllo dei dati sopra riportati, apponendo timbro di validazione sugli stessi.
r) Gestione amministrativa con riferimento ai flussi informativi e l’archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:
1. Accettazione: identificazione ed aggiornamento dell’anagrafe informatizzata.
2. Ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza.
3. Dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata.
s) Garantire la corretta alimentazione degli animali ospitati nella struttura provvedendo altresì ad allestire gli appositi locali per il servizio di cucina con le attrezzature necessarie.
t) Rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali ricoverati.
u) Predisporre idonea scaffalatura nei locali magazzini al fine di evitare l’accatastamento delle derrate, utilizzare contenitori a chiusura ermetica per conservare il cibo sfuso non deperibile.
v) Utilizzare per l’alimentazione degli animali e per l’abbeveraggio esclusivamente ciotole in acciaio inox provvedendo alla loro sostituzione ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Art. 6 - Obblighi del Gestore afferenti alla gestione della struttura e delle attrezzature
Il Gestore dovrà garantire la massima operatività della struttura, finalizzata a raggiungere il numero massimo di adozioni degli animali e un costante benessere dei medesimi; a tale scopo dovrà:
⮚ garantire il disbrigo delle pratiche inerenti le adozioni e il movimento degli animali;
⮚ mettere a disposizione per i compiti amministrativi da svolgere nella struttura: fax, telefono, computer con software compatibile con Windows, casella di posta elettronica, fotocopiatrice, macchina fotografica digitale per la schedatura dei cani ricoverati;
⮚ attivare un sito internet, da aggiornarsi quotidianamente, per la pubblicizzazione degli animali ricoverati presso il Parco canile. Il Gestore dovrà concordare con i competenti uffici della Amministrazione la creazione di un link sulla pagina internet del Comune di Monza, che rimandi al sito sopracitato;
⮚ rifornire costantemente la struttura di tutti i prodotti di uso quotidiano necessari per garantire il buon funzionamento della struttura;
⮚ predisporre un adeguato programma di alimentazione che tenga conto delle specifiche esigenze fisiologiche e sanitarie degli animali, che dovrà essere sottoscritto dal Direttore sanitario del Parco canile;
Il Gestore dovrà garantire la gestione igienica della struttura con le modalità operative di seguito indicate:
⮚ provvedere alla pulizia quotidiana dei box;
⮚ rimuovere almeno due volte al giorno le deiezioni presenti all’interno dei box;
⮚ asciugare i pavimenti dei box dopo il lavaggio, che deve essere effettuato con prodotti non tossici per gli animali o avendo cura che gli animali non vengano a contatto con residui o esalazioni tossiche. A tale scopo il Gestore è tenuto a conservare le schede riferite alle caratteristiche dei prodotti impiegati per un periodo di 12 mesi;
⮚ assicurare la corretta igiene e pulizia degli animali;
⮚ disinfettare, e se necessita disinfestare, periodicamente i box, i corridoi e gli altri locali, oltre alle brandine, le cucce a casetta e i recinti esterni, utilizzando prodotti non tossici per gli animali o avendo cura che gli animali non vengano a contatto con residui o esalazioni tossiche. I prodotti utilizzati devono essere preventivamente utilizzati dal Direttore sanitario del Parco canile;
⮚ provvedere alla derattizzazione periodica della struttura;
⮚ provvedere alla gestione delle carcasse degli animali deceduti;
⮚ controllare e sostituire ogni qualvolta si renda necessario i componenti dell’arredo dei box garantirne la massima igienicità.
Il Gestore, come previsto dall’art. 25 del R.R. n. 2/2008, dovrà inserire tutte le precedenti informazioni nel manuale di autocontrollo del Parco canile, secondo lo schema sotto specificato.
1 | Parte Generale | descrizione | Descrizione delle attività Identificazione del responsabile legale Identificazione del responsabile generale della struttura Identificazione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura |
2 | Strutture di ricovero | descrizione | Descrizione delle strutture di ricovero degli animali, specificate per specie, dei sistemi di verifica e mantenimento delle temperature Dichiarazione del numero massimo di animali stabulabili in ogni struttura. |
3 | Manutenzione, pulizie ordinarie e straordinarie delle attrezzature | Tipologia Frequenze prodotti | Descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di pulizia, con dichiarazione delle frequenze e dei prodotti detergenti utilizzati Nel caso di pulizie straordinarie descriverne i motivi, le modalità e la data di effettuazione Descrizione delle eventuali attrezzature soggette a manutenzione |
4 | Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione | Tipologia Frequenze prodotti | Modalità di disinfezione, disinfestazione dei ricoveri e derattizzazione specificando i prodotti utilizzati |
5 | Accoglienza degli animali | Verifiche documentali e sanitarie | Protocollo attuato delle verifiche e degli interventi sanitari sugli animali introdotti, in relazione alla loro provenienza |
6 | Alimentazione degli animali | Tipologia frequenze | Tipologia degli alimenti utilizzati (mangime, acqua) e frequenze di somministrazione |
7 | Governo degli animali | Tipologia frequenze | Frequenze e modalità di controllo, azioni operative in caso di riscontro problemi Gestione della movimentazione degli animali nelle aree di sgambamento annesse alla struttura con specifica delle frequenze e delle tempistiche |
8 | Gestione clinico sanitaria - terapie | Personale organizzazione | Gestione delle indicazioni terapeutiche prescritte dal responsabile sanitario |
9 | Gestione amministrativa | Registro Schede | Gestione amministrativa degli animali in ingresso e in uscita |
registrazioni comunicazioni | cliniche Programma informatizzato | ||
10 | Gestione rifiuti speciali | Registro contenitori | Gestione amministrativa e operativa dei rifiuti speciali |
11 | Gestione carcasse animali | Registro contenitori | Procedure attivate in caso di decesso di animali |
12 | Gestione personale | Selezione Addestramento DPI | Scelta e formazione del personale dedicato al governo degli animali. Disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) e loro utilizzo. |
Art. 7 - Oneri a carico del Gestore
Il Gestore dovrà sostenere in proprio i vari oneri connessi:
1. alla fornitura di tutte le attrezzature,strumentazioni, arredi, impianti, accessori, e comunque tutto ciò che è necessario per l’ottimale funzionamento della struttura e del servizio. Si precisa che le forniture di cui sopra, di cui il Gestore riterrà opportuno dotare il Parco canile, rimarranno di proprietà del Gestore stesso;
2. installazione d impianto antifurto e di videosorveglianza comprensivo di posa di videocamere agli ingressi e all’interno dell’area;
3. a tutte le utenze (energia elettrica, gas per riscaldamento ed uso domestico, acqua, telefono);
4. allo stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, assimilati e non, pericolosi e non, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
5. alla gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici. (ad esclusione delle competenze del Canile Sanitario a carico dell’ASL MB), secondo la normativa vigente;
6. agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura (ivi compresi gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile e penale), delle attrezzature, degli arredi, dei recinti, del verde e degli impianti;
7. allo sgombero della neve;
8. alla fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani (guinzagli, collari, museruole).
Il Gestore dovrà prestare la massima collaborazione nel caso di lavori di riparazione straordinaria1 attuati dalla Amministrazione, anche predisponendo piani di trasferimento provvisorio degli animali con l’allestimento di recinti mobili nel caso di apertura di cantieri all’interno della struttura.
1 Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero, dei tetti, solai, scale, impianti Art. 1005 c.c.)
Ogni intervento sulle strutture del Parco canile diverso dalla ordinaria manutenzione che il Gestore intendesse svolgere dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, salvo i casi di documentata urgenza.
Art. 8 - Obblighi del Gestore afferenti al servizio di assistenza veterinaria
A. il Gestore dovrà vigilare costantemente sul benessere degli animali ricoverati garantendo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno la pronta reperibilità medico veterinaria, anche tramite apposita struttura convenzionata, per assicurare tempestivamente il soccorso ad animali traumatizzati o bisognosi di cure urgenti all’interno del canile, anche nelle ore notturne e/o festive, entro e non oltre 2 ore dalla chiamata da parte dell’addetto di turno o da parte dell'Amministrazione, fatto salvo i casi di forza maggiore a seguito di eventi che rendessero impossibile accedere alla struttura. Il nominativo del personale Medico Veterinario, l’indicazione dei Centri convenzionati e le modalità con cui sarà svolto il servizio dovranno essere comunicati all’Amministrazione entro 10 giorni dall’inizio della gestione e in ogni caso ogniqualvolta dovesse essere attuata una variazione.
L’assistenza sanitaria sarà assicurata ai sensi della L.R. 33/09 nelle diverse strutture presenti nel Parco canile e in particolare:
CANILE SANITARIO: l’assistenza sanitaria è in carico al Dipartimento veterinario dell’ASL MB, che assicura tramite proprio servizio la cattura dei cani vaganti sul territorio e dei gatti bisognosi di cure, che sono ricoverati per il periodo di osservazione di cui all’articolo 86 del
D.P.R. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie come previsto dall’art.112 della L. R. 33/2009.
CANILE RIFUGIO: l’assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria deve essere assicurata secondo un piano predisposto dal Direttore sanitario della struttura individuato dal Gestore e sottoposto all’approvazione del Servizio di Sanità Animale dell’ASL MB.
Dovrà essere comunque garantito un adeguato servizio di emergenza veterinaria per i cani e i gatti ricoverati, ed altri piccoli animali urbani non di proprietà, anche consegnati direttamente alla struttura o recuperati sul territorio direttamente dal gestore, ad esclusione di quelli appartenenti alla fauna selvatica la cui gestione è dell’Ente Provincia. Detto servizio di emergenza veterinaria dovrà essere garantito 24 ore su 24 in tutti i giorni feriali e festivi dell’anno, anche tramite convenzione con altra struttura sanitaria autorizzata.
EVENTUALE STRUTTURA ZOOFILA: l’ assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria deve essere assicurata secondo un piano predisposto dal Direttore sanitario della struttura che deve essere approvato dal Servizio di Sanità Animale dell’ASL MB.
B. Il Gestore dovrà garantire una corretta gestione sanitaria degli animali ospitati, attraverso la presenza nella struttura di personale Medico Veterinario per il tempo necessario, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato clinico degli animali e ad eseguire tutte le terapie necessarie a ripristinarne il buono stato di salute. Nella giornata di domenica e nei festivi dovrà essere predisposto un servizio di reperibilità Medico Veterinaria, o indicato il recapito di una struttura esterna all’uopo deputata. Qualsiasi tipo di variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione.
C. Il Gestore dovrà garantire la tenuta di apposite schede sanitarie sulle quali registrare, oltre al segnalamento, lo stato di salute dell’animale, tutte le eventuali terapie prescritte
rigorosamente sottoscritte dal medico veterinario curante e gli operatori che somministrano la terapia, come da prescrizione.
D. Il Gestore altresì dovrà collaborare alla gestione del canile sanitario nei seguenti modi:
- mettendo a disposizione del Medico Veterinario della ASL MB presso la struttura il personale necessario per il contenimento degli animali e per le attività di supporto;
- garantendo l’assistenza agli animali ed il proseguimento di eventuali terapie prescritte dai Medici Veterinari della ASL. I medicinali necessari per tali terapie saranno forniti dalla ASL MB.
E. il Direttore sanitario nominato dal Gestore, dovrà autorizzare la eventuale eutanasia degli animali ricoverati presso il canile / gattile rifugio come previsto dall’articolo 113 L.R. 33/2009:
- qualora gli stessi siano gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità.
- La soppressione dovrà essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
- Qualora risultino di comprovata pericolosità, la valutazione della soppressione dovrà essere eseguita da Medici Veterinari e/o da comportamentalisti riconosciuti e di detta valutazione si dovrà dare riscontro scritto.
- La struttura dovrà tenere un registro degli animali soppressi in cui saranno specificati la diagnosi e il motivo della soppressione ed il nome, timbro e firma del veterinario operatore.
F. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà saranno effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 111 della L.R.33/2009 e dall’articolo 2, comma 8, della legge 281/1991. Il Gestore, d’intesa con ASL MB e UDA del Comune di Monza, dovrà adottare tutte le misure necessarie al controllo delle nascite all’interno delle colonie feline presenti sul territorio, incluse le catture ed il trasporto dei gatti liberi su segnalazione dell’Amministrazione. Pertanto dovrà provvedere alla sterilizzazione degli stessi nel minor tempo possibile dall’ingresso in canile e comunque prima della reimmissione dei gatti in colonia o comunque prima dell’avvio di tali animali nell’oasi.
G. Il Gestore dovrà sterilizzare i cani ricoverati presso il canile rifugio ai sensi dell’articolo 118 della L.R. 33/2009 con le modalità previste dall’articolo 112, comma 1, lettera f della stessa legge, ad opera di veterinari liberi professionisti incaricati.
H. Ogni 3 mesi dovrà essere trasmesso all’Amministrazione l’ elenco degli animali sterilizzati.
I. Il Gestore, dovrà impegnarsi alla ricerca attiva dei proprietari degli animali smarriti in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASL MB.
X. Xx Gestore dovrà effettuare gli interventi per il controllo degli endo ed ectoparassiti e le profilassi vaccinali su tutti gli animali ospitati nel rifugio secondo le prescrizioni del Direttore sanitario, in relazione alla situazione epidemiologica o di ASL MB in caso di particolare necessità.
K. Il Gestore dovrà provvedere all’esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dall’ASL MB che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.
L. Il Gestore dovrà inoltre garantire che il Direttore sanitario incaricato svolga le attività di seguito riportate:
- Individuazione degli spazi dove possano convivere animali affetti dalle stesse patologie croniche (es. gatti FELV + e FIV +).
- Valutazioni in merito ad ogni singolo caso, circa alla necessità di ricoverare animali gravemente feriti o malati o in post operatorio in infermeria con sorveglianza 24 H.
- Definizione dei criteri di sterilizzazione degli animali, in relazione alla specie e all’età.
- Valutazione in merito alla necessità di sottoporre a quarantena animali da affezione diversi da cani e gatti.
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL MB in merito alla collocazione degli animali d’affezione diversi da cani e gatti all’interno delle strutture del rifugio in funzione di tipologie di animali, capienza massima e requisiti delle strutture, compatibilità tra le specie.
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL MB in merito all’idoneità delle strutture del Parco canile ad ospitare un’eventuale struttura zoofila.
- Valutazioni, previo parere favorevole ASL MB in merito alla collocazione degli animali selvatici ricoverati per la stabilizzazione e in attesa di trasferimento alla struttura preposta.
- Indicazione delle attrezzature e apparecchiature specifiche necessarie all’espletamento del servizio.
- Gestione, controllo e responsabilità dell’armadio farmaci presso il rifugio, dell’emissione di ricette per fornitura di medicinali nonché corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci.
- Compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati presso il rifugio per la parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, terapia, esiti, con sottoscrizioni leggibili del veterinario compilatore. Le cartelle cliniche degli animali dovranno essere a disposizione dell’Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse, debitamente sottoscritta dal Direttore sanitario, dovrà essere consegnato all’affidatario/ adottante al momento dell’uscita dell’animale dal rifugio.
- Controllo del benessere psico-fisico degli animali, effettuato da parte di un veterinario comportamentalista e/o un educatore riconosciuto, attraverso l’osservazione del comportamento e compilazione di apposita scheda nel quale inserire le risultanze di tale analisi, accessibile da parte dell’Amministrazione.
- Verifica tempestiva di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati nella struttura effettuate dai volontari o dagli operatori sui registri delle segnalazioni, dandone evidenza immediata al Gestore.
- Partecipazione a tutte le riunioni di lavoro concernenti l’analisi e la valutazione di aspetti medico veterinari riguardanti la gestione del Parco canile.
- Formulazioni di pareri rispetto a quesiti su tematiche veterinarie e nello specifico riguardanti il benessere animale.
M. Per tutti gli affidamenti/adozioni dovranno essere seguite le procedure previste dalle normative vigenti.
Art. 9 - Affido e cessione dei cani e dei gatti
1. Ai fini del presente capitolato per cessione si intende il trasferimento della proprietà dell’animale. Un cane ospitato presso il canile rifugio può essere ceduto trascorsi almeno 60 giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.
2. Per affido temporaneo si intende la temporanea concessione in detenzione dell’animale fino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.
3. La cessione dei cani a favore di persone residenti al di fuori della Regione deve essere registrata utilizzando apposita procedura prevista nell’anagrafe.
4. Gli animali ricoverati presso il canile rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all’art. 120 della L. R. 33/2009.
5. In nessun caso l’animale può essere affidato se non già sterilizzato, o con l’impegno, da parte dell’affidatario, a procedere alla sterilizzazione, come stabilito dal R.R. 02 /2008.
6. E’ fatto divieto di cessione o affido a coloro che siano stati sanzionati o condannati per i delitti previsti dagli art. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, 638 e 727 del codice penale o abbiano pendenti procedimenti penali per tali reati.
7. Gli animali di età inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati in via definitiva, salvo per particolari motivazioni sanitarie; può essere concesso l’affido temporaneo che potrà essere confermato al compimento del sessantesimo giorno qualora non sussistano impedimenti.
8. Nel caso in cui gli animali vengano ceduti in età giovanile, non compatibile con l’intervento di sterilizzazione, il Gestore si impegna a stabilire con l’adottante la data entro cui l’animale dovrà essere sterilizzato presso il Parco canile a spese del Gestore oppure da veterinario privato a spese dell’adottante. In quest’ultimo caso, entro la data concordata, il Gestore dovrà obbligatoriamente richiedere all’adottante l’invio del certificato di sterilizzazione redatto dal veterinario operatore. Qualora, a parere del Medico Veterinario libero professionista, non sia possibile effettuare l’intervento sull’animale a causa di problemi legati alla salute dello stesso, il Gestore dovrà darne immediata notizia all’Amministrazione inviando il certificato del Medico veterinario con le motivazioni esaustive per le quali si ritiene che l’animale non possa essere sterilizzato.
9. L’affido temporaneo gratuito dei cani è consentito purchè vengano rispettate le seguenti condizioni.
a) Deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica
previsto dal DPR 8 febbraio 1954 n. 320 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie.
b) Xxxx’atto di affido l’interessato deve sottoscrivere l’impegno a non affidare ad altri l’animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.
10. Per tutti gli affidamenti/adozioni dovranno essere seguite le procedure previste dalle normative vigenti.
Art. 10 - Affido e cessione altri animali d’affezione
1. Qualsiasi altro animale d’affezione ospitato presso il rifugio può essere ceduto una volta portate a termine le procedure di ricerca del proprietario, le verifiche sanitarie e le eventuali sterilizzazioni, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, in funzione della specie di appartenenza.
2. Per affido temporaneo si intende la temporanea concessione in detenzione dell’animale fino all’adempimento delle operazioni di cui all’art 9 comma 1 del presente capitolato. L’affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al rifugio.
3. Gli animali ricoverati presso il rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all’art. 120 della L. R. 33/2009.
4. E’ fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne in danno agli animali.
5. E’ demandata al Direttore sanitario del rifugio la valutazione dell’età alla quale i cuccioli degli animali d’affezione possono essere dati in adozione.
Art. 11 - Attività integrative e complementari alla gestione istituzionale non remunerate dall’Amministrazione
L’Amministrazione consente al gestore, negli spazi in uso presso la struttura del Parco canile, di svolgere attività integrative e facoltative non ulteriormente remunerate rispetto all’importo posto a base di gara, complementari alla gestione istituzionale del canile, per promuovere e valorizzare lo stesso aumentando la sensibilità zoofila e il numero di adozioni. Dette attività dovranno avere carattere accessorio ed essere svolte senza pregiudizio per l’attività principale. Preventivamente il Gestore dovrà inviare all’Amministrazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività, il calendario delle attività che si intendono svolgere.
Le attività eventualmente attivate non possono avere finalità commerciali e devono rientrare negli ambiti operativi di seguito sinteticamente descritti.
a) Individuazione dei possibili problemi caratteriali, comportamentali e gestionali dei soggetti di proprietà di privati e risoluzione, ove possibile, attraverso metodologie di addestramento, con affiancamento, se necessario, di veterinari comportamentalisti.
b) Xxxxx di educazione di base per i proprietari e per i loro cani, per permettere loro di instaurare il giusto rapporto uomo/cane per evitare e/o risolvere le problematiche dovute ad una cattiva gestione dell'animale. L'addestramento è basato sul metodo gentile, utilizzando varie tecniche, al fine di creare un rapporto uomo/cane di stima, affetto, fiducia.
c) Progetti didattici, da attivare presso le scuole o con visite guidate presso la struttura al fine di migliorare la comprensione ed il rapporto con gli animali. L'obiettivo è prevenire paure e fobie, sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali e insegnare a rapportarsi con essi nella maniera corretta e ad interpretare il loro linguaggio.
d) Organizzazione di eventi. Al fine di valorizzare adeguatamente la struttura comunale e l'impegno del Comune per la protezione degli animali, il gestore può organizzare eventi, corsi e stage.
Art. 12 - Manodopera e addetti alla gestione
Il Gestore dovrà utilizzare almeno tre addetti a tempo pieno o, se a tempo parziale, in termini equivalenti in termini di uomo/anno, per l'espletamento di tutte le attività indicate nei precedenti articoli. E’ comunque tenuto ad impiegare personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità, in modo da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere agli animali ospitati.
Per l’espletamento di tutte le sopra citate attività connesse con il regolare funzionamento della struttura il Gestore del Parco canile potrà utilizzare:
⮚ personale addetto al servizio nelle forme consentite dalle normative vigenti;
⮚ medici veterinari o altri liberi professionisti, incaricati in qualsiasi forma giuridica prevista dalla vigente normativa, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni dalla stessa previste;
⮚ personale proveniente da Cooperative Sociali iscritte nell’apposito Albo regionale secondo convenzioni stipulate ai sensi della legge 381/91 e successive modifiche. Potrà essere ammesso l’eventuale subappalto di lavori complementari alla gestione (pulizia, vigilanza, ecc.), nei modi di cui all’art. 118 del D.lgs. 12/4/2006 n.163;
⮚ volontari iscritti alla propria Associazione, o ad associazioni convenzionate.
Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le norme a tutela della sicurezza dei lavoratori devono essere estese anche a tutela del personale volontario.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,il Comune di Monza effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente il Gestore.
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta al Gestore in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Monza; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l’ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione potrà essere richiesta al Gestore dall’Ufficio per i Diritti degli Animali.
In ogni caso il Gestore dovrà comunicare all’Amministrazione entro l’inizio della gestione i nominativi delle persone che saranno impiegate organicamente per l’esecuzione del servizio. L’elenco del personale conterrà l’indicazione dei dati anagrafici, della qualifica e della posizione previdenziale ed assicurativa. Ogni variazione del personale che avverrà durante la gestione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Ufficio sopra citato.
Art. 13 - Tutela della salute e della sicurezza
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare il Gestore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il Gestore inoltre deve imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti il controllo di tale rispetto.
Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .
Il Gestore dovrà predisporre un Piano di Sicurezza afferente l’esercizio dell’attività. Tale documento dovrà essere consegnato alla Amministrazione alla data di presa in consegna della struttura.
Considerato che lo svolgimento del servizio presso la struttura del parco canile di via San Xxxxxxx non prevede la presenza di personale comunale né sono prevedibili interventi di diversa natura presso tale sede, non sono possibili attività interferenti. Pertanto non sussistono rischi di interferenza ai fini della predisposizione da parte della Amministrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.
Art. 14 - Obbligo di assicurazione
Il Gestore si assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.
Il Comune di Monza declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti possa essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Gestore.
Si richiede al Gestore un’adeguata copertura assicurativa per:
Polizza RCT/O con massimale pari a 3,0 mil € (come prescritto dall'art. 44 del regolamento dei contratti del Comune di Monza) a copertura danni a terzi, compreso il Comune di Monza e tutti i soggetti ad essi riconducibili (che assumono a tal riguardo la qualifica di terzo). La polizza dovrà prevedere apposita estensione ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute con limite non inferiore a € 500.000,00.
Copie di tutte le polizze assicurative dovranno essere trasmesse all’Amministrazione per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di dette polizze comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 15 - Altri obblighi del soggetto assegnatario
“Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre documento di asseverazione del piano economico finanziario allegato all’offerta economica, sottoscritto dal legale rappresentante di uno dei soggetti previsti dall’art. 153, c. 9, del D. Lgs. 163/0.
Prima della aggiudicazione definitiva il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio in Monza. Detto domicilio dovrà essere mantenuto in Monza per tutta la durata del rapporto contrattuale e ogni variazione, sempre ben inteso nell’ambito del territorio del Comune di Monza, dovrà essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione.
Il soggetto dovrà altresì comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto che dovesse essere approvata nel periodo di gestione.
Sono a carico completo del soggetto assegnatario tutti gli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa e tutte le eventuali spese inerenti all’ aggiudicazione del servizio.
Art. 16 - Facoltà di controllo dell’ Amministrazione
L’ Amministrazione verifica l’adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi del presente capitolato, finalizzate anche al miglioramento delle attività espletate, per tramite del Responsabile della Direzione Ambiente Mobilità e Territorio o suo delegato, e si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa. In base ai controlli sopra citati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sull’andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel Parco canile. Alla Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del Parco canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del Parco canile. Per gli accertamenti inerenti la manutenzione dell’immobile si avvarrà dei competenti uffici tecnici comunali.
Art. 17 - Garanzia a corredo dell’offerta
I concorrenti per essere ammessi alla gara, dovranno depositare cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. La ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio effettuato nelle forme di legge (in contanti presso la Civica Tesoreria ovvero per fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Legge 348/82) dovrà essere allegata ai documenti da inserire nel plico. Le cauzioni provvisorie verranno restituite ai soggetti non aggiudicatari, mentre quella dell'aggiudicatario verrà trattenute ai fini della costituzione della cauzione definitiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo disciplinante la cauzione definitiva. Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la cauzione sarà incamerata.
Art. 18 - Cauzione definitiva
Il soggetto aggiudicatario successivamente all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione dovrà provvedere, nel termine fissato dalla Civica Amministrazione, alla stipulazione del formale contratto in relazione alla causale del presente capitolato ed a tutti gli obblighi inerenti e conseguenti. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva stabilita a norma dell’articolo 113 del D.P.R. 163/2006.
Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse ripetutamente, in modo grave l'adempimento delle condizioni oggetto del presente capitolato la Civica Amministrazione potrà di pieno diritto risolvere ogni rapporto con la ditta stessa a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento di eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di ulteriore rivalsa quando il danno fosse di entità superiore. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione di cui sopra verrà restituita all'aggiudicatario a completamento della fornitura dei servizi, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia risolta ogni eventuale contestazione.
Art. 19 - Modalità di liquidazione e pagamento
Il Gestore emetterà posticipatamente ogni quadrimestre, inviandola alla Amministrazione, entro il cinque del mese successivo, regolare fattura relativa alla spettante quota quadrimestrale.
La liquidazione in questione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo verifiche di rito, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento che sarà predisposta a cura della Amministrazione, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso, accertamento che dovrà essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
E’ previsto un adeguamento del corrispettivo annuo pari a:
- 50% in funzione della variazione percentuale del costo del lavoro riferito alla contrattazione collettiva di appartenenza;
- 50% applicando il 75% dell’indice F.O.I.
Art. 20 - Penali; risoluzione per inadempimento
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 4 (eccetto le lettere b e d), si applica una penale pari a € 100 per ogni infrazione contestata;
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 5 si applica una penale pari a € 50 per ogni infrazione contestata;
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 6 si applica una penale pari a € 200 per ogni infrazione contestata;
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 7 si applica una penale pari a € 50 per ogni infrazione contestata;
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 8 (eccetto commi 1,2 e 9) si applica una penale pari a € 100 per ogni infrazione contestata;
- Per la violazione degli obblighi previsti dall’art.11 e 12 si applica una penale pari a € 100 per ogni infrazione contestata;
Ove gli inadempimenti assumano carattere di gravità l’Amministrazione potrà risolvere il contratto , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Per grave inadempimento si intende:
- la reiterazione per almeno tre volte nel corso di un biennio di obblighi della stessa natura;
- la violazione di norme sulla sicurezza di dipendenti, collaboratori e volontari da cui siano derivati eventi lesivi di non lieve entità;
- Il deterioramento della struttura e degli impianti, causato da negligenza delle manutenzioni;
- Il deterioramento delle condizioni igienico sanitarie collegate al mancato rispetto degli obblighi d servizio.
Alle difformità o la mancata esecuzione delle modalità di gestione e organizzative dettagliate nell’offerta tecnica, conseguirà l’applicazione delle seguenti penalità:
- parametri A, C, D,E,F: penali pari a € 100 per ogni violazione;
- paramerto B: penalità pari al coefficiente ottenuto dal rapporto tra punteggio attribuito al parametro B e punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica, moltiplicato per l’importo annuo di aggiudicazione.
Art. 21 - Disposizioni antimafia
Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione il Gestore dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.
Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell’ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all’evento per mezzo di raccomandata A/R o p.e.c. all’Amministrazione, corredando la stessa dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche.
Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa il contratto si intenderà risolto d’ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Art. 22 - Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed applicazione del servizio sarà giudicata dall’Autorità Giudiziaria, con competenza esclusiva del foro di Monza.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.