REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI NEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI NEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI
INDICE
TITOLO I SETTORE MERCATO ITTICO
ART. 1 - Definizione del Mercato ittico ART. 2 - Tipologia funzionale
ART. 3 - Finalità
ART. 4 - Gestione del Mercato
ART. 5 – Il Responsabile del Mercato Ittico – Nomina, Obblighi e Funzioni ART. 6 - Personale addetto al Mercato
TITOLO II SERVIZI DEL MERCATO ITTICO
ART. 7 - Rilevazione statistiche e prezzi ART. 8 - Servizio di Vigilanza
ART. 9 - Vigilanza igienico-sanitaria
ART.10 – Servizio di Facchinaggio e Trasporto Merci ART.11 – Servizi di Pulizia, Smaltimento Rifiuti e Pesatura ART.12 – Servizi diversi
TITOLO III OPERATORI DEL MERCATO ITTICO
ART. 13 – Venditori ART. 14 – Acquirenti
ART.15 - Documenti per l’accesso al Mercato Ittico e disciplina delle attività
TITOLO IV DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEI MAGAZZINI POSTEGGI DI VENDITA
ART. 16 - Descrizione dei magazzini-posteggi di vendita ART.17 – Assegnazione dei magazzini-posteggi di vendita ART.18 - Locazione dei posteggi-magazzini di vendita
ART.19 - Requisiti soggettivi dell’affidatario dei magazzini-posteggi ART. 20 - Scambio o unificazione dei magazzini-posteggi di vendita ART. 21 - Gestione dei magazzini-posteggi
ART. 22 – Riconsegna dei magazzini-posteggi di vendita Art. 23 - Produzione del ghiaccio
TITOLO V FUNZIONAMENTO MERCATO ITTICO
ART. 24 - Ordine interno
ART. 25 – Obblighi dei locatari di posteggi di vendita
ART. 26 – Igiene del personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti ittici ART. 27 – Circolazione dei mezzi di trasporto di prodotti ittici all’interno del Mercato
ART. 28 – Responsabilità
ART. 29 - Calendario e orario di mercato
TITOLO VI DISCIPLINA DELLE VENDITE
ART. 30 - Operazioni di vendita
ART. 31 - Norme per la commercializzazione - Ritiro dei prodotti ART. 32 - Vendite per conto
ART. 33 - Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite ART. 34 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere ART. 35 – Merci affidate per la vendita alla Direzione di Mercato ART. 36 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
ART. 37 - Commercio all'ingrosso fuori mercato
TITOLO VII ASPETTI ECONOMICI
ART. 38 – Bilancio di esercizio del mercato Ittico ART. 39 – Canoni di locazione e tariffe TITOLO VIII – VARIE
ART. 40 – Entrata in vigore del Regolamento ART. 41 - Validità del Regolamento
TITOLO I SETTORE MERCATO ITTICO ART. 1
Definizione del Mercato Ittico
L’area attrezzata messa a disposizione degli operatori economici per il commercio all’ingrosso dei prodotti ittici, sita all’interno del Centro Agro Alimentare di Napoli, costituisce il Mercato Ittico, ai sensi ed agli effetti della legge della Regione Campania 1° aprile 1975 n. 13.
L’area indicata al comma precedente ha tutti i requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento-Tipo, approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n. 300/6 del 29 novembre1978, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 dell’8.2.1979.
Il Mercato Ittico è stato riconosciuto idoneo all'esercizio delle attività di commercializzazione dei prodotti della pesca, in qualità di Stabilimento Alimentare, e dotato di Bollo CEE n. R6K61.
Ai fini del presente regolamento, per vendita all’ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o, comunque, per quantitativi non inferiori a 5 Kg.
ART. 2
Tipologia funzionale
Il Mercato Ittico del CAAN ha la funzione di favorire l’immissione diretta dei prodotti ittici nei canali finali del dettaglio, e, pertanto, è prevalentemente un mercato di consumo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento-Tipo di cui al precedente art. 1.
ART. 3
Finalità
Il Mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell’offerta e la vigilanza sull’applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione, eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.
L’attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell’ipotesi di turbative delle attività di commercio all’ingrosso dei prodotti ittici.
ART. 4
Gestione del Mercato
La gestione del Mercato Ittico e di tutti i servizi connessi al suo funzionamento è svolta dalla Società Consortile Centro Agro Alimentare di Napoli ( di seguito CAAN), con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx (XX).
I servizi necessari al funzionamento del Mercato Ittico possono essere gestiti dal CAAN in via diretta, o essere affidati dal CAAN a terzi mediante appalti.
Nei capitolati d’appalto debbono essere previsti:
a) la valutazione delle capacità imprenditoriali del richiedente;
b) l’entità dell’attività svolta;
c) gli impianti di produzione, di lavorazione e confezionamento;
d) la qualità dei servizi forniti;
e) la gamma e la qualità dei prodotti trattati;
f) il divieto di subappalto;
g) l’applicazione, a tutti gli addetti, delle norme e dei trattamenti previsti dalle leggi e dagli accordi collettivi di lavoro.
Il CAAN si riserva la facoltà di variare la regolamentazione dei servizi in qualsiasi momento nel superiore interesse del Centro Agro Alimentare in conformità a quanto previsto negli specifici capitolati d’appalto.
ART. 5
Il Responsabile del Mercato Ittico- Nomina, Obblighi e Funzioni
Al Mercato Xxxxxx è preposto un responsabile, nominato dal CAAN, che è alle dirette dipendenze del Direttore del Centro Agro Alimentare, con il compito di sovrintendere al regolare funzionamento del Mercato Ittico, dei servizi connessi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, e del relativo personale in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge, dal presente regolamento, nonchè a quelle impartite al riguardo dal CAAN.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Responsabile del Mercato sono regolati dal CAAN. Il Responsabile del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.
Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste dal CAAN, in favore di altri mercati o da pubbliche Amministrazioni, né svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dal CAAN con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
Il Responsabile del Mercato ittico è il capo del personale, sovrintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale, inottemperanza delle disposizioni impartite dal Direttore del CAAN, i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone al CAAN le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel Regolamento del Personale adottato dal CAAN.
Al Responsabile del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2) curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato;
6) autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita dei prodotti ittici oltre l’orario previsto;
7) proporre al Direttore del CAAN, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume di affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di magazzini-posteggi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
10) vigilare perchè l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impedite eventuali frodi;
12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
13) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti;
14) curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 9;
15) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento, ivi comprese quelle in tema di infrazioni di cui all’art. 36 del presente regolamento.
Il Responsabile del Mercato ha l’obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.
ART. 6
Personale addetto al Mercato
Il Responsabile del Mercato Ittico è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da personale dipendente CAAN in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.
Con apposito e distinto regolamento del personale saranno individuate funzioni, qualifiche e modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto di lavoro con i dipendenti CAAN.
TITOLO II SERVIZI DEL MERCATO ITTICO ART. 7
Rilevazioni statistiche e prezzi
Gli operatori alle vendite sono tenuti, secondo tempi e modalità stabiliti dal CAAN a fornire a quest’ultimo tutte le necessarie informazioni ai fini della rilevazione statistica della qualità, della varietà e della quantità e dei prezzi dei prodotti, mediante gli strumenti previsti dai protocolli emanati dal Consorzio Infomercati di cui CAAN è socio.
La rilevazione può aver luogo agli ingressi del Mercato o presso i posteggi di vendita. Il Responsabile del Mercato può altresì esigere dagli operatori addetti alle vendite, nel rispetto delle vigenti normative, una denuncia giornaliera dei prodotti ricevuti.
ART. 8
Servizio di Vigilanza
Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza con funzioni di controllo in materia di ordine pubblico, di viabilità, nonché di verifica costante dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente Regolamento e di cui agli ordini di servizio emessi dal Responsabile del Mercato ai sensi del precedente art. 5 comma 15.
ART. 9
Vigilanza igienico-sanitaria
Presso il mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca svolto, quotidianamente, da competenti organi sanitari in ottemperanza alle normative vigenti e a quelle impartite dalle autorità in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il Servizio Veterinario verifica il mantenimento delle condizioni di riconoscimento della struttura mercatale, verifica la corretta manipolazione dei prodotti della pesca, lo stato di pulizia e manutenzione dei locali, impianti ed attrezzature, l’igiene del personale la corretta applicazione della bollatura sanitaria, le condizioni di conservazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della pesca, e vigila sull’idoneità delle procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.
Il CAAN pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali e le attrezzature di base necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il veterinario può dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l’avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce o alla Direzione del mercato.
Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l’esecuzione della visita di controllo.
Il Responsabile del mercato è responsabile dell’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.
ART. 10
Servizio di facchinaggio e trasporto merci
Le operazioni di carico e scarico dei prodotti ittici avvengono di norma direttamente alla banchina di cui ognuno dei 24 box è dotato. Il varco sulle banchine che consente il transito delle merci è protetto da cuffie per la conservazione del ciclo del freddo.
Gli operatori alle vendite, limitatamente ai prodotti destinati alla commercializzazione nell’ambito del magazzino-posteggio di cui sono conduttori, possono effettuare le operazioni di scarico e di trasporto della merce dal pianale del veicolo accostato alla banchina di scarico, all’interno del mercato, personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
Per magazzino - posteggio di vendita si intende compreso anche il pianale del veicolo ad essi accostato e le relative aree di pertinenza.
Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.
Il CAAN può affidare in appalto il servizio di trasporto e quello di facchinaggio relativamente al carico ed allo scarico delle merci, che dovrà essere svolto dall’aggiudicatario del servizio. L’aggiudicatario del servizio potrà svolgere attività di facchinaggio e trasporto presso i posteggi, qualora ne venga specificatamente richiesto dagli operatori di cui all’artt. 13 e 14 del presente Regolamento e, sempre che le operazioni si svolgano nel rigoroso rispetto delle norme igienico sanitari indicate nell’allegato C parte II del D.P.R. 327/80 e successive modifiche e integrazioni, e devono altresì avvenire con mezzi o contenitori idonei al mantenimento della temperatura controllata.
Il servizio di Facchinaggio deve essere pagato solo se effettivamente erogato.
In caso di mancata disponibilità del servizio di facchinaggio, gli operatori sono tenuti a comunicare entro il termine di chiusura delle attività di mercato per iscritto al CAAN il disservizio verificatosi.
ART. 11
Servizio di Pulizia, Smaltimento Rifiuti e Pesatura
I servizi di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti all’interno del Centro sono svolti dal CAAN che può affidarli a terzi, anche separatamente, mediante e nel rispetto delle leggi in vigore.
Il servizio di pulizia sarà effettuato in orari di non funzionamento del mercato e sarà atto a garantire il rispetto delle condizioni igieniche sanitarie necessarie.
Ogni conduttore di box dovrà curare che i posteggi e gli annessi (scale, corridoi, ecc.), di loro pertinenza, siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti e materiale da imballaggio che possono costituire un facile nascondiglio per animali e agenti infestanti.
Il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli occupanti il mercato ittico è svolto dal CAAN ed è a carico dei singoli conduttori dei magazzini-posteggi di vendita.
Per i sottoprodotti di categoria 3, il Centro Agro Alimentare provvederà, attraverso apposita convenzione con ditta accreditata, al ritiro degli stessi.
Ogni locatario è tenuto a dotarsi di almeno un idoneo contenitore con chiusura ermetica, da porre internamente al proprio box, per lo stoccaggio giornaliero dei rifiuti.
I rifiuti così raccolti saranno trasportati a cura del locatario del box nell’apposita cella frigorifera contumaciale presente all’interno del Mercato ittico.
Il ritiro dei rifiuti da parte della ditta convenzionata avverrà con cadenza giornaliera mediante il prelievo direttamente dalla suddetta cella frigo, esclusivamente negli orari di chiusura del mercato.
Per ciò che riguarda gli imballaggi vuoti a perdere, il Centro Agro Alimentare ha predisposto un’area per il deposito temporaneo degli stessi.
La ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti poserà su detta area un numero idoneo di cassoni sgarrabili ove saranno depositati gli imballaggi da smaltire.
Per i rifiuti in genere, gli stessi saranno raccolti e smaltiti dal CAAN, o anche da una ditta terza affidataria del servizio.
Al fine di favorire la corretta differenziazione dei rifiuti e, di conseguenza, il corretto smaltimento degli stessi, ogni locatario dovrà dotarsi di un idoneo cassonetto, da porre internamente al proprio box, per lo raccolta dei rifiuti indifferenziati.
All’interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull’esattezza della pesatura presso i venditori. La Direzione provvede ad eseguire controlli prima o all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.
Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
-mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.
Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione. Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.
ART. 12
Servizi diversi
Il CAAN ha la facoltà di istituire nuovi servizi anche per la promozione e il miglior funzionamento del Centro Agroalimentare con particolare riguardo a quelli relativi alla salvaguardia del regolare svolgimento delle transazioni, quali ad esempio la cassa del Centro Agroalimentare ed il monitoraggio del credito, anche d’intesa con gli operatori del centro e nel rispetto delle vigenti normative con particolare riferimento al D. Lgs. 196/2003 (cosiddetta legge sulla Privacy) e successive modificazioni. Le tariffe dei servizi ulteriori sono fissate dal CAAN con cadenza periodica.
Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quella stabilità al comma precedente. Le somme eventualmente pagate in più saranno restituite.
L’imposizione e l’esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l’irrogazione della sanzione della sospensione dell’attività nel mercato.
TITOLO III OPERATORI DEL MERCATO ITTICO ART. 13
Venditori
Sono ammessi ad operare nel mercato Ittico, in qualità di venditori:
1) i commercianti all’ingrosso, commissionari, astatori e mandatari dei prodotti ittici iscritti negli appositi albi;
2) i produttori singoli o associati dei prodotti ittici, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
3) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti dei prodotti ittici;
4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all’art. 1 legge regionale 1° aprile 1975, n. 13 in ossequio a quanto disposto dalla legge 41/86;
E’ fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Mercato di esercitare attività di commercio se non appartenenti alla categorie previste dall’art. 20 del Regolamento Tipo e non preventivamente autorizzate dal CAAN.
Al di fuori degli orari stabiliti dal CAAN è vietato vendere ai privati consumatori.
ART. 14
Acquirenti
Sono ammessi agli acquisti nel mercato Ittico:
1) i commercianti all’ingrosso dei prodotti ittici;
2) i commissionari ed i mandatari dei prodotti ittici;
3) i commercianti al minuto dei prodotti ittici;
4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti dei prodotti ittici;
5) gli Enti Comunali di consumo e di approvvigionamento;
6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.
Sono ammessi, inoltre, agli acquisti i privati consumatori negli orari e con modalità stabilite dal CAAN.
Il CAAN, in accordo con le associazioni di categoria ragionevolmente riconosciute, può autorizzare gli acquirenti ad utilizzare le strutture del mercato ittico come basi logistiche nei casi che riterrà opportuni, previo pagamento dei relativi corrispettivi e nel rispetto delle prescrizioni impartite.
ART. 15
Documenti per l’accesso al Mercato Ittico e disciplina delle attività
Il diritto di accedere al mercato Ittico per svolgere attività commerciali è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa relativa alle categorie di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, e fatto salvo l’accesso dei consumatori privati nei giorni, negli orari e secondo le modalità stabilite dal CAAN.
Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal responsabile del mercato attraverso l’esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti:
a) certificazione dell’iscrizione negli albi di cui all’art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125;
b) certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l’interessato recante la dicitura antimafia, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
Gli acquirenti debbono altresì attestare:
a) l’insussistenza di procedure giudiziarie a loro carico;
b) di non aver riportato protesti nell’ultimo triennio;
c) di non essere assoggettati a procedure esecutive
Non sono richiesti particolari requisiti per l’accesso al mercato da parte di consumatori singoli od associati, durante l’orario previsto per gli stessi.
Il CAAN in ogni caso potrà revocare e/o sospendere il diritto di accesso agli acquirenti che risultano non in possesso dei requisiti di cui sopra.
Per l’accesso al mercato il responsabile dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui agli artt. 13 e 14, apposita tessera di ingresso da cui risultino:
1) le generalità del titolare;
2) il titolo di ammissione al mercato;
3) tipologia del veicolo e numero di targa.
Le tessere di accesso vengono consegnate presso gli uffici CAAN ai richiedenti previa loro liberatoria relativa al trattamento dei dati personali onde consentire al CAAN di chiedere e utilizzare tutte le informazioni idonee per garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali.
Tutti i titolari di tessera, prima di accedere alle negoziazioni, debbono accreditarsi presso il CAAN.
E’ vietato cedere, anche temporaneamente, la tessera di ingresso per l’accesso al mercato ad altra persona non titolare della medesima o, comunque, favorire l’ingresso di coloro che non ne abbiano titolo, assumendo in caso contrario la responsabilità per i danni derivanti alla struttura mercatale, al CAAN e/o a soggetti terzi.
Nel caso di lavoratori dipendenti degli operatori conduttori di stand, la regolarità della loro posizione lavorativa dovrà essere documentata al Gestore, pena il diniego del tesseramento.
Per il rilascio della tessera è imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.
Il CAAN può rifiutarsi di rilasciare la tessera a coloro che possano arrecare grave nocumento alle attività di mercato.
Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al C.d.A. del CAAN che decide, a suo insindacabile giudizio, entro trenta giorni con provvedimento definitivo non motivato.
Il XXXX può autorizzare l’ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando apposita tessera “visitatori” avente validità temporanea.
Il XXXX ha facoltà di allontanare dal mercato Ittico chi sia trovato senza tessera di riconoscimento o senza la specifica autorizzazione.
Resta inteso che:
1) I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell’apposito albo dei commissionari.
2) I commissionari affidatari di posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell’albo dei commercianti.
3) E’ vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere prodotti ittici in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all’ingrosso o a commissionari di mercato per la rivendita all’interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.
4) I commissionari, i mandatari, non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
5) Tutti coloro che sono addetti alla manipolazione e vendita dei prodotti ittici ivi compreso il conduttore del magazzino-posteggio, i suoi familiari che prestino attività, anche titolo gratuito, devono essere muniti dell’apposito attestato di formazione per alimentarista e sottoporsi agli obblighi delle disposizioni vigenti.
TITOLO IV DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEI MAGAZZINI POSTEGGI DI VENDITA ART. 16
Descrizione dei magazzini-posteggi di vendita
Il mercato ittico all’ingrosso del XXXX è costituito da 24 box così strutturati;
• Superficie commerciale, piano terra, destinata all’ attività di commercializzazione e movimentazione dei prodotti ittici suddivisa in;
- una zona espositiva che affaccia direttamente sulla galleria centrale;
- tre celle frigo a diversa temperatura di esercizio: una cella frigo a -18 °C, una cella frigo a +2
°C ed una cella frigo a +7 °C, tutte fornite di rilevatori digitali di temperatura con temperature rilavabili da display esterno;
- un connettivo antistante le celle frigo;
- una zona retrostante i box destinata alle attività di carico e scarico merci.
• Piano primo destinato ai servizi e agli uffici;
ART. 17
Assegnazione dei magazzini-posteggi di vendita
I magazzini-posteggi per esercitare attività di vendita a carattere fisso e continuativo sono assegnati dal XXXX agli operatori di cui all’art. 13 del presente regolamento, su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredata dai documenti prescritti.
I criteri di assegnazione dei magazzini-posteggi di vendita sono prefissati e determinati dal XXXX. Tra i criteri posti a base della procedura dovranno, comunque, essere i seguenti:
a) quantità dei prodotti commercializzati nell’ultimo triennio;
b) entità del fatturato nell’ultimo triennio;
c) gamma e assortimento dei prodotti ittici trattati;
d) strutture e attrezzature quali: magazzini di lavorazione, frigoriferi, mezzi di trasporto, catene di lavorazione e preconfezionamento, attrezzature per la movimentazione dei prodotti ittici;
e) numero di addetti impiegati nell’ultimo triennio;
f) altri parametri individuati dal XXXX quali ad esempio, la qualità di socio del XXXX o suo consorziato l’attività precedentemente svolta all’interno di aree mercatali, la disponibilità di accollarsi
xxxxx eventualmente sostenuti da precedenti affidatari per l’allestimento di strutture fisse nei posteggi- magazzini di vendita, per i quali dovrà essere espressamente previsto un punteggio significativo.
I parametri per l’applicazione dei criteri possono riguardare sia le attività svolte internamente, sia quelle svolte esternamente al mercato.
La valutazione dei dati viene effettuata dal XXXX mantenendo separati questi due gruppi di attività e può riguardare un periodo non inferiore a tre anni.
In sede di prima attuazione del presente Regolamento, il XXXX procederà all’affidamento anche sulla scorta dei criteri di cui all’art. 24 del Regolamento/Tipo, se ed in quanto, ulteriori e diversi rispetto a quelli che precedono.
Le assegnazioni dei predetti magazzini posteggi hanno durata di anni sei (6) e comunque avranno scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.
Il canone per l’uso di ciascun magazzino-posteggio è stabilito dal XXXX in sede di pubblicazione bando. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.
I contratti di locazione dovranno prevedere apposite garanzie fidejussorie escutibili a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a tutela della correttezza e tempestività del pagamento dei canoni, nonché della corretta gestione dei box affidati.
ART. 18
Locazione dei posteggi-magazzini di vendita
Il contratto di locazione potrà essere stipulato dal XXXX con:
a) titolare della ditta individuale;
b) legale rappresentante di società di persona (in caso in cui i poteri di amministrazione siano attribuiti a più soggetti la società dovrà indicare il nominativo a cui dovrà essere intestata la locazione);
c) società di capitali nella persona del legale rappresentante pro-tempore
In caso di intestazione della locazione a società di capitali, tutti i componenti del C.d.A. e del collegio Sindacale debbono attestare al XXXX di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 19 del presente regolamento.
Essi sono inoltre tenuti a comunicare l’insorgere di tali eventi entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, in quanto in caso di insorgenza anche solo di una delle condizioni di cui sopra e qualora la società non provveda immediatamente alla sostituzione dell’amministratore e del sindaco interessato, il XXXX avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di locazione per giusta causa.
I conduttori possono recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno due mesi: in tal caso si procederà alla sostituzione a mezzo di scorrimento dell’apposita graduatoria.
Le assegnazioni dei magazzini-posteggi cessano:
a) alla scadenza del periodo previsto, salvo rinnovo ai sensi di legge;
b) per recesso del conduttore durante il periodo di vigenza del contratto;
c) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure a carico dell’assegnatario;
d) per messa in liquidazione del conduttore;
In caso di rassegnazione a mezzo di scorrimento della graduatoria il subentrante dovrà obbligarsi ad acquisire le attrezzature di proprietà del conduttore uscente ad un prezzo non inferiore a quello risultante dalle scritture contabili dell’uscente, al netto degli ammortamenti già eseguiti.
L’affidamento del magazzino-posteggio non può essere ceduto per qualsivoglia titolo a terzi, fatti salvi i casi di seguito indicati:
Qualora l’assegnazione di un magazzino-posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all’impresa familiare e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando di concorso.
In caso di morte dell’assegnatario, gli eredi legittimi, hanno diritto a continuare nell’assegnazione, fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l’ammissione alle vendite nel mercato, dandone comunicazione documentata al XXXX.
Qualora la persona fisica assegnataria di un magazzino-posteggio, intenda costituire una società di persone o di capitali per l’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere che l’assegnazione sia trasmessa alla società rivolgendo regolare istanza al XXXX a condizioni che per un periodo di almeno due anni il conferente detenga la maggioranza del capitale sociale e sia legale rappresentante della società.
Il trasferimento dell’assegnazione alla società può essere autorizzato purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale, sia di ordine finanziario e commerciale della persone fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse. In tali casi l’assegnazione prevederà la clausola risolutiva qualora la persona fisica ex assegnataria, o in caso di morte, gli eventuali eredi, perdano, per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società.
Analogamente la società di persone può trasformarsi in altra forma societaria, o conferire le proprie attività in società di capitali, alle medesime condizioni e limiti di cui al comma precedente.
In caso di società di capitali, che sia titolare di affidamento, la cessione o la modifica della ripartizione delle quote del capitale sociale non sono equiparabili alla cessione dell’affidamento.
Tutte le modifiche societarie di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate al XXXX, unitamente alle modificazioni dei titolari delle cariche sociali e/o della rappresentanza delle persone giuridiche.
E’ ammessa la cessione del ramo d’azienda nei limiti prescritti dall’art. 22.5 del Regolamento Generale XXXX.
ART. 19
Requisiti soggettivi dell’affidatario dei magazzini-posteggi di vendita
Il XXXX deve negare o revocare l’affidamento in locazione dei magazzini-posteggi nei seguenti casi:
a) a chi non possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del D.lgs. 114/98;
b) a chi abbia riportato una condanna definitiva per reati dolosi superiore a tre anni di reclusione;
c) a chi sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modifiche;
d) a chi sia stato condannato, con sentenza passato in giudicato, qualunque sia l’entità delle relative pene, per reati in tema di: turbata libertà degli incanti – frode nelle pubbliche forniture;
L’affidamento in locazione è revocato, inoltre, nei seguenti casi:
− inattività completa nel magazzino-posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal XXXX;
− per la perdita dei requisiti di cui all’art. 5 D. Lgs. 114/1998 ed al presente Regolamento;
− per la cessione totale e parziale del posteggio a terzi non aventi i requisiti richiesti dal citato art.
5 del D. Lgs. 114/1998 e dal presente regolamento;
− accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il magazzino- posteggio o della tariffa per la occupazione dell’area, nonché nel pagamento dei servizi forniti dal Centro Agro Alimentare.
− accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento previdenziale ed assicurativo del personale dipendente.
− violazione della normativa in vigore in materia di detenzione e commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima;
− violazione della normativa in vigore in materia di detenzione e commercializzazione di specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;
− detenzione e commercializzazione di prodotti ittici pescati nel periodo di fermo biologico;
− frodi per sostituzione di specie di prodotti ittici;
− vendita di prodotti ittici surgelati sprovvisti dell’etichettatura obbligatoria;
− uso di sostanze chimiche e additivi alimentari per mascherare i processi di alterazione del pesce, per migliorare l’aspetto e aumentare in modo artificioso il peso;
− omessa redazione del Manuale HACCP
− mancata o non corretta applicazione delle procedure previste dal Manuale HACCP
La revoca/risoluzione unilaterale ad nutum è dichiarata dal XXXX previa contestazione scritta degli addetti all’interessato.
L’interessato ha 5 giorni di tempo dalla comunicazione della contestazione per formulare per iscritto le proprie deduzioni al XXXX.
Alla scadenza del suddetto termine, il XXXX decide, a suo insindacabile giudizio, in ordine alla risoluzione con provvedimento comunicato per iscritto, previa valutazione delle deduzioni dell’interessato, se pervenute tempestivamente, fatta salva ogni altra azione.
L’affidatario del magazzino-posteggio nei caso di revoca o risoluzione dell’affidamento del box, dovrà procedere all’immediata riconsegna al XXXX della struttura locata entro e non oltre otto (8) giorni dalla richiesta del XXXX.
ART. 20
Scambio o unificazione dei magazzini-posteggi di vendita
Le operazioni di scambio o l’unificazione di due o più posteggi di vendita debbono essere preventivamente autorizzate dal XXXX e sempre che nessuno degli affidatari sia incorso in un provvedimento di revoca/risoluzione dell’affidamento. L’autorizzazione sarà negata alle Ditta non in regola con il pagamento dei canoni di locazione e dei servizi forniti dal Centro Agro Alimentare.
ART. 21
Gestione dei posteggi di vendita
Il magazzino-posteggio deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione, pena la risoluzione del contratto di locazione, fatti salvi i casi indicati all’art. 25 comma II e III Regolamento-Tipo settore Prodotti ittici.
Gli assegnatari, per i rapporti con il XXXX, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo magazzino-posteggio.
In conformità dell’atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell’accesso al rispettivo magazzino-posteggio, il proprio nome, cognome ed indirizzo; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.
Il XXXX può fissare criteri di uniformità per le indicazione di cui al comma precedente.
I magazzini-posteggi debbono essere usati solo per la vendita, il deposito dei prodotti ittici e delle attrezzature ( la cui installazione deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti) necessarie ed indispensabili per dette operazioni e comunque autorizzate dal Responsabile del Mercato. E’ vietato adibire i magazzini-posteggi e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
L’esposizione dei prodotti ittici è consentita entro e non oltre lo spazio delimitato dalla seconda linea rossa antistante lo stand locato.
E’ vietato occupare con merce, imballaggi o altro spazi non assegnati in locazione e/o in comune con altri conduttori di box.
E’ vietato eseguire all’interno posteggio qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l’esercizio del commercio all’ingrosso dei prodotti ittici o che, comunque, non sia eseguita in conformità alle disposizioni impartite dalla locale Autorità Sanitaria, ivi compreso l’incassettamento di partite alla rinfusa.
Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei magazzini-posteggi, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Responsabile del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
Non è consentito installare nei magazzini-posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del XXXX.
La relativa istanza deve essere presentata tramite il Responsabile del mercato.
I conduttori sono tenuti a custodire ed utilizzare con la massima diligenza i box loro assegnati e tutte le aree di pertinenza esclusiva nonché le parti comuni.
Le celle frigorifere devono essere sempre mantenute dai locatari, a propria cura e spese, in efficienza e in condizioni igienico-sanitarie conformi alle disposizioni legislative ed a quelle impartite dal personale della A.S.L.
Tutti i guasti alle celle frigorifere che comportano l’interruzione del raffreddamento devono essere immediatamente comunicati al veterinario responsabile affinché possa valutare lo stato di conservazione dei prodotti depositati prima della loro reimmissione sul mercato per la vendita.
Il XXXX non risponde dei danni derivanti da un qualunque malfunzionamento, anche indotto da eventi esterni e/o soggetti terzi, delle celle frigorifere.
Art. 22
Riconsegna dei posteggi-magazzini di vendita
Al termine della locazione, o a seguito della sua revoca, il Responsabile del Mercato, se possibile di concerto con il vecchio conduttore, redige un processo verbale delle operazioni di riconsegna al XXXX.
Il conduttore deve in ogni caso:
• riconsegnare il posteggio, entro i tempi stabiliti dal XXXX, libero da persone, cose, impianti o strutture di qualunque genere, nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permetterne l’immediato utilizzo da parte di un altro operatore;
• a lasciare l’area, nel termine di cui sopra, nelle medesime condizioni in cui l’ha avuta in locazione.
In caso di inottemperanza alle disposizioni del precedente comma, il Responsabile del Mercato provvede ad operare lo sgombero addebitando le spese al conduttore inadempiente.
L’affidatario uscente sarà tenuto a rimborsare al XXXX tutti i danni eventualmente arrecati al posteggio di vendita.
Le adduzioni e miglioramenti apportate ai posteggi dagli affidatari, anche se autorizzate da XXXX, non avranno diritto ad alcun indennizzo a favore dei conduttori.
Art. 23
Produzione del ghiaccio
All’interno del mercato ittico, al piano terra, è ubicato il locale per la produzione del ghiaccio.
Tale servizio può essere gestito dal XXXX in via diretta, o essere affidato dal XXXX ad una impresa che garantisca:
• la fabbricazione del ghiaccio in quantità idonee almeno a soddisfare le esigenze dei conduttori dei posteggi di vendita;
• la vendita dello stesso nelle ore di apertura del mercato ittico;
• l’ installazione, la manutenzione ordinaria e la pulizia della cella frigo.
L’impresa affidataria del servizio può vendere il ghiaccio anche a soggetti che non siano conduttori di posteggio, purché garantisca a questi ultimi la fornitura necessaria a soddisfare i loro fabbisogni.
L’impresa affidataria riscuote direttamente il prezzo delle transazioni effettuate.
Il canone per l’uso del locale per la produzione del ghiaccio è stabilito dal XXXX. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.
TITOLO V FUNZIONAMENTO MERCATO ITTICO ART. 24
Ordine interno
E’ vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e xxxxxxxxxx;
c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l’ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili , bevande, ecc., senza autorizzazione;
e) introdurre animali;
f) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
g) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
h) circolare fuori dalle sale di esposizioni o di vendite con coltelli ed altri arnesi di lavoro;
i) uscire dal mercato indossando abiti sudici o insanguinati;
l) depositare nelle aree scoperte merci, imballaggi, rifiuti e quant’altro;
m) portare armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
n) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
o) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura;
p) tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
q) ogni atto contrario alla sicurezza ed al buon costume;
Gli spogliatoi, i servizi igienici e ogni altro locale ad uso comune devono essere sempre mantenuti in ordine e sgomberi da qualsiasi attrezzatura e oggetti non pertinenti. Le persone che ne usufruiscono sono tenute a non provocare danni, a non insudiciare, a riporre i rifiuti negli appositi contenitori avendo cura di non versare liquidi sui pavimenti.
Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla Direzione, avvisi a carattere sindacale.
ART. 25
Obblighi dei locatari di posteggi di vendita
Agli assegnatari di box è vietato:
a. accedere alle sale interne del mercato quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. Tale divieto permane sino a quando l’impresa preposta autorizza l’accesso a lavoro ultimato;
b. abbandonare qualsiasi rifiuto sia all’interno del mercato che nelle aree esterne. Qualora ciò accada e l’abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti sono rimossi a cura della Direzione tramite impresa specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i conduttori di posteggio in proporzione diretta al canone di locazione complessivamente dovuto;
c. svolgere attività di commercio dei prodotti ittici in altri luoghi che non sia il posteggio- magazzino di vendita nelle forme e negli orari previsti.
E’ fatto obbligo a ciascun conduttore di:
a. osservare tutte le disposizioni regolamentari, quelle provenienti dalle vigenti normative sanitarie in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti ittici e di quant’altro prescritto dal Responsabile del Mercato e dal competente servizio veterinario in merito alle operazioni di commercializzazione, incassettamento, movimentazione e deposito dei prodotti ittici;
b. osservare le disposizioni statali e comunitarie in ordine alla commercializzazione dei prodotti ittici con particolare riferimento a quelle relative alle tagli minime dei prodotti commerciabili ed al loro incassettamento o analogo sistema per consentirne la movimentazione ed il trasporto;
c. osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e sanità dei posti di lavoro, ivi compresa la elaborazione del prescritto documento di sicurezza e la nomina del responsabile della sicurezza;
d. nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario, disporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli uffici del posteggio ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti.
e. rispettare gli orari di accesso al mercato e di vendita;
f. di vendere a collo e/o a peso e secondo le disposizioni sanitarie vigenti;
g. emettere un documento di vendita all’atto di ciascuna contrattazione, nel quale siano specificati: peso, qualità, quantità e prezzo del prodotto.
Per esigenze di natura statistica, inoltre, gli operatori di vendita devono comunicare alla Direzione di mercato l’entità delle merci conferite, di quelle commercializzate nell’ambito del mercato ed i relativi prezzi. Le cadenze delle comunicazioni e le relative modalità sono fissate dal Responsabile del mercato.
ART. 26
Igiene del Personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti ittici
E’ fatto divieto a ciascun operatore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti ittici ivi compreso il conduttore del magazzino-posteggio, i suoi familiari che prestino attività, anche titolo gratuito, nel posteggio stesso di:
a. accedere al posteggio-magazzino di vendita con abiti diversi da quelli da lavoro. L’abbigliamento consiste in giacca o sopravveste di colore chiaro e un copricapo che contenga la capigliatura. Le calzature da lavoro devono essere pulite e in ordine.
b. consumare cibi o bevande, fumare e mangiarsi le unghie nei luoghi di lavoro;
x. xxxxxxx;
d. depositare coltelli o altre attrezzature negli armadietti;
e. depositare le divise sporche negli armadietti. Le divise sporche vanno riposte in un sacchetto di plastica monouso;
f. far entrare nei locali di vendita persone non abilitate e sprovviste del prescritto abbigliamento. E’ fatto obbligo a ciascun operatore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti ittici ivi compreso il conduttore del magazzino-posteggio, i suoi familiari che prestino attività, anche titolo gratuito, nel posteggio stesso di:
a. Rispettare i percorsi “abiti civili” e “abiti da lavoro”;
b. iniziare il lavoro con abbigliamento ineccepibile;
c. cambiarsi la divisa da lavoro regolarmente;
d. non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come tovaglioli;
e. lavarsi le mani con frequenza e attenzione utilizzando l’apposito lavabo;
f. disinfettare e proteggere le ferite sulle mani con bende monouso e cerotti impermeabili. Utilizzare guanti monouso a ricoprirle;
ART. 27
Circolazione dei mezzi di trasporto di prodotti ittici all’interno del Mercato
I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato possono accedere al mercato a cominciare dall’apertura dei cancelli del mercato stesso.
L’accesso al mercato ittico dei veicoli per il trasporto dei prodotti della pesca freschi e congelati è subordinato alla presentazione presso gli uffici XXXX della registrazione (ex autorizzazione sanitaria) provata da copia timbrata della DIA o da copia dell’esito di verifica dell’ASL.
Al fine di assicurare una adeguata protezione delle sostanze alimentari trasportate evitando possibili contaminazione è fatto l’obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato.
I mezzi che necessitano di lavaggio delle celle di trasporto potranno usufruire dell’apposita area centralizzata predisposta per il lavaggio degli automezzi.
I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall’inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
I veicoli dei conduttori dei posteggi e quelli che comunque trasportano prodotti destinati alla vendita possono sostare negli spazi all’uopo predisposti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
Ogni conduttore ha diritto, nei limiti della disponibilità complessiva, ad utilizzare una sola area di parcheggio e non deve in alcun modo intralciare gli altri conduttori di box collocando mezzi fuori dagli appositi spazi.
Gli autisti devono osservare scrupolosamente la segnaletica stradale posta all’interno dell’area mercatale per la circolazione e la sosta dei mezzi prestando particolare attenzione nelle operazioni di manovra al fine di evitare qualsiasi danno a cose e/o persone per i quali, comunque, il XXXX declina ogni responsabilità. All’interno dell’area mercatale trova applicazione il Codice della Strada.
ART. 28
Responsabilità
Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il XXXX non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al XXXX.
A loro carico il XXXX può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.
Tutti gli operatori debbono svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e del presente regolamento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza del lavoro, qualità e igiene dei prodotti alimentari.
ART. 29
Calendario e orario di mercato
Le contrattazioni hanno luogo tutto l’anno ad eccezione del lunedì e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa:
- 1° gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.
Gli orari di funzionamento sono:
- apertura cancelli ed inizio immissione prodotti ore 0.00
- termine immissione prodotti ed inizio contrattazione ore 4.00
- termine contrattazione ore 8.00
- vendita diretta ai consumatori ogni sabato ore 8.30 - 10.30
- chiusura mercato ore 11.00
Il XXXX si riserva la facoltà di modificare il calendario e l’orario nel rispetto della legislazione vigente e dell’art. 29 del regolamento Tipo Regionale, adeguandolo, compatibilmente alla richiamata normativa alle esigenze funzionali della struttura sentito il parere delle Associazioni più rappresentative degli operatori di mercato.
Il XXXX può, in particolari circostanze, autorizzare l’anticipo o ritardare dell’orario di apertura cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l’orario di inizio delle contrattazioni.
TITOLO VI DISCIPLINA DELLE VENDITE ART. 30
Operazioni di vendita
Le vendite dei prodotti della pesca avvengono mediante contrattazione diretta.
Le attività di vendita dei prodotti ittici devono avvenire nel rispetto del presente regolamento, delle direttive specifiche emanate dal XXXX nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.
Tutte le merci dirette al Mercato Ittico debbono essere esclusivamente indirizzate agli operatori conduttori di stand.
All'interno del Mercato è vietato il trasferimento dei prodotti tra gli operatori locatari.
Gli operatori conduttori di box non possono porre in vendita nel Mercato prodotti a soggetti non accreditati.
Il XXXX non è responsabile dei danni cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né può essere coinvolto ad alcun titolo nelle liti che eventualmente ne derivino.
Gli operatori conduttori dei magazzini-posteggi di vendita, i produttori, i compratori, gli autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire ai competenti organi di vigilanza tutta la documentazione ritenuta idonea ad individuare l'effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato agli addetti incaricati dal XXXX.
In ogni caso il XXXX, tramite il Servizio di Vigilanza o proprio personale, può effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti in qualsiasi momento anche precedente o successivo alle contrattazioni.
ART. 31
Norme per la commercializzazione - Ritiro dei prodotti
Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione del mercato e dal veterinario addetto al mercato.
La merce esposta nei magazzini-posteggi deve essere ripartita distintamente, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest’ultima caratterizzi il prodotto.
E’ vietato l’uso di contenitori che non rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti.
E’ vietato, altresì, l’uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggiano i prodotti e ne pregiudicano la necessaria, perfetta conservazione.
Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici, senza dover per questo corrispondere al XXXX pagamenti di qualsiasi natura.
Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere vietato dal servizio veterinario e dal responsabile del mercato, per motivi di carattere igienico-sanitario.
Dell’esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti stessi.
Per quanto non previsto dal presente articolo, la commercializzazione dei prodotti della pesca, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni.
ART. 32
Vendite per conto
I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
Ai commissionari ed ai mandatari nei mercati, di cui all’art.1, lettera a), legge regionale 1° aprile 1975, n.13, spetta una provvigione da corrispondere tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ittici il 5%.
La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del magazzino-posteggio (scarico compreso), fino alla consegna ei prodotti stessi all’acquirente alla soglia del magazzino-posteggio (escluso il carico), nonché dello “star del credere”.
Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.
I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.
In ogni conto vendita deve risultare:
1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
2) il prezzo di vendita;
3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.
I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
ART. 33
Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite
Gli operatori del mercato possono chiedere al XXXX la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalla norma in vigore.
Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al XXXX, il quale, d’intesa con l’organo sanitario, e seguito l’accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
Per le merci guaste e non più commestibili, il Responsabile del Mercato rilascia un certificato comprovate la distruzione, con riferimento all’ordine dell’organo sanitario.
L’operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
ART. 34
Prodotti non normalmente non conservabili o da distruggere
Il veterinario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizione di nomale conservabilità, dandone comunicazione al Responsabile del mercato che è responsabile dell’esecuzione della decisione del veterinario.
Il Responsabile può rilasciare, a richiesta dell’interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal veterinario in merito all’urgenza della vendita.
I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva sollecita distruzione da effettuare con l’osservanza delle norme regolamentari emanate dal XXXX.
L’ordine di distruzione è dal veterinario notificato al Responsabile del mercato che deve rilasciare notificazione al venditore interessato.
Art. 35
Merci affidate per la vendita alla Direzione del mercato
Il Responsabile del mercato provvede, mediante l’opera di mandatari o di commissionari, nonchè dalla cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dal XXXX, sentita la commissione di mercato, alla vendita, mediante trattativa privata:
a) delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
b) delle merci pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonchè di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del mercato o irreperibili:
c) delle merci che, su indicazione dell’organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.
I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.
I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.
Il XXXX e la Direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti, o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.
ART. 36
Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
Indipendentemente dall’eventuale azione penale e delle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alla disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno puniti, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della recidività, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) diffida (verbale o scritta) da parte del Responsabile del mercato;
b) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Responsabile del Mercato;
c) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dal XXXX, sentita la commissione di mercato, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Responsabile del mercato;
d) revoca dell’assegnazione del magazzino-posteggio per i motivi di cui all’art. 19 del presente regolamento.
I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Responsabile del Mercato, debbono essere immediatamente comunicati al XXXX e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.
Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell’iscrizione negli albi di cui all’art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
La violazione alle disposizioni regolamentari relative all’esposizioni dei prodotti ittici ed alla occupazione di spazi non assegnati in locazioni richiamate all’art. 21 del presente regolamento
comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 €;
La seconda violazione, accertata nello stesso mese della precedente, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 400 €;
La terza violazione, accertata nello stesso mese delle precedenti, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da 300 a 600 €. La terza violazione accertata comporta altresì, da parte dell’Ente Gestore l’applicazione del provvedimento di sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di giorni tre.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.
Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all’ingrosso le sanzioni amministrative previste dalle norme in vigore.
ART. 37
Commercio all’ingrosso fuori mercato
L’esercizio del commercio all’ingrosso, attuato fuori mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all’ingrosso locale, comprese quelle relative all’orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esse.
In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all’ingrosso fuori dal mercato, il Sindaco, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
TITOLO VII ASPETTI ECONOMICI
ART. 38 – Bilancio di esercizio del mercato Ittico
Il XXXX provvedere a redigere un bilancio di esercizio dell’attività del mercato ittico fermo restando gli obblighi di bilancio scaturenti dal codice civile.
ART. 39 – Canoni di locazione e tariffe
I canoni di locazione dei posteggi-magazzini di vendita del mercato ittico sono deliberati dal XXXX, ai sensi dell’art.17 del presente regolamento. Le tariffe dei servizi del Centro Agro Alimentare di Napoli, compresi quelli affidati in appalto, sono definite dal XXXX in base annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
Le tariffe anzidette sono esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel XXXX possano prenderne visione.
I canoni per l’uso dei posteggi-magazzini di vendita sono riscossi dal XXXX, per quelli relativi alla prestazione di servizi sarà adottato apposito regolamento a cura del XXXX.
Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal XXXX o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
Le somme eventualmente pagate in più debbono essere restituite.
I canoni di locazione e le tariffe relative ad alcuni dei servizi organizzati e prestati dal XXXX, di volta in volta individuate dall’art. 17 del presente regolamento possono essere conglobati.
TITOLO VIII – VARIE
ART. 40 – Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione effettuate mediante affissione presso la sede del XXXX nell’ambito del Centro Agro Alimentare.
ART. 41 - Validità del Regolamento
La validità del presente regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Mercato Ittico.