REGOLAMENTO DI PROCEDURA
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REGOLAMENTO DI PROCEDURA
adottato dalle Camere Arbitrali delle Camere di Commercio delle Marche
Capo I Procedimenti e norme applicabili
Art.icolo 1 – (Disposizioni generali)
1. La Camera Arbitrale presta, a richiesta, la sua opera mediante i seguenti procedimenti:
a) arbitrato rituale;
b) arbitrato irrituale;
c) arbitraggio;
d) perizia contrattuale.
Articolo 2 – (Arbitrato rituale e arbitrato irritale)
1. Se le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) che fa riferimento alla Camera Arbitrale, le controversie cui l'accordo si riferisce sono risolte a norma del presente Regolamento.
2. Si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e segg. c.p.c., sia nel caso in cui le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale sia nel caso in cui le parti abbiano fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale o al suo Regolamento di procedura senza altre indicazioni; in tali casi il procedimento si conclude con la pronunzia di un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 825, comma 2 e comma 3, c.p.c..
3. Si procede ad arbitrato irrituale o libero, diretto ad una decisione avente valore negoziale, solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso.
4. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o sull'esistenza dell'accordo compromissorio, siano esse emerse nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro sia successivamente ad essa, sarà il Tribunale Arbitrale a decidere.
5. Si fa luogo altresì all'arbitrato rituale quando, pure in difetto di clausola compromissoria o di compromesso, le parti ne facciano concordemente richiesta scritta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
6. Anche qualora nell'accordo compromissorio manchi o sia incompleto il riferimento alla Camera Arbitrale, la domanda di arbitrato può essere ugualmente presentata, purché le parti, entro il termine fissato dal Segretario, sottoscrivano una convenzione arbitrale integrativa.
7. Per le controversie relative a rapporti societari di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, anche se la clausola compromissoria la autorizza a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto, con lodo impugnabile, quando per decidere abbia conosciuto in via incidentale di questioni non compromettibili nonché quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
Articolo 3 - (Diritto o equità negli arbitrati)
1. Fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del presente Regolamento, qualora la convenzione che prevede l'arbitrato rituale non specifichi se l'organo giudicante debba decidere secondo diritto o secondo equità, gli arbitri giudicheranno secondo diritto ove le parti, con espressa dichiarazione congiunta, non li autorizzino a giudicare secondo equità come previsto dall'art. 822 c.p.c..
2. Negli arbitrati irrituali gli arbitri sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente Regolamento e, nel rispetto del principio del contraddittorio, statuiscono secondo diritto ove le parti non abbiano congiuntamente richiesto una pronuncia secondo equità.
Articolo 4 – (Procedimento di arbitraggio)
1. Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente Regolamento. Salvo diverso accordo delle parti, essi decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obiettivi stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli settori del commercio.
2. Le norme previste dal presente Regolamento per l'arbitrato si applicano all'arbitraggio se compatibili.
Articolo 5 – (Procedimento di perizia contrattuale)
1. La Camera Arbitrale assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.
2. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dalla Camera Arbitrale; essi potranno chiedere alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.
3. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che ne rilascia copia autentica alle parti.
4. Le norme previste dal presente Regolamento per l'arbitrato si applicano alla perizia contrattuale se compatibili.
Articolo 6 – (Disposizione per i procedimenti internazionali)
1. La Camera Arbitrale amministra anche i procedimenti arbitrali internazionali, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.
2. Sono altresì da considerarsi internazionali i procedimenti di arbitraggio e di perizia contrattuale in cui, alla data della sottoscrizione della domanda di arbitraggio o di perizia contrattuale, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero.
3. Se le parti non hanno provveduto alla scelta della legge nella convenzione arbitrale o, al più tardi, sino alla sua costituzione, il Tribunale Arbitrale sceglierà la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. Qualora le parti non abbiano provveduto alla scelta della lingua nella convenzione arbitrale o, al più tardi, sino alla sua costituzione, il Tribunale Arbitrale, tenuto conto delle circostanze, determinerà la lingua dell'arbitrato, senza pregiudizio degli atti già depositati in lingua diversa purché accompagnati da traduzione asseverata.
5. Ai procedimenti di arbitraggio e di perizia contrattuale si applicano le norme contenute nel codice civile e, ove compatibili, quelle di cui al presente Regolamento.
6. Qualora le parti siano residenti od abbiano la loro sede effettiva in paesi diversi, il Presidente del Tribunale Arbitrale o l'Arbitro unico sono nominati dalla Camera Arbitrale, anche tra soggetti appartenenti ad un paese terzo, a seconda delle circostanze, e salvo diverso accordo tra le parti.
7. Sono in ogni caso salve le norme stabilite nelle Convenzioni internazionali.
8. Tutti i termini sono raddoppiati salvo quello stabilito per la pronuncia del lodo.
Articolo 7 – (Sede dell'arbitrato)
1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio.
2. Il Tribunale Arbitrale può decidere se svolgere altrove le udienze ed i singoli atti del procedimento.
Articolo 8 – (Termini)
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Camera Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Il decorso dei termini è comunque sospeso di diritto dal l° al 31 agosto, compresi.
4. Il Tribunale Arbitrale può prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza, possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti, e per un particolare motivo di 180 giorni.
Articolo 9 – (Elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti)
1. Per la nomina di arbitri, arbitratori e periti, la Camera Arbitrale attinge ad un elenco di persone particolarmente esperte, appositamente predisposto e tenuto dalla Camera Arbitrale stessa.
2. L'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale, su domanda dell'interessato e attestazione dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni; la permanenza nell'elenco è subordinata alla permanenza dei requisiti; la cancellazione deve essere preceduta dall'audizione dell'interessato.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione attestante:
a) i titoli di studio posseduti;
b) la specifica competenza in materia arbitrale;
c) l'esperienza maturata nella libera professione;
d) i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche o imprese private;
e) le pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
f) la partecipazione a corsi di formazione;
g) ogni altro elemento che dimostri l'idoneità allo svolgimento delle funzioni arbitrali, peritali o d'arbitraggio.
4. Nella domanda l'istante deve espressamente dichiarare di impegnarsi a rispettare i Regolamenti e le tariffe della Camera Arbitrale.
5. Con riferimento a particolari esigenze, la Camera Arbitrale può eccezionalmente affidare gli incarichi di cui al comma 1 a persone, di specifica competenza, non comprese nell'elenco di cui sopra.
Capo II
Gestione degli atti del procedimento; spese e onorari
Articolo 10 – (Custodia degli atti processuali)
1. Esaurito il procedimento, il Tribunale Arbitrale trasmette il fascicolo alla Segreteria della Camera arbitrale.
2. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro 3 mesi dalla con- clusione del procedimento.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per 3 anni.
Articolo 11 – (Riservatezza)
1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.
Articolo 12 – (Valore della controversia)
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti, escluse le subordinate.
2. Il Tribunale arbitrale determina il valore della controversia e stabilisce l'ammontare dell'acconto del proprio onorario in base alla tariffa camerale, ordinando alle parti di effettuarne il pagamento e fissando il relativo termine. Nel caso in cui il valore di ciascuna domanda sia indeterminato il Tribunale Arbitrale, lo considererà ricompreso nel quarto scaglione della Tabella.
3. In ogni fase del procedimento Il Tribunale arbitrale a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
4. Il Tribunale si impegna a comunicare alla Segreteria il valore della controversia, determinato come sopra; la Segreteria, sulla base di detta indicazione, invita le parti ad effettuare l'intero versamento di diritti amministrativi, ponendoli a carico di ciascuno di essi in pari importo.
Articolo 13 – (Spese di procedimento)
1. Le spese di procedimento, indicate nelle tariffe, allegate al presente Regolamento, comprendono:
a) i diritti di registrazione;
b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera arbitrale;
c) gli onorari dell'arbitro;
d) gli onorari del consulente tecnico d‘ufficio.
2. Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi è da considerarsi condizione di procedibilità del procedimento arbitrale.
3. Al pagamento delle spese di procedimento le parti sono tenute in via solidale. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Tribunale Arbitrale delibera le spese di procedimento con riferimento all'attività svolta.
Articolo 14 – (Onorari e spese del Tribunale Arbitrale)
1. Il Tribunale Arbitrale liquida il proprio compenso sulla base delle tariffe allegate al presente Regolamento. Nel determinare l'onorario tra il minimo e il massimo il Tribunale Arbitrale tiene conto del valore della controversia, della durata del giudizio e della complessità delle questioni affrontate. L'onorario viene calcolato senza sommare gli importi relativi agli scaglioni inferiori.
2. In caso di Collegio Arbitrale al Presidente spetterà il 40% del compenso e agli altri componenti il 30% ciascuno.
3. All'arbitrato rituale si applica l'art. 814 c.p.c..
Capo III
Atti introduttivi del giudizio arbitrale
Articolo 15 - (Domanda di arbitrato)
1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato, rituale o irrituale, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una domanda contenente:
a) il nome e il domicilio delle parti;
b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
h) la sottoscrizione.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la domanda, completa della relazione di notifica, deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati:
a) copia della domanda notificata;
b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;
c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia.
3. Se la controversia deve essere decisa da un Collegio Arbitrale gli atti e i documenti indicati nel comma precedente devono essere depositati in quattro copie.
4. Al momento del deposito della domanda, la parte attrice versa il diritto di registrazione.
5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle Imprese.
Articolo 16 – (Memoria di risposta e domanda riconvenzionale)
1. Il convenuto, entro venti giorni dalla notifica della domanda, deve notificare alla controparte, nelle forme degli atti processuali civili, una memoria di risposta, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, contenente:
a) il nome e il domicilio del convenuto;
b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;
h) la sottoscrizione.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la memoria, completa della relazione di notifica, deve essere depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale. Ad essa devono essere allegati:
a) copia della memoria notificata;
b) copia del compromesso o dell'atto contenente la clausola compromissoria;
c) i documenti che la parte ritiene utili per la decisione della controversia.
3. La parte convenuta, al momento del deposito della risposta, versa il diritto di registrazione come determinato nel tariffario allegato.
4. Se la parte convenuta non presenta la memoria di risposta, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica della domanda, il procedimento prosegue in sua assenza.
5. Nel caso in cui la memoria di risposta contenga una domanda riconvenzionale, la parte attrice, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 2, può depositare in Segreteria una memoria di replica in originale ed una copia. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito.
6. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 15.
Articolo 17 - (Obbligo di osservanza della disciplina dell'imposta di bollo)
1. Gli originali della domanda di arbitrato, della memoria di risposta, della memoria di replica e di ogni altro atto difensivo autorizzato dal presente Regolamento o dall'Arbitro, nonché gli originali del lodo richiesti dalla procedura devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni).
Capo IV
Costituzione, requisiti e poteri del Tribunale Arbitrale
Articolo 18 – (Numero e nomina degli arbitri)
1. Secondo quanto stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale, le controversie sono decise da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto di tre membri; ove le parti non abbiano diversamente pattuito, l'arbitrato è affidato ad un arbitro unico.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Tribunale Arbitrale composto da un arbitro unico, l'arbitro è scelto di comune accordo dalle parti. Nel caso in cui le parti non raggiungano un
accordo, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto.
3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da un Tribunale Arbitrale composto da un collegio, ciascuna parte nomina nella domanda o nella risposta un arbitro; se una delle parti non prov- vede, la nomina compete, entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto, al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale su istanza della parte più diligente.
4. Il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale nomina l'arbitro avente funzione di Presidente del Tribunale Arbitrale in composizione collegiale.
Articolo 19 – (Pluralità di parti)
1. Nell'ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti, in mancanza di specifiche previsioni della clausola compromissoria o del compromesso, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale nomina direttamente un Arbitro unico.
2. Se le parti hanno scelto un Collegio arbitrale senza indicazione del numero, gli arbitri saranno tre, nominati d'accordo tra le parti o in difetto, tutti e tre nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale.
Articolo 20 – (Nomina dell'arbitro nelle controversie societarie)
1. Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione del Collegio.
Articolo 21 – (Accettazione della nomina)
1. Ricevuta la nomina dell'arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale ne informa le parti e l'arbitro stesso, che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà comunicare alla Segreteria, me- diante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, la propria accettazione. In mancanza la nomina si intende non accettata.
2. L'atto dovrà, altresì, essere accompagnato dalla dichiarazione di espressa accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte, ed in particolare delle regole concernenti la ricusazione, la decadenza, la sostituzione degli arbitri, nonché le modalità della loro remunerazione e la disciplina della responsabilità.
3. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza, neutralità e imparzialità dell'arbitro di cui all'art. 21, sono immediatamente comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e agli altri arbitri.
4. L'arbitro che non ha accettato la nomina deve essere sostituito nel rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento.
Articolo 22 – ( Dichiarazione di indipendenza ed imparzialità dell'arbitro)
1. L'arbitro deve essere imparziale, neutrale ed indipendente rispetto alle parti.
2. L'arbitro deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza, di neutralità ed imparzialità sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possano, anche in astratto, costituire motivo di incompatibilità all'incarico e di inaffidabilità.
3. Nel corso del procedimento l'arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che, modificando la sua con- dizione, come risultante dalla dichiarazione di cui al comma precedente, possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
Articolo 23 – (Ricusazione degli arbitri )
1. La parte può ricusare gli arbitri, oltre che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 815 c.p.c., anche per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità e neutralità.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza e imparzialità o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza, neutralità ed imparzialità che debbono contraddistinguere la funzione dell'arbitro.
4. L'arbitro ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c..
Articolo 24 – (Sostituzione degli arbitri)
1. L'arbitro può rinunciare all'incarico solo per comprovati e gravi motivi.
2. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax. La Segreteria, con lo stesso mezzo, ne informa le parti, gli altri arbitri e chi comunque ha provveduto alla nomina del rinunciante.
3. In caso di morte, incapacità o rinuncia dell'arbitro, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza dell'arbitro, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale effettua un richiamo scritto; se trascorsi 15 giorni dalla comunicazione l'arbitro non adempie, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale, dopo averlo convocato e ascoltato, se comparso, dispone la sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
5. Il compenso eventualmente spettante all'arbitro sostituito è stabilito dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale, in considerazione dell'attività fino a quel momento svolta.
6. L'arbitro nominato in sostituzione può disporre, se Arbitro unico, o richiedere al Collegio l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.
Articolo 25 – (Costituzione del Tribunale Arbitrale)
1. Entro 5 giorni dall'ultima accettazione di nomina, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che sono stati effettuati i versamenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro 20 giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Fermo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, il verbale indica la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo.
Art.icolo 26 – (Incompetenza del tribunale arbitrale)
1. L'eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.
Articolo 27 – ( Poteri del Tribunale arbitrale)
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento, ha la facoltà di nominare consulenti tecnici e assumere mezzi di prova, non richiesti di parte e, nell'arbitrato irrituale, anche d'ufficio.
3. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Tribunale Arbitrale lo consenta; la richiesta deve essere proposta al più tardi nel giorno fissato per l'audizione.
4. Il Tribunale Arbitrale deve statuire in base ai soli documenti, se le parti ne fanno espressa, concorde richiesta, anche nel corso del procedimento.
5. Chiusa l'istruttoria, il Tribunale Arbitrale può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte oppure fissare un'udienza per la discussione orale.
6. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
7. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
8. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
Articolo 28 – (Ordinanze)
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza, sono redatte per iscritto e sono revocabili.
Articolo 29 – ( Udienze e verbali)
1. Le date di udienza sono fissate dall'arbitro e comunicate dalla Segreteria alle parti con un congruo preavviso.
2. Le parti, se convocate, possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti di idonea procura.
3. Ad ogni udienza partecipa con funzione di verbalizzante, il Segretario della Camera Arbitrale o un funzionario camerale da lui delegato. Questi redige il verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, viene depositato in Segreteria.
4. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti su loro richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.
Capo V
Intervento di terzi, domande nuove, transazioni
Articolo 30 – (Chiamata in causa di terzi)
1. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, il convenuto deve notificare la domanda nelle forme degli atti processuali civili.
2. In alternativa, il convenuto può trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.
3. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.1gs. n. 5 del 2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.
Articolo 31 - (Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo)
1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti e al Tribunale Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a 20 e non superiore a 30 giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo che viene chiamato in causa deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 16 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto del terzo alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.
Articolo 32 - (Transazione in corso di procedimento)
1. Quando le parti giungono ad una transazione prima che si costituisca l'organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, questo redige verbale, sottoscritto anche dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo; contestualmente liquida il proprio compenso, disponendo, se del caso, la restituzione dell'eccedenza di quanto versato.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non risolti.
Capo VI Decisione della controversia
Articolo 33 - (Deliberazione del lodo)
1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento lo impongono.
Articolo 34 – (Forma e contenuto del lodo)
1. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia.
2. Il lodo è redatto per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
c) l'indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
f) l'esposizione dei motivi della decisione;
g) il dispositivo;
h) la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
3. La liquidazione di spese ed onorari viene effettuata secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento.
4. È ‘ valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
5. Ciascun arbitro può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
6. Il lodo può essere corretto dallo stesso Tribunale Arbitrale nei modi, nei tempi e con le formalità di cui all'art. 826 cpc..
7. Il lodo è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti, più una per la Segreteria della Camera Arbitrale.
8. Le sottoscrizioni dei componenti del Tribunale Arbitrale possono risultare da più esemplari del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
9. La Segreteria della Camera Arbitrale trasmette a ciascuna parte, entro 10 giorni dal ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale.
Articolo 35 – (Termine per il deposito del lodo)
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale il lodo entro centoottanta giorni dalla costituzione.
2. Per eccezionali e giustificati motivi la Camera Arbitrale, su richiesta scritta del Tribunale Arbitrale, depositata prima della scadenza del termine e motivata, potrà prorogare il suddetto termine fino ad un massimo di centottanta giorni.
Articolo 36 – (Lodo parziale)
1. Ove il Tribunale Arbitrale ritenga, per motivi da indicare nel lodo, di decidere solo su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia, può emettere un lodo parziale.
2. In caso di lodo parziale, il Tribunale Arbitrale adotta con successiva ordinanza i provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento.
3. Pronunciato un lodo parziale, il Tribunale Arbitrale ha a disposizione un termine uguale a quello consentito per la pronuncia del lodo definitivo, a decorrere dal momento del deposito in segreteria del lodo parziale.
Articolo 37 – (Disposizione transitoria)
1. All'atto della costituzione della Camera arbitrale unica delle Marche, verrà provveduto, alla stregua di quanto indicato nel “Preambolo” del presente Regolamento, ai necessari adeguamenti anche in riferimento alle previste articolazioni territoriali.
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 38 - (Entrata in vigore del Regolamento)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 giugno 2010 e si applica alle procedure introdotte con domanda notificata a partire da tale data.