SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento dei servizi finalizzati all’implementazione e alla evoluzione del sistema informativo ed alla consulenza specialistica. CIG 4114864D2E.
tra
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità)
e
la Società/ il RTI …………………………………………………………………………
Sommario
PREMESSA 3
ART. 1 – NORME REGOLATRICI 3
ART. 2 - OGGETTO 4
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 5
ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE 5
ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI 8
ART.10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 9
ART. 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE 9
ART. 12 – SUBAPPALTO 9
ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 11
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 12
ART. 15 – RECESSO 13
ART.16 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA 13
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 14
ART. 18 – PENALI E RILIEVI 14
ART. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 17
ART. 20 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 18
ART. 21 - QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI 19
ART. 22 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 19
ART. 23 – APPROVAZIONE DELLE FASI/ COLLAUDO 20
ART. 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 21
ART. 25 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 23
ART. 26 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE 24
PREMESSA
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta economica), l’Allegato “II” (Offerta tecnica), Allegato “III” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “IV” (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di
eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.
L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi denominati:
a) Sviluppo e manutenzione software;
b) Servizio di recupero dati pregressi (Data Entry);
c) Servizio di consulenza specialistica.
Nell’ambito di detti servizi è prevista l’erogazione delle attività descritte nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Autorità e/o da terzi.
L’Autorità, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso la sede dell’Autorità, metterà a dispozione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. In ogni caso, delle predette risorse impiegate, almeno il 40% (quarantapercento) delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro Matricola) dell’Appaltatore.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Xxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’Autorità. L’Appaltatore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all’Autorità gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Autorità potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
L’Appaltatore riconosce all’Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’esecuzione dle Contratto.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il
Direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal’Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 15, d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 4 – Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, più ulteriori 12 mesi quali garanzia per assicurare la manutenzione correttiva del software sviluppato o modificato nell’ultimo anno di contratto.
Art. 5 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all’art.
2 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € ( ), al quale va aggiunto sia il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € ( ) che la quota I.V.A. del 21%, pari a € ( ), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € ( ) così suddiviso:
a) Euro (IVA esclusa) per servizi di sviluppo e manutenzione software di cui Euro (IVA esclusa) da erogarsi in modalità progettuale e Euro (IVA esclusa) da erogarsi in modalità a consumo;
b) Euro (IVA esclusa) per servizi di recupero dati pregressi (Data Entry) di cui Euro (IVA esclusa) da erogarsi in modalità progettuale e Euro (IVA esclusa) da erogarsi in modalità a consumo;
c) Euro (IVA esclusa) per servizi di consulenza specialistica, di cui Euro
(IVA esclusa) da erogarsi in modalità progettuale e Euro
(IVA esclusa) da erogarsi in modalità a consumo.
In relazione alle attività da erogarsi con modalità progettuale e a consumo gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Autorità e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata prediposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.LGS. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Autorità pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità si riserva di pagare anche in
corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Autorità.
L’Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Autorità riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Autorità.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all’Autorità l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Autorità medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Autorità costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’Autorità alle verifiche che l’Autorità riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Autorità di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 12 – Subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o di un suo procuratore), con la quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso).
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Autorità, in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del codice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore dell’Autorità.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) più ulteriori 12 mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In
caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 19 del presente contratto.
Art. 15 – Recesso
L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità. In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale, di cui all’art. 5, depurato del valore delle attività su richiesta non erogate e l'ammontare delle attività eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art.16 – Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta)
giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4114864D2E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 – Penali e rilievi
1. In caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale (PLG) di cui al punto 4.5.1. del Capitolato tenico, per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il termine di 10 giorni lavorativi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Autorità applicherà una penale pari allo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) dell’importo contrattuale complessivo, Iva esclusa.
2. In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità di cui al punto 5.1. del Capitolato tenico, l’Autorità applicherà:
a) per ogni giorno lavorativo eccedente il termine di 10 giorni lavorativi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, una penale pari al 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) dell’importo contrattuale complessivo, Iva esclusa;
b) per ogni giorno lavorativo eccedente il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla formalizzazione dei rilievi effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, una penale pari al 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) dell’importo contrattuale complessivo, Iva esclusa;
3. Qualora il Piano di Lavoro dell’Obiettivo (PLO) di cui al punto 4.5.1. del Capitolato tenico
non venga consegnato entro la fase di Definizione, nei termini fissati dal cronoprogramma stabilito in seno alla scheda obiettivo, sia per la prima consegna sia per le successive fino all’approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, l’Autorità applicherà all’appaltatore una penale pari al 0,03‰ (zerovirgolazerotrepermille) dell’importo contrattuale complessivo Iva esclusa.
A. Penali per Servizio di sviluppo e manutenzione software
4. Per ciascun giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla scadenza pianificata, eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.1. – Puntualità di consegna prodotti (fine ciascuna fase – escluso collaudo) al termine di ciascuna fase dell’obiettivo, l’Autorità applicherà una penale pari a 1,5‰ (unovirgolacinquepermille) dell’importo previsto;
5. Per ogni ulteriore riciclo rispetto al valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.2. – Qualità della documentazione di fase prodotta al termine di ciascuna fase dell’obiettivo, l’Autorità applicherà una penale pari a 1.5 ‰ (unovirgolacinquepermille) dell’importo previsto;
6. In caso di esito negativo del Collaudo (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di cui al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.3.
– Esito negativo collaudo – al termine della fase di collaudo dell’obiettivo, l’Autorità applicherà una penale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo previsto per il progetto, con un minimo di € 5.000,00;
7. Nel caso di superamento del valore soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.4. – numero dei difetti xxxxxxx xxxxxxxxx - al termine dell’obiettivo – l’Autorità formalizzerà un rilievo contrattuale (vedasi anche punto 20);
8. Per ciascuna ora lavorativa di ritardo eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.5. – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio a seguito di malfunzionamenti di categoria 1, nel mese di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) dell’importo previsto, con un minimo di 60 euro/ora;
9. Per ciascuna ora lavorativa di ritardo eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.6. – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio a seguito di malfunzionamenti di categoria 2, nel mese di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolaseipermille) dell’importo previsto, con un minimo di 60 euro/ora;
10. Per ciascuna ora lavorativa di ritardo eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.7. – Tempestività di ripristino dell'operatività in
esercizio a seguito di malfunzionamenti di categoria 3, nel mese di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo previsto, con un minimo di 30 euro/ora;
11. Per ciascuna ora lavorativa di ritardo eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.8. – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio a seguito di malfunzionamenti di categoria 4, nel mese di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari allo 0,15‰ (zerovirgolaquindicipermille) dell’importo previsto;
12. In caso di mancato raggiungimento del valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.9. – Efficacia della manutenzione, nel mese di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità formalizzerà un rilievo contrattuale; (vedasi anche punto 20);
13. Nel caso in cui l’esito della fase di audit sia negativo (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.4.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.1.10. – Aderenza agli standard, nel trimestre di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità formalizzerà un rilievo (vedasi anche punto 20);
B. Penali per Servizio di recupero dati pregressi (Data Entry).
14. In caso di superamento del valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.5.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.2.1 – Conformità dei dati acquisiti dagli operatori di data entry rispetto all’originale – testo libero, nel trimestre di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità formalizzerà un rilievo contrattuale (cfr. vedasi anche punto 20);
15. Per ogni ulteriore punto percentuale eccedente il valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.5.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.2.2 – Conformità dei dati acquisiti dagli operatori di data entry rispetto all’originale – dati strutturati (lista valori), nel trimestre di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
16. Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.5.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.2.3 –– Puntualità nel completamento dell’obiettivo di data entry, nel trimestre di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00).
C. Penali per il servizio di Consulenza Specialistica
17. In caso di superamento dei valori di soglia previsti (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.6.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.3.1. – Puntualità di consegna piani e rendiconti, nel mese di mancato
rispetto dello specifico SLA, l’Autorità formalizzerà un rilievo contrattuale (vedasi anche punto 20);
18. per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo (con riferimento alla scadenza pianificata) rispetto ai valori di soglia previsti (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.6.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.3.2 - Puntualità di consegna prodotti, l’Autorità, secondo la specifica del piano, applicherà una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00).
19. per ogni ulteriore punto percentuale rispetto al valore di soglia previsto (vedi quadro di riepilogo degli indicatori di qualità al punto 6 e dei livelli di servizio di cui al punto 3.1.6.3 del Capitolato Tecnico) per l’indicatore SLR.1.3.3 – Turn over del personale, nel trimestre di mancato rispetto dello specifico SLA, l’Autorità applicherà una penale pari a € 200,00 (duecento/00).
20. In caso di mancato annullamento dei rilievi, se reiterati per due volte consecutivi sul singolo servizio ovvero oltre quattro volte in un anno solare e accumulate (v. punto 4.1.5 “Modalità di gestione dei rilievi”) sarà applicata una penale pari al 2% sul valore complessivo del servizio specifico oggetto di rilievo, opportunamente quantificato dal Direttore dell’esecuzione del contratto in sede di contestazione dell’inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui alla precedente tabella verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
N.B. i livelli di servizio, il cui mancato raggiungimento ovvero il cui superamento (a seconda dei casi) determinano l’applicazione delle penali sopra riportate, saranno quelli risultanti dall’offerta tecnica, migliorativa, dell’aggiudicatario che come tali saranno trasfusi nella stesura definiva della presente SCHEMA DI CONTRATTO.
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento
L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.6); obblighi di riservatezza (art.7); responsabilità per infortuni e danni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art.14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art.17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 26).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 20 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Autorità potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 “importo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’ Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 5 “importo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
L’Autorità nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza
sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di confomità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilascando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 23 – Approvazione delle fasi/ Collaudo
Saranno sottoposti a collaudo/approvazione delle fasi, alle date indicate nel Piano di Lavoro, i seguenti servizi oggetto della fornitura:
1. Servizio di sviluppo e manutenzione software;
2. Consulenza specialistica;
3. Servizio di recupero dati pregressi (Data Entry).
L’approvazione delle fasi è di competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto che provvederà a rilasciarla nei tempi stabiliti dal cronoprogramma che sarà fissato, in relazione a ciascun obiettivo, al momento della sua individuazione, prima della definizione del piano di lavoro dell’obiettivo.
Il collaudo delle attività progettuali sarà effettuato in ambiente rispondente alle specifiche che saranno indicate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto. Tale collaudo riguarderà la rispondenza dei servizi alle Specifiche dei requisiti oltre che alle Specifiche funzionali\Specifiche dell’intervento e Disegno di dettaglio\Specifiche di progettazione\Specifiche di integrazione.
Il collaudo delle attività di cui sopra nonché dei software consegnati sarà effettuato da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore nei termini indicati nel Piano di Lavoro. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Direttore dell’esecuzione del Contratto comunicherà all’Appaltatore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 giorni lavorativi l’Appaltatore dovrà predisporre ed inviare al Direttore dell’esecuzione del Contratto un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultimo. Tale documento, una volta accettato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune.
Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per l’Appaltatore e I'Amministrazione.
Del collaudo è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, nel quale, oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, sono contenute le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Qualora, dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo, i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo. Ogni anomalia riscontrata dovrà essere censita nel sistema di supporto alla gestione in cui dovranno inoltre essere riportate la categoria di malfunzionamento e i tempi di risoluzione richiesti dalla Commissione di collaudo, se non derivati dal Piano della Qualità.
Art. 24 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) servizi di cui all’art. 2 lett. a) (sviluppo e manutenzione software) da erogarsi in modalità a consumo, con cadenza trimestrale sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dal Fornitore stesso, così come indicato nel Rendiconto Risorse;
b) servizi di cui all’art. 2 lett. a) (sviluppo e manutenzione software) da erogarsi in modalità progettuale: 90% all’esito del collaudo positivo, da parte della Commissione di cui all’art. 23 del presente contratto, e previo rilascio della regolare esecuzione, come previsto dal par. 4.5.4 del Capitolato tecnico, e il restante 10% alla scadenza della relativa garanzia;
c) servizi di cui all’art. 2 lett. b) (recupero dei dati pregressi (Data Entry) da erogarsi in modalità a consumo, con cadenza trimestrale sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dal Fornitore stesso, così come indicato nel Rendiconto Risorse;
d) servizi di cui all’art. 2 lett. b) (recupero dei dati pregressi (Data Entry) da erogarsi in modalità progettuale: 100% all’esito del collaudo positivo, da parte della Commissione di cui all’art. 23 del presente contratto e previo rilascio della regolare escuzione.
e) servizi di cui all’art. 2 lett. c) (consulenza specialistica) da erogarsi in modalità progettuale: 100% all’esito del collaudo positivo, da parte della Commissione di cui all’art. 23 del presente contratto e previo rilascio della regolare escuzione;
f) servizi di cui all’art. 2 lett. c) (consulenza specialistica) da erogarsi in modalità a consumo, con cadenza trimestrale sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dal Fornitore stesso, così come indicato nel Rendiconto Risorse.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione dle contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore, l’Amministrazione opera una ritenuta dello 0,50 per cento; tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività: a) Sviluppo e manutenzione software; b) Supporto al recupero di dati pregressi (Data Entry) e c) Consulenza specialistica, alla modalità di esecuzione (progettuale/ a consumo/ continuativa), alle figure professionali nonché alla fase di riferimento / periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) provvederà a comunicare all’Autorità la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture dovranno essere intestate all’Autorità.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag.
, in , Via , IBAN .
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
< nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull’atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:
alla (mandante) presso _ , Ag.
, in , Via , IBAN
.L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla (mandante) presso _ , Ag.
, in , Via , IBAN .L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell’Amministrazione, e restituire gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
Al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall’Appaltatore nella messa in opera e conduzione degli stessi.
Art. 26 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19 “Risoluzione” del presente contratto.