SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
tra
SNAI S.p.A., avente sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx (Xxxxx), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 00754850154, Partita IVA n. 01729640464, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAI SERVIZI S.r.l., C.F. 01356590461, in persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxx, (di seguito “SNAI”), la quale contrae per sé o per persona da nominare - in ogni caso soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAI e da questa interamente posseduta - da comunicarsi entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento dedotto al secondo comma del successivo art. 11 (condizioni sospensive)
- da una parte -
E
..................................................................................................................................................................................................................................
avente sede legale in ......................................... Via/Piazza .........................................................................................................................................
e sede operativa in ......................................... Via/Piazza ...........................................................................................................................................
iscritta al numero ........................................................................................................................................... ............................................................
del Registro delle Imprese di ........................................................................................................................... ............................................................
in persona del legale rappresentante Xxx , (di seguito “PUNTO DI VENDITA FISICO”)
- dall’altra parte -
(di seguito congiuntamente le “Parti”)
Premesso che
1. l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito “AAMS”) ha bandito una “procedura di selezione per l’affidamento in Concessione dell’esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale” (di seguito “procedura di selezione”), pubblicata su G.U.U.E. Suppl. N. 126 del 4 luglio 2007, n. doc. ID: 2007-051391 e sulla G.U.R.I. n. 78 parte V Serie Speciale, del 6 luglio 2007;
2. SNAI ha partecipato alla “procedura di selezione” in qualità di
candidato e pertanto necessita, in caso di aggiudicazione, di costituire la “rete distributiva fisica” formata da “punti di vendita fisici”;
3. ai sensi della “procedura di selezione” in particolare del “nomenclatore unico delle definizioni”, si definisce “punto di vendita fisico” l’esercizio pubblico, con ubicazione univoca, abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
4. il “punto di vendita fisico”, facente parte della “rete distributiva fisica”, necessita di beni tecnologici per la migliore e più funzionale gestione dell’attività distributiva affidatagli;
5. SNAI, operatore primario nel settore dei giochi e delle scommesse, è anche in grado di somministrare, direttamente o tramite Società facenti parte del Gruppo SNAI, servizi di assistenza tecnica ai beni tecnologici;
6. il PUNTO DI VENDITA FISICO è interessato ad ampliare la gamma di prodotti / servizi che possono essere commercializzati presso l’esercizio pubblico da esso gestito;
7. le Parti intendono convenzionalmente attribuire ai termini evidenziati in grassetto e fra virgolette il significato esplicitato nella documentazione relativa alla “procedura di selezione”, e segnatamente nel “nomenclatore unico delle definizioni”, nel “capitolato d’oneri”, nel “capitolato tecnico” e nello “schema di atto di convenzione” documenti, tutti, che si danno per integralmente conosciuti e che, in ogni caso, vengono qui richiamati con xxxxxxx recettizia.
Tutto ciò premesso, facente parte integrante della presente Scrittura Privata, le Parti convengono quanto segue
Articolo 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto del Contratto
SNAI affida al PUNTO DI VENDITA FISICO la commercializzazione dei “giochi numerici a totalizzatore nazionale”, di cui alla “procedura di selezione”, ed in particolare dei seguenti giochi:
- “Enalotto”;
- qualunque ulteriore “gioco numerico a totalizzatore nazionale” che AAMS riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare per mezzo della “rete distributiva fisica”;
- i “giochi opzionali e complementari”.
Articolo 3 – Obbligazioni Preliminari del Punto di vendita fisico Ai fini dell’esecuzione del presente contratto il PUNTO DI VENDITA FISICO si impegna:
(a) a far data dalla stipula del presente contratto, a rendere disponibile a SNAI le informazioni relative alle utenze telefoniche e/o di comunicazione dati (se) presenti presso l’esercizio pubblico da esso gestito da utilizzarsi per meglio identificare da parte del Gestore Telefonico l’univoca ubicazione del locale in cui realizzare – a cura e costi di SNAI - la specifica linea di collegamento necessaria al trasferimento dei dati delle giocate alla “rete telematica”. Detta linea sarà asservita ad esclusivo utilizzo della commercializzazione “giochi numerici a totalizzatore nazionale” e non sarà consentito al PUNTO DI VENDITA FISICO qualsiasi altro utilizzo;
(b) a far data dal provvedimento per la realizzazione della “rete distributiva” emesso da AAMS a favore di SNAI (rif. paragrafo
20.7 del “capitolato d’oneri”), a mettere a disposizione di SNAI, nell’ambito dell’esercizio pubblico da esso gestito, lo spazio necessario ad installare i beni forniti in comodato di cui all’allegato “A” al presente contratto e per la realizzazione del collegamento del PUNTO DI VENDITA FISICO alla “rete telematica”;
(c) versare a SNAI, a titolo di anticipazione, sul corrispettivo dovuto per la prima annualità del servizio di manutenzione sui beni forniti in comodato ai sensi dell’art. 8 che segue, l’importo di € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre IVA.
Articolo 4 – Obbligazioni del Punto di vendita fisico
In esecuzione del presente contratto il PUNTO DI VENDITA FISICO si impegna a:
(a) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, acquisendo e mantenendo la licenza di P.S. pertinente all’attività oggetto del contratto, nonché tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti e future;
(b) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente sia alle regole di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del “gioco sicuro” o di altre iniziative analoghe, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS;
(c) garantire il normale orario minimo di apertura anche al fine di massimizzare le opportunità di accesso al gioco, con possibilità di usufruire delle ferie annuali previo accordo con SNAI;
(d) garantire la regolare raccolta dei “giochi numerici a totalizzatore nazionale”, non potendo in alcun modo sospenderne la raccolta;
(e) osservare tutte le norme vigenti, in corso di validità del presente contratto, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra normativa inerente i rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente;
(f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi;
(g) applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti ai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
(h) applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo;
(i) effettuare il corretto e tempestivo pagamento delle vincite, inclusi i pagamenti a seguito di reclami dei consumatori, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, ove occorra previa costituzione della provvista da parte di SNAI secondo le modalità stabilite nell’apposita procedura “Gestione Flussi di Cassa” che sarà successivamente resa nota da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO;
(j) conservare le ricevute vincenti pagate, rimborsate o annullate secondo le prescrizioni della disciplina vigente;
(k) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale “gioco sicuro”;
(l) esercitare l’attività oggetto del presente contratto esclusivamente nel locale dichiarato a SNAI e, per l’effetto, censito da AAMS;
(m) effettuare presso il locale in cui viene esercitata l’attività oggetto del presente contratto ulteriori, diversi servizi di gioco o non di gioco su richiesta di SNAI e previa autorizzazione di AAMS;
(n) permettere di agevolare i controlli e le ispezioni, anche con accessi senza preavviso, richiesti da SNAI o disposti da AAMS;
(o) riversare a SNAI una somma pari all’importo ottenuto sottraendo dalla raccolta periodica dei “giochi numerici a totalizzatore nazionale” intesa quale ammontare delle giocate vendute al netto del corrispettivo di cui al successivo art. 5, nonché degli altri importi previsti dal regolamento applicabile; il tutto nei termini e con le modalità meglio precisate nell’apposita procedura “Gestione Flussi di Cassa” che sarà successivamente resa nota da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO.
Articolo 5 – Corrispettivo
Quale corrispettivo per l’attività svolta e per gli obblighi come sopra assunti, SNAI riconosce al PUNTO DI VENDITA FISICO il corrispettivo di legge, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la
legge 27 febbraio 2002 n. 16.
Le modalità ed i termini di pagamento del corrispettivo saranno disciplinati nell’apposita procedura “Gestione Flussi di Cassa” che sarà successivamente resa nota da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO.
Articolo 6 – Obbligazioni Preliminari di SNAI
Ai fine dell’esecuzione del presente contratto SNAI assume nei confronti del
PUNTO DI VENDITA FISICO i seguenti impegni:
(a) indicare ad AAMS il PUNTO DI VENDITA FISICO come facente parte della propria “rete distributiva fisica”;
(b) fornire le apparecchiature tecnologiche di cui all’allegato “A”, con consegna da effettuarsi nell’arco di tempo che intercorre fra il provvedimento per la realizzazione della “rete distributiva” emesso da AAMS a favore di SNAI ai sensi del paragrafo 20.7 del “capitolato d’oneri” e la “verifica finale” di cui al paragrafo 1.3 dell’allegato “F” del “ capitolato d’oneri”. Tali apparecchiature saranno concesse al PUNTO DI VENDITA FISICO per tutta la durata del contratto a titolo di comodato d’uso.
Articolo 7 – Obbligazioni di SNAI
In esecuzione del presente contratto SNAI assume nei confronti del
PUNTO DI VENDITA FISICO i seguenti impegni:
(a) garantire costante aggiornamento professionale in materia di disposizioni normative e di regolamentazione sui “giochi numerici a totalizzatore nazionale”, con particolare riferimento alla formazione relativa alle tecniche di gioco e di vendita;
(b) assicurare le attività di commercializzazione degli stessi ed a garantire anche il monitoraggio delle vendite;
(c) garantire la costante informazione delle modalità di colloquio tra la rete telematica distributiva ed il sistema di elaborazione, nonché l’interpretazione dei messaggi applicativi ed il livello di trasporto utilizzato;
(d) assicurare la gestione e l’utilizzo delle “dotazioni tecnologiche”, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della “rete telematica” e dei “terminali di gioco”;
(e) prestare l’assistenza per la gestione delle problematiche di natura tecnica, in coerenza con i livelli di servizio previsti al paragrafo 7.3 del “capitolato tecnico” della “procedura di selezione”;
(f) rendere disponibili le schede di gioco relative a ciascuno dei “giochi numerici a totalizzatore nazionale”, nonché i materiali di comunicazione al consumatore, quali regolamenti di gioco, logo AAMS e logo “gioco sicuro”, comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei giochi pubblici oggetto del presente contratto;
(g) informare preventivamente riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente i “giochi numerici a totalizzatore nazionale”, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa.
Articolo 8 – Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione SNAI si impegna a svolgere per tutta la durata del contratto, ed il PUNTO DI VENDITA FISICO accetta, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche di cui all’allegato “A”, verso corrispettivo stabilito ed accettato in € 1.600,00 (milleseicento/00) annui oltre IVA, da corrispondersi in via anticipata.
Stante la previsione di cui al precedente art. 3 lettera c) è patto che - a fronte dell’effettiva anticipazione erogata dal PUNTO DI VENDITA FISICO - null’altro sarà dovuto a SNAI o al soggetto da questa nominato ai sensi dell’art. 1401 c.c. sino al 31 dicembre dello stesso anno di sottoscrizione da parte di SNAI della convenzione accessiva alla concessione.
Per le successive, varrà la regola del pagamento annuale anticipato.
Le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, sono specificate nell’allegato “B” al presente contratto.
Articolo 9 – Durata del Contratto
Il contratto avrà durata pari a quella della “concessione” eventualmente assentita a SNAI e dei suoi eventuali rinnovi.
Articolo 10 – Garanzie
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ed a tutela della regolarità e continuità della raccolta di gioco, il PUNTO DI VENDITA FISICO si impegna a costituire a beneficio di SNAI, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della condizione di cui al successivo art. 11, secondo comma, una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa cauzionale, avente le caratteristiche precisate nell’apposita procedura “Gestione Flussi di Cassa” che sarà successivamente resa nota da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO.
Fin d’ora, salve diverse indicazioni provenienti da AAMS, è stabilito che il relativo massimale non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
E’ patto che l’obbligazione di cui al presente articolo potrà essere assolta anche mediante contratto di garanzia negoziato e/o stipulato da associazioni rappresentative della categoria di cui fa parte il PUNTO DI VENDITA FISICO, fermo restando che dovrà pervenire a SNAI il documento attestante l’inclusione del PUNTO DI VENDITA FISICO nella garanzia medesima.
Articolo 11 – condizioni sospensive
Gli effetti delle obbligazioni preliminari assunte dal PUNTO DI VENDITA FISICO e da SNAI ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3 lettere b) e c) e 6 che precedono, sono condizionati sospensivamente all’emanazione da parte di AAMS a favore di SNAI (aggiudicataria provvisoria della “procedura di selezione”) del provvedimento di cui al paragrafo 20 comma 7 del “capitolato d’oneri”.
Gli ulteriori effetti del presente contratto sono condizionati sospensivamente alla sottoscrizione, da parte di SNAI (aggiudicataria definitiva della “procedura di selezione”), della “convenzione” accessiva alla “concessione” (rif. paragrafo 22 del “capitolato d’oneri”).
E’ convenuto che la pendenza delle condizioni potrà protrarsi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente atto per quanto attiene le obbligazioni preliminari e a 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del presente atto per quanto attiene gli ulteriori effetti del presente atto. Verificatisi in successione entrambi gli eventi dedotti in condizione nei termini predetti, le obbligazioni preliminari ed il contratto nel suo complesso acquisiranno piena efficacia.
Decorso il termine di 12 (dodici) mesi, senza che si sia verificato l’evento di cui
al primo comma del presente articolo, il contratto si intenderà risolto, e comunque inidoneo a produrre effetti.
Xxx si realizzi tempestivamente l’evento di cui al primo comma del presente articolo, ma non quello di cui al secondo comma, ugualmente il contratto si intenderà risolto e comunque inidoneo a produrre effetti, fermo restando che – in tal caso - le Parti dovranno porre in essere ogni attività necessaria e/o utile a rimettere in pristino la situazione giuridica preesistente, ciascuna sopportando i costi e gli oneri che le competono (salva comunque la restituzione da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO dell’importo già ricevuto a titolo di anticipazione, sul corrispettivo dovuto per la prima annualità del servizio di manutenzione di cui all’art. 8 del presente contratto e dal PUNTO DI VENDITA FISICO a SNAI dei beni tecnologici ricevuti in comodato).
Articolo 12 – Approvazione di AAMS
Le Parti si dichiarano edotte del fatto che il presente contratto sarà sottoposto al vaglio di AAMS ai sensi del paragrafo 21.1 del “capitolato d’oneri”. Eventuali modifiche, purché formali e non incidenti in modo significativo sull’equilibrio corrispettivo, che dovessero essere apportate da AAMS in sede di verifica deputata all’approvazione del contratto, saranno recepite automaticamente nel contratto stesso senza la necessità di un’ulteriore manifestazione di consenso delle Parti.
Articolo 13 – Recesso
E’ prevista la facoltà di recesso annuale dal contratto a favore di entrambe le Parti, previo preavviso da darsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 14 – Clausola Risolutiva Espressa
Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali, legittimando SNAI alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., e salvo il risarcimento del danno:
- la tenuta di comportamenti irregolari o illegali da parte del PUNTO DI VENDITA FISICO (rif. art. 4 lettera a);
- il mancato ottenimento e/o il venir meno, per qualsiasi causa della licenza di P.S. pertinente all’attività oggetto del contratto (rif. art. 4 lettera a);
- il mancato corretto, tempestivo pagamento delle vincite (rif. art. 4 lettera i);
- lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto al di fuori del locale comunicato a SNAI e censiti da AAMS (rif. art. 4 lettera l);
- il mancato riversamento a SNAI della raccolta periodica dei “giochi numerici a totalizzatore nazionale” rif. art. 4 lettera o);
- la mancata costituzione della garanzia nei termini e con le caratteristiche di cui al precedente art. 10.
Articolo 15 – Subentro
Il PUNTO DI VENDITA FISICO acconsente fin d’ora a che subentri nel presente contratto AAMS o altro “concessionario” al termine della “concessione”, ovvero AAMS o altro soggetto da questa indicato in caso di revoca della “concessione”.
Articolo 16 - Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero nascere tra le Parti relative all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo sarà Foro esclusivamente competente il Tribunale di Lucca, con espressa rinuncia ai Fori alternativi.
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SNAI Spa
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(timbro e firma del Punto di vendita fisico)
Dopo attenta lettura sono specificamente approvati, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli 9 (Durata), 12 (Approvazione di AAMS), 13 (Recesso), 14 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Subentro) e 16 (Foro competente).
SNAI Spa
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(timbro e firma del Punto di vendita fisico)
ALLEGATO “A”
DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE CONCESSE IN COMODATO AL PUNTO DI VENDITA FISICO
o 1 Terminale di Gioco
o 1 Connettività
o 1 Ricevitore satellitare
o 1 Parabola satellitare
o 1 Monitor
o 1 Televisore
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ALLEGATO “B”
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISITENZA TECNICA E MANUTENZIONE FORNITO AL PUNTO DI VENDITA FISICO
SNAI somministra il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche fornite al PUNTO DI VENDITA FISICO alle seguenti condizioni.
Il servizio è organizzato e coordinato da una struttura centrale che governa tutto il processo, dall’installazione all’avviamento e manutenzione dei sistemi centrali e delle periferiche. A supporto delle attività è utilizzato un cruscotto gestionale. Il servizio di Call Center viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al “capitolato tecnico”. Per le segnalazioni non risolvibili telefonicamente, la struttura di Help Desk provvederà, mediante il sistema informatico, a smistare le stesse al Settore Assistenza Tecnica attivando la procedura dell’intervento. L’Assistenza Tecnica è organizzata in modo da garantire la copertura di tutto il territorio, con centri di assistenza regionali e fornitori con strutture nazionali. SNAI ha facoltà di pianificare l’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli orari previsti e il PUNTO VENDITA FISICO deve garantire l'accesso alle apparecchiature e facilitare l'esecuzione dell'intervento a cura dei tecnici incaricati.
Sono da intendersi espressamente escluse dal servizio, la manutenzione straordinaria per guasti dovuti a cause accidentali o incuria, gli atti vandalici, gli interventi di ripristino dei cablaggi, la dislocazione diversa della tecnologia in precedenza installata, nonché la fornitura e/o la sostituzione di materiali di consumo.
Per gli interventi di natura straordinaria si provvederà alla riparazione a preventivo con i costi a carico del PUNTO DI VENDITA FISICO. Il servizio di assistenza tecnica viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al “capitolato tecnico”.