CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA R.C.T./O.
CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA R.C.T./O.
Lotto 1
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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
ART. 1 – ATTIVITA’ DELL’ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Premesso che L'ASET S.p.a è una società per azioni costituita ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, per l'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale, mentre ASET Holding S.p.A. è una società per azioni costituita in attuazione delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 13 dell'I 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificato dal comma 9, art. 35, della legge 448 del 28.12.2001 per la gestione delle proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni a base dell'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale e che la A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl è la Società che esercita il servizio di distribuzione e vendita di gas,la garanzia della presente polizza è operante, per i rischi della Responsabilità Civile derivante alla Aset Spa e/o alla Aset Holding Spa, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti; pertanto, sia la Aset Spa che la Aset Holding Spa che la A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl rivestono ai fini della presente polizza la qualifica di Assicurato e non sono considerate terze tra loro.
A titolo esemplificativo e non limitativo, si elencano le principali attività svolte dall’Assicurato:
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, sia pericolosi che non, compreso lo spezzamento delle strade;
- produzione, prelievo, trasporto, decompressione, stoccaggio, trattamento, distribuzione ed erogazione di gas per qualsiasi uso, mediante appositi impianti e tubazioni che servono il territorio di competenza dell'Assicurato, ivi comprese le cabine di riduzione;
- gestione del ciclo idrico integrato;
- gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali, comprese le condotte di adduzione agli impianti di depurazione, e loro eventuale riutilizzo;
- gestione e manutenzione delle condutture fognarie e degli impianti di depurazione;
- attività di studio, ricerca, assistenza tecnica e amministrativa per i servizi dell'oggetto sociale a terzi;
- gestione per conto di Enti e soggetti privati del servizio di illuminazione pubblica.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.
Si conviene inoltre che le attività svolte dall’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.
L’Assicurato si obbliga però a darne comunicazione alla Società entro tre mesi dalla data in cui le predette modifiche o nuove attività sono iniziate, pena la sospensione della efficacia della copertura assicurativa limitatamente ai sinistri riguardanti tali nuove attività e/o variazioni delle stesse.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato
| La ASET SPA , la ASET HOLDING SPA, la AES SRL, nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Capitolato
| Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione |
Contraente | L’ASET SPA, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione |
Indennizzo Risarcimento | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia |
Compagnia | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l’esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia |
Subappaltore | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l’esecuzione di lavori o servizi. |
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell’Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui al successivo Art. 2 Sez. 3 C.G.P., solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:
a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
b) data e luogo del sinistro;
c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze;
resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui:
- il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali;
- il competente Ufficio tecnico dell’Assicurato abbia svolto eventuali interventi e sopralluoghi e sia in grado di produrre una nota tecnica in merito all’accaduto descrivendo in dettaglio l’evento e gli elementi che possano far ipotizzare una responsabilità dell’Assicurato, nonché una quantificazione presunta del danno.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all’Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Ciò verificato, l’Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 2952 del X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
ART. 7 – ARBITRATO RITUALE
Le Parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l’arbitrato.
Tale luogo è quello della sede legale del Contraente.
Sarà pure compito degli Arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza ed alle relative determinazioni.
La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART.8 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART.9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART.10 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
ART.11 – CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente polizza viene calcolato sulla sommatoria delle retribuzioni lorde complessive erogate al personale dipendente e convenzionato sia di ASET SPA che di ASET HOLDING SPA, che di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl, sia esso assoggettato o meno all’obbligo dell’assicurazione INAIL.
Esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo retribuzioni di Euro 7.000.000,00, applicando a tale preventivo il tasso lordo promille del
ART.12 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
ART.13 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.
ART.14 COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART.15 EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2017 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.
Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2015, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. ovvero con PEC con preavviso di almeno 60 giorni.
A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all’Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.
ART. 16 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART. 17 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale Spa, Xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, PEC l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
il Broker comunicherà inoltre tramite telefax , telegramma, PEC la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i
relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 10% calcolate sui premi imponibili.
ART.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 19 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 21 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 3 – GARANZIA R.C.T./O.
ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di:
a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessità all’attività descritta;
b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
c) Committente e/o patrocinante.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Xxxxxx intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, stagisti e borsisti, volontari in genere, lavoratori assunti con contratto occasionale accessorio (voucher).
ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, volontari, lavoratori assunti con contratto occasionale accessorio ecc. che prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL durante od in occasione dell’attività lavorativa.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.
L’assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o Cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n.196 del 24.06.1997.
Il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.
La garanzia vale anche per l’azione di rivalsa dell’INPS e dell’INAIL ai sensi dell’art.1916 c.c." L’assicurazione viene estesa anche ai lavoratori assunti con contratto occasionale accessorio (voucher)
ART. 3- NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE
Tanto l’assicurazione R.C.T. che l’assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222
ART. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA
Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
R.C.T. € 7.500.000,00 per sinistro
€ 7.500.000,00 per persona
€ 7.500.000,00 per danni a cose/animali
R.C.O. € 7.500.000,00 per sinistro
€ 1.500.000,00 per persona
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 7.500.000,00.
ART. 5 – NOVERO DEI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T., unicamente i prestatori di lavoro dell’Assicurato, quando sia operante la garanzia prevista all’Art. 2 della presente sezione.
ART. 6 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
ART. 7 – PORTATA DELLA GARANZIA
Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell’oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.
ART. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Per la Responsabilità Civile terzi e Operai, la presente polizza vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
SEZIONE 1 - ESCLUSIONI
ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T./O.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d’età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle predette operazioni;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
m) i danni di cui all’Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
n) di qualsiasi natura derivante da mancato errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. Rischio Anno 2000);
o) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
p) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
q) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
r) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo;
s) derivanti da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.
SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI – ESTENSIONI - PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GARANZA R.C.T.
ART. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dipendenti,
collaboratori dell’Assicurato nonché di tutte le figure di cui l’Assicurato deve rispondere per danni
involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T., il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art.583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..
ART. 2 – DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D’OPERA
Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d’opera parte delle proprie attività, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
ART. 3 – COMMITTENZA AUTO
A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
ART. 4 – DANNI A COSE TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell’assicurato. La garanzia è estesa anche ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti.
ART. 5 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.
ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
In deroga a quanto previsto al comma e), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell’attività oggetto della presente assicurazione. La presente estensione opererà in eccedenza a quanto eventualmente già coperto con polizza incendio che preveda la garanzia “Ricorso Terzi”.
ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi.
ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
A parziale deroga di quanto previsto al comma f), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P. si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell’Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l’uso di tali cose e/o durante l’esecuzione di lavori sulle stesse.
ART. 9 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI
L’assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.
ART. 10 – DANNI DA PERDITE IDRICHE
L’assicurazione comprende i danni provocati a terzi da fuoriuscita di liquidi in genere dagli impianti e dalle reti idriche e fognarie gestite.
A parziale deroga di quanto previsto al comma s), Art. 1 Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., l’assicurazione comprende anche i danni derivanti da rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.
ART. 11 – DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE
A parziale deroga di quanto previsto al comma g), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., si conviene che la garanzia comprende i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell’Assicurato.
ART. 12 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE
L’assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.
ART. 13 – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI
L’Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.
La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
ART. 14 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.
Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell’assicurato.
ART. 15 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.
ART. 16 – PARCHEGGI E AUTORIMESSE
L’assicurazione, a deroga del comma f) dell’’Art.1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P. delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’esercizio di spazi attrezzati a parcheggio, custoditi o incustoditi, compresi i danni ai veicoli parcheggiati sia di terzi che di dipendenti dell’Assicurato, con esclusione dei danni da furto.
ART. 17 – COMMITTENZA LAVORI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge 528/97 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.
Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
ART. 18 – RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
Premesso che l’assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di “collaborazione a progetto” si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.
ART. 19 – LAVORATORI INTERINALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa fornitrice per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.
ART. 20 – GARANZIA POSTUMA
A parziale deroga di quanto previsto dal Comma H) dell’Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all’esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.
Per compimento delle opere si intende:
a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo; b- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
c- uso delle opere secondo destinazione.
ART. 21 – LEGGE 81/2008
L’assicurazione prestata con la presente polizza garantisce anche la responsabilità civile derivante agli assicurati per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme del D.Lgs. 81/2008, nonché per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti, individuati ai sensi del predetto Decreto e semprechè tali ruoli siano in capo a personale alle dirette dipendenze della contraente:
- “Datore di lavoro”;
- “Dirigente”;
- “Preposto”;
- “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;
- “Addetto al servizio di prevenzione e protezione”;
- “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
ART. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall’Assicurato, verso le Società associate, fornitrici, clienti e persone di cui deve rispondere l’Assicurato.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari, e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subcondottori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
ART. 23 – BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione delle stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il dritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 24 – MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, indipendentemente da quando si siano verificati i fatti che hanno causato la malattia.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia inoltre non vale:
per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
SEZIONE 3 – LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
ART. 1 – FRANCHIGIA FRONTALE
La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per sinistro, per qualsiasi tipo di danno, di Euro , salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di
polizza.
Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno, ed a richiedere in materia documentata e con cadenza quadrimestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.
Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In quel caso la Società richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
ART. 1 – GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA – SELF INSURANCE RETENTION ( S.I.R.) (clausola in alternativa al precedente art. 1 “FRANCHIGIA FRONTALE”)
L’Assicurazione opera per ogni sinistro il cui indennizzo richiesto superi €. 0.000,00 ovvero, per ogni
sinistro il cui danno richiesto non sia quantificato dal terzo.
In ogni caso è prevista a carico dell'Assicurato una franchigia di €… 0.000,00 per ciascun sinistro.
Nel caso di sinistri derivanti da eventi atmosferici e/o naturali per i quali esiste una responsabilità dell’Ente la franchigia dovrà intendersi per sinistro e per singolo reclamante.
Si conviene pertanto che:
1) Per i sinistri in cui la richiesta di danno non superi l'importo di euro …0.000,00 opera la franchigia “Self Insurance Retention” (S.I.R.), dunque le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Assicurato.
2) Per le richieste di danno il cui ammontare superi la “S.I.R.”, ovvero, nel caso non vi sia quantificazione del danno, l'Assicurazione provvederà alle operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione del sinistro per l’intero importo del danno e richiederà con riscontro documentale e con cadenza semestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.
3) Qualora la richiesta di risarcimento venisse nel corso della trattazione del sinistro a superare l’importo di franchigia S.I.R., inizialmente indicato, la gestione verrà assunta dalla Compagnia, che si impegna a non eccepire la prescrizione ex art. 2952 c.c..
Resta salvo l'obbligo dell'Assicuratore nel caso di denuncia qualificata dall'Assicurato come “cautelativa” di comunicare gli sviluppi della pratica di sinistro al fine di concordare con l’Ente l'eventuale opportunità di procedere alla liquidazione del danno.
ART. 2 – DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
ART. 3 – DANNI A COSE NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di Euro 500.000,00 con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00.
ART. 4 – DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO
Per i danni ai fabbricati, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro.
La garanzia è prestata entro un massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 5 – DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 6 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500.000,00.
ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 750.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ed una franchigia per sinistro di Euro 1.500,00.
ART. 9 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 500.000,00 per anno assicurativo.
ART. 10 – PARCHEGGI E AUTORIMESSE
La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 11 – COMMITTENZA LAVORI
La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 250.000,00.
ART. 12 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI
La presente garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno assicurativo di € 100.000,00.
ART. 13 – DANNI DA PERDITE IDRICHE
La presente garanzia si intende prestata col massimale per anno assicurativo di Euro 500.000,00.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE