INDICE
A2A S.p.A. CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
(Giugno 2020)
INDICE
INDICE 2
CG-1 APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI 4
CG-2 DEFINIZIONI 4
CG-3 IL CONTRATTO 7
CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 8
CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA 8
CG-6 DIRETTORE DEI LAVORI 9
CG-7 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 9
CG-8 CAUZIONE 10
CG-9 SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO 11
CG-10 DISCORDANZA FRA I DOCUMENTI CONTRATTUALI 12
CG-11 LEGGI ANTIMAFIA 12
CG-12 LINGUA UFFICIALE 12
CG-13 UNITÀ DI MISURA 12
CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 13
CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
.............................................................................................................................................................................. 14
CG-16 COMPENSO E REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI 14
CG-17 CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO 15
CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI 15
CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA 16
CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI 16
CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE 17
CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 17
CG-23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 17
CG-24 ASSICURAZIONI 19
CG-25 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI 22
CG-26 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 22
CG-27 CONTROLLI AMMINISTRATIVI 22
CG-28 ORDINI DEL COMMITTENTE 22
CG-29 COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE 23
CG-30 COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE 23
CG-31 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 24
CG-32 ESECUZIONE IN DANNO 24
CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 25
CG-34 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E CLAUSOLA DI MANLEVA 26
CG-35 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI 27
CG-36 CONSEGNA DELLE AREE ALL’APPALTATORE 28
CG-37 ONERI PER LIMITAZIONI AL TRANSITO SU STRADE PUBBLICHE 29
CG-38 SICUREZZA SUL LAVORO 29
CG-39 INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIE 30
CG-40 IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI 32
CG-41 DEPOSITI E IMPIEGO DI MATERIALI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI ED INQUINANTI 32
CG-42 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 33
CG-43 MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE 33
CG-44 RICOVERO E CUSTODIA DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE 34
CG-45 MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE 34
CG-46 PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI ED APPARECCHIATURE 36
CG-47 INTRODUZIONE NEL CANTIERE DI MEZZI D'OPERA E MATERIALI 37
CG-48 CUSTODIA DEL CANTIERE 37
CG-49 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE 37
CG-50 SGOMBERO DEL CANTIERE 38
CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 38
CG-52 ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITÀ DEGLI STESSI 47
CG-53 OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ALTRI) 49
CG-54 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE 49
CG-55 VARIANTI IN XXXXX X'XXXXX 00
CG-56 SOSPENSIONE 52
CG-57 RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 53
CG-58 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 53
CG-59 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 54
CG-60 RISERVE 55
CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 55
CG-62 CUSTODIA DELLE OPERE 56
CG-63 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 56
CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA 58
CG-65 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE 59
CG-66 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI 59
CG-67 GARANZIA 59
CG-68 ACCETTAZIONE DEFINITIVA 60
CG-69 PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO 61
CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 61
CG-71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 62
CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 63
CG-73 INSOLVENZA DELL’APPALTATORE 64
CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE 64
CG-75 VARIE 65
CG-76 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 65
CG-1 APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono il documento di riferimento per i Contratti di Appalto o Convenzioni per Lavori, Forniture o Servizi emessi da A2A S.p.A. e sue società controllate.
Per “Attività Oggetto del Contratto” si intendono tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture meglio definiti nel contratto e/o nei suoi allegati.
Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le clausole che disciplinano la realizzazione di beni tangibili (in particolare quelle sull'ultimazione e sui collaudi) si applicheranno solo in quanto compatibili con la natura e le caratteristiche di tali prestazioni e salvi gli adattamenti del caso.
CG-2 DEFINIZIONI
Quando le dizioni ed espressioni qui di seguito specificate sono menzionate nei Documenti Contrattuali stanno ad indicare o a definire:
a. A2A Spa
A2A S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000.
b. Committente
A2A S.p.A. o la società controllata/collegata che ha affidato all'Appaltatore l’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.
c. Appaltatore
La persona fisica o giuridica e/o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che, con l’accettazione del Contratto di Xxxxxxx, si impegna all’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto stesso.
d. Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
Designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi costituito anche mediante scrittura privata.
e. Contraenti o Parti
L’Appaltatore ed il Committente congiuntamente definiti.
f. Contratto o Contratto di Appalto o Convenzione per lavori o Contratto per Servizi o Accordo Quadro o Ordine o Lettera d’Ordine
L'atto o il complesso degli atti contenente l'accordo o la convenzione tra i Contraenti per l'esecuzione dell’oggetto dell’appalto.
Il richiamo delle suddette definizioni, fatto nei Documenti Contrattuali, deve intendersi applicabile in funzione del caso specifico (Contratto di Appalto o Convenzione per Lavori o Contratto per Servizi Vari).
g. Data di decorrenza del Contratto
Agli effetti dell'applicazione delle clausole contrattuali si intende la data indicata nel Contratto.
h. Ordine applicativo
Altrimenti detto Lettera di Incarico o Ordine di Esecuzione Specifica o Specifica di Attingimento.
Documento integrante la Convenzione per Lavori o l’Accordo Quadro o il Contratto di Appalto o per Servizi, emesso dal Committente per l'esecuzione specifica di Lavori o Servizi.
i. Importo o Ammontare del Contratto
L'importo globale delle Attività Oggetto del Contratto, riportato nel Contratto stesso.
j. Cronogramma Contrattuale
Il documento, facente eventualmente parte dei Documenti Contrattuali, che elenca le principali Attività Oggetto del Contratto e riporta le relative Date Contrattuali.
k. Date Contrattuali
Le date stabilite nei Documenti Contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze significative in relazione all’avanzamento delle Attività Oggetto del Contratto.
l. Documenti Contrattuali
L'insieme dei documenti costituenti il Contratto tra cui sono compresi quelli che definiscono le Attività Oggetto del Contratto e regolano il rapporto contrattuale tra le Parti.
m. Dichiarazione di Accettazione
Il documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore con il quale lo stesso accetta incondizionatamente il contratto ed i relativi allegati.
n. Piano operativo di sicurezza (POS)
Il documento definito dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che il datore di lavoro dell’Appaltatore redige in riferimento al singolo cantiere interessato.
o. Attività Oggetto del Contratto
Il complesso delle opere, delle apparecchiature, degli impianti e delle prestazioni la cui modalità di esecuzione e/o consistenza è definita dai Documenti Contrattuali.
p. Direttore del Cantiere
Il soggetto incaricato dell'Appaltatore a cui è affidata la conduzione e l'organizzazione del Cantiere.
q. Rappresentante del Committente/ Delegato Committenza
Il soggetto designato dal Committente per la gestione del Contratto nonché per verifiche e controlli amministrativi ed eventuali coordinamenti tra più Appaltatori.
r. Subappaltatore o Subfornitore
La persona fisica o giuridica che eseguirà una parte o parti determinate delle Attività Oggetto del Contratto a seguito di impegno assunto direttamente con l'Appaltatore.
s. Singolare e Plurale
Le parole espresse al singolare includono anche il plurale e viceversa quando il contesto lo richiede.
t. Opere Provvisorie o Provvisionali
Le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, necessarie per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti appaltate fino alla loro consegna definitiva.
u. Installazioni (impianti) di cantiere
I baraccamenti, gli impianti e i depositi provvisori che devono essere installati nei pressi delle opere per poter eseguire le Attività Oggetto del Contratto.
v. Giorni di Calendario
I giorni consecutivi compresi sabati, domeniche e le festività riconosciute come tali dalla legislazione vigente. Le parole "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.
w. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
I giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili nonché le festività patronali.
x. Prove in bianco
Tutte le prove, le verifiche e i controlli sull’impianto e/o sui macchinari, stabilite dai documenti contrattuali, in condizione di funzionamento “a freddo”, e cioè senza allacciamento dell’impianto o del macchinario agli utilizzatori dello stesso (rete o altro circuito di carico).
y. Prove di funzionamento
Tutte le prove, le verifiche e i controlli sull’impianto e/o sui macchinari, stabilite dai documenti contrattuali, in condizione di carico, e cioè con allacciamento dell’impianto o del macchinario agli utilizzatori dello stesso (rete o altro circuito di carico).
z. Esercizio provvisorio
Esercizio dell’impianto o del macchinario, successivo alle prove di funzionamento, avente lo scopo di verificare le condizioni di funzionamento dell’impianto stesso in condizioni di pieno esercizio e il rispetto dei parametri contrattuali.
CG-3 IL CONTRATTO
Il Contratto è l'atto o il complesso di atti che definisce e disciplina la tipologia delle attività da eseguire e stabilisce inoltre le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto stesso.
Il Contratto è costituito dai Documenti Contrattuali che definiscono sia le norme generali sia le caratteristiche tecniche per l’esecuzione delle attività previste.
I Documenti Contrattuali di norma sono, in ordine d'importanza, i seguenti:
• Contratto o Ordine o Lettera d’Ordine e relativa Lettera/Dichiarazione di Accettazione;
• Condizioni Speciali di Appalto, redatte in relazione al tipo di Appalto Oggetto del Contratto;
• Condizioni Generali di Appalto, il presente documento;
• Specifiche Tecniche, che contengono le norme e le prescrizioni tecniche relative alle Attività Oggetto del Contratto, comprensive dei Dati Garantiti ed Informativi ove previsti;
• Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
• Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs 81/2008 ss.mm.ii. per gli appalti soggetti alla disciplina per i cantieri temporanei o mobili, di cui al Titolo IV del decreto medesimo;
• Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento qualora previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• Disegni e Cronogramma quando necessari;
• Xxxxxx Xxxxxx, che definisce i corrispettivi dovuti per le Attività Oggetto del Contratto;
• Piano Controllo o Garanzia della Qualità quando necessario.
Possono far parte del Contratto e quindi dei Documenti Contrattuali, eventuali altri documenti (programmi dettagliati delle attività contrattuali, fogli dati, elenchi materiali, formulari per prove e collaudi, elenco subfornitori, etc.).
La definizione del tipo di Contratto (ad esempio se a misura, a corpo, a corpo con prezzo chiuso cosiddetto "chiavi in mano" ecc.) è data nel Contratto stesso o nelle Condizioni Speciali di Appalto.
CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.
L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei Documenti Contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.
Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle "condizioni generali di vendita".
CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA
Il Committente, tramite suoi Rappresentanti incaricati, in taluni casi definiti come Delegati Committenza, ha il diritto di controllare lo svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto e di verificarne lo stato a sensi dell’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto di Appalto.
Per l'espletamento delle sopraccitate attività i Rappresentanti del Committente hanno il diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori.
Al Committente è altresì riservata l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici dell’Appaltatore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle Attività Oggetto del Contratto.
In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dall’Appaltatore per lo svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o le prescrizioni da esso emanate nell’adempimento delle proprie competenze non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la buona esecuzione delle opere e la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali, né dagli obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore.
L'assolvimento degli obblighi riservati al Committente dalle norme vigenti e dal presente documento non può essere invocato dall’Appaltatore come causa di interferenza sulle modalità di conduzione delle Attività Oggetto del Contratto, nonché sul modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali, in quanto a tali funzioni rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'Appaltatore è l’esclusivo responsabile della sicurezza degli ambienti, chiusi o aperti, pubblici o privati, in cui devono transitare e/o operare i Rappresentanti del Committente durante le verifiche, le ispezioni e la loro permanenza, per qualsiasi ragione, nei cantieri e nelle zone di lavoro.
CG-6 DIRETTORE DEI LAVORI
La nomina di un Direttore dei Lavori deve essere espressamente prevista nei Documenti Contrattuali che regolano l’appalto.
CG-7 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore propone per la Direzione del Cantiere o delle sue attività un proprio rappresentante che assumerà tutte le responsabilità che la legge pone a suo carico.
Il Rappresentante dell'Appaltatore, al quale competono tutte le responsabilità sia di natura civile che di natura penale, derivanti a norma delle vigenti disposizioni dalla conduzione tecnica e amministrativa delle Attività Oggetto del Contratto, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito delle necessarie deleghe per la conduzione delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del suo Rappresentante con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire il suo Rappresentante in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
L’Appaltatore deve provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla sostituzione del suo Rappresentante o del suo sostituto ove il Committente gli comunichi il venir meno del gradimento. Il Rappresentante dell’Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento durante l’esecuzione dell’Appalto.
L'Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione del Committente il personale tecnico dotato di strumenti di misura e di attrezzi in genere, necessari per i rilievi e misurazioni, controlli, contabilizzazione e collaudo delle Attività Oggetto del Contratto.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa o di Consorzi, i rapporti con il Committente, compresi quelli di carattere amministrativo, saranno tenuti esclusivamente dalla Società a cui è stato conferito mandato collettivo speciale, in qualità di Capogruppo.
CG-8 CAUZIONE
Il perfezionamento del Contratto è subordinato alla presentazione della cauzione eventualmente prevista nei Documenti Contrattuali, nella misura e nei modi ivi stabiliti.
Il deposito cauzionale (cauzione) dovrà essere costituito da Fidejussione o polizza cauzionale.
Le Fidejussioni o le polizze cauzionali possono essere rilasciate dagli Istituti bancari inseriti nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia e/o dagli Istituti Assicurativi prescelti dall’offerente, purché iscritti nell'albo IVASS nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
Sono accettabili fidejussioni rilasciate da Banche o Compagnie di assicurazione titolari di un rating creditizio pari o superiore al livello investment grade (BBB- di S&P o equivalente livello) rilasciato da Agenzia di Rating (es. Standard & Poor's, Moody's x Xxxxx)
Il documento comprovante la costituzione di tale cauzione dovrà riportare l'indicazione che il deposito è costituito alle seguenti ed esclusive condizioni:
a. la garanzia prestata può essere escussa dal beneficiario mediante semplice richiesta scritta al fidejussore, che s’impegna a corrispondere quanto dovuto entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
b. la garanzia deve contenere l’espressa rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 Codice Civile;
c. la validità della garanzia sarà precisata nei Documenti Contrattuali;
d. il mancato pagamento dei premi e/o delle commissioni non può essere opposto al beneficiario e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata;
e. eventuali "condizioni generali" a stampa si devono riferire esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (fidejussore) e non sono opponibili al beneficiario (Committente). A tale proposito, alla polizza fidejussoria dovrà essere allegato il testo corrispondente al facsimile predisposto da A2A e debitamente sottoscritto dal fidejussore.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Appaltatore.
La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che il Committente abbia eventualmente pagato durante l'esecuzione del Contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.
Il Committente avrà pure il diritto di valersi della cauzione per spese di attività da eseguirsi d'ufficio e per le somme che fosse costretto a versare in conformità alle norme vigenti in materia di rapporti con i subappaltatori, contributi previdenziali, ecc.
In tutti i predetti casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente, subordinatamente all'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni di Contratto, salvo quanto diversamente stabilito nei Documenti Contrattuali
CG-9 SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese e tasse inerenti alla stipulazione del Contratto ed ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale tra il Committente e l'Appaltatore stesso, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico del Committente da disposizioni inderogabili di legge.
Eventuali aumenti o diminuzioni degli oneri fiscali (esclusi quelli per imposte dirette) e doganali che si verificassero dopo la Data di Decorrenza del Contratto andranno a carico, e rispettivamente a favore, del Committente.
In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione scritta al Committente delle variazioni dei suddetti oneri entro 10 giorni dal loro verificarsi.
CG-10 DISCORDANZA FRA I DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con riferimento ai Documenti Contrattuali menzionati all'articolo CG-3 IL CONTRATTO, si stabilisce che, in caso di non conformità o di divergenza tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente rispetto al contenuto dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati elencati nel Contratto e/o nelle Condizioni Speciali di Appalto e, in mancanza, secondo l'ordine nel quale i documenti sono elencati nell'articolo CG-3 IL CONTRATTO.
Le eventuali deroghe contenute in un Documento Contrattuale rispetto ad un altro che lo preceda nell'elenco summenzionato, hanno valore solo se espressamente enunciate nel documento con riferimento diretto alla prescrizione derogata.
Nel caso di errori o di discordanze tra Documenti Contrattuali emessi dal Committente e documenti dell'Appaltatore entrati a far parte dei Documenti Contrattuali, prevalgono i documenti del Committente.
CG-11 LEGGI ANTIMAFIA
L'Appaltatore dovrà ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in vigore alla stipula del Contratto o sopravvenute in corso di esecuzione di esso.
In particolare l'Appaltatore dovrà presentare al Committente la documentazione prescritta da tali disposizioni. Altrimenti il Committente avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, impregiudicata l'eventuale nullità ex lege del Contratto stesso.
CG-12 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le targhe applicative del macchinario, le specifiche tecniche, i cataloghi, i disegni ed i manuali di istruzione per la manovra e la manutenzione del macchinario, dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore al Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
CG-13 UNITÀ DI MISURA
Nell'esecuzione del Contratto si userà il sistema S.I.
CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alle legislazione ed alle norme e regolamenti italiani.
L'Appaltatore, sotto la Sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di inquinamento ambientale e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto anche in relazione all'esecuzione di attività su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO, è responsabilità dell’Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nei documenti contrattuali come a carico del Committente stesso, per i quali, comunque, l’Appaltatore è tenuto a prestare l’assistenza tecnica necessaria.
Inoltre l'Appaltatore dovrà prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e norme interne di sicurezza del Committente e in particolare adeguarsi a quanto prescritto relativamente ai rapporti tra il Committente ed Appaltatori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Tutela della personalità individuale
L’Appaltatore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del Contratto, dovrà osservare, e fare in modo che i propri fornitori, subappaltatori, terzi e/o consulenti o collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno) per l’esecuzione del Contratto, osservino ogni disposizione di legge e di regolamento applicabile posto a tutela della personalità individuale, nonché del minore, anche in relazione alle ipotesi di costrizione della persona in stato di soggezione ovvero a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento, né si dovrà altrimenti approfittare di situazioni di inferiorità o di necessità della persona.
Eventuali inadempienze daranno al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza del progetto, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da attività su impianti in esercizio o in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo delle attività contrattuali (strade di accesso, cave, discariche, permessi, soggezione agli Enti proprietari delle strade e/o di altre vie di comunicazione e/o di servizi pubblici e privati interrati, superficiali ed aerei, etc.) così che, oltre al prezzo pattuito, l’Appaltatore stesso non ha diritto in seguito ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.
Nell'ambito degli oneri relativi alle condizioni locali, l’Appaltatore dovrà anche consentire al Committente e ad altri Appaltatori indicati dallo stesso di svolgere attività nei cantieri assegnatigli o in cantieri adiacenti.
CG-16 COMPENSO E REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
All'Appaltatore vengono corrisposti, per le attività da Lui effettivamente eseguite ed accettate dal Committente, i compensi specificati nel Contratto.
Detti compensi sono stabiliti tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali - da ritenersi note all'Appaltatore - in cui sono eseguite le opere e sono remunerativi, oltre che dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle attività considerate; essi si intendono al netto del valore di eventuali materiali forniti dal Committente.
I compensi specificati nel Contratto includono tutti i costi ed oneri diretti (mano d’opera, trasferte del personale, tempi morti necessari per i viaggi, spese di viaggio ai e dai cantieri, indennità varie per attività particolari o disagiate, materiali, mezzi d'opera e trasporti) ed indiretti (imprevisti, installazioni di cantiere, opere provvisionali, spese generali, rischi ed utili, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro) relativi alle descrizioni particolareggiate ed anche qualsiasi altro onere non specificato, ma necessario per la perfetta e completa esecuzione a regola d'arte delle attività contrattuali secondo le norme esecutive e i migliori metodi operativi.
L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso delle attività contrattuali deve modificare, sotto il punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.
Nessun compenso spetterà pertanto all'Appaltatore per rivendicazioni riguardanti condizioni di lavoro aventi ordine e grado di difficoltà superiori a quanto Egli abbia previsto.
Eventuali attività aggiuntive non espressamente previste e non comprese nei compensi pattuiti, che venissero richieste dal Committente ai sensi dell'articolo CG-55 VARIANTI IN CORSO D’OPERA o si rendessero necessarie per eventi sopravvenuti, saranno remunerate a misura o a corpo, ai prezzi da concordarsi di volta in volta sulla base di quelli pattuiti, oppure a consuntivo, in base ai prezzi elementari eventualmente specificati nel Contratto. A questo fine, peraltro, tali attività devono essere preventivamente autorizzate o richieste dal Committente per iscritto.
In caso di disaccordo sulla valutazione dei prezzi, di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle attività oggetto dei medesimi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità definite nell'articolo CG-60 RISERVE.
I prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili ad ogni effetto per tutta la durata delle attività contrattuali, salvo diversa pattuizione specificata nel Contratto e/o nei Documenti Contrattuali.
CG-17 CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO
La cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore è vietata.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, Codice Civile).
CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Committente. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che il Committente avrà autorizzato il subappalto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o l'Importo dello stesso sia incrementato e/o ne siano variati altri elementi.
Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), la richiesta di autorizzazione al subappalto o la comunicazione di eventuale altro tipo di subaffidamento diverso da subappalto, dev‘essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line.
L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.
Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla
sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.
L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente.
A seguito dell’annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente.
Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’unità del Committente che gestisce il Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'Importo del Contratto e le Attività affidate.
Per tutti i contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici restano salve le disposizioni previste in materia di subappalto dal Codice stesso e dalla normativa di attuazione.
CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA
Sarà responsabilità e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiale, apparecchiature e macchinari, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attività svolte in Italia.
CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere.
L'Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o derivante da Sua inadempienza dei disposti del Contratto stesso; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino.
CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE
L’Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.
L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.
In ogni caso, fermo quanto previsto all’articolo CG-24 ASSICURAZIONI in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l’Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso delle Attività Oggetto del Contratto e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, ciò anche in deroga all’art. 1673, comma 2 del Codice Civile.
L’Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l’immediata estromissione del Committente da tali giudizi.
CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Con riferimento a quanto detto al precedente articolo CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne in ogni tempo il Committente da qualsiasi azione, pretesa, rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica o altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.
CG-23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all’Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque
altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:
a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento degli obblighi contrattuali;
b) di cui l’Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù degli obblighi contrattuali;
c) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all’Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l’Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest’ultimo di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall’Appaltatore o da proprie controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell’Appaltatore (di seguito i “Soggetti Autorizzati”) dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo e a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche da parte dei Soggetti Autorizzati.
L’Appaltatore si obbliga, in particolare, a:
I. conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
II. impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l’Appaltatore sia comunque in possesso;
III. utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;
IV. non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
V. restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest’ultimo, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
VI. distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
23.1 Proprietà delle informazioni riservate – Completezza e accuratezza
L’Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso.
Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all’Appaltatore.
23.2 Durata degli obblighi di riservatezza
Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.
CG-24 ASSICURAZIONI
L’Appaltatore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, tra quelle di seguito elencate e richieste nel Contratto.
1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente, i dipendenti, consulenti e/o altri ausiliari dello stesso, nonché eventuali Subappaltatori e/o subaffidatari/subfornitori e altri ausiliari dell’Appaltatore compresi i loro dipendenti, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 2.500.000.
In particolare la polizza deve includere:
• la responsabilità dei subappaltatori, dei subaffidatari, dei dipendenti, dei consulenti e comunque di tutti coloro che prendono parte ai lavori per conto o su commessa dell’assicurato;
• i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi con sottolimite non inferiore ad euro 500.000;
• i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori con sottolimite non inferiore ad euro 500.000;
• i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute o possedute con sottolimite non inferiore ad euro 500.000.
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro con sottolimite per persona non inferiore ad euro 1.000.000.
3) All Risks del tipo CAR (contractor all risks) o EAR (erection all risks) per i danni all’opera.
In tale polizza la denominazione di Assicurato deve valere oltre che per l’Appaltatore anche per il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori, i Progettisti, Direzione Lavori, Responsabili della Sicurezza, Collaudatori e tutti i partecipanti ai lavori.
Le somme da assicurare nella Sezione 1 – Danni alle cose – devono essere le seguenti:
Partita 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei
valore dell’appalto compreso il valore di eventuali materiali forniti dal Committente.
Partita 2 – Impianti ed opere preesistenti
importo non inferiore a euro 500.000, salvo diverse indicazioni.
Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero
importo non inferiore a euro 100.000, salvo diverse indicazioni. La presente Sezione 1 deve intendersi operante a primo rischio.
Deve essere operante anche la Sezione 2 – Responsabilità civile verso terzi – con un massimale non inferiore a euro 2.000.000 unico per sinistro. Solo in caso di esistenza ed operatività di altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi la presente Sezione deve operare in differenza di condizioni e in differenza di limiti.
La Sezione 1 di polizza deve comprendere almeno le seguenti estensioni:
• danni ad opere ed impianti preesistenti
• costi di demolizione e sgombero
• eventi naturali e sociopolitici inclusi terrorismo e sabotaggio
• manutenzione estesa per un periodo di 24 mesi successivo all’esecuzione dei lavori
• danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori o insufficiente progettazione, errori di calcolo e di fabbricazione
• ripristino piazzali ed aree di cantiere
• furto e rapina
• oneri peritali
• non deve essere esclusa la colpa grave degli assicurati né il dolo delle persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
La Sezione 2 di polizza deve comprendere almeno le seguenti estensioni:
• danni da interruzione o sospensione di attività di terzi con sottolimite non inferiore a euro 500.000
• responsabilità civile incrociata
• operazioni di carico e scarico
• danni a cavi, condutture, impianti sotterranei e subacquei
• danni da polvere
• danni da vibrazioni, rimozioni, franamento, cedimento del terreno
• danni da inquinamento accidentale
• non deve essere esclusa la colpa grave degli assicurati né il dolo delle persone delle quali l’assicurato debba rispondere.
La presente polizza All Risks dovrà restare in vigore per tutta la durata dei lavori fino al termine di tutte le operazioni di collaudo finale/accettazione provvisoria; nel caso fosse previsto un periodo di commissioning la polizza dovrà restare in vigore sino al termine di tale periodo.
4) Responsabilità Civile Professionale, con massimale non inferiore a euro 1.500.000, a copertura di tutti i danni, comprese le perdite patrimoniali, conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto nonché dallo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; la polizza deve altresì garantire i danni conseguenti alla mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui è destinata.
L’efficacia della polizza deve essere mantenuta anche per i due anni successivi alla liquidazione finale dei lavori dell’incarico/progetto. La polizza deve operare a primo rischio. Analoga copertura dovrà essere posseduta anche da tutti i professionisti e/o collaboratori esterni di cui si avvalga il Progettista per l’esecuzione del presente Incarico.
Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell’Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo.
Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l’operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Il puntuale versamento dei premi è obbligo dell’Appaltatore, l’omesso versamento dei medesimi non potrà in alcun caso essere opposto al Committente. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore.
Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore, il quale resta l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque nel rispetto di tutte le previsioni di legge regolamentari, amministrative e/o contrattuali.
Il Committente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento la presentazione delle polizze richieste e l’Appaltatore è tenuto a inviare sollecitamente copia integrale delle stesse, attestando anche l’avvenuto pagamento dei relativi premi. Il Committente non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei documenti assicurativi forniti dall’Appaltatore.
Resta inteso che l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi per i danni da furto e per tutti gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato presso le aree di proprietà del Committente.
Resta altresì inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il Committente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
CG-25 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI
Qualora nel cantiere operino altri Appaltatori e/o Fornitori per conto del Committente, nonché personale del Committente stesso impegnato nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste, l'Appaltatore deve favorire la collaborazione e il coordinamento tra gli stessi, ai fini del buon svolgimento delle rispettive attività.
In particolare l'Appaltatore è responsabile, per quanto da lui dipende, dei danni che possano derivare al Committente da situazioni di disaccordo verificatesi nell’ambito delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore è pertanto tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal Committente e da altri Appaltatori o altri Fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le attività a lui appaltate.
L'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto può essere condizionata da altre attività contemporanee, e pertanto programmi e svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto devono essere concordati tra il Committente e l'Appaltatore, senza che ciò costituisca di per sé diritto a richiedere compensi diversi da quelli pattuiti nel Contratto.
CG-26 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Committente si riserva il diritto di controllare lo stato di avanzamento delle Attività Oggetto del Contratto senza peraltro che questa azione di controllo possa venire considerata come ingerenza nella conduzione del Contratto.
Modalità, estensione e oggetto del controllo saranno definiti nei Documenti Contrattuali, in dipendenza della natura del Contratto stesso e degli obiettivi che il Committente intende perseguire con l'azione di controllo in generale volta alla tutela dei suoi interessi o a esigenze di carattere più generale.
CG-27 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Il Committente si riserva il diritto di effettuare controlli tecnici e contabili sulla gestione del Contratto a mezzo di proprie funzioni specializzate o di terzi.
CG-28 ORDINI DEL COMMITTENTE
Qualora il Committente dia disposizioni all’Appaltatore che si riferiscano ai tempi di esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o riguardino la sostituzione dei materiali impiegati, l'Appaltatore deve dare corso a queste disposizioni, salva la sua facoltà di esprimere formale riserva scritta nei modi e nei tempi di cui all’articolo CG-60 RISERVE.
Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere o prestazioni non determinate esattamente nel progetto o di eventuali varianti rispetto al progetto stesso, il Committente di volta in volta comunicherà disposizioni, nei limiti e con le modalità derivanti dalla natura del Contratto.
Il Committente o altro incaricato che riscontri che delle attività svolte non siano conformi a quanto previsto dal contratto, contesta formalmente le mancanze riscontrate, chiede all’Appaltatore di eliminare le irregolarità rilevate, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.
Quanto sopra non costituisce ingerenza nell'attività dell'Appaltatore ma è esplicazione del controllo tecnico amministrativo finalizzato alla tutela dei propri interessi, rimanendo esclusivamente in capo all’Appaltatore gli oneri e i doveri relativi al Contratto di Appalto.
CG-29 COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta, utilizzando supporti elettronici. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure, più adatte secondo gli standard tecnologici di settore, per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l’identificazione e la neutralizzazione dei virus\attacchi informatici di qualunque natura e genere.
Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere dall’Appaltatore presentate per iscritto al Committente, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che egli la accetta integralmente e senza alcuna riserva e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.
Il Committente notificherà all'Appaltatore entro i successivi venti giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
CG-30 COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve fare ogni sua comunicazione al Committente esclusivamente per iscritto.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza del Committente, di cui abbia bisogno per la prosecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.
Qualora il Committente ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni da lui dovute, malgrado la richiesta dell'Appaltatore sia stata fatta in tempo utile e questo ritardo comporti in modo inevitabile le fermate delle relative attività, si applicano in tal caso le prescrizioni previste per ritardo delle Attività Oggetto del Contratto di cui all'articolo CG-57 RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO.
CG-31 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei Contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del Contratto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
L'Appaltatore deve segnalare in particolare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.
L'Appaltatore sarà tenuto a richiedere in ogni caso, in tempo utile, il rilievo in contraddittorio di tutte le attività svolte, in particolare di quelle che in seguito non sarebbero accessibili per le constatazioni o gli accertamenti necessari.
L'Appaltatore ove non ottemperi a ciò, salvo prove contrarie, da fornirsi a sua cura e spesa, ma con esclusione di prove testimoniali, dovrà accettare le decisioni del Committente con tutte le loro conseguenze.
CG-32 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione di attività richieste dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio, commisurato all'urgenza delle stesse, il Committente ha il diritto di procedere alla loro esecuzione, sia affidandola a terzi che provvedendo direttamente.
I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione delle Condizioni di Contratto sono a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d’ora ad avanzare eccezioni in merito.
CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
Salvo diversa pattuizione contemplata nel Contratto, l'ottenimento delle autorizzazioni da richiedere a Enti Pubblici e a privati per le attività da eseguire e le relative occupazioni permanenti di terreni, deve ritenersi a cura e a spese del Committente, a carico del quale rimangono gli oneri relativi ad eventuali servitù.
Il rilascio di dette autorizzazioni viene, di volta in volta, comunicato all'Appaltatore che si obbliga senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro concordate dal Committente con i terzi interessati.
Qualora per l'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto si debba accedere a proprietà asservite, l'Appaltatore deve sempre avvertire preventivamente il proprietario delle stesse.
Le autorizzazioni per l'eventuale occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato (con tutte le relative spese), che si rendessero necessarie per l'installazione del cantiere dell'Appaltatore, sono a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli attraversamenti di opere pubbliche (linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, ferrovie, strade, ecc.) previa conferma da parte del Committente e subordinatamente alle eventuali necessità di servizio degli Enti interessati; si impegna altresì a non sollevare eccezioni se per dette esigenze, ivi comprese quelle di esercizio del Committente stesso per l'attraversamento delle condutture di sua proprietà, il programma dello svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto dovesse subire alterazioni o ritardi, salvo il suo diritto a richiedere per iscritto un prolungamento dei termini di completamento delle Attività Oggetto del Contratto, non eccedente il ritardo eventualmente verificatosi.
L'Appaltatore si impegna inoltre a prendere diretti accordi con gli Enti proprietari o comunque responsabili delle strade e della viabilità, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni impartite dagli stessi, onde evitare o ridurre al minimo le interruzioni del transito e a provvedere a tutte le segnalazioni diurne e notturne prescritte e/o necessarie per evitare pericoli alla pubblica incolumità.
L'Appaltatore si impegna ad ottenere, a Sua cura e spese, dalle competenti Autorità, i permessi per l'eventuale uso di mine, uso che deve essere fatto in accordo con le prescrizioni di legge ed utilizzando tutte le segnalazioni e prescrizioni necessarie per evitare pericoli a terzi.
L'Appaltatore dovrà provvedere a Sua cura e spese a richiedere alle competenti Autorità l'autorizzazione all'uso di materiali o apparecchiature con emissione di radiazioni (per esempio per il controllo non distruttivo di saldature) e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare pericoli anche a terzi.
CG-34 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E CLAUSOLA DI MANLEVA
È a totale carico dell’Appaltatore tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto.
L’Appaltatore resta l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.
Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso l’Appaltatore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest’ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis Codice Penale.
Quanto precede vale anche nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari si intendono anche tutti i:
(a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dell’Appaltatore;
(b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte dell’Appaltatore;
(c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede, di seguito gli “Ausiliari”.
L’Appaltatore resta l’unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.
Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, l’Appaltatore terrà integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All’uopo, l’Appaltatore presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.
In particolare, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l’Appaltatore manterrà il Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività dell'Appaltatore medesimo.
Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell’ambito dell’appalto commissionato dal Committente, nonché in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale.
L’Appaltatore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente all'Appaltatore stesso, compreso l’importo della fideiussione qualora previsto in Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle eventuali spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari dell'Appaltatore (a titolo esemplificativo, le spese legali relative ai giudizi radicati ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile ovvero art. 29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.); a tal fine l'Appaltatore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso all'Appaltatore, compreso l’importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette spese legali.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che quest’ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari dell’Appaltatore stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d’ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l’importo della fideiussione qualora prevista in Contratto.
Se l’Appaltatore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile.
Fermo quanto previsto dal Patto di Integrità di A2A, l’Appaltatore è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.
CG-35 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale da lui dipendente, direttamente o eventualmente dipendente da suoi Subappaltatori autorizzati in conformità a quanto previsto all'articolo CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI, di tessera di riconoscimento conforme alle previsioni di legge, che servirà anche per autorizzazione di accesso al cantiere.
Il documento di identificazione deve essere munito di fotografia e deve attestare l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.
L'accesso al cantiere verrà interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione.
L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente una lista completa e dettagliata del personale autorizzato ad accedere al cantiere e dovrà tempestivamente provvedere ad eventuali aggiornamenti.
Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in relazione alla conduzione delle Attività Oggetto del Contratto.
CG-36 CONSEGNA DELLE AREE ALL’APPALTATORE
Il Committente affida all'Appaltatore, mediante sottoscrizione di apposito verbale, le aree nelle quali dovranno essere eseguite le Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore è responsabile delle aree di lavoro affidategli dal Committente.
Il Rappresentante dell'Appaltatore, incaricato della Direzione del Cantiere è tenuto a prendere conoscenza dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza nelle quali prende in consegna l'impianto su cui, o in prossimità del quale, devono essere eseguite le Attività Oggetto del Contratto, e di conseguenza adotterà tutte le necessarie misure e precauzioni richieste dallo specifico tipo di lavoro in relazione alle condizioni di cui all'articolo CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI.
Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore ha l'obbligo di interdire il transito nelle aree di cantiere e nelle aree assegnate all'Appaltatore, al personale e ai mezzi di terzi (compresi i propri Subappaltatori) se prima non li ha resi edotti dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza.
Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore dovrà quindi rilasciare una apposita autorizzazione al transito (o permesso di agibilità), assumendosi quindi ogni responsabilità e dovrà farsela restituire quando il personale così autorizzato avrà completato il proprio compito o esaurito lo scopo per cui è stata richiesta l'autorizzazione.
Nel caso di presenza contemporanea di più Appaltatori, ciascuno è responsabile per le attività del proprio Contratto.
CG-37 ONERI PER LIMITAZIONI AL TRANSITO SU STRADE PUBBLICHE
L'Appaltatore, prima di formulare la propria offerta, deve aver verificato lo stato delle strade pubbliche interessate dall'eventuale traffico pesante o trasporto di tipo eccezionale necessario per l'esecuzione del Contratto e aver preso i necessari contatti con gli Enti proprietari delle strade stesse al fine di concordare con essi le condizioni alle quali deve sottostare per svolgere tale traffico pesante o eseguire trasporti aventi carattere eccezionale su dette strade.
L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni di utilizzazione suddette e pertanto sono a carico suo tutti gli oneri conseguenti a limitazioni o divieti di transito, alla adozione di itinerari obbligati, a gravami o contributi per manutenzioni e riparazioni delle strade utilizzate, eventualmente imposti in qualsiasi momento dagli Enti proprietari, nonché gli oneri conseguenti all'esecuzione di trasporti di tipo eccezionale (scorte, permessi, limitazioni di orario, etc.).
Sono pure a carico dell'Appaltatore gli interventi di ricondizionamento o di miglioria di dette strade, quali allargamenti di curva e di strettoie, di rinforzi di manufatti, etc. che venissero eventualmente richiesti dagli Enti proprietari in dipendenza del passaggio dei mezzi pesanti adibiti alle Attività Oggetto del Contratto, al fine di assicurare la regolarità e la sicurezza del traffico pubblico e per la tutela del pubblico interesse.
L'Appaltatore pertanto non ha alcun titolo a vantare diritti o avanzare richieste di compensi, quale sia l'entità effettiva degli oneri da lui sopportati in conseguenza di quanto sopra detto, oltre a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali.
CG-38 SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza del lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario. Devono quindi essere predisposte ed attuate tutte le misure necessarie ed indispensabili per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.
L'Appaltatore è responsabile, in solido con i Subappaltatori, dell'osservanza integrale degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Appaltatore deve dotare il proprio personale oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto, anche di quelli che possano essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.
L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza.
I costi relativi sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.
Qualunque incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e ogni evento di qualsiasi genere che possa avere influenza sull'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Committente, dovrà essere segnalato al Committente stesso, oltre che alle Autorità ed Enti competenti, nel più breve tempo possibile e non oltre ventiquattro ore dall'evento. L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con documentazione. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari.
In caso di accertamento di situazioni di pericolo da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare il Committente.
In caso di interventi in aree inquinate l’Appaltatore dovrà preoccuparsi di verificare l’esistenza di particolari prescrizioni e ordinanze emesse dalle Autorità competenti per sottoporre a tutela preventiva determinate aree del territorio e uniformarsi ad esse.
Il Committente ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette alle Attività Oggetto del Contratto che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza o le disposizioni interne o che non risultino essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi Subappaltatori autorizzati o per i quali l’Appaltatore non abbia provveduto alla trasmissione della documentazione prevista nei documenti contrattuali.
Il Committente si impegna a:
a) promuovere la cooperazione con i datori di lavoro Appaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa Oggetto dell'appalto;
b) promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. I datori di lavoro Appaltatori si devono informare reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
CG-39 INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIE
L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle Attività Oggetto del Contratto, dovrà provvedere alla progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di adeguate ed efficienti installazioni di cantiere, complete di tutte le unità fisse e mobili di qualsiasi natura, anche speciali, necessarie allo svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto e al loro completamento.
L’Appaltatore è tenuto a recepire i contenuti dei documenti di coordinamento redatti dal Committente (PSC, DUVRI) anche in termini di progettazione e realizzazione di eventuali opere provvisionali previste.
Il Committente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore di integrare o modificare a sue spese le installazioni di cantiere, al fine di adeguarle alle effettive esigenze delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore dovrà approntare i cantieri in modo ordinato ed utilizzando materiali di buona qualità, funzionali, di minimo ingombro, sicuri e di piacevole estetica.
Le baracche provvisorie dovranno essere del tipo prefabbricato, e adeguatamente verniciate su tutte le superfici esterne.
Le Installazioni di Cantiere si intendono provvisorie e quindi non potranno avere mai carattere permanente, salvo quando indicato esplicitamente nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore dovrà provvedere anche alle eventuali Opere Provvisorie necessarie e dovrà curare che le stesse non subiscano o arrechino danni nel corso delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore dovrà anche predisporre le opere provvisorie di qualsiasi genere necessarie per l'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti.
Per quanto concerne il deposito e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti, oltre alle disposizioni emanate dall'Ufficio di Igiene e dalle competenti Autorità, le cui prescrizioni saranno tassativamente rispettate senza oneri per il Committente. Resta ferma l’applicazione dell’articolo CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI.
Le rimozioni degli impianti di cantiere e delle opere provvisorie dovranno essere eseguite in modo tale da lasciare i terreni completamente sgomberi da qualsiasi materiale e ripristinati nello stato in cui si trovavano prima dell'uso.
L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso delle Attività Oggetto del Contratto deve modificare, sostituire od ampliare le Installazioni di Cantiere e le Opere Provvisorie rispetto alle Sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, salvo nei casi e nella misura in cui ciò sia dovuto ad esigenze del Committente comportate da ragioni diverse dall'esecuzione dell'opera oggetto del Contratto.
All’Appaltatore verranno riconosciuti, oltre agli oneri delle sicurezza indicati in offerta e non soggetti a ribasso, i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali previsti dal Committente nei documenti specifici (PSC, DUVRI, etc).
L'Appaltatore deve curare che le Installazioni di Cantiere siano mantenute in piena efficienza per tutta la durata delle Attività Oggetto del Contratto.
Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono già considerati nei compensi contrattuali.
CG-40 IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI
L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, ai trasporti nell'ambito del cantiere, a tutte le operazioni di carico e di scarico, alla verifica dei materiali all'arrivo, al deposito, all'immagazzinamento nel cantiere stesso e alla sorveglianza di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti all'esecuzione delle attività di Sua competenza, anche se approvvigionati direttamente dal Committente.
L'Appaltatore dovrà svolgere le suddette attività in accordo con quanto eventualmente prescritto dal Committente.
L'Appaltatore è obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi e i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità.
Resta inoltre a Suo carico l'onere della movimentazione dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari nel corso del montaggio.
L'entrata e l'uscita da tali depositi e magazzini dei materiali, apparecchiature e macchinari approvvigionati dal Committente, sono regolate dalle disposizioni impartite dal Committente medesimo.
L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito dal Committente, nonché di eventuali deperimenti non dipendenti da vizi intrinseci del materiale fornito dallo stesso.
CG-41 DEPOSITI E IMPIEGO DI MATERIALI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI ED INQUINANTI
L'Appaltatore è tenuto a osservare le leggi, i regolamenti ed ogni disposizione vigente, in materia di custodia ed uso di detti materiali.
Le opere e prestazioni necessarie per ottemperare alle disposizioni di legge sono a carico dell'Appaltatore.
CG-42 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
In caso di rinvenimento di ordigni bellici, l’Appaltatore dovrà interrompere le Attività Oggetto del Contratto e farne immediata denuncia alla Autorità competente (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) e quindi darne formale comunicazione al Committente ed avere la massima cura, fino all’intervento dell’Autorità, segregando e presidiando il cantiere.
Il cantiere, dal ritrovamento dell’ordigno e fino al nulla osta alla ripresa delle Attività Oggetto del Contratto da parte dell’Autorità, verrà sottratto alla competenza dell’Appaltatore o, per esso, del subappaltatore, secondo quanto disposto dall’Autorità interessata.
In nessun caso l’Appaltatore potrà richiedere alcun risarcimento danni o indennizzo a qualsivoglia titolo al Committente per fermo cantiere e quant’altro.
CG-43 MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE
Tutti i materiali che per Contratto devono essere forniti dal Committente s'intendono consegnati all'Appaltatore presso il cantiere del Committente stesso su automezzo, salvo quanto diversamente pattuito e/o stabilito nei Documenti Contrattuali.
Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico dell'Appaltatore.
Dal momento della consegna dei materiali nel cantiere, tutte le operazioni necessarie per il loro scarico, trasporto al luogo di immagazzinamento e/o impiego, sballaggio, sono a carico dell'Appaltatore anche se effettuate in più riprese e con deposito intermedio in aree provvisorie.
S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese) eseguite nell'ambito dei cantieri oggetto del Contratto.
Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria ai fini della contabilizzazione delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore all'atto del ricevimento dei materiali è tenuto ad effettuare, a Sua cura e spese, un controllo visivo e dimensionale per accertarne la consistenza e lo stato di conservazione, in accordo alle specifiche od alle norme citate nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore si impegna inoltre a controllarne, all'atto del ricevimento, a prendere conoscenza delle informazioni e delle precauzioni riportate nelle eventuali schede di sicurezza che sono messe a disposizione dell’Appaltatore prima dell’utilizzo dei prodotti.
L'Appaltatore è costituito custode di tutti i materiali e apparecchiature da utilizzarsi nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto e dovrà pertanto prendere le necessarie misure atte ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese al rimpiazzo di quanto danneggiato o sottratto, obbligandosi altresì a tenere indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità per danni, a persone o cose, cagionati al Committente medesimo e/o ad eventuali terzi dai materiali ricevuti in consegna.
All'Appaltatore è fatto divieto di asportare dal cantiere materiali di qualsiasi qualità e natura, salvo autorizzazione scritta del Committente.
Tutto il materiale da restituire al Committente deve essere movimentato e suddiviso con la massima cura, al fine di consentirne il miglior riutilizzo. Il Committente si riserva di precisare eventuali specifiche modalità in relazione a particolari attività di recupero.
Relativamente ai materiali in resa al Committente per "eccedenze prelievo" l'Appaltatore deve provvedere ad emettere proprio "Documento di trasporto" in conformità alle disposizioni di legge.
L'eventuale materiale risultante mancante o avariato viene addebitato all'Appaltatore.
CG-44 RICOVERO E CUSTODIA DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE
Il materiale del Committente preso in consegna dall'Appaltatore deve essere tenuto diviso per tipo e qualità secondo le prescrizioni date dal Committente.
In genere, l'Appaltatore deve provvedere all'accurata disposizione in magazzino dei materiali secondo le caratteristiche specifiche e qualità degli stessi. In particolare, i materiali non facilmente riconoscibili a vista devono essere contrassegnati opportunamente.
È facoltà del Committente (e obbligo dell'Appaltatore di prestarsi all'uopo) effettuare verifiche inventariali periodiche sulla consistenza dei materiali di proprietà del Committente in consegna all'Appaltatore e non ancora installati.
L'Appaltatore si obbliga, a fini di controllo e di ordine fiscale, a documentare al Committente, al termine delle attività eseguite con materiali forniti dal Committente stesso, i quantitativi utilizzati di ciascun materiale.
CG-45 MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE
CG-45.1 Generalità
I materiali e/o apparecchiature da fornire e/o da impiegare nell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e ai requisiti specifici riportati nei Documenti Contrattuali.
In assenza di diverse prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali, i materiali e/o apparecchiature dovranno essere nuovi e adatti al servizio per il quale verranno utilizzati e delle migliori qualità esistenti in commercio e approvati dal Committente.
Il Committente, in corso d'opera, può prelevare in ogni momento dai manufatti campioni dei materiali impiegati, per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati e adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni in caso di difformità.
Per i materiali che rimarranno stoccati a piè d'opera, l'Appaltatore si assume tutti i rischi e i pericoli per qualunque causa di deterioramento o perdita; tali materiali potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dal Committente. Tutti gli oneri e i costi relativi alla sostituzione dei materiali non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore nell’utilizzare prodotti necessari all’espletamento delle Attività Oggetto del Contratto dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza. Le schede dei prodotti che l’Appaltatore utilizzerà per l’espletamento delle Attività Oggetto del Contratto dovranno essere consegnate al Committente prima dell’inizio delle attività e custodite stampate all’interno dell’area di lavoro.
CG-45.2 Regolamento REACH
Con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l'esecuzione del Contratto comporta, a carico dell’Appaltatore, l'assunzione delle seguenti responsabilità:
a) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura devono considerarsi assolti tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
b) in caso di fornitura di sostanze tal quali o come componenti di miscele, garantire che il Committente non si configura come importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze/miscele fornite esentandolo, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo a tali soggetti;
c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, par. 3 del REACH, garantire l'assenza in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
d) nel caso di cui al punto precedente, obbligarsi a dare tempestiva informazione a Committente dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze contenute negli articoli forniti nella "Candidate List" di cui sopra, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
Rimane inteso che il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) comporta, a carico dell’Appaltatore, l'obbligo di sostituire con effetto immediato la fornitura di articoli contenenti sostanze inserite nella “Candidate List” con articoli analoghi nei quali tali sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.
Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni contrattuali, è responsabilità dell’Appaltatore presentare un'offerta al Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo.
Nel caso la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Committente risolvere il contratto o ridurne l'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore dell’Appaltatore.
CG-46 PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI ED APPARECCHIATURE
Le prove e i controlli sui materiali ed apparecchiature dovranno essere eseguiti in accordo alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali.
Dette prove saranno a cura e spese dell'Appaltatore, salvo se diversamente specificato nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare con opportuno anticipo la data in cui verranno effettuate le prove e i collaudi al Committente, il quale si riserva la facoltà di parteciparvi.
Tutte le prove dovranno essere effettuate in accordo ad appropriate procedure scritte, predisposte dall'Appaltatore ed approvate dal Committente, dove risultino, tra l'altro, identificati i parametri esecutivi e i criteri di accettabilità delle singole prove.
Di tutte le prove l'Appaltatore dovrà redigere appositi verbali, da condividere col Committente e da tenere a disposizione di quest’ultimo e dell'autorità di controllo.
Quando il Committente abbia rifiutato materiali e/o apparecchiature come non atti/e all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirli/e con altri/e che corrispondano alle caratteristiche richieste.
Resta inteso che malgrado l'accettazione dei materiali e/o apparecchiature da parte del Committente, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle Attività Oggetto del Contratto anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
CG-47 INTRODUZIONE NEL CANTIERE DI MEZZI D'OPERA E MATERIALI
L'Appaltatore deve presentare al Committente un elenco nel quale sono indicati i veicoli, le attrezzature fisse e mobili, gli utensili, le macchine, i materiali etc. che intende introdurre in cantiere.
I veicoli e le macchine dovranno essere conformi alle normative in vigore e muniti, se previsto, delle idonee assicurazioni.
Quanto detto vale anche per i mezzi d'opera e materiali di proprietà di Subappaltatori o Subfornitori operanti per l'Appaltatore.
Tale procedura non comporta da parte del Committente né controllo né valutazione della rispondenza alle norme e disposizioni di sicurezza per mezzi e materiali, restando sempre unico responsabile di tale rispondenza l'Appaltatore stesso.
L'Appaltatore deve attenersi anche ad altre eventuali disposizioni in vigore in merito all'entrata ed uscita di materiali e mezzi di proprietà di terzi.
CG-48 CUSTODIA DEL CANTIERE
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere e alla illuminazione del cantiere stesso e delle sue pertinenze, avendone la responsabilità.
L'obbligo di custodia vale anche nei periodi di eventuali sospensioni delle Attività Oggetto del Contratto, salvo diverse prescrizioni stabilite nei Documenti Contrattuali o successive pattuizioni tre le Parti.
CG-49 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE
L'Appaltatore deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia del cantiere e delle opere per tutta la durata delle Attività Oggetto del Contratto.
Qualora le Attività Oggetto del Contratto si svolgano contemporaneamente a quelle di altri Appaltatori, gli oneri della pulizia e manutenzione sono equamente ripartiti tra gli stessi.
Qualora gli appaltatori non giungessero ad un accordo in merito alla suddivisione degli oneri per la manutenzione e pulizia del cantiere, il Committente vi provvederà direttamente con conseguente addebito dei relativi oneri.
CG-50 SGOMBERO DEL CANTIERE
Non appena ultimate le Attività Oggetto del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie Installazioni di cantiere e le Opere Provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata e a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, entro il termine concordato con il Committente.
L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di propria fornitura.
Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Committente inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo trenta giorni da tale invito, il Committente potrà provvedere direttamente, anche a mezzo di terzi, restando inteso che tutti gli oneri, anche per eventuali danni a terzi, e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e il Committente potrà procedere all’esecuzione in danno ai sensi dell’articolo CG-32 ESECUZIONE IN DANNO.
Il Committente può richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine delle Attività Oggetto del Contratto, sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al proseguimento delle attività stesse.
CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
A2A adotta una politica ambientale e ne rende edotto l’Appaltatore tramite documenti informativi e divulgativi. Per A2A e il gruppo è prioritario operare nel rispetto normativo e dei principi di tale politica durante la gestione degli aspetti ambientali. Quali aspetti ambientali si intendono tutti quei processi o attività con potenziali ricadute sull’ambiente, positive o negative.
Nella propria attività, l’Appaltatore è responsabile della corretta gestione degli aspetti ambientali correlati alle Attività Oggetto del Contratto, conformemente ai requisiti definiti dalla vigente normativa, dalle autorizzazioni in essere e dalle eventuali indicazioni fornite dal Committente.
L'Appaltatore deve rispettare tutte le norme in vigore qualunque ne sia la fonte e/o il rango, ivi in specie incluse quelle in materia ambientale, nonché tutte le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali. Fermo quanto previsto al periodo che precede, a detti fini l'Appaltatore dovrà esemplificativamente a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, anche:
• presentare tempestivamente tutte le dichiarazioni e/o altri documenti necessari e/o opportuni a tutte le competenti Autorità;
• adottare tutte le misure necessarie e/o opportune a tutti i fini di cui al primo periodo del presente comma, anche in quanto imposte dalle competenti Autorità, adeguandosi di conseguenza;
• curare l'ottenimento e/o il mantenimento di tutti i titoli comunque necessari e/o opportuni per l’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto per l’intera durata del Contratto stesso;
• prestarsi all'effettuazione delle verifiche, ispezioni e controlli prescritti o comunque richiesti da parte degli organi a vario titolo competenti nonché del Committente.
Come previsto nell’articolo CG-75 VARIE tutte le verifiche, i controlli, le richieste, le prescrizioni e/o le indicazioni del Committente non escludono né limitano le responsabilità dell’Appaltatore per la perfetta esecuzione a regola d’arte del Contratto che restano di esclusiva pertinenza dell’Appaltatore medesimo.
Tutte le conseguenze comunque correlate alla necessità di prestare ottemperanza e/o di adeguarsi alle norme e prescrizioni in materia e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti imposti da Autorità ed Enti non danno diritto all'Appaltatore a chiedere maggiori compensi né lo spostamento dei termini di ultimazione delle opere, eccettuata l'ipotesi che detti maggiori costi e ritardi conseguano a disposizioni normative generali imprevedibili, sopravvenute e diverse da quelle vigenti al tempo della stipula del Contratto.
I requisiti e le prescrizioni generali contenuti nel Master Plan HSE per la gestione degli aspetti ambientali, nonché i requisiti e le prestazioni di dettaglio previsti dal Committente nel Documento di Valutazione Ambientale (DVA) o in eventuali specifiche tecniche, costituiscono parte integrante del Contratto. L’Appaltatore è pertanto tenuto a tenere conto dei suddetti elementi e a valutare gli aspetti ambientali connessi alle Attività Oggetto del Contratto, fornendo indicazione dei titoli abilitativi posseduti, necessari e/o opportuni per l’esecuzione delle medesime Attività Oggetto del Contratto: di questi titoli deve dimostrare il possesso e garantire la permanenza di validità per tutto il periodo di esecuzione del Contratto.
A richiesta del Committente, l’Appaltatore deve altresì dare evidenza di ciascuna delle modalità di gestione degli aspetti ambientali che intende adottare. Tutta la documentazione di cui ai due periodi che precedono è oggetto di valutazione nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore, effettuata dal Committente.
Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, l’Appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare anche alle prescrizioni dei titoli (e.g. AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico, …) anche indirettamente disciplinanti i siti in cui svolge le Attività Oggetto del Contratto e/o le proprie attività. Fermo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, l’Appaltatore è inoltre tenuto a rispettare le procedure definite dal Committente per la gestione degli aspetti ambientali del sito in cui è chiamato ad operare. Le prescrizioni e le procedure applicabili sono comunicate dal Committente.
L’Appaltatore è tenuto a prendere visione delle aree in cui svolgerà le proprie attività. In tale sede il Committente indicherà all’Appaltatore la presenza di eventuali vincoli e le
autorizzazioni in essere. Le evidenze emerse nel corso del sopralluogo devono essere verbalizzate e controfirmate dall’Appaltatore.
Per tutte le Attività Oggetto del Contratto, l’Appaltatore è tenuto a ricorrere, ove possibile e non espressamente vietato, all’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili, ad attrezzature, utensili ed elementi riutilizzabili, facilmente riparabili e reimpiegabili.
L’Appaltatore dovrà curarsi di prevenire e minimizzare gli scarichi, le emissioni in atmosfera, le emissioni acustiche e la produzione di rifiuti originatisi dalla sua attività, e prediligere tecniche di demolizione selettiva in caso di smantellamento di attrezzature e/o demolizioni edili.
L’Appaltatore dovrà prediligere, ove tecnicamente possibile e non espressamente vietato o sconsigliato, l’utilizzo di materia riciclata o recuperata quali gli aggregati riciclati per la realizzazione di riempimenti o di sottofondi stradali, concordandone caratteristiche tecniche e modalità di impiego con il Committente.
CG-51.1 Gestione di materiale di risulta e rifiuti
Salvo diversa specifica indicazione menzionata nel Contratto, restano di proprietà del Committente le parti d’impianto o rete derivanti da smontaggi e potenzialmente riutilizzabili (cosiddetti materiali tolti d’opera) nonché i materiali in eccedenza forniti dal Committente e non utilizzati dall’Appaltatore, che devono essere resi al Committente.
Sono invece di proprietà e responsabilità esclusiva dell’Appaltatore, tutti gli altri materiali di risulta diversi da quelli di cui al comma che precede e i rifiuti prodotti delle attività oggetto del Contratto, quali esemplificativamente:
- rifiuti derivanti dalle attività di scavo e i materiali nei termini di cui al successivo articolo CG-51.2;
- tutti i rifiuti comunque riconducibili all’attività dell’Appaltatore (es. materiali provenienti da demolizioni, residui di schiume, scarti di coibentazione, imballaggi vari, sfridi di lavorazione, imballaggi e scarti da verniciatura, spurghi delle reti fognarie ecc).
I materiali di cui al primo comma di questa clausola devono essere movimentati e suddivisi con la massima cura secondo le prescrizioni indicate dal Committente. A questo riguardo, l’Appaltatore deve provvedere ad emettere il “Documento di trasporto” in conformità alle disposizioni di legge. Sempre in relazione ai materiali di cui al primo comma di questo articolo, il Committente definirà quali dovranno essere considerati potenzialmente riutilizzabili; questi ultimi dovranno essere raccolti, trasportati e riconsegnati, a cura e spesa dell’Appaltatore, nei magazzini del Committente. Qualora i materiali da riconsegnare al Committente siano contaminati o potenzialmente tali, occorrerà darne tempestiva comunicazione allo stesso Committente e attenderne le istruzioni.
I materiali di cui al secondo comma, costituiscono rifiuto; l’Appaltatore, in quanto soggetto la cui attività ha prodotto il rifiuto medesimo, ne è quindi il produttore ed è tenuto a tutti gli
adempimenti previsti in capo al produttore dei rifiuti stessi, secondo la normativa vigente. L’Appaltatore, anche contrattualmente, conferma e accetta tutte le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali e le altre clausole del Contratto e, quindi, anche quanto al periodo che precede, inclusa l’assunzione di tutti gli obblighi ivi previsti.
Fermo quanto precede, l’Appaltatore, con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, si obbliga a:
- osservare tutte le norme vigenti, incluse quelle in materia ambientale;
- ottemperare, in conformità alla normativa vigente, agli adempimenti in capo al produttore dei rifiuti;
- condurre le attività di gestione dei rifiuti in modo documentato e mediante procedure formalizzate, da esibire al Committente in caso di richiesta di quest’ultimo.
L'Appaltatore ha l'obbligo di depositare i rifiuti e i materiali in maniera ordinata, distinti per tipologia, disposti in modo da non causare intralci alla viabilità, per tutta la durata delle Attività Oggetto del Contratto. È fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del Contratto, di occultare, asportare dal cantiere, o abbandonare in maniera incontrollata materiali di qualsiasi tipo.
I rifiuti derivanti dalle lavorazioni dell’Appaltatore, dovranno essere suddivisi per tipologia, trasportati e avviati a destino presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, a cura e spesa dell’Appaltatore, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente e dalle eventuali autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell’Appaltatore stesso.
Il deposito, il trasporto e lo smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, comunque correlati al Contratto, dovrà essere effettuato a cura e spese dell’Appaltatore. Tutti gli oneri comunque correlati a quanto previsto dal presente articolo, incluse le conseguenti responsabilità gravanti sull' Appaltatore, sono considerati inclusi nei prezzi contrattuali, che comprendono pertanto anche tutti gli oneri derivanti da deposito, stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti/materiali prodotti.
In ogni caso la raccolta, il deposito temporaneo o l’eventuale stoccaggio provvisorio, all’interno dell’area di cantiere e/o di lavoro di pertinenza dell’Appaltatore, deve essere attuato previo assenso documentato del Committente.
In applicazione di quanto previsto all’articolo CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA, il Committente si riserva di effettuare a campione, audit e controlli presso i cantieri, le sedi e/o le altre aree di lavoro di pertinenza dell’Appaltatore, per verificare l’adempimento degli obblighi sopra descritti nonché l’eventuale presenza di materiali di risulta depositati al di fuori dei luoghi di raccolta stabiliti.
Ferma restando la esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, qualora rilevi una o più violazioni alle clausole di cui al presente articolo, il Committente potrà ordinare l’immediata sospensione delle Attività Oggetto del Contratto sino a quando l’Appaltatore non si adegui alle prescrizioni del Committente stesso, senza che ciò dia diritto a compensi né pretese ulteriori rispetto a quelli di Contratto, neppure per il fermo cantiere, per il mancato utile e/o per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente.
Le prescrizioni, comunicazioni e/o qualunque altra indicazione comunque denominata impartita dal Committente all’Appaltatore, non danno diritto a proroghe contrattuali né escludono né limitano le responsabilità dell’Appaltatore, che resta unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto e, quindi, anche del presente articolo.
L’inosservanza delle prescrizioni del Committente darà diritto al medesimo di risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
CG-51.2 Gestione del materiale escavato e del fresato d’asfalto
In linea generale, il materiale escavato va gestito come rifiuto come previsto nell’articolo CG-
51.1 che precede, ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. È tuttavia fatta salva la possibilità per l’Appaltatore di gestire il materiale escavato come sottoprodotto o in esclusione dalla disciplina rifiuti, conformemente alle specifiche disposizioni del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del DPR 120/2017 e ss.mm.ii..
Ferme le esclusive responsabilità su di esso gravanti ai sensi del precedente articolo CG-51.1, allorquando l’Appaltatore intenda gestire il materiale escavato come sottoprodotto o comunque non come rifiuto, l’Appaltatore sarà tenuto a darne tempestiva ed esaustiva comunicazione al Committente, comunque prima dell’avvio dei lavori, circa le modalità di gestione del materiale escavato che intende adottare. Anche in tali casi l’Appaltatore è esclusivo responsabile del rispetto di ogni disposizione a vario titolo vigente in materia anche in relazione al riutilizzo del materiale escavato, in qualità di produttore e detentore dello stesso.
Qualora l’Appaltatore decida di gestire il materiale escavato come sottoprodotto, dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni a vario titolo rilevanti in materia con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 184-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e all’art.4 del DPR 120/17 e ss.mm.ii., documentando il tutto al Committente. L’indicazione del rispetto dei requisiti per la gestione del materiale escavato, l’individuazione dei siti di produzione, di destinazione e di deposito intermedio, le tempistiche per l’utilizzo, dovranno essere riportati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo di cui alle norme in vigore, tra cui gli artt. 9 e 21 del DPR 120/17 e ss.mm.ii..
Ogni trasporto del materiale escavato fuori dal sito di produzione dovrà essere accompagnato da apposito Documento di Trasporto.
La gestione del materiale escavato conformemente al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo dovrà essere attestata mediante dichiarazione di avvenuto utilizzo, predisposta secondo quanto definito dalle disposizioni vigenti in materia, tra cui l’art. 7 del DPR 120/17 e ss.mm.ii..
L’Appaltatore è tenuto a tenere informato il Committente e a inoltrare al Committente copia della suddetta documentazione, qualora prodotta dall’Appaltatore stesso.
Qualora l’Appaltatore intenda gestire come sottoprodotto il fresato d’asfalto, sarà tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti, incluso l’art. 184-bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., fornendo apposita dichiarazione al Committente.
Qualora, ove contrattualmente previsto, l’Appaltatore intenda gestire il materiale escavato in esclusione dalla disciplina rifiuti, attuando un riutilizzo nel sito di produzione, egli dovrà rispettare tutte le disposizioni vigenti compresi gli artt. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 24 del DPR 120/2017 e ss.mm.ii., fornendo previa e apposita dichiarazione al Committente, corredata di tutta la idonea documentazione.
Fermo il fatto che l’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto, e quindi anche della gestione di tutti gli aspetti ambientali a vario titolo correlati, è di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, questo dovrà tenere costantemente informato il Committente anche sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli esiti della caratterizzazione ambientale.
CG-51.3 Gestione di eventi potenzialmente contaminanti e contaminazioni storiche
L’Appaltatore è tenuto a porre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie attività, al fine di impedire ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad avvisare il Committente qualora rilevi una contaminazione storica o cagioni un evento potenzialmente contaminante, affinchè si proceda alle comunicazioni di legge nei termini da questa prescritti. Tale principio deve essere rispettato sia per attività che l’Appaltatore svolge all’interno di siti del Gruppo, sia su aree esterne. In ogni caso, se l’Appaltatore opera su una o più aree esterne, ossia di proprietà di terzi, lo stesso dovrà, qualora rilevi una contaminazione storica o cagioni un evento potenzialmente contaminante, darne immediato avviso al Committente con il quale dovrà coordinarsi anche al fine di effettuare le comunicazioni di legge nei termini da questa previsti.
L’Appaltatore documenterà successivamente l’avvenuta notifica agli Enti competenti e le misure di prevenzione adottate. L’Appaltatore è inoltre tenuto a tenere aggiornato il Committente sulle successive fasi di gestione dell’evento (caratterizzazione, eventuale bonifica e ripristino ambientale).
CG-51.4 Gestione del suolo e delle aree verdi Suolo
I mezzi che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private, dovranno
avere le ruote libere da fango e/o da altri detriti che possano imbrattare le pavimentazioni stradali. I mezzi che vanno e vengono dall'area di lavoro con carico di materiali dovranno essere riempiti in modo da evitare caduta di materiali o detriti sulle strade. In ogni caso, la caduta accidentale di materiale dovrà essere rimossa immediatamente dall’Appaltatore: anche in relazione a ciò ogni onere e/o responsabilità è a carico dell'Appaltatore stesso.
Aree verdi
L'Appaltatore, qualora debba eseguire le Attività Oggetto del Contratto su aree a verde, pubblico o privato, dovrà adottare ogni precauzione necessaria e/o opportuna e, comunque, rispettare tutte le norme vigenti e/o le prescrizioni degli Enti competenti, ove non manifestamente illegittime.
Particolare cura andrà posta nel rispettare l’integrità sia della parte aerea delle piante sia delle radici durante le operazioni di scavo e/o di ripristino.
Nelle aree a verde l'Appaltatore non dovrà depositare materiali, fare operare e/o eseguire manutenzione di attrezzature e mezzi d'opera tranne che per quelli strettamente necessari alle Attività Oggetto del Contratto e limitatamente alle aree a verde a lui concesse dalle autorizzazioni sopra citate adottando ogni cautela necessaria e/o opportuna a preservare le aree stesse e, comunque, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.
Anche di tutto quanto previsto da questo paragrafo unico ed esclusivo responsabile è l’Appaltatore, sotto ogni aspetto e per qualsiasi conseguenza, tanto verso il Committente quanto verso terzi, dove per tali si intendono anche tutti i dipendenti, consulenti e/o altri ausiliari di questo nonché tutte le società in qualsiasi modo collegate con il Committente stesso.
Ogni danno causato ad aree a verde che sia imputabile all'Appaltatore sarà riparato a completa soddisfazione del Committente e delle autorità competenti ad onere e spese esclusive dell’Appaltatore stesso.
CG-51.5 Gestione degli scarichi idrici
L’Appaltatore, qualora le Attività Oggetto del Contratto generino scarichi idrici, deve darne segnalazione al Committente, garantendo che la gestione degli scarichi avvenga in conformità a tutte le norme a vario titolo vigenti. Gli oneri sono a carico dell’Appaltatore.
Lo scarico può essere recapitato in uno scarico esistente solo qualora sia compatibile, anche dopo eventuale opportuno trattamento, con la tipologia di scarico autorizzato e/o riconducibile all’attività autorizzata del Titolare dello scarico.
In caso contrario gli scarichi derivanti dalle Attività Oggetto del Contratto dovranno essere autorizzati conformemente a tutte le norme a vario titolo vigenti ivi comprese le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. o ai sensi del DPR n.59/2013 e ss.mm.ii. o, in alternativa, i reflui andranno gestiti come rifiuti, sempre a esclusivi oneri dell’Appaltatore.
L’Appaltatore deve altresì garantire che la gestione delle acque di prima pioggia avvenga conformemente alle disposizioni a vario titolo vigenti.
CG-51.6 Gestione delle emissioni in atmosfera
Nel caso in cui le Attività Oggetto del Contratto generino emissioni in Atmosfera, l’Appaltatore deve provvedere ad ottemperare a tutte le norme a vario titolo vigenti.
L’Appaltatore deve essere in possesso di tutti i titoli necessari e/o opportuni nel rispetto di tutte le norme vigenti.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti di legge e/o di ragione necessari e/o opportuni a minimizzare le emissioni, anche di polveri e/o altre diffuse. Ad esempio, le polveri dovranno essere abbattute con sistemi di getti d'acqua o altri metodi consentiti ed adeguati.
L’Appaltatore è comunque tenuto al contenimento dell’inquinamento, incluso quello prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori a combustione interna quali autocarri, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori. È necessario quindi anche il rispetto dei limiti emissivi prescritti dalle vigenti normative ed il controllo periodico delle emissioni; il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la documentazione comprovante tutto quanto previsto al periodo che precede.
L’accensione di fuochi e la combustione incontrollata di materiali è sempre vietata.
CG-51.7 Gestione delle emissioni acustiche
L’Appaltatore deve rispettare anche tutte le disposizioni a qualunque titolo vigenti in materia di emissioni acustiche, incluse quelle comunali di zonizzazione acustica. In ogni caso, l’impatto delle attività gestite dall’Appaltatore non deve comportare un peggioramento del preesistente livello di impatto acustico.
Sarà cura esclusiva dell’Appaltatore acquisire e rispettare le conclusioni e le prescrizioni contenute nelle eventuali valutazioni di impatto acustico effettuate dal Committente.
Fermo l’obbligo di cui al primo comma di questo paragrafo, l'Appaltatore dovrà inoltre attuare ogni provvedimento possibile per ridurre al minimo la rumorosità delle Attività Oggetto del Contratto. Al fine che precede l’Appaltatore dovrà almeno:
• limitare il rumore prodotto dalle Attività Oggetto del Contratto alle ore meno sensibili del giorno anche in relazione al contesto ambientale specifico;
• utilizzare esclusivamente mezzi d’opera, qualora equipaggiati con motori a combustione interna, muniti di silenziatori conformi alle normative vigenti, in buono stato e non manomessi;
• utilizzare, ove necessari alle Attività Oggetto del Contratto, strumenti (e.g. motocompressori, motosaldatrici, demolitori, generatori ecc.) conformi alle norme vigenti e di tipo silenziato;
• adottare tutte le precauzioni di necessità e di ragione nella movimentazione di materiali e/o attrezzature evitando trascinamenti sull’asfalto e scarichi bruschi.
CG-51.8 Gestione sostanze chimiche, oli e carburanti
Fermo il necessario rispetto di tutte le norme vigenti, va privilegiato l’impiego di sostanze chimiche con la più bassa tossicità possibile e la più alta biodegradabilità e biocompatibilità.
Nel caso in cui, per lo svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto, l’Appaltatore utilizzi sostanze chimiche, prodotti o miscele pericolose contemplate dalla normativa in materia, deve trasmettere al Committente copia delle schede di sicurezza aggiornate ed è tenuto ad operare attenendosi alle prescrizioni in esse riportate.
L’Appaltatore deve altresì garantire che i contenitori delle suddette sostanze siano correttamente etichettati e che abbiano i requisiti adeguati a prevenire sversamenti accidentali (aree delimitate, bacini di contenimento).
Tutte le operazioni di movimentazione di oli e carburanti dovranno avvenire in luoghi adeguatamente protetti in modo da prevenire qualsiasi danno e/o rischio per l’ambiente, ivi inclusi potenziali contaminazioni di suolo e di acqua. In tal senso qualora si effettuino con regolarità, nel corso delle Attività Oggetto del Contratto, movimentazioni di oli e carburanti, l’Appaltatore dovrà predisporre idonee piazzole impermeabili, possibilmente coperte, espressamente dedicate all’esecuzione delle operazioni sopra citate.
Nei cantieri minori, l’eventuale movimentazione di idrocarburi dovrà avvenire in aree destinate anche ad usi diversi ma comunque adeguatamente protette e lontane da corsi d’acqua. In caso di sversamento accidentale di oli e carburanti essi dovranno essere tempestivamente intercettati, raccolti e smaltiti. L’eventuale contaminazione, o potenziale contaminazione, di acque, suolo e sottosuolo andrà gestita in accordo all’articolo CG 51.3.
CG-51.9 Gestione F-GAS
Qualora le Attività Oggetto del Contratto comprendano le operazioni di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controllo e smantellamento apparecchiature contenenti FGAS nonché recupero FGAS, l’Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti inclusi li artt. 7 e 8 del DPR 146/2018 e ss.mm.ii., deve fornire evidenza dell’iscrizione al Registro telematico nazionale e del conseguimento delle idonee certificazioni da parte:
• del personale;
• dell’impresa.
In caso di mancata iscrizione al Registro e/o evidenza/ottenimento della certificazione necessaria, l’Appaltatore non potrà operare. In questo caso, ove siano comunque necessari interventi manutentivi straordinari, il Committente avrà facoltà di ricorrere a terzi qualificati e gli oneri relativi saranno a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà altresì effettuare le comunicazioni obbligatorie alla banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, trasmettendo al Committente il rapporto di intervento nel caso in cui il Committente stesso si configuri “Operatore” ai sensi del DPR 146/2018 e ss.mm.ii..
Salvo diversa comunicazione, nel caso il Committente abbia delegato all’Appaltatore il ruolo di Operatore di cui sopra, l’Appaltatore stesso dovrà trasmettere al Committente almeno una
volta all’anno copia degli attestati scaricabili dalla banca dati, contenenti il riepilogo di tutti gli interventi svolti.
In tema di manutenzione di apparecchiature di refrigerazione si evidenzia che le attività di assistenza o manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente non potranno essere effettuate con gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500, a meno che sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- i gas siano rigenerati ed etichettati con l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, con le informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio;
- i gas siano riciclati e siano stati recuperati da tali apparecchiature da parte dell’Appaltatore e per conto dell’Appaltatore stesso.
Fermo tutto quanto previsto nel presente articolo CG-51.9, l’Appaltatore è comunque tenuto al contenimento di tutte le emissioni accidentali di gas fluorurati durante gli interventi eseguiti.
Tutti gli oneri anche solo indirettamente connessi all’adempimento dell’intero presente articolo CG-51.9 si intendono compresi nei prezzi di Contratto, senza che l’Appaltatore possa reclamare alcunché.
CG-52 ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITÀ DEGLI STESSI
Laddove possono essere presenti impianti del Committente o di terzi, è fatto obbligo all'Appaltatore di usare la massima prudenza e diligenza per evitare condizioni di pericolo e che siano arrecati danni agli impianti medesimi. L'Appaltatore deve operare pertanto con la massima cautela, provvedendo in autonomia al preventivo accertamento di tutti i servizi preesistenti, sia in area pubblica sia in area privata.
In aggiunta a quanto previsto nei documenti facenti parte del progetto preliminare predisposto dal Committente, il Committente fornisce, su richiesta dell’Appaltatore, le eventuali ulteriori informazioni relative alla esistenza di propri impianti e reti che interessano l’area interessata alle Attività Oggetto del Contratto.
ATTIVITÀ SU AREE NON DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Le informazioni sono fornite dal Committente sulla base di disegni, schizzi, sopralluoghi e rilievi cartografici che integrano la documentazione consegnata all’Appaltatore. La comunicazione della presenza degli impianti e delle reti è puramente indicativa e pertanto dovrà essere verificata dall’Appaltatore, attesa la possibile ed eventuale modificazione dei piani stradali e dei riferimenti planimetrici. Dovrà, in particolare, essere verificata la presenza nel sottosuolo di reti e impianti, comprese le derivazioni d’utenza, ulteriori rispetto a quelle
censite che potrebbero essere, al momento della consegna all’Appaltatore, non ancora individuabili e/o non ancora registrati negli archivi cartografici.
L’Appaltatore deve effettuare autonomamente presso i relativi proprietari e/o gestori tutte le ricerche necessarie per accertare l’esistenza di impianti di terzi che interessano il sottosuolo.
Qualora l'Appaltatore, in fase esecutiva delle Attività Oggetto del Contratto, localizzi un qualsiasi impianto non precedentemente noto, deve informare il Committente affinché possa adottare i provvedimenti conseguenti.
Per la migliore salvaguardia dell'efficienza e integrità degli impianti appartenenti al Committente o a terzi, l'Appaltatore deve adottare tutti i necessari provvedimenti di ordine tecnico e/o organizzativo, sia durante l'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto sia dopo la loro ultimazione.
Resta, peraltro, stabilito che l'Appaltatore deve risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi danno agli impianti, causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione delle attività assegnate, senza che debba derivarne onere alcuno per il Committente.
In caso di danneggiamento, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente il Committente e il terzo eventualmente interessato.
ATTIVITÀ SU AREE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Per le attività che debbano essere eseguite su impianti in esercizio, o in prossimità degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione ad iniziare le attività, facendosi rilasciare conferma scritta secondo le procedure in atto presso il Committente e/o i terzi interessati.
A lavoro eseguito l'Appaltatore deve dare comunicazione scritta dell'ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto e della messa a disposizione dell'impianto, sempre secondo le procedure in atto presso il Committente e/o i terzi interessati.
Per le attività che debbano essere eseguite su conduttori, apparecchiature o impianti elettrici in genere o in vicinanza dei medesimi, l'Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia.
Nel caso in cui per esigenze eccezionali di servizio gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere le attività e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo.
Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per Sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati al Committente o a terzi.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono considerati nei prezzi contrattuali.
CG-53 OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ALTRI)
Salvi i diritti in favore dello Stato, il Committente è proprietario delle cose che possono essere rinvenute durante l'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto, di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico o soggette comunque alle Norme vigenti a riguardo. Ove si verifichino tali rinvenimenti (inclusi eventuali rinvenimenti di resti umani), l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva notizia al Committente.
L'Appaltatore deve provvedere non solo alla conservazione di dette cose lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, ed alla conservazione e custodia in adatti locali, eseguendo tali operazioni secondo le autorizzazioni o le prescrizioni della suddetta Autorità competente in materia.
Le spese relative saranno rimborsate da parte del Committente, secondo la normativa contrattuale relativa agli eventuali attività aggiuntive.
Qualora, in relazione a tali rinvenimenti, il Committente o l'Autorità competente richiedessero una sospensione temporanea, parziale o locale delle Attività Oggetto del Contratto, si applicheranno le norme relative, per quanto riguarda eventuali spostamenti del termine di completamento delle attività contrattualmente previste.
CG-54 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dai precedenti articoli, sono a totale carico dell'Appaltatore e quindi da ritenersi già compresi nei prezzi contrattuali:
a) i rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire;
b) l'installazione, la manutenzione, l’esercizio e lo spostamento di adeguati servizi igienico- sanitari ad uso del proprio personale;
c) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto;
d) lo sgombero della neve dalle installazioni di cantiere e dalle opere in costruzione, limitatamente alle necessità delle Attività Oggetto del Contratto;
e) le spese di approvvigionamento, di allacciamento, di derivazione e distribuzione di acqua e di energia elettrica e l’allacciamento alla fognatura;
f) l'aggottamento delle acque superficiali, di sottosuolo, meteoriche, fuoriuscenti da canalizzazioni o di qualsiasi altra provenienza, nonché la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo scavo, anche durante le attività eseguite da personale del Committente;
g) tutti gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica relativamente ai ponteggi;
h) le campionature, le prove eseguite dai laboratori ufficiali e gli esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti approvvigionati o da approvvigionare da parte dell'Appaltatore;
i) le spese per i collaudi tecnici (con l’esclusione del compenso al collaudatore);
j) gli oneri e gli indennizzi per l'installazione dei cantieri, compresa la fornitura, l’installazione ed il mantenimento della cartellonistica prevista;
k) gli oneri derivanti dalla redazione dei documenti contabili;
l) l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento e rimozione delle baracche mobili, atte alla custodia dei materiali ed attrezzature, incluso loro eventuali recinzioni provvisorie;
m) le trasferte, le ore di viaggio, le spese di viaggio e le spese di xxxxx e alloggio, nonché i tempi morti per i viaggi al e dal cantiere e tra i cantieri;
n) gli indumenti e le attrezzature antinfortunistiche in dotazione al proprio personale;
o) l'assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti di lavoro, in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché il mantenere le aree ove si svolgono le Attività Oggetto del Contratto;
p) gli oneri conseguenti a tutti i gravami o contributi per manutenzione sia ordinaria che straordinaria che, in dipendenza dell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto, venissero imposti o richiesti da Comuni, Provincie, ANAS e da altri Enti per le strade di loro pertinenza;
q) gli oneri derivanti da qualsiasi evento meteorologico avverso;
r) l'onere per equipaggiare ogni cantiere di adeguate cassette di pronto soccorso con relativa dotazione di medicinali ed apparecchiature occorrenti per casi di piccoli infortuni;
s) gli oneri fiscali e tasse in genere, esclusa I.V.A., relativi delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri derivanti dagli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull'economia delle Attività Oggetto del Contratto; pertanto l'Appaltatore non può al riguardo sollevare eccezioni o avanzare domanda di compensi particolari.
CG-55 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
L’Appaltatore non può, per nessun motivo, apportare di sua iniziativa, e senza autorizzazione del Committente, variazioni o aggiunte alle Attività Oggetto del Contratto, e ciò in accordo all’art 1659 Codice Civile.
Il Committente potrà invece apportare variazioni in diminuzione o in aumento alle Attività Oggetto del Contratto, in accordo a quanto di seguito specificato.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE
In deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, il Committente può apportare, e l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire, variazioni in corso d'opera introducendo modifiche o soppressioni, anche di ammontare superiore al sesto dell'Importo del Contratto, purché queste non mutino essenzialmente la natura delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN AUMENTO
Il Committente può apportare varianti in aumento in corso d'opera nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
b) per cause di forza maggiore di cui all'art. CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo;
d) per sopravvenute esigenze del Committente.
Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'Importo originario del Contratto, il Committente potrà recedere dal Contratto. Il recesso del Committente sarà regolato ai sensi dell’art. CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE.
Lo scioglimento del Contratto a seguito del recesso del Committente darà luogo al pagamento delle attività eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
La valutazione economica delle varianti sarà determinata sulla base della richiesta formulata dal Committente, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d’opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto.
L’Appaltatore dovrà trasmettere al Committente tutti i documenti tecnici ed economici necessari a consentire al Committente la valutazione delle varianti e dei relativi costi per effetto dell’introduzione delle stesse.
In caso di mancato accordo l’Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all’articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all’esecuzione della prestazione con le modalità richieste dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Committente.
CG-56 SOSPENSIONE
Se, per qualunque ragione, il Committente ritiene necessario e/o è obbligato a sospendere in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto, invierà una comunicazione scritta all’Appaltatore specificandone la causa e fornendo una stima della durata di tale sospensione. La sospensione resterà una scelta discrezionale del Committente, salvi i casi in cui questi vi sia obbligato per legge o per atto amministrativo comunque denominato. Si intende infatti sin da ora che la sospensione potrà essere disposta anche in tutti i casi in cui ciò sia richiesto, o addirittura ordinato, dalle pubbliche Autorità e/o dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo competenti.
Si intende che l’Appaltatore non potrà sindacare le ragioni della sospensione.
L’Appaltatore avrà il diritto di ricevere, come stabilito da Contratto, i corrispettivi per le sole attività già eseguite a regola d’arte e nel rispetto di tutte le previsioni di legge e/o contrattuali applicabili, ivi comprese quelle che disciplinano la fatturazione da parte dell’Appaltatore e gli adempimenti che questi deve osservare per poter addivenire alla fatturazione stessa, inclusa la previa accettazione delle opere da parte del Committente.
La sospensione diverrà effettiva dalla data indicata nella notifica. A partire da tale data l’Appaltatore dovrà cessare le attività, stoccare e conservare i materiali, mantenere la custodia dei cantieri, le attrezzature e le opere, fermi restando tutti gli obblighi che derivano dalla legislazione vigente e/o previsti dal Contratto. S’intende che l’Appaltatore, nell’attuare la sospensione, dovrà osservare tutte le norme di legge e di prudenza applicabili per garantire tanto la sicurezza dei luoghi di lavoro (e.g. D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) quanto l’integrità di tutti i beni, anche immateriali, del Committente interessati dalle Attività Oggetto del Contratto, senza costi per il Committente.
Allorché la durata della sospensione superi una giornata lavorativa, l'Appaltatore ha diritto allo spostamento dei termini di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto. Tale spostamento di termini di norma è pari alla durata della sospensione.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle sospensioni ordinate, sempre che le stesse non superino i 90 (novanta) giorni di calendario. Qualora la sospensione si protragga per un lasso di tempo superiore a quello di cui al periodo che precede, le Parti negozieranno in buona fede un eventuale indennizzo dei soli maggiori costi sostenuti dall’Appaltatore che questi documentalmente dimostri essere direttamente imputabili alla sospensione medesima.
La ripresa delle attività sarà preventivamente comunicata dal Committente tramite una notifica scritta all’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà provvedervi puntualmente, nel rispetto della data indicata.
Il periodo restante per il completamento dell’esecuzione del Contratto inizierà a partire dalla data di ripresa dei lavori come indicata a norma del comma che precede.
CG-57 RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
Qualora l'Appaltatore, per motivate cause a Lui non imputabili, non sia in grado di rispettare uno o più termini parziali di completamento delle Attività Oggetto del Contratto od il termine finale di ultimazione, può richiedere al Committente adeguati spostamenti di tali termini.
La richiesta deve essere documentata e fatta per iscritto in concomitanza con il fatto su cui si fonda la richiesta di spostamento ed in ogni caso prima del termine di cui si chiede lo spostamento.
Qualora l'Appaltatore non concordasse circa le decisioni prese dal Committente sugli spostamenti di termini di cui sopra, può avanzare riserva secondo quanto prescritto all'art. XX-00 XXXXXXX.
XX-00 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Le Attività Oggetto del Contratto devono essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti dal Contratto.
Sono ammessi spostamenti degli originari termini di ultimazione solo nell'eventualità di:
a. aumento delle quantità delle Attività Oggetto del Contratto;
b. sospensione delle attività contrattuali disposta dal Committente;
c. cause di forza maggiore di cui all'art. CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
d. cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorità, e dallo stesso tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione delle Attività Oggetto del Contratto, o ne rallentino l'esecuzione;
e. scioperi relativi a vertenze nazionali, se attinenti all'attività lavorativa dell'Appaltatore. Gli scioperi di durata sino a 4 ore saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa, mentre quelli di durata superiore a 4 ore come giornata intera.
Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze che riguardano esclusivamente l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori.
Ogni qualvolta si verifichino le circostanze sopradescritte che possano dar diritto a spostamenti dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.
Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto dell'Appaltatore, il Committente stabilisce l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve da comunicarsi per iscritto.
In caso di riduzione della quantità delle Attività Oggetto del Contratto che comporti una variazione superiore al 25% dell'Importo del Contratto, il Committente potrà disporre una congrua anticipazione del termine di ultimazione, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve sulla congruità dell'anticipazione così disposta.
Le eventuali penalità previste dal Contratto per il caso di ritardo nell'ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti tenuto conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.
La sospensione delle Attività Oggetto del Contratto di cui al punto b. può essere disposta dal Committente in qualsiasi momento, con comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Per la maggiore durata delle Attività Oggetto del Contratto l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta, a meno che, relativamente ai soli casi di sospensione discrezionale disposta dal Committente, non sia previsto espressamente un indennizzo nei Documenti Contrattuali.
Solo ove la durata della sospensione superi i 180 giorni l'Appaltatore ha diritto a recedere dal Contratto. Per esercitare tale diritto l'Appaltatore deve, pena di decadenza, comunicare al Committente, entro i primi 60 giorni di sospensione, la Sua volontà di avvalersene.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei ritardi dovuti agli scioperi, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente la documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio che accerti l'avvenuta sospensione del lavoro nel periodo interessato.
CG-59 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Appaltatore non può sospendere, fermare o ritardare le Attività Oggetto del Contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.
La sospensione, il fermo o il ritardo delle Attività Oggetto del Contratto per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
CG-60 RISERVE
Tutte le pretese che l'Appaltatore intende avanzare in relazione al Contratto dovranno essere formalizzate tramite la presentazione di idonea riserva. La riserva dovrà essere formulata, a pena di decadenza, in sede di sottoscrizione della documentazione di contabilità lavoratori, apponendo la riserva esclusivamente in calce all’aggiornamento relativo al periodo in cui è accaduto l’evento che origina la riserva stessa.
L’Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve precedentemente avanzate sul registro di contabilità, nonché sui verbali di ricevimento.
L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando al Committente, entro il termine decadenziale di quattordici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto. Non sono naturalmente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l’ultimo aggiornamento.
Le riserve non rinnovate nei termini che precedono si intendono rinunciate.
Salvo i casi in cui il Committente ritenga di anticiparne l’esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate solo dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva.
Qualora si addivenga a un accordo circa le riserve, ciò dovrà inderogabilmente avvenire per iscritto tramite apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.
CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
Le Attività Oggetto del Contratto devono essere ultimate entro i termini stabiliti nei Documenti Contrattuali, salvo le proroghe eventualmente concesse o l'eventuale anticipazione richiesta dal Committente.
L'Appaltatore quando ritiene di aver portato a compimento le Attività Oggetto del Contratto ne deve dare comunicazione scritta al Committente, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione.
Salvo che sia diversamente concordato tra le Parti, l'accertamento dell'ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto ha inizio entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Committente, il quale dopo i necessari rilievi in contraddittorio redige il relativo verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto che deve essere sottoscritto dalle Parti.
Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto.
Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità delle Attività Oggetto del Contratto con le condizioni prescritte, il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere, ottenendo così la data convenzionale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto. Tale data deve risultare da regolare verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, redatto dal Committente e sottoscritto dalle Parti.
Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto regolare verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto in accordo con le prescrizioni di cui sopra.
CG-62 CUSTODIA DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile e deve provvedere alla custodia, conservazione e perfetta manutenzione, in condizioni di sicurezza, delle opere eseguite dalla data di Ultimazione delle stesse, di cui all'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO a quella della consegna delle opere al Committente, di cui all'art. CG-65 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE, e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle Attività Oggetto del Contratto.
Nel caso in cui il Committente non provveda ad effettuare il collaudo nei termini previsti continua per l'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla custodia delle opere, ma con diritto di rimborso dei relativi oneri.
L'Appaltatore è tenuto a conservare installate e funzionanti le Installazioni di Cantiere che possono rendersi necessarie per i fini di cui sopra.
CG-63 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
Dopo che, ai sensi dell'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
sia stata constatata l'ultimazione di ogni singola attività contrattualmente prevista, il Committente può eseguire, se previsto nei Documenti Contrattuali e previo avviso all'Appaltatore, il Collaudo ad Ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, provvedendo a tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se l'opera stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
L'Appaltatore deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti, curare l'esecuzione e fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera, i materiali di consumo e quanto altro occorra allo scopo.
Il collaudo ad ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto viene eseguito entro il termine stabilito nei Documenti Contrattuali o, in difetto, alla data concordata tra le Parti ed in ogni caso ha inizio entro e non oltre un (1) mese dalla data del relativo verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto di cui all'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO.
Qualora risultino necessarie ulteriori attività perché l'opera sia accettabile nelle condizioni previste dai Documenti Contrattuali, il Committente ne richiede l'esecuzione fissando il termine entro il quale l'Appaltatore deve compierle.
Non provvedendovi l'Appaltatore, tali attività vengono eseguite dal Committente, che ne addebita all’Appaltatore stesso la relativa spesa, salvo sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore eventuali danni.
Compiute le eventuali attività suddette ed eseguito il collaudo ad ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, viene redatto il verbale di collaudo ad ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, che l'Appaltatore deve firmare, avendo peraltro diritto di apporvi riserve in accordo con quanto stabilito dall'art. CG-60 RISERVE.
Tale verbale deve specificare se l'opera o parte di essa viene dal Committente presa in consegna provvisoria con facoltà d'uso.
L'Appaltatore rinuncia espressamente alla facoltà datagli dall'art. 1666 del Codice Civile, secondo capoverso, di pretendere il pagamento completo della intera opera, di una singola partita o parte di essa, a Collaudo ad Ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto.
Detto collaudo non pregiudica il giudizio e gli effetti attribuiti al collaudo finale/accettazione provvisoria.
CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA
Il collaudo finale/accettazione provvisoria viene eseguito entro il termine stabilito nei Documenti Contrattuali o, in difetto, alla data concordata tra le Parti. Il collaudo finale/accettazione provvisoria deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto, come attestato dal relativo verbale.
Scopo del collaudo finale/accettazione provvisoria è la verifica del completamento delle Attività Oggetto del Contratto, della rispondenza delle stesse alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali, alle finalità del Contratto e alle norme di legge e dell'idoneità dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Il Collaudatore è un tecnico nominato a insindacabile giudizio del Committente anche nell'ambito del proprio personale.
I compensi del Collaudatore sono a carico del Committente.
Il collaudatore disporrà i saggi e le prove d'uso, anche se non espressamente indicati nei Documenti Contrattuali. Le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore, che deve mettere a disposizione anche le apparecchiature occorrenti e fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.
Le risultanze dei collaudi vengono verbalizzate a cura del collaudatore.
Eseguito il collaudo finale/accettazione provvisoria con esito positivo, verrà redatto il certificato di collaudo finale/verbale di accettazione provvisoria, che avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Il certificato di collaudo finale/verbale di accettazione provvisoria dovrà essere firmato dall'Appaltatore nel termine perentorio, non maggiore di venti giorni, che gli sarà prefissato dal Committente. L'Appaltatore avrà diritto di apporvi riserve in accordo con quanto stabilito dall'art. CG-60 RISERVE.
Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il suddetto certificato/verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le Sue riserve nel modo e nei termini indicati all'art. CG-60 RISERVE il certificato di collaudo finale/verbale di accettazione provvisoria e le risultanze di esso si avranno come accettate dall'Appaltatore e questo decadrà dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscono.
CG-65 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE
Il Committente può prendere in consegna provvisoria con facoltà d'uso il complesso delle Opere o singole Opere o parti di esse dopo il verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto o, se ricorre, all'emissione del verbale di collaudo ad ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto; la presa in consegna con facoltà d'uso deve essere specificata nel verbale di ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto o nel verbale di collaudo ad ultimazione delle Attività Oggetto del Contratto.
Il complesso delle opere oggetto dell'Appalto è preso in consegna definitiva dal Committente alla data di emissione del certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria.
La presa in consegna definitiva delle opere da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da eventuali collaudi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche interessate, né dalle responsabilità che gli derivano, per effetto del Contratto, dalle Leggi in vigore e in particolare da quanto stabilito agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
CG-66 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI
Qualora durante il corso delle Attività Oggetto del Contratto o durante il collaudo delle opere il Committente verifichi che le opere stesse non rispondano ai requisiti prescritti, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere a eventuali rettifiche al fine di conformarsi a tali condizioni.
Trascorso tale termine inutilmente, il Contratto può essere risolto ai termini dell'art. 1662 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente a procedere per conto proprio od a commissionare a terzi la rettifica, la modifica, il compimento o l'ultimazione delle attività non rispondenti ai requisiti prescritti, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore costo e fatto sempre salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
CG-67 GARANZIA
L'Appaltatore garantisce che le Attività Oggetto del Contratto sono rispondenti a quanto prescritto nei Documenti Contrattuali.
Il periodo di garanzia termina il suo decorso alla data stabilita nei Documenti Contrattuali o, in difetto, dopo 730 (settecentotrenta) giorni dalla data del rilascio del Certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria, di cui all'art. CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA.
Durante il periodo di garanzia, a norme di legge o secondo le clausole dei Documenti Contrattuali, l'Appaltatore deve provvedere a Sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per la correggere l’imperfetta esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o per difetti nei materiali e nelle apparecchiature fornite.
In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore, il Committente vi provvede altrimenti, addebitando all'Appaltatore le relative spese.
Per l'intera durata del periodo di garanzia l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che a cagione di difetti o avarie coperti dalla garanzia possano derivare agli impianti del Committente e a quelli da essi alimentati.
Per le parti rifatte, sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale, a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.
A copertura della garanzia il Committente provvede a trattenere il pagamento della rata di saldo, il cui importo è definito nei Documenti Contrattuali, sino al termine del periodo di garanzia.
Tuttavia, tale pagamento può avvenire alla data di emissione del certificato di collaudo finale, previa costituzione di garanzia fidejussoria per un importo pari alla rata di saldo, senza che ciò costituisca presunzione di accettazione delle Attività Oggetto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
CG-68 ACCETTAZIONE DEFINITIVA
Al termine del periodo di garanzia verrà redatto tra le parti il verbale di accettazione definitiva, che avrà le seguenti funzioni e conseguenze:
- di assenza di qualsiasi riserva contabile da parte dell'Appaltatore;
- di consegna ed accettazione definitiva delle Attività Oggetto del Contratto;
- di dichiarazione di "nulla a pretendere" da parte dell'Appaltatore;
- di strumento liberatorio, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, di ogni responsabilità dell'Appaltatore in ordine alle attività eseguite a fronte del Contratto;
- di strumento liberatorio dell'eventuale cauzione a garanzia di cui all'art. CG-67 GARANZIA, ovvero della corrispondente rata di saldo.
In relazione a ciò l'Appaltatore dovrà presentare alla Funzione competente del Committente la documentazione di seguito indicata:
a. copia del Verbale di Accettazione Definitiva, debitamente firmato dalle Parti e corredato dell'eventuale copia della dichiarazione del Committente di rinuncia al Collaudo Finale delle Attività Oggetto del Contratto.
b. dichiarazione di "nulla a pretendere".
c. dichiarazione che tutti i Subappaltatori siano stati regolarmente liquidati per le attività eseguite nei cantieri del Committente a fronte del Contratto.
CG-69 PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO
Le prestazioni accessorie, che eventualmente si rendessero necessarie, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente; le prestazioni non autorizzate per iscritto dal Committente non saranno prese in considerazione.
CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’unica esimente all’esecuzione a regola d’arte delle Attività Oggetto del Contratto è la forza maggiore.
Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l’esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione dell’Appaltatore e che impediscano in tutto o in parte l’esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.
Si intende che ove le Attività Oggetto del Contratto siano, per cause di Forza Maggiore, impedite solo parzialmente, gli obblighi contrattuali non impossibilitati dovranno essere adempiuti a regola d’arte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o contrattuali applicabili.
Esemplificativamente, sono cause di Forza Maggiore o fortuite:
x. xxxxxx, ostilità belliche, invasioni, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, sommosse;
b. scioperi nazionali o dell’intero settore nei termini di cui all'art. CG-58 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE comma e);
c. provvedimenti amministrativi, comunque denominati che impossibilitano all’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto;
d. incendi ed inondazioni e cedimenti di terreni, quando non siano imputabili a negligenza dell'Appaltatore ed ai soggetti di cui è tenuto a rispondere.
In ogni caso, la Parte impossibilitata per causa di Forza Maggiore dovrà, anche oltre la diligenza specificamente richiesta, ridurre al minimo possibile gli effetti della causa di Forza Maggiore e quindi gli effetti di questa sull’esecuzione del Contratto a regola d’arte.
Xxxxx restando tutto quanto precede, si chiarisce da subito che, tra gli altri, non sono casi Forza Maggiore i seguenti:
a. condizioni metereologiche o fenomeni che un operatore medio del settore possa ragionevolmente prevedere e le cui conseguenze dannose avrebbero potuto essere evitate, del tutto o in parte, dall’Appaltatore;
b. ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane;
c. ritardi o violazioni contrattuali da parte di un ausiliario (inclusi Subappaltatori, Subfornitori, dipendenti etc.) dell’Appaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un evento di Forza Maggiore nei termini di cui alla presente clausola;
d. lo stato delle aree, degli impianti, del cantiere e/o di qualsiasi altro luogo su cui vengono svolte le Attività Oggetto del Contratto;
e. fatti, difficoltà e/o impossibilità direttamente e/o indirettamente imputabili all’Appaltatore e/o ai suoi ausiliari, inclusi Subappaltatori, Subfornitori, dipendenti etc.
La Parte, impossibilitata per Forza Maggiore, informerà l’altra parte per iscritto il prima possibile e in ogni caso entro 2 giorni solari dal verificarsi dell’evento. Nella suddetta notifica dovrà:
1. specificare gli eventi e/o le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
2. indicare la durata stimata del protrarsi dell’evento di Forza Maggiore;
3. descrivere gli obblighi contrattuali impattati dall’evento di Forza Maggiore e le misure che sono state adottate per ridurre al minimo gli effetti negativi di tali fatti sull’esecuzione del Contratto;
4. allegare i documenti che dimostrano che gli eventi sono cause di Forza Maggiore.
Se la/le causa/e di Forza Maggiore si protraggono per oltre 180 giorni di calendario ciascuna delle Parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto senza responsabilità delle Parti.
L’esimente della Forza Maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.
CG-71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgano delle controversie tra i Contraenti, l'Appaltatore è comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza sospendere la regolare esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore dovrà formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati all'art. CG-60 RISERVE pena la decadenza di ogni eventuale diritto.
Tutte le riserve avanzate, in ordine alle quali non sia intervenuta una definizione tra il Committente e l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, verranno prese in esame al termine dello stesso, secondo quanto indicato al citato art. CG-60 RISERVE.
Le Parti concordano che, in ogni caso, esse si consulteranno tra di loro e faranno tutto quanto sia ragionevolmente possibile per raggiungere un accordo, una integrazione o una correzione in relazione ad eventuali divergenze tecniche o interpretative senza interrompere per alcuna ragione le Attività Oggetto del Contratto.
CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui Al Contratto, questo può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a. nel caso di comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa, a carico dell'Appaltatore medesimo;
b. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-11 LEGGE ANTIMAFIA delle presenti Condizioni Generali di Appalto per quanto concerne le disposizioni antimafia;
c. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME delle presenti Condizioni Generali di Appalto;
d. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI;
e. nel caso di violazione dell’art. CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, nella parte ove si dispone il divieto di occultare, asportare dal cantiere o abbandonare sfridi di qualsiasi entità, qualità e natura;
f. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-59 DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO;
g. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori siano inadempienti od irregolari nei versamenti dei Contributi INAIL, INPS, Cassa Edile di tutto o parte del Loro personale impiegato nell’esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto;
h. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori si avvalgano di personale non iscritto ai rispettivi libri paga;
i. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori non attuino le misure di sicurezza relative alla prevenzione degli infortuni;
j. nel caso di gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, previa formale costituzione in mora degli stessi;
k. in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali/sanzioni superino il valore massimo previsto nel Contratto;
l. violazione del Patto d’Integrità.
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
In caso di appalto di opere, avvenuta la risoluzione del Contratto, il Committente comunica all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere medesime. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano ed alla restituzione presso i magazzini del Committente del materiale avuto in consegna e non posto in opera, mentre è facoltà del Committente di rilevare totalmente o parzialmente i materiali dell'Appaltatore.
La consegna delle opere ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione.
Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle Attività Oggetto del Contratto al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
Alle opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente, si applicheranno i prezzi contrattuali.
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ivi compresi quelli eccedenti le penali eventualmente applicate e si riserva inoltre di esigere dall'Appaltatore il rimborso d’ogni spesa altra comunque correlata alla risoluzione del Contratto.
Salvo che il risarcimento dei danni sia garantito congruamente e per intero mediante deposito cauzionale, fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, il Committente ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla quantificazione delle somme dovutegli dall'Appaltatore a qualsiasi titolo, nonché di operare la compensazione tra i due importi fino a concorrenza del minore di essi.
CG-73 INSOLVENZA DELL’APPALTATORE
In caso di stato di insolvenza dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo, il Contratto si scioglie alle condizioni e nei termini di legge.
CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE
Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle Attività Contrattuali.
Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.
Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l’ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.
L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle opere non eseguite a regola d’arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e l'Appaltatore l’accetta sin d'ora anche a titolo di penale.
CG-75 VARIE
Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest’ultimo che resta l’unico soggetto tenuto all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.
L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
CG-76 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.
Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e l’Appaltatore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.
FINE DEL DOCUMENTO
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(Luogo) (Data)
L'Appaltatore
(Firma del legale rappresentante)
Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile, nella mia qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'Appaltatore, dichiaro di approvare esplicitamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Appalto:
CG-4 ONERI ED OBBLICHI CONTRATTUALI CG-8 CAUZIONE
CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI CG -18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
CG-20 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI CG -24 ASSICURAZIONI
CG-32 ESECUZIONE IN DANNO
CG-34 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E CLAUSOLA DI MANLEVA CG-55 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
CG-58 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMANZIONE
CG-59 DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO
XX-00 XXXXXXX
XX-00 CUSTODIA DELLE OPERE
CG-63 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA
CG-66 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI
XX-00 XXXXXXXX
XX-00 ACCETTAZIONE DEFINITIVA CG -70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
CG-71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE
CG-76 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
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(Luogo) (Data)
L'Appaltatore
(Firma del legale rappresentante)