CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
L’anno duemilaventidue addì ……del mese di ………
TRA
il COMUNE DI ROCCA DI PAPA ,con sede in ………………….. - C.F. - legalmente rappresentato dal Sindaco Arch. Xxxxxxxx Xxxxxx, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune
E
il COMUNE DI FILACCIANO, con sede in ……………………..) – C.F……… - legalmente rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx De Bonis, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune;
PREMESSO CHE:
Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l’Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
il Comune di Rocca di Papa con deliberazione consiliare n……del ,esecutiva ai sensi
di legge, e il Comune di Filacciano con deliberazione consiliare n……del ,esecutiva ai
sensi di legge, hanno stabilito di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i due Comuni, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – OGGETTO E FINE DELLA CONVENZIONE
I Comuni di Rocca di Papa e Filacciano stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, avvalendosi del Segretario incaricato Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxx
Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE
Il Comune di Rocca di Papa assume la veste di Comune capo convenzione ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 21/10/2020.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del
D.P.R. 4/12/97 n. 000.Xx Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Filacciano provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:
- erogazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale;
- richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.
Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco del comune di Filacciano.
Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo tra i con i Sindaci.
Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco del comune di Capo convenzione.
La presente convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale nominato dal Sindaco competente.
La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:
a) per scadenza naturale della convenzione;
b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
c) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare esecutiva
Le parti danno altresì atto che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla scadenza della
convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede presso l'ente capofila della convenzione.
Art 4 - MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro del Segretario comunale si richiama quanto previsto dal CCNL di categoria e dai ripetuti Orientamenti Aran, alla stregua dei quali il Segretario comunale non ha un orario minimo di lavoro, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, anche in modalità remota.
Il Segretario comunale assegnato alla Segreteria convenzionata presterà servizio nei Comuni con la seguente ripartizione delle ore settimanali:
Comune di Rocca di Papa 84% (ore settimanali 30)
Comune di Filacciano 16% (ore settimanali 6).
I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli uffici, nell’interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale assegnato, potranno concordare in qualsiasi momento modifiche al numero delle ore di cui sopra.
Art. 5– NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale, sentito il Sindaco del Comune convenzionato, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente e la gestione del rapporto giuridico di lavoro.
Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di categoria vigenti.
Spetta al Segretario Comunale, a norma dell’art. art. 107, comma 3, del vigente CCNL del 17.12.2020, nella parte inerente i Segretari Comunali e Provinciali, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati.
Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il Comune Capo convenzione assume l’onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, le spese di viaggio i buoni pasto e quant’altro attiene al servizio oggetto della presente convenzione, previo recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell’altro Comune in convenzione. Il trattamento economico, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Capo convenzione comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 41, comma 4 e comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16/05/2001.
Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell’interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.
Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.
Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall’art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.
Il Comune capo convenzione liquida l’indennità di risultato al Segretario Comunale previa acquisizione della valutazione effettuata dal Comune di Filacciano.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, al Segretario spetta una retribuzione mensile aggiuntiva (indennità di convenzione pari al 25% dello stipendio in godimento e il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da un comune all’altro per l'esercizio delle relative funzioni, oltre ai buoni pasto.
Il rimborso spese viaggio sarà ripartito al 50% tra i due comuni e Comune di Capo convenzione anticiperà le spese di viaggio che verranno rimborsate dal comune di Filacciano con cadenza trimestrale.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune nella misura massima di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.
Gli oneri finanziari sono ripartiti in misura pari a 84% a carico del Comune di Rocca di Papa e 16% a carico del Comune di Filacciano.
Art. 7 FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE
Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono ai rispettivi Sindaci secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e regolamentata secondo le disposizioni dell’Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali.
Art. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
Art. 9 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R 131/ 1986.
Art. 10 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata alla Prefettura di Roma, che svolge le funzioni della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per i consequenziali provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto
COMUNE DI ROCCA DI PAPA: IL SINDACO _ COMUNE DI FILACCIANO: IL SINDACO