REGISTRO N.
REGISTRO N.
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI STRADALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER LA DURATA DI DUE ANNI
CIG: …...............................
L’anno duemilaventi il giorno ( ) del mese di , presso la sede comunale, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx (XX), tra i signori:
1. XXXXXX XXXX nato Scandiano il 11/10/1979, che agisce nel presente atto in qualità di Dirigente III settore “Uso e assetto del territorio” del Comune di Scandiano con sede in xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Xxxxxx n. , di seguito per brevità denominato Comune;
2. , nato a ( ) il / / , Legale Rappresentante della ditta , domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Impresa che rappresenta, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta ditta, con sede legale in ( ), via n. , Codice Fiscale e Partita IVA , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di , in seguito indicata anche, per brevità, “Appaltatore” o “Esecutore”;
PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato il progetto inerente il ““Accordo quadro per servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali del Comune di Scandiano per la durata di due anni” ed è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra con
procedura aperta ........................................... per un importo a base d’asta di Euro 204.989,42 di cui Euro 3.010,58 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione n. del , la gara è stata aggiudicata all’Appaltatore, con un ribasso del % sull'elenco prezzi unitari oltre alle migliorie tecniche proposte;
- a seguito dell’esito dei controlli l’aggiudicazione è divenuta efficace
- con determinazione. n. del , sulla base delle risultanze di gara, i servizi sono stati affidati all’Appaltatore ed è stato stabilito di procedere con la stipulazione del contratto;
- l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno e che, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;
- l’Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (d’ora in poi, anche, “Accordo”) è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
- L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli servizi o delle singole prestazioni di servizi, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, in quanto lo stesso contiene tutti i
termini che disciplinano la prestazione dei servizi ed è concluso, con un unico operatore economico. Tali servizi saranno affidati dal Comune di Scandiano, nel periodo di vigenza del presente Accordo.
- I servizi in oggetto dovranno essere realizzati nel territorio del Comune di Scandiano in osservanza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo, nel capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nella documentazione degli specifici affidamenti.
tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1, Le premesse al contratto nonché gli atti ed i documenti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali, per brevità, “servizi”, così come indicato e dettagliato e nella documentazione di gara;
2. L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli servizi, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro ed è concluso, con un unico operatore economico. Tali servizi saranno affidati dal Comune di Scandiano, nel periodo di vigenza del presente Accordo.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato
Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
4. L’esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 3- Termini di validità
1. ll termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in due anni (730 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data di stipula. La validità del presente Accordo pertanto decorre dal . .2020 ed ha scadenza il
. .2022 precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l’importo complessivo dell’Accordo non venga raggiunto;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo, i Contratti Discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso; in ogni caso i termini di esecuzione dei Contratti Discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.
Art. 4- Condizioni Generali
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto del presente Accordo e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. I servizi di cui al presente Accordo sono inoltre concessi ed accettati sotto l’osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Discendenti (ordini di intervento) e nei seguenti documenti:
a. eleborati tecnici:
1. Relazione tecnico descrittiva e quadro economico;
2. Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Stima Incidenza della manodopera.
5. Tavole con indicazione cartografica delle aree;
6. D.U.V.R.I.
b. l’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore;
c. l’offerta economica e tutti gli altri suddetti documenti si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Stazione Appaltante, documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando - disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
6. Con la stipula del presente Accordo, il Committente non costituisce alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte
nell’esecuzione dei contratti discendenti. Gli interventi indicati negli elaborati tecnici saranno affidati e specificati, di volta in volta, alla ditta, tramite “richieste di intervento”, all’interno dell'esecuzione dei contratti discendenti L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Committente non darà esecuzione ai contratti discendenti.
7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall’appalto ed, in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti applicabili e per quanto vigente;
- il D.M. 7 marzo 2018 n.49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”
- le norme in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali;
- le norme in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- i Criteri Minimi Ambientali di riferimento
- norme contenute nel bando di gara -disciplinare e in tutta la documentazione di gara
- condizioni generali e particolari dei servizi riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei servizi anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate
- Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal
Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 28/10/2011 - scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx
- “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 - scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Emilia.
Art. 5- Rappresentante dell’Appaltatore e domicili, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19/04/2000 n. 145, elegge domicilio presso
…........................................................................ Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla stazione appaltante, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.
2. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i servizi affidati, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M. 19/04/2000 n. 145, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione medesima. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio, di cui al comma 1, o delle persone, di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
Art. 6- Affidamenti discendenti dall’Accordo
1 .La stipula dell’Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara, diminuiti del ribasso di gara. I contratti discendenti potranno essere affidati a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, con apposite disposizioni proprie della Stazione Appaltante.
Dal momento dell'affidamento dei contratti discendenti, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
I termini di esecuzione dei singoli Contratti Discendenti saranno definiti di volta in volta, ma non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell’Accordo.
Per ciascun Contratto Discendente, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 7- Esecuzione dei servizi
1. I servizi di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato speicale d'appalto, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
Art. 8- Accordo Quadro - Corrispettivi
1. L’importo totale affidabile complessivamente dal Committente in forza del presente Accordo Quadro è pari ad:
- Euro 204.989,42 (euro duecentoquattromilanovecentoottantanove/42), oltre IVA, per le prestazioni di servizi;
- Euro 3.010,58 (euro tremiladieci/58), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza; e così a complessivi Euro €. 208.000,00 (euro duecentoottomila/00), IVA esclusa.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dal Comune di Scandiano, qualunque risulti essere l’importo dei singoli affidamenti medesimi.
3. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del codice civile, i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l’esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
4. Il corrispettivo per i servizi che saranno effettuati è dato dal prezzo previsto dall’Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero effettivamente svolto per ciascuna voce.
5. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al % ( percento), è invariabile per tutta la durata del contratto e si applica sulle singole voci dell’elenco prezzi e non sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e /o dei singoli contratti discendenti.
6. Le parti concordano che l’Appaltatore comunichi per iscritto, con congruo anticipo, al Committente l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate dai singoli contratti discendenti.
Art. 9- Pagamenti
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro trenta giorni all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dell’Esecuzione, ove nominato, o il Responsabile del Procedimento redige la relativa contabilità ed emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “servizi a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.
4. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, ai sensi
dell’articolo 185 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento di quanto dovuto è subordinato all’ottenimento del certificato valido di regolarità contributiva.
5. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
6. L’ultima rata di acconto potrà avere, pertanto, un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.
7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’Appaltatore. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
8. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Art. 10- Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13/08/2010, n.136.
2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. …................................
a) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);
b) ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG.
3. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
Art. 11- Revisione prezzi
1, E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 12- Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1, Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna ad assicurare le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare i servizi commissionati a regola d’arte secondo, seguendo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto all'art. 17 “Oneri ed obblighi dell'Appaltatore' assunzione e trattamento del personale”. Pertanto, l’Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi per eseguire gli interventi di manutenzione richiesti.
Art. 13- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso d’esecuzione delle prestazioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Reggio Xxxxxx. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a. Il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
b. il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Comune prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (ove previsto).
Art. 14- Modifiche al contratto
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15- Protocollo di legalità
1. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nel:
-“Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal Comune di Scandiano presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 28/10/2011 - scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
- “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 - scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
Art. 16- Subappalto
1, Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altranormativa vigente in materia. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle categorie
.
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
-a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
-emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”.
Si precisa che:
a. tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Committente e subappaltatore.
b. In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura il Committente sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
c. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal referente comunale, sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal referente comunale.
Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Se durante l’espletamento dei servizi ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco prezzi.
Il subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore da parte Stazione Appaltante senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
In alternativa, non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.
Art. 17 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Scandiano si riserva di avvalersi, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
Art. 18 - Garanzia definitiva
1, Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, con beneficiario il Comune di Scandiano, di Euro , pari al % dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fideiussoria n.
emessa da
in data
/ / . La garanzia viene prestata a
cauzione dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inosservanza delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con il Comune di Scandiano; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti. Il Comune di Scandiano ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
- mancata stipula dei Contratti Discendenti conseguenti all’affidamento da parte del Committente
- risoluzione del presente Accordo Quadro
- risoluzione di Contratti Discendenti
- esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’Appaltatore
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore
- risarcimento dei danni
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comune di Scandiano, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.
Art. 19 – Polizza assicurativa e responsabilità
1. Fermo restando quanto eventualmente previsto nel Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti. L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Scandiano da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti/soci/collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento dei servizi oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo. L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori affidati in forza del presente Accordo Quadro. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune di Scandiano che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni.
2. L’Appaltatore ha stipulato e consegnato al Comune di Scandiano, ai sensi dell’art. 103,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione (C.A.R.) n.
emessa da in data / / , contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Comune di Scandiano a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i Contratti Discendenti, oltre che per responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi, con i seguenti massimali:
- partita 1 - opere: € (importo di contratto maggiorato dell’Iva)
-partita 2 – opere preesistenti: € (valore minimo indicato nel Capitolato Speciale)
-partita 3 – demolizioni e sgombero: € (valore minimo indicato nel Capitolato Speciale)
- responsabilità civile per danni causati a terzi: € (massimale/sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00)
3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente. L’accertamento danni sarà effettuato da tecnici del Comune di Scandiano ed in particolare dal Responsabile del Procedimento, alla presenza dell’Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione.
4. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Comune di Scandiano provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
Art. 20 – Recesso
1. Per il recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'affidatario da darsi ai sensi del comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’Accordo Quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione, con contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nei casi:
- frode nella esecuzione del contratto;
- inadempimento alle disposizioni del responsabile del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del contratto;
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei servizi, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento dei servizi.
Qualora si addivenga alla risoluzione del rapporto contrattuale, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 C.C.).
Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del
credito con comunicazione da notificare al cedente e al concessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 23 - Riserve
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.
Art. 24 - Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Comune e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna da parte dell’Appaltatore.
Art. 25 - Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dell’esecuzione del contratto, se non in casi di forza maggiore.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al responsabile del Procedimento entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento; appena ricevuta la denuncia il responsabile del Procedimento procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del responsabile del Procedimento;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Art. 26 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Comune di Scandiano: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere tempestivamente comunicati alle parti.
Art. 27 - Controversie - Foro competente
1, Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di REGGIO XXXXXX.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 28 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n.
679/2016, il Comune di Scandiano informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Art. 29 - Spese contrattuali e di registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese inerenti all’imposta di bollo pari a Euro dovute sull’originale elettronico sono assolte versando l’importo tramite modello F23. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
Art. 30 - Rinvio
1, Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile ed alla documentazione di gara.
Il presente atto, composto di n. pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.
Art. 31 - Accettazione espressa di clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile l’Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli del Capitolato Speciale d’Appalto: art.7 (esecuzione dei servizi), art. 12 (Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore) art. 21 (clausola risolutiva espressa - risoluzione del contratto).
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale Comune di Scandiano
Il Dirigente III Settore Xxxxxx Xxxx
Per l’Appaltatore