REGOLAMENTO DI SERVIZIO
Sede Legale: xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxx
Direz. Esercizio: xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
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REGOLAMENTO DI SERVIZIO
(Settore: Trasporto Pubblico Locale)
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E
SISTEMA TARIFFARIO
Edizione 2017 - Rev. 1
Le condizioni stabilite dal presente Regolamento si applicano a tutti i servizi di linea esercitati dalla Società Trasporti Provinciale di Bari.
Con le condizioni e prescrizioni contenute nel presente “Regola- mento di Servizio”, che integrano quelle contenute nella “Carta della Mobi- lità”, la Società intende disciplinare, nel rispetto delle Leggi vigenti, il rap- porto con la Clientela in modo da prevenire eventuali motivi di contesta- zione dovuti a disinformazione e, soprattutto, far conoscere limiti e reci- procità di diritti/doveri.
A) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
ART.1
La STP effettua sulle autolinee da essa esercitate il trasporto di
persone e bagagli, in base alla domanda della propria Clientela, quando vi possa dar corso, utilizzando i mezzi prescritti dal contratto di servizio stipu- lato con l’Ente affidante, corrispondenti al Programma d’esercizio approva- to, e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.
ART.2
Nell’esecuzione dei servizi ordinari la Società, in ossequio alla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, non fa differenza tra viaggiatori aventi diverso titolo di viaggio.
La Società, alle condizioni e ai prezzi in vigore, accetta le richieste di trasporto secondo l’ordine di priorità determinato dal succedersi dei viaggiatori alle fermate delle singole linee, nei limiti della capacità di porta- ta degli autobus utilizzati.
I trasporti non eseguiti per eccesso di richiesta non obbligano la STP al rimborso del prezzo del titolo di viaggio acquistato, perciò anche ai titolari d’abbonamento é garantito il trasporto alle condizioni di cui al pre- sente articolo.
ART.3
In caso d’interruzione della corsa per avaria del bus, per incidente stradale o per altre cause similari, la Società rimborsa il prezzo del biglietto pagato salvo che non vi sia altra corsa successiva che provveda al traspor- to dei viaggiatori fino a destinazione entro gli standard di frequenza stabili- ti con la Carta della Mobilità su ciascuna autolinea.
ART.4
La STP, in alternativa al rimborso, può concedere la proroga della
validità del titolo di viaggio a compensazione del viaggio non eseguito, previa vidimazione del titolo stesso.
E’ escluso ogni ulteriore risarcimento, anche sotto forma di rim- borso, di spese sostenute dal viaggiatore durante la sosta o per la prose- cuzione del viaggio o per il ritorno al luogo di partenza.
ART.5
La STP risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante la corsa così come della perdita o dell’avaria delle cose che lo stesso porta con sé, qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evita- re il danno.
La Società provvede alle necessarie coperture assicurative per cui l’Utente ha diritto al risarcimento:
1) quando subisce danni fisici o infortuni derivanti dalla circolazione degli autobus aziendali e/o da comportamenti dei dipendenti quali civilmente responsabili;
2) quando subisce danni ad indumenti e cose personali, purché siano portati con sé per loro naturale destinazione. Restano esclusi dan- ni per smarrimento o furto di danari, preziosi, titoli, valigie, ecc. così come dei danni avvenuti per caso fortuito o di forza maggio- re.
Per ottenere il risarcimento l’Utente deve segnalare immediata- mente al personale di bordo il danno subito e, successivamente, formaliz- zare per iscritto l’accaduto e la richiesta di risarcimento. Il sinistro sarà denunciato alla competente Compagnia assicurativa che copre la Respon- sabilità Civile, che provvederà direttamente al risarcimento.
ART.6
La Società S.T.P. non esegue il trasporto di bagagli e colli se non nei limiti e alle prescrizioni più avanti indicate, per cui la propria responsa- bilità per avarie o danni è derivabile solo in caso d’incidenti sempre che il viaggiatore abbia usato tutte le accortezze per sistemarli nelle apposite bagagliere. Comunque, tale responsabilità non può superare li limiti di cui alla Legge 22/8/1985, n.450 e, in ogni caso, l’indennità di risarcimento per perdita di bagagli, regolarizzati alla partenza ma non dichiarati per valore, non potrà superare l’importo di € 100,00 (cento/00) per bagaglio, con un limite di € 200,00 (duecento/00) per ciascun viaggiatore.
La Società, comunque, non risponde degli oggetti di valore even- tualmente contenuti nei bagagli (preziosi, carte valori, oggetti artistici,
ecc.) e non è responsabile per furti, manomissioni e perdita degli oggetti trasportati.
ART.7
L’Azienda risponde del servizio offerto secondo gli standard dichia- rati nella “Carta della Mobilità”.
In caso di sciopero, la Società s’impegna ad assicurare l’effettuazione di tutte le corse il cui orario di partenza dal capolinea iniziale (non di transito) sia compreso nelle seguenti fasce orarie e non coinciden- te con l’orario limite terminale di fascia del servizio garantito: dalle ore
5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. L’azienda comunicherà le azioni di sciopero cinque giorni prima della loro effettuazione.
La Società non risponde della mancata effettuazione del trasporto o di mancate o ritardate coincidenze derivanti da scioperi, incidenti stra- dali, difficoltà di circolazione e altre cause similari o di forza maggiore.
L’azienda, altresì, non risponde dei danni eventualmente derivati da errori di stampa, omissioni o inesattezze delle informazioni esposte al pubblico o contenute in opuscoli tascabili o fornite verbalmente da dipen- denti o dalle biglietterie. Inoltre, la Società non risponde delle variazioni di orari, delle tariffe e delle condizioni generali di trasporto attuate senza preavviso per cause indipendenti dalla propria volontà.
B) NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ART.8
La Società STP incentiva iniziative rivolte ad agevolare un rapporto
di chiarezza e correttezza con i cittadini utilizzatori dei servizi, richiamando- si al “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministra- zioni (Circolari Dip. Funzione Pubblica del 5/8/1989 n.36970 e del 18/02/1993 n.4).
Pertanto, il personale dipendente deve ritenersi a servizio del pubblico, usando sempre la massima cortesia sia nel comportamento sia nel linguaggio, al fine di offrire all’utenza il miglior servizio.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale deve indossa- re un abbigliamento decoroso e pulito, curando la propria persona ed evi- tando eccessive eccentricità. Il personale viaggiante, in particolare, é tenu- to ad indossare la rituale divisa, pulita e ben stirata.
Tutti gli addetti a contatto con il pubblico devono essere ricono- scibili attraverso la dotazione del cartellino di riconoscimento, contenente mansione svolta o qualifica, numero di matricola e fotografia. Gli addetti al centralino, invece, si faranno riconoscere alla risposta indicando il proprio nome di battesimo o la propria matricola.
Il personale dovrà esprimersi con linguaggio corretto e compren- sibile, evitando forme dialettali o toni eccessivamente confidenziali. Non dovrà lasciarsi andare a critiche sull’azienda o sui superiori o sul servizio, ma assicurare sempre un rapporto di fiducia e di collaborazione fra utente e Società erogatrice del servizio, mostrandosi sempre pronto e disponibile a risorvergli ogni problema.
Anche con utenti “a terra” il personale dovrà usare la massima cortesia, senza mai fare polemica o discussioni, pur nella convinzione di avere ogni ragione. Dovrà, invece, limitarsi a prendere nota con discrezio- ne di ogni lamentela dell’utenza e a segnalarla alla Direzione.
In servizio o nei trasferimenti come viaggiatore, il personale non deve commentare con il pubblico o con i colleghi le disposizioni della Dire- zione così come non deve diffondere notizie sull’organizzazione aziendale e/o sugli intendimenti aziendali di erogazione futura del servizio o di ogni strategia aziendale di cui il personale fosse a conoscenza attraverso il rap- porto di dipendenza.
Ai sensi della Legge n.584/1975 e della Legge Regionale n.16/2002, il personale in servizio sugli autobus e/o negli uffici che posso- no essere frequentati dal pubblico é obbligato ad osservare il divieto di fumare.
Analogamente, commette infrazione al Codice Postale, e quindi reato, il personale che accetti da Terzi di recapitare lettere o plichi.
Il personale é tenuto a comunicare immediatamente alla Direzione eventuali ispezioni da parte di Funzionari degli Enti concedenti, della Moto- rizzazione civile o degli Organi di Polizia, indicando gli eventuali rilievi o contestazione mosse.
In caso d’incidente, anche senza conseguenze alle persone o cose, il personale deve dare immediata comunicazione alla Direzione così come di qualsiasi anomalia: stato di malattia o assenza, interruzione stradale, variazioni di percorso, interruzione della corsa, ritardi, avarie al bus, man- cata effettuazione del servizio standard o di fermate, ecc.
In caso di ritrovamento di oggetti smarriti da viaggiatori sugli autobus o nei locali aziendali, il personale deve consegnarli al magazzino per la relativa conservazione.
Durante il trasferimento da deposito a capolinea e viceversa o durante i trasferimenti di autobus da un capolinea ad altro capolinea, é fatto assoluto divieto al personale di guida di trasportare persone. Analo- gamente, é fatto divieto di far salire e scendere viaggiatori al di fuori degli spazi autorizzati dalla Direzione per le fermate, anche se non indicati da apposita palina.
ART.9
C) ORDINAMENTO TARIFFARIO
Per importo e per tipo di titolo di viaggio, le tariffe praticate per
l’effettuazione dei servizi di trasporto sono quelle derivanti dalla applica- zione delle disposizioni di Legge vigenti.
ART.10
I titoli di viaggio adottati sulle linee aziendali sono:
1) Biglietto di Corsa Semplice ordinario;
2) Biglietto d’Abbonamento Settimanale “a tariffa ridotta”;
3) Biglietto d’Abbonamento Settimanale “a tariffa ordinaria”;
3) Biglietto d’Abbonamento Mensile “a tariffa ridotta”;
4) Biglietto d’Abbonamento Mensile “a tariffa ordinaria”.
La Società ha facoltà di procedere all’introduzione d’ulteriori tipi di titoli di viaggio così come all’eliminazione di quelli esistenti, previa autoriz- zazione degli Organi competenti.
La Società, al fine di fornire un miglior servizio alla Clientela ha previsto, su richiesta dell’utenza, la vendita a bordo dei titoli di viaggio “a tariffa maggiorata” da parte del conducente. Tale opzione di acquisto potrà essere effettuata con un aumento di euro 1,50 sul prezzo normale di ac- quisto, con arrotondamento ai 50 centesimi superiori.
La richiesta di tale tipo di biglietto deve avvenire da parte del Cliente all’autista al momento della salita sul bus.
E’ stata messa a disposizione dell’utenza, inoltre, la possibilità di acquistare elettronicamente i titoli di viaggio, secondo le modalità di segui- to descritte:
- Biglietti di corsa semplice acquistabili mediante applicativo per smartphone “myCicero” con pagamento mediante carta di credi- to. L’utente che acquista il biglietto di corsa semplice con l’app dovrà validarlo prima della partenza richiamando il biglietto dall’app e cliccando sulla scritta oblitera. Ogni biglietto acquistato con l’app ha validità per una sola corsa. L’utente riceverà una e- mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all’atto della verifica si dovrà richiamare il biglietto direttamente dall’app e mostrare il display del dispositivo;
1) Biglietti a tempo tramite SMS da cellulare: prima di salire sull’autobus l’utente invia un sms con testo STP al numero
4887889 e potrà viaggiare per i 30 minuti successivi alla richiesta, al costo di € 1,50 (+ costo dell’sms); allo scadere dei 30 minuti, se il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione di interesse non è terminato, dovrà essere inviato un nuovo sms. Per le corse dirette Bari-Spinazzola e viceversa e Bari-Minervino e viceversa, e in generale per tutte le corse dirette, gli sms necessari a coprire il tempo di percorrenza delle corse dovranno essere inviati tutti pri- ma della salita;
2) Abbonamenti rinnovabili accedendo al portale predisposto sul sito web della Società con pagamento mediante carta di credito. L’utente, al termine della transazione di pagamento, dovrà stam- pare la ricevuta dell’abbonamento acquistato, inviata tramite e- mail. Tale ricevuta dovrà essere allegata alla tessera di riconosci- mento;
- Abbonamenti rinnovabili mediante applicativo per smartphone “myCicero” con pagamento mediante carta di credito. L’utente ri- ceverà una e-mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all’atto della ve- rifica si dovrà richiamare l’abbonamento direttamente dall’app e mostrare il display del dispositivo.
ART.11
I biglietti di Corsa Semplice di tipo ordinario danno diritto
all’effettuazione del solo viaggio corrispondente al percorso e al prezzo indicati sugli stessi e non consentono fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa, salvo formale autorizzazione dell’azienda.
Per dare validità al biglietto cartaceo, il viaggiatore, appena salito sull’autobus, deve provvedere all’obliterazione dello stesso per mezzo dell’apposita macchinetta posta all’inizio del corridoio, alle spalle dell’autista.
Il Cliente dovrà dotarsi in tempo utile del titolo di viaggio presso una delle biglietterie convenzionate, oppure al momento della salita sul bus, potrà chiedere all’autista l’acquisto di un biglietto a tariffa maggiorata, al costo di cui sopra.
In alternativa, si potranno acquistare i biglietti a tempo tramite sms da cellulare o di corsa semplice mediante applicativo per smartphone come descritto nell’art. 10.
Il biglietto elettronico acquistato non necessita di obliterazione ma l’utente dovrà esibire, qualora richiesto, il proprio dispositivo mobile per consentire all’autista e al personale di verifica di visionare rispettivamente
l’sms di risposta contenente il codice di controllo validità, per acquisti con sms, o l’immagine del biglietto, per acquisti con smartphone.
Il biglietto di Abbonamento Settimanale “a tariffa ridotta” , rila- sciato esclusivamente per le linee dirette alla zona industriale di Bari, con- sente un numero di viaggi illimitato sul percorso per cui è stato rilasciato. Non è soggetto a obliterazione al momento della prima salita sul bus ed è valido nei giorni dal lunedi al venerdi della sola settimana per cui è stato emesso, comprese le festività infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo
Il biglietto di Abbonamento Settimanale “a tariffa ordinaria” è vali- do dal lunedi alla Domenica, comprese le festività infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo. Consente un numero di viaggi illimita- to sul percorso per cui è stato rilasciato, non é soggetto a obliterazione al momento della prima salita sul bus ed è valido nella sola settimana per cui è stato emesso.
Il biglietto di Abbonamento Mensile “a tariffa ridotta”, rilasciato esclusivamente per le linee dirette alla zona industriale di Bari, consente un numero di viaggi illimitato sul percorso per cui è stato rilasciato. Non è soggetto a obliterazione al momento della prima salita sul bus ed è valido nei giorni dal lunedì al venerdì del mese per cui è stato emesso, comprese le festività infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo.
Il biglietto di Abbonamento mensile “a tariffa ordinaria” è valido per un mese intero, comprese le Domeniche e le festività infrasettimanali sulle linee dov’è in atto il servizio festivo. Consente un numero di viaggi illimitato sul percorso per cui è stato rilasciato, non è soggetto a oblitera- zione al momento della prima salita sull’autobus ed è valido nel solo mese per cui è stato emesso.
Per gli abbonamenti settimanali a tariffa ordinaria la settimana so- lare comincia alle ore 00.00 del lunedì e termina alle ore 24.00 della do- menica. Per gli abbonamenti mensili a tariffa ordinaria il mese solare co- mincia alle ore 00.00 del primo giorno del mese e termina alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese.
Per essere valido il biglietto di abbonamento settimanale x xxxxx- le deve riportare la settimana o il mese di utilizzo.
Sul biglietto di abbonamento la rivendita titoli di viaggio o il Clien- te deve apporre il numero della tessera di riconoscimento cui si accompa- gna. Pertanto, è fatto obbligo al Cliente di utilizzare il biglietto di abbona- mento unitamente alla relativa tessera di riconoscimento.
La mancanza del numero di tessera sull’abbonamento o la man- canza di esibizione della tessera comporta la non validità del titolo di viag- gio.
In caso d’inefficienza dell’obliteratrice o di mancata stampigliatura, l’utente deve convalidare il proprio titolo di viaggio indicando a penna nell’apposito spazio la data e ora d’inizio del viaggio.
I documenti di viaggio devono essere integri, non manomessi, né xxxxxxxx e devono essere conservati per tutto il viaggio ed esibiti a ogni richiesta del personale di controllo.
I documenti non in regola sono ritirati.
ART.12
La mancata obliterazione del biglietto di corsa semplice comporta
la non validità dello stesso e il viaggiatore è ritenuto sprovvisto di titolo di viaggio.
ART.13
Il biglietto d’abbonamento deve essere accompagnato, pena la non validità, da una tessera rilasciata dalle biglietterie aziendali previa consegna di due fotografie dell’interessato e rimborso del costo d’emissione vigente.
Sulla tessera sono riportati i dati anagrafici del titolare e la validità della stessa.
E’ fatto obbligo al viaggiatore verificare la correttezza dei dati riportati sulla tessera di riconoscimento al momento del suo ricevimento.
La tessera deve essere rinnovata ogni tre anni e, in caso di smar- rimento, previa presentazione di denuncia resa ai Carabinieri o Polizia, e i relativi accertamenti sul sistema informativo aziendale, si dispone che i tesserini di riconoscimento siano rilasciati gratuitamente.
L’azienda potrà rilasciare particolari tessere di riconoscimento da utilizzare unitamente all’abbonamento nel servizio di trasporto, nonché per l’ingresso ad Enti culturali, Musei, stabilimenti balneari, ecc..
Possono essere esonerati dall’acquisizione della tessera di ricono- scimento solo quei viaggiatori che utilizzano servizi collegati agli stabili- menti termali, limitatamente ai giorni d’effettuazione del ciclo di cure ter- mali. In tal caso, l’abbonamento dovrà essere accompagnato dalla creden- ziale delle cure termali.
ART.14
Sul biglietto d’abbonamento deve essere indicato il numero della
tessera di riconoscimento a cui si accompagna, nonché il percorso per cui è rilasciato e la tariffa corrispondente. Pertanto, è fatto obbligo all’utente di
utilizzare il biglietto d’abbonamento unitamente alla relativa tessera di riconoscimento.
La mancanza del numero di tessera sull’abbonamento comporta la non validità dello stesso.
ART.15
ART.16
Non è rilasciato duplicato di qualsiasi tipo di biglietto.
I biglietti di Corsa Semplice possono essere ceduti solo prima
dell’inizio del viaggio; ovvero, prima dell’obliterazione.
I biglietti d’abbonamento sono titoli nominativi non trasferibili.
La cessione abusiva del biglietto d’abbonamento o della tessera di riconoscimento rende nullo il biglietto gli stessi saranno sequestrati dal personale aziendale di controllo.
ART.17
Sono vietati il commercio e la vendita dei titoli di viaggio senza una formale autorizzazione dell’azienda.
I titoli di viaggio sono rilasciati dalle rivendite autorizzate presso le quali i viaggiatori sono tenuti ad acquistarli prima di iniziare il viaggio, prendendo visione del presente Regolamento così come della Carta della Mobilità, delle tariffe e delle polimetriche delle distanze e degli avvisi al pubblico.
I biglietti di C.S., che non hanno ricevuto la prima obliterazione, non hanno scadenza.
Al momento dell’acquisto del Titolo di viaggio, l’Utente deve assi- curarsi, sotto pena di decadenza da qualunque eventuale diritto, che il titolo stesso sia rispondente a quello richiesto. In particolare, verificherà la rispondenza tra itinerario e prezzo e, in caso d’abbonamento, apporrà il numero corrispondente alla tessera di riconoscimento effettivamente pos- seduta.
In caso di mancata rispondenza tra titolo di viaggio e quanto ri- chiesto, il Cliente provvederà immediatamente a restituire alla biglietteria il titolo di viaggio facendosi riconsegnare quello idoneo.
ART.18
Il Cliente in possesso di un titolo di viaggio acquistato prima della
variazione del regime tariffario ha la possibilità di chiedere la sostituzione del titolo previo pagamento dell’integrazione tariffaria.
Il Cliente ha 90 giorni di tempo dalla data di variazione tariffaria per chiedere la sostituzione del documento di viaggio. Scaduto tale termi- ne il biglietto non è più sostituibile.
D) NORME DI COMPORTAMENTO DEI VIAGGIATORI ART.19
I viaggiatori sono tenuti a:
1) Munirsi del titolo di viaggio presso le biglietterie convenzionate, verifi- cando che lo stesso sia rispondente a quanto richiesto con particolare riguardo alla rispondenza tra percorso e prezzo pagato; in alternativa munirsi di titolo di viaggio elettronci mediante sms, via web o app;
2) Xxxxxxxxx l’intenzione di voler salire sul mezzo in quanto tutte le fer- mate sono facoltative ad eccezione dei capolinea;
3) agevolare, nei limiti del possibile, il lavoro del personale di servizio, tenendosi discosto dall’autobus alle fermate e salendo o scendendo solo ad automezzo fermo;
4) salire e scendere dal bus dalle porte prescritte;
5) obliterare il biglietto di corsa semplice alla prima utilizzazione, appena salito sull’autobus, facendolo vidimare dall’apposita macchinetta instal- lata nella parte anteriore del bus, alle spalle dell’autista;
6) In caso di malfunzionamento della obliteratrice, il viaggiatore è tenuto ad apporre sul biglietto la data e l’ora di inizio viaggio a penna ed av- vertire immediatamente l’autista;
7) non intrattenersi a parlare con il conducente o con gli Addetti alle Verifiche;
8) osservare il divieto di fumare sia sugli autobus, sia nelle biglietterie aziendali, sia in tutti i locali aziendali dove è esposto il relativo cartello segnaletico di divieto;
9) non ingombrare i corridoi così come i vani delle porte di salita e di discesa;
10) non disturbare gli altri viaggiatori;
11) non occupare posti, che potrebbero essere utilizzati dall’utenza pre- sente in piedi sull’autobus, per poggiare borse, zaini, bagagli o per ri- servarli ad utenti non ancora saliti sul mezzo;
12) non sporgersi, né gettare oggetti dai finestrini;
13) non sporcare, rimuovere o manomettere parti e apparecchiature dell’autobus;
14) non ubriacarsi, né questuare, né assumere sostanze stupefacenti o droghe;
15) non esercitare il mestiere di venditore, di cantante, di suonatore e simili;
16) non comportarsi in modo scandaloso od offensivo per gli altri viaggia- tori;
17) non distribuire oggetti, volantini, pubblicazioni, ecc. salvo nei casi espressamente autorizzati dall’azienda;
18) osservare tutte le prescrizioni relative all’utilizzo della corsa, comprese quelle che dovessero comportare impedimenti o restrizioni nell’esecuzione del trasporto, uniformandosi alle richieste e agli avver- timenti del personale di servizio;
19) osservare leggi, decreti e regolamenti in vigore in materia di polizia, sanità, ecc., nonché quelli connessi direttamente o indirettamente al servizio di trasporto;
20) usare ogni precauzione necessaria alla propria sicurezza e a quella delle persone in custodia, utilizzando le cinture di sicurezza e avver- tendo all’occorrenza tempestivamente il personale di servizio in caso di pericolo ed evitando di usare dispositivi di emergenza di apertura delle porte o i martelletti frangivetro se non in caso di grave e incombente pericolo;
21) conservare, per tutta la durata del trasporto, il titolo di viaggio conva- lidato dall’obliteratrice ed esibirlo ad ogni richiesta dell’autista, del per- sonale di verifica o delle Autorità;
22) pagare agli agenti di controllo le somme richieste per sanzioni e per ogni altro diritto derivante dal trasporto;
23) fornire al personale di servizio, che ne faccia richiesta per giusta cau- sa, le esatte generalità, nonché residenza o recapito;
24) non occupare posti riservati senza avere titolo;
25) segnalare al personale di servizio eventuali oggetti smarriti o dimenti- cati da altri viaggiatori;
26) avvertire tempestivamente il personale di servizio e successivamente l’azienda circa i danni subiti dalla circolazione del bus;
27) osservare le norme relative al trasporto bagagli.
ART.20
In caso di malore durante la corsa, il viaggiatore sarà consegnato al servizio “118” per ricevere le cure necessarie di pronto soccorso.
ART.21
I bambini d’età inferiore a 10 anni sono trasportati gratuitamente solo se accompagnati da persona adulta.
La gratuità è riservata ad un solo bambino per ogni accompagna- tore adulto.
All’occorrenza, l’età deve essere adeguatamente provata.
ART.22
Su ogni autobus impegnato in servizio n.2 posti a sedere sono
riservati ai mutilati o ai portatori di handicap.
In caso che gli aventi titolo siano in numero maggiore, la prece- denza è determinata secondo l’accesso in autobus e, in caso d’accesso simultaneo, la precedenza è determinata dal percorso maggiore e, in caso di percorso uguale, dall’accordo delle parti.
I posti riservati possono essere altrimenti occupati solo in assenza degli aventi diritto e devono essere messi a disposizione di questi ultimi quando, nel corso del viaggio, dovesse farsene richiesta.
ART.23
Ad esclusione dei capilinea di partenza e arrivo, tutte le altre fer-
mate hanno carattere facoltativo e si effettuano solo dietro richiesta tem- pestiva e chiara dell’Utente.
Non sono consentite fermate per salita o discesa dei viaggiatori al di fuori di quelle segnalate dalle apposite tabelle o, comunque, autorizzate dalla Direzione aziendale.
Gli orari pubblicati sono quelli relativi al capolinea di partenza, di transito dalla fermata centrale di ogni città e di arrivo al capolinea di desti- nazione. E’ opportuno che i viaggiatori si rechino alle fermate almeno 5 minuti prima dell’orario indicato in tabella.
ART.24
Il personale di servizio può non ammettere la salita sul bus alle persone sfornite di titolo di viaggio così come a quelle in evidente stato d’ubriachezza o sotto narcosi o illegittimamente armate.
ART.25
E) TRASPORTO DI COSE E ANIMALI
Ciascun viaggiatore può portare con sé gratuitamente bagagli e
colli di peso non superiore a 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm (25 x 30 x 50), purché possano essere sistemati nelle apposite bagagliere o, comunque, senza occupare posti a sedere e senza ingombrare o disturbare altri viaggiatori.
Sono comunque esclusi da ogni forma di pagamento i bagagli di corredo scolastico ed i bagagli a mano di piccole dimensioni.
Tutte le cose che viaggiano accanto al passeggero restano co- munque sotto la sua custodia per cui il viaggiatore risponde di eventuali danneggiamenti che tali cose dovessero procurare ad altri viaggiatori o a Terzi o al bus durante il viaggio.
Per motivi di sicurezza non è consentito il trasporto bagagli non al seguito di passeggeri trasportati.
ART.26
E’ proibito depositare nei locali dell’azienda o trasportare sugli
autobus bombole di gas compressi, disciolti o liquefatti o sostanze esplosi- ve, infiammabili, nocive, contaminanti o deperibili.
E’ consentito il trasporto di pellicole cinematografiche, purché poste in contenitori di materiale non infiammabile.
Comunque, il personale di servizio può, a suo esclusivo giudizio, escludere dal trasporto bagagli e colli che dovesse ritenere fonte di perico- lo o di disturbo.
ART.27
In caso di colli eccedenti limiti di sagoma e di colli in aggiunta a quello in franchigia, di cui all’art.25, pur se rientranti nella sagoma limite, o per sagoma fino a cm (25 x 45 x 80) e peso massimo contenuto in 20 Kg, il trasporto è consentito previo pagamento del biglietto di corsa semplice, regolarmente obliterato, e previo giudizio insindacabile del personale aziendale di bordo. Rientrano nella fattispecie anche carrozzine per il tra- sporto di neonati, strumenti musicali e attrezzature sportive contenute in custodia, purché non eccessivamente ingombranti.
Le cose trasportate in aggiunta al bagaglio in franchigia compor- tano responsabilità della Società nei limiti di cui all’art.6 del presente Rego- lamento e con esclusione del contenuto in termini di oggetti preziosi, carte valori, oggetti d’arte o di grande valore e simili. In ogni caso, il trasporto bagagli é subordinato all’osservanza delle limitazioni di peso indicati sulla carta di circolazione dell’autobus.
Comunque, negli autobus il vano bagagli è incustodito ed è a di- sposizione del passeggero che provvede direttamente al deposito e al prelievo del bagaglio che non viene preso in carico dal conducente. Il con- ducente ha l’obbligo di effettuare le fermate nelle zone autorizzate e di assicurarsi che il passeggero provveda alla presa dei bagagli senza rischi per la propria incolumità.
La Società risponde del danneggiamento del bagaglio solamente per cause riconducibili alla responsabilità dirette, procedendo al rimborso
in caso di dolo o colpa grave e, comunque, nel limite massimo di € 100,00 a collo e € 200,00 a viaggiatore.
I reclami per la perdita o l’avaria dei bagagli dovranno essere co- municati dal passeggero immediatamente all’arrivo al personale di bordo e, successivamente, confermati con nota raccomandata e corredati da regola- re denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro e non oltre 10 giorni dalla fine della corsa.
ART.28
Sugli automezzi aziendali è consentito l’accesso e il trasporto di animali con le seguenti modalità:
E’ consentito il trasporto di cani (ai sensi Ai sensi della O.M. della Salute del 14/01/2008) previo acquisto di biglietto di corsa semplice rego- larmente obliterato, purchè essi siano muniti di museruola e guinzaglio. Tale obbligo non si applica ai cani guida per non vedenti salvo il caso in cui sia richiesto esplicitamente dal conducente sollecitato dai passeggeri. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare.
E’ consentito il trasporto di animali domestici di piccola taglia pur- chè tenuti in apposita gabbietta dal proprietario previo acquisto di biglietto di corsa semplice regolarmente obliterato. Durante la corsa è consentito di un solo animale per passeggero, con il limite massimo di due animali per autobus.
In caso di disturbo ai viaggiatori o di notevole affollamento e/o di pregiudizio alla sicurezza dei viaggiatori, a giudizio insindacabile del perso- nale aziendale, l’animale potrà essere allontanato dall’autobus senza che il proprietario possa accampare diritti di rimborso del biglietto.
F) VIOLAZIONE DELLE NORME
ART.29
Il controllo dell’osservanza delle norme e l’accertamento delle
eventuali violazioni sono eseguiti da personale dell’azienda espressamente abilitato in qualità di guardia giurata incaricata di pubblico servizio, con funzioni di Polizia amministrativa, nonché dagli Organi esterni all’azienda, ai quali spetti legittimamente tale compito.
Pertanto, il presente Regolamento non costituisce disciplina esclu- siva e completa del servizio espletato dall’azienda, essendo vincolanti in- nanzi tutto le norme di legge applicabili, anche se non espressamente richiamate.
ART.30
Il viaggiatore sprovvisto di regolare biglietto deve corrispondere,
oltre al prezzo della corsa dal capolinea di partenza, una sanzione ammini- strativa come previsto dalla Legge Regionale n.18/2002 e s.m.i..
Il viaggiatore che oltrepassi indebitamente l’itinerario corrispon- dente al prezzo indicato sul titolo di viaggio sarà soggetto all’integrazione a Tariffa ordinaria dallo stazionamento oltrepassato al capolinea di arrivo, oltre al pagamento della sanzione.
Il viaggiatore sprovvisto di biglietto, che non intende o non è in grado di regolarizzare la propria posizione, è tenuto a fornire le proprie generalità e residenza, interrompendo il viaggio alla prima fermata.
A fronte di tale infrazione del viaggiatore, l’Addetto aziendale, o il personale preposto, compila verbale di accertamento, con l’indicazione della sanzione. I trasgressori hanno la possibilità di conciliare con effetto liberatorio, pagando al momento nelle mani dell’accertatore o entro 30 giorni dalla data del verbale l’importo ridotto pari al 50% della sanzione. In caso di mancato pagamento o di mancata accettazione del verbale, lo stesso sarà notificato all'interessato. Superato il trentesimo giorno dalla data della notifica, l’utente è obbligato al pagamento della sanzione per intero e delle spese di notifica.
L’agente accertatore redige sommario processo verbale della violazione, trascrivendo le eventuali dichiarazioni del viaggiatore che sottoscrive rice- vendone copia. Se questi rifiuta di riceverlo, la notifica sarà effettuata dall’azienda a norma del Codice di Procedura Civile.
Al fine di accertare le generalità degli utenti che si rifiutano di attestare le proprie generalità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, “…gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informa- zioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimo- ra, a rilievi descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica” .
In alternativa, gli addetti al controllo potranno invitare l’utente trasgressore a scendere dal mezzo alla prima fermata utile per essere riconosciuto dalle Forze di Polizia, ferma restando la possibilità di proseguire il viaggio previo pagamento immediato della sanzione amministrativa in ragione ridotta (€ 50,00) e dell’acquisto del biglietto di corsa semplice a bordo.
La sanzione amministrativa si applica anche nei confronti:
a) del viaggiatore munito di biglietto di abbonamento ma sprovvisto della relativa tessera di riconoscimento;
b) del viaggiatore munito di biglietto di abbonamento e/o di relativa tes- sera di riconoscimento, ma privi di una o più indicazioni richieste per la loro validità;
c) del viaggiatore trovato con abbonamento o con tessera di riconosci- mento scaduti di validità.
I documenti di viaggio contraffatti sono ritirati e il fatto potrà comportare l’applicazione degli artt. 465 e art. 466 del Codice Penale (reclusione fino a sei mesi o multa da lire ventimila a quattrocentomila).
Il viaggiatore, cui sia stata inflitta la sanzione amministrativa pre- vista dalla legge, può presentare ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna o di notifica del verbale.
I ricorsi vanno notificati alla Direzione STP S.p.A. viale Lovri n. 22
– 70123 Bari, che darà riscontro nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, riferita al timbro postale di arrivo.
Analogamente, commette irregolarità di viaggio il viaggiatore che arreca disturbo agli altri utenti o manometta o danneggi suppellettili e dotazioni del bus o non utilizzi, durante la marcia, le cinture di sicurezza. Per tali irregolarità il viaggiatore potrà essere sanzionato in base alle nor- me vigenti secondo le indicazioni riportate dal Regolamento di Vettura.
ART.31
In conseguenza di accertata violazione delle disposizioni dell’art.19, sub 3, 7, 12, 13 e 14, o dell’art.23, il viaggiatore è obbligato al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivarne.
Salvo che il fatto non costituisca reato perseguibile di ufficio, il risarcimento eseguito spontaneamente estingue in capo all’azienda il diritto di querela, ma non la obbliga alla remissione della querela eventualmente già proposta.
ART.32
Se gli animali domestici trasportati insudiciano o arrecano danni all’autobus o ad altri viaggiatori la persona che li ha in custodia è obbligata al risarcimento restando l’azienda esonerata da qualsiasi responsabilità.
ART.33
Il viaggiatore che non osserva le disposizioni di cui all’art.19, sub 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19, può essere obbligato dal personale di servizio a interrompere il viaggio salvo l’addebito delle ulterio- ri conseguenze civili e/o penali.
ART.34
Gli Utenti che non osservano le prescrizioni del presente Regola-
mento provocano l’intervento degli Organi di Polizia ai fini dell’adempi- mento coatto richiesto dalla necessità di assicurare o ripristinare le condi- zioni di regolarità e sicurezza del servizio o di perseguire fatti di reato fla- grante, salve le ulteriori conseguenze civili e/o penali.
ART.35
La Legge Regionale del 31 ottobre 2002, n.18 e successive modi- fiche e integrazioni ha fissato in € 100,00 la sanzione amministrativa a carico del viaggiatore sprovvisto di regolare titolo di viaggio, ridotta a € 50,00 se l’oblazione avviene entro i 30 giorni successivi a quello della con- testazione o dalla notifica del relativo verbale.
Pertanto, in caso di accertata infrazione, gli Agenti Verificatori eleveranno la contestazione al viaggiatore e incasseranno la somma di € 50,00, oltre al prezzo del biglietto di Corsa semplice a tariffa ordinaria, utilizzando la relativa documentazione in dotazione.
L’Utente ha diritto d’inserire a verbale la propria dichiarazione, che sottoscriverà, e di ricevere copia del sommario processo verbale.
L’Utente può proporre ricorso avverso al verbale di accertamento entro 60 giorni dalla data della notifica.
ART.36
In caso di danni derivanti da comportamenti vandalici dei viaggia- tori e/o di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regola- mento, gli Agenti accertatori eleveranno ai responsabili la contestazione applicando la sanzione amministrativa da € 55,00 a € 250,00, che si ridu- ce alla metà qualora l’utente estingua l’illecito entro i 30 giorni successivi a quello della contestazione o della notifica, fermo restando il risarcimento dei danni provocati.
In caso d’infrazione del divieto di fumare, ai sensi della Legge n.584/1975 e della Legge Regionale 7/8/2002 n.16, sarà erogata la san- zione pecuniaria da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 500,00.
In caso di mancato uso delle cinture di sicurezza, ai sensi del De- creto Legislativo 13 marzo 2006, in attuazione della Direttiva Europea 2003/20/CE, sarà erogata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 68,00 a un massimo di € 275.,00. Laddove il viaggiatore, facendo uso dei dispo- sitivi di sicurezza, ne alteri od ostacoli il normale funzionamento, sarà sog- getto alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 34,00 a un massimo di € 138,00.
ART.37
Ai trasgressori minorenni deve essere ugualmente redatto il pro-
cesso verbale senza farlo sottoscrivere. Sarà l’azienda a notificarlo a chi esercita la potestà, le cui generalità e residenza devono essere quindi rilevate e indicate sul verbale.
Pertanto, dai viaggiatori minorenni non deve essere riscossa alcu- na somma a titolo di sanzione.
Dalla data di notifica del sommario processo verbale a chi esercita la patria potestà decorreranno i 30 giorni di cui agli art.35 e 36 del presen- te Regolamento.
ART.38
Gli agenti accertatori, nell’esercizio della loro funzione di verifica all’Utenza, devono esibire la tessera di servizio agganciandola con l’apposita pinzetta alla divisa o alla propria giacca (se autorizzati al servizio in borghese).
La Legge conferisce loro, ai fini dell’individuazione delle esatte generalità dei trasgressori, i poteri di Polizia amministrativa e chiedere di esibire idoneo documento di riconoscimento. Laddove ciò non dovesse avvenire, il viaggiatore incorre nella violazione dell’art. 651 del Codice penale per “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale” (arresto fino a un mese o ammenda fino a lire quattrocentomila). In tal caso, gli accertatori possono richiedere telefonicamente l’intervento degli Organi di Polizia, concordando con gli stessi la prima fermata utile a consegnare loro i trasgressori per la identificazione. Tale identificazione non estingue il reato.
Il viaggiatore che fornisce mendaci dichiarazioni sulla propria iden- tità a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni é punito con la reclusione da uno a cinque anni (art.496 Codice Penale).
ART.39
Qualora il trasgressore non paghi immediatamente e non accetti il verbale di contestazione, sarà l’azienda a notificarlo a mezzo servizio po- stale.
In tal caso, oltre al prezzo del biglietto e alla sovrattassa, saranno aggiunte le spese postali di notifica.
Qualora il trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, si procede all’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art.18 della Legge 24 gennaio 1981, n.689, con le procedure previste dallo stesso art.18.
In tal caso, sarà ingiunto il pagamento della sanzione irrogata, del prezzo del biglietto e delle ulteriori spese di procedura della notifica.
ART.40
In caso di accertamento di infrazioni al presente Regolamento, gli Agenti verificatori consegneranno tempestivamente alla Direzione tutti i verbali emessi e ogni notizia utile a chiarire le infrazioni rilevate e le conte- stazioni mosse all’Utenza secondo i termini indicati da apposito Ordine di Servizio della Direzione.
G) APPENDICE
(1) Facilitazioni di viaggio
Sugli autobus aziendali sono ammesse le seguenti agevolazioni o gratuità tariffarie:
a) i funzionari del Ministero dei Trasporti Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile, della Regione Puglia e dell’Amministrazione Pro- vinciale di Bari nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza sui servizi;
b) le Forze dell’Ordine nell’esercizio delle funzioni di verifica fiscale e/o di normali controlli autorizzati;
c) i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori della Società muniti della tessera di servizio;
d) i bambini di età inferiore a 10 anni, purché accompagnati da viaggiato- re pagante;
e) i cani-guida per viaggiatori non vedenti.
Inoltre, ai sensi dell’art.30 della Legge Regionale 31/10/2002 n.18, su richiesta delle categorie di viaggiatori sotto specificati e delle indi- cazioni prodotte dalle Associazioni regionali di categoria a cui appartengo- no, possono essere rilasciati, per le tratte interessate, documenti di viaggio per la circolazione gratuita, secondo criteri e modalità prescritte dalla Giun- ta Regionale, di:
- viaggiatori privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro accompagnatori se ne é riconosciuto il diritto;
- invalidi di guerra e agli invalidi civili di guerra e per servizio iscritti alla prima, seconda e terza categoria della Tabella “A” allegata alla Legge 18/3/1968 n.113 e successive modificazioni, nonché i loro accompagna- tori se ne é riconosciuto il diritto;
- invalidi civili e i portatori di handicap certificati dalla Autorità competen- te, ai quali sia accertata una invalidità in misura non inferiore all’80% e loro eventuali accompagnatori se ne é riconosciuto il diritto;
- invalidi del lavoro certificati dall’Autorità competente ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70%.
La Società rilascia i documenti di viaggio nel limite massimo fissato dalla Regione Puglia, fermi restando i limiti di disponibilità a compensazio- ne degli oneri (art.4, comma 2, punto “c” della L.R. n.18/2002).
Infine, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.1838 del 06/12/2005, i pendolari possono acquistare abbonamenti con l’agevolazione tariffaria di uno sconto del 10% sul costo dell’abbonamento.
(2) Trasporto bagagli e colli non accompagnati
Il trasporto di colli e bagagli non accompagnati non è ammesso, essendo il sistema di trasporto ad agente unico.
(3) Deposito e modalità di restituzione oggetti smarriti
Gli oggetti smarriti o dimenticati sugli autobus saranno custoditi per un congruo periodo presso il Magazzino aziendale di Bari (viale Lovri
n.22 Bari Zona industriale) x Xxxxx (via Barletta n. 156), per essere restitui- ti a chi adeguatamente dimostri di esserne il proprietario.
Il ritiro da parte della Clientela potrà avvenire previa presentazio- ne di un documento d’identità personale e verifica dei dati relativi allo smarrimento (descrizione del bene, data, ora e corsa in cui è avvenuto lo smarrimento). Si consiglia di verificare, comunque, l’effettivo ritrovamento dell’oggetto smarrito chiamando l’Ufficio Movimento STP o l’U.R.P. ai nn. 0805058229 o 0805058280 o 080-9752619 o chiamado.
Le cose non reclamate entro il termine di cui all’art.929 C.c. o il loro prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartengono all’azienda.
Trascorso inutilmente il suddetto periodo, gli oggetti saranno con- segnati al Sindaco del luogo in cui ha avuto termine la corsa, ai sensi e per gli effetti degli art.927 e segg. del Codice civile.
Alla stessa spetta il premio dovuto dal proprietario ai sensi dell’art.930 del C.c..
Il danaro, invece, sarà custodito nella Cassa aziendale e sarà eventualmente restituito al netto del premio spettante ai sensi dell’art.930 C.c..
(4) Rimborsi
Ai sensi dell’art.1681 del Codice civile, la responsabilità della So- cietà nei confronti del viaggiatore utilizzatore dei servizi inizia al momento della sua salita in autobus e termina alla discesa.
Pertanto, la Società provvederà al rimborso, limitatamente alla tariffa pagata dal viaggiatore, nei casi di:
- servizio interrotto prima del capolinea di destinazione e sempre che la corsa successiva superi lo standard di frequenza dichiarato per quell’autolinea nella Carta della Mobilità;
- ritardi notevoli imputabili a inefficienze aziendali;
- servizio sospeso senza preventiva comunicazione mediante avvisi esposti sugli autobus interessati o presso le biglietterie convenzionate in misura superiore al 95% garantito con la Carta della Mobilità;
- servizio con ritardi imputabili a inefficienze aziendali che abbiano causato danno all’Utente;
- smarrimento del bagaglio munito di titolo di viaggio regolarmente pagato.
L’entità del rimborso, comprensiva anche di eventuali danni, è stabilita nella misura forfetaria di € 25,82.
In ogni caso, una risposta sarà fornita dall’Azienda entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di risarcimento.
Il rimborso è subordinato alla richiesta scritta di risarcimento, che dovrà pervenire a STP SpA xxxxx Xxxxx x.00 – 00000 Xxxx zona industriale entro 30 giorni dall’accaduto (fa fede la data del protocollo aziendale), previa presentazione del titolo di viaggio utilizzato il giorno del disservizio.
(5) Reclami e Ricorsi
La società STP si impegna a rispondere per iscritto alle richieste e ai reclami scritti della Clientela, entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo aziendale per almeno il 95% dei casi. Gli eventuali reclami circa l’andamento e l’esecuzione del servizio o in ordine a qualsiasi irregolarità o i ricorsi avverso a sanzioni amministrative vanno indirizzati alla Direzione di Esercizio S.T.P. S.p.A. xxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx Zona Industriale oppure alla sede legale via Barletta, 156 76125 Trani, sottoscritti, con autorizza- zione a trattare i dati personale (Legge Privacy) e con l’indicazione della residenza del mittente per ricevere riscontro. Il reclamo o il ricorso do- vranno contenere ogni elemento utile ad individuare il servizio: data, locali- tà, ora, targa bus o numero sociale, descrizione sommaria del fatto, nume- ro del Processo Verbale, ecc..
I reclami saranno trasmessi agli Enti preposti alla sorveglianza e
controllo solo quando il loro contenuto sia tale da investire la competenza degli stessi.
Il Cliente, cui sia stata inflitta la sanzione amministrativa prevista dalla legge, può presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna o di notifica del verbale. Analogamente, commette irregolarità di viaggio il viaggiatore che arreca disturbo agli altri utenti o manometta o
danneggi suppellettili e dotazioni del bus o non utilizzi, durante la marcia, le cinture di sicurezza. Per tali irregolarità il viaggiatore potrà essere san- zionato in base alle norme vigenti secondo le indicazioni riportate dal Re- golamento di Vettura.
In mancanza di pagamento in misura ridotta e ove il ricorso sia ri- tenuto infondato l’autorità competente enmetterà ordinanza ingiunzione.
Contro l’ordinanza-ingiunzione può essere proposto ricorso al Giu- dice di Pace territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981 e succes- sive modificazioni ed integrazioni nonché secondo quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia.
Ogni ulteriore modifica - aggiornamento sarà resa consultabile sul sito xxx.xxxxxx.xx
H) REGOLAMENTO DI VETTURA
2. L’Utente, per usufruire legittimamente del servizio di trasporto sui mezzi S.T.P., é tenuto a munirsi, presso una delle biglietterie conven- zionate o, in alternativa, mediante sms, via web o app, di regolare ti- tolo di viaggio. I titoli di viaggio elettronici sono di seguito descritti:
- Biglietti di corsa semplice acquistabili mediante applicativo per smartphone “myCicero” con pagamento mediante carta di credi- to. L’utente che acquista il biglietto di corsa semplice con l’app dovrà validarlo prima della partenza richiamando il biglietto dall’app e cliccando sulla scritta oblitera. Ogni biglietto acquistato con l’app Mycicero ha validità per una sola corsa. L’utente riceverà una e-mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all’atto della verifica si dovrà richiamare il biglietto direttamente dall’app e mostrare il di- splay del dispositivo;
- Biglietti a tempo tramite SMS da cellulare: prima di salire sull’autobus l’utente invia un sms con testo STP al numero 4887889 e potrà viag- giare per i 30 minuti successivi alla richiesta, al costo di € 1,50 (+ co- sto dell’sms); allo scadere dei 30 minuti, se il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione di interesse non è terminato, dovrà essere inviato un nuovo sms Per le corse dirette Bari-Spinazzola e vv. e Bari- Minervino e vv. e in generale per tutte le corse dirette gli sms neces- sari a coprire il tempo di percorrenza delle corse dovranno essere in- viati tutti prima della salita sul bus.
-Abbonamenti rinnovabili accedendo al portale predisposto sul sito web della Società con pagamento mediante carta di credito. L’utente, al termine della transazione di pagamento, dovrà stampare la ricevuta
dell’abbonamento acquistato inviata via e-mail. Tale ricevuta dovrà es- sere allegata alla tessera di riconoscimento;
- - Abbonamenti rinnovabili mediante applicativo per smartphone “myCicero” con pagamento mediante carta di credito. L’utente ri- ceverà una e-mail di conferma del buon esito della transazione eseguita che non deve essere stampata in quanto all’atto della ve- rifica si dovrà richiamare l’abbonamento direttamente dall’app e mostrare il display del dispositivo.
Facendo richiesta al conducente, l’utente può, inoltre, acquistare il bi- glietto di corsa semplice a bordo, a tariffa maggiorata, come da speci- fico regolamento esposto a bordo del mezzo.
3. Per dare validità al biglietto di corsa semplice cartaceo, il viaggiatore deve provvedere all’obliterazione dello stesso per mezzo dell’apposita macchinetta posta all’inizio del corridoio, alle spalle dell’autista, senza estrarre il biglietto prima che l’obliteratrice abbia terminato l’operazione. In caso di mancato funzionamento della obliteratrice, il viaggiatore è tenuto ad apporre sul biglietto la data e l’ora di inizio viaggio a penna e ad avvertire immediatamente l’autista.
Il biglietto acquistato elettronicamente non necessita di obliterazione. Se il titolo di viaggio è un abbonamento, non c’è bisogno di oblitera- zione, in quanto il titolo è valido per la settimana o per il mese per cui è stato rilasciato, ma deve essere esibito all’autista al momento della salita.
In caso di abbonamento dimenticato, sarà emessa sanzione ammini- strativa ai sensi della L.R. n. 18/2002 con la causale “abbonamento dimenticato”. Qualora l’utente, nei termini previsti dalla suddetta leg- ge, dimostri di essere in possesso dell’abbonamento potrà ottenere l’annullamento della sanzione previo rimborso alla STP SpA delle spese amministrative quantificate in € 5,00, oltre le spese di ricerca e notifi- ca.
In caso di smarrimento, previa presentazione di denuncia resa ai Ca- rabinieri o Polizia, e i relativi accertamenti sul sistema informativo aziendale, si dispone che i tesserini di riconoscimento siano rilasciati gratuitamente.
L’Utente è tenuto a conservare il titolo di viaggio per tutta la durata del trasporto e a esibirlo a richiesta del personale aziendale di controllo, identificabile da cartellino di riconoscimento.
In caso di titoli acquistati elettronicamente l’utente dovrà esibire, qualora richiesto, il proprio dispositivo mobile per consentire al personale di verifica di visionare rispettivamente l’sms di risposta
contenente il codice di controllo validità, per acquisti con sms, o l’immagine del biglietto, per acquisti con smartphone.
4. L’Utente che ha già utilizzato il suo titolo di viaggio non può rivender- lo.
4. L’Utente deve essere munito di documento d’identificazione valido.
5. Se l’Utente non è munito di valido titolo di viaggio, gli Agenti addetti alla verifica redigono verbale di contestazione, conciliabile mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 50,00 e, se ricorre il caso, della tariffa del biglietto di corsa semplice. Decorso tale termine é dovuta la sanzione nella misura intera di € 100,00 oltre spese di notifica ed eventuale esazione. Gli importi potranno essere versati su c/c postale n° 77674752 intestato a STP SpA xxx Xxxxxxxxxxx xx 0, 00000 Xxxxx (XX) indicando come causale “sanzione amministrativa del……………
verbale n. ”.
Nel caso l’Utente rifiuti di attestare le proprie generalità attraverso l’esibizione di valido documento d’identi-tà, incorre nella violazione dell’art. 651 del Codice penale per rifiuto della propria identità personale a Pubblico Ufficiale anche se, successivamente, dovesse esibire il documento d’identità alle Forze dell’Ordine.
Al fine di accertare le generalità degli utenti che si rifiutano di attesta- re le proprie generalità, secondo quanto previsto dal comma 1
dell’art. 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, “…gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui viola- zione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di ri- spettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e foto- grafici e ad ogni altra operazione tecnica” .
In alternativa, gli addetti al controllo potranno invitare l’utente trasgressore a scendere dal mezzo alla prima fermata utile per essere riconosciuto dalle Forze di Polizia, ferma restando la possibilità di proseguire il viaggio previo pagamento immediato della sanzione amministrativa in ragione ridotta (€ 50,00) e dell’acquisto del biglietto di corsa semplice a bordo.
6. I bagagli a mano che non superino le dimensioni di cm 25x50x75 e il peso approssimativo di Kg 10 sono esenti dal pagamento di biglietto.
7. I minori di età inferiore a dieci anni non pagano il biglietto, se accompagnati da viaggiatore pagante.
8. E’ vietato sostare sulle piattaforme ingombrando le porte.
9. La salita sull’autobus si effettua dalla porta anteriore e la discesa da quella posteriore.
10. E’ severamente vietato fumare sull’autobus, ai sensi della Legge n.584/1975 e successive m. e i. e della Legge Regionale 7/8/2002
n.16 e successive m. e i..
11. E’ severamente vietato azionare il meccanismo di emergenza apertura porte durante la marcia, o senza che ne sussista l’esigenza.
12. E’ vietato occupare posti, che potrebbero essere utilizzati dall’utenza presente in piedi sull’autobus, per poggiare borse, zaini, bagagli o per riservarli ad utenti non ancora saliti sul mezzo;
13. E’ vietato sputare, arrecare molestie fisiche e verbali alle persone, viaggiare in stato di ebbrezza, portare armi, oggetti contundenti o sostanze infiammabili, chimiche o tossiche, fumare, cantare, schiamazzare, compiere ogni altro atto tale da infastidire il Conducente o gli altri passeggeri.
14. E’ vietato danneggiare con qualsiasi mezzo l’autobus o sue parti, asportare o danneggiare le attrezzature di bordo.
15. E’ fatto obbligo, durante la marcia del bus, fare uso delle cinture di sicurezza in dotazione ai sedili.
16. E’ vietato alterare o ostacolare il normale funzionamento delle cinture di sicurezza.
17. Su ogni autobus impegnato in servizio n.2 posti a sedere sono riservati ai mutilati o ai portatori di handicap.
In caso che gli aventi titolo siano in numero maggiore, la precedenza è determinata dall’ordine di accesso in autobus e, in caso d’accesso simultaneo, la precedenza è determinata dal percorso maggiore e, in caso di percorso uguale, dall’accordo delle parti.
I posti riservati possono essere altrimenti occupati solo in assenza degli aventi diritto e devono essere messi a disposizione di questi ultimi quando, nel corso del viaggio, dovessero farne richiesta.
18. Trasporto animali:
E’ consentito il trasporto di cani (ai sensi Ai sensi della O.M. della Salute del 14/01/2008) previo acquisto di biglietto di corsa semplice regolarmente obliterato, purchè essi siano muniti di museruola e guinzaglio. Tale obbligo non si applica ai cani guida per non vedenti salvo il caso in cui sia richiesto esplicitamente dal conducente sollecitato dai passeggeri. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare.
E’ consentito il trasporto di animali domestici di piccola taglia purchè tenuti in apposita gabbietta dal proprietario previo acquisto di biglietto di corsa semplice regolarmente obliterato. Durante la corsa è
consentito di un solo animale per passeggero, con il limite massimo di due animali per autobus.
Spetta al conducente aziendale la facoltà di non accettare l’animale sull’autobus laddove la presenza di quest’ultimo possa compromettere la sicurezza dell’esercizio.
19. Si specifica che la modalità d’uso estiva del condizionamento dell’intero veicolo prevede che il condizionatore sia impostato in modo che la temperatura all’interno dell’autobus sia inferiore di non più di 5 – 7 gradi rispetto a quella esterna; per il riscaldamento nel periodo invernale si imposterà all’interno dell’autobus una temperatura di 20 – 24 gradi centigradi.
20. Ai sensi dell’art.32, comma 3, della L.R. Puglia n.18/2002, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate come segue:
– sanzione dell’importo di € 55,00 per la violazione dei punti 9, 10 e 17;
– sanzione dell’importo di € 125,00 per violazioni generiche al presente Regolamento;
– sanzione dell’importo di € 250,00 per la violazione dei punti 12, 13 e 14 e per mancata esibizione di valido documento d’identità.
21. Il Cliente, cui sia stata inflitta la sanzione amministrativa prevista dalla legge, può presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna o di notifica del verbale. Analogamente, commette irregolarità di viaggio il viaggiatore che arreca disturbo agli altri utenti o manometta o danneggi suppellettili e dotazioni del bus o non utilizzi, durante la marcia, le cinture di sicurezza. Per tali irregolarità il viaggiatore potrà essere sanzionato in base alle norme vigenti secondo le indicazioni riportate dal Regolamento di Vettura. In mancanza di pagamento in misura ridotta e ove il ricorso sia ritenuto infondato l’autorità competente emetterà ordinanza ingiunzione.
Contro l’ordinanza-ingiunzione può essere proposto ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia. Ogni ulteriore modifica - aggiornamento sarà reso consultabile sul sito www.stpspa.
22. Ai sensi della Legge n. 584/1975 e della Legge Regionale n. 16/2002 la violazione del punto 11 del presente Regolamento é sanzionata come segue:
– sanzione dell’importo di € 500,00
23. Ai sensi dei punti 10 e 11 dell’art.172 del vigente Codice della Strada, così come modificato dal Decreto Lgs. 13/3/2006 in ossequio alla Direttiva Europea 2003/20/CE, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate come segue:
– sanzione dell’importo di € 275,00 per la violazione del punto 15;
– sanzione dell’importo di € 138,00 per la violazione del punto 16.
24. La STP risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante la corsa così come della perdita o dell’avaria delle cose che lo stesso porta con sé, qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La Società provvede alle necessarie coperture assicurative per cui l’Utente ha diritto al risarcimento:
1. quando subisce danni fisici o infortuni derivanti dalla circolazione degli autobus aziendali e/o da comportamenti dei dipendenti quali civilmente responsabili;
2. quando subisce danni ad indumenti e cose personali, purché siano portati con sé per loro naturale destinazione. Restano esclusi danni per smarrimento o furto di danari, preziosi, titoli, valigie, ecc. così come dei danni avvenuti per caso fortuito o di forza maggiore.
Per ottenere il risarcimento, l’Utente deve segnalare immediatamente al personale di bordo il danno subito e, in seguito, formalizzare per iscritto l’accaduto e la richiesta di risarcimento. Il sinistro sarà denunciato alla competente Compagnia assicurativa che copre la Responsabilità Civile, che provvederà direttamente al risarcimento.
25. Eventuali suggerimenti e/o anomalie sul servizio possono essere segnalate alla Direzione dell’Azienda STP xxxxx Xxxxx x.00 Xxxx o per fax 0000000000 o per mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx oppure accedendo alla sezione “segnalazioni e reclami” del sito internet xxx.xxxxxx.xx o mediante i contenitori di dialogo sugli autobus.
26. Responsabile del Procedimento, ex legge n° 241/90, per le sanzioni amministrative comminate a bordo dei veicoli, é il funzionario preposto all’unità organizzativa “Ufficio Commerciale”.
27. Per informazioni sugli oggetti smarriti o dimenticati sull’autobus e concordare le modalità di ritiro in caso di ritrovamento è possibile contattare l’l’Ufficio Movimento e l’U.R.P. ai numeri 0805058229 o 0805058280 o 080-9752619.
I) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SCATOLA NERA
Si rimanda all’OdS n. 61 del 28/04/2016 per le informazioni in merito alle finalità e alla descrizione del sistema installato sugli autobus aziendali e all’OdS n. 175 del 23/11/2016 per le indicazioni dei nominativi del titolare, del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati raccolti.
Bari, novembre 2017 La Direzione d’Esercizio