CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l.
Redazione:
RSGQ TECNOMECCANICA LEINì S.r.l.: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Approvazione:
Amministratore Delegato: Xxxxx Xxxxx Xxxx
Ed. | Data | Descrizione modifiche | Emesso | Verificato/Approvato |
07 | 30/09/2019 | Modifiche redazionali e aggior- namento ART.32 | RSGQ | A. D. |
Mod. 20 Rev.3 Pag. 1 a 14
Sommario
ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO 4
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI 6
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA 9
ART 15 - GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITA’ 9
ART 16 - RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 9
ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE 10
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE 10
ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO 10
ART 21 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ 11
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI 11
ART 00 - XXXXX XXXXXXXX – DECADENZA 11
ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO 12
ART 26 - INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI 12
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 13
ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
ART 31 – GESTIONE DEI SUB-FORNITORI 13
ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE 13
ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE 13
ART 1 - GENERALITA’
Tutti gli acquisti, i contratti di servizio e l’esecuzione di lavori richiesti dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. saranno
regolati secondo le loro caratteristiche e peculiarità dalle presenti CONDIZIONI GENERALI.
Ciascun punto riportato in questo documento sarà regolato dall’applicazione delle normative e leggi italiane; in particolare le forniture devono rispondere scrupolosamente alle prescrizioni del D.LGS. 81/2008, alle successi- ve norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, sia italiane che della Comunità Europea.
In mancanza di garanzie esplicite richieste, si intendono valide le garanzie contenute nelle norme UNI, ISO, CEI, EN, CUNA ecc.
Per materiali antincendio si richiede il rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
Il Fornitore dà atto di e conferma:
• di aver avuto l’opportunità di effettuare una due diligence dettagliata dei requisiti del presente docu- mento “Condizioni generali di Acquisto” e di aver posto a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. tutte le doman- de che riteneva importanti ai fini della decisione relativa alla propria capacità di fornire o meno i beni e/o i servizi oggetto delle citate “Condizioni generali di Acquisto”;
• di aver ricevuto da parte di Tecnomeccanica Leinì S.r.l. tutte le informazioni richieste ai fini della deci- sione relativa alla propria capacità di fornire o meno i beni e/o i servizi oggetto delle citate “Condizioni generali di Acquisto”;
ART 2 - RISERVATEZZA
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà Tecnomeccanica Leinì S.r.l. non possono essere usate, copiate, comunicate ad altri per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consen- so scritto di Tecnomeccanica Leinì S.r.l.
Per ogni altro requisito relativo alla riservatezza dei dati, si fa riferimento al documento “Accordo di riservatez- za” allegato.
ART 3 - PREMESSA
Il rapporto contrattuale derivante dal perfezionamento dell’ordine (conferma d’ordine) è regolato esclusiva- mente dalle condizioni specifiche espresse nell’ordine stesso e dalle presenti condizioni che potranno essere derogate solo con accordo scritto tra le parti. Di conseguenza le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi eventuale altra clausola, e/o condizione generale di vendita stampata e manoscritta prevista su preventivi, offerte e conferme d’ordine del Fornitore.
Si ricorda espressamente che la conferma d’ordine comporta l’accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell’Ordine sia del contenuto dei documenti ivi eventualmente richiamati. In caso di dubbio il Fornitore dovrà rivolgersi al compilatore dell’ordine. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o perio- dica si applicano le stesse disposizioni alle singole forniture.
ART 4 - CONSEGNE
Dove non sia espressamente indicato il contrario, gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi dei materiali. Tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio saranno a carico del Fornitore. Tutte le avarie dipendenti dal vettore saranno a carico del Fornitore, se il trasporto è a suo carico, fino al momento della consegna alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento, dovuti a carenze di imballaggio, identificazione, spedizione e/o trasporto. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferi- mento del rischio della merce dal Fornitore alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., ha luogo all’atto della conse- gna della merce stessa presso lo stabilimento della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO
I particolari ordinati dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto, compilato in conformità alla vigente normativa di legge, e dal packing-list. Nel Documento di Trasporto dovranno essere indicate chiara- mente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quantitativo, la denominazione dei particolari e codici articolo TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., il numero e la data della relativa ordinazione, ed ogni altra indicazione richiesta nell’ordine.
ART 6 - DATE DI CONSEGNA
Le date di consegna sono quelle riportate nell’ordine di acquisto. Ogni richiesta del Fornitore riguardante le modifiche alle date di consegna, anche se avanzata con lettera raccomandata, sarà considerata nulla e/o improduttiva di effetti a meno che essa venga accettata per iscritto dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., che provvederà ad emettere in tale caso la modifica all’ordine di acquisto. I particolari ordinati non saranno con- siderati consegnati, per quanto concerne i termini e le condizioni dell’ordine di acquisto, se tutti i documenti necessari per le spedizioni dei materiali e tutti i documenti tecnici e i certificati richiesti non siano stati ricevuti dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. I termini di consegna sono essenziali per l’interesse di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Per ogni giorno di ritardo del Fornitore nella consegna dei particolari acquistati con i relativi documenti, il Forni- tore sarà tenuto, a discrezione della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a versare a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. una penale pari al 5% (cinque percento) del prezzo della fornitura, fatto salvo il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento di eventuali maggiori danni e fermi restando gli ulteriori rimedi (ivi inclusa la risoluzione del contratto per inadempimento, qualora il ritardo del Fornitore ecceda i 10 giorni) spettanti alla stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 7 - ACCETTAZIONE
La semplice consegna o il pagamento dei particolari ordinati non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi da parte di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., la quale avviene unicamente a cura dell’assicurazione qualità di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa/qualitativa dei particolari ordinati, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nella bolla di consegna.
Eventuali non conformità da noi riscontrate sui vostri prodotti vi saranno notificate mediante Rapporto di Non Conformità che dovrete restituire al mittente debitamente compilato con chiara indicazione del trattamento del materiale non conforme e con identificazione delle cause che hanno generato la non conformità nonché delle azioni correttive per la loro eliminazione.
Eventuali non conformità da voi riscontrate sui materiali/particolari/lavorazioni prodotti e/o già consegnati do- vranno essere comunicate immediatamente a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. mediante comunicazione forma- le della non conformità o richiesta di deroga/concessione in forma scritta a mezzo fax o e-mail con chiara in- dicazione del trattamento del materiale non conforme e con identificazione delle cause che hanno generato la non conformità nonché delle azioni correttive per la loro eliminazione.
Le modalità di trattamento di prodotti non conformi, nonché eventuali deroghe e/o concessioni vi saranno formalmente approvate previa nostra valutazione tecnica della qualità del prodotto finale.
Qualsiasi necessita di modifica alla definizione del prodotto e/o del processo, trasferimenti di sito produttivo o cambi di fornitori dovrà essere da voi formalmente richiesta e l'approvazione sarà subordinata alla nostra valu- tazione tecnica della qualità del prodotto finale e del processo.
- Dettaglio per Classe merceologica: MATERIA PRIMA:
Tutte le forniture di materia prima richieste a produttori devono essere accompagnate da certificazione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1.
Tutte le forniture di materia prima richieste a distributori/stockisti devono essere accompagnate da certifica- zione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1 e da dichiarazione di conformità secondo norma ISO/IEC 17050:2005 relativa alle attività del distributore/stockista.
Il Laboratorio che esegue le prove riportate sui Test Report Materiale (o Certificato di qualità del materiale), e che emette il Certificato di qualità del materiale secondo norma EN 10204:2005 3.1, deve essere approvato da Xxxx o accreditato NADCAP o approvato dal Cliente finale (chiedere conferma a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.) o accreditato da altri Enti Nazionali riconosciuti da Xxxx (chiedere conferma a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.).
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa dei particolari ordinati,
TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
• accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantita- tivi delle forniture successive;
• respingere la parte dei particolari ordinati risultata eccedente a spese e rischio del Fornitore;
• ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della porzione dei particolari ordinati risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere e spesa per immediata integrazione saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
- Dettaglio per Classe merceologica: UTENSILERIA ED ATTREZZATURE:
In caso di ORDINE VERBALE o ANTICIPO D’ORDINE, effettuato per ragioni di estrema urgenza da parte del per- sonale di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo FAX una distinta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.
- Dettaglio per Classe merceologica: MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE:
La documentazione di riferimento che accompagna i materiali inviati in conto lavorazione è costituita da:
1. Documento di trasporto;
2. Ordine di acquisto (se presente);
3. Disegno costruttivo e/o specifiche tecniche;
4. Cartellino di identificazione dei materiali.
Il Fornitore è tenuto a considerare il D.d.T. quale ORDINE (nel caso questo non sia presente) per l’esecuzione delle lavorazioni specificate e segnalare tempestivamente, se non preventivamente concordata, la quotazio- ne delle singole lavorazioni.
Alla consegna il Fornitore deve:
1. Specificare sulla documentazione di consegna il riferimento al D.d.T. di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.;
2. Identificare i prodotti in consegna (Descrizione, numero di disegno, quantità, cicli, cartellini operativi);
3. Segnalare e mantenere fisicamente separati eventuali scarti di lavorazione;
4. Rendere e dichiarare gli stessi mezzi di contenimento inviati dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.;
5. Allegare eventuali Certificazioni all’occorrenza richieste da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
Tutte le forniture di semilavorati e/o lavorazioni e/o trattamenti devono essere accompagnate da dichiarazio- ne di conformità secondo norma ISO/IEC 17050:2005.
- Dettaglio per Classe merceologica: VARIE E MATERIALI DI CONSUMO
In caso di ORDINE VERBALE o ANTICIPO D’ORDINE, effettuato per ragioni di estrema urgenza da parte del no- stro personale e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo FAX una distin- ta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI
Durante le fasi di approntamento dei particolari ordinati, la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto di ri- chiedere per iscritto al Fornitore l’effettuazione di modifiche alle quantità e/o variazioni sui particolari oggetto dell’ordine e il Fornitore si obbliga fin da ora ad adempiere a tali richieste.
Nel caso che dette modifiche o variazioni comportassero aumenti o diminuzioni dei costi da sostenersi dal For- nitore o dalla TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. e/o modifiche ai tempi richiesti per la consegna dei particolari or- dinati, un opportuno adattamento dei prezzi e dei termini di consegna sarà concordato con la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e il Fornitore e regolamentato tramite una modifica all’ordine d’acquisto.
ART 9 - AMBIENTE
- Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni rispettano tutte le leggi che disciplinano la gestione, il tratta- mento, il trasporto, l’importazione, l’esportazione, la notifica, la registrazione o l’autorizzazione delle sostan- ze chimiche come previsto dal Protocollo di Montreal, dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti or- ganici preesistenti, dall’US Toxic Substances Control Act, dal Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) per quei beni fabbricati o importati in EU o altre normative chimiche comparabili (“Le- gislazione chimica”); e possono essere utilizzati da Tecnomeccanica Leinì S.r.l. nel pieno rispetto della Legi- slazione chimica.
- A meno che Tecnomeccanica Leinì S.r.l. abbia diversamente concordato per iscritto, il Fornitore dichiara e garantisce che i beni non contengono sostanze chimiche che sono limitate o comunque vietate ai sensi della Legislazione Chimica e / o piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), arsenico, amianto, benzene, policlorobifenili, tetracloruro di carbo- nio, berillio o materiali radioattivi. Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. per iscritto la presen- za di qualsiasi nanomateriale contenuto nei beni o utilizzato durante le sue operazioni. Su richiesta di Tec- nomeccanica Leinì S.r.l. e fatte salve ragionevoli disposizioni di riservatezza che consentano a Tecnomec- canica Leinì S.r.l. di adempiere ai propri obblighi di conformità, il Fornitore fornirà a Tecnomeccanica Leinì
S.r.l. la composizione chimica dei beni, e ogni altra informazione rilevante relativa ai beni, ad inclusione, ma non limitatamente a test, dati e informazioni relative alla loro eventuale pericolosità.
- Salvo quanto specificatamente stabilito dai disegni di progetto o dalle specifiche, è severamente vietato l’uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio nella fabbricazione dei beni. E’ altrettanto vietato l’uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio per tutte le attrezzature, gli impianti e le apparecchiature utilizza- te ai fini di produzione, assemblaggio, collaudo e movimentazione dei beni, a meno che il Fornitore non ne abbia comunicato in anticipo l’uso a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. e abbia ottenuto il suo previo consenso scritto.
- Ai sensi dell’art. 33 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) riguardanti le sostanze estremamente problematiche (SVHC) incluse nella “Candidate List” presenti negli articoli così come definiti nel Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH), durante le attività di produzione / ripara- zione/revisione dei beni fabbricati o importati in UE, il Fornitore deve indicare la presenza di qualsiasi SVHC elencata nella “Candidate List” contenuta in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Per l’elenco di queste sostanze consultare il seguente link: xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi pertinente Restrizione per ogni sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, inclusa nell’Allegato XVII del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi sostanza, inclusa nell’Allegato XIV del Rego- lamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di autorizzazione o già autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 60 del medesimo Regola- mento, e garantirà che gli usi di Tecnomeccanica Leinì S.r.l. siano inclusi e coperti dalla domanda di auto- rizzazione in fase di predisposizione o nell’autorizzazione già ricevuta dalla Commissione.
- Il Fornitore si impegna, inoltre, a monitorare periodicamente e ad aggiornare eventualmente le notifiche a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. a seguito di modifiche e/o integrazioni delle summenzionate liste di sostanze, ovvero “Candidate List”, Allegato XIV e Allegato XVII del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. qualsiasi sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, pre-registrata o registrata in quantità superiori a 1 tonnellata/anno prodotta o importata in UE secondo l’art. 5 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed inte- grazioni.
- Le sostanze pericolose e le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità con i requisiti del Regolamento UE n° 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e integrazioni.
Se l’articolo 31 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni è applicabile, dovrà essere redatta una Scheda di Sicurezza (SDS) in conformità con l’Allegato II del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modificazioni ed integrazioni del medesimo allegato. Laddove previsto, ai sensi dell’art. 31.7 del Regolamento della Comu- nità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere messi a dispo- sizione i pertinenti scenari espositivi in allegato alla SDS. Il Fornitore si impegna ad inviare automaticamente ogni aggiornamento alle SDS come previsto dall’articolo 31.9 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti (sostanze o miscele sotto REACH), per i quali non è prevista una SDS ai sensi dell’art. 31 del REACH, dovranno essere corredati da un documento informativo previsto dall’art. 32 dello stesso.
- Quando il Fornitore spedisce i beni a Tecnomeccanica Leinì S.r.l., deve fornire le seguenti informazioni nella lingua del luogo in cui i beni sono consegnati a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. o a chi Tecnomeccanica Leinì
S.r.l. ha designato: comunicazione di pericolo, trasporto sicuro e informazioni di etichettatura; conformità e certificazione della documentazione. Tutta la documentazione deve fare riferimento al lotto o al part number del bene consegnato.
- Ove il Fornitore non si conformi alle prescrizioni REACH e CLP legalmente applicabili in modo diretto sulla propria entità legale oppure sul Rappresentante Esclusivo (OR) nominato ai sensi dell’art. 8 del Regolamen- to della Comunità Europea nr. 1907/2006 (REACH), relativamente ai beni forniti, Tecnomeccanica Leinì S.r.l. si riserva il diritto di risolvere, in tutto o in parte il Contratto. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed indennizza- re Tecnomeccanica Leinì S.r.l. nel caso in cui a quest’ultimo venissero disposte eventuali sanzioni da parte delle autorità nazionali di controllo su REACH e CLP a causa dei beni forniti.
- Il Fornitore dichiara e garantisce che includerà requisiti sostanzialmente simili a quanto convenuto nel Con- tratto in tutti i sub-contratti che stipulerà per il completo adempimento del Contratto.
ART 10 - PREZZI FISSI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili con esplicita rinunzia da parte del Fornitore ad ogni richiesta d’incremento prezzo. Eventuali aumenti di prezzo, dovuti a modifiche costruttive, andranno preventivamente comunicati per iscritto dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per TECNOMECCANICA LEINÌ
S.r.l. solo se preventivamente accettati da quest’ultima per iscritto.
ART 11 - FATTURAZIONE
La fattura dovrà riportare l’esatta ragione sociale di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. comprensiva di partita IVA, il numero e data del D.D.T., il numero dell’ordine, l’unità di misura, l’elenco dei particolari nella progressione del- le bolle di consegna, il codice anagrafico del Fornitore, l’appoggio bancario completo delle coordinate.
Per rispettare le condizioni di pagamento concordate, le fatture dovranno pervenire alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fatturazione.
Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell’effettivo ritiro della merce, salvo espressa deroga scritta concessa da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 12 - GARANZIE
Il Fornitore garantisce, sotto la sua responsabilità, che i particolari forniti siano conformi ai requisiti cogenti ap- plicabili, esenti da vizi, difetti e non conformità constatati in qualunque momento, prima o dopo l’uso in TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., nonché dopo la consegna ai Clienti della stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. per la immissione in commercio dei prodotti. Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rile- vati nel periodo tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di:
• respingere l’intero lotto di fornitura, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarci- mento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione);
• respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la selezione degli stessi, fermo restando il diritto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione); Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna dei prodotti al Cliente e l’uscita dei prodotti finiti dallo stabilimento di produ- zione del Cliente, TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà la facoltà di:
• addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica prestata da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. al Cliente per la sostituzione dei prodotti di cui i componenti difettosi fanno parte, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altro danno;
• addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altro danno;
• Il Fornitore è responsabile della conformità ai requisiti cogenti applicabili, di vizi, difetti o non conformità di prodotto derivanti da lavorazioni di e/o materiale acquistato da sub Fornitori.
ART 13 - BLACK LISTS
Il Fornitore dovrà verificare che le ditte sub fornitrici a cui si rivolge non rientrino nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo. Tali liste sono reperibili aii seguenti siti web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxx_xx.xxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/xxx/ xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxxxxxx/0000/xxxxxxxxx.xxxxx
Qualora la ditta sub fornitrice risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà segnalare tale cir- costanza a Tecnomeccanica Leinì S.r.l. e interrompere ogni rapporto contrattuale con la medesima.
In caso di violazione di tale disposizione l'ordine rimarrà senza onere alcuno in capo a Tecnomeccanica Leinì S.r.l., che avrà inoltre la facoltà di risolvere ogni rapporto contrattuale con il Fornitore.
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il Fornitore, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbliga a non consentire a terzi di trarre copia e/o comunque di utilizzare direttamente e/o indirettamente, sotto qualsiasi forma, i dise- gni e qualsiasi altro documento tecnico che abbia comunque ricevuto da TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. in re- lazione all'ordine. Il Fornitore si obbliga a restituire a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a semplice richiesta anche verbale di quest’ultima, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico ricevuto in relazione aI presente ordine; si impegna altresì a mantenere e a far mantenere (ai propri dipendenti e collaboratori) la più stretta riservatezza in ordine ai suddetti disegni e documenti, pena la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni. Il Fornitore considererà riservate e non divulgherà a terzi in tot. o in parte le informazioni e Ia documentazione tecnica ricevuta dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. relativa alle caratteristiche dei materiali in oggetto del presente ordine di acquisto.
Il Fornitore non divulgherà notizie, materiali, campioni e/o derivati relative alla fornitura oggetto dell’ordine, se non espressamente autorizzato per iscritto dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 15 - GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLA QUALITA’
Le registrazioni della qualità richieste nel presente capitolato saranno consegnate a TECNOMECCANICA LEINÌ
S.r.l. unitamente al prodotto e saranno da essa conservate secondo i requisiti cogenti applicabili e del cliente secondo le proprie procedure interne. Al termine della fornitura tutta la documentazione afferente ad essa dovrà essere restituita a TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 16 - RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI
Il Fornitore garantisce la rintracciabilità dei prodotti, ovvero la possibilità per ciascun prodotto consegnato per parti serializzate, o suo lotto di produzione per parti non serializzate, di risalire al lotto di materia prima impiega- to per la sua fabbricazione ed al lotto di produzione, ove applicabile. Il Fornitore garantisce di riuscire a rin- tracciare tutti i particolari fabbricati con un dato lotto di materia prima e/o di produzione.
ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE
La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustifi- cazione, di recedere dall’ordine di acquisto, anche se – in ipotesi – già accettato dal Fornitore.
In questo caso la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. informerà il Fornitore specificando la data effettiva di operativi- tà del recesso. Al Fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti sino alla data della comuni- cazione di cui sopra, detratto il valore commerciale di tutto il materiale riutilizzabile o rivendibile e delle attrez- zature. Il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni richiesta di danni diretti o indiretti, già essen- dosi tenuto conto di ciò nella determinazione del corrispettivo.
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE
In caso di mancato e/o inesatto e/o ritardato adempimento di anche una sola delle obbligazioni assunte dal Fornitore e stabilite nelle clausole 5, 10, 11, 14, 15 e 18 delle presenti condizioni generali, il contratto si risolverà di diritto – previa dichiarazione scritta della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. di voler avvalersi della presente clau- sola - a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, con ogni corollario anche risarcitorio a carico del Fornitore. Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore restituirà alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., a semplice richiesta di questa ed entro e non oltre 5 giorni dalla medesima, a propria cura e spese, tutti i disegni, i materiali ed i documenti che abbia ricevuto in relazione e/o occasione di questo ordine, fin da ora rinunzian- do ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare e/o ritardare detta restituzio- ne. Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione dei detti disegni e/o materiali né potrà far valere alcuna eventuale pretesa, se non dopo la integrale restituzione di essi.
ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO
L’ordine di acquisto e/o la sua esecuzione non potranno costituire oggetto di cessione, sia totale che parziale, se non in costanza di preventivo assenso scritto da parte di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. Nel caso la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. autorizzi il Fornitore a subappaltare a terzi la fornitura, tutte le obbligazioni e le clausole del presente ordine di acquisto si intenderanno estese ai subappaltatori.
L'autorizzazione della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. non esonererà il Fornitore dalle sue obbligazioni derivanti dall’ordine di acquisto. Se durante l’avanzamento della fornitura la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. ritenesse a sua insindacabile opinione, che il sub-appaltatore sia incapace di eseguire il lavoro e l'avanzamento della for- nitura fosse tale da far prevedere un ritardo rispetto alle consegne contrattuali, la stessa TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. avrà il diritto di intimare al Fornitore per iscritto di sciogliere immediatamente il sub-contratto.
Eventuali subappalti a subfornitori dovranno essere da noi precedentemente approvati e le informazioni per gli approvvigionamenti dovranno contenere tutti i requisiti applicabili al prodotto, incluse le caratteristiche chia- ve, in conformità ai requisiti del par. 7.4.2 della norma UNI EN 9100.
ART 20 - DIRITTI DI TERZI
Il Fornitore manleverà la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e il suo Cliente da ogni e qualsiasi pretesa - di paga- mento o di diversa natura - che dovesse essere avanzata da terzi in ogni momento in correlazione con la forni- tura di materiali, prestazioni di lavoro o servizi connessi con i lavori del Fornitore. Ogni e qualsiasi richiesta avan- zata alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e/o al suo Cliente a fronte di diritti di terzi sulla proprietà della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. e del suo Cliente sarà notificata dagli stessi al Fornitore.
Nel caso il Fornitore non provveda al pagamento o all’estinzione di tale diritto o in ogni caso al soddisfacimen-
to della rivendicazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica, la TECNOMECCANICA LEINÌ
S.r.l. sarà autorizzata a detrarre o trattenere la somma necessaria alla estinzione di tale richiesta o diritto da quanto dovuto al Fornitore sino all’avvenuta tacitazione di tale pretesa ed al venir meno dell’intero ammonta- re del rischio.
ART 21 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’
La proprietà dei particolari da fornirsi a fronte dei relativi ordini di acquisto si intende trasferita alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. – con ogni corollario - all’atto della consegna dei particolari da parte del Forni- tore presso lo stabilimento di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 22 - GARANZIE BANCARIE
Ove previsto, il Fornitore si impegna a rilasciare a favore della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. tutte le opportune garanzie ed informazioni bancarie attinenti alla capacità del Fornitore di evadere esattamente l’ordine ricevu- to. TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni di carattere commerciale, bancario, finanziario per la garanzia dell’adempimento della fornitura.
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI
È espressamente vietato al Fornitore cedere i crediti derivanti dall’esecuzione dell’ordine di acquisto di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., il Fornitore si assume ogni conseguente responsabilità per la violazione del pre- detto divieto.
ART 24 - FORZA MAGGIORE – DECADENZA
Le date di consegna contrattuali potranno essere modificate senza che alcuna penalità venga applicata al Fornitore quando un caso di forza maggiore avvenga nei termini contrattuali di consegna; casi di forza mag- giore sono considerati solo quelli dipendenti da atti di governo, guerre, rivolte, insurrezioni e sabotaggi, incendi e inondazioni, epidemie, esplosioni, scioperi di categoria a carattere nazionale. Il Fornitore notificherà entro due giorni alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., tramite lettera raccomandata, l’insorgere ed il cessare di possibili casi di forza maggiore. Entro i due giorni successivi alla fine di ciascun evento il Fornitore dovrà inviare alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. la documentazione giustificativa certificata dalla locale Camera di Commercio. La mancata tempestiva notificazione del verificarsi degli eventi impedirà al Fornitore di invocare i diritti previsti dalla presente clausola. Le date di consegna saranno prorogate per un periodo corrispondente a quello deri- vante dai casi di forza maggiore riconosciuti. La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. si riserva il diritto di reclamare la restituzione delle somme pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.
E’ precisato, inoltre, che in nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 30 gg. o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., quest’ultima avrà il diritto di risolvere l’ordine, in tutto o in parte in qualunque momento mediante semplice avviso scritto al Fornitore e senza alcuna negativa conseguenza in capo alla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. In questo caso al Fornitore saranno pagati i soli materiali che potranno essere ritirati e utilizzati dalla TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO
L’eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio, da una delle due parti, di uno o più diritti o facoltà ad esse spettanti non pregiudicano tale diritto o facoltà né potranno essere interpretati come rinuncia a fare valere i propri diritti nei confronti di inadempienze dell’altra parte o come acquiescenza alle medesime, né possono modificare alcuna delle disposizioni di cui ai relativi ordini di acquisto.
ART 26 - INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI
L’invalidità o l’inefficacia di singole pattuizioni non pregiudicano la validità delle obbligazioni assunte con i re- lativi ordini di acquisto. Le clausole rimanenti avranno valore fra le parti come se le obbligazioni fossero state assunte senza le disposizioni invalide ed inefficaci. Le parti sono, infatti, d’accordo nel ritenere che avrebbero dato esecuzione alle rimanenti disposizioni contrattuali senza includere quelle invalide ed inefficaci.
ART 27 - AUDIT
La TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., i suoi Clienti e le autorità hanno diritto, a loro assoluta discrezione e senza do- ver fornire alcuna giustificazione, di effettuare delle visite ispettive presso il Fornitore al fine di verificare l’adeguatezza del sistema qualità e del processo da esso adottati e di controllare i metodi di lavorazione e/o collaudi attuati, nonché la conformità dei prodotti da esso fabbricati.
Il Fornitore deve riconoscere Tecnomeccanica Leinì S.r.l., al cliente finale e/o autorità delegata il diritto di ac- cesso a tutti i siti e/o alle aree pertinenti, a ogni livello della catena di fornitura, coinvolti nell’attività commis- sionata e a tutte le registrazioni applicabili e fornire supporto per le attività di assicurazione Qualità (governati- va, ove applicabile).
TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. concorderà, di volta in volta, con il Fornitore la data e le modalità dell’Audit.
Il Fornitore accetta di rendersi disponibile all’effettuazione di Audit sul sistema di gestione per la qualità e/o sui processi produttivi, qualora la TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. lo ritenesse opportuno, al fine di monitorare la con- formità dei processi e dei prodotti. Le verifiche saranno pianificate dalla Direzione Qualità e comunicate al Fornitore con un anticipo di almeno due settimane lavorative, salvo urgenze richieste dal cliente e/o dalle au- torità.
Il piano dovrà essere approvato/concordato dal Fornitore il quale, in caso di non conformità riscontrate duran- te la verifica, dovrà formalizzare e predisporre le adeguate azioni correttive la cui efficacia sarà verificata dal- la Direzione Qualità di TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l.
ART 28 - PROGRAMMAZIONE
Sarà facoltà della TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l. verificare presso gli stabilimenti del Fornitore lo stato di avan- zamento del programma di fabbricazione e dello stato di evasione degli ordini.
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni generali di Xxxxxxxx, nonché i Contratti in essere tra le parti per effetto degli Ordini, sa- ranno interpretati e governati secondo la Legge italiana, con esclusione delle sue disposizioni relative ai conflit- ti di sistemi di diritto e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita interna- zionale di beni eventualmente applicabili.
La Parti convengono espressamente che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Xxxx, in rela- zione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti Condizioni generali di Acquisto e/o degli Ordini e/o dei Contratti fra le parti sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per le finalità connesse all’esecuzione dell’ordine e del contratto ai quali si riferiscono le presenti Condizioni Generali di Acquisto; il trattamento avver- rà con le modalità prescritte dal GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e nel- la piena osservanza delle regole ivi stabilite.
ART 31 – GESTIONE DEI SUB-FORNITORI
Il Fornitore si impegna a garantire a TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. che il Personale coinvolto nelle attività og- getto degli ordini emessi da TECNOMECCANICA LEINI’ S.r.l. siano adeguatamente formati, competenti e con- sapevoli in merito al loro contributo alla conformità del prodotto, alla sicurezza del prodotto e dell’importanza di operare secondo principi etici.
ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE
in accordo alle prescrizioni riportate all’ART.12
Eventuali parti che in fase di controlli al ricevimento venissero riscontrate contraffatte o sospette, saranno gesti- te come non conformi e, pertanto, segregate al fine di impedirne l’involontaria immissione nel ciclo produttivo o l’invio al cliente,
ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE
Tecnomeccanica Leinì S.r.l. effettua una valutazione periodica delle performances dei propri fornitori sulla ba- se dei seguenti parametri:
• qualità del prodotto
• puntualità di consegna (On Time Delivery)
Nel caso in cui i risultati della valutazione non raggiungessero gli obiettivi prefissati al fornitore sarà richiesto un piano di azione per migliorare le proprie performances in tempi definiti al momento della richiesta.
Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le presenti Condizioni generali di Acqui- sto.
PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
Data (Date)
Timbro e firma
In particolare, dopo aver attentamente esaminato il loro contenuto, approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo xxxxx, e 1342, secondo comma, del codice civile - le seguenti clauso- le delle sopra riportate Condizioni generali di Acquisto:
ART 2 - RISERVATEZZA ART 4 - CONSEGNE
ART 6 - DATE DI CONSEGNA ART 7 - ACCETTAZIONE
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA’ E VARIAZIONI
ART 9 - AMBIENTE ART 13 - BLACK LISTS
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/SEGRETEZZA ART 17 - RECESSO DALL’ORDINE
ART 18 - RISOLUZIONE DELL’ORDINE PER COLPA DEL FORNITORE ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DELL’ORDINATO
ART 20 - DIRITTI DI TERZI
ART 22 - GARANZIE BANCARIE
ART 23 - NON TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI
ART 00 - XXXXX XXXXXXXX – DECADENZA ART 27 - VISITE ISPETTIVE PRESSO IL FORNITORE
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
PER SPECIFICA APPROVAZIONE
Data
Timbro e
Firma