Schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale
Allegato A
Schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale
(Art. 83 – L.R. 65 del 29 dicembre 2010)
L’anno ………….il giorno………..del mese di ………………..in Firenze, presso………………
Tra
La Regione Toscana……………………………………………………………………………….
E
La Provincia di……………………………………………………………………………………..
(riportare province firmatarie)
Il Circondario Empolese v.e……………………………………………………………………….
Il Comune di…………………………………………………………………………………………
(riportare comuni firmatari)
Enti che con propri provvedimenti deliberativi aderiscono alla presente convenzione la Regione e gli Enti locali come sopra rappresentati
- Visto l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 15 della L. 7/8/1990 .n 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto che Con il D.lgs. 19 novembre 1997, n° 422 sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n°59 ;
- Visto che con la Legge Regionale n.42 del 31 luglio 1998 e s.m.i., sono state approvate le norme disciplinanti il trasporto pubblico locale;
- Vista la L.R. 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” che al Tit. IV - Capo II detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e reca le modifiche alla L.R. 42/98 sopra richiamata;
PREMESSO E CONSIDERATO
- Che la Legge regionale 65/2010, “Legge Finanziaria per l'anno 2011”, prevede la possibilità di esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, attraverso la stipula di apposita convenzione che preveda altresì la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’art. 86 comma 1 da parte delle province e dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.
- Che la stipula della presente convenzione è propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Unico previsto dall’art. 86 della richiamata Legge e dall’articolo 2 della presente Convenzione.
- Che la L.R. 65/2010 individua un nuovo modello di governo del sistema del trasporto pubblico locale attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale a cui riferire lo svolgimento delle relative funzioni concernenti:
- l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di tpl, tramite unico lotto di gara;
- la gestione , il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del relativo contratto e delle attività correlate.
- Che l'art.6 della L.R. 42/98 in premessa richiamata, ai commi 5 e 6, prevede il necessario raggiungimento dell'Intesa per la definizione della rete e della relativa attribuzione delle risorse con tutti gli Enti Locali competenti mediante convocazione di apposita Conferenza di Servizi;
- Che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98 partecipano alla Conferenza dei servizi anche gli enti locali che destinano proprie risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi non di propria competenza e che è quindi opportuno che tali Enti firmino la presente convenzione al fine di condividere gli impegni assunti relativamente alle risorse finanziarie di cui all’art. 3 della presente convenzione;
CONCORDANO SULLA NECESSITÀ:
- che siano precisate dalla presente Convenzione le modalità di esercizio delle competenze e le attività di ciascun soggetto per la definizione di un nuovo sistema di TPL in ambito regionale alla cui realizzazione devono essere orientate anche la definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara e la successiva gestione del contratto di servizio;
- che siano mantenute le competenze di ogni ente locale in ordine alla gestione della mobilità e all’organizzazione dei servizi trasporto pubblico prestati nel proprio territorio, tenendo opportunamente in conto l’entità dei servizi e le risorse impiegate come definite dall'Intesa in sede di Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98;
- di dotarsi di una struttura unitaria di supporto alla programmazione e al coordinamento delle attività.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Esercizio associato e delega delle funzioni
1.- Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono che le seguenti funzioni siano esercitate in forma associata:
1. espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011,2012 e 2013;
2. gestione, controllo, vigilanza e monitoraggio dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara.
A tal fine si impegnano :
a. a coordinare le attività di programmazione che restano in capo agli enti locali ;
b. a contribuire con le modalità definite dalla Conferenza Permanente di cui al successivo art. 9 al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione dei servizi;
c. ad assicurare il coordinamento delle politiche tariffarie finalizzato alla realizzazione della comunità tariffaria e alla garanzia di omogeneità dei costi di fruizione del servizio per tutti i cittadini, assumendo come termine di riferimento il sistema tariffario esistente al momento della sottoscrizione e prevedendone l’adeguamento in relazione alla progressiva integrazione di tutti i servizi di trasporto, comprensivi delle reti deboli affidate con modalità diverse dal lotto unico;
d. a condividere secondo le modalità definite in Conferenza Permanente, le scelte sulle misure necessarie ad assicurare l’equilibrio economico della gestione del servizio sia a fronte della applicazione delle clausole contrattuali di rivalutazione sia a seguito del verificarsi di eventi straordinari ed imprevisti che coinvolgono l’offerta complessiva;
e. a collaborare secondo le modalità stabilite dalla richiamata Conferenza Permanente alla gestione unitaria delle banche dati relative al trasporto pubblico.
2) Nell’ambito della gestione associata di cui al precedente comma, sono delegate alla Regione Toscana le seguenti funzioni:
a) la predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, la aggiudicazione della gara e tutti gli atti ed adempimenti successivi;
b) la predisposizione e la stipula del contratto di servizio;
c) la gestione del contratto di servizio ed i rapporti con il gestore. In particolare, mediante la gestione del contratto è assicurato l’equilibrio economico del medesimo ed il rapporto con il gestore viene adeguato tenendo conto delle modifiche alla rete.
3. Le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall’Ufficio Unico Regionale in coordinamento con le Province e i Comuni, con le modalità definite in sede di Conferenza Permanente.
Art. 2 – Determinazione della rete di TPL e lotto di gara
0.Xx rete del trasporto pubblico locale di ambito regionale e quella di ambito locale relativa agli enti sottoscrittori della presente Convenzione viene messa a gara sulla base di un unico lotto. E’ fatta salva, per gli EE.LL. che abbiano ottenuto risorse ai sensi dell’art. 88 comma 3, la facoltà di destinarle alla realizzazione di singoli interventi in area a domanda debole.
2.I servizi da mettere a gara sono individuati e specificati mediante il procedimento disciplinato dall’art. 6, della legge regionale 42/1998 e tenuto conto della delibera di cui all’art. 88, comma 1 della L.R. 65/2010.
In particolare, per quanto riguarda la Conferenza di Servizi di cui all’art. 6, della L.R. 42/98 e successive modifiche ed integrazioni (da ora in poi Conferenza dei Servizi):
a) La Giunta Regionale definisce e approva con propria delibera un documento preliminare, comprensivo degli indirizzi, dei criteri e degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla rete dei servizi minimi ed i rispettivi ambiti di competenza di Regione, Province e Comuni, e comprensivo dei contenuti richiamati all’art. 88 comma 1 della L.R. 65/2010 con riguardo alle tipologie di rete, relative a sistemi di trasporto su gomma ed in sede fissa a cui fare riferimento per la determinazione dei costi/ricavi standard; i costi standard di produzione dei servizi per tipologia di rete e i correlati ricavi standard. Tale documento definisce altresì la proposta di attribuzione dei servizi minimi; le risorse correlate con indicazione dei criteri di ripartizione in base alla tipologia di servizi; i termini per la definizione delle proposte provinciali per la Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98. Infine, in tale documento, la Giunta Regionale individua le modalità con cui realizzare il rinnovo del parco veicolare.
b) entro il termine definito dalla Giunta regionale per concludere la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98, ciascuna Provincia, tramite apposita Conferenza Provinciale dei Servizi a cui sono chiamati a partecipare tutti i Comuni della sua circoscrizione, definisce la proposta da avanzare alla Regione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art 6 della legge richiamata, in ordine ai servizi programmati di ambito provinciale e comunale. Sono comprese nella proposta le reti di trasporto in sede fissa che hanno fruito, nel 2011, di trasferimenti di risorse regionali destinate a compensazione per l’esercizio di trasporto pubblico. La proposta individua altresì le reti di trasporto pubblico, non ricomprese fra quelle da affidare con la gara per il lotto unico, quali le reti deboli e le linee tranviarie, per le quali si preveda l’adesione alla comunità tariffaria del lotto unico. Per tali reti sono proposte le modalità di compensazione dei ricavi, tese ad individuare la quota di pertinenza di ciascuna di esse;
c) la Giunta regionale, sulla base delle proposte di rete provinciali, pervenute entro il termine stabilito, integrate con la rete dei servizi regionali, approva la proposta complessiva di rete e di attribuzione delle relative risorse di cui al comma 4 dell’art 6 della legge richiamata e convoca la conferenza di servizi di cui al successivo comma 5 dell’art 6 della medesima legge;
d) a conclusione della conferenza di servizi, e sulla base delle risultanze della medesima, la Giunta regionale, recepisce l’intesa e approva la proposta complessiva di rete e di attribuzione delle relative risorse;
e) Entro 10 giorni dalla conclusione della fase precedente e sulla base delle indicazioni ricevute, ciascuna Provincia, partecipa agli enti locali le risultanze della Conferenza di Servizi.
3. Gli atti di determinazione della rete dei servizi da mettere a gara, adottati nei modi stabiliti dal precedente comma 2, devono contenere indicazioni circostanziate sui percorsi, le fermate, gli orari, e la produzione chilometrica e devono precisare per ciascuna linea la parte relativa ai servizi minimi e quella finanziata con le risorse aggiuntive messe a disposizione degli enti, specificando l’ente finanziatore.
4. L’Intesa, recepita dalla Giunta Regionale, risultante dalla Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98, integra i contenuti della presente Convenzione, ai fini della determinazione della rete da mettere a gara.
Art. 3 – Risorse finanziarie
1.- La produzione dei servizi di trasporto pubblico oggetto della presente Convenzione tiene conto:
- dei ricavi da tariffa;
- del livello dei servizi minimi da definire sulla base delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione Toscana;
- dei servizi aggiuntivi da definire in sede di Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R.
42/98, sulle base delle risorse finanziarie stanziate dai singoli enti;
- le altre risorse acquisite mediante la gestione del servizio.
2. Al verificarsi della completa definizione delle norme attuative sul federalismo fiscale, o comunque al momento dell’effettiva entrata in vigore dei cambiamenti inerenti le modalità di attribuzione delle fonti di finanziamento pubbliche per la copertura dei servizi pubblici locali, Regione ed EE.LL. verificano le modalità per la copertura dei servizi di trasporto pubblico locale secondo gli impegni risultanti dal verbale della conferenza dei servizi prevista all’art. 2 della presente Convenzione e di quanto previsto nel contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore,
tenuto conto degli strumenti di flessibilità contrattuali che verranno introdotti in funzione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.
3. Qualora si mantenga l’attuale modalità per i rimborsi IVA, il contratto per il lotto unico prevederà che la fatturazione per i servizi sia effettuata direttamente nei confronti degli enti locali competenti per i servizi minimi ovvero per quelli aggiuntivi i quali si assumono gli interi oneri relativi all’aliquota IVA prevista per legge. Per i servizi di competenza regionale la fatturazione avviene sempre nei confronti degli enti locali in relazione alla prevalenza di utilizzo. In tal caso la Regione garantisce agli enti locali, oltre al trasferimento dell’imponibile, anche la restituzione della quota parte dell’IVA non rimborsata dalla Stato a seguito dell’applicazione della Legge 7 dicembre 1999 n. 472.
4. Gli Enti Locali sottoscrittori della presente convenzione, che destineranno risorse aggiuntive per il finanziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98, si impegnano a mettere a disposizione le risorse corrispondenti ai servizi aggiuntivi effettivamente previsti per il proprio territorio nonché quelle necessarie all’aggiornamento in misura pari al tasso di rivalutazione contrattualmente riconosciuto. Tali risorse, fatte salve le flessibilità di cui al successivo art. 4, sono destinate a costituire la base d’appalto e quindi il corrispettivo del contratto di servizio che sarà stipulato con il soggetto affidatario.
La Regione Toscana trasferisce agli Enti Locali le risorse assegnate per l’effettuazione dei servizi di tpl, nel rispetto dei termini per l’effettuazione dei relativi pagamenti al soggetto gestore.
5. Gli enti di cui al comma precedente si obbligano a prevedere gli impegni nei propri bilanci pluriennali ed effettuare le annotazioni nelle successive annualità di vigenza contrattuale, nonché a trasmettere alla Regione gli atti di impegno pluriennali delle risorse complessivamente destinate ai suddetti servizi di trasporto pubblico locale. In conseguenza della definitiva entrata in vigore del federalismo fiscale, in sede di definizione degli atti di gara, si prevederanno gli strumenti di flessibilità contrattuali, in funzione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
6. In caso di applicazione dell’art. 83 comma 2, della L.R. 65/2010 , all’Ente locale che aderisce alla presene Convenzione non si applica la decurtazione prevista dall’art. 89, comma 1, lett. b) della medesima legge.
Art. 4 – Esercizio delle competenze degli enti con riferimento alla gestione del contratto di servizio
1.- Ciascuno degli enti che partecipano alla presente Convenzione esercita le proprie competenze in ordine alla definizione e modifica per il proprio territorio: della rete del trasporto pubblico, della disciplina della circolazione stradale e dei livelli di traffico ammissibili nonchè delle misure di protezione-promozione del trasporto pubblico.
2.- Qualsiasi azione prevista ai sensi del precedente comma, ovvero qualunque altra azione che comporti una variazione significativa delle componenti di costo e ricavo nella produzione del servizio, deve essere preventivamente comunicata all’Ufficio Unico previsto dal successivo art. 5, il quale valuta gli effetti sull’equilibrio economico del contratto di servizio, individua i possibili interventi di riequilibrio previsti dal contratto ed i conseguenti ed eventuali oneri, nonché gli Enti che dovrebbero assumerli. L’Ufficio unico formula dette proposte all’ente locale proponente, nonché agli altri Enti eventualmente coinvolti. L’ente locale proponente, tenuto conto dell’istruttoria dell’Ufficio Unico, assume in via definitiva la decisione concordandola con gli altri Enti coinvolti - che, in tal caso, assumono a loro volta la figura di proponenti - e la comunica all’Ufficio Unico stesso, il quale provvede ad effettuare le comunicazioni di variazione sulla rete al soggetto gestore del servizio.
L’Ufficio Unico, conseguentemente alle decisioni assunte, provvede alla rimodulazione delle componenti contrattuali, relative ai servizi e alla relativa compensazione. Gli eventuali oneri che ne conseguono sono a carico degli Enti proponenti.
3.- La procedura prevista al precedente comma 2 è espletata successivamente all’attuazione degli interventi richiesti dagli enti locali proponenti, ove gli stessi interventi comportino una variazione delle componenti dei costi e dei ricavi non superiore al +/-2% e a condizione che tale variazione sia assorbita, per la parte economica, nell’ambito delle risorse assegnate in Conferenza di Servizi all’ente stesso. Resta fermo che compete all’Ufficio Unico l’effettuazione delle comunicazioni di variazione sulla rete al soggetto gestore del servizio.
4. Ove nell’ambito dell’istruttoria di cui al comma 3, l’Ufficio Unico verifichi un’incidenza degli interventi sull’equilibrio economico complessivo del contratto di servizio, l’Ufficio medesimo ne valuta le conseguenze sia in termini economici che di riprogrammazione dei servizi, secondo la procedura di cui al comma 2, e formula le proposte agli Enti proponenti per l’assunzione delle relative decisioni.
5.- Qualsiasi decisione presa ai sensi del primo comma, che abbia l’effetto di ridurre gli oneri del servizio pubblico di trasporto va a beneficio degli Enti proponenti, in termini di corrispondente riduzione del suo eventuale finanziamento ai servizi aggiuntivi oppure in termini di compensazione mediante incremento dei servizi di trasporto pubblico forniti alla sua popolazione, in esito alla procedura di cui al comma 2.
6. - Per le modifiche temporanee alla circolazione stradale, conseguenti a cantieri, manifestazioni, eventi imprevedibili o a carattere d’urgenza, il capitolato di gara dovrà espressamente prevedere la quota di variazione dei servizi programmati per cui non è prevista variazione degli oneri contrattuali dovuti al fornitore del servizio.
Nel caso in cui, a seguito di tali decisioni/eventi, l’Ufficio Unico evidenzi uno scostamento del servizio di trasporto pubblico che superi la suddetta quota di variazione dei servizi prevista dal contratto, lo stesso individua le eventuali ottimizzazioni ai fini di garantire la compatibilità di dette modifiche con l’assetto funzionale ed economico complessivo della rete ed attiva le procedure previste dal comma 2. Qualora si superi la suddetta quota di variazione dei servizi, gli eventuali maggiori oneri sono a carico degli Enti proponenti.
7. Le decisioni assunte dagli Enti ai sensi del precedente comma 6, che comportino una variazione significativa delle componenti di costo e ricavo nella produzione del servizio, devono essere preventivamente comunicate all’Ufficio Unico, che provvede all’effettuazione delle comunicazioni di variazione sulla rete al soggetto gestore del servizio. Qualora l’ente competente ritenga necessaria, per motivi di urgenza ed indifferibilità, la tempestività di decisioni provvede alla comunicazione al soggetto gestore e contestualmente all’Ufficio Unico. Quest’ultimo attiva il procedimento previsto dal comma 2 e dispone le eventuali misure necessarie a ridurre gli effetti negativi sulla rete. L’eventuale e conseguente maggiore o minore spesa è considerata fin dall’entrata in vigore della modifica stessa.
8 - In tutti i casi previsti ai precedenti commi e comunque ove in esito al monitoraggio sull’offerta di trasporto e sulle azioni definite in Conferenza dei Servizi, si evidenzi uno scostamento dalle previsioni della stessa, tale da incidere sull’accordo raggiunto, l’Ufficio Unico ne da immediata segnalazione alla Conferenza Permanente di cui al successivo art. 9, la quale ne valuta la dimensione con facoltà di richiedere la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi.
Art. 5 - Ufficio Unico ed Uffici delle Province competenti in materia di Trasporti
1.- La Regione Toscana provvede a costituire l’Ufficio Unico, come previsto dall’art. 86 della L.R. 65/2010, e a definirne l’organizzazione tenuto conto delle proposte formulate dalla Conferenza permanente di cui all’articolo 9, con l’obiettivo di garantire il coordinamento fra i compiti di programmazione della mobilità - in capo ai soggetti competenti - e la gestione del contratto di servizio nonché per assicurare il supporto progettuale, pianificatorio e valutativo nello stesso ambito. Al fine di favorire detto coordinamento e consentirne la praticabilità, agli Uffici delle Province competenti in materia di trasporti, che presidiano l’attività di programmazione operativa
sui trasporti pubblici come definita dalla l.r. 42/98 per il proprio livello, sono affidati i compiti di raccordo con l’Ufficio Unico per quanto riguarda il complesso dei servizi svolti sul proprio territorio.
In particolare L’Ufficio Unico cura:
- Il supporto alla programmazione della mobilità per ogni modalità ed alla definizione della politica tariffaria;
- Il supporto e l’istruttoria tecnica alla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98;
- L’espletamento della gara per il lotto unico del TPL;
- La gestione del contratto di servizio conseguente alla gara;
- La verifica il controllo ed il monitoraggio dei servizi oggetto del contratto;
- La gestione delle banche dati per i trasporti in raccordo con le attività dell’Osservatorio Regionale previsto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 42/98;
- Il supporto tecnico per la valutazione degli effetti delle politiche della Mobilità e dei trasporti
- La segreteria della Conferenza Permanente;
L’ufficio Unico :
a. esercita le funzioni di cui all’art. 1 assicurando il supporto tecnico alla determinazione della rete di trasporto pubblico;
b. assicura, tramite l’utilizzo di procedure trasparenti e omogenee, adottate dalla Giunta Regionale su proposta della Conferenza Permanente di cui all’articolo 9, l’attuazione dei compiti previsti dall’articolo 4 per la valutazione degli effetti economici e di impatto sull’offerta degli interventi sulla mobilità attuati dagli Enti Locali;
c. assicura l’unitarietà delle banche dati per il TPL di Regione ed Enti Locali in raccordo con le attività dell’Osservatorio Regionale previsto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 42/98;
d. assicura la definizione in ambito contrattuale delle determinazioni assunte a livello territoriale di cui al successivo comma 2;
e. predispone le proposte relative alla politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza permanente;
f. presiede alle funzioni previste dal comma 2 dell’art.1 e precisamente: la predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, la aggiudicazione della gara e tutti gli atti ed adempimenti successivi; la predisposizione e la stipula del contratto di servizio; la gestione del contratto di servizio ed i rapporti con il gestore. In particolare, mediante la gestione del contratto è assicurato l’equilibrio economico del medesimo ed il rapporto con il gestore viene adeguato tenendo conto delle modifiche alla rete.
g. relaziona alla Conferenza Permanente di cui al successivo art.9 in ordine alle attività svolte.
2. Gli Uffici delle Province competenti in materia di trasporti svolgono l’attività di programmazione operativa dei servizi di competenza, e di coordinamento della programmazione per le reti di competenza dei Comuni, nell’ambito della gestione del piano di bacino come definito dalla l.r. 42/98, comprese le modifica della rete dei servizi di tpl rese necessarie dalle trasformazioni in corso nei sistemi infrastrutturali o dagli eventuali nuovi o differenti bisogni delle collettività, dagli eventuali cambiamenti ai piani del traffico ed all’assetto della circolazione.
Essi svolgono inoltre, nell’ambito della gestione associata, le seguenti funzioni ed attività:
a) Collaborazione con l’Ufficio Unico secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Permanente, alla gestione unitaria delle banche dati relative al trasporto pubblico ed al monitoraggio e controllo sui servizi di competenza in coordinamento con i Comuni;
b) raccolta delle richieste di servizi aggiuntivi da parte degli Enti locali, e proposizione delle stesse all’Ufficio Unico anche al fine di determinarne il relativo trattamento economico;
c) Collaborazione con l’Ufficio Unico alla definizione delle proposte per l’equilibrio economico in caso di modifica delle reti;
d) Collaborazione con l’Ufficio Unico alla definizione delle proposte relative alle questioni di politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza permanente;
e) Proposizione e coordinamento per le misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale;
f) Collaborazione con l’Ufficio Unico per l’esame e valutazione delle istanze presentate dai Comuni in ordine ad aspetti comunque inerenti il servizio pubblico di trasporto locale;
g) Collaborazione con l’Ufficio Unico al monitoraggio dell’attuazione degli impegni relativi a quanto disposto dall’art. 4.
Art. 6 Sistema di relazioni fra Ufficio Unico e Uffici Provinciali Trasporti
1. L’Ufficio Unico e gli Uffici delle Province competenti in materia i trasporti si coordinano al fine di garantire il raccordo e l’integrazione delle attività di competenza.
2. Al fine di garantire la corretta attuazione del sistema di relazioni descritte nei precedenti commi le Province individuano i referenti per quanto attiene i rapporti con l’ufficio Unico in relazione alla rete dei servizi ed alle banche dati sui trasporti.
3. Nell’articolazione dell’Ufficio Unico dovrà essere individuato il riferimento per le relazioni ed il coordinamento delle attività con gli Uffici delle Province competenti in materia di trasporti.
Art. 7 - Gestione del contratto di servizio
La gestione del Contratto di servizio è garantita dall’Ufficio Unico che collabora con gli Uffici delle Province competenti in materia di trasporti con le modalità di cui ai precedenti articoli. Al fine di definire le decisioni da assumere in relazione alla gestione del contratto di servizio, lo stesso contratto prevederà uno specifico organismo. Xxx ne ricorra la necessità sono invitati a partecipare alle sedute del suddetto organismo i referenti delle province di cui al precedente articolo 6 ovvero i referenti individuati dai Comuni.
Art. 8 - Risorse finanziarie per il funzionamento delle attività
1. L’ufficio si avvale di personale regionale e di personale messo a disposizione dagli enti locali nella forma del distacco .
2. Lo svolgimento delle attività per il funzionamento dell’Ufficio Unico, per l’anno 2011 è finanziato con le risorse disponibili per il finanziamento del Trasporto pubblico locale sul bilancio Regionale per una quota pari all’0,8% dell’ammontare complessivo, come previsto dal comma 2, lett. b), art. 82, della L.R. 65/2010;
3. L’Ufficio Unico svolge le proprie attività in modo coordinato con le attività degli Uffici delle Province competenti in materia di trasporti; la gestione delle funzioni correlate a tali attività sarà oggetto di incentivazione da parte delle Regione. La quota di incentivazione sarà ricompresa nella dotazione dell’0,8% di cui al precedente capoverso, mediante le risorse che saranno individuate, per l’annualità 2011, dalla Giunta Regionale con la delibera di istituzione dell’Ufficio Unico e, per le successive annualità, nella Conferenza di Servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98, nell’ambito delle risorse allocate sul Bilancio regionale, per il trasporto pubblico locale, come previsto dalla lett. d) comma 4, art. 6, della richiamata legge regionale.
Art. 9 - Conferenza Permanente per l’esercizio associate delle funzioni
1.- Per assicurare la collaborazione tra la Regione e gli Enti Locali sottoscrittori della presente convenzione, nonché per la programmazione e la verifica delle attività dell’Ufficio Unico di cui
all’art. 5 è istituito apposito organismo denominato “Conferenza Permanente per la programmazione e verifica dell'attività dell'Ufficio Unico ” di cui all’art. 87 della l.r. 65/2010, che formula proposte alla Giunta regionale ai sensi del comma 3, dell’art. 86 della L.R. 65/2010, ai fini dell’espressione degli atti di indirizzo operativo, degli atti di indirizzo per il coordinamento e la condivisione delle politiche tariffarie e per le modalità di riequilibrio complessivo del contratto di servizio di cui all’art. 1 comma 1 lettere c) e d). La Conferenza permanente esercita attività di verifica e controllo dell’attività svolta dall’ufficio unico. La Conferenza permanente propone alla Giunta Regionale indirizzi e procedure per l’attuazione da parte dell’Ufficio Unico dei compiti previsti dall’art. 4 per la valutazione degli effetti economici e di impatto sull’offerta di servizio degli interventi sulla mobilità attuati dagli enti locali.
2. - La Conferenza Permanente è composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia individuato dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
Alle sedute della Conferenza Permanente partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell’Ufficio Unico di cui all’articolo 5 della presente convenzione.
3.- L’Ufficio unico provvede ad istruire le questioni da sottoporre all’esame della Conferenza Permanente ed esercita le funzioni di segreteria della Conferenza stessa.
4.- Ai componenti della Conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di persona.
Art. 10 – Recesso
1. E’ fatta salva la possibilità di recesso dalla presente Convenzione quando questa non comporti a sua volta la rescissione del contratto ovvero l’impossibilità di rimodularne le componenti prestazionali. In caso di applicabilità del recesso gli impegni di carattere giuridico ed economico assunti con la stessa ed in Conferenza dei Servizi cessano a seguito:
- degli esiti di nuova Conferenza dei Servizi, anche straordinaria, in cui si tiene conto del nuovo assetto per la rete dei servizi e per le risorse;
- della successiva e coerente rimodulazione del contratto di servizio.
2. Restano a carico dell’Ente che recede gli eventuali oneri conseguenti a penali contrattuali da applicarsi in relazione alle mutate condizioni di espletamento del servizio.
Art. 11 – Sottoscrizione, decorrenza e durata
1.- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata fino alla scadenza del periodo contrattuale definito dal bando di gara per l’affidamento dei servizi di Trasporto pubblico locale del lotto unico regionale.
2.- La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti degli Enti sottoscrittori.
3. - Alla presente Convenzione possono aderire, in qualunque momento della sua vigenza, gli Enti Locali che intendano conferire al lotto unico servizi di competenza e aggiuntivi.
Art. 12 – Interpretazione autentica
1. L’interpretazione delle norme della presente Convenzione è attribuita alla Conferenza Permanente di cui all’art. 9.
Art. 13 - Esenzione per bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 642/1972 e del DPR131/1986