TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
- LA SCHEDA DI TRASPORTO -
di Xxxxxx XXXXX*
L’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prescrive l’istituzione di un nuovo documento denominato “scheda di trasporto”, da compilare a cura del committente, o suo delegato, e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore (la scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, ovvero da altra idonea documentazione equivalente o equipollente).
Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 a € 1.800,00 (si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/81 ed il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modelli F23).
Chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto di merci per conto terzi non porta a bordo del veicolo la prescritta scheda di trasporto ovvero, in alternativa, una copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente o equipollente, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis, comma 5, che comporta il pagamento di una somma da € 40,00 a € 120,00 (si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/81 ed il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modelli F23). Inoltre, l’agente accertatore procederà al Fermo Amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, non oltre i 15 giorni successivi all’accertamento della violazione, solo dopo che sia stata esibita la documentazione richiesta.
La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente, deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione amministrativa di € 600,00 (art. 7-bis, comma 4), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del Codice della Strada.
La predetta sanzione si applica anche per la scheda di trasporto incompleta o che riporta dati non veritieri (es. il committente, da un successivo accertamento, risulta essere una persona giuridica diversa da quella che effettivamente ha commissionato il trasporto).
Se il contratto di trasporto è stato stipulato da un Consorzio di autotrasportatori e vengono impiegati dei sub-vettori (soci) in tale attività, la scheda di trasporto dovrà riportare, nei dati del vettore, i dati identificativi del Consorzio, mentre quelli del socio che esegue il trasporto dovranno essere indicati nelle “osservazioni varie”
Si precisa che il contratto di trasporto redatto in forma scritta sostituisce integralmente la scheda di trasporto, come richiamato nell’articolo 1 del DM n. 554 del 30 giugno 2006, purché contenga tutti gli elementi essenziali prescritti dall’art. 6 del D. Lgs. n. 286/05, affinché gli sia riconosciuta “la forma scritta” (se manca uno degli elementi essenziali al contratto di trasporto non è riconosciuta la forma scritta e pertanto lo stesso non sostituisce la scheda di trasporto).
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009, n. 554 (G.U.
n. 153 del 04 luglio 2009) ha approvato la “scheda di trasporto” ed il suo contenuto.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha risposto ad una serie di quesiti sull’utilizzo della scheda di trasporto concordati con il Ministero dell’Interno - Servizio Polizia Stradale, di cui:
1) Per ciò che attiene al primo quesito, relativo ai trasportatori di mobili e masserizie, si precisa che, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, i destinatari delle disposizioni del decreto stesso sono esclusivamente le imprese e le persone giuridiche pubbliche, e pertanto solo nel caso in cui venga stipulato un contratto di trasporto con tali soggetti sarà applicabile la disciplina della “scheda di trasporto”. In tale ipotesi, infatti, trattandosi di soggetti che professionalmente esercitano o si avvalgono dell’attività di trasporto, sarà comunque loro onere rispettare tutte le norme previste dal codice della strada, ivi comprese quelle sulla massa massima trasportabile; il “committente imprenditore” avrà dunque l’onere di indicare il peso della merce che, pur se solo presunto, dovrà comunque rientrare entro i limiti massimi previsti nella carta di circolazione. I committenti privati non sono tenuti alla compilazione della scheda di trasporto.
2) In relazione al secondo quesito, si ritiene che il formulario previsto dal decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente a norma dell’articolo 7- bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Ai fini dell’accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al citato decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto integrativa, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.
3) Per ciò che attiene al terzo quesito, si rammenta che, pur essendo tassativo il contenuto della scheda di trasporto, la sua forma è libera. Pertanto, la lettera di vettura e qualsiasi altro documento, purché contenente tutte le indicazioni prescritte, può essere considerata “scheda di trasporto”.
4) Nel caso di trasporto di container, considerato che tali contenitori nella maggior parte dei casi viaggiano sigillati, e che in ogni caso i documenti doganali sono rappresentativi del carico, si ritiene che, ai fini dell’accertamento delle responsabilità cui al decreto legislativo n. 286/2005, in tali ipotesi possa farsi riferimento alla figura del proprietario del container quale unico committente, piuttosto che ai singoli proprietari della merce contenuta nel container medesimo.
5) I veicoli immatricolati ad “uso speciale” sono esenti dall’obbligo della scheda di trasporto. Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda di trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio, nonché quelli che sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della Legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30.
6) Si premette che, in base a quanto previsto dal DM 554 del 30 giugno 2009, l’onere di compilazione della scheda di trasporto grava sul committente e non già sul vettore; in altri termini, colui che conclude il contratto di trasporto con l’autotrasportatore, è il soggetto tenuto alla compilazione della scheda (committente).
La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente o da soggetto da esso delegato (con esclusione del vettore), ferme restando le responsabilità in capo al
committente medesimo e la stessa può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, ovvero da altra documentazione equivalente, di cui:
▪ la lettera di vettura internazionale CMR;
▪ i documenti doganali;
▪ il documento di cabotaggio di cui al DM 03 aprile 2009;
▪ i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
▪ il documento di trasporto di cui al DPR 14 agosto 1996, n. 472;
▪ ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, si sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale.
Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7, D. Lgs. n. 286/05, si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali (es. un trasporto tra l’Italia ed un Paese straniero e viceversa, oppure un trasporto il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovino in due differenti Paesi stranieri nel corso del quale il nostro Stato viene semplicemente attraversato dal veicolo, senza cioè che alcuna operazione di carico o di scarico della merce interessi il territorio italiano) o di cabotaggio (nel solo territorio italiano, cioè durante lo svolgimento di un trasporto che ha inizio e termina nel territorio italiano), qualora non rechi a bordo i prescritti documenti equipollenti alla scheda di trasporto, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 207 del Codice della Strada.
Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia di trasporto effettuato.
Con circolare n. 300/A/8980/09/108/44 del 17 luglio 2009 il Ministero dell’Interno, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato le disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo delle quali se ne riportano i contenuti principali:
CARATTERISTICHE DEL MODELLO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | Fermo restando il suo contenuto, che ha carattere tassativo perché rappresenta diretta ed immediata attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7-bis del D. Lgs. 286/05, il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica che ne modifichi l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato |
VERIFICA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | La verifica della scheda di trasporto non deve configurarsi esaustiva dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti del trasporto, bensì la prima fase di una più specifica attività di controllo degli agenti preposti, mirata ad individuare solo le generalità dei soggetti medesimi, alla quale deve seguire il normale accertamento delle responsabilità |
ISTRUZIONI FORNITE AL VETTORE | La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all’articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 286/05, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi |
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 286/05, l’Ufficio o Comando da cui dipende l’organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione | |
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI ALLA SCHEDA DI TRASPORTO | Il contratto di trasporto redatto in forma scritta costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto, con la conseguenza che, ove copia del predetto contratto sia portata a bordo del veicolo, si devono intendere soddisfatte tutte le prescrizioni imposte dall’art. 7-bis, del D. Lgs. n. 286/05. In assenza di uno degli elementi indicati al comma 3, dell’articolo 6, del D. Lgs. n. 286/05, il contratto di trasporto si considera non redatto in forma scritta. Di conseguenza, un contratto privo di uno o più elementi essenziali non può assolutamente intendersi sostitutivo della scheda di trasporto e, dunque, per la legittima effettuazione delle operazioni di autotrasporto, è richiesta la preventiva compilazione della scheda di trasporto. Analoghe considerazioni valgono anche nelle ipotesi in cui il contratto di trasporto, pur risultando stipulato in forma scritta e presentando tutti gli elementi essenziali richiesti, no rechi “data certa” a norma dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/05, così come modificato dal D. Lgs. n. 214/08. Oltre ai documenti indicati nell’art. 3, del DM n. 554/2009, sono considerati documenti equipollenti alla scheda di trasporto ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali, o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al decreto stesso |
CONTENUTO DEL DOCUMENTO EQUIPOLLENTE | Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni richiamate nella scheda di trasporto, dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto. Ove tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole indicazioni mancanti |
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | La scheda di trasporto, ovvero ogni altro documento considerato ad essa equipollente, deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto. Se dopo l’inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti del documento, il vettore e il conducente possono intervenire sul documento di trasporto stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell’apposito spazio riservato a “osservazioni varie”. In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato. |
CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | La scheda di trasporto deve essere conservata in originale, a cura del vettore e del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. |
LUOGHI DI SCARICO | Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico. |
ESENZIONI RELATIVE AI TRASPORTI DI COLLETTAME | Tale disposizione è da intendersi riferita ad una operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo medesimo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono caratterizzate dalla presenza di più partite di piccole di piccole entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore. |
MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | La sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/05 deve essere applicata in ogni caso al committente, anche quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa sanzione sono soggetti anche il vettore o il conducente, qualora, durante l’effettuazione del trasporto, al verificarsi di situazioni che impongono variazione del contenuto dei dati riportati nella scheda di trasporto, non annotino, ovvero annotino in maniera incompleta o non veritiera, la variazione stessa. La stessa sanzione si applica, altresì, al vettore o agli altri soggetti della filiera che alterino il contenuto della scheda di trasporto originariamente definita dal committente. |
MANCANZA DELLA SCHEDA DI TRASPORTO A BORDO DEL VEICOLO | La sanzione di cui all’art. 7-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 286/05 è applicata al a carico del conducente del veicolo tenuto alla conservazione del documento, mentre il proprietario del veicolo ed il vettore rispondono in solido. Il veicolo sottoposto a Fermo Amministrativo ai sensi dell’art. 214 C.d.S. potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, entro 15 giorni successivi all’accertamento, ovvero altra documentazione alternativa o equipollente. Qualora l’esibizione non sia avvenuta entro il predetto termine, l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore procede all’applicazione della sanzione a carico del committente ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/05, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Se l’esibizione di un documento di trasporto non sia avvenuta entro i termini prescritti (15 giorni), dopo l’applicazione dell’ulteriore sanzione di cui all’art. 7-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 286/05 a carico del committente, il veicolo deve essere comunque restituito all’avente diritto. |
PROPRIATRIO DELLA MERCE NON INDIVIDUATO | Il committente se non è in grado di individuare il proprietario della merce prima dell’inizio del viaggio è tenuto ad annotare, nello spazio destinato ad “eventuali dichiarazioni”, le ragioni che hanno reso impossibile tale prescrizione. |
Con circolare n. 300/A/10029/09/108/44 del 06 agosto 2009 il Ministero dell’Interno in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo delle quali se ne riportano i principali contenuti:
UTILIZZO DI COPIE DELLE SCHEDE DI TRASPORTO | La scheda di trasporto assume, nell’ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di scrittura privata e pertanto sono applicabili le disposizioni dell’art. 2719 cc che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l’originale a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l’originale del documento. Premesso ciò, in occasione di un controllo stradale, l scheda di trasporto può essere |
esibita anche in copia, non autenticata, realizzata direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica. Se la scheda di trasporto è spedita al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e del D.P.R. n. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). | |
DOCUMENTI IN CASO DI TRASPORTO DI COSE A CARICO COMPLETO DIRETTE A DESTINATARI DIVERSI | Sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l’indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico e scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, per relationem, ai documenti che, nell’ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (es. la bolla di consegna). In tale caso, la verifica delle cose trasportate ed il rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico deve essere effettuata, dagli organi di controllo, attraverso i documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il prescritto contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi. |
L’IMPIEGO DI CODICI CONVENZIONALI | Se particolari esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, impongono l’omissione della loro identificazione, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (es. luogo di carico e scarico della merce) attraverso l’utilizzo di codici convenzionali. Ai fini del controllo stradale, sul veicolo dovrà essere presente anche un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l’immediata codifica dei codici convenzionali |
CONTRATTI STIPULATI IN FORMA SCRITTA | Se durante il controllo stradale viene esibita copia del contratto che rechi tutti gli elementi essenziali per il riconoscimento della “forma scritta”, nonché la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come DATA CERTA, l’agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante annotazione, sul documento, della data e dell’ora del controllo, nonché le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell’esibizione del documento. |
IMPIEGO DI SUB-VETTORI | Il vettore che, per l’esecuzione del trasporto affidato dal committente, si avvale di altri vettori (sub-vettori), con cui ha stipulato altri contratti di trasporto, il vettore stesso assume, rispetto alla parte di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente. Pertanto, come committente, deve redigere una nuova scheda di trasporto, in quanto è impossibile modificare o integrare quella redatta dall’originario committente per la prima operazione di trasporto. |
CONSORZI DI IMPRESE DI TRASPORTO | Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese, iscritto nella sezione speciale dell’Albo autotrasportatori, che per effettuare le operazioni di trasporto di avvale di una impresa consorziata (socio), il consorzio medesimo deve indicare sulla scheda di trasporto, nel campo “OSSERVAZIONI VARIE”, il nominativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto della merce ed il relativo numero di |
iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. | |
CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. |
TRASPORTO INTERNAZIONALE | I vettori italiani e stranieri che effettuano un trasporto internazionale di cose per conto di terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. |
ANNOTAZIONI SULLA SCHEDA DI TRASPORTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO | Gli organi di controllo devono annotare sulla scheda di trasporto la data e l’ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell’esibizione del documento. |
Con una successiva circolare n. 300/A/15634/09/108/44 del 04 dicembre 2009 il Ministero dell’Interno in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato ulteriori disposizioni operative che sono così riassunte:
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO | Il luogo di redazione della scheda di trasporto può essere “qualunque” luogo in cui il committente si trovi. L’individuazione del luogo di compilazione prescinde sia dal sito in cui ha sede legale l’impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. |
DELEGA PER LA COMPILAZIONE | Tenuto conto che il soggetto che compila la scheda di trasporto è materialmente un dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l’impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell’azienda nello spazio riservato all’indicazione delle generalità del compilatore e nel riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega della compilazione. |
INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE | Si tratta di una indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità del proprietario. |
TIPOLOGIA E QUANTITA’/PESO DELLA MERCE TRASPORTATA | L’indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto può essere espressa nel seguente modo: peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg; oppure con altre misure come, per esempio, litri, metricubi, ecc. Inoltre, per l’espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove previsto. Il peso della merce, al verificarsi di circostanze che non ne consentono l’esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa (a titolo esemplificativo i beni alla rinfusa provenienti |
dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell’attività imprenditoriale). La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce (per esempio il ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici come strutture sanitarie e parasanitarie, ovvero privati come hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, ecc.). | |
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI | Ferma restando l’equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto, si precisa che il documento di trasporto di cui al DPR n. 472/96, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto. Sono invece da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto (pertanto non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di una apposita scheda di trasporto) i seguenti documenti: ▪ Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) – Circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.03.1996, n. 000 xx. xx., X. Xxx. 00 xxxxxxx 0000, x. 000; ▪ Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) – Circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.03.1996, n. 210 ss. mm., D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; ▪ Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss. mm.; ▪ Documenti accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1978, n. 768; ▪ Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al DPR 6 ottobre 1978, n. 627; ▪ Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009; ▪ Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del D. Lgs. 22/97 abrogato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ▪ Documento di trasporto, di cui alla sezione 5.4.1 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); ▪ Multimodal dangerous good form, di cui alla sezione 5.4.4 dell’ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE); ▪ Documento di accompagnamento al macello di cui al DM Salute 11 febbraio 2003; ▪ Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al DPR 30 aprile 1996, n. 317 e ss. mm.; ▪ Distinte latte, di cui al DM Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo dela L. 30 maggio 2003, n. 119; ▪ Certificato di trasferimento risone, utlizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al RDL 11 agosto 1933, n. 1083; ▪ Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3, conforme al |
Regolamento CE/1774/2002. | |
IMPIEGO DI | Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di |
SUB-VETTORI | trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l’incarico dal |
committente, se si avvale di altri soggetti (sub-vettori) per l’esecuzione | |
del trasporto, è tenuto a riportare le generalità (denominazione sociale, | |
ragione sociale, ditta, sede dell’azienda, iscrizione all’Albo degli | |
autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le “EVENTUALI | |
DICHIARAZIONI”. Resta ferma comunque la responsabilità del vettore | |
per l’operato del sub-vettore. |
L’art. 11-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 286/05 prescrive che “Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Qualora il committente e il destinatario della merce si sino accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.
* Sostituto Commissario della Polizia Stradale
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
A – DATI DEL VETTORE | l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merce su strada (quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese, iscritto nella sezione speciale dell’Albo autotrasportatori, che per effettuare operazioni di trasporto si avvale di una impresa consorziata <socio>, il consorzio medesimo deve indicare sulla scheda di trasporto, nel campo <OSSERVAZIONI VARIE>, il nominativo dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto della merce; analoga considerazione vale per le società cooperative di autotrasporto) | |
Denominazione sociale Ragione sociale Ditta – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail) | ||
Partita IVA N° Iscrizione Albo Trasporti | ||
B – DATI DEL COMMITTENTE | ||
Denominazione sociale Ragione sociale | ||
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail | l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore | |
Partita IVA | ||
C – DATI DEL CARICATORE | l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto | |
Denominazione sociale Ragione sociale Ditta – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail | ||
Partita IVA |
Partita IVA
Denominazione sociale Ragione sociale Ditta – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o e-mail
l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore (per consegna “franco fabbrica” si intende come proprietario della merce il soggetto che l’acquista; mentre per la consegna “franco destino” il proprietario è colui che la vende)
D – DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE
EVENTUALI DICHIARAZIONI
E – DATI MERCE TRASPORTATA
• TIPOLOGIA: indicare che tipo di merce si tratta specificando le caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc…);
Luogo di scarico
Luogo di carico merce
Quantità / Peso
Tipologia
Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario della merce precisando le ragioni dell’impedimento
• QUANTITA’: se trattasi di merce confezionata o in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg;
• LUOGO DI CARICO E DI SCARICO DELLA MERCE TRASPORTATA: nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico
OSSERVAZIONI VARIE
Da compilare a cura del vettore o del conducente qualora, dopo l’inizio del trasporto, si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documento
EVENTUALI ISTRUZIONI
Possono essere inserite eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario della merce o dal caricatore
LUOGO E DATA COMPILAZIONE
Firma
Dati compilatore
Luogo e data
Generalità della persona fisica che materialmente compila il documento e lo sottoscrive (si precisa che non può essere il vettore)