AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
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XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX C: IT
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CIMITERIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
Conclusione di un Accordo Quadro, in analogia alle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n.
50.
CAPITOLATO GENERALE
1. TIPOLOGIA DELL’APPALTO
1.1 Tipologia ed oggetto dell’appalto
Conclusione di un ACCORDO QUADRO, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs.vo 50/2016, tramite procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016, con un unico operatore economico, per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione al servizio cimiteriale.
L’Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del servizio di manutenzione e riparazione mediante ordinativi di fornitura.
La stipula dell’Accordo quadro non vincola in alcun modo l’Amministrazione contraente all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di effettuare le prestazioni richieste fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato.
Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per l’Amministrazione contraete che, pertanto, non risponderà nei confronti dell’Appaltatore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto importo.
Le caratteristiche del servizio richiesto, l’elenco delle attività da svolgere e le modalità di espletamento sono indicate nel presente Capitolato tecnico agli articoli 2.1, 2.2 e 2.3.
1.2 Ordinativi di fornitura
L’affidamento delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro al singolo operatore economico aggiudicatario avviene mediante ordinativi di fornitura che recepiscono prescrizioni e condizioni fissate nell’accordo quadro stesso.
Gli ordinativi di fornitura indicano le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell’Accordo stesso.
Gli ordinativi di fornitura si concludono con invio tramite mail, fax o Pec ai recapiti concordati con l’aggiudicatario.
Gli ordinativi di fornitura non possono essere emessi qualora sia esaurito l’importo massimo, indicato all’articolo 3.1.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
2.1 Caratteristiche di fornitura del servizio richiesto
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione al Cimitero comunale.
Le macchine operatrici, attualmente in dotazione, oggetto del presente capitolato sono: Escavatore HITACHI MOD. UE 30, anno d’acquisto 1991
Miniescavatore VENIERI AC G871 anno d’acquisto 2000
Nel corso di vigenza dell’appalto le macchine in dotazione potrebbero subire delle variazioni a seguito di dismissioni o nuovi acquisti.
In tal caso saranno comunicate le variazioni e concordati i relativi servizi.
2.2 Descrizione della fornitura
Il servizio di manutenzione deve comprendere tutte le operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici con frequenze tali da garantire l'efficienza dell’attrezzatura in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito dell’utilizzo dell’attrezzatura.
Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere concordati con il Servizio interessato.
Per ogni prestazione la ditta effettuerà una preventiva diagnosi ed entro 8 (otto) ore lavorative dalla presa in carico del mezzo e presenterà un preventivo di spesa scritto contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d’intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Sia i costi, corrispondenti alle condizioni economiche del contratto, sia i tempi d’intervento dovranno essere verificati e accettati dall’ufficio competente del Comune, che successivamente disporrà l’ordine di esecuzione delle prestazioni.
Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall’ufficio competente del Comune.
2.3 Modalità di esecuzione dell’appalto
La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali della casa costruttrice del mezzo con le garanzie di legge. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all’ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal mezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.
Tempi di intervento e delle lavorazioni
a) per le manutenzioni programmate dovranno essere rispettate le visite previste e concordate con il servizio;
b) per le manutenzioni straordinarie la ditta dovrà intervenire entro 24 ore dalla segnalazione, esclusi solamente i giorni festivi come da calendario, nelle ore di servizio del personale dipendente del Comune. Rimangono esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi la ditta dovrà comunicare immediatamente al Servizio richiedente le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.
Per interventi di particolare complessità il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.
Qualora la ditta non provvedesse per qualsiasi motivo a ripristinare il regolare funzionamento delle attrezzature l’Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’appaltatore, i servizi di assistenza e manutenzione che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità delle macchine.
Modalità di richiesta degli interventi
- i servizi di manutenzione straordinaria sono eseguiti su indicazione del referente del Servizio interessato, sulla base di malfunzionamenti o guasti segnalati dai conducenti.
- i servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici e delle vigenti norme in materia, sono effettuati a seguito di segnalazione da parte dell’aggiudicatario, ovvero di programmazione coordinata con il Servizio cimiteriale.
I servizi non richiesti o non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.
Per tali interventi verrà richiesto all'appaltatore un preventivo di spesa specifico per la cui formulazione lo stesso appaltatore dovrà applicare le condizioni economiche offerte in sede di presentazione del preventivo (sconto offerto sui pezzi di ricambio, costo della manodopera, eventuali servizi gratuiti).
Ogni intervento dovrà essere preceduto da un preventivo di spesa autorizzato, come specificato al punto 2.2.
Garanzie per i ricambi
I pezzi di ricambio montati sui mezzi comunali si intendono garantiti per due anni dalla data del montaggio.
2.4 Responsabilità dell’impresa
La ditta aggiudicataria è responsabile per:
a) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
b) utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
c) ritardi nella lavorazione e nell’eventuale ripristino delle attrezzature.
L'appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto. L’impresa di conseguenza risponderà nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari con l’obbligo del controllo.
E’fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
La ditta si impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione stessa da parte dei dipendenti dell’impresa ai sensi dell’art.1676 del Codice Civile e si obbliga a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa della propria attività.
2.5 Referente dell’appaltatore
E' fatto obbligo all’aggiudicatario di nominare un “referente unico” avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio oggetto del presente capitolato.
Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio in oggetto.
Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate.
Dovrà essere reperibile dal Comune in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.30, e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualmente previste.
L’appaltatore dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.
I dati relativi al “referente unico” ed al suo sostituto, quali nominativi, recapiti telefono fisso e cellulare, recapito fax, indirizzo di posta elettronica, dovranno essere comunicati al responsabile dell’UO Provveditorato.
2.6 Referenti dell’Amministrazione
COMUNE DI MONFALCONE – Provincia di Gorizia Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxxxxx (Xx) P.IVA e C.F. 00123030314
Sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
La gestione degli interventi manutentivi sarà gestita direttamente dal Servizio interessato, come di seguito indicato:
Cimitero
tel 0000 000000/430/680
fax 0000 000000
mail xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
3. DATI DELL’APPALTO
3.1 Ammontare dell’Accordo Quadro
La soglia massima dell’accordo quadro, ovvero l’importo massimo complessivo degli ordinativi di fornitura emessi dall’Amministrazione Comunale è pari ad euro 39.999,99 iva esclusa.
Nel corso della durata dell’appalto, in base al trend di fornitura del periodo precedente, si stimano ordinativi: durata mesi 36
Euro 9.000,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 0), oltre all’iva dovuta ai sensi del D.P.R. n. 633/72
per l’eventuale opzione di affidamento del servizio per ulteriori 24 mesi, come specificato al punto 3.4 Euro 6.000,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 0), oltre all’iva dovuta ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
2. Gli importi di cui ai precedenti commi sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Ente e rappresentano l’importo massimo delle prestazioni richiedibili ed effettuabili nell’arco temporale di durata. Tali importi non sono in alcun modo impegnativi e vincolanti per l’amministrazione contraente nei confronti dell’appaltatore.
3. L’importo massimo del presente Accordo quadro è stato definito in base alla soglia normativa è calcolato ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice dei contratti.
5. All’Appaltatore possono essere affidati servizi complementari non compresi nel presente Accordo quadro che, a seguito di circostanze imprevedibili, divengano necessari all’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione, per un importo non superiore al 50% di quello dell’Accordo quadro ed alle condizioni specificatamente previste dall’articolo 63 del D. Lgs.vo 50/2016.
6. L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs.vo 50/2016 chiedendo all’Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo stimato.
7. Le condizioni economiche restano fisse ed invariate per tutta la durata del servizio medesimo.
3.2 Durata
Il presente accordo quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dal 1° aprile 2021 fino al 31 marzo 2024.
Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3.3 Proroga tecnica
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento.
La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione.
3.4 Opzione di affidamento del servizio per ulteriori 24 mesi
Entro i 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto potrà essere esercitata l’opzione di affidamento diretto del servizio al medesimo appaltatore per ulteriori 2 (due) anni.
Tale opzione potrà essere esercitata con l’appaltatore, alle medesime condizioni originarie, solo nel caso di soddisfazione e regolarità del servizio svolto dallo stesso.
Essendo prevista ab origine dalla documentazione di gara quale condizione, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, l’opzione di riaffidamento del servizio è compresa nell’insieme delle regole sulla base delle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
4. CONDIZIONI GENERALI
4.1 Sicurezza.
Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D. Lgs.vo 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, provvedendo all’adeguata formazione (compresa la formazione antincendio e primo soccorso) ed informazione del personale che eseguirà la fornitura circa i rischi specifici della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
L’amministrazione Comunale non ha predisposto il documento denominato DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) in quanto, nelle attività oggetto del presente Accordo quadro, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero).
Resta inteso che qualora il referente del servizio interessato, svolgente la funzione di Direttore dell’esecuzione, come specificato all’art. 4.3, ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la prestazione dei mezzi in dotazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, integrerà i singoli ordinativi di fornitura.
Oneri aziendali della sicurezza (DVR)
Gli oneri aziendali della sicurezza, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’Appaltatore in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono quelli quantificati ed indicati dall’Appaltatore nell’offerta economica presentata.
4.2 Variazioni contrattuali.
Per quanto attiene le variazioni contrattuali si rimanda alle disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs.vo 50/2016.
4.3 Direttore dell’esecuzione - Attestazione di regolare esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs.vo 50/2016), è individuato nel responsabile del Cimitero comunale.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP su richiesta del direttore dell’esecuzione.
In relazione all’oggetto del contratto il Direttore dell’esecuzione effettuerà dei controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione.
4.4 Garanzia di buon adempimento
Ai sensi dell’art. 104 del D. Lgs.vo 50/2016, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93 co. 3 del D. Lgs.vo 50/2016, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all’art. 103 commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 50/2016 ed è pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale, come risultante dall’aggiudicazione, senza applicazione degli incrementi e dei ribassi di cui all’art. 103 co. 1 del D.Lgs.vo 50/2016, e permane per tutta la durata contrattuale
4.5 Penalità.
L’Appaltatore deve eseguire le prestazioni appaltate a perfetta regola d’arte.
In caso di mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contenuti nel presente documento, nonché di inosservanza delle disposizioni impartite, di lentezze o deficienze organizzative, l’Amministrazione provvederà ad applicare le penali, quantificate come segue:
a. 0,5 per mille dell’importo massimo stimato di ciascun biennio per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti all’articolo 2.3
b. uno per mille dell’importo massimo stimato di ciascun biennio nel caso in cui la prestazione non sia eseguita totalmente o anche parzialmente a perfetta regola d’arte o senza il rispetto delle norme vigenti o in violazione delle condizioni, modalità e prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico.
Ogni violazione sarà riscontrata all’Appaltatore via lettera, telefax o e-mail.
L’Appaltatore provvederà altresì a comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di 2 giorni dalla ricevuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
Qualora dette deduzioni siano ritenute non accettabili a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sarà applicata la penale sopra indicata.
Il suddetto pagamento non esonera inoltre l’Appaltatore dal risarcimento dei danni provocati, né preclude il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.
Se l’inadempienza non fosse sanata, il pagamento della penale non precluderà la risoluzione del contratto. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, anche per i corrispettivi dei servizi già resi, ovvero avvalersi della garanzia costituita. In tal caso la garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di dieci giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione.
Il mancato reintegro della garanzia entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno.
4.6 Esecuzione in danno.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere alla fornitura del servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia rilasciata.
4.7 Corrispettivi, fatturazioni, termini e modalità di pagamento
Il corrispettivo del servizio è quello risultante dall’offerta economica presentata.
Il pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore è effettuato dall’U.O. Provveditorato sulla base delle fatture emesse, come previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché dal presente Accordo quadro e dagli ordinativi di fornitura.
Tutte le fatture devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 all’indirizzo di fatturazione della sede COMUNE DI MONFALCONE – U.O. Provveditorato - Piazza della Repubblica nr. 8.
Non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, attivo dal 31/03/2015 e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) è il seguente: UF425R.
Il pagamento sarà effettuato entro il termine offerto in sede di gara, compreso tra gg. 30 e gg. 60 dalla presentazione da parte del soggetto della fattura
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
codice CIG;
nella causale inserire il periodo di riferimento della fattura;
IVA di legge;
dicitura recante l’indicazione “S (scissione dei pagamenti)” nel campo “Esigibilità Iva”;
totale fattura;
in allegato, il prospetto delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento della fattura evidenziando l’attrezzatura (matricola marca e modello), prestazioni eseguite e relativi importi, servizio di riferimento
i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L’aggiudicatario deve quindi indicare in fattura sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17 ter DPR 633/1972), che verrà versata direttamente all'erario dall’Appaltante.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, D. Lgs.vo 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’amministrazione comunale l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.
Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
4.8 Tracciabilita’
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del presente Accordo quadro e degli ordinativi di fornitura.
2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare il conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, gli ordinativi di fornitura stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, o i subcontraenti, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente copia dei citati contratti.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4.9 Sospensione, risoluzione, recesso dal contratto
Per quanto riguarda la sospensione, risoluzione e recesso del contratto si rinvia agli artt. 107, 108, 109 136 D.Lgs.vo 50/2016.
4.10 Clausola risolutiva espressa
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4.11 Recesso dell’amministrazione ex art. 1, co. 13, l. 135/2012
1. In forza dell’art. 1 co. 13, Legge 135/2012, l’amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1 della Legge n. 94 del 1999
successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, proposta dalla stazione appaltante delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della Legge n. 94 del 1999.
4.12 Recesso dell’amministrazione
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4.13 Codice di comportamento
Si richiama espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
4.14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“ (General Data Protection Regulation).
4.14.1 INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con
persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs.vo 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’Aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
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4.15 Subappalto del contratto
L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nell’offerta di partecipazione e sarà autorizzato dall’Amministrazione comunale in relazione alla percentuale autorizzabile tenendo conto della tipologia ed organizzazione del servizio, ovvero in relazione a quanto previsto dall’art. 105 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.
4.16 Vicende soggettive dell’esecutore del contratto, cessione del contratto e dei crediti
1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs.vo 50/2016.
2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario si applica l’art. 110 del D.Lgs.vo 50/2016
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs.vo 50/2016
4.17 Stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs.vo 50/2016, in modalità elettronica, tramite EAPPALTI, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di trattativa, con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione, che acquisisce anche valore negoziale, con allegati: capitolato, offerta tecnica ed economica.
4.18 Gestione del contenzioso
1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
2. Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs.vo 50/2016.
3. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
4.19 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs.vo 50/2016 e il
D.P.R. 207/2010 per la parte al momento vigente) e al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone.