POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI LIGHT
RICOVERI
DIPENDENTI e FAMILIARI
LIGHT
POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI LIGHT
CSAT - GENERALI ITALIA S.P.A.
N. IU7/390127252
SOMMARIO
• DIP - Documento informativo precontrattuale pag. 2
dei contratti di assicurazione danni
• DIP - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ......................................pag. 4 per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione ..................................................................................pag. 7
- Definizioni ............................................................................................................pag. 7
- Oggetto della copertura ......................................................................................pag. 9
- Elenco grandi interventi chirurgici ........................................................................pag. 16
• Informativa trattamento dati personali....................................................................pag. 26
• Notizie utili per l’Assicurato ....................................................................................pag. 29
Assicurazione malattie - rimborso spese mediche
Assicurazione ricoveri dipendente familiari pensionati Light CSAT
Documento informativo precontrattuale
dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Generali Italia S.p.A. - GeneraSalute RSM
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione delle malattie e infortuni a favore dei dipendenti in servizio e in quie- scenza di datori di Lavoro convenzionati con CSAT e relativi nuclei familiari.
Cosa è assi- curato? La copertura vale per i Ricoveri e le Degenze rese necessarie da malat- tia o infortunio: • Indennità giornaliera ricovero senza inter- vento chirurgico • Indennità giornaliera ricovero con interven- to chirurgico • Indennità giornaliera convalescenza post ricovero • Indennità giornaliera terapie ambulatoriali • Rimborso Spese mediche per ricovero con intervento chirur- gico • Indennità una tantum per parto • Rimborso spese cure dentarie da Infortunio | Che cosa non è assicurato? Le principali esclusioni sono relative a: • l’eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di sti- pulazione del contratto nonché delle patologie ad esse correlate, fatta eccezione per: le mal- formazioni congenite delle quali l’Assicurato sia portatore inconscio e che diano luogo a sinto- matologie obbiettive successivamente alla data di effetto della garanzia; i ricoveri relativi alle malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni. Per tali eventi la copertura assicurativa è prestata limitatamente alla prima manifestazione che com- porti ricovero in Istituto di Cura; • le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico e per i ricoveri resi necessari da stato di shock da trauma psichico clinicamente accertato, subito dall’Assicurato a seguito di incidente di servizio ovvero di aggressione o rapina durante l’espletamento della sua attività lavorativa; • gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); • gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeuti- co di psicofarmaci o stupefacenti; • l’aborto volontario non terapeutico; • le cure cellulo-tissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni, sempreché verificatosi successivamente all’effetto della garanzia assi- curativa); • le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isoto- pi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Sono com- presi in garanzia gli infortuni che siano conseguenza di tumulti popolari, ai quali l’assicurato non abbia preso parte attiva o volontaria, di aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale. • i ricoveri e le degenze in regime Day Hospital effettuati al solo scopo di praticare visite spe- cialistiche e/o accertamenti diagnostici preventivi e/o di controllo dello stato di salute; • i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital effettuati esclusivamente per praticare tratta- menti fisioterapici e/o riabilitativi, fatta eccezione per quelli resi necessari da infarto del miocar- dio, ictus cerebrale, fratture con intervento chirurgico ortopedico praticato in regime di ricovero Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione |
Ci sono limiti di copertura? Il contratto prevede limiti di indennizzo, Il contratto può prevedere inoltre dei periodi di carenza (periodi di tempo che devono trascorrere prima che la copertura sia operante). Le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale in tutto il Mondo
Che obblighi ho?
In sede di stipulazione del contratto il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veri- tiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che l’assicurato o i suoi aventi diritto presentino, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la relativa denun- cia alla Società.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo assicurativo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, è corrisposto a mezzo di trattenuta a ruolo paga da parte del datore di lavo- ro a seguito di rilascio delega da parte del dipendente assicurato ed è frazionato in 12 rate mensili o, in caso di pensionamento o prepensionamento a mezzo SDD Bancario o Postale (in rate mensili) o a mezzo di SDD Bancario, Bonifico Bancario o Postale ricorrente o Bollettino di conto corrente postale (in rate trimestrali, semestrali, annuale anticipate); diversamente, qualora il datore di lavoro con provvedimento amministrativo abolisse la trattenuta a mezzo delega già disposta sugli emolumenti dell’Assicurato a favore del CSAT; Generali Italia S.p.A. provvederà a comunicare agli Assicurati le modalità per la continuazione dell’obbligo con- trattuale del pagamento del premio che, in tal caso, dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata materialmente praticata la prima trattenuta a ruolo della rata mensile di premio da parte del datore di lavoro
Per gli Assicurati in attività di servizio la garanzia è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo paga della quota mensile di premio nonché; qualora il dipendente, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, non percepisca lo stipendio o lo stipendio sia percepito in quantità ridotta tale da superare la soglia minima di legge prevista per la cedibilità delle ritenute volontarie. La garanzia riprende vigore non appena cessate le predette cause di sospensione.
La copertura è di durata poliennale in ragione di una riduzione del premio ed è possibile recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso un quinquennio.
In generale, la copertura opera per i sinistri verificatisi in corso di efficacia del contratto e fino alla scadenza dello stesso. Per le prestazioni connesse ad un ricovero la data del sinistro coincide con quella dell’entrata dell’Assicurato nella struttura ospedaliera.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza da parte dell’Assicurato deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta inviata con raccomandata R/R all’Agenzia Generale Speciale IU7 Roma Salinari o alla contraente CSAT o alla Società Generali Italia.
L’Assicurato può recedere dal contratto al termine del quinquennio, in quanto trattasi di contratto di durata poliennale con riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
Inoltre, nei primi due anni dalla data di decorrenza della garanzia in caso di sinistro l’Assicurato può recedere dal rapporto assicurativo, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
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Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323
- Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Assicurazione Malattie
Polizza n. 390127252 “Convenzione CSAT - Ricoveri Light per dipendenti e familiari”
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Generali Italia S.p.A. Edizione 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenzia- le contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323
- Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. Il patrimonio netto ammonta a euro 00.000.000.000,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00.
L’indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per approfondimenti.
Al contratto si applica la legge italiana.
L’assicurazione è prestata in favore dei dipendenti in servizio di datori di lavoro convenzionati con CSAT. L’assicurazione è inoltre estesa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del dipendente.
RICOVERI E DEGENZE
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Le garanzie opzionali possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, infermità mentali quali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depressiva), altre infer- mità mentali caratterizzate da sindromi organico cerebrali, né le persone di età superiore a 75 anni.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Denuncia di sinistro: l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono:
- presentare, entro 10 giorni da quanto ne hanno avuto conoscenza, la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica con la prescrizione riportante il quesito diagnostico;
- allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri;
- acconsentire alla visita dei medici inviati da Generali Italia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti;
- fornire tutta la documentazione ( medica e non ) che Generali Italia riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese diverse da Generali Italia.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA
Generali Italia effettua il rimborso delle spese, a cura ultimata e direttamente all’Assicurato, previa pre- sentazione delle fotocopie delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate – pro- cedendo al pagamento entro 40 giorni.
Quando e come devo pagare?
PREMIO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. RIMBORSO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
DURATA
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. SOSPENSIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Come posso disdire la polizza?
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE
Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipula- zione.
RISOLUZIONE
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’assicurazione è rivolta ai dipendenti, pensionati e familiari CSAT.
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari della Rete Generali Italia S.p.A. per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 15,70% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE
ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All’IVASS
Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati diretta- mente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:
MEDIAZIONE
La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la media- zione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla nego- ziazione assistita.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbi- trale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA CONVENZIONE RICOVERI LIGHT
CSAT Generali Italia S.p.A IU7/390127252
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse, per effetto dell’adesione alla Polizza Convenzione, è protetto dall’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Convenzione (CSAT).
Day Hospital: la degenza esclusivamente diurna in Istituto di cura, documentata da cartel- la clinica.
Day Surgery: intervento chirurgico effettuato in Istituto di cura in regime di degenza diurna (o con un solo pernottamento), documentato da cartella clinica.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corpo- rali obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di cura (pubblico o privato), perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti. Sono equiparati a interventi chirurgici la litotrisia nonché i trattamenti terapeutici che utiliz- zano il laser operatore e la crioterapia.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autoriz- zati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le clini- che della salute e quelle aventi finalità estetiche.
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
Malattia oncologica: ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inol- tre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le reci- dive.
Massimale per persona: il massimale espresso nella Polizza Convenzione rappresenta la massima disponibilità per ogni Assicurato per ciascun anno assicurativo.
Nucleo familiare: il coniuge del dipendente come risultante da certificato di matrimonio; 2) il convivente more uxorio del dipendente come risultante da certificato di residenza; 3) i figli del dipendente e/o del coniuge e/o del convivente more uxorio anche non conviventi come risultanti da certificato di nascita.
Polizza Convenzione: contratto che definisce le condizioni alle quali verranno prestate le coperture assicurative in favore dei singoli assicurati.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura.
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione.
Società: Generali Italia S.p.A.
Stato Patologico: l’alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Generali Italia S.p.A. e il CSAT - COMITATO SINDACALE ASSICURAZIONE TELECO-
MUNICAZIONI (di seguito per brevità indicato come CSAT) - stipulano la presente Polizza Convenzione Ricoveri Ospedalieri (di seguito indicata come Polizza Convenzione).
Art. 1 - Ambito di applicazione
Alla polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti in servizio, e relativi nuclei familiari, delle Aziende del settore delle Telecomunicazioni e di altre Aziende del Settore Terziario
Art. 2 - Durata della Convenzione - Proroga tacita
La Polizza Convenzione ha una durata di cinque anni dalla data di effetto. La stessa si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della sca- denza.
Trascorsi cinque anni dalla data di effetto è facoltà di entrambe le Parti Contraenti (CSAT/Generali Italia S.p.a.) di rescindere la Convenzione con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza di ogni annualità assicurativa.
Art. 3 - Modifiche della Polizza Convenzione
Le eventuali modifiche della Polizza Convenzione devono essere provate per iscritto.
OGGETTO DELLA COPERTURA
Art. 4 - Indennità giornaliera per ricoveri da malattia,
infortunio o parto non comportanti intervento chirurgico
In caso di ricovero reso necessario da malattia, infortunio o parto non comportante inter- vento chirurgico, la Società corrisponde l’indennità di € 52,50 per ciascun giorno di ricove- ro e per la durata massima, per anno assicurativo, di 180 giorni per le malattie e di 365 gior- ni per gli infortuni. Le giornate di entrata e di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione. La garanzia è operan- te anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day Hospital presso Istituti di cura. L’indennità giornaliera viene corrisposta dal primo giorno di degenza in Day Hospital per la durata massima, per anno assicurativo di 90 giorni, con il limite per uno stesso ciclo di cure di 30 giorni. Relativamente ai ricoveri per parto fisiologico e malattie dipendenti da gravi- danza e puerperio l’indennità viene corrisposta dal primo giorno di ricovero per un massi- mo di 2 giorni per evento.
Art. 5 - Indennità giornaliera per ricoveri da malattia, infortunio o parto comportanti intervento chirurgico
In caso di ricovero reso necessario da malattia o infortunio comportante intervento chirur- gico e parto cesareo, la Società corrisponde l’indennità di € 63,00 per ciascun giorno di rico- vero e per la durata massima, per anno assicurativo, di 180 giorni per le malattie ed il parto cesareo e di 365 giorni per gli infortuni. Le giornate di entrata e di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione. Per i ricoveri effettuati per grandi interventi chirurgici (vedere elenco incluso nell’art. 30) l’inden- nità giornaliera è elevata ad € 70,00. La garanzia è operante anche nel caso in cui la xxxxx- za avvenga in regime di Day Hospital o Day Surgery presso Istituti di cura. Relativamente ai ricoveri per aborto terapeutico e malattie dipendenti da gravidanza e puerperio l’indenni- tà viene corrisposta dal primo giorno di ricovero per un massimo di 2 giorni per evento. Sono anche incluse in garanzia le degenze con interventi ambulatoriali.
Art. 6 - Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero
In caso di ricoveri con o senza intervento chirurgico, con esclusione del parto (naturale x xxxxxxx), comportanti una degenza di durata superiore a 3 giorni, la Società corrisponde- rà l’indennità per convalescenza di € 26,25 (ventisei/25) al giorno per una durata massima pari a quella del ricovero e, comunque, con il limite massimo di 15 giorni per anno e per persona. Le giornate di entrata e di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione. In caso di Day Surgery, Day Hospital, Day Service con intervento chirurgico, nonché gli interventi chirurgici ambulatoria- li, verrà riconosciuta una indennità per convalescenza pari a € 13,12 (tredici/12) al giorno per un massimo di 2 giorni per ricovero e di 10 giorni per anno e per persona.
Art. 7 - Indennità giornaliera per terapie ambulatoriali
In caso di prestazioni ambulatoriali relative a terapie rese necessarie da patologie oncolo- giche o renali:
- chemioterapia;
- radioterapia;
- dialisi.
la Società corrisponderà l’indennità giornaliera di € 26,25 (ventisei/25) e per un massimo di
90 giorni per anno assicurativo, con il limite per lo stesso ciclo di cure di 30 giorni. L’indennità verrà riconosciuta per i giorni in cui vengono effettuate le terapie ambulatoriali, su presentazione della certificazione del medico specialista che ha prescritto la terapia e della certificazione della Struttura sanitaria attestante il giorno in cui l’Assicurato si è sotto- posto alla dialisi/terapia.
Art. 8 - Rimborso spese mediche per ricoveri da malattia, infortunio o parto xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervento chirurgico
In aggiunta alle garanzie previste dagli artt. 5 e 6 la Società rimborsa, previa presentazio- ne di regolari fatture e fino alla concorrenza del massimale annuo di € 600,00 (seicento/00), le spese sostenute dall’Assicurato per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effet- tuati nei 45 giorni precedenti e nei 45 giorni susseguenti il ricovero con intervento chirurgi- co purché pertinenti la malattia, l’infortunio o il parto cesareo che ha reso necessario il rico- vero stesso. La presente garanzia è operante anche nel caso la degenza avvenga in regi- me di day hospital e day surgery comportanti intervento chirurgico.
Art. 8 bis - Indennità una tantum per il parto
In aggiunta alle garanzie previste dagli artt. 4,5,6 e 8 la Società corrisponde all’Assicurata una indennità forfetaria di € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun parto indennizzabile ai termini di polizza, a titolo di concorso spese per la gravidanza e il parto.
Art. 9 - Rimborso per cure dentarie da infortunio
La Società rimborsa, indipendentemente dal ricovero e fino alla concorrenza del massima- le di € 500,00 (cinquecento/00) per persona assicurata e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall’Assicurato per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche (escluso rifa- cimento di protesi preesistenti) rese necessarie da infortunio occorso durante la copertura assicurativa e certificato da pronto soccorso ospedaliero.
Art. 10 - Trasporto sanitario dell’Assicurato
La Società in caso di ricovero con intervento chirurgico indennizzabile a termini di polizza rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per anno e per assicurato, le spese sostenute dall’Assicurato per raggiungere il luogo di cura, per il trasferimento da un luogo di cura all’al- tro, per il ritorno al proprio domicilio con mezzo sanitariamente attrezzato; in caso di inter- vento chirurgico per subire il quale l’Assicurato debba recarsi all’estero, la garanzia è vali- da anche per l’uso di qualsiasi mezzo pubblico, purchè di linea, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno e per assicurato.
Art. 11 - Cumulo delle indennità
Le prestazioni previste dagli artt. 4, 5 e 6 della presente polizza convenzione sono cumu- labili con le indennità derivanti da altre polizze.
AMBITO DI VALIDITÀ DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 12 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non è operante per:
a) l’eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipu- lazione del contratto nonché delle patologie ad esse correlate, fatta eccezione per:
- le malformazioni congenite delle quali l’Assicurato sia portatore inconscio e che diano luogo a sintomatologie obbiettive successivamente alla data di effetto della garanzia;
- i ricoveri relativi alle malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30/06/1965 e suc- cessive modificazioni.
Per tali eventi la copertura assicurativa è prestata limitatamente alla prima manifestazio- ne che comporti ricovero in Istituto di Cura;
b) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico e per i ricoveri resi necessa- ri da stato di shock da trauma psichico clinicamente accertato, subito dall’Assicurato a seguito di incidente di servizio ovvero di aggressione o rapina durante l’espletamento della sua attività lavorativa;
c) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagio- nati da colpa grave);
d) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non tera-
peutico di psicofarmaci o stupefacenti;
e) l’aborto volontario non terapeutico;
f) le cure cellulo-tissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere nonché le presta- zioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica rico- struttiva resi necessari da infortunio, sempreché verificatosi successivamente all’effetto della garanzia assicurativa);
g) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
h) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Sono compresi in garanzia gli infortuni che siano conseguenza di tumulti popolari, ai quali l’as- sicurato non abbia preso parte attiva o volontaria, di aggressioni o atti violenti che abbia- no movente politico o sociale.
i) i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital effettuati al solo scopo di praticare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici preventivi e/o di controllo dello stato di salute;
j) i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital effettuati esclusivamente per praticare trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi, fatta eccezione per quelli resi necessari da infarto del miocardio, ictus cerebrale, fratture con intervento chirurgico ortopedico praticato in regime di ricovero.
Art. 13 - Persone non assicurabili e aggravamento del rischio
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sin- drome maniaco depressiva), altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organico cerebrali.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costi- tuisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del C.C.; di conseguenza la Società può recede- re dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall’af- fezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindica- te patologie, non sono indennizzabili.
Art. 14 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
EFFETTO E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Art. 15 - Decorrenza dei rapporti assicurativi
Termini di carenza
In conformità con quanto disposto dall’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione nei con- fronti del singolo assicurato ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima ritenuta a ruolo del premio assicurativo o versamento a mezzo c/c postale.
Nel caso in cui la prima trattenuta di premio sullo stipendio non sia stata effettuata, per moti-
vi operativi e/o tecnico-informatici dell’Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugual- mente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell’avvenu- to disguido, si proceda al recupero della quota ed il nominativo/i risultino presenti nell’elen- co che la Gestione Agenzie in città di Roma riceve nel mese antecedente all’effetto della garanzia.
Le garanzie assicurative decorrono:
a) per gli infortuni e le malattie in genere:
- dal momento in cui ha effetto l’assicurazione;
b) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente all’effetto dell’assicurazione, per l’aborto spontaneo e post-traumatico:
- per i dipendenti, dal 60° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione;
- per i familiari dal 300° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione salvo per coloro già assicurati con precedenti polizze familiari CSAT per i quali opererà il periodo di carenza di 60 giorni dall’effetto assicurativo;
c) per il parto:
- dal 300° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione;
d) per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio:
- dal 30° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione, sempre che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
Ai dipendenti (no familiari) è permesso sostituire una precedente polizza ricoveri con la pre- sente polizza convenzione esclusivamente a condizione che si assicurino contestualmente e senza soluzione di continuità anche alla polizza Copertura Interventi Chirurgici e Diaria da Convalescenza. In questi casi, solo per la presente polizza ricoveri light non si terrà conto del periodo di carenza di 60 giorni relativi a conseguenze di stati patologici preesi- stenti previsti da quest’ultima polizza, ma verrà considerata come una continuità tra le due garanzie. I ricoveri occorsi in questo periodo verranno indennizzati con i massimali della Polizza Ricoveri Light.
Art. 16 - Limite di età
L’assicurazione potrà essere stipulata da dipendenti in servizio di cui all’art.1 e relativi nuclei familiari entro il 70° anno di età per singolo assicurato Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età (75 anni) in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validi- tà fino alla scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
Art. 17 -Ammontare del premio - Modalità di pagamento
Il premio annuo per ogni Assicurato, comprensivo di imposta e del premio relativo alle garanzie Assistenza le cui condizioni sono disciplinate dall’Allegato 1 che forma parte inte- grante del contratto, è di € 132,00 (centotrentadue/00) e viene corrisposto in dodici rate mensili anticipate di € 11,00 (undici/00).
“I SUDDETTI PREMI GODONO DI UNA RIDUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/2009, SE LA DURATA DEL CONTRATTO SUPERA 5 ANNI, L’ASSICURATO TRA- SCORSO IL QUINQUENNIO HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO CON PRE- AVVISO DI 60 GIORNI E CON EFFETTO DALLA FINE DELL’ANNUALITÀ NEL CORSO DELLA QUALE LA FACOLTÀ DI RECESSO È STATA ESERCITATA”.
L’importo della rata mensile viene trattenuto dal datore di lavoro dal ruolo paga dell’Assicurato, a seguito di delega rilasciata dallo stesso all’Azienda di appartenenza.
Quest’ultima mette detto importo a disposizione del Contraente CSAT il quale è tenuto a versarlo a Generali Italia S.p.A. entro novanta giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro abolisse, con provvedimento amministrati- vo, la trattenuta a mezzo delega già disposta sugli emolumenti dell’Assicurato a favore del CSAT, Generali Italia S.p.a. provvederà a comunicare agli Assicurati le modalità per la con- tinuazione dell’obbligo contrattuale del pagamento del premio che, in tal caso, dovrà esse- re effettuato in rate trimestrali anticipate.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio all’art. 1901 C.C.
Art. 18 - Dipendenti con contratto di lavoro a part-time
La garanzia è operante purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sullo stipendio, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sullo stipendio non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell’Assicurato, si potrà aderire alla polizza effettuando il pagamento anticipato del premio semestrale in sostituzione della trat- tenuta a ruolo mensile o a mezzo c/c postale.
Art. 19 -Durata della garanzia - Proroga tacita Cessazione della garanzia in caso di estinzione della polizza convenzione
Il rapporto assicurativo con il singolo assicurato, salvo quanto disposto dalla legge n. 99 del 23/07/2009 e quanto previsto dai successivi Artt. 21 (cessazione dell’assicurazione per risoluzione del rapporto di lavoro) e 22 (recesso in caso di sinistro), ha la durata di anni 5 dalla data di inizio dell’assicurazione (Art.15). Allo scadere del predetto periodo di 5 anni, il rapporto assicurativo, si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. L’eventuale estinzione della polizza convenzione (per man- cato rinnovo alla scadenza o per rescissione) non avrà alcun effetto sulla durata del rap- porto assicurativo con il singolo assicurato iniziato anteriormente, che resta comunque fis- sata in 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione (art.15); in tal caso, tuttavia, il rapporto cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza del decimo anno. Il CSAT si impegna a comunicare tempestivamente con raccomandata R.R., ai singoli assicurati ed ai loro dato- ri di lavoro, l’eventuale estinzione della polizza convenzione e dei singoli rapporti.
Art. 20 - Interruzione della garanzia assicurativa
La garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza rite- nuta a ruolo del premio e riprende vigore non appena cessate le cause di sospensione, salvo il caso in cui la garanzia venga resa operante con versamento del premio a mezzo conto corrente postale. Se alla ripresa del servizio per cause dipendenti da motivi operati- vi e/o tecnico - informatici dall’Azienda di appartenenza non viene effettuata la trattenuta, e sempreché risulti dai registri dell’Ente di appartenenza che il/i soggetto/i ha ripreso il servi- zio, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante, ovviamente con recupero delle rate di premio non trattenute. Parimenti, la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali, per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, il dipendente non percepisca lo stipendio dall’Azienda di appartenenza o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie, a meno che la garanzia sia riattivata con versamento del premio a mezzo conto corrente postale.
Art. 21 - Cessazione del rapporto assicurativo per risoluzione del rapporto di lavoro Il rapporto assicurativo cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato con l’Azienda di appartenenza
Art. 22 - Recesso in caso di sinistro
A seguito di qualunque sinistro denunciato dal singolo Assicurato a termini di polizza e inter- venuto nei primi due anni dalla data di decorrenza della garanzia, è in facoltà di entrambe le parti (Assicurato e Società) di recedere dal rapporto assicurativo limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno suc- cessivo al pagamento dell’indennizzo o alla contestazione formale del sinistro. L’assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della racco- mandata con cui si comunica il recesso e l’assicurato cui si riferisce non potrà più aderire alla presente polizza convenzione. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa all’Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta già paga- ta e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del rapporto assicura- tivo ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stes- so. Il periodo di due anni per l’esercizio della facoltà di cui sopra, in caso di inserimento in polizza di nuovi assicurati in corso di contratto, decorre dalla data di effettiva inclusione in garanzia degli stessi.
Qualora la copertura assicurativa venga prestata in sostituzione, senza soluzione di conti- nuità, di una precedente, il periodo di due anni di cui sopra decorre:
a) dalla data di effetto della polizza sostituita per le persone già assicurate con la predetta polizza; a tal fine si ha riguardo alla effettiva data di inclusione in garanzia dei singoli assicurati nell’ipotesi di variazioni intervenute in corso di assicurazione;
b) dalla data di effetto della presente polizza per le persone non assicurate con la polizza sostituita.
Art. 23 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazio- ne di cui all’articolo 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 - Denuncia del sinistro - Obblighi dell’Assicurato
La denuncia del ricovero va inviata al CSAT - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, a mezzo raccomandata, o per il tramite dell’area personale assicurato “MY CSAT” presente sul sito web: xxx.xxxx.xx e sulla App CSAT, entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia va redatta in carta semplice e alla stessa deve essere allegato il certificato medico di ricovero indicante i motivi del ricovero stesso. A degenza ospedaliera conclusa l’assicurato deve inviare al CSAT la copia integrale della cartella clinica in lingua italiana. Se trascorsi 60 giorni dall’ef- fetto della garanzia assicurativa l’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la relazione di degenza attestante i giorni di entrata e di uscita e la diagnosi della malattia che ha deter- minato il ricovero, fermo il diritto della Società a richiedere la cartella clinica integrale.
Art. 25 - Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riu- nirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a mag- gioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposi- to verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il rela- tivo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26 - Prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni (art. 2952 C.C.).
Art. 27 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 28 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 29 - Indicizzazione
Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle varia- zioni percentuali del “numero indice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute”, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica. L’adeguamento si effet- tua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di giugno dell’anno anteriore alla data di stipulazione della polizza convenzione con quello del mese di giugno dell’anno anteriore alla data della ricorrenza annuale della polizza convenzione, tenendo ovviamen- te conto dell’eventuale mutamento della base di calcolo. L’adeguamento si effettua quando la differenza tra detti indici risulti non inferiore al 10% e gli aumenti o le riduzioni sono appli- cate a decorrere dalla prima ricorrenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno di pub- blicazione dell’indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analoga- mente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in con- seguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmen- te stabilito, è in facoltà di ciascuna parte di rinunciare all’adeguamento; in tal caso le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Art. 30 - Elenco grandi interventi chirurgici
Collo
- Linfectomia cervicale bilaterale
- Tiroidectomia: totale o allargata per neoplasia maligna
- Gozzo retrosternale con mediastinotomia
- Interventi sulle paratiroiditi
- Intervento per diverticolo dell’esofago
- Resezione dell’esofago cervicale
Addome (parete addominale)
- Laparotomia esplorativa per occlusione con o senza resezione
- Laparotomia esplorativa con sutura viscerale
- Laparatomia per drenaggio di peritoniti
- Intervento per xxxxx xxxxxxxxxxxxxx o per xxxxx xxxx (ischiatriche, otturatorie, ecc.)
Peritoneo
- Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
Esofago
- Interventi per patologia benigna o maligna dell’esofago toracico
- Interventi con esofagoplastica
Stomaco - Duodeno
- Gastro enterostomia
- Resezione gastrica
- Gastroectomia totale o gastroectomia se allargata
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche
- Mega-esofago e esofagite da reflusso
- Cardioplastica
- Vagotomia
Intestino
- Enterostomia, ano artificale e chiusura
- Enteroanastomosi
- Colectomie parziali e colectomia totale
Retto - Ano
- Interventi per neoplasie per retto - ano anche per via addominoperineale
- Prolasso del retto
- Operazione per megacolon
- Proctolectomia totale
Fegato
- Drenaggio di ascesso epatico
- Interventi per echinococcosi
- Resezioni epatiche
- Esplorazione chirurgica delle vie biliari
- Derivazioni biliodigestive
- Interventi sulla papilla Water
- Reinterventi sulle vie biliari
- Interventi chirurgici per ipertensione portale
Pancreas - Milza
- Interventi per pancreatite acuta e cronica, cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche e neo- plasie
- pancreatiche
- splenectomia
Torace - Parete Toracica
- Interventi per tumori maligni della mammella
- Resezione costali
- Correzioni di malformazioni parietali
- Trattamento di traumi parietali
Mediastino
- Interventi per ascessi e per tumori
Polmoni
- Interventi per ferite del polmone, ascessi, fistole bronchiali e per echinococco
- Resezione segmentaria e lobectomia
- Pneumectomia
- Broncoscopia operativa
- Tumori della trachea
Cardiochirurgia
- Interventi a cuore chiuso, a cuore aperto per difetti singoli non complicati e per difetti complessi o complicati
- Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio
- Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso
- Fistole arterovenose polmonari
- Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale
Neurochirurgia
- Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare
- Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
- Intervento per encefalomeningocele
- Intervento per craniostenosi
- Asportazioni tumori ossei della volta cranica
- Interventi per traumi cranio cerebrali
- Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)
- Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale o di ematoma epi- durale
- Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale
- Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici
- Anastomosi endocranica dei nervi cranici
- Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi cranici
- Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
- Asportazione tumori dell’orbita
- Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc.)
- Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sac- culari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
- Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazione vascolari intracraniche
- Psicochirurgia
- Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
- Intervento per epilessia focale e callosotomia
- Emisferectomia
- Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore
- Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore
- Anastomosi dei vasi extra-intracranici anche con interposizione di innesto
- Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario
- Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazione tumorali ripetitive)
- Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
- Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.)
- Interventi per traumi vertebro-midollari anche con stabilizzazione chirurgica
- Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore
- Somatotomia vertebrale
- Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore, per via laterale o transtoracica
- Asportazione di ernia del disco lombare
- Spondilolistesi
- Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningo- midollari (mielocele, mielomeningocele, ecc)
- Cordotomia e mieolotomia percutanea
- Cordotomia e mielotomia percutanea
- Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore o altro
- Stabilizzazione di elettrodi o cateteri endorachidei e applicazione stimolatori o reservoir a permanenza
Nervi periferici
- Asportazione tumori dei nervi periferici
- Anastomosi extracranica di nervi cranici
- Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurolisi, neurotomie, nevrectomie, decom- pressive
- Interventi sul plesso brachiale
Chirurgia Vascolare
- Interventi per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale
- Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei seguenti vasi arteriosi (carotidi, vertebrali, succlavia, tronco branchio-cefalico, iliache)
- Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo
- Interventi per aneurismi artero-venosi a livello ascellare, omerale, popliteo, femorale
- Lobolectomia e troabectomia arteriosa per arto
- Interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria ano- nima
- Disostruzione e by-pass arterie periferiche; disostruzione e by-pass aortoaddominale
- Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica e celiaca
- Troabectomia venosa periferica: iliaca, cava
- Legatura vena cava inferiore
- Resezione arteriosa con plastica vasale
- Interventi per innesti di vasi
- Operazioni sull’aorta toracica e sulla aorta addominale.
- Interventi sul sistema nervoso simpatico: simpaticectomia cervico toracica, simpaticec- tomia lombare
Chirurgia pediatrica
- Cranio bifido: con meningocele o con meningoencefalocele
- Craniostenosi
- Idrocefalo ipersecretivo
- Torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato
- Linfangioma cistico del collo
- Neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica
- Osteotomia derotativa per paralisi ostetrica
- Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatobla- stoma)
- Atresia congenita dell’esofago
- Fistola congenita dell’esofago
- Torace ad imbuto e torace carenato
- Stenosi congenita del piloro
- Occlusione intestinale del neonato: malrotazione bande congenite, volvolo; atresie necessità di anastomosi; ileo meconiale ileostomia semplice, resezione secondo Xxxxxxxxx, resezione con anastomosi primitiva
- Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino perineale; operazione perineale
- Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino xxxx- xxxxx
- Prolasso del retto: operazione addominale
- Teratoma sacrococcigeo
- Megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale
- Nefrectomia per tumore di Wilms
- Spina bifida: Meningocele; mielomeningocele
- Megacolon: colostomia; resezione anteriore; operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx
- Esonfalo
- Fistole e cisti dell’ombelico: del canale onfalomesenterico con resezione intestinale
Ortopedia e Traumatologia
- Amputazioni grandi segmenti
- Pseudoartrosi grandi segmenti
- Trattamento delle pseudoartrosi con la tecnica della compressione-distrazione
- Interventi per costola cervicale
- Scapulopessi
- Asportazione di tumori ossei
- Trapianti ossei e protesi articolari dell’anca, spalla e ginocchio
- Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
- Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
- Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
- Resezioni del sacro
- Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari
- Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
- Disarticolazioni: grande
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Xxxxxxx con salva- taggio dell’arto
- Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi modulari “custommade”
- Resezioni del radio distale: artrodesizzanti (trapianto o cemento); con trapianto articola- re perone-pro-radio
- Emipelvectomia ed emipelvectomie “interne” secondo Xxxxxxxx con salvataggio dell’arto
- Resezione artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più infibu- lo femore-tibiale); sostituzioni con protesi modulari o “custom-made”
- Svuotamento di focolai metastici ed armatura con sintesi + cemento
- Artrodesi grandi (spalla, anca, ginocchio)
- Emiartroplastica
- Vertebrotomia
- Discectomia per via anteriore: per ernia cervicale; per ernia dura o molle con artrodesi
- Uncoforaminotomia
- Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cer- vicale
- Osteosintesi vertebrale
- Artrodesi per via anteriore
- Sindesmotomia
- Pollicizzazione del 2° o altro dito (per tempo operatorio)
Urologia
- Decapsulazione
- Nefropessi
- Lombotomia; lombotomia per biopsia chirurgica e lombotomia per ascessi pararenali
- Nefrectomia: semplice, parziale, allargata per tumore, allargata per tumore con embo- lectomia
- Resezione renale con clampaggio vascolare
- Nefroureterectomia totale
- Pieloureteroplastica (tecniche nuove)
- Surrenalectomia
- Ureterocistoneostomia: con plastica di riduzione dell’uretere; con psoizzazione vescicale
- Sostituzione dell’uretere con ansa intestinale
- Emitrigonectomia
- Ileo bladder
- Cistoprostatovescicolectomia: con ureterosigmoidostomia; con neovescica rettale, con ileo bladder, con ureteroileotroanastomosi
- Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
- Riparazione di fistola vescico intestinale
- Riparazione fistole vescico vaginali
- Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
- Linfadenectomia locoregionale di staging per ca. prostatico
- Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring
- Riparazione distole scrotali o inguinali
- Linfoadenectomia retroperineale bilaterale per neoplasia testicolari
Nefrologia
- Fav: impianto di materiale protesico
Ginecologia
- Isterectomia totale per via laparotomica con o senza annessiectomia (presente)
- Metroplastica per via laparotomica
- Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell’utero
- Salpingoplastica
- Vulvectomia radicale
- Riparazione chirurgica di fistola: ureterale, vescico-vaginale, retto-vaginale
- Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
- Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
- Intervento radicale per carcinoma ovarico
- Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma)
Oculistica
- Odontocheratoprotesi
- Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile
- Vitrectomia
- Cheratomilleusi
- Epicheratoplastica
- Operazione di Xxxxxxxxx od orbitotomia
Orecchio
- Atresia auris congenita: ricostruzione
- Exeresi di neoplasia del padiglione con svuotamento linfoghiandolare
- Trattamento delle petrositi suppurate
- Apertura di ascesso cerebrale per via transmastoidea
- Timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva)
- Ricostruzione della catena ossiculare
- Interventi per otosclerosi
- Chirurgia del sacco endolinfatico
- Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale
- Anastomosi e trapianti nervosi
- Sezione del nervo: cocleare, vestibolare
- Neurinoma dell’VIII paio
- Asportazione di tumori dell’orecchio medio
- Idem del temporale
- Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa
- Svuotamento con innesto dermoepidermico
- Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia
- Distruzione del labirinto
- Chirurgia della sindrome di Ménière
- Operazione radicale per sinusite frontale (operazione di Xxxxxx-Luc)
- Trattamento chirurgico di mucocele frontoetmoidale
- Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni
- Apertura del seno sfenoidale.
- Intervento per fibroma duro rinofaringeo
- Operazione radicale di sinusite mascellare (operazione di Xxxxxxx-Luc)
- Chirurgia della fossa pterigomascellare
- Tumori maligni: del cavo orale e faringei con svuotamento latero-cervicale; parafaringei; di altre sedi (tonsille, ecc.)
- Asportazione della parotide
Laringe - Trachea - Bronchi - Esofago
- Laringectomia: parziale, sopraglottica, totale, ricostruttiva
- Laringofaringectomia
- Interventi pre paralisi degli abduttori
- Cisti della tiroide
- Svuotamento sottomandibolare bilaterale
- Svuotamento laterocervicale: unilaterale, bilaterale
- Chiusura di fistola esofagea
- Plastiche laringotracheali
- Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE - ASSISTENZA
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in assistenza, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Struttura Organizzativa: la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, in funzione tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell’Assicurato.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato.
1) Oggetto dell’assicurazione
Al verificarsi di un infortunio o una malattia che colpiscano l’Assicurato, a condizione che sia stato puntualmente corrisposto il premio, la Società si impegna ad erogare le presta- zioni di assistenza avanti specificate.
2) Altre assicurazioni
L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C., è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 C.C. In caso di attivazione di altra compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali Italia S.p.A. saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla compagnia che ha erogato l’assistenza.
3) Estensione territoriale
In deroga all’articolo 17 l’assicurazione assistenza vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo eventuale diver- sa indicazione per le singole garanzie.
4) Esonero di responsabilità
La Società non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di ritardi o impedimen- ti nell’erogazione delle prestazioni di assistenza; qualsiasi pretesa dovrà essere fatta valere nei confronti della Struttura Organizzativa, la quale si assume in proprio ogni responsabilità.
5) Avviso di sinistro
Per aver diritto alle prestazioni garantite, l’Assicurato, appena verificatosi un sinistro che dia luogo ad una richiesta di assistenza, ne deve dare comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa ai numeri: Numero Verde 000 000000 - Telefono 00 00000000 fornendo gli elementi che verranno richiesti dall’operatore quali la Fascia Tessera, i dati identificativi dell’Assicurato, l’indirizzo e il recapito telefonico del luogo ove si trova l’Assicurato.
6) Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsia- si imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute dall’Assicurato, sempreché preventivamente autorizzate, saranno rimborsate dalla Società, tramite la Struttura Organizzativa, dietro presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).
7) Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’assicu- rato, o per negligenza di questi, la società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alter- nativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
8) Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Società si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
9) Assistenza alle persone
9.1) Consulto medico telefonico (24 ore su 24)
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un con- sulto telefonico urgente e non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, met- tendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.
9.2) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di: 1. ricovero, 2. inter- vento chirurgico, 3. accertamenti diagnostici, 4. esami di laboratorio, potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del pazien- te in accordo con il medico curante individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi rite- nuto più idoneo per il caso.
9.3) Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l’ausilio di un infermie- re, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell’Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un mas- simo di 4 ore in non più di tre giorni, nell’ambito del massimale della Sezione Malattie.
9.4) Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni e si trovi nell’impossibilità, per gravi moti- vi di salute, di occuparsi del disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico i relativi costo fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usu- fruibili in non più di tre giorni. La collaboratrice familiare convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali.
9.5) Baby sitter
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricove- ro in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni e, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una baby sitter/old sitter che assista il familiare, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 4 ore per sinistro, usufrui- bili in non più di tre giorni. La baby sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali.
ASSISTENZA
Avviso di sinistro: per aver diritto alle prestazioni garantite l’assicurato, appena verificato- si un sinistro che dia luogo ad una richiesta di assistenza, ne deve dare comunicazione alla struttura organizzativa Europ Assistance Service S.p.A. ai numeri:
• Numero verde: 000 000000
• Numero telefono: 00 00000000
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificata- mente le disposizioni contenute nelle norme contrattuali - Art. 19 – Durata della Garanzia - Proroga tacita - Cessazione della garanzia in caso di estinzione della Polizza convenzione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23/07/2009, con riduzione del premio di tariffa dell8%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i cinque anni, prima che siano trascorsi cinque anni, con effetto dalla fine del- l’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata con un preavviso di 60 giorni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito, per brevità “Regolamento” o “REG. UE”)
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento e da Comitato Sindacale Assicurazione Telecomunicazioni (di seguito anche CSAT), in qualità di Titolare autonomo, nell’ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell’offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporre- mo a favore Suo o di terzi da Lei designati, (I) al fine di rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicu- rative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (II) per la proposizione e conclu- sione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i cor- relati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (III) per l'esecu- zione dei contratti da Lei stipulati, (IV) per l’assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sini- stri (V) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (VI) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di CSAT o per la esecuzione dei contratti in essere(2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (I), (II), (III) (IV) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di CSAT e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (V) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di CSAT a prevenire e individuare even- tuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (I), (II), (III), (IV), (V) e (VI) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguen- za, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude al CSAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), CSAT tratterà anche i Suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costi- tuita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di docu- menti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti da CSAT. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.
Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali
Le informiamo inoltre che può autorizzare CSAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'artico- lo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1)per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicurativi;
2)per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di merca- to, rilevazione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assi-
curativi offerti da altre società;
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di miglio- rare l'offerta.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finali- tà per i quali sono trattati da CSAT, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applica- bile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA: per tutta la durata dei rapporti in esse- re e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazio- ne dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità accessorie alle attività contrattuali, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazio- ne dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.
Comunicazione dei Dati
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informa- tizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).
Trasferimento dei dati all'estero
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connes- si allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa(5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garan- zie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adegua- te di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa pri- vacy applicabile, CSAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di CSAT: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Diritti dell'interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso CSAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integra- zione cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al tratta-
mento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conser- vati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate.
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:
Comitato Sindacale Assicurazione Telecomunicazioni, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (XX), e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
NOTE:
1. CSAT tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elen- chi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, CSAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coe- renti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assi- curazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo inter- no, attività statistiche.
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movi- mento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produt- tori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobi- liare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tec- nici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli,
strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), socie- tà del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi isti- tuzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
NOTIZIE UTILI PER L’ASSICURATO
MODALITÀ DENUNCIA SINISTRO RICOVERO
Modalità Web (New): Iscrivendosi all’area MYCSAT, disponibile nel sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, è possibile procedere, previa scansione della documentazione, alla denuncia di un sinistro nonché al completamento della pratica in modo: sicuro, rapido, preciso ed economico potendo, altresì, controllare in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica. | ||
OPPURE | ||
Raccomandata R/R indirizzata a CSAT, X.xx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, oppure: Agenzia Generale Speciale di Roma Salinari - X.xx Xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, oppure: Generali Italia - Xxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX). Per la denuncia è possibile scaricare il modello dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se trattasi di incidente stradale, inviare copia della denuncia presentata in ambito RC auto. Solo in casi di comprovata gravità dell’infortunio, o impossibilità a presentare la denuncia, è prevista una ragionevole estensione al termine stabilito di dieci giorni. | ||
OPPURE | ||
Mail PEC indirizzata a xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Per la denuncia è possibile scaricare il modello dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE?
La documentazione sanitaria - certificazione medica relativa al ricovero completa di diagnosi e indicante la data di ricovero e la data di dimissione - in caso di denuncia via web attraverso l’area “MY CSAT”, potrà essere inviata previa scansione della medesima eccezion fatta per eventuale rimborso spese; in tal’ultimo caso i giustificativi dovranno pervenire, indispensabilmente, in originale a mezzo raccomandata R/R.
v3 - 14.02.20
Assistenza Clienti
tel. 00.000000 selezione 1
fax 00.0000000
Xxxxxxx Xxxxxxxx
xxx. 00.000000 selezione 1
fax 00.0000000
Ufficio RC Auto
tel. 00.000000 selezione 3
fax 00.0000000
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. 00.000000 - Fax 00.0000000