Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Leasing Beni Strumentali
Il presente documento contenente:
Glossario
Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
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Indice
Area Riservata | pag. | 2 |
Glossario | pag. | 3 |
Condizioni generali di contratto | pag. | 4 |
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
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A R E A
R I S E R V A T A
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Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato/locatore
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione
il contratto di assicurazione.
Beni strumentali
si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "cose"
Conduttore
il locatario delle cose assicurate.
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione
Franchigia
importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro
Indennizzo/Risarcimento
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza
il documento che prova l'assicurazione
Premio
la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Scoperto
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la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato
Società
l'Impresa Assicuratrice.
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G L O S S A R I O
Condizioni generali di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE PREMESSA
La Società assicuratrice, di seguito indicata "Società", si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell'Assicurato a risarcire quest'ultimo dei danni alle cose assicurate e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime.
La garanzia è operante per apparecchiature e beni strumentali nuovi, esclusi quelli adibiti ad uso personale e a scopo non professionale.
Sono, comunque, esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzatura di varo, macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie come ad esempio talpe, macchine sperimentali o prototipi, nonché cose di natura estetica e promozionale.
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Rischi assicurati
La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
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d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
f) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
g) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
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h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.
Art. 3 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.
Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno , ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente e l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
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Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno
Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.
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Art. 7 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartire a metà.
Art. 8 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 5;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizione di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
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2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
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1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l’Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l’eccedenza del predetto 20%.
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
Art. 10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 11 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziale sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l’anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
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SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate,
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involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 13 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell’uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall’Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l’assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) xxxxx dovuti a responsabilità facenti capo all’Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazione provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 14 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
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b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art. 15 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a norme dell’Assicurato,
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designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 17 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
La copertura assicurativa deve avere una durata pari a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione.
Art. 18 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 19 - Aggravamento del rischio
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Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxxxx dell’assicurazione
L’assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
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Art. 21 - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 22 - Inversione dell’onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno, rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell’Assicurato, il quale intende far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 23 - Pagamento dell’indennità - Franchigia
Valutato il danno, concordato l’indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni . Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente e l’Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2 d).
Il pagamento dell’indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell’importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.
Art. 24 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall’art. 1916 C.C.
Art. 25 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta e ogni altro onere di carattere tributario.
Art. 26 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione del danno. L’accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell’Assicurato, con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
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Art. 27 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 28 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art. 29 - Esclusioni
La Società non è obbligata per :
a) i danni verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) sinistri, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri:
1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare.
2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari
3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva.
4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato.
5. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
c) danni direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, intendendosi per tale l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
d) danni indiretti da qualsiasi causa originati.
Art. 30 - Foro competente e mediazione obbligatoria
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Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in
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volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Xxxxxxxx, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.
Art. 31 - Facoltà della Società di modificare il Premio in corso di polizza conseguente diritto di recesso del Contraente
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la Società ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata dal Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Art. 32 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. In tal caso la Società trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Art. 33 - Facoltà di recesso del Contraente
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Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Nel caso in cui il pagamento del premio sia stato effettuato in unica soluzione, la Società provvederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.
Art. 34 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1 - Danni da furto
Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell’importo indennizzabile a termini di polizza.
2 - Delimitazione del rischio assicurato
La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione , nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
3 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici
Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s’impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell’ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l’impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
4 -Vincolo
La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Assicurato o di chi indicato nel frontespizio di polizza quale vincolatario.
5 - Clausola Anno 2000
Non sono compresi nell’assicurazione le perdite, i danni, i costi, gli indennizzi e le spese, sia preventive che correttive o di altro genere, direttamente od indirettamente derivanti da o in relazione a:
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− calcolo, raffronto, differenziazione, ordinamento ed elaborazioni di dati, che implichino il cambiamento di data all’anno 2000, o qualsiasi altro cambiamento di data, compresi i calcoli del salto dell’anno, effettuati da sistemi competurizzati, hardware, programmi o software e/o microchips, circuiti integrati o simili dispositivi dell’apparecchiatura del computer o non del computer, siano essi di proprietà dell’Assicurato o meno;
− qualsiasi cambiamento, alterazione o modifica che implichi il cambiamento di data all’anno 2000, o qualsiasi altro cambiamento di data, compresi i calcoli di salto dell’anno, effettuati da sistemi computerizzati, hardware, programmi e software e/o microchips, circuiti integrati o simili dispositivi dell’apparecchiatura del computer o non del computer,
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siano essi di proprietà dell’Assicurato o meno.
Questa condizione è applicata indipendentemente da qualsiasi altra causa od evento che influisca, in concomitanza o in sequenza, su perdite, danni, costi, indennizzi o spese.
6 – Enti Assicurati
La presente copertura assicurativa è riferita al bene indicato sul frontespizio di polizza.
7 - Contratto di leasing
La presente copertura assicurativa è riferita al contratto di leasing indicato sul frontespizio di polizza, stipulato tra la spett.le locatrice ed il locatario.
8 - Inondazione, alluvione,allagamento
La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 20% (procento) sull’ammontare del danno con un minimo di Euro 3.000,00
Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.
CONDIZIONI SPECIALI
(valide solo se espressamente richiamate)
A - Maggiori costi per trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.
B - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell’art. 29 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 29 comma a) sopra menzionato. Vengono esclusi in ogni caso i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica o chimica , radioattiva o nucleare, intendendosi per tale l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.
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La Società e l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% (procento) sull’ammontare del danno con un minimo di Euro 3.000,00.
Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 60% della relativa somma
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assicurata.
Il premio imponibile annuo relativo alla presente estensione di garanzia è di Euro 65,00
C - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purchè tali maggiori siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all’importo massimo stabilito, nella scheda di polizza, in percento dell’importo indennizzato per detto sinistro.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
D - Garanzia limitata
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.
D1 - Garanzia limitata
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.
E - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione ed a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale: “Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purchè per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purchè detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 25% (procento) dell’indennizzo dovuto.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purchè i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purchè il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida”.
F - Terremoto
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A parziale deroga dell’art. 2 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di indennizzo per singola locazione sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione dello scoperto del 20% (procento) sull’ammontare del danno con un minimo di Euro 3.000,00.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero
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aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
G - Colpa grave
A deroga dell’art. 2, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell’Assicurato.
H - Inondazione, alluvione, allagamento centrale idroelettriche
Ad integrazione dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di argani di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
I - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere
A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d’impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.
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Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% dell’indennizzo con il minimo stabilito in polizza, fermo restando lo scoperto del 25% per i danni da furto (condizione sempre operante 1.) e per i danni da Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi con il minimo stabilito nella relativa Condizione Speciale di Polizza.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB036554-LBS-EDZ-0119 - LEASING BENI STRUMENTALI