CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DEI RISCHI DA ATTIVITÀ SPORTIVA
PROTEZIONE SPORT PLUS
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento
12/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti
soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte
le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un infortunio): queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica se i dati indicati in contratto sono corretti. Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni .................................................................................................................................................................Pag. 1 di 12
C. Condizioni di Assicuíazione
Norme Comuni a tutte le garanzie .....................................................................Pag. 2 di 12
SEZIONE 1
Assistenza sport light ......................................................................................................Pag. 6 di 12
SEZIONE 2
Infortuni sportivi ..................................................................................................................Pag. 8 di 12
SEZIONE 3
Diaria da ricovero ...............................................................................................................Pag. 9 di 12
SEZIONE 4
Responsabilità Civile .......................................................................................................Pag. 9 di 12
SEZIONE 5
Procedura per l’indennizzo dei danni ..............................................................Pag. 11 di 12
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
FRANCHIGIE E SCOPERTI
PER TUTTI I DETTAGLI
GARANZIA COMPRESA?
ASSISTENZA SPORT LIGHT
Ti offre assistenza medica al telefono e ti permette di avvalerti di fisioterapista, collaboratore familiare, baby-sitter e pet- sitter in caso di necessità a seguito di un infortunio che avviene durante l’attività sportiva.
NO
Sezione 1
INFORTUNI SPORTIVI
Ti offre un indennizzo forfettario in caso di infortunio che avviene durante l’attivi- tà sportiva.
NO
Sezione 2
DIARIA DA RICOVERO
Ti offre una diaria in caso di ricovero per infortunio che avviene durante l’attività sportiva.
NO
Sezione 3
RESPONSABILITÀ CIVILE
Ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone durante l’attività sportiva.
250 euro
Sezione 4
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
❯ Assicurato: la persona destinataria delle prestazioni assicurative espressamente riportata in contratto - è possibile assicurare fino a 10 persone;
❯ Contraente: la persona che stipula il contratto di as- sicurazione;
❯ Domicilio: il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
❯ Europ Assistance Italia S.p.A.: la compagnia che, at- traverso la sua struttura organizzativa, gestisce i sini- stri per la garanzia Assistenza sport;
❯ Franchigia: la somma, stabilita nel contratto, che rima- ne a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate nel modo seguente:
- frattura composta, quando i monconi di frattura restano a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’osso;
- frattura scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di frattura non c’è più contatto;
- frattura esposta, quando il moncone osseo perfora l’epidermide;
- frattura multipla o plurifocale, quando c’è più di una frattura sullo stesso osso;
❯ Furto: impossessamento di cose mobili di altri me- diante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
❯ Genertel: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta da Ge- nertel se avviene un sinistro coperto a termini di po- lizza;
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che produce lesioni corporali ogget- tivamente constatabili e che causa all’assicurato una frattura ossea o una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla. In caso di frattura
delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell’alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi;
❯ Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’e- stero, regolarmente autorizzati all’assistenza ospeda- liera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche dietologiche o estetiche;
❯ Lussazione: spostamento permanente delle superfici articolari l’una rispetto all’altra, cui segue una riduzio- ne effettuata in un istituto di cura da parte di perso- nale sanitario. La definizione non include le lussazio- ni incomplete o sublussazioni;
❯ Massimale: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ Polizza: il documento che prova la stipula del contrat- to di assicurazione;
❯ Premio: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di impo- ste ed eventuali oneri di legge;
❯ Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che prevede almeno un pernottamento;
❯ Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ Scoperto: la percentuale del danno, eventualmente stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicu- rato per ogni sinistro;
❯ Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’as- sicurazione;
❯ Terzi: qualunque persona, eccetto:
- soggetti coassicurati con questa stessa polizza;
- coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, an- che se non presenti nel suo stato di famiglia;
- ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’assicurato;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
B. Definizioni - Pagina 1 di 12
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
DA QUANDO A QUANDO SONO COPERTO?
Esempio di durata della copertura
Stipulo il contratto alle 15:25 di oggi, sabato 10 gennaio.
Scelgo una durata di 3 giorni e indico come data di decorrenza oggi, sabato 10 gennaio.
Decorrenza: ore 18:00 di oggi, sabato 10 gennaio.
Scadenza: ore 18:00 di martedì 13 gennaio.
Scelgo una durata di 3 giorni e indico come data di decorrenza lunedì 12 gennaio.
Decorrenza: ore 00:00 di lunedì 12 gennaio.
Scadenza: ore 24:00 di mercoledì 14 gennaio.
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi
Il contraente può acquistare la polizza solo tramite la piattaforma digitale riservata ai clien- ti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto. Il pagamento del premio, comprensivo di imposte e provvigioni, può essere effettuato con carta di credito o PayPal.
Art. 2 - Periodo di copertura
Il periodo di copertura del contratto dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente:
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorse 2 ore dall’istante in cui il contratto viene stipulato, con un arrotondamento per eccesso, e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto.
• se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto.
In entrambi i casi, Xxxxxxxx utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.
La durata massima dell’assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
Art. 3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida per sinistri che avvengono nei paesi dell’Unione Europea e nel Re- gno Unito. Le prestazioni di assistenza “Invio fisioterapista”, “Invio collaboratore familiare”, “Invio baby-sitter” e “Invio pet sitter” possono essere erogate solo in Italia, anche se il sini- stro avviene all’estero.
Art. 4 - Massimali e somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.
Art. 5 - Soggetti assicurabili
L’assicurazione vale per persone di età uguale o superiore ai 4 anni e inferiore ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza del contratto.
Art. 6 - Diritto del contraente al ripensamento
Non è previsto il ripensamento.
Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Il contratto non può essere sospeso.
Art. 8- Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verifi- care i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali richieste di rettifica devono
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 12
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
essere comunicate subito a Genertel. La correzione di eventuali dati errati è possibile solo prima della decorrenza del contratto. Per la rettifica Genertel richiede al contraente il paga- mento di un importo aggiuntivo pari a 10 euro per costi amministrativi. Eventuali errori materiali segnalati dopo la decorrenza del contratto sono gestiti nel rispetto dei principi di conservazione del contratto, di correttezza e buona fede e di proporzionalità.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile1, se il contraente al momento della stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenti relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quel- lo che sarebbe stato altrimenti calcolato.
Art. 9 - Altre assicurazioni
L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata solo al momento della denuncia di un sinistro.
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
Se l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’indenniz- zo.
Art. 11 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione2.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.
Art. 12 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell’assicu- rato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Ogni indennizzo liquida- bile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di pagamento del sinistro.
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garanti- re la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Re- gno Unito o dell’Italia.
Art. 15 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
1 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
2 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 3 di 12
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 16 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbli- gatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia. it (Legge 9/8/2013, n 98).
È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La infor- miamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 12
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una cor- retta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per mo- tivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto pre- cede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021”.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubbli- ci, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la pre- sente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 12
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Com- pagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’e- sperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro tra- sferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
• tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzio- namento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statisti- che (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
• supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
• personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, ca- tegorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assi- curazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipu- lazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, ver- samenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, al- tre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
- UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
SEZIONE 1 ❯ ASSISTENZA SPORT LIGHT
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, che vengono erogate dalla Struttura Orga- nizzativa Europ Assistance (d’ora in poi Struttura Organizzativa).
Consulenza medica
Se durante la pratica di un’attività sportiva l’assicurato subisce un infortunio e ha bisogno di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto medico telefonico.
Il consulto è prestato sulla base delle informazioni fornite dall’assicurato e, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale come diagnosi.
La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun assicura-
C. Condizioni di Assicurazione - Pagina 6 di 12
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
to può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione.
Consulenza ortopedica
Se durante la pratica di un’attività sportiva l’assicurato subisce un infortunio, può contattare i medici ortopedici della Struttura Organizzativa, direttamente o attraverso il proprio medi- co curante, per decidere la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
L’assicurato deve comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico. La consulenza telefonica viene fornita 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Ciascun assicura- to può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’assicurazione.
Invio fisioterapista
Ciascun assicurato può richiedere la prestazione fino a 3 volte nel periodo di durata dell’as-
Se durante la pratica di un’attività sportiva l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni e ha bisogno di fisioterapia al domicilio durante il successivo periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa gli invia direttamente un fisioterapista e tiene a proprio carico la sua retribuzione.
sicurazione, con un massimo di 4 sedute di fisioterapia per sinistro. Invio collaboratore familiare
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante l’attività sportiva l’assicurato non è in condi- zioni di occuparsi delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa indica il nominativo di un collaboratore familiare nella zona in cui l’assicurato si trova, compatibil- mente con le disponibilità locali.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del collaboratore fino a un massimo di 5 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di durata dell’assicurazione. Eventuali eccedenze vengono regolate direttamente tra l’assicu- rato e il collaboratore inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concor- date con la Struttura stessa.
Invio baby-sitter
Se in seguito a un infortunio avvenuto durante l’attività sportiva, l’assicurato non è in condi- zioni di occuparsi di uno o più figli di età inferiore a 13 anni, la Struttura Organizzativa indica il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui l’assicurato si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione della baby-sitter fino a un massimo di 5 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di durata dell’assicurazione.
Invio pet sitter
preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della prestazione.
Per il primo invio è richiesto un
Se durante la pratica di un’attività sportiva l’assicurato subisce un infortunio che comporta un ricovero di almeno una notte e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in condizioni di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al domicilio dell’assicurato.
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.
Per ciascun assicurato, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la retribuzione del pet sitter fino a un massimo di 5 ore complessive per sinistro e per l’intero periodo di dura- ta dell’assicurazione.
Art. 1.2 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
nogeni;
stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci-
pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
partecipazioni a regate veliche;
pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
pratica di sport aerei in genere;
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
Art. 1.3 - Esclusioni
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• atti di autolesionismo;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• attività svolte in violazione di norma di legge;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
COSA FACCIO SE HO BISOGNO DI ASSISTENZA?
1 chiama dall’Italia il numero verde: 000.00.00.00;
chiama, anche dall’estero, il numero: x00.00.00.00.00.00;
2 comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3 fornisci i tuoi dati: cognome, nome, numero di contratto, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Porta sempre con te il numero di polizza per velocizzare l’assistenza! Il numero di contratto puoi trovarlo nella email di conferma dell’attivazione della tua polizza o accedendo con le tue credenziali alla tua Area Riservata del sito xxx.xxxxxxx.xxx.
La Struttura Organizzativa Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.
SEZIONE 2 ❯ INFORTUNI SPORTIVI
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel paga un indennizzo forfettario se durante la pratica di attività sportive si verifica un infortunio che causa all’assicurato:
• una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo (se interessa le dita deve coinvolgere alme- no tre falangi, o due in caso di frattura del pollice o dell’alluce);
• una lussazione ad anca, xxxxxxxxx, polso o gomito, caviglia o spalla.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 2.2 - Massimali
L’importo dell’indennizzo forfettario per evento e per ciascun assicurato è pari a 500 euro.
Art. 2.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 2.4 - Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni dovuti a:
• pratica di sport aerei in genere;
• pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
• partecipazioni a regate veliche;
• pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• atti di autolesionismo;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• attività svolte in violazione di norma di legge;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
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SEZIONE 3 ❯ DIARIA DA RICOVERO
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel paga un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal primo se l’as- sicurato viene ricoverato per un periodo superiore a 2 giorni in un istituto di cura a causa di un infortunio avvenuto durante la pratica di attività sportive. Il giorno di dimissione non vie- ne conteggiato e Genertel non indennizza i giorni di ricovero non strettamente legati all’in- fortunio subito.
L’indennizzo è da intendersi per assicurato. La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assicurazione.
Art. 3.2 - Massimali
L’indennità giornaliera è pari a 50 euro, per un massimo di 30 giorni consecutivi di ricovero.
Conserva tutta la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
Art. 3.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato.
Sono esclusi i ricoveri dovuti a sublussazioni e lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
Art. 3.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per ricoveri dovuti a infortuni che derivano da:
• pratica di sport aerei in genere;
• pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
• partecipazioni a regate veliche;
• pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
• pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• atti di autolesionismo;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o di terrorismo;
• attività svolte in violazione di norma di legge;
• fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a:
- certificato medico;
- referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di ricovero conserva e invia anche tutta la documentazione medica relativa, inclusa la cartella clinica.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.
SEZIONE 4 ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura il rischio che deriva dallo svolgimento di attività sportive nell’ambito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:
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❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
• conseguenti a un fatto accidentale;
• causati involontariamente; e se tali danni comportano:
• morte o lesioni a persone o animali;
• distruzione o deterioramento di cose.
Art. 4.2 - Massimali
Il massimale è pari a 15.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
Art. 4.3 - Eventi non assicurati
Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell’assicurato. Non si considerano terzi rispetto all’assicurato:
• soggetti coassicurati con questa stessa polizza;
• coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, anche se non presenti nel suo stato di fami- glia;
• ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’assicurato;
• persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
Art. 4.4 - Esclusioni
La garanzia non comprende la responsabilità per danni a cose che l’assicurato ha in conse- gna, custodia o detiene per qualunque motivo.
La garanzia non opera per i danni che derivano da:
• pratica di sport aerei in genere;
• pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
• pratica di sport esercitati professionalmente o a livello agonistico;
• partecipazioni a regate veliche;
• pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
• stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e alluci- nogeni;
• inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
• stato di guerra e insurrezioni;
• attività svolte in violazione di norma di legge.
Art. 4.5 - Franchigia
È prevista una franchigia di 250 euro.
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 15.000 euro
Franchigia: 250 euro
Ammontare del danno: 4.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 3.750 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro
COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?
Documenta l’accaduto
1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogline le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno:
• Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.
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SEZIONE 5 ❯ PROCEDURA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI
ASSISTENZA SPORT LIGHT
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 5.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per ricevere assistenza, l’assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assi- stance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’Italia o dall’estero, al numero: x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può richiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla prestazione dell’as- sistenza. L’assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta.
L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la auto- rizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la pre- stazione.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di contratto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
INFORTUNI SPORTIVI E DIARIA DA RICOVERO
Art. 5.2 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Infortuni sportivi, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sini- stro entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la pos- sibilità, come previsto dal Codice Civile3.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile4, se l’as- sicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’attività svolta al momento dell’evento;
• ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel anche:
• certificato medico;
• referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
In caso di richiesta di attivazione della diaria da ricovero, l’assicurato deve presentare a Genertel anche:
• i certificati medici che attestano il decorso e le eventuali dimissioni;
• la copia completa della cartella clinica.
Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizzabile;
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono suf- ficienti a farlo;
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.
Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
3 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
4 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
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❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 5.3 - Modalità per la denuncia del sinistro
Per la garanzia Responsabilità Civile, l’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall’evento o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile5.
Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile6, se l’as- sicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
La denuncia deve includere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo, giorno e ora dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• i beni coinvolti;
• le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
• l’indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
• le autorità eventualmente intervenute;
• ogni altro dato rilevante.
Genertel paga al danneggiato quanto a lui dovuto dall’assicurato civilmente responsabile nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia.
DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?
Puoi fare la denuncia:
• inviando una email all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)
Art. 5.4 - Termini di liquidazione
Genertel si impegna a procedere al pagamento dell’indennizzo, oppure a comunicare i mo- tivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.
5 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
6 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
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Note
Note
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
email XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
ASSISTENZA SINISTRI
email xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE
24 ore su 24, 7 giorni su 7
numero verde 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero x00.00.00.00.00.00
RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
e/o
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
Mod. SportPlus - Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna -12/22 - Rotomail
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
6ssicuía…io⭲c pcí la copcítuía dci íiscmi da attività spoítiva
Documc⭲to i⭲foímativo íclativo al píodotto assicuíativo
Compao⭲ia: Gc⭲cítcl S.p.6. Píodotto: Píotc…io⭲c Spoít Plus - cd. 12/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza, dedicata ai clienti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, assicura i rischi di responsabilità civile e infortuni, e offre assistenza durante la pratica di attività sportive con una soluzione acquistabile anche in forma istantanea e di durata temporanea.
Che cosa non è assicurato?
ASSISTENZA SPORT LIGHT
✘ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
✘ Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
INFORTUNI SPORTIVI
✘ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
✘ Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
DIARIA DA RICOVERO
✘ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
✘ Sono escluse le sublussazioni e le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidiva).
RESPONSABILITÀ CIVILE
✘ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell’assicurato.
✘ Non si considerano terzi rispetto all’assicurato:
- soggetti coassicurati con questa stessa polizza;
- coniuge, genitori, suoceri, figli dell’assicurato, anche se non presenti nel suo stato di famiglia;
- ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell’assicurato;
- persone che sono in rapporto di dipendenza con l’assicurato.
Che cosa è assicurato?
ASSISTENZA SPORT LIGHT
Genertel, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance, in caso di infortunio che avvie- ne durante l’attività sportiva offre all’assicurato le seguenti prestazioni:
✔ Consulenza medica
✔ Consulenza ortopedica
✔ Invio fisioterapista fino a 4 sedute
✔ Invio collaboratore familiare fino a 5 ore
✔ Invio baby-sitter fino a 5 ore
✔ Invio pet-sitter fino a 5 ore.
INFORTUNI SPORTIVI
Genertel paga un indennizzo forfettario se du- rante lo svolgimento di attività sportive si verifi- ca un infortunio che causa all’assicurato:
✔ una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo;
✔ una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.
DIARIA DA RICOVERO
✔ Genertel riconosce un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero a partire dal primo se l’assicurato viene ricoverato per più di 2 giorni in un istituto di cura per un infortunio. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e Genertel non indennizza i giorni di ricovero non strettamente legati all’infortunio subito.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Genertel assicura il rischio che deriva dallo svol- gimento di attività sportive nell’ambito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l’assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi di danni:
✔ conseguenti a un fatto accidentale;
✔ causati involontariamente; e se tali danni comportano:
✔ morte o lesioni a persone o animali;
✔ distruzione o deterioramento di cose.
Ci sono limiti di copertura? ASSISTENZA SPORT LIGHT
Sono esclusi gli infortuni dovuti a: pratica di sport aerei in genere;
pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; partecipazioni a regate veliche;
pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo;
attività svolte in violazione di norma di legge.
Le prestazioni di Consulenza medica, Consulenza ortopedica e Invio fisioterapista sono fornite fino a 3 volte nel
periodo di assicurazione, per ciascun assicurato.
INFORTUNI SPORTIVI
Sono esclusi gli infortuni dovuti a: pratica di sport aerei in genere;
pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; partecipazioni a regate veliche;
pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo;
attività svolte in violazione di norma di legge.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assi- curazione.
DIARIA DA RICOVERO
Sono esclusi gli infortuni dovuti a: pratica di sport aerei in genere;
pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; partecipazioni a regate veliche;
pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore;
pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo;
attività svolte in violazione di norma di legge.
L’indennità giornaliera è prevista per massimo 30 giorni consecutivi di ricovero.
La copertura è prestata per un massimo di un evento per ciascun assicurato per l’intero periodo di validità dell’assi- curazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia non opera per i danni che derivano da: pratica di sport aerei in genere;
pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; partecipazioni a regate veliche;
pratica di sport che comportano l’uso di veicoli o natanti a motore; pratica di sport esercitati professionalmente o a livello agonistico;
stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; attività svolte in violazione di norma di legge.
La garanzia non comprende la responsabilità per danni a cose che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene
per qualunque motivo.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Assicuíazione peí la copeítuía dei íischi da attività spoítiva
Documento infoímativo píecontíattuale aggiuntivo peí i píodotti assicuíativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: Geneítel S.p.A. Píodotto: Píotezione Spoít Plus
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 12/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XxxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 273 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 250 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 226% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (289 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (128 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammon- ta a 57 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto.
ASSISTENZA SPORT LIGHT
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
INFORTUNI SPORTIVI
L’importo dell’indennizzo forfettario per evento e per ciascun assicurato è pari a 500 euro.
DIARIA DA RICOVERO
L’indennità giornaliera è pari a 50 euro.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Il massimale è pari a 15.000 euro per tutta la durata dell’assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l’assicurazione non vale per persone di età inferiore ai 4 anni o maggiore o uguale ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza. |
ASSISTENZA SPORT LIGHT
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
INFORTUNI SPORTIVI
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
DIARIA DA RICOVERO
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- scioperi, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, movimenti o tumulti popolari, saccheggi, atti di vandalismo o terrorismo;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
RESPONSABILITÀ CIVILE
A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i danni che derivano da:
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra e insurrezioni.
È prevista una franchigia di 250 euro. Non sono previsti scoperti.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via posta all’indirizzo Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. |
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
In caso di sinistro per cui l’assicurato chiede l’attivazione dell’Assistenza sport light, il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance a momento del sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Le prestazioni relative all’Assistenza sport light è erogata direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Per l’Assistenza sport light, Genertel ha affidato la gestione dei sinistri a: EUROPASSISTANCE - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), raggiungibile al telefono dall’Italia al numero verde 000.00.00.00 o, anche dall’estero, al numero x00.00.00.00.00.00. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Genertel si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non è previsto il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ai clienti del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna che vogliono assicurarsi per i rischi di responsabilità civile e infortuni e desiderano avere assistenza in caso di necessità durante la pratica dell’attività sportiva per un periodo massimo di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico del contraente pari al 25,00% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione è valida per sinistri che avvengono nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Le prestazioni di assistenza “Invio fisioterapista”, “Invio collaboratore familiare”, “Invio baby-sitter” e “Invio pet sitter” possono essere erogate solo in Italia, anche se il sinistro avviene all’estero.
Che obblighi ho?
- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate subito a Genertel. La correzione di eventuali dati errati è possibile solo prima della decorrenza del contratto. Per la rettifica Genertel richiede al con- traente il pagamento di un importo aggiuntivo pari a 10 euro per costi amministrativi. Se il contraente alla stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenti relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- L’eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata al momento della denuncia di un sinistro.
- In caso di sinistro, se l’assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori
dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte e provvigioni, deve essere pagato in un’unica soluzione. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o Pay Pal.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il periodo di copertura del contratto è subordinato al pagamento del premio e dipende dalla data di decorrenza e dalla durata scelte dal contraente:
- se il contraente sceglie di far decorrere il contratto dal giorno stesso della stipula, la copertura ha effetto trascorse 2 ore dall’istante in cui il contratto viene stipulato, con un arrotondamento per eccesso, e termina alla stessa ora del giorno di scadenza indicato in contratto;
- se il contraente sceglie di far decorrere il contratto in uno dei giorni successivi a quello della stipula, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno scelto come decor- renza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto.
In entrambi i casi, Xxxxxxxx utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.
La durata massima dell’assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
Come posso disdire la polizza?
Non sono previsti la disdetta o il recesso. Alla sua naturale scadenza la polizza si risolve e non è previsto il rinnovo.