Accordo di programma
Accordo di programma
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari
previsti dal piano di zona
ai sensi
• dell’art. 19 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
• dell’art. 18 della legge regionale 3/2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Tra
− l’Amministrazione comunale del Comune di Milano rappresentata dall’Assessore alle Politiche Abitative Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
− l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
− L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Fatebenefratelli Sacco, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
− L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxx,
− L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Santi Paolo e Carlo, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx,
− L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Centro Specialistico ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
− La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx Xxxxxxx;
e i soggetti di cui all’art. 18 c. 7 L.R. 3/2008 che potranno aderire;
Premesse Dato atto che
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che
o i comuni associati (negli ambiti distrettuali ora individuati secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 23/15) …, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali (ora Agenzie di Tutela della Salute, in attuazione della legge regionale n. 23/15), provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona;
o il piano di zona è, di norma, adottato attraverso accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
o all'accordo di programma, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1dell’art. 19 della legge n. 328/00, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10 della stessa legge n. 328/00, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano;
• la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito social”, così come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che:
o all’articolo 11, comma 1, lettera a) attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità di offerta sociali;
o all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge;
o all’articolo 18
▪ individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
▪ definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l’ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;
• la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”:
o all’art 1 afferma che
▪ il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e socio- sanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
▪ la presente legge favorisce, inoltre, per quanto di competenza e nell’ambito del SSL, l’integrazione del SSR con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali;
o all’art. 2 prevede che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR sono attuate, nell’ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti principi, tra cui:
▪ promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
o all’art 6 rimarca che le ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali;
o all’art. 7 evidenzia che le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali;
o all’art. 9 prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, anche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, in particolare di telemedicina, le modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
o in più articoli indica la necessità dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; le reti sono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e da patologie cronico- degenerative.
Richiamati
• il DPCM 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie” finalizzato alla definizione di tali prestazioni e alla attribuzione degli oneri conseguenti al FSN o agli Enti Locali;
• il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” - le successive modifiche e integrazioni - e il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” , per le parti in vigore o che entreranno in vigore con successivi provvedimenti ;
• Le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” di cui alla DGR n. 7631/2018”;
Convenuto
che
- il Piano di zona del Comune di Milano 2015-2017 è stato attuato, come rilevato dal Verbale della riunione del 24 ottobre 2018 del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di zona del Comune di Milano 2012-2014 che, in considerazione della documentazione esaminata, ha “ritenuto coerenti i contenuti della Determinazione Dirigenziale ricognitiva relativa alla ‘Approvazione del piano delle azioni e della relazione finale quali documenti rendicontativi del Piano di Zona 2015 – 2017” e il documento Allegato 1” e ha altresì “considerato tutta la documentazione coerente con le disposizioni regionali e considera attuati ‘per prassi’ gli adempimenti previsti dalla DGR 2941/2014 .”
- nell’ambito del processo di programmazione del welfare locale del Comune di Milano, il presente documento recepisce le indicazioni di ricomposizione delle politiche di welfare che il Comune di Milano e l’ATS della Città Metropolitana di Milano concordano sottoscrivendo l’Accordo per la realizzazione del Piano di Zona articolato secondo gli obiettivi e gli impegni specifici indicati;
Visti:
- i verbali delle Cabine di regia del 06/12/2018;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 26/09/2019 di Milano con la quale è stato approvato il Piano di Zona per il Triennio 2018 – 2020 - Allegato 1 al presente Accordo di Programma come sua parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
che costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma in quanto condizioni preliminari ed essenziali per l’assunzione di reciproci impegni per l’attuazione del Piano di Zona 2012-2014.
si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di Programma
Art 1 – Oggetto
Il presente accordo di programma, che rappresenta l’atto con cui i diversi attori adottano il Piano di Zona per il triennio 2018-2020 (allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale), ha per oggetto la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona.
Art. 2 – Finalità ed obiettivi
Il presente Accordo di Programma intende dare concreta attuazione al processo di programmazione e progettazione locale del Piano di Zona, nell’ottica del rafforzamento degli elementi volti a realizzare l’integrazione intesa come la capacità delle diverse reti di lavorare in una logica sinergica, costruendo filiere di servizi e di interventi coerenti e capaci di promuovere un modello di welfare che sostenga le persone fragili, affiancando sia loro che, ove presenti, i rispettivi nuclei famigliari, in modo integrato e con continuità attraverso una maggiore territorializzazione del welfare quale nuovo modello di governance atto ad avvicinare i servizi ai cittadini.
La programmazione del triennio 2018-2020, come previsto dalle “Linee di indirizzo”, ha, infatti, come priorità la realizzazione di servizi e di interventi di welfare locale in forma partecipata e integrata, facendo leva su risposte prossime, adeguate, personalizzate e innovative rispetto alle domande del territorio. In particolare emerge la necessità di un rafforzamento della presa in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante con gli attori che animano il welfare locale, proseguendo nel percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi già avviato durante la precedente triennalità.
L’obiettivo prioritario è costituito dalla necessità non solo di allineare gli interventi di presa in carico ma anche da scelte di progettazione nel medio e lungo termine, che favoriscano la convergenza di tempistiche, modalità e contenuti degli obiettivi zonali. Ne deriva l’esigenza di promuovere un sistema di welfare in grado di affiancarsi e sostenere le persone fragili che necessitano interventi anche di carattere sociale continuativi nel tempo, al fine di evitare lo scivolamento in condizioni di esclusione sociale o rimediare a condizioni di vulnerabilità socio-economica, per i quali diventa fondamentale superare la frammentazione degli interventi e delle risorse.
La programmazione delle politiche sociali locali per questo nuovo triennio ha inizio e prosegue attraverso una profonda conoscenza del bisogno del territorio per costruire risposte adeguate e innovative, al fine di portare un beneficio reale ai cittadini. Il bisogno sociale emergente è infatti sempre più articolato, comprendendo situazioni di vulnerabilità socio-economica e povertà sociale radicate, che rispetto al passato interessano anche fasce nuove di popolazione, quali i giovani e i
lavoratori. Infine, altra finalità della programmazione di zona è costituita dalla integrazione delle politiche sociali prodotte con le politiche regionali e nazionali.
La finalità e gli obiettivi di tali impegni sono costituiti dalla ricomposizione tra le diverse istituzioni e tra le azioni svolte dagli attori che operano nel welfare locale, impostando un modello di politiche sociali fondate sull’innovazione, e sull’integrazione delle diverse componenti del sistema di welfare. In particolare le azioni dell’integrazione sociale con quella sociosanitaria saranno descritte in uno specifico documento, condiviso in Cabina di Regia, come meglio specificato all’art. 7.
Art. 3 – Ente Capofila
Il Comune di Milano è qualificato come Ente Capofila responsabile dell’attuazione, attraverso la propria struttura organizzativa, del presente Accordo che adotta il Piano Sociale di Zona, così come deliberato dagli organi istituzionali del Comune.
L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento della attuazione del Piano di Zona, di gestione delle risorse complessive necessarie e dei finanziamenti disponibili, di indirizzo e di orientamento delle scelte gestionali per assicurare efficacia e omogeneità della loro realizzazione concreta.
Art. 4 – L’Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, come la struttura tecnico-amministrativa a cui è affidato il coordinamento degli interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del Piano.
Rappresenta la struttura di supporto tecnico e assume il ruolo di supporto tecnico e gestione dei processi attuativi della programmazione zonale riferiti in particolare agli obiettivi di ricomposizione e superamento della frammentazione, favorendo l’accesso ai servizi e promuovendo nuovi strumenti e azioni di welfare.
Garantisce il coordinamento operativo, definisce e verifica le modalità operative per l’attuazione dell’Accordo di Programma, redige relazioni sullo stato avanzamento dei lavori e tiene informati i soggetti sottoscrittori sull’andamento del processo di attuazione del Piano di Zona.
Si interfaccia con ATS e partecipa, attraverso il suo responsabile, alla Cabina di Regia di cui all’ar- ticolo 6, comma 6, lettera f) della legge regionale n. 23/15
Al termine di ogni annualità di esecuzione del Piano di Zona, o su richiesta del Collegio di Vigilanza, l’Ufficio di Piano predispone una relazione sullo stato di attuazione del Piano relativamente alle attività concretamente svolte, all’utenza raggiunta e ai bisogni effettivamente soddisfatti, nonché alla qualità degli interventi attivati.
Art. 5 – Soggetti sottoscrittori
Sono soggetti sottoscrittori del presente accordo:
• l’Amministrazione comunale del Comune di Milano rappresentata dall’Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,
• l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx,
• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Fatebenefratelli Sacco, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxx,
• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Santi Paolo e Carlo, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx,
• L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Centro Specialistico ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
• La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx Xxxxxxx
Potranno aderire all’Accordo anche tutti i soggetti di cui all’art. 18 c. 7 L.R. 3/2008.
Tutti i soggetti che aderiranno al presente Accordo sono oggetto di valorizzazione e soggetti di co- progettazione per l’attuazione del presente accordo e del relativo Piano di Zona e hanno titolo a proporre alla Cabina di regia di cui all’articolo precedente la discussione di argomenti attinenti l’attuazione e sviluppo del Piano di zona.
Art. 6 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun sottoscrittore, le parti firmatarie del presente Accordo di Programma si impegnano:
• a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Piano stesso;
• alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla programmazione zonale come la scuola, il terzo settore, le organizzazioni sindacali, anche attraverso protocolli di intesa e accordi laddove ritenuto opportuno, per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste;
• a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, monitoraggio e valutazione della programmazione;
• a individuare le forme più opportune di scambio di dati e di informazioni utili ai processi di monitoraggio, verifica e programmazione delle iniziative in campo sociale e socio- sanitario.
In particolare, il Comune:
• individua in sede di programmazione annuale nell’ambito del Piano di Zona gli stanziamenti destinati alle Politiche Sociali complessivamente programmati;
• rende disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona;
• individua il/i tecnici componenti specifici tavoli con proprio atto successivo alla sigla del presente Accordo e, nel caso di nomina, favorisce l’assunzione di incarichi di coordinamento di area o di singoli gruppi di lavoro da parte del proprio personale;
• garantisce i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant’altro contenuto nell’allegato Piano di Zona.
L’ATS della Citta Metropolitana di Milano coordina le azioni finalizzate all’integrazione sociosanitaria, concorre alla sua attuazione per gli impegni indicati nel successivo articolo art. 7, assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.
Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:
• il raccordo con le ASST per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori, l’assistenza degli anziani non autosufficienza e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
• la condivisione tra ATS, ASST, erogatori di ambito sanitario e sociosanitario, Comune di Milano dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
• lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi sono riconosciuti come strumenti per l’esercizio efficace della governance del sistema.
L’ATS si propone di realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo – funzionale.
Al fine di realizzare gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria sopra espressi ATS assicurerà la “regia” nella stipula di eventuali accordi, protocolli operativi con i soggetti interessati, in relazione alle finalità da perseguire.
Le ASST e IRCCS concorrono, per gli aspetti di competenza, all’integrazione sociosanitaria. Prioritarie saranno, al riguardo, le azioni volte ad assicurare:
• il raccordo con l’ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori, l’assistenza degli anziani non autosufficienza e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di fragilità e della vulnerabilità familiare;
• la condivisione con ATS, erogatori di ambito sanitario e sociosanitario e Comune di Milano dei percorsi per una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;
• lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi sono riconosciuti come strumenti per l’esercizio efficace della governance del sistema.
Gli Enti aderenti al presente accordo:
- forniscono la disponibilità alla progettazione e realizzazione delle azioni e dei servizi ricompresi nella progettualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, attraverso la partecipazione ai tavoli di area ed a eventuali gruppi di lavoro, previa adesione al Piano di Zona;
- danno disponibilità a procedure di qualificazione, accreditamento, collaborazione volte alla realizzazione del Piano di Zona;
- partecipano alle riunioni della Cabina di regia , concordando le forme e i modi di rappresentanza, per la trattazione di argomenti attinenti l’attuazione e lo sviluppo del Piano di zona;
- concorrono con proprie risorse come previsto dalla legge n. 328/2000, secondo le opportunità offerte dalle proprie forme giuridiche e dalla singola azione di Piano, e comunque partecipando al processo di programmazione e di verifica con propri aderenti o proprio personale e quant’altro contenuto nell’allegato Piano di Zona.
Art. 7 – Integrazione sociosanitaria
La programmazione sociale si inserisce nel percorso di integrazione con il sistema sociosanitario in un processo volto ad evitare duplicazioni di interventi e promuovere la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie in ottica di presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.
Per integrazione sociosanitaria si devono intendere “tutte le attività atte a soddisfare, mediante un complesso processo assistenziale, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità di cura e quelle di riabilitazione”. L’integrazione sociosanitaria trova declinazione, in continuità con le azioni in atto e tenuto conto dell’evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento, negli obiettivi, azioni e impegni di cui al documento allegato al presente atto.
Art. 8 – Collaborazione con il Terzo Settore
Il sistema di governance della programmazione sociale, come è stato delineato nel Piano allegato, riconosce e valorizza il confronto con le realtà sociali del Terzo settore presenti nel territorio dell’Ambito.
In particolare, la collaborazione con il Terzo settore è finalizzata a implementare politiche sociali in grado di affrontare territorialmente il tema della lotta alla vulnerabilità e il rafforzamento dell’inclusione sociale, anche attraverso progettualità condivise.
Strumenti di collaborazione con il Terzo settore, che opera come attore della coesione sociale e si configura come fattore di innovazione e stimolo per la riorganizzazione del sistema, sono costituiti da specifici Tavoli, anche di tipo programmatorio, indicati nel documento di Piano o da accordi e protocolli relativi a specifiche progettualità.
Art. 9 – Strutture per l’attuazione del Piano di Zona e modalità di organizzazione e gestione
Le funzioni di governo del Piano di Zona vengono esercitate attraverso gli organismi di partecipazione e gestione indicati nel Piano di Zona allegato.
La Cabina di Regia ex art. 6, comma 6, della L.R. 23/2015, articolata e regolamentata con la deliberazione della ATS n. 295 del 23/3/2017, si configura come strumento per l’istruttoria tecnica interistituzionale dell’attuazione del presente Accordo, la verifica, il confronto relativi agli aspetti attinenti l’attuazione gli impegni del presente Accordo, con il compito, in particolare, di assicurare l’integrazione della rete socio-sanitaria con quella sociale, in modo da garantire continuità nel soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociosanitari e sociali espressi dal territorio.
Per i compiti di cui sopra la Cabina di Regia ha facoltà di istituire tavoli tecnici di lavoro specifici su aree di intervento e obiettivi che verranno individuati per approfondimenti , condivisioni di analisi per indicazioni di sviluppo condivise.
Art. 10 - Risorse
Le risorse economiche del presente accordo si riferiscono al budget come indicato nel Piano di zona allegato.
I soggetti sottoscrittori convengono che le risorse finanziarie previste nel Piano di Zona siano destinate all’Ente Capofila, che ne assicurerà la gestione con propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona, nel rispetto delle normative in materia e secondo le disposizioni degli organi di governo e di gestione del Piano di Zona.
Art. 11 – Monitoraggio e verifica
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto da un rappresentante designato, con proprio atto successivo all’adozione del presente Accordo, da ciascuno degli enti firmatari. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente.
L’Ufficio di Piano provvede a fornire al Collegio il supporto tecnico necessario.
Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno e verifica lo stato di attuazione dell’Accordo di Programma e del relativo Piano di Zona, sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio di Piano.
Può essere convocato altresì su richiesta degli Enti o soggetti aderenti. Svolge funzione di prima conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, aderenti o soggetti privati, su cui si pronuncia, anche sentite le parti, nel termine di 30 giorni.
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le fasi di attuazione del Piano di Zona e non composte bonariamente, ai sensi dell’art. 34 comma 2, legge 267/2000 si farà ricorso all’arbitrato.
La votazione del Collegio di Xxxxxxxxx avviene a maggioranza assoluta.
Art. 12 – Durata dell’Accordo e responsabilità della sua attuazione
Il presente Accordo di Programma, conformemente alla durata del Piano di Zona, decorre a partire dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.
Il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma è individuato nella figura del responsabile dell’ufficio di piano.
L’Ente Capofila, si impegna a pubblicare “anche per estratto” sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto secondo la normativa vigente.
Milano, 23 Dicembre 2019
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
L’Assessore alle Politiche Sociali ed Abitative del Comune di Milano, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore Generale dell’ASST Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale dell’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
IL Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Generale della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Xxxx Xxxxxxx
Il Direttore Generale l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano Xxxxxx Xxxxxxxxxxx