OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN RELAZIONE A CIASCUN SUB-LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE...
OGGETTO GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN RELAZIONE A CIASCUN SUB-LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 2 – ID 2349
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx.
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II TRANCHE CHIARIMENTI
1) Domanda
Con riferimento alla previsione di cui all’art. 27 comma 6 dell’allegato 3 recante lo schema di Accordo Quadro secondo cui Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” ei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro si chiede di confermare che, come accordato nell’ambito della stipula di precedenti Accordi quadro, tale atto costituisce un modello utilizzabile e soggetto a negoziazione tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore in qualità di, rispettivamente, Titolare e Responsabile o Sub- Responsabile del trattamento dei dati.
Risposta
Si conferma.
2) Domanda
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 3 n. 1 lett. c.1) e n. 2 lett. a.2) dell’Allegato 10_Patto di integrità e agli obblighi che l’Operatore Economico/fornitore deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:
A. che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016.
B. che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Spett.le Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01, indicato negli atti di gara oppure i cui nominativi verranno successivamente resi noti al Fornitore da Codesta Amministrazione al fine di poter rendere la dichiarazione nei confronti di soggetti determinati
Risposta
Non si conferma. Si precisa che l’art. 3 n. 1 lett. c 1) del Patto di Integrità si riferisce ad uno specifico obbligo del “Concorrente” che, pertanto, rileva in fase di partecipazione alla procedura di gara; l’art. 2 lett. 2 a) del medesimo documento, invece, attiene ad uno
specifico obbligo del “Fornitore” che, pertanto, si esplica durante il corso di esecuzione dell’Accordo Quadro. Si rimanda a quanto previsto nelle richiamate Linee Guida ANAC n. 4.
3) Domanda
Si chiede conferma che, con riferimento a quanto richiesto dall’art 6 Requisiti generali del Capitolato d’oneri “Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate” tali documenti dovranno essere presentati solo su richiesta dell’Ente appaltante in fase successiva alla presentazione dell’offerta
Risposta
Non si conferma. Al ricorrere delle fattispecie rilevanti indicate nel richiamato par. 6 del Capitolato d’Oneri, all’onere di dichiarazione segue, per il concorrente, l’onere di produzione documentale citato, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie valutazioni ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di mancata produzione documentale verrà comunque attivato il soccorso istruttorio (cfr. par. 13 del Capitolato d’Oneri).
4) Domanda
Si chiede conferma che nel trasmettere a codesta stazione appaltante l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si possano oscurare i dati sensibili relativi ai singoli lavoratori.
Risposta
Si conferma che possono essere oscurati i dati sensibili dei singoli lavoratori, al netto dei dati comunque necessari alla verifica del possesso del requisito di idoneità di cui al par. 7.1 lett. b) del Capitolato d’Oneri, relativo alla pari opportunità di genere e generazionali, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 e 3bis, della L. n. 108/2021.
5) Domanda
Si chiede conferma che l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva possa essere compreso all’interno della garanzia provvisoria da presentare in gara. In caso di risposta affermativa al precedente quesito di prega di confermare che non debba essere presentato l’Allegato 5.
Risposta
Si conferma che l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva deve essere compreso all’interno della garanzia provvisoria. Come previsto nel par. 10 “Garanzia Provvisoria” del Capitolato d’Xxxxx, “In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: […]6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante”. Si conferma che l’Allegato 5 non va presentato in sede di offerta, in quanto costituisce un fac-simile di “garanzia definitiva” da presentare solo in caso di aggiudicazione, tra la documentazione per la stipula (cfr. par. 23 del Capitolato d’Oneri).
6) Domanda
Si chiede gentile conferma che le dichiarazioni relative ai familiari conviventi non siano da presentare in questa fase di gara, non essendo tra l’altro elencate nello schema riepilogativo di offerta contenuto a pag. 28 del capitolato d’oneri
Risposta
Si conferma. Come previsto al par. 23 del Capitolato d’Xxxxx, “la dichiarazione, conforme all’Allegato 12 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria)” va prodotta unitamente agli altri documenti per la stipula, dall’aggiudicatario di ciascun singolo sub-lotto.
7) Domanda
In considerazione del fatto che nel Capitolato d’oneri Art. 7.2. “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. c) Fatturato specifico medio annuo” viene indicato che in caso di partecipazione a più lotti un concorrente che intende partecipare al Lotto 1 – Sub-lotto 1.a e al Lotto 3 – Sub-lotto 3.b, esso dovrà possedere il requisito del fatturato di cui al punto 7.2 lett. c) del Capitolato d’oneri dato dalla somma del valore richiesto per i vari sub-lotti che sarà quindi pari ad euro 586.000,00. Si chiede di confermare che trattasi di refuso in quanto un concorrente che intende partecipare al Lotto 1 – Sub-lotto 1.a e al Lotto 3 – Sub- lotto 3.b, dovrà possedere il requisito del fatturato di cui al punto 7.2 lett. c) dato dalla somma del valore richiesto per i vari sub- lotti che sarà quindi pari ad euro 645.000,00 (somma data da Sub-lotto 1.a: € 505.000,00 + Sub-lotto 3.b: € 140.000,00).
Risposta
Si conferma. Si tratta di un refuso in quanto i sub-lotti dell’esempio riportato al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri sono il sub- lotto 1.a e il sub-lotto 3.a (e non 3.b come erroneamente riportato).
8) Domanda
Rif. Art. 7.2 Capitolato d’Oneri – Requisiti di capacità economico-finanziaria
Al presente articolo è indicato che il partecipante devo possedere:
“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per un importo almeno pari a (IVA esclusa):
- Lotto 1
• Sub-lotto 1.a: € 505.000,00;
• Sub-lotto 1.b: € 545.000,00;
- Lotto 2
• Sub-lotto 2.a: € 212.000,00;
• Sub-lotto 2.b: € 300.000,00;
- Lotto 3
• Sub-lotto 3.a: € 81.000,00;
• Sub-lotto 3.b: € 140.000,00;
- Lotto 4
• Sub-lotto 4.a: € 106.000,00;
• Sub-lotto 4.b: € 155.000,00.
[…]
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 lett. c) del presente paragrafo, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito di partecipazione afferente la capacità economica e finanziaria in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto rispetto ai lotti per i quali si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).”
Si chiede di confermare che, per la partecipazione alla procedura ed ai sensi dell’allegato XVII parte I del D.Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii., sia consentita la presentazione di n. 2 referenze bancarie a dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria nonché ad attestazione della solidità economico finanziaria della ditta partecipante.
Risposta
Non si conferma: quand’anche il Codice, nel suo allegato XVII parte I, consenta la “possibilità” di utilizzare come strumento di comprova “idonee dichiarazioni bancarie”, nel caso di specie queste ultime non sono sufficienti alla comprova del requisito di capacità economica richiesto al par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri, in quanto dalle stesse non è possibile evincere “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, elementi necessari alla comprova del requisito richiesto. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel richiamato par. 7.2 lett. c) del Capitolato d’Oneri è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
9) Domanda
Rif. Art. 10 Capitolato d’Oneri – Cauzione provvisoria dove viene indicato: “In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.”
Si chiede di confermare che nel caso di partecipazione a lotti "completi", ovvero ad entrambi i sub-lotti in cui ogni lotto è suddiviso, sia possibile presentare un'unica cauzione per singolo lotto.
A titolo esemplificativo si chiede se sia corretto presentare, ad esempio per il Lotto 1, un’unica cauzione pari ad € 418.975,00 salvo eventuali riduzioni in caso di possesso certificazione ISO.
Risposta
Si conferma che sia in caso di partecipazione ad entrambi i sub-lotti di uno stesso lotto che in caso di partecipazione a più lotti/sub- lotti diversi, potrà anche essere prestata un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti/sub-lotti cui si intende partecipare ed un’unica dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva; in tal caso, tuttavia, la garanzia provvisoria, nonché l’impegno al rilascio della definitiva, dovranno indicare espressamente i singoli lotti/sub- lotti per i quali sono prestati, nonché la specifica degli importi di dettaglio delle singole cauzioni di ciascun lotto/sub-lotto.
10) Domanda
In riferimento paragrafo 2.2. “Chiarimenti” del Capitolato d’Oneri “……le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte……”, si chiede di precisare quale sia la data ultima di riscontro ai chiarimenti da parte di codesta Amministrazione: 17 dicembre 2021?
Risposta
Si conferma che le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate entro il 17 dicembre 2021.
11) Domanda
In riferimento a quanto indicato al paragrafo 26 “Appalti Specifici” del Capitolato d’Oneri: “ per ogni sub-lotto, e per tutta la
durata dello stesso, le Amministrazioni potranno affidare, uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze
1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
2) in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze adeguatamente motivate e di seguito indicate:
- specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami;
-tempistiche di consegna delle apparecchiature
Per quest’ ultimo punto, si chiede di precisare:
a. se è in questa fase di presentazione dell’offerta, che per poter rientrare nei criteri di scelta delle PPAA - secondo i predetti criteri in deroga a quelli di priorità di posizionamento - andrà fornita la proposta migliorativa dei tempi di consegna rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara (30 giorni solari successivi all’accettazione dell’Ordine di Fornitura da parte del Fornitore).
In caso affermativo, poiché non previsto nelle specifiche migliorative di gara, si voglia indicare quale sia il documento sul quale dichiarare detta proposta.
b. se diversamente codesta Amministrazione ritenga che tali tempistiche siano da intendersi oggetto di proposta esclusivamente de rendere a cura dell’aggiudicatario in sede di appalto specifico con la singola amministrazione al momento nel quale quest’ultima manifesterà idonea richiesta motivata secondo i criteri stabiliti al paragrafo 26 del Vostro Capitolato d’Xxxxx.
Risposta
Si precisa che i tempi di consegna indicati nel par. 3.1 del Capitolato Tecnico sono quelli che tutti i Fornitori sono tenuti a rispettare e per essi non è richiesto, in sede di offerta né tantomeno in sede di successivo rapporto con la singola Amministrazione, una proposta migliorativa in tal senso. Tuttavia, in fase di stipula, gli Aggiudicatari del singolo sub-lotto potranno indicare un numero di consegne mensili superiore rispetto a quelle riportate nel paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico; le Amministrazioni potranno utilizzare la deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito in considerazione delle tempistiche di consegna delle apparecchiature. Fermo quanto sopra, sarà cura dell’Amministrazione contattare il Fornitore per verificare i tempi di consegna.
12) Domanda
In riferimento a quanto indicato al paragrafo 26 “Appalti Specifici” del Capitolato d’Oneri:
“….Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:
1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
2) in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate:
- specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami;
- tempistiche di consegna delle apparecchiature...:”
si chiede di confermare che, anche in presenza delle condizioni di deroga disciplinate dal predetto paragrafo 26, le PPAA potranno acquistare dall'aggiudicatario prescelto apparecchiature sino alla disponibilità massima prevista per ogni singolo aggiudicatario, nel rispetto delle graduatorie come individuate al paragrafo 22 “AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA” del Capitolato d’Xxxxx e quindi ad esempio per il SubLotto 1a:
Sub-lotto 1.a – Ecotomografi multidisciplinari FINANZIATI CON FONDI PNRR E/O PNC
Offerte valide≥ 6 (sei)
Il numero di apparecchiature, pari a 579, oggetto di fornitura sarà così ripartito:
1. Primo in graduatoria: 205 (duecentocinque)
2. Secondo in graduatoria: 120 (centoventi)
3. Terzo in graduatoria: 85 (ottantacinque)
4. Quarto in graduatoria: 60 (sessanta)
Dal Quinto all’Ultimo in graduatoria: 109 (centonove).
che le 109 macchine verranno esclusivamente distribuite tra il quinto e l'ultimo in graduatoria senza possibilità alcuna (benché vengano rappresentati dalle Amministrazioni contraenti le motivazioni in deroga al criterio di priorità) di intaccare i volumi aggiudicati per il primo, secondo, terzo e quarto in graduatoria che pertanto non potranno concorrere alla porzione delle 109 macchine (riservate appunto solo dal quinto aggiudicatario fino all'ultimo in graduatoria).
Risposta
Si conferma con riferimento ad entrambi i quesiti. Quella indicata nel richiamato par. 22 del Capitolato d’Oneri è la quota massima di apparecchiature assegnabili a ciascun aggiudicatario. Il criterio di deroga di cui al punto 2) del paragrafo 26 del Capitolato d’Xxxxx si applica sempre e per tutti gli aggiudicatari, indipendentemente dal loro posizionamento in graduatoria ma, comunque, fino al limite massimo della quota assegnata.
13) Domanda
In riferimento al paragrafo 15.1. “Scheda Offerta Tecnica” del Capitolato d’Oneri: “…c) di rendere una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con modifiche in l. 108/2021…”
Si chiede di voler chiarire, come si presume essere nello spirito della specifica legge di riferimento, che, qualora non fosse "necessario" assumere nuovo personale per l'esecuzione del contratto medesimo, l'appaltatore si debba ritenere ottemperante alla norma, comunque dichiarando in offerta l'impegno formale a rispettarla qualora dovesse rendersi necessaria l'assunzione di nuovo personale dedicato al contratto d'appalto in oggetto.
Risposta
Si conferma.
14) Domanda
Si richiede l'equivalenza nei Lotti 3 e 4 della caratteristica minima “Immagine trapezoidale delle scansioni combinata con algoritmo di compound spaziale” con Immagine trapezoidale delle scansioni combinata con algoritmo di riduzione delle macchie ecografiche o software similare dal momento che tale funzione ha lo scopo di ottenere un’immagine con un campo di vista maggiore ma con la stessa risoluzione diagnostica dell’immagine standard.
Risposta
L’equivalenza nei Lotti 3 e 4 della caratteristica minima “Immagine trapezoidale delle scansioni combinata con algoritmo di compound spaziale” con Immagine trapezoidale delle scansioni combinata con algoritmo di riduzione delle macchie ecografiche o software similare, in ossequio al principio di cui all’art. 68 del Codice, sarà valutata dalla Commissione in corso di gara. A tal fine, – in sede di offerta (cfr. paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri) - il concorrente avrà l’onere di dimostrare in modo rigoroso, con una documentazione tecnica adeguata, l’equivalenza delle specifiche tecniche richieste. Qualora manchi tale prova il concorrente verrà escluso dalla gara.
15) Domanda
Si richiede la possibilità di fornire al posto della sonda lineare 3D richiesta nel Lotto 4 (Ecotomografi ginecologi) come opzionale una sonda lineare 2D con un software di ricostruzione 3D statico.
Risposta
Non si conferma.
16) Domanda
Si chiede se il range di frequenza, richiesto per le sonde previste da capitolato nei diversi lotti, è da considerarsi orientativo
Risposta
Si ribadisce, come indicato nell’Allegato 4 – Capitolato tecnico, che: “[…] TUTTI GLI ESTREMI SI INTENDONO CON UNA TOLLERANZA DI ± 1 MHZ PER I RANGE DI FREQUENZA […]”.
17) Domanda
Si richiede l'equivalenza dei connettori pinless con connettori sonde standard in grado di ridurre al massimo i rumori da interferenze magnetiche progettati per consentire una riduzione sostanziale del rumore all'origine del segnale.
Risposta
Non si conferma.
18) Domanda
A pag. 12 del Capitolato tecnico si parla di Caratteristiche tecniche minime dell’ecotomografo portatile di “fascia alta”. Si chiede conferma che nel Lotto 4 la richiesta è di ecografi carrellati ginecologi di fascia alta non di portatili come si evince dalle caratteristiche richieste.
Risposta
Si conferma che l’aggettivo “portatile” indicato nella denominazione della tabella 4 del par. 2.4 (p. 12 del Capitolato Tecnico) costituisce un mero refuso e che, pertanto, il lotto 4 ha ad oggetto gli ecotomografi ginecologici carrellati e non portatili.
19) Domanda
Per il Lotto 3 viene attribuito un punteggio di 5 punti per il Software per il calcolo dell'elasticità dei vasi (Stiffness); si chiede se è possibile eseguire la valutazione dell’elasticità dei vasi utilizzando il modulo Elastosonografico.
Risposta
Non si conferma.
20) Domanda
Pag.45 Capitolato oneri - Lotto 1 - Criteri valutazione punto 1.13: essendo il requisito punteggio tabellare si chiede di spiegare il criterio di attribuzione con il quale si può prendere il relativo punto 1,5 correlato (ad es. esiste un cut-off di frequenza al di sopra del quale viene considerata alta frequenza?).
Risposta
Si veda errata corrige pubblicata il 6 dicembre 2021.
21) Domanda
Si chiede conferma che:
1. Allegato_14_Istruzioni_Responsabile_trattamento_dati inserito quale documento di gara, debba essere compilato e firmato solo in caso di aggiudicazione e non in fase di presentazione della documentazione
2. Allegato 15_ scheda_giustificativi; Allegato 15_1 schema_conto_economico_commessa; Allegato 15_2 scheda_costi_manodopera possono essere presentati in fase di aggiudicazione.
Risposta
Con riferimento al punto 1. si conferma che l’Allegato 14 dovrà essere compilato successivamente all’aggiudicazione.
Con riferimento al punto 2. si ribadisce quanto previsto nel par. 16 del Capitolato d’Oneri ovvero che “Oltre a quanto sopra, il concorrente produce, attraverso l’inserimento a Sistema, nella busta denominata “Economica” nell’apposita Sezione denominata “Eventuali giustificativi”, i giustificativi di cui all’art. 97, comma 1, del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché quelle relative ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura. I predetti giustificativi, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell’offerta, dovranno essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nell’allegato “Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e della sicurezza” (Allegato 15), tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell’Allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico.” I predetti giustificativi saranno esaminati in caso di anomalia dell’offerta ovvero, per quanto riguardo l’allegato 15.2 “Scheda Costi Manodopera”, ove non vi sia stato il sub-procedimento anomalia, nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria.
22) Domanda
Con riferimento alla definizione dei costi del personale e della manodopera si chiede se i costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni debbano essere considerati tra i costi della manodopera o, in caso contrario, se debbano essere indicati come costi del personale alla voce “Costi relativi alla formazione” o altra voce dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 15.1.
Risposta
I costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non sono stati qualificati come costi della manodopera nell’ambito della stima effettuata da codesta stazione appaltante (cfr. par. 3 del Capitolato d’Oneri). I costi in questione possono essere, pertanto, ricompresi all’interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 15.1.
23) Domanda
Con riferimento allo schema di calcolo “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 15.1 si chiede se la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% che il Fornitore che esegue l’Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A., da calcolarsi sul valore del fatturato al netto dell'IVA, realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni (rif. Art. 2.3. del Capitolato d’Oneri) e in tal caso se i costi della Fee siano da calcolare sul quantitativo massimo di apparecchiature previsto per ciascun lotto. In caso contrario, si chiede se, analogamente ai costi stimati per le verifiche ispettive dettagliati all’Art. 3 del Capitolato d’Xxxxx, è possibile disporre della stima dei costi relativi alla voce di costo “Fee a carico del fornitore” o di poter ricevere indicazioni in merito a come debbano essere quantificati.
Risposta
Si conferma che la voce di costo “Fee a carico del fornitore” sia da intendersi come la commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, ai fini del calcolo dei costi della Fee – come tutti gli altri costi e ricavi relativi alla commessa – occorre tener conto del quantitativo massimo di apparecchiature previsto per il primo aggiudicatario (base d’asta) per ciascun lotto (cfr. par. 3 del Capitolato d’Oneri).
24) Domanda
Con riferimento agli schemi di calcolo “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” e “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 15.1 e riscontrato che negli stessi sono apparentemente previsti i medesimi servizi, e in particolare: “Consegna” (nel primo) e “Trasporto e consegna apparecchiature” (nel secondo);“Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” (nel primo) e “Ritiro RAEE / imballaggi” (nel secondo), si chiede come debbano essere considerate e calcolate le suddette voci presenti in ciascuno schema, considerato che nello schema “COSTI SERVIZI CONNESSI” tali servizi figurano come manodopera mentre per gli analoghi servizi presenti nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” è presente la seguente nota: “(*) Se ritenuto opportuno, valutare l'opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai Costi della manodopera;” Inoltre si chiede se la voce “Predisposizione apparecchiature” presente nello schema “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” sia da intendere come attività di messa in funzione delle apparecchiature da eseguire successivamente alla loro consegna o ad altre attività.
Risposta
Si conferma che le voci “Consegna” e “Ritiro delle apparecchiature obsolete (eventuale)” indicate nella tabella “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” sono le medesime voci indicate nella tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”, nominate come “Trasporto e consegna apparecchiature” e “Ritiro RAEE / imballaggi”. Si precisa, tuttavia, che le suddette attività sono state considerate da codesta stazione appaltante ai fini della stima dei costi della manodopera e, pertanto, vanno valorizzate le voci contenute nella tabella “COSTI SERVIZI CONNESSI (ES. ASSISTENZA E MANUTENZIONE)” mentre non vanno editate le corrispettive voci nella successiva tabella “COSTI ULTERIORI GESTIONE COMMESSA”.
25) Domanda
A pag. 15 del capitolato d’oneri è scritto: PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI “I concorrenti potranno presentare offerta per tutti i sub- lotti in gara, ovvero ad un solo sub-lotto per lotto; nel primo caso, l’offerta tecnica sarà unica (una per il lotto 1 e/o una per il lotto 2 e/o una per il lotto 3 e/o una per il lotto 4), mentre dovrà essere presentata un’offerta economica per ciascun sub-lotto.”
Si chiede conferma che le offerte economiche, oltre che essere distinte, possano esporre prezzi diversi; ad es. lotto 1.a e lotto 1.b pur se identici per caratteristiche tecniche possono avere prezzi diversi.
Risposta
Si conferma.
26) Domanda
Con riferimento al Lotto 1 – Ecotomografi Multidisciplinari
1) Relativamente alla previsione secondo la quale “Si precisa che con riferimento al dispositivo opzionale “Sonda lineare (high frequency), per lesioni superficiali, attivabile anche in Color Doppler, con range di frequenza da almeno 6 a 16 MHz e campo di vista massimo ≥ 30 mm impostabile dall'operatore”, qualora il concorrente abbia offerto di base una sonda lineare in grado di coprire il range di frequenza da almeno 5 a 16MHz, dovrà indicare in offerta economica un prezzo pari a zero per la “Sonda lineare (high
frequency), per lesioni superficiali, attivabile anche in Color Doppler, con range di frequenza da almeno 6 a 16 MHz e campo di vista massimo ≥ 30 mm impostabile dall'operatore”
si chiede di confermare che l’offerta in configurazione base di una sonda con un range di frequenza ed un campo di vista più ampio di quello richiesto, superiore rispettivamente a 16 MHz e 30 mm, con conseguente inserimento in offerta economica di un prezzo per la sonda lineare high frequency pari a zero sia conforme alle suddette prescrizioni dettate dalla documentazione di gara.
2) Con riguardo alla previsione di cui all’art. 2.2. del Capitolato tecnico “Si precisa che nell’ambito dei dispositivi opzionali dovrà essere ricompresa, qualora offerta, la Modalità di Fusion Imaging, che in tal caso, dovrà essere messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che vorranno acquistarlo, al prezzo fisso di € 10.000 (Euro diecimila/00), per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto, indipendentemente dalle componenti tecniche eventualmente offerte (sonde lineari e convex; sonda endocavitaria; modulo Software)” nonché alla previsione inserita nella Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica posta a pag. 45 del Capitolato d’xxxxx si chiede:
a) di confermare che sia possibile offrire un sistema che non sopporta la modalità fusion imaging;
b) di precisare, qualora la modalità in discorso sia offerta, se debba essere inserita in configurazione minima e quotata in essa;
c) di prevedere che la valutazione del software in parola sia effettuata attraverso una verifica tecnica e funzionale, in luogo di una mera verifica documentale attualmente prevista nel capitolato d’oneri, tenuto conto dell’elevato punteggio attribuibile a tale elemento tecnico.
Tanto si richiede in considerazione del rilievo che, con ogni evidenza, solamente una prova pratica possa consentire di apprezzare la qualità del sistema offerto in termini di funzionalità, usabilità, affidabilità ed efficienza, a tutela della preminente esigenza di tutela e promozione della salute pubblica.
3) Con riferimento all’indicazione nell’ambito della tabella recante i criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica Lotto 1 della <<Matrice di visualizzazione dell'immagine ecografica (pixel)>> (rif. pag. 44 del capitolato d’oneri)
Si chiede di confermare che i valori Smin e Smax rispettivamente pari a 780.000 e 2.200.000 espressi nella formula incrementale siano fissi e invariabili.
Risposta
Con riferimento ai quesiti 1), 2) lett. a) e 3) si conferma.
Con riferimento al quesito 2) lett. b) si evidenzia che qualora la modalità di fusion imaging sia offerta, in quanto caratteristica migliorativa, l’apparecchiatura dovrà essere configurabile con la predetta modalità. Si precisa, inoltre, che la modalità non sarà oggetto di configurazione minima, ma potrà essere ordinato facoltativamente dalle Amministrazioni al prezzo fisso di 10.000,00 euro.
Con riferimento al quesito 2) lett. c) si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, fermo quanto previsto al paragrafo
15.3 del Capitolato d’Oneri: “La Commissione, potrà, in ogni caso, ove lo ritenga opportuno, procedere con la verifica tecnica delle caratteristiche tecniche (minime e migliorative) anche se comprovate documentalmente.”
27) Domanda
Con riferimento al Lotto 2- Ecotomografi cardiologici con 3D
Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
1) Con riferimento al criterio di valutazione consistente in <<Matrice di visualizzazione dell'immagine ecografica (pixel)>> previsto nella Tabella riportata a pag. 47 del capitolato d’oneri
Si chiede di confermare che i valori Smin e Xxxx rispettivamente pari a 720.000 e 2.200.000 espressi nella formula incrementale siano fissi e invariabili.
2) Con riferimento alla richiesta di <<1.10 Software per il calcolo dell'elasticità dei vasi (Stiffness) (rif. pag. 48 del capitolato d’oneri) Si richiede di confermare che sia possibile proporre un software d’eguale capacità ai sensi dell’art. 68 comma 5 – D.lg 50/2016 e.m.e.i). che analogamente a quello richiesto permetta di visualizzare dal punto di vista qualitativo la funzionalità del vaso, compiutamente utilizzabile per le funzioni previste, consentendo il raggiungimento dei medesimi risultati.
Risposta
Con riferimento al quesito 1) si conferma.
Con riferimento al quesito 2) l’equivalenza della caratteristica tecnica migliorativa “1.10 Software per il calcolo dell'elasticità dei vasi (Stiffness)” con un software d’eguale capacità che analogamente a quello richiesto permetta di visualizzare dal punto di vista qualitativo la funzionalità del vaso, compiutamente utilizzabile per le funzioni previste, consentendo il raggiungimento dei medesimi risultati, in ossequio al principio di cui all’art. 68 del Codice, sarà valutata dalla Commissione in corso di gara. A tal fine, – in sede di offerta (cfr. paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri) - il concorrente avrà l’onere di dimostrare in modo rigoroso, con una documentazione tecnica adeguata, l’equivalenza delle specifiche tecniche richieste. Qualora manchi tale prova all’offerta non verrà attribuito il relativo punteggio associato.
28) Domanda
Con riferimento al Lotto 3 - Ecotomografi cardiologici
Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
1) Relativamente alla richiesta di 1.6 Software per il calcolo dell'elasticità dei vasi (Stiffness)
si richiede di confermare che sia possibile proporre un software d’eguale capacità ai sensi dell’art. 68 comma 5 – D.lg 50/2016 e.m.e.i). che analogamente a quello richiesto permetta di visualizzare dal punto di vista qualitativo la funzionalità del vaso, compiutamente utilizzabile per le funzioni previste, consentendo il raggiungimento dei medesimi risultati.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 27.
29) Domanda
Con riferimento al Lotto 4 – Ecotomografi ginecologici
Tabella – Caratteristiche tecniche minime dell’ecotomografo ginecologico
1) Relativamente alla previsione di cui all’art. 13 del capitolato tecnico secondo la quale <<Si precisa che nell’ambito dei dispositivi opzionali dovrà essere ricompresa, qualora offerta, la Sonda lineare 3D, che in tal caso, dovrà essere messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che vorranno acquistarlo, al prezzo fisso di € 6.000 (Euro seimila/00), per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Acquisto.>>
si chiede di confermare che l’offerta in configurazione base di una sonda con un range di frequenza ed un campo di vista più ampio di quello richiesto, superiore rispettivamente a 16 MHz e 30 mm, con conseguente inserimento in offerta economica di un prezzo per la sonda lineare high frequency pari a zero sia conforme alle suddette prescrizioni dettate dalla documentazione di gara.
2) Con riferimento all’indicazione nell’ambito della tabella recante i criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica Lotto 1 della <<Matrice di visualizzazione dell'immagine ecografica (pixel)>> (rif. pag. 51 del capitolato d’oneri)
Si chiede di confermare che i valori Smin e Smax rispettivamente pari a 780.000 e 2.200.000 espressi nella formula incrementale siano fissi e invariabili.
3) Si chiede di confermare che il data set di immagini da inviare a cura dell’operatore economico su sopporto CD debba essere in formato DICOM
Risposta
Con riferimento al quesito 1) non si conferma. Qualora la Sonda lineare 3D sia offerta, in quanto caratteristica migliorativa, l’apparecchiatura dovrà essere configurabile con la predetta sonda. Si precisa, inoltre, che la sonda lineare 3D non sarà oggetto di configurazione minima, ma potrà essere ordinata facoltativamente dalle Amministrazioni al prezzo fisso di 6.000,00 euro.
Con riferimento al quesito 2) si conferma.
Con riferimento al quesito 3) si conferma. Si precisa, inoltre, che la Commissione visualizzerà il data set di immagini sull’ecografo di ciascun concorrente.
30) Domanda
1) Con riferimento a tutti i 4 Lotti oggetto della presente procedura, relativamente alla previsione di cui al paragrafo 3.5.5 del capitolato TECNICO rubricata “servizio di telediagnosi” sulla base della quale è richiesto al Fornitore di mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di primo utilizzo dell’apparecchiatura e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, la funzionalità di telediagnosi dello stato di funzionamento dell’ecotomografo, rilevato come nell’ambito dell’emergenza epidemiologica nazionale e internazionale da COVID-19” tuttora in corso appare di assoluto rilievo la possibilità di gestione integrale di ciascun sistema ecografico da remoto per consentire ogni tipo attività di servizio di assistenza post vendita ivi compreso la formazione applicativa a distanza, si chiede a codesta amministrazione di prevedere l’accertamento di tale requisito mediante una verifica tecnica e funzionale, con conseguente assegnazione di un punteggio di valutazione congruo, che tenga conto della qualità e complessità del sistema di telediagnosi proposto da ogni singola azienda partecipante, alla luce dell’estremo rilievo di tale elemento.
2) In fine per tutti i lotti, si chiede di confermare che le caratteristiche migliorative al fine di contribuire all’assegnazione del punteggio tecnico debbano essere inserite e quotate in configurazione base
Risposta
Con riferimento al quesito 1) si conferma quanto riportato in documentazione di gara. Si evidenzia tuttavia che tale servizio potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte di Consip e di verifica dei livelli di servizio da parte delle Amministrazioni in fase di esecuzione contrattale.
Con riferimento al quesito 2) si conferma.
31) Domanda
In riferimento all’Allegato 15.1 “Schema Conto Economico Commessa” – Scema Dettaglio Costi per Figura Professionale – non applicando la nostra società il CCNL Metalmeccanico bensì il CCNL Commercio e Terziario, si richiede a codesta Spettabile Azienda di poter far riferimento al costo medio orario riportato nelle Tabelle Ministeriali settore Terziario.
Risposta
Si conferma. Come indicato nel par. 3 dell’Allegato 15,
- lett. e): “le voci qui elencate, riportate in maggior dettaglio anche nel foglio “Dettaglio costi del lavoro” all’interno degli allegati 15.1 e 15.2, sono basate sulla Tabella Ministeriale di cui al punto successivo, riferita al CCNL Metalmeccanico. Tali voci possono pertanto essere modificate dal Concorrente in ragione del CCNL applicato”;
- lett. f): “Il metodo è lo stesso che Xxxxxx ha utilizzato per la propria stima dei costi della manodopera, di cui al Cap. 3 del Capitolato d’Oneri, basandosi sul CCNL Metalmeccanico. È pertanto richiesto al Concorrente di indicare, nello Schema di Dettaglio dei costi del personale/della manodopera, il CCNL applicato per ciascuna figura professionale impiegata. Qualora il CCNL applicato dalla/e impresa/e concorrente/i non sia lo stesso a cui fa riferimento la documentazione di gara, si invita il Concorrente a evidenziare, ove necessario, la coerenza con quanto disposto dall’art. 30 comma 4 del Codice, secondo cui al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
32) Domanda
In riferimento al Capitolato d’Oneri – Art. 3 “Oggetto dell’Accordo Quadro, Importo e Suddivisione in Lotti” – pag. 13, si riporta:
“Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara per singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a:
- Lotto 1 Sub-lotto 1.a – Ecotomografi multidisciplinari finanziati con fondi PNRR e/o PNC: € 377.218,95
- Lotto 1 Sub-lotto 1.b – Ecotomografi multidisciplinari: € 403.769,48
- Lotto 2 Sub-lotto 2.a – Ecotomografi cardiologici con 3D finanziati con fondi PNRR e/o PNC: € 69.249,71
- Lotto 2 Sub-lotto 2.b – Ecotomografi cardiologici con 3D: € 94.886,87
- Lotto 3 Sub-lotto 3.a – Ecotomografi cardiologici finanziati con fondi PNRR e/o PNCR: € 54.407,15
- Lotto 3 Sub-lotto 3.b – Ecotomografi cardiologici: € 88.140,25
- Lotto 4 Sub-lotto 4.a – Ecotomografi ginecologici finanziati con fondi PNRR e/o PNC: € 50.686,86
- Lotto 4 Sub-lotto 4.b – Ecotomografi ginecologici: € 70.848,21”.
Si richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare che tali importi non saranno oggetto di ribasso e che pertanto dovranno considerarsi come minimo importo da attribuire a titolo di costi della manodopera.
Risposta
Non si conferma. I costi della manodopera possono essere stimati in maniera diversa da parte di ciascun operatore, in considerazione dei diversi fattori che concorrono alla sua quantificazione (CCNL applicato, inquadramento, diversità di allocazioni economiche, etc.), tenendo conto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5, lett. d) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Tuttavia, come precisato nel par. 3 del Capitolato d’Xxxxx, i costi della manodopera quantificati nella documentazione di gara sono stati “calcolati tenendo conto del quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario, sulla base degli elementi specificati nell’Allegato
15.2 – Schema costi manodopera.” Nel par. 16 del Capitolato d’Xxxxx è, altresì, richiesto “in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al precedente paragrafo 3 (cfr. anche allegato 15.2), l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, parametrati sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario.”
33) Domanda
Conn riferimento al Capitolato d’Oneri – Art. 15.2 “Documentazione a Comprova delle Caratteristiche Tecniche” – pag. 39, si riporta:
“Esclusivamente per il “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” di cui alle tabelle del par. 17.1 del presente Capitolato d’Oneri, ove offerto, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta”.
Visto che l’assegnazione del punteggio prevede anche di adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, come si riporta:
“L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure:
❑ Assicurazione sanitaria: C=0,4;
❑ Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 100 per l’accesso all’asilo nido: C=0,4;
❑ Miglioramento condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la nascita di ciascun figlio: C=0,2. Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure adottate, fino a un massimo di C=1”.
Si richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare che per l’attribuzione del punteggio si ritenga sufficiente un’autodichiarazione della società che si impegni ad adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro Risposta
Si conferma che il punteggio di cui al “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” delle tabelle del par. 17.1 del Capitolato d’Xxxxx, è assegnato anche nel caso di dichiarazione di “mero impegno”. Non è necessario a tal fine, tuttavia, produrre un’autodichiarazione in tal senso, posto che al concorrente sarà consentito opzionare a Sistema, nell’ambito della “Scheda offerta tecnica” di cui al par. 15.1 del Capitolato Tecnico, la soluzione offerta. In caso di “impegno”, troverà applicazione, in sede di esecuzione, l’art. 8 comma 3 dell’Accordo Quadro, e la previsione delle relative penali (art. 14 comma 18).
34) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 15.1 lettera c (pag. 38):
Si chiede conferma che il 30% di personale femminile-giovanile da impiegare sia riferito all’esecuzione dell’intero AQ e non alla singola installazione, e sia altresì riferito al solo caso nel quale l’offerente/aggiudicatario, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, necessiti di assumere personale GIACCHÉ, IN CASO CONTRARIO, L'APPLICAZIONE DELLA NORMA, NELLE GARE CENTRALIZZATE, CONDURREBBE A DEGLI EFFETTI ABNORMI E DEL TUTTO SPROPORZIONATI, CON ECCESSIVO AGGRAVAMENTO ORGANIZZATIVO- ECONONICO A CARICO DELLE SINGOLE IMPRESE, IRRAZIONALMENTE COSTRETTE A RECLUTARE PER OGNI ORDINE/ADESIONE DI TUTTO IL SSN IL PREDETTO 30%, CON UN EFFETTO MOLTIPLICATIVO DEL TUTTO ECCENTRICO ALLA RATIO LEGIS STESSA.
Risposta
Si conferma che – come previsto nell’art. 8 comma 2 dello Schema di Accordo Quadro, “Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con modifiche in l. 108/2021”. Si rimanda, inoltre, alla risposta al chiarimento n. 13.
35) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Lingua utilizzabile per la presentazione dell'offerta e della documentazione di gara.
Si chiede di confermare che sia ammissibile la presentazione, qualora necessaria, della letteratura scientifica e del documento “Dicom Conformance Statement” in lingua inglese (lingua nativa), trattandosi di documento tecnico articolato e riguardante protocolli di comunicazione internazionali.
Risposta
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d’oneri in merito alla tipologia di documenti ritenuti idonei a comprovare il possesso delle caratteristiche minime e migliorative, eventuali studi scientifici in lingua inglese e/o il documento “Dicom Conformance Statement” dovranno essere corredati da traduzione semplice come previsto al paragrafo 12 del Capitolato d’Oneri.
36) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. 14.1 Domanda di partecipazione. Imposta di bolla
Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.
Risposta
Non si conferma. Le modalità di comprova dell’assolvimento dell’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sono quelle indicate al par. 14.1 del Capitolato d'Oneri.
37) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell'offerta economica
Si chiede di confermare che in questa fase non è obbligatorio presentare i giustificativi di cui all'art. 97 comma 1 del codice (campo "eventuali giustificativi")
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 21.
38) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri. Art 3. "l'importo posto a base d gara per singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a [omissis] e che sono relativi ai seguenti servizi [omissis] sulla base degli elementi specifici nell'Allegato 15.2- Schema calcolo costi della manodopera."
x. Xx chiede di confermare la possibilità dell’offerente di indicare in offerta economica un valore differente da quello stimato da codesta amministrazione.
b. Si chiede, inoltre, di confermare che per il calcolo dei costi della manodopera non necessariamente debbano coincidere con tutte le attività elencate nell'Allegato 15.2 e che pertanto, in fase di aggiudicazione, lo stesso modello possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'offerente.
Risposta
Con riferimento alla domanda sub a., si rimanda alla risposta al chiarimento n. 32.
Con riferimento alla risposta sub b., si precisa che, fermo restando che, ove necessario, lo schema può essere adattato alle specifiche esigenze dell’offerente, le attività da considerare quali costi della manodopera sono quelle indicate nell’allegato 15.2: al
concorrente è consentito di estendere l’elenco delle attività, qualora presenti altre tipologie qualificabili come “manodopera”, ma non di eliminare le voci già definite nel richiamato allegato.
39) Domanda
Rif. Capitolato d’Xxxxx, Art 23 - DOCUMENTI PER LA STIPULA. Punto g)
Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri. Risposta
Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri.
40) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 19 dello stesso Schema di Accordo Quadro.
Risposta
Si rimanda al contenuto dell’art. 14 commi 22 e 23 dello Schema di Accordo Quadro.
41) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 25 – Evoluzione tecnologica
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta.
Risposta
Si conferma che, come espressamente previsto al paragrafo 2 del Capitolato tecnico, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata contrattuale.
42) Domanda
Con riferimento all’ultimo capoverso pag.19 Capitolato Tecnico si chiede di confermare che l’utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l’utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.
Risposta
Non si conferma. Il punto n. 19 della domanda di partecipazione prevede la possibilità del trasferimento di dati personali extra-UE verso paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Tali garanzie devono essere opportunamente elencate nella domanda di partecipazione. Inoltre, l’art. 27 comma 9 dell’Accordo Quadro dispone espressamente che “[…] il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.”
43) Domanda
Relativamente al capitolato Tecnico Tabella 1 Caratteristiche minime dell’ecografo multidisciplinare
Viene richiesto “Quattro porte attive, universali per qualsiasi tipo di sonda, selezionabile dalla consolle per sonde imaging (no pencil)
Si richiede di uniformare la richiesta alle specifiche degli altri lotti ove non si trova la specifica “universali” al fine di ampliare la possibilità di offerta e di scelta tecnologica poiché potrebbe limitare la proposta di soluzioni innovative.
Risposta
Si conferma quanto scritto in documentazione di gara e che la specifica “universali” si riferisce solo al Lotto 1 – Ecotomografi multidisciplinari.
44) Domanda
Relativamente a 2.4 LOTTO 4 – ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI (SUB-LOTTO 4.A E 4.B) I sub-lotti 4.a e 4.b prevedono la fornitura di Ecotomografi ginecologici, le cui caratteristiche tecniche minime sono descritte nella tabella seguente.
Tabella 4 – “Caratteristiche tecniche minime” dell’ecotomografo portatile di “fascia alta”:
Si richiede se trattasi di refuso la dizione “Caratteristiche tecniche minime” dell’ecotomografo portatile di “fascia alta”:”
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 18.
45) Domanda
All’art. 26 del capitolato d’oneri, dettato con riguardo agli Appalti Specifici, si dà evidenza alla facoltà delle Amministrazioni di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto specifico nel rispetto del combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. La predetta disposizione sembra entrare in contraddizione con l’art. 4.2 sempre del Capitolato d’oneri, in merito alla possibilità per le amministrazioni di emettere ordini oltre il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro fino a una soglia massima del 30%. Per cui si è a chiedere un chiarimento in merito al superamento dei quantitativi massimi previsti in Accordo quadro e, in particolare, se questi non possano eccedere la soglia di un quinto (20%) o del 30%.
Risposta
Il richiamato paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri opera esclusivamente sul funzionamento dell’Accordo Quadro, determinando una estensione di valore (contenuta nella misura predeterminata del 30%) limitatamente al caso in cui la capienza residua dell’AQ non è tale da sodisfare il fabbisogno dell’ultimo ordinativo di fornitura. Tale incremento è contenuto nei limiti necessari a garantire il soddisfacimento esclusivamente di tale ordinativo. Diversamente il par. 26 del Capitolato d’Oneri disciplina la possibilità per l’Amministrazione contraente nel singolo Appalto specifico, di imporre al fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto (appalto specifico) alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari
previsti dal medesimo, laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice.
Pertanto, la prima disciplina attiene al funzionamento dell’Accordo Quadro, mentre la seconda afferisce alle modalità esecutive dei singoli Appalti Specifici.
46) Domanda
Si rileva che la tabella relativa ai costi di manodopera presente nell’allegato 15.1 con il titolo “Dettaglio costi Assistenza e Manutenzione” è di fatto replicata nella tabella di cui all’allegato 15.2 intitolata “Costi dei servizi Connessi” che differisce per la sola richiesta di indicare anche i costi delle parti di ricambio. Nell’allegato 15.2 è però presente un’ulteriore tabella, intitolata “Costi ulteriori Gestioni Commessa” che riporta, tra le voci da valorizzare, anche il “trasporto e consegna apparecchiature”, voce già presente nella precedente tabella denominata “Costi dei servizi Connessi” sotto la voce “Consegna” .Con riguardo alla voce “trasporto e consegna apparecchiature” è però inserita una nota del seguente tenore Se ritenuto opportuno, valutare l'opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai Costi della manodopera; in tal caso, si suggerisce di utilizzare uno schema analogo a quello proposto per i costi del servizio di assistenza e manutenzione. In alternativa, illustrare il metodo di calcolo utilizzato nella colonna Note o nella Dichiarazione. Poiché la voce “Consegna”, come da istruzioni al punto 3°) dell’allegato 15, costituisce un costo della manodopera, si prega di confermare che la voce “Trasporto e consegna apparecchiature” non riguarda il costo di manodopera, ma esclusivamente i costi aziendali in funzione del trasporto (es.: noleggio veicolo, carburante, pedaggi, spese di vitto e alloggio ecc.)
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 24.
47) Domanda
I moduli editabili denominati “ID 2349_AQ Ecotomografi 2_Allegato 15.2 Schema Costi manodopera” e “ID 2349_AQ Ecotomografi 2_Allegato 15.1 Schema Conto Economico Commessa” risultano illeggibili, di prega di voler mettere a disposizione la versione editabile degli stessi.
Risposta
La versione editabile degli Allegati 15.1 e 15.2 al Capitolato d’Oneri è riportata all’interno del file zippato denominato “Moduli di dichiarazione”.
48) Domanda
L’allegato 15 Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e sicurezza al par. 2 prevede le ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA E DEI COSTI DELLA MANODOPERA
stabilendo quanto segue:
Subappalto. I costi relativi ad attività eventualmente affidate in subappalto, se previste al momento della presentazione dell’offerta e, in particolare, solo se tali costi vengano addotti a giustificazione della sostenibilità economica dell’offerta, dovranno essere descritti e circostanziati nella Dichiarazione relativa all’anomalia dell’offerta secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 3. Se, inoltre, dette attività affidate in subappalto rientrano tra quelle individuate come manodopera nel par. 3 del Capitolato d’Xxxxx, il concorrente dovrà indicare anche i costi della manodopera del subappaltatore con le medesime modalità meglio descritte al successivo paragrafo 3.
Si fa a tal proposito presente che, in base all'art. 105, comma 14, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del DL n. 77 del 2021, convertito con mm.ii. in legge n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Si precisa inoltre che il costo della manodopera impiegata dal subappaltatore può non essere ricompreso all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta e, pertanto, nei giustificativi, qualora detti costi risultino intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili (ad es., manutenzione di prodotti inclusa nei prezzi di listino del Vendor). In tal caso, il Concorrente dovrà fornire motivazione all’interno della Dichiarazione.
Posto quanto sopra, per l’ipotesi in cui attività quali il ritiro e lo smaltimento di apparecchiature obsolete vengano affidate a terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell’art. 105, comma 3 lett. cbis), si chiede di confermare che non sarà necessario indicare nei giustificativi i costi della manodopera intrinsecamente inclusi nelle attività di ritiro e smaltimento sopra citate e di competenza di terzi affidatari dei citati contratti continuativi di cooperazione.
Risposta
In caso di contratti continuativi di cooperazione ex art. 105 co. 3 lett. c-bis del Codice, analogamente a quanto previsto per il subappalto, i costi della manodopera “intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili” non andranno ricompresi all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta, ferma restando la necessità per il concorrente di fornire motivazione all’interno della Dichiarazione. Si rammenta, inoltre, quanto disciplinato al par. 23 lett. d) del Capitolato d’Oneri in ordine all’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
49) Domanda
Si chiede di confermare che i giustificativi dell’anomalia e dei costi della manodopera della sicurezza non dovranno essere obbligatoriamente redatti secondo gli schemi allegati in gara e che in particolare non dovrà essere necessariamente fornito il “Dettaglio costi del lavoro – Dettaglio per figura professionale” di cui all’allegato 15.2.
Risposta
Gli schemi allegati alla documentazione di gara sono da considerarsi come “facoltativi” nel loro utilizzo: resta, tuttavia, ferma la necessità di indicare – nel caso di specie – il “Dettaglio costi del lavoro – Dettaglio per figura professionale”, in quanto necessari alle verifiche sul costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016.
50) Domanda
Vogliate confermare che la dichiarazione relativa ai costi della manodopera e l’allegato 15.2 dovranno essere prodotti solo nell’ipotesi in cui il concorrente non presenti nè in sede di offerta nè in sede di aggiudicazione la Dichiarazione relativa all’anomalia dell’offerta e costi della manodopera e della sicurezza a valere tanto ai sensi dell’art. 97 c. 5 lett d) che ai sensi dell’art. 95 c. 10.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 21.
51) Domanda
Si chiede di confermare che l'impegno ad assumere una quota pari almeno al 30% del personale necessario all'esecuzione del contratto o alla realizzazione di attività ad esso connesse di cui al punto punto c) della scheda di offerta si riferisce all'esclusiva ipotesi in cui l'operatore economico concorrente non abbia già a disposizione nel proprio organico il personale necessario per eseguire il contratto aggiudicato e le attività connesse e debba invece fare ricorso a nuove assunzioni.
Risposta
Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 13.
52) Domanda
in relazione alle basi d’asta presenti nel capitolato d’oneri per il LOTTO 4:
siamo a richiedere se trattasi di refuso il valore del prezzo unitario presente ai punti 5 e 6 in quanto tali valori sembrano invertiti.
Risposta
Si conferma quanto scritto in documentazione di gara.
53) Domanda
In riferimento ai requisiti presenti nelle caratteristiche di minima del LOTTO 2 e del LOTTO 3 segnaliamo quanto segue:
Nelle caratteristiche di minima del LOTTO 2 sono richieste tre porte attive rispetto alla richiesta delle quattro porte attive del LOTTO 3, inoltre nel lotto 2 è barrata la caratteristica di minima di TCS 10” presente invece nel LOTTO 3.
Considerate le differenze di tecnologie richieste nei due lotti, stiamo parlando di un UL Cardiologico Top 3D verso un UL cardiologico 2D, chiediamo se tale stesura delle caratteristiche di minima nel capitolato tecnico può essere definito un refuso.
In caso positivo chiediamo se nei criteri di valutazione del LOTTO 3 il punto 1.2 possa essere rimodulato nella formulazione di dimensione del monitor.
Risposta
Si conferma quanto scritto in documentazione di gara.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi La Responsabile
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx