MESSINA ANTONIETTA
Firmato
digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
CN = MESSINA
C = IT
XXXXXXXXXX
Allegato 1 - Schema di contratto
CONTRATTO
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI MEDICINA PREVENTIVA (CHECK-UP)
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
(C.I.G.): 8856995F7A
Tra L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO,
autorità indipendente, con sede in Xxxx,
Xxxxxx X. Xxxxx, 0/x di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589)
e
la ……………………………………………………………………
con sede in ,
di seguito denominata anche "Cassa"
(C.F. …………………… - partita I.V.A ),
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Definizioni contenute nel contratto e nei capitolati
ANALOGA ASSISTENZA
Copertura collettiva delle spese sanitarie stipulata da altro datore di lavoro.
ANNUALITA’ ASSISTENZIALE/ANNO DI PREVENZIONE
Periodo di valenza contrattuale decorrente dal 1°marzo al 28 febbraio successivo.
ASSISTENZA DIRETTA (O CONVENZIONE)
Modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie come definite dai capitolati in allegato presso strutture sanitarie convenzionate senza anticipo della spesa e con delega alla Cassa a saldare in vece dell’assistito la documentazione di spesa emessa, nei limiti del rimborso spettante.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata da personale fornito di titolo che abilita all'esercizio professionale dell’infermieristica.
ASSISTITI
Persone fisiche iscritte alle diverse Assistenze.
AUTORITA’
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
CAPITOLATI
Documenti, allegati al contratto, contenenti la disciplina delle prestazioni sanitarie erogabili.
CARENZA
Periodo durante il quale l’assistenza non è operante.
CASSA
Soggetto (ente o cassa), avente esclusivamente fine assistenziale, iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009, abilitato a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.
CENTRALE OPERATIVA
Struttura specializzata che, per conto della Cassa e a seguito di contatto telefonico con l’assistito e/o tramite sito internet, fornisce assistenza per le prestazioni oggetto del contratto, informazioni e consulenza medica telefonica.
CICLO DI CURA
Complesso delle prestazioni connesse a un medesimo stato patologico. Le richieste di rimborso delle spese per prestazioni effettuate anche in tempi diversi sono considerate un unico evento, se determinate da un’unica causa.
RETE DI STRUTTURE CONVENZIONATE
Insieme delle strutture sanitarie (ospedali, case di cura e centri diagnostici) e dei professionisti convenzionati presso i quali l’assistito può ottenere l’Assistenza diretta.
CONTRIBUTI
Corrispettivi versati dalla AGCM alla Cassa conformemente alle previsioni del contratto e dei relativi allegati.
CONVIVENTE
Soggetto risultante nello stato di famiglia del Titolare dell’assistenza.
DAY HOSPITAL
Prestazione assistenziale di ricovero, limitata a una sola parte della giornata, che non prevede il pernottamento; il paziente viene ospitato in un stanza di degenza con l’attribuzione di un posto letto attrezzato. È detto anche “Day surgery” qualora vengano effettuati interventi chirurgici e procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive in anestesia locale, loco-regionale o generale.
EVENTO/SINISTRO
Causa che determina la richiesta di rimborso.
FAMILIARE FACOLTATIVAMENTE ASSISTIBILE
Familiare avente diritto a essere iscritto nell’assistenza sanitaria, su richiesta del Titolare e dietro pagamento di quote capitarie.
FRANCHIGIA
Importo di spesa, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’assistito.
INTERVENTO CHIRURGICO
Atto medico, praticato in istituto di cura o anche in ambulatorio (“intervento chirurgico ambulatoriale”), attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.
INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
Intervento chirurgico eseguito senza ricovero, presso ambulatorio o studio medico.
ISTITUTO DI CURA
Struttura sanitaria (ospedale pubblico, clinica universitaria o casa di cura, sia accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale sia privati) regolarmente autorizzata in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero dei malati. Non si considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture che hanno finalità dietologiche ed estetiche, le case di convalescenza e di riposo.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
LIMITE DI ASSISTENZA
Importo massimo di contributi e rimborsi erogabili dalla Cassa in ogni anno assistenziale per nucleo familiare assistito.
MALATTIA
Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano inclusi parto e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche che possono essere compensate con l’uso di protesi anatomiche, purché insorte successivamente alla data di inclusione in garanzia di ciascun assistito. Sono incluse le malattie che
siano in corso al momento dell’iscrizione o che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione. La copertura degli eventi cessa, se non diversamente previsto nei capitolati, al termine dell’iscrizione, anche se gli eventi continuano il loro decorso.
Ai fini dell’erogazione del servizio oggetto del Contratto per “personale dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato” si intendono comprese anche le seguenti categorie:
a) dipendenti di altre istituzioni pubbliche in comando, distacco o fuori ruolo presso l’AGCM;
b) dipendenti dell’AGCM in comando, distacco o fuori ruolo presso altre istituzioni;
c) Presidente e Componenti del Collegio dell’AGCM.
MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE
Disponibilità unica ovvero spesa massima rimborsabile nell’anno per tutti i componenti il medesimo nucleo familiare che fa capo al Titolare dell'Assistenza per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso.
RICOVERO OSPEDALIERO
Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
RIMBORSO/INDENNIZZO
Somma dovuta dalla Cassa in caso di evento/sinistro.
SCOPERTO
Importo di spesa, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’assistito.
TITOLARE DELL’ASSISTENZA
Soggetto che ha aderito all’Assistenza.
Articolo 1 - Oggetto.
1. Le definizioni sono parte integrante del contratto.
2. Il presente contratto ha per oggetto:
A) i piani di assistenza sanitaria per il personale in servizio e in quiescenza della AGCM (Piano Unico Dipendenti e Piano Unico Pensionati), come definiti dai capitolati 1.a. e 1.b. allegati;
B) i servizi di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescenza della AGCM, come definiti dal capitolato 1.c. allegato.
3. Il servizio di assistenza sanitaria viene assunto dalla Cassa senza soluzione di continuità
rispetto alle assistenze collettive stipulate dall’AGCM, vigenti al 28.02.2022.
4. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dalle clausole del contratto stesso, dalle previsioni dei capitolati allegati e dall’offerta tecnica presentata in gara dalla Cassa, che ne costituiscono parte integrante. Nei capitolati sono analiticamente descritte le prestazioni garantite, i soggetti assistibili e gli aventi diritto alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Il contratto e i relativi allegati, ivi inclusa l’offerta tecnica, nel loro complesso, rappresentano la manifestazione degli accordi intervenuti tra la AGCM e la Cassa in ordine alle attività e alle prestazioni contrattuali.
Articolo 2 - Durata e valore complessivo del contratto
La durata del contratto è pari a tre anni decorrenti dalle ore 00.00 del giorno 1.03.2022 alle ore 24.00 del giorno 28.02.2025.
Il valore stimato del contratto per il triennio contrattuale, riveniente dai prezzi unitari offerti e dalle relative quantità stimate, è pari a €……………….euro, al netto di imposte e IVA ove dovuta, di cui € ………………….riferibili ai servizi di assistenza sanitaria ed €
……………………… riferibili ai servizi di check-up.
Alla scadenza è facoltà dell’Autorità di chiedere il rinnovo agli stessi patti e condizioni, per una durata di ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, laddove opportuno e secondo la normativa vigente. Le “annualità assistenziali” decorrono dal 1° marzo e terminano il 28 febbraio successivo.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La facoltà di proroga tecnica del Contratto, è prevista sin dalla prima scadenza, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Articolo 3 – Obblighi e requisiti soggettivi della Cassa.
1. La Cassa assume la contraenza dei Piani di assistenza sanitaria di cui ai capitolati in allegato (1.a, 1.b), anche ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R.
n. 917/1986, accettando i contributi versati dalla AGCM, secondo le modalità previste dal presente contratto.
2. La Cassa dà atto di:
- avere esclusivamente finalità assistenziale e operare negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della Salute, come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del Lavoro;
- essere iscritta all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009;
- essere abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere dalla AGCMi contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario.
3. La Cassa si obbliga ad assicurare la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma per tutta la durata del contratto.
Articolo 4 - Rete di strutture mediche convenzionate e ulteriori obblighi della Cassa.
1. Per l’intera durata del contratto, la Cassa è obbligata a possedere o comunque ad avere la disponibilità di una rete convenzionata in cui siano presenti strutture abilitate al ricovero notturno, centri medici, medici specialisti, medici dentisti in conformità a quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e precisamente:
- Strutture abilitate al ricovero notturno (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso le quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per le prestazioni previste in Assistenza - almeno strutture sul territorio nazionale (incluse
strutture pubbliche) distribuite in non meno di 16 Regioni;
- Centri medici non abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi) presso i quali sia attivo il servizio di assistenza diretta per prestazioni previste in Assistenza - almeno sul territorio nazionale distribuiti in
non meno di 70 Province;
- Medici convenzionati (diversi dai dentisti) – almeno sul territorio nazionale;
- Medici dentisti convenzionati – almeno sul territorio nazionale.
[In sede di stipula verranno indicate le quantità sulla base dell’offerta tecnica presentata in gara.]
2. Al fine di assicurare la diffusione delle strutture abilitate allo svolgimento dei servizi di medicina preventiva (check-up) di cui all’art. 7 e al capitolato 1.c. allegato al presente contratto, la Cassa è altresì obbligata a garantire per l’intera durata del contratto, attraverso la rete convenzionata che nel Comune di Roma siano presenti almeno 8 centri convenzionati, ciascuno dei quali effettui tutti i tipi di check-up.
Le informazioni concernenti la distribuzione territoriale dei centri diagnostici attualmente convenzionati per i servizi di check-up sono contenute nell’Allegato 2, Sez. B, del disciplinare di gara.
I requisiti della rete convenzionata di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l’intera
durata del contratto.
3. La Cassa, sulla base di specifici accordi scritti con l’AGCM, potrà rendere disponibile agli assistiti, con le medesime modalità e senza oneri aggiuntivi, anche altre reti convenzionate, in aggiunta o ad integrazione di quella di cui al precedente comma 1.
4. La Cassa è altresì obbligata, per l’intera durata del contratto, a tenere a disposizione
degli Assistiti:
a) una centrale operativa, raggiungibile nell’arco delle giornate lavorative (8.30-19.00), attraverso un numero verde nazionale (gratuito) ed internazionale, che renda minimo il tempo di attesa delle chiamate, per fornire informazioni e consulenza medica telefonica agli assistiti e attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie. Per le prestazioni mediche di emergenza la centrale dovrà essere attiva 24 ore su 24 anche nei giorni non lavorativi e festivi;
b) un servizio web/sito internet/portale, di facile utilizzo e dotato di idonei presidi di sicurezza atti a tutelare i dati sanitari degli assistiti, che consenta:
- l’accesso alle condizioni generali di assistenza e all’elenco aggiornato delle strutture, dei centri medici e dei medici convenzionati;
- di attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, seguirne la gestione e fornire agli assistiti informazioni circa i dati storici di fruizione;
- il rilascio in via automatica di attestazioni in italiano e inglese concernenti la sussistenza della copertura assistenziale a favore dei componenti del nucleo assistito.
[Il presente comma verrà integrato sulla base del contenuto dell’offerta tecnica presentata in gara, considerati gli eventuali elementi migliorativi di seguito indicati: a) accessibilità del sito internet ai non vedenti; b) servizio di patronato; c) partecipazione di un rappresentante della Cassa alla campagna di comunicazione in occasione dell’avvio del contratto; d) servizio di customer satisfaction].
5. La Cassa si impegna a realizzare, condividendone il contenuto con la AGCM ai fini dell’approvazione da parte della stessa, una “Guida” alla fruizione dei servizi di assistenza sanitaria (Piano unico dipendenti e Piano Unico pensionati) e di medicina preventiva, diretta ai fruitori dei servizi, con la quale, a scopo divulgativo, verranno fornite informazioni circa le modalità di attivazione delle richieste, la rete di centri medici e strutture convenzionate, le prestazioni erogabili ed ogni altra informazione utile per agevolare la fruizione dei servizi stessi.
6. La Cassa dovrà inviare, entro 30 giorni dal termine di ciascun bimestre, una reportistica bimestrale contenente:
a) informazioni statistiche sui sinistri e sui rimborsi, distinti secondo partizioni analitiche
per tipologia di evento, mediante compilazione di una tabella che verrà fornita dalla AGCM, da trasmettere in modalità elettronica;
b) informazioni circa la fruizione dei servizi di medicina preventiva (check-up) distinte per dipendenti, pensionati e familiari, tipologia di check-up, sesso, età, provincia di svolgimento, costo.
Entro sette giorni dalla scadenza di ogni singola annualità contrattuale borderò sinistri aggregato per prestazioni.
Su richiesta della AGCM, per entrambe le tipologie di reportistica, dovranno essere fornite ulteriori disaggregazioni di dettaglio per genere e per classi di età, entro sette giorni dalla richiesta.
7. La Cassa partecipa a incontri mensili con la AGCM per verificare la corretta esecuzione del contratto e per esaminare i casi controversi segnalati alla AGCM dagli assistiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, per assistenza al personale ed il ritiro delle richieste di rimborso cartacee. Alle riunioni potrà partecipare, se richiesto, anche il Titolare dell’assistenza e, ove opportuno, un medico indicato dalla AGCM.
Gli incontri – a insindacabile giudizio della AGCM– potranno tenersi presso l’Ufficio
Sviluppo e Gestione Risorse Umane della AGCM in Roma oppure presso gli uffici della Cassa. Ciascuna parte interviene alla riunione a proprie spese.
Articolo 5 - Obblighi generali della Cassa.
1. La Cassa si obbliga:
a) nei confronti della AGCM, degli assistiti e degli aventi diritto ad erogare le prestazioni oggetto di affidamento puntualmente e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’attività esercitata, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto dello standard di servizio richiesto dalla AGCM;
b) a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce affidabilità, onestà, professionalità, competenza, correttezza e riservatezza; la Cassa si obbliga altresì a sostituire il personale che la AGCM non ritenesse di suo gradimento;
c) ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria e provvedere a propria cura e spese esclusive al pagamento al citato personale di tutti gli oneri, assicurativi e previdenziali. La AGCM provvederà ad effettuare i relativi controlli sulla regolarità contributiva e fiscale;
d) a consentire alla AGCM l’esecuzione dei controlli sullo svolgimento del servizio affidato con il presente contratto fornendo la documentazione da essa richiesta ai fini dell’effettuazione di tali controlli;
e) a nominare un “Responsabile del coordinamento dell’esecuzione del contratto” che
rappresenta a ogni effetto la Cassa nei confronti della AGCM e a comunicarne alla
AGCM i recapiti telefonici, di fax ed e-mail; tale figura professionale dovrà essere reperibile tutti i giorni lavorativi dalle 8:30 alle 18:00;
f) ad assumere a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che, in fase di
esecuzione del contratto, possa derivare a persone o cose;
g) a comunicare tempestivamente alla AGCM ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione necessaria per l’esecuzione del contratto, eventualmente richiesta dalla AGCM;
h) a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.LGS. 81/2008), adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza atte a evitare il verificarsi di danni a persone o cose, sollevando la AGCM da ogni responsabilità;
i) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
− comunicare alla AGCM tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Cassa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Cassa si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
− inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
− dare immediata comunicazione alla AGCM e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La Cassa è esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati alla AGCM, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni. A tale proposito, la Cassa è tenuta a segnalare alla AGCM tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto.
Articolo 6 – Servizi di assistenza sanitaria.
A) Tipologie di servizi e modalità di ingresso in copertura
1. Le prestazioni di assistenza sanitaria sono articolate nel “Piano Unico Dipendenti” e nel “Piano Unico Pensionati”.
2. Possono aderire ai suddetti “Piani” i soggetti indicati agli artt. 2 dei capitolati 1.a e 1.b
allegati al presente contratto.
3. I Piani assistenziali sono operanti:
- senza limitazioni territoriali, in quanto validi per il mondo intero;
- indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assistiti.
4. L’adesione alle diverse tipologie di assistenza è irrevocabile per l’intero periodo di vigenza del contratto. La AGCM comunicherà alla Cassa, entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto, i dati anagrafici di tutti gli aderenti. Il mancato inserimento nelle diverse tipologie di assistenza in tempo utile per la citata comunicazione impedisce successive adesioni/inclusioni nel corso della vigenza del contratto, fatte salve le eccezioni previste al successivo punto B.
5. Alla scadenza del contratto, resta fermo l’obbligo della Cassa:
- di assicurare le prestazioni connesse a ricoveri iniziati e ad interventi ambulatoriali eseguiti entro il 28 febbraio 2025 (in caso di rinnovo 28 febbraio 2027), anche se le relative spese sono sostenute oltre tale data (cfr. art. 4, lett. A capitolato 1.a. e art. 4, lett A. capitolato 1.b.);
- per le altre tipologie di prestazioni, di rimborsare unicamente le spese sostenute entro il 28 febbraio 2025 ( in caso di rinnovo 28 febbraio 2027).
B) Variazioni durante il periodo di vigenza del contratto
1. E’ prevista l’adesione alle diverse tipologie di assistenza oltre il termine di cui al precedente punto A, comma 5, al verificarsi dei seguenti eventi:
a) assunzione;
b) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
c) matrimonio/unione civile;
d) rientro da aspettativa per l’assunzione di impieghi, per la frequenza di corsi di studio o
per l’assunzione di cariche politiche, amministrative o sindacali;
e) maturazione del 3° anno di convivenza con il Titolare e relativi figli, come indicato
all’art. 2 del capitolato 1.a;
f) venir meno di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
g) collocamento in quiescenza di un dipendente non iscritto al “Piano Unico Dipendenti” (ai fini della sola adesione all’Assistenza “Piano Unico Pensionati”).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’inclusione nelle assistenze deve essere richiesta entro il termine di 60 giorni dall’evento.
3. L’assistenza decorre sempre dalla data dell’evento a eccezione dell’adesione di cui al punto g) per la quale la decorrenza è dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di cessazione dal servizio.
Per gli inserimenti di cui alle lettere a) (assunzione) e d) (aspettativa), in caso di presa di servizio o rientro da aspettativa successiva al 31.12, al momento dell’adesione è possibile scegliere se far decorrere l’assistenza dalla data di presa di servizio/rientro da aspettativa (in tal caso i contributi annui sono dovuti nella misura del 60%) oppure far decorrere l’assistenza dal 1° marzo successivo.
4. La revoca dell’adesione alle diverse tipologie di assistenza prima della scadenza di cui
all’art. 2 può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:
a) collocamento in aspettativa per l’assunzione di impieghi e per la frequenza di corsi di
studio;
b) collocamento in aspettativa per l’assunzione di cariche politiche, amministrative o
sindacali;
c) cessazione dal servizio;
d) adesione di un familiare ad una copertura sanitaria collettiva predisposta dal datore di lavoro;
e) decesso dell’assistito o di un suo familiare assistito;
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, la revoca deve essere comunicata entro 60 giorni dall’evento; le assistenze rimangono in essere fino al 28 febbraio dell’annualità assistenziale nella quale si è verificato l’evento e i contributi sono pertanto dovuti fino a tale data. In caso di decesso di familiare facoltativamente assistibile la relativa assistenza (limitatamente al caso in cui non siano state già fornite prestazioni o erogati rimborsi a suo favore nell’annualità assistenziale in cui è avvenuto il decesso) rimane in essere fino all’ultimo giorno del mese in cui si è avuta notizia del decesso e i relativi contributi sono pertanto dovuti fino a tale mese.
6. Le variazioni di assistenza durante la vigenza del contratto possono verificarsi nelle seguenti fattispecie:
a) in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, le assistenze attive rimangono in essere fino al 28 febbraio dell’annualità assistenziale di cessazione e il dipendente ha la facoltà di “prosecuzione”, a far tempo dal 1° marzo successivo, optando per l’Assistenza “Piano Unico Pensionati”. La facoltà di prosecuzione deve essere esercitata all’atto della richiesta di cessazione;
b) in caso di decesso del dipendente/pensionato, i familiari assistiti possono chiedere di proseguire l’assistenza – con onere a proprio carico - fino alla scadenza del contratto. A tal fine, il familiare deve subentrare nella posizione di Titolare dell’assistenza e pagare il contributo – ove ancora dovuto – previsto per quest’ultimo. La facoltà di prosecuzione deve essere esercitata entro 60 giorni dal decesso.
7. Ai fini del rispetto dei termini indicati nel presente articolo si fa riferimento alla data in cui ciascuna comunicazione perviene alla AGCM.
Articolo 7 – Servizi di medicina preventiva (check-up).
1. Possono fruire dei servizi di check-up, indipendentemente dall’adesione ai servizi di assistenza sanitaria, i soggetti indicati all’art. 2 del capitolato 1.c allegato al presente contratto.
2. Possono altresì fruire dei servizi di medicina preventiva, con onere interamente a loro carico, i familiari iscritti all’assistenza sanitaria (Piano Unico Dipendenti o Piano Unico Pensionati), secondo quanto previsto dall’art. 3 del capitolato 1.c.
3. La AGCM comunicherà alla Cassa, entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto, i dati anagrafici dei soggetti che possono svolgere il check-up. Mensilmente, tale anagrafica verrà aggiornata a cura della AGCM e trasmessa alla Cassa.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono sottoporsi a check-up una volta per anno di prevenzione presso i centri convenzionati con la Cassa.
5. Il capitolato in allegato 1.c. definisce nel dettaglio i soggetti destinatari della prestazioni , le tipologie di check-up disponibili e i relativi esami diagnostici.
6. La fruizione del singolo check-up da parte dell’avente diritto di cui al comma 1 è subordinata al pagamento da parte dello stesso, direttamente alla struttura convenzionata, della somma di 21,00 euro, a titolo di franchigia.
7. La fruizione del singolo check-up da parte dei familiari iscritti all’assistenza sanitaria di cui al comma 2 avverrà previo pagamento da parte dei medesimi della somma di XXXX euro direttamente alla struttura convenzionata. In relazione alle prestazioni previste dal presente comma, nulla è dovuto a carico della AGCM.
Articolo 8 – Corrispettivi per i servizi di assistenza sanitaria.
1. Il corrispettivo individuale annuo dovuto dalla AGCM per la prestazione dei servizi di assistenza oggetto del presente contratto è pari ai seguenti importi:
a) ”Piano Unico” per dipendenti in servizio, coniuge/unito civilmente e figli fiscalmente a carico: XXX euro per nucleo;
b) ”Piano Unico” per familiari facoltativamente assistibili di dipendenti: XXX euro pro capite;
c) ”Piano Unico” per pensionati diretti, coniuge/unito civilmente e figli fiscalmente a carico: XXX euro per nucleo;
d) ”Piano Unico” per familiari facoltativamente assistibili di pensionati: XXX pro capite
2. In considerazione della facoltà, per i dipendenti/pensionati della AGCM, di aderire o meno ai Piani di assistenza sanitaria, la Cassa prende atto ed accetta che il presente
contratto non presuppone né implica ad alcun titolo la corresponsione di un corrispettivo annuo complessivo di importo minimo garantito.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il corrispettivo contrattuale è da intendersi invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità ed è comprensivo della remunerazione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Cassa dall’esecuzione del presente contratto, dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti.
4. Per effetto della contraenza dei Piani di assistenza sanitaria da parte della Cassa né la AGCM né gli Assistiti dovranno sostenere alcun costo ulteriore rispetto ai contributi dovuti in base al presente contratto. Pertanto, la Cassa non potrà avanzare, né nei confronti della AGCM né nei confronti degli Assistiti, alcuna richiesta di pagamento di importi ulteriori.
5. La Cassa non potrà vantare diritto ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo ovvero ad altri compensi e rinuncia ad ogni diritto che possa competerle a norma dell’art. 1664 Cod. Civ.
Articolo 9 – Corrispettivi per i servizi di medicina preventiva (check-up).
1. Il corrispettivo individuale annuo a carico della AGCM per i servizi di medicina preventiva (check-up) è pari a XXX euro (prezzo offerto in gara). Il corrispettivo complessivo annuo dovuto dalla AGCM è pari al prodotto del citato corrispettivo individuale per il numero degli aventi diritto, come individuato ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro il mese di marzo di ciascun anno assistenziale, la AGCM è tenuta a comunicare alla Cassa il numero degli aventi diritto alla data del 28 febbraio, agli effetti della determinazione del corrispettivo per l’anno contrattuale in corso. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del presente contratto, eventuali variazioni del numero degli aventi diritto successive al 28 febbraio di ciascun anno assistenziale non daranno luogo a variazione del corrispettivo per l’annualità in corso.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il corrispettivo contrattuale è da intendersi invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità ed è comprensivo della remunerazione di tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Cassa dall’esecuzione di fruitori del check-up dovranno sostenere alcun costo ulteriore rispetto ai corrispettivi dovuti in base al presente contratto. Pertanto, la Cassa non potrà avanzare, né nei confronti della AGCM né nei confronti dei soggetti che effettuano il check-up, alcuna richiesta di pagamento di importi ulteriori.
5. La Cassa non potrà vantare diritto ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo ovvero ad altri compensi e rinuncia ad ogni diritto che possa competerle a norma dell’art. 1664 Codice Civile.
Articolo 10 – Pagamenti.
Per i servizi di assistenza sanitaria riferiti ai soggetti assistiti, il pagamento del corrispettivo contrattuale annuo viene effettuato dalla AGCM alla Cassa alle seguenti scadenze:
- per le assistenze di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 8, in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno; limitatamente al primo anno assistenziale, il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la comunicazione dei dati anagrafici di cui all’art. 6, comma 5;
- nelle ipotesi di cui al precedente art.6 il corrispettivo dovuto viene versato alla prima scadenza utile successiva (come individuato al punto precedente, ovvero entro 30 giorni dalla naturale scadenza del contratto) in misura pari all'intero contributo annuo se la data dell’evento rientra nel primo semestre dell’annualità assistenziale e al 60% del contributo annuo se la data dell’evento rientra nel secondo semestre dell’annualità assistenziale;
2. In relazione ai servizi di medicina preventiva (check-up), il pagamento del contributo a carico della AGCM verrà effettuato in unica soluzione nel mese di maggio di ciascun anno, sulla base del numero degli aventi diritto al 28 febbraio dell’anno assistenziale in corso, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del presente contratto.
3. In ogni caso sull’importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Il pagamento verrà effettuato previa verifica delle prestazioni eseguite. La corresponsione del saldo finale è subordinato altresì al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
5. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata:
- all’espletamento delle verifiche di regolarità fiscale presso Equitalia s.p.a. come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, per i pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro;
- alla verifica della regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti (DURC). Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Cassa, troverà applicazione l’art. 30, comma 5 del Codice.
6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico AGCM sul c/c dedicato comunicato alla AGCM prima del relativo utilizzo (cfr. art. 5, lett. i).
7. Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 del presente contratto.
Articolo 11 – Riservatezza.
1 . Tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza e sicurezza derivanti dalla circostanza che, durante l’espletamento dei servizi in oggetto, il personale della Cassa può venire a conoscenza di notizie e informazioni, la Cassa si obbliga a:
− assicurare la massima riservatezza nell’espletamento di tutte le attività relative ai servizi in parola, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all’interno o all’esterno della Cassa stessa;
− gestire responsabilmente le informazioni di cui venga in possesso, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
− vigilare affinché i dipendenti e i collaboratori, incaricati a qualsiasi titolo di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati, le notizie, i metodi e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulghino né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo la scadenza del contratto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cassa si impegna a contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informa espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.
3. La Cassa è responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate ascrivibile ad essa o ai suoi dipendenti.
4. L’impegno di riservatezza di cui al precedente comma si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
1. Sono a carico della Cassa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla AGCM per legge.
2. La Cassa dichiara che le prestazioni oggetto del contratto [sono/non sono] effettuate nell’esercizio di impresa e che [sono/non sono] operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72; al presente contratto si applicano, ove previste, le imposte di legge.
[in sede di stipula verranno depennate le voci non di interesse]
Articolo 13 – Cauzione definitiva – Polizza assicurativa
1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Cassa costituisce in favore della AGCM la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da XXX per un importo pari a XXX .
Tale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Per quanto non espressamente previsto si applica il richiamato art. 103.
Resta fermo in ogni caso il diritto della AGCM al risarcimento dell’eventuale maggior
danno. La garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
2. La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 103 del citato Decreto. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte della AGCM del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Cassa del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.
3. A garanzia della effettiva erogazione dei servizi e dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e con il presente contratto, la Cassa è altresì obbligata, senza costi e oneri aggiuntivi per la AGCM e per gli assistiti, alla copertura assicurativa a mezzo di una polizza con una compagnia di assicurazione che abbia avuto una raccolta premi media annua nel ramo "Malattia" non inferiore a 45 milioni di euro nel triennio 2015/2017. Detta polizza è stata stipulata con XXXX. La sopravvenuta carenza o insufficienza della menzionata copertura assicurativa ovvero la sottoposizione a procedure di salvaguardia, risanamento o liquidazione previste dal Titolo XVI del Codice delle Assicurazioni Private potrà determinare la risoluzione del presente contratto ex art. 1453 c.c. in favore della AGCM.
Articolo 14 –Penali.
1. La AGCM si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito specificate in caso di inadempimento, di non corretto adempimento anche di obblighi strumentali, ovvero di ritardo nell’adempimento.
In relazione ai servizi di assistenza sanitaria:
• per le prestazioni in convenzione diretta, in caso di mancata risposta
(autorizzazione o motivato diniego) entro i termini stabiliti dall’art. 6 del capitolato
1.a. e dall’art. 6 del capitolato 1.b., la penale è pari a euro 1.000,00;
• per le prestazioni in forma indiretta, in caso di mancato rispetto dei termini fissati dall’art. 6 del capitolato 1.a. e dall’art. 6 del capitolato 1.b., la penale, per ogni giorno di ritardo, è pari all’1 per mille dell’importo richiesto a rimborso con un minimo di euro 50,00, fermo restando il diritto dell’assistito alla corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dai medesimi capitolati;
• per entrambe le tipologie di prestazioni, nel caso in cui risultino palesemente generiche, ovvero nel caso in cui risultino insussistenti o infondate le ragioni poste a fondamento del diniego, la penale è pari a euro 1.000,00;
In relazione ai servizi di medicina preventiva fruibili dai soggetti di cui all’art. 2, del
capitolato 1.c.:
• in caso di mancata autorizzazione entro il termine indicato dall’art. 5 del capitolato
1.c. allegato, la penale è pari a euro 200,00;
• in caso di mancata esecuzione del singolo check-up nel giorno convenuto senza giustificato motivo, la penale è pari a euro 200,00;
• in caso di mancata esecuzione degli esami, visite e analisi previsti per ciascun
check-up senza giustificato motivo, la penale è pari ad euro 100,00;
In relazione agli obblighi di reportistica:
• in caso di violazione dei termini previsti dall’art. 4, comma 6 del presente contratto, la penale è pari ad euro 5.000,00 per ogni singolo inadempimento o ritardo.
2. L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore contrattuale.
3. Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Cassa a giustificazione degli stessi.
4. Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla AGCM con il corrispettivo dovuto alla Cassa per le prestazioni contrattuali.
5. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 15 e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori.
Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa.
1. La AGCM si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Cassa diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per l’esecuzione delle prestazioni fino alla data di risoluzione, fermi restando la responsabilità della Cassa per i danni causati alla AGCM e il diritto della AGCM medesima di escutere la cauzione di cui al precedente art. 13, qualora:
− venga meno anche uno solo dei requisiti della rete di strutture mediche convenzionate
di cui all’art. 4 commi 1 e 2;
− la Cassa sia inadempiente agli altri obblighi previsti dagli artt. 4, comma 4; 5, comma 1, lett. c) e h); 11; 13, comma 3;
− si verifichino inadempimenti o ritardi nell’esecuzione delle prestazioni che comportino
complessivamente l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore
del contratto di cui all’art. 2;
− una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Cassa risultino non veritiere;
− si verifichi la perdita in capo alla Cassa dei requisiti di cui all’art. 3, commi 2 e 3.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
- le ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
- il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico AGCM bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. La AGCM si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. ove il quadro normativo di riferimento subisca modifiche, innovazioni o integrazioni tali da alterare i presupposti fiscali e contributivi connessi al Piano di assistenza sanitaria.
4. La risoluzione sarà comunicata a mezzo PEC e non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
Articolo 16 – Subappalto.
(da inserire nel caso in cui la Cassa non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto da parte della Cassa.
Oppure, in alternativa (*)
(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Cassa abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1. La Cassa, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXX.
Al riguardo potrà avvalersi delle seguenti imprese: XXX .
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali a carico della Cassa, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della AGCM per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la AGCM medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate.
3. La Cassa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla AGCM o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. Si applicano al subappaltatore le norme in materia del personale di cui all’art. 5 del presente contratto.
5. L’autorizzazione del subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
− che la Cassa, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare,
ai sensi dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016;
− che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
− che i soggetti cui la Cassa intende subappaltare le prestazioni siano in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione oggetto di subappalto e
non ricorrano nei loro confronti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
− che il subappalto non superi complessivamente il 50% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
6. La Cassa che si avvalga del subappalto deve altresì:
− depositare il contratto di subappalto presso la AGCM almeno 20 giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
− al momento del deposito del contratto di subappalto, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla parte del servizio/fornitura subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
− allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con la Cassa subappaltatrice.
7. La AGCM provvederà a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non piò formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Articolo 17 - Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi.
1. E’ vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del d.lgs. n.
50/2016.
2. La cessione dei crediti della Cassa, nascenti dal presente contratto, è consentita e opponibile alla AGCM nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 18 – Ulteriori disposizioni.
1. La Cassa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi compresi enti o imprese collegate o controllate, somme di denaro
o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti
T.F.U.E. (ex art. 81 e seguenti del T.C.E.) e gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990 e
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Articolo 19- Forma delle comunicazioni.
1. La corrispondenza tra le parti riconducibile al presente contratto dovrà riportare il
C.I.G. 8856995F7A
Articolo 20 - Oneri della AGCM.
1. La AGCM provvederà:
− all’informativa, nei confronti del proprio personale, in ordine al presente contratto e
ai capitolati allegati;
− a fornire alla Cassa l'elenco dei nominativi degli Assistiti e dei destinatari dei servizi di medicina preventiva (check-up) secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, e dell’art. 7, comma 3 del presente contratto;
− agli aggiornamenti mensili relativi ai soggetti aderenti alle coperture assistenziali e ai destinatari dei servizi di check-up;
− a trattenere sulle competenze di dipendenti e pensionati i contributi da essi dovuti per le assistenze e a versarli alla Cassa, unitamente alla quota a carico della AGCM, ove dovuta;
− agli adempimenti nei confronti degli Assistiti e dei destinatari dei servizi di medicina preventiva (check-up) relativi al D.Lgs. n. 196/2003 ed eventuali successive modificazioni nonché precisazioni del Garante in particolare sull’informativa e raccolta del consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti interessati, ferma restando l’assunzione da parte della Cassa della qualità di “Titolare del trattamento dei dati”.
Articolo 21 –Direttore per l’esecuzione del contratto.
1. Il Direttore per l’esecuzione del contratto è "il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane dell'Autorità".
Allo stesso competono le verifiche di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 22 - Legge applicabile e Foro competente.
1. La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.
2. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
3. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Articolo 23 – Allegati.
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
- 1.a Capitolato “Piano Unico Dipendenti”
- 1.b Capitolato “Piano Grandi Pensionati”
- 1.c Capitolato ”Piano medicina preventiva”
- 1.d Informativa sul trattamento dei dati personali
AGCM
CASSA
La sottoscritta Xxxxx dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole negoziali. Per accettazione:
____________, lì_______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
(o di persona munita di specifici poteri di firma)
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente le seguenti clausole:
- art. 8 (Corrispettivi per i servizi di assistenza sanitaria);
- art. 9 (Corrispettivi per i servizi di medicina preventiva (check-up);
- art. 13 (Cauzione definitiva - Polizza assicurativa);
- art. 14 (Penali);
- art. 15 (Clausola risolutiva espressa);
- art. 22 (Legge applicabile e Foro competente).
Per accettazione:
____________, lì_______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
(o di persona munita di specifici poteri di firma)