GENERALITA'
GENERALITA'
L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.
ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti mobili ed attrezzature ad uso dell'arredamento dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione (vedi Allegato –A -):
ART. 2 -BENI E SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
L'impresa appaltatrice, oltre a quanto richiesto dal bando di gara, dovrà fornire i seguenti servizi e beni da intendersi compresi nel prezzo dell'appalto:
a) trasporto,consegna e posa in opera nell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione;
b) fornitura della seguente documentazione tecnica redatta in lingua italiana: dichiarazione di conformità di mobili e attrezzature alla specifica norma tecnica; due copie degli esplosi tecnici;
due copie dei cataloghi; due copie del listino prezzi;
due copie dei depliants di mobili ed attrezzature che dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime riportate nel successivo art. 4;
certificazioni di conformità UNI/ISO ed ex d. 19s. 81/2008.
ART. 3 -AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo a base d'asta della fornitura è di €. 14.245,56 (euro quattordicimiladuecentoquarantacinque/56) oltre Iva al 21%.
ART. 4 -DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
I mobili e le attrezzature dovranno rispondere alle specifiche minime riportate nell’allegato – A - :
ART. 5 -MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Per il presente appalto, da aggiudicarsi in forma congiunta con quello relativo ai lavori, trovano applicazione le norme contenute nel d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte con lo stesso prezzo offerto, si procederà in seduta stante al sorteggio, anche in assenza dei Legali Rappresentanti o Titolari dell'Impresa o delle persone che comunque determinano scelte ed indirizzi dell'Impresa o loro delegati. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione, anche parziale, e/o non dare corso all'appalto, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si considera nullo a tutti gli effetti e le Imprese concorrenti, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio di cui al presente capitolato. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di non far luogo ad alcuna aggiudica ove non ritenga, a suo insindacabile giudizio, soddisfacente il risultato delle offerte pervenute.
ART. 6 -ESAME DELLE OFFERTE
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la SUAP di Reggio Calabria -Piazza Castello n.2- Tel.0000000000 - int.151- fax 0000-000000 e-mail: xxx@xxxxxxxxx.xx.xx.
ART. 7 -SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI
L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura e/o i servizi accessori richiesti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune committente. L'eventuale sospensione della fornitura e/o servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto per colpa, restando a suo carico tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 8 -ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel bando di gara e nel presente capitolato. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni. La fornitura dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.
ART.9 -IMPORTO DEL CONTRATTO
La fornitura di che trattasi sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Il prezzo contrattuale è comprensivo di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente le prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo offerto, Xxx esclusa, è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto senza alcuna possibilità di revisione.
ART.10 -CONSEGNA -TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il termine entro il quale l'impresa aggiudicataria deve consegnare, per ogni qualvolta che gli viene richiesto, la fornitura sarà quello indicato in sede di offerta e comunque entro e non oltre i 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continuativi dal ricevimento dell' ordine. Il Comune, nelle more della stipula dell'atto contrattuale, si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura ed al rapporto contrattuale mediante lettera scritta di consegna con procedura di urgenza. In tal caso, l'ordinazione può essere effettuata telegraficamente anche subito dopo avvenuta l'aggiudicazione.
ART.11 -PENALITA'
In caso di ritardo nell'esecuzione di tutta la fornitura o anche di una sola parte di essa, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale stabilita nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/OO) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fermo restando l'obbligo dell'adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento dei danni. L'Amministrazione comunale applicherà la penale fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo di aggiudicazione, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 19. L'importo della penale sarà detratto dall'ammontare della fattura ammessa in pagamento, previa emissione di nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta
nota di credito. Qualora la ditta non proceda all'emissione di detta nota di credito l'applicazione della penalità potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione
ART.12 -COLLAUDO DELLA FORNITURA
L'Amministrazione Comunale, alla consegna della fornitura, effettuerà, a mezzo dei propri dipendenti, il collaudo della fornitura per l'accettazione della stessa. Sulla base dei risultati, eventuali prove e degli accertamenti che saranno effettuati, potrà accettare o contestare in tutto o in parte la fornitura. I contenitori dovranno essere privi di vizi e difetti di fabbricazione e dovranno corrispondere in ogni parte alle caratteristiche minime di cui all’allegato – A - del presente Capitolato. Saranno altresì contestati i difetti o le situazioni in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche tecniche offerte. La ditta aggiudicatrice della fornitura ha l'obbligo di ritirare e/o sostituire e riconsegnare a sua cura e spese, quanto respinto in sede di verifica provvisoria.
ART.13 –GARANZIA
A partire dalla data di collaudo l'attrezzatura dovrà essere coperta da garanzia contro i vizi di funzionamento e/o difetti costruttivi. La durata della garanzia si estenderà per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del collaudo, o per il maggior periodo indicato dalla ditta in sede di offerta. Esulano comunque dalla garanzia i soli danni provocati da imperizia d'uso, da manomissioni operate da personale non competente, od eventi accidentali non indotti dalle attrezzature stesse. La ditta garantisce inoltre la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo non inferiore a cinque anni.
ART.14 -RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
E' a carico della ditta aggiudicataria l'assunzione di ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 626/1994 e ss.mm.ii., nei confronti della mano d'opera impiegata per l'esecuzione della fornitura. La ditta aggiudicataria è unica responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del Comune e del proprio personale da qualsiasi responsabilità a riguardo. La ditta assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione Comunale la proprietà dei beni fomiti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART.15 -IMPEGNO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria resta impegnata nei confronti del Comune per effetto della presentazione dell'offerta, mentre, quest'ultimo, assumerà i suoi obblighi solo dopo il perfezionamento degli atti amministrativi e la stipula del contratto di appalto
ART.16 -INVARIABILITA' DEI PREZZI
La fornitura di cui al presente disciplinare sarà remunerata in base all'importo di aggiudicazione. Detto prezzo tiene conto dell'utile dell'impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente la fornitura di che trattasi. Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna possibilità di revisione.
ART.17 -SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria della fornitura tutte le imposte, tasse, bolli e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.
ART.18 -PAGAMENTI
Il provvedimento di liquidazione sarà emesso dal dirigente competente mediante determinazione dirigenziale entro 30 giorni dall'avvenuta consegna ed avverrà a completamento della fornitura, a seguito della presentazione di regolare fattura, corredata in originale dalla bolla di consegna dei mobili e delle attrezzature oggetto del presente capitolato, sempre che la fornitura stessa sia stata regolarmente ed interamente eseguita e collaudata positivamente.
ART.19 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi d'inadempimento da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, lo stesso può essere risolto dal Comune ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: -frode; - gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali; -cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; -giudizio negativo in sede di collaudo; -cessione in subappalto in tutto o in parte della fornitura; -superamento del limite di penale del 5% previsto dal precedente art.1l. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La ditta è obbligata all'immediata sospensione della fornitura. In particolare il Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva di esigere dalla ditta il rimborso delle spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto. Il Comune ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che la ditta è tenuta a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
ART.20 -ESECUZIONE IN DANNO
A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte della ditta aggiudicataria, il Comune può affidare a terzi, ovvero solo ed esclusivamente alla ditta seconda graduata, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno della ditta inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione
ART.21 -OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di ottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per la sospensione dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
ART.22 -CONTROVERSIE
Le controversie inerenti la fornitura che dovessero sorgere tra la ditta aggiudicataria ed il Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), committente, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione dell' appalto, saranno demandate ad un giudizio di arbitrato. Il collegio sarà composto da tre membri di cui due nominati dalle parti interessate ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. L'unico foro competente riconosciuto per eventuali contestazioni o controversie derivanti dal presente appalto è quello di Reggio Calabria.
ART.23 -DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti di cui all'oggetto del presente capitolato la ditta fornitrice dovrà eleggere domicilio legale presso la Casa Comunale.