Condizioni generali di leasing Tipo A
Condizioni generali di leasing Tipo A
Le seguenti condizioni generali di leasing trovano applicazione per il rapporto giuridico fra la Cembra Money Bank SA (in seguito «società di leasing») e l’assuntore del leasing. Per una migliore comprensione, la società di leasing rinuncia in tutte le formulazioni alla doppia forma maschile/femminile.
1. Contenuto contrattuale e proprietà sull’oggetto in leasing
1.1 La società di leasing acquista dal fornitore l’oggetto in leasing scelto dall’assunto- re del leasing e cede lo stesso in uso all’assuntore del leasing per la durata del presente contratto di leasing. L’assuntore del leasing è autorizzato a utilizzare l’og- getto in leasing nel corso della durata contrattuale nel rispetto delle seguenti di- sposizioni.
1.2 L’assuntore del leasing prende in possesso l’oggetto in leasing direttamente dal fornitore facendo le veci della società di leasing ed è tenuto a esaminare immedia- tamente e accuratamente l’oggetto in leasing. Viene redatta una conferma di pre- sa in consegna, da sottoscriversi dal fornitore e dall’assuntore del leasing, nella quale devono essere registrati eventuali difetti e parti o accessori mancanti.
1.3 L’oggetto in leasing resta di esclusiva proprietà della società di leasing per l’intera durata del presente contratto di leasing e anche dopo il termine o la disdetta dello stesso. L’assuntore del leasing autorizza la società di leasing a iscrivere il codice 178 sulla carta grigia del veicolo e in un eventuale registro. All’assuntore del lea- sing non spetta il diritto di acquisto dell’oggetto in leasing ed esso alla fine del contratto è tenuto a restituire lo stesso alla società di leasing nello stato conforme al contratto. Il valore residuo dell’oggetto in leasing al termine della durata previ- sta del contratto è indicato sul contratto di leasing solo a titolo informativo per l’assuntore del leasing.
1.4 Gli eventuali ritardi di consegna non autorizzano l’assuntore del leasing a rescin- dere il contratto di leasing o a recedere dallo stesso. Se la consegna dell’oggetto in leasing non avviene, il presente contratto si annulla, senza che da ciò derivi qualsivoglia pretesa.
2. Durata
Il contratto di leasing viene stipulato in linea di massima per la durata contrattua- le fissa, stabilita dall’assuntore del leasing. La durata contrattuale inizia con l’ac- cettazione dell’oggetto in leasing e termina con la fine della durata contrattuale stabilita.
3. Recesso/Disdetta
3.1 La società di leasing si riserva di riesaminare la capacità creditizia dell’assuntore del leasing. La società di leasing può recedere dal contratto fino alla consegna dell’oggetto in leasing. Il danno derivante dal recesso dal contratto è a carico dell’assuntore del leasing purché la società di leasing abbia adottato la diligenza consueta in affari.
3.2 L’assuntore del leasing è autorizzato a disdire per iscritto il contratto di leasing ri- spettando un termine di disdetta di 30 giorni alla fine di un periodo di leasing di tre mesi (evidenziato in grassetto nella tabella che segue). In questo caso la rata del leasing viene ricalcolata dall’inizio del contratto conformemente alla cifra 4.3.
4. Rata del leasing
4.1 La rata del leasing deve essere corrisposta mensilmente in anticipo alla società di leasing entro il 1° di ogni mese (fatta eccezione per la prima rata del leasing, se questa deve essere pagata al fornitore alla consegna dell’oggetto in leasing).
4.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata del leasing, l’assuntore del leasing, senza che sia necessaria una speciale messa in mora, è tenuto a pagare un inte- resse moratorio dell’ammontare del tasso d’interesse concordata nel contratto di leasing.
4.3 Il calcolo della rata del leasing si basa sulla durata contrattuale fissa richiesta e concordata dall’assuntore del leasing, sull’uso concordato (p. es. chilometraggio annuo) e sul tasso d’interesse concordato nel contratto di leasing.
Se l’assuntore del leasing fa uso del diritto alla disdetta anticipata o se il contratto di leasing viene terminato anticipatamente per altri motivi, in particolare a causa di violazioni contrattuali conformemente alla cifra 16 oppure di spostamento di domicilio (sede) all’estero, la rata del leasing viene ricalcolata dall’inizio del con- tratto in base all’effettiva durata contrattuale, conformemente alla tabella che segue e fissata definitivamente. In questo caso la Società di leasing redige un calcolo delle rate del leasing dovute complessivamente, tenendo conto dei paga- menti già avvenuti. L’assuntore del leasing è tenuto allora a pagare alla società di leasing entro 20 giorni e senza alcuna detrazione la differenza fatturata. Un’even- tuale differenza a favore dell’assuntore del leasing gli sarà rimborsata entro 20 giorni.
4.4 Il presente contratto si basa sull’addebito dell’imposta sul valore aggiunto in vigo- re alla stipulazione del contratto. Tutti gli obblighi di pagamento dell’assuntore del leasing s’intendono, se applicabile, più imposta sul valore aggiunto. Qualora nel corso della durata contrattuale, a seguito della modifica delle norme sull’imposta del valore aggiunto o di altre norme di legge e di ordinanza, alla società di leasing derivassero emolumenti o oneri fiscali supplementari, l’assuntore del leasing è d’accordo su un adeguato aumento dei suoi obblighi di pagamento.
4.5 La rata del leasing è dovuta anche se l’oggetto in leasing non può essere utilizzato per qualsivoglia motivo.
4.6 La rata del leasing si basa sull’uso annuo concordato (p. es. chilometraggio an- nuo). Il maggior uso (p. es. maggior chilometraggio) viene addebitato all’assuntore del leasing alla conclusione del contratto. Non avviene rimborso per minor uso.
4.7 Se il prezzo d’acquisto in contanti dell’oggetto in leasing aumenta fra la stipulazio- ne del contratto e la consegna, la società di leasing si riserva di aumentare per- centualmente la rata del leasing.
5. Cauzione
5.1 La cauzione stabilita serve a garantire i diritti della società di leasing connessi al presente rapporto contrattuale. La liquidazione del conto cauzione avviene al ter- mine del contratto e ad avvenuta restituzione dell’oggetto in leasing.
5.2 La cauzione viene depositata su un conto della società di leasing a nome dell’as- suntore del leasing. La cauzione non frutta interessi.
6. Assicurazioni e tassa di circolazione
6.1 L’assuntore del leasing è di regola tenuto ad assicurare in modo adeguato l’ogget- to in leasing. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, valgono le cifre 6.2 e 6.3.
6.2 Salvo accordo diverso, l’assuntore del leasing iscrive a suo nome l’oggetto in lea- sing presso il competente registro della motorizzazione cantonale e corrisponde le tasse e le imposte sulla circolazione.
6.3 Salvo accordo diverso, l’assuntore del leasing stipula un’assicurazione casco totale con rischio collisione per l’intera durata contrattuale. Esso cede alla società di lea- sing i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, comunque risponde in ogni caso della ricuperabilità di un eventuale credito. Xxxx s’impegna inoltre a gestire le con- troversie legali con l’assicurazione connesse a un caso di sinistro, facendo le veci della società di leasing. Qualora l’assuntore del leasing non paghi i premi scaduti dell’assicurazione casco totale ceduta, la società di leasing può addossarsi il paga- mento dei premi e fatturarli all’assuntore del leasing con un termine di pagamento di 10 giorni. Se il pagamento non perviene entro il termine fissato, la società di le- asing è autorizzata a sciogliere il contratto di leasing conformemente alla cifra 16.
7. Cura dell’oggetto in leasing
L’assuntore del leasing s’impegna a utilizzare con diligenza l’oggetto in leasing, a curarlo scrupolosamente, ad assoggettarlo a un’impeccabile manutenzione e a rispettare le norme dello stabilimento di produzione. In particolare l’assuntore del leasing deve far effettuare puntualmente e a regola d’arte i servizi di manutenzione prescritti nel libretto d’assistenza, nonché le ispezioni, l’assistenza e le riparazioni.
8. Garanzia di fabbricazione e garanzia legale
8.1 L’assuntore del leasing conferma di conoscere le norme di garanzia sull’oggetto in leasing. La società di leasing autorizza e obbliga l’assuntore del leasing a far vale- re, a sue spese e in rappresentanza della società di leasing, tutti i diritti e i crediti dei quali dispone la società di leasing nei confronti del fornitore o eventualmente del produttore del veicolo in virtù della garanzia di fabbricazione e delle disposizio- ni legali (in particolare della garanzia legale per i vizi della cosa venduta e delle altre disposizioni applicabili del Codice delle obbligazioni svizzero). L’assuntore del leasing è obbligato a notificare immediatamente qualsiasi difetto al fornitore e a informare immediatamente la società di leasing se i difetti non sono riconosciuti o se sorgono dei problemi nell’ambito dell’eliminazione dei difetti.
8.2 Durante il periodo di garanzia, i difetti possono essere eliminati solo dagli interlo- cutori competenti secondo le disposizioni in materia di garanzia. È esclusa ogni responsabilità di qualsiasi tipo della società di leasing che eccede la garanzia di fabbricazione, sia per danni diretti sia indiretti.
8.3 Il verificarsi di difetti di qualsivoglia tipo o il mancato funzionamento dell’oggetto in leasing non autorizzano l’assuntore del leasing a sciogliere il contratto o a richie- dere per il relativo periodo la riduzione o il differimento della rata del leasing oppu- re un oggetto sostitutivo da parte della società di leasing. La società di leasing non risponde del risarcimento dei danni dovuti a eventuale mancato guadagno.
9. Uso
L’assuntore del leasing può affidare l’oggetto in leasing a suoi collaboratori o a famigliari che vivono al suo stesso indirizzo, e solamente qualora essi offrano la garanzia di un utilizzo scrupoloso e legittimo. L’assuntore del leasing senza l’auto- rizzazione scritta della società di leasing non può affidare in uso a terzi o subaffit- tare l’oggetto in leasing né a pagamento né gratuitamente. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, all’assuntore del leasing, senza preventiva autorizzazione della società di leasing, è vietato effettuare scuole guida, viaggi come taxi oppure par- tecipare con esso a manifestazioni motoristiche sportive. Un uso all’estero dell’og- getto in leasing (frontaliere) dal quale derivi un obbligo di sdoganamento non può avvenire senza l’autorizzazione della società di leasing. L’oggetto in leasing non può durevolmente essere utilizzato all’estero per una durata superiore a 2 mesi.
10. Riparazioni e lavori di manutenzione
Se nel contratto di leasing sono incluse spese di riparazione, manutenzione ordi- naria e/o straordinaria, è necessario un accordo di riparazione, manutenzione or- dinaria e/o straordinaria stipulato fra il fornitore e l’assuntore del leasing e vigono le sue disposizioni. L’assuntore del leasing conferma che gli è stato consegnato un esemplare di tale accordo. La società di leasing non si assume qualsivoglia obbli- gazione o responsabilità a fronte di questo accordo. L’inadempienza dell’obbligo di riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria non esenta l’assuntore del leasing dal suo obbligo di pagamento nei confronti della società di leasing. Le spese incluse al riguardo nella rata del leasing s’intendono comprensive di IVA. Il fornitore è obbligato alla contabilità nei confronti dell’AFC, la società di leasing è solo l’ufficio d’incasso.
11. Ampliamenti, montaggi e scritte
Sovrastrutture, incorporazioni e trasformazioni nonché scritte sull’oggetto in lea- sing sono lasciate alla discrezione dell’assuntore del leasing purché esse non ne pregiudichino il valore. Tutte le sovrastrutture, incorporazioni e trasformazioni non- ché le scritte, a scelta della società di leasing, o passano in proprietà della Società di leasing stessa, senza diritto di rimborso o indennizzo, o prima della restituzione dell’oggetto in leasing devono essere rimosse dall’assuntore del leasing a spese di questo, per ripristinare lo stato originale dell’oggetto in leasing.
12. Incidente, furto e altri sinistri
12.1 Tutti i sinistri all’oggetto in leasing devono essere denunciati immediatamente alla società di leasing, come anche la perdita dell’oggetto in leasing (sottrazione per l’uso, furto, appropriazione indebita e simili).
12.2 Se l’oggetto in leasing è un automezzo, ogni incidente con una spesa di riparazio- ne preventivata maggiore di CHF 5 000.– deve subito essere denunciato per iscrit- to alla società di leasing. La società di leasing si riserva l’espresso diritto di code- cisione nel decidere la riparazione. Le indennità di assicurazione in base alla perizia dei danni spettano esclusivamente alla società di leasing.
12.3 L’assuntore del leasing cede con la presente alla società di leasing i suoi diritti verso le assicurazioni contro la responsabilità civile delle altre persone coinvolte nel sinistro o verso terzi. L’assuntore del leasing però resta obbligato a far valere questi diritti come incaricato della società di leasing nei confronti delle altre perso- ne coinvolte nel sinistro o delle loro assicurazioni contro la responsabilità civile.
12.4 In caso di danno totale, furto o perdita dell’oggetto in leasing, le rate di leasing continuano ad essere esigibili fino al ricevimento dell’indennizzo da parte dell’as- sicurazione. In caso di appropriazione semplice o di appropriazione indebita dell’oggetto in leasing, nonché di rifiuto totale o parziale di risarcimento da parte dell’assicurazione, il contratto di leasing viene annullato con effetto immediato. La società di leasing redige il seguente conteggio di danno totale:
+ Totale di tutti i canoni di leasing dovuti, ma non ancora corrisposti alla data di conteggio (mora)
+ Totale dei canoni di leasing dovuti fino all’ordinaria scadenza contrattuale, scon- tati alla data di conteggio
+ Xxxxxx residuo calcolatorio conformemente al contratto di leasing Dal totale di questo calcolo vengono detratti:
– Eventuale cauzione
– Pagamento dell’assicurazione
L’assuntore del leasing si impegna a pagare tale importo entro 10 giorni. In caso di colpa, l’assuntore del leasing è tenuto a risarcire alla società di leasing tutti gli altri danni.
12.5 L’assuntore del leasing non può avanzare pretese contro la società di leasing per incidente, furto o altro sinistro.
13. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, confisca e sequestro L’assuntore del leasing è tenuto a denunciare immediatamente alla società di lea- sing a mezzo lettera raccomandata un eventuale pignoramento, ritenzione, requisi- zione, confisca o sequestro dell’oggetto in leasing o l’eventuale apertura di falli- mento su di esso e a far presente al competente ufficio d’esecuzione o dei falli- menti la proprietà della società di leasing sull’oggetto in leasing. L’assuntore del leasing informa immediatamente la società di leasing se l’oggetto in leasing viene requisito dalle autorità. Esso prende conoscenza che in un caso del genere non può avanzare qualsivoglia diritto verso la società di leasing. Esso risponde nei confronti della società di leasing di tutte le spese che possono derivare a quest’ultima dalla preservazione dei suoi interessi di proprietaria.
14. Comunicazioni
14.1 Tutte le comunicazioni della società di leasing (compresi estratti conto, circolari, disdette) valgono come notificate validamente se inviate all’ultimo indirizzo di corri- spondenza reso noto dall’assuntore del leasing. L’assuntore del leasing riconosce espressamente la validità e il vincolo legale della notifica mediante moderne tecno- logie di comunicazione, come posta elettronica, SMS o simili, per tutta la corrispon- denza fra lui e la società di leasing (p. es. solleciti, estratti conto). Laddove le pre- senti condizioni contrattuali o una norma di legge vincolante non richiedano la forma scritta, basta anche l’invio della comunicazione all’ultimo indirizzo e-mail, numero del cellulare o simile, resi noti dall’assuntore del leasing.
14.2 Il danno derivante dall’utilizzo di posta, telefono, telefax o di altri tipi di trasmissio- ne, segnatamente da perdita, ritardo, errori di trasmissione, carenze tecniche e di- sturbi o intrusioni illegittime in sistemi EDP (dell’assuntore del leasing o di un ter- zo), come pure in sistemi e reti di trasmissione accessibili a chiunque, è a carico dell’assuntore del leasing, purché la società di leasing abbia adottato la consueta diligenza in affari.
14.3 L’assuntore del leasing s’impegna a portare subito a conoscenza della società di leasing un eventuale cambio dell’indirizzo (di residenza) di domicilio, dell’indirizzo di notifica o di corrispondenza o altri motivi per i quali l’indirizzo utilizzato non è più valido (cambiamenti di nome o altri cambiamenti importanti, ad esempio: modifiche dello scopo societario o della ragione sociale). Se la società di leasing deve soste- nere spese per assicurare la raggiungibilità dell’assuntore del leasing (p. es. ricer- che d’indirizzo), le spese relative sono addebitate all’assuntore del leasing.
15. Spostamento all’estero della sede/del domicilio
Se l’assuntore del leasing sposta all’estero la sua sede/il suo domicilio o il suo luogo di soggiorno abituale, deve darne comunicazione alla società di leasing con almeno 14 giorni di anticipo. La società di leasing ha quindi il diritto di recedere dal contratto di credito senza preavviso. In tal caso l’intero debito residuo a quel punto cade immediatamente in pagamento e vengono applicate le norme per il calcolo della rata del leasing (cifra 4.3 delle presenti condizioni contrattuali). L’assuntore del leasing è tenuto a restituire l’oggetto del leasing alla società di leasing o in un luogo designato dalla stessa prima di trasferirsi all’estero.
16. Scioglimento anticipato del contratto
16.1 Se l’assuntore del leasing è in mora con pagamenti corrispondenti a più di tre ca- noni di leasing dovuti, la società di leasing è autorizzata a sciogliere senza preavvi- so il presente contratto.
16.2 Inoltre, la società di leasing è autorizzata a disdire il contratto di leasing senza preavviso e con effetto immediato per gravi motivi o se l’assuntore del leasing non rispetta i suoi obblighi contrattuali, in particolare in caso di trattamento inappro- priato, di manutenzione insufficiente, di usura eccessiva dell’oggetto in leasing o in caso di scadenza o di assenza della copertura assicurativa concordata. La società di leasing è inoltre autorizzata a disdire il contratto con effetto immediato se contro l’assuntore del leasing viene aperto un fallimento, se l’oggetto in leasing è pignora- to, sequestrato, confiscato o requisito. Lo stesso vale quando qualcuno fa valere sull’oggetto in leasing un diritto di ritenzione o se viene emesso un attestato di ca- renza di beni a carico dell’assuntore del leasing oppure la continuazione del con- tratto di leasing appare irragionevole per la società di leasing a causa del deteriora- mento della situazione finanziaria dell’assuntore del leasing.
16.3 In caso di scioglimento anticipato del contratto conformemente alle norme di que- sta cifra 16, l’assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente alla so- cietà di leasing l’oggetto in leasing. In tal caso la rata del leasing definitiva viene stabilita e liquidata conformemente alla cifra 4.3.
17. Restituzione dell’oggetto in leasing
17.1 L’assuntore del leasing s’impegna a restituire in stato pulito alla società di leasing o a un ufficio da essa designato l’oggetto in leasing all’ultimo giorno della durata contrattuale (o subito in caso di scioglimento anticipato). È escluso un eventuale diritto di ritenzione dell’assuntore del leasing sull’oggetto in leasing per qualsivoglia pretesa nei confronti della società di leasing.
17.2 Viene redatto un verbale scritto sullo stato dell’oggetto in leasing. L’assuntore del leasing risponde nei confronti della società di leasing di tutte le riparazioni e di tutti i lavori di manutenzione che non siano risalibili a normale usura o al ripristino dell’oggetto in leasing necessario a fronte delle norme di legge (p. es. sicurezza della circolazione secondo la motorizzazione cantonale). L’assuntore del leasing ri- sponde anche di un eventuale deprezzamento conseguente a un incidente, se que- sto non viene risarcito dall’assicurazione.
17.3 L’oggetto in leasing al momento della restituzione deve essere in stato di sicurezza nel traffico. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, in caso di consegna dei pneu- matici estivi o invernali da parte della società di leasing insieme all’oggetto in lea- sing, a fine contratto i pneumatici estivi o invernali non montati dovranno essere restituiti spontaneamente.
17.4 In caso di controversie sul rapporto sullo stato, un esperto neutrale (p. es. nel caso di automezzi un esperto dell’Associazione periti automobilistici liberi professionisti) decide sullo stato e sui necessari lavori di riparazione. Questa perizia viene ricono- sciuta come vincolante da entrambi i contraenti. Le spese periziali vengono soste- nute da entrambi i contraenti, ciascuno per la metà.
17.5 Se l’assuntore del leasing non riconsegna immediatamente l’oggetto in leasing, la società di leasing è autorizzata a farlo ritirare presso l’assuntore del leasing a spe- se di quest’ultimo, senza che siano necessari un decreto giudiziario o un deposito.
18. Accordi speciali e modifiche contrattuali
18.1 Gli accordi speciali al di fuori del presente contratto per essere validi richiedono l’approvazione scritta della società di leasing. Gli accordi accessori verbali non sono validi.
18.2 L’inefficacia di singole disposizioni contrattuali non tocca l’efficacia e il vincolo delle altre disposizioni.
18.3 Il contratto è redatto in duplice copia ed è stato consegnato ad ogni contraente in un esemplare sottoscritto da entrambe le parti.
19. Segreto bancario/Protezione dei dati/Trasmissibilità del rapporto di leasing
19.1 La società di leasing è generalmente responsabile del trattamento dei dati perso- nali dell’assuntore del leasing. La società di leasing tratta i dati relativi all’assunto- re di leasing («dati clienti») nella misura in cui essi siano necessari alla conclusione e all’elaborazione del presente contratto di leasing con l’assuntore di leasing o per l’attuazione di misure precontrattuali su richiesta dell’assuntore di leasing e per scopi compatibili con esso. In tale contesto, la società di leasing elabora i dati dei clienti in particolare per l’esecuzione dei processi commerciali, per garantire la si- curezza informatica e il controllo dei sistemi, per il calcolo dei rischi di credito, per l’amministrazione dei rapporti contrattuali (ad. es. elaborazione della domanda e del contratto, esecuzione del contratto e misure di incasso e comunicazione con l’assuntore di leasing) e per le attività di marketing. Per questi scopi, può anche eseguire la creazione di un profilo o creare e modificare profili della personalità.
19.2 Per la conclusione e l’elaborazione dei contratti di credito, la società di leasing può, in particolare, ottenere da terzi tutte le informazioni necessarie in relazione all’esa- me della domanda e all’elaborazione del rapporto contrattuale con l’assuntore del leasing, ad esempio da altre società del Gruppo Cembra («Società del Gruppo»; un elenco aggiornato è disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx), con terzi autoriz- zati dall’assuntore del leasing (ad. es. banche), con autorità, agenzie di credito, la Centrale per le informazioni di credito (ZEK) e la Centrale di informazione per il credito al consumo (IKO) e può comunicare alla ZEK e all’IKO il contratto di finanzia- mento e il suo svolgimento. Tutti i blocchi di dati applicati dall’assuntore del leasing si considerano revocati nei confronti della società di leasing. L’assuntore del lea- sing riconosce inoltre che la ZEK e l’IKO, su richiesta, informeranno i loro istituti di credito affiliati degli impegni di credito esistenti in caso di un nuovo prestito o di una nuova richiesta di leasing.
19.3 La società di leasing tratta i dati dei clienti per tutelare i propri legittimi interessi o gli interessi legittimi di terzi (ad. es. commercianti, partner, agenti, broker e compa- gnie assicurative) e/o dell’assuntore del leasing, a condizione che non prevalgano interessi contrastanti dell’assuntore del leasing. In tale contesto, la società di lea- sing e le Società del Gruppo possono scambiarsi reciprocamente i dati dei clienti a fini di rischio di credito e antifrode. La società di leasing può inoltre utilizzare i dati derivanti dal rapporto d’affari per scopi di marketing. All’assuntore del leasing pos- sono essere fornite informazioni personalizzate e consulenze individuali sui prodot- ti e servizi offerti dalla società di leasing, dalle Società del Gruppo e da terzi. Con la conclusione del contratto di leasing, l’assuntore del leasing acconsente a che la società di leasing gli fornisca le informazioni e i servizi di consulenza pertinenti, anche attraverso mezzi di comunicazione elettronici, compresi e-mail o SMS. L’as- suntore del leasing può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati per scopi di marketing, dandone comunicazione scritta alla società di leasing. L’assuntore del leasing può inoltre revocare in qualsiasi momento il proprio con- senso all’erogazione di servizi di informazione e consulenza con mezzi di comuni- cazione elettronici, dandone comunicazione scritta alla società di leasing.
19.4 In relazione alla conclusione o all’esecuzione del presente contratto, la Società di leasing può scambiare i dati dei clienti con terzi, ad esempio commercianti, partner, agenti, broker, compagnie assicurative e autorità. Per l’elaborazione dei dati clienti da parte di questi terzi valgono le rispettive disposizioni di protezione dei dati di terzi.
19.5 La società di leasing può inoltre affidare parte dei suoi servizi a società del Gruppo e a terzi in Svizzera e all’estero («fornitori di servizi»), in particolare nei settori della gestione dei processi aziendali, della sicurezza informatica e del controllo dei siste- mi, della ricerca e sviluppo di mercato, della valutazione e del calcolo dei rischi di mercato nonché della gestione dei rapporti contrattuali (ad es. elaborazione delle domande e dei contratti, recupero crediti e comunicazione con l’assuntore del lea- sing). Inoltre, la società di leasing può incaricare i fornitori di servizi di inviare fisica- mente o elettronicamente informazioni e servizi di consulenza. Questi fornitori di servizi elaborano i dati dei clienti per conto della società di leasing e conformemen- te alle sue istruzioni.
19.6 Se la società di leasing intende divulgare i dati clienti ad un Paese che non fornisce una protezione adeguata, essa garantisce, attraverso accordi o precauzioni appro- priate, che i destinatari forniscano una protezione adeguata dei dati clienti.
19.7 La società di leasing si riserva il diritto di trasmettere dati via Internet ai fini della comunicazione con l’assuntore del leasing o con terzi, a condizione che la comuni- cazione elettronica sia selezionata o non esclusa dall’assuntore del leasing. Inter- net è una rete mondiale, aperta e accessibile a tutti. Di conseguenza, la società di leasing non può garantire la riservatezza dei dati trasmessi via Internet.
19.8 La società di leasing può trasferire da sola i propri diritti o i diritti e gli obblighi deri- vanti dalla relazione di credito, comprese le eventuali garanzie e il contratto di cre- dito in quanto tale, in tutto o in parte, a società del Gruppo e a terzi, in Svizzera e all’estero. Il trasferimento include il diritto di trasferimento successivo in Svizzera e all’estero. La società di leasing può mettere a disposizione di tali persone giuridiche i dati relativi al rapporto di leasing.
19.9 L’assuntore del leasing rinuncia a qualsiasi diritto in relazione al trattamento dei dati di cui alla presente cifra 19 riferendosi espressamente al segreto bancario.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati della società di leasing (xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
20. Spese
La società di leasing riaddebita in particolare le spese supplementari citate in se- guito, causate dall’assuntore del leasing. Per i solleciti viene addebitata all’assun- tore del leasing una spesa di CHF 35.–. Anche le telefonate e la corrispondenza necessarie in questo contesto vengono addebitate all’assuntore del leasing. Se per casi d’incasso è necessario un colloquio personale della società di leasing o di una terza persona che la società di leasing avrà incaricato presso l’assuntore del lea- sing, viene addebitato un forfait di spesa di almeno CHF 200.–. Le eventuali spese d’esecuzione sono anch’esse a carico dell’assuntore del leasing.
In caso di disdetta anticipata conformemente alla cifra 3.2 o di scioglimento antici-
pato del contratto conformemente alla cifra 12 o 16, all’assuntore del leasing oltre alle spese vengono addebitati CHF 250.–. Inoltre, in ragione di CHF 25.– ciascuno, possono essere fatturati ricerche d’indirizzo, evasione di lettere di disdetta ed estratti conto supplementari richiesti dall’assuntore del leasing. In caso di versa- menti allo sportello postale può essere addebitata agli assuntori del leasing una spesa di CHF 3.50 per ogni ordine eseguito. Per un trasferimento della licenza di conducente, la società di leasing può addebitare all’assuntore del leasing CHF 75.–. Altre tasse o spese che esulano dall’ambito d’influenza della società di leasing possono anch’esse, di norma, essere addebitate all’assuntore del leasing in base al principio di causalità.
21. Compensazione
L’assuntore del leasing non è autorizzato a compensare eventuali pretese con le sue obbligazioni nei confronti della società di leasing. Tale divieto di compensazio- ne resta in vigore anche in caso di fallimento, dilazione concordataria e insolvenza
della società di leasing. La cessione parziale o completa a terzi di pretese nei con- fronti della società di leasing da parte dell’assuntore del leasing è proibita.
22. Modifiche
La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali del presente contratto, notificando tali modifiche tramite circolare o in altro modo adeguato. Le modifiche sono considerate accettate se entro 4 settimane dall’invio delle modifiche non perviene alla società di leasing l’obiezione per iscritto del cliente.
23. Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici fra l’assuntore del leasing e la società di leasing sono sog- getti esclusivamente al diritto svizzero, salvo che non debbano essere applicate imperativamente norme giuridiche diverse. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti, salvo che non si debba rispettare un foro imperativo, è Zurigo.
Tabella per il calcolo della rata del leasing in caso di scioglimento anticipato del contratto
Il calcolo si basa sul principio della svalutazione dell’oggetto in leasing dovuta a usura (ammortamento) secondo principi riconosciuti. Per i veicoli, il calcolo è basato su un chilometraggio mensile definito nel contratto di leasing (i chilometri supplementari dovranno, secondo quello che è convenuto nel contratto di leasing, essere pagati separatamente). Riparazioni e lavo- ri di manutenzione ordinaria, non riferibili a normale usura, vengono anch’essi fatturati separatamente; per i dettagli si rimanda alla cifra 17 delle condizioni generali di contratto. Le voci che seguono si riferiscono ciascuna al prezzo di acquisto in contanti definito nel contratto di leasing per l’oggetto in leasing. Queste voci s’intendono senza qualsivoglia prestazione supplementare (p. es. assicurazioni, riparazioni, imposte come tassa di circolazione, manutenzione ecc). Queste spese devono essere corrisposte in più, conformemente alle voci concor- date nel contratto di leasing. L’assuntore del leasing riconosce espressamente come vincolante il sottostante metodo di calcolo della rata del leasing e s’impegna a pagare entro 20 giorni alla società di leasing la rata del leasing calcolata secondo questo metodo per l’intera effettiva durata contrattuale. Al tempo stesso, l’assuntore del leasing s’impegna espressa- mente a curare e a far eseguire a sue spese per l’intera durata del contratto di leasing una scrupolosa manutenzione dell’oggetto in leasing. In caso di disdetta prematura del contratto, la società di leasing emette una fattura che tiene conto delle circostanze del caso particolare. Le pretese della società di leasing restano riservate conformemente alla cifra 17.
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di leasing l’assuntore del leasing attesta di averne
letto e compreso il contenuto e di essere totalmente
d’accordo con esse. L’assuntore del leasing