COMUNE DI CACCAMO
COMUNE DI CACCAMO
Città Metropolitana di Palermo
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'USO E DELL'AFFITTO DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CACCAMO
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
INDICE
Art. 1 — Ambito di applicazione Art. 2 Principi generali
Art. 3 Contratti di affitto e di concessione
Art. 4 Accordi stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole Art. 5 Procedure di Regolarizzazione Annata agraria
Art. 6 Annata Agraria
Art. 7 Assegnazione dei terreni
Art 8 Modalità di assegnazione dei terreni Art. 9 Requisiti per l'assegnazione dei terreni
Art.10. Criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei terreni Art. 11. Limite massimo lotto terreno per singolo affittuario o concedente
Art. 12. Canone di affitto o di concessione Art. 13. Durata dei contratti
Art. 14. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
Art. 15. Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione Art. 16. Divieti
Art. 17. Diritto di ripresa
Art. 18. Cessione di azienda o di ramo di azienda Art. 19. Decesso dell'affittuario
Art. 20. Oneri accessori al canone di affitto
Art. 21. Obblighi e Responsabilità a carico dell'affittuario- eventuali benefici concessi Art. 22. Controlli e Sanzioni
Art 23. Spese contrattuali Art. 24. Norme transitorie Art. 25. Norme di Rinvio
Art. 26. Terreni non assegnati (orti sociali) Art. 27. Norma di chiusura
Art 28. Pubblicità del regolamento Art 29. Entrata in vigore
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Comune si propone di utilizzare tutti i terreni di sua proprietà in modo da garantire uno sfruttamento razionale, salvaguardando la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche e favorendo la promozione di iniziative, pubbliche e private, intese alla creazione di strumenti idonei allo sviluppo economico ed all'aumento della occupazione.
2. Per l'attuazione dei principi sopra enunciati, il Comune si riserva di promuovere, con le forme e le modalità previste dalla legge, apposite iniziative, quali la istituzione di aziende faunistico- venatorie ed agro-venatorie di cui alla legge regionale 33/97 e successive, la creazione di zone riservate al turismo con la eventuale costruzione di strutture ricettive, ecc. Tali iniziative potranno essere gestite direttamente dal Comune o affidate a società miste composte dal Comune e da privati o ad associazioni e/o cooperative o a semplici privati. Il Comune, facendo riferimento alle zone individuate dallo studio tecnico-agronomico redatto il 21.11.97, promuoverà attività di forestazione.
3. I fondi rustici di proprietà comunale sono individuati nell’inventario del patrimonio immobiliare del Comune
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
ART. 2
GESTIONE E CONTROLLO DEL PROCEDIMENTO
L'affidamento a terzi dei terreni oggetto del presente regolamento e la loro gestione devono essere finalizzati:
a) all'utilizzazione da parte della comunità di beni comunali, affinché gli stessi ne vengano valorizzati;
b) al principio di economicità di gestione, nel senso che gli stessi beni non dovranno costituire per il Comune proprietario un onere, ma una utilità.
2. La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, a cui spettano:
- la preparazione degli atti istruttori;
- la definizione dell’area (scheda che riporta le caratteristiche intrinseche ed estrinseche come, superficie, coltura in essere e colture ammissibili da praticare con l’esercizio dell’affitto, confini, servitù, vincoli, ecc.);
- la redazione degli atti a rilevanza esterna;
- il calcolo del canone di affitto;
- la preparazione degli atti deliberativi che adotterà la Giunta e il Consiglio Comunale,
- la firma del contratto;
- l’incasso delle somme risultanti e le relative registrazioni contabili.
ART. 3
CONTRATTI DI AFFITTO E DI CONCESSIONE
1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento e per razionalizzare la gestione dei fondi rustici ricadenti nella disponibilità del Comune di Caccamo , si procederà alla stipula di contratti in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I terreni ricadenti in aree demaniali o comunque soggetti al regime delle aree demaniali saranno soggetti al regime della concessione; i terreni ricadenti in aree non
demaniali saranno regolati dalle norme sugli affitti agrari secondo le norme previste nel presente regolamento.
ART.4 CONTRATTI
1. Il contratto di affitto avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulata tra il responsabile del servizio comunale competente e l'assegnatario.
2. Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.
3. Nel contratto deve esser previsto l’obbligo, a carico dell’affittuario, ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. Dovrà inoltre essere previsto l’obbligo a carico dell’affittuario di assicurare l’ordine, il decoro e la pulizia del terreno. In particolare sul terreno non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura.
ART. 5
PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE PER COLORO CHE COLTIVANO TERRENI COMUNALI E CHE NON HANNO UN REGOLARE CONTRATTO DI AFFITTO.
1. Tutti coloro che coltivano i terreni comunali e che non hanno un regolare contratto di affitto dovranno provvedere alla sua stipula entro 180 giorni dalla data di entrata in v igore del presente regolamento
2. Ai fini della procedura di regolarizzazione prevista dal presente articolo, gli interessati dovranno presentare all'amministrazione comunale la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti ex lege ai fini della conduzione del terreno agricolo di proprietà comunale nonché il possesso dei requisiti previsti per poter contrarre con la P.A.
3. A tal fine l'Amministrazione comunale, nella figura del Responsabile del Servizio competente, procederà alla regolarizzazione delle posizioni dei soggetti titolari verificando l'accertamento del diritto nonché il possesso dei requisiti di qualifica di coltivatore diretto ex art 6 Legge n. 203/1982 , ancora eventualmente di soggetto equiparato a coltivatore diretto ex art 7 L. 203/1982 o di imprenditore agricolo a titolo principale ora qualificato “imprenditore agricolo professionale" a norma dell'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 , come previsto dal primo comma e ai sensi dell'art 12 Legge n. 153/1975 o altro tipo di imprenditore agricolo singolo od associato così come regolamentato dal Codice Civile e dalla legislazione speciale e avere i requisiti per poter contrarre con la P.A.
4. Laddove gli affittuari non abbiano provveduto al pagamento dei canoni dovuti l'amministrazione comunale nella figura del Responsabile del Settore Tecnico, al fine della regolarizzazione delle posizioni debitorie prevede l'obbligo della corresponsione all'Amministrazione comunale limitatamente alle ultime cinque annualità, ai sensi dell'art. 2948 c.c anche in modalità rateizzate, ritenendo prescritti i precedenti canoni e con relativo loro adeguamento nel nuovo contratto da redigersi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il contratto di affitto avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulata tra il responsabile del servizio comunale competente e l'assegnatario del terreno.
5. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà alla sistemazione amministrativa dei terreni già concessi in affitto che non ancora giungono in scadenza.
6. Ai sensi degli artt. 83 e 91 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con D. Leg. vo n. 159 del 6.09.2011, la stipula dei contratti di affitto è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informativa antimafia.
ANNATA AGRARIA
Ai fini della durata dei contratti di affitto e di concessione dei fondi rustici previsti nel presente regolamento l'annata agraria si intende iniziata 1'11 Novembre di ogni anno e termina l'11 Novembre dell'anno successivo.
ART. 7 ASSEGNAZIONE DEI TERRENI
1. I fondi recuperati, anche coattivamente, a seguito di morosità o altra causa prevista ex legge e dal presente regolamento, nonchè quelli resisi disponibili a seguito di rinuncia da parte dei conduttori o da contratti non rinnovati e quelli che a qualsiasi titolo rientrino nella disponibilità del Comune, vengono assegnati secondo le modalità, i requisiti ed i criteri stabiliti dal presente articolo e dagli artt. 8- 9-10- 11 del presente regolamento.
2. Il Comune provvederà a pubblicare all’albo on line avviso pubblico per i fondi disponibili, eventualmente suddivisi in lotti, contenente le condizioni contrattuali e i criteri per l’assegnazione stabiliti dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 bis della Legge 203/1982, a proposito della prelazione a favore del conduttore uscente in caso di nuovo affitto.
3. L'amministrazione comunale provvede alla ricognizione dei terreni per mezzo di relativa mappatura degli stessi con indicazione delle zone interessante, oggetto di assegnazione mediante avviso pubblico, a firma del Responsabile del Settore Tecnico, con indicazione delle caratteristiche del terreno, delle attività agricole praticabili, della destinazione all’utilizzo pluriennale o stagionale, del canone di affitto annuale .
4. Il Comune procederà all'assegnazione dei terreni richiesti entro la fine dell'annata agraria in cui si presenta la domanda. I contratti di affitto inizieranno nell'annata agraria successiva alla data di presentazione della medesima. Nella richiesta dovranno essere specificati i dati catastali del lotto del terreno di cui si chiede l'assegnazione o allegata planimetria catastale che individua i luoghi nonché il possesso dei requisiti previsti ex art 9 del presente regolamento.
5. In relazione alla natura orografica dei terreni ed al ricorso dei presupposti per la dichiarazione della pubblica utilità, detti terreni potranno essere assegnati con deliberazione dei competenti organi del Comune ad altre destinazioni d'uso e, conseguentemente, le assegnazione ed i contratti che si andranno a stipulare s'intenderanno risolti di diritto.
ART. 8
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI TERRENI
1. I fondi saranno assegnati sulla base di un'apposita graduatoria formata da una Commissione sulla base dei criteri previsti nel successivo artt. 9-10-11 del presente regolamento.
2. La Commissione che procederà all’assegnazione dei fondi, nominata con Determinazione del Segretario Comunale, è costituita da n. 3 componenti e precisamente:
- Il Segretario Comunale nella qualità di Presidente;
- Il Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di componente;
- Il Responsabile del Settore Amministrativo con funzioni di componente. 0.Xx partecipazione alla commissione è effettuata a titolo gratuito.
0.Xx Commissione dura in carica tre anni, e comunque i membri designati cessano dalla carica solo quando si è proceduto alla designazione dei nuovi membri
ART. 9
REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI
1. I requisiti soggettivi indispensabile per l’affitto dei fondi rustici sono alternativamente i seguenti:
a) essere coltivatore diretto o soggetto equiparato ( art. 6 e 7 della Legge 203/1982) o imprenditore agricolo a titolo principale ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" a norma dell'art 1 del D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 (come previsto dal 1° comma e ai sensi dell'art 12 della Legge n. 153/1975) o altro tipo di imprenditore agricolo singolo od associato iscritti all’INPS nei relativi elenchi;
b) essere titolare di un'azienda agricola anche in relazione agli adempimenti di cui al
D.P.R. 317 del 30.4.96 e successiva circolare n.11 del 14.8.1996 del Ministero della Sanità e siano in possesso di idonea certificazione sanitaria dalla quale risulti che l'azienda è ufficialmente indenne o che ha aderito ai piani di risanamento e siano sotto il controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene TBC, BR, LEB.. Si precisa altresì che per la fruizione del pascolo gli animali devono essere a norma del regolamento di Polizia Veterinaria;
c) essere subentrato nella titolarità di un contratto di affitto a seguito di decesso del titolare del contratto e avere condotto la relativa azienda fino alla scadenza del termine programmato mantenendo pertanto l'interesse a proseguire l'attività intrapresa nel territorio comunale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- requisiti soggettivi per poter contrarre con la P.A. di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- non avere in corso contro il Comune controversie per il rilascio di fondi comunali e non essere inadempiente in precedenti rapporti di conduzione agraria, comunque giuridicamente denominati, intrattenuti con il Comune di Caccamo, o, comunque, avere sanato detta inadempienza al momento della stipula del nuovo contratto.
3. Possono partecipare all'assegnazione dei terreni agricoli di proprietà comunale le società e le cooperative agricole ex art. 7 della legge 203/82 purché i legali rappresentati e/o amministratori siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
ART. 10
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI
1. La formazione della graduatoria per l'assegnazione di fondi rustici avverrà sulla base del punteggio di merito assegnato dalla Commissione in base ai criteri di seguito indicati:
a) TITOLO PROFESSIONALE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE
a) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale” enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati in età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps
………….………………………………………………………………………………………………………………………….…punti 20;
b) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale”, enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati in età compresa tra oltre 40 e 55 anni, regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps punti 15;
c) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale”, enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati di età superiore a 55 anni, regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps punti 10;
d) titolari di azienda agricola punti 5;
e) Agricoltore Attivo regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps
……..………………………………………………………………………………….…………………………………………………punti 4
Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 Art. 3: ampliamento lista nera; requisiti agricoltore attivo; agricoltori con pagamenti diretti non superiori ad un determinato importo. Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 Art. 1, comma 2, 3 e 4: ul teriori dettagli
sull'agricoltore attivo. Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 Art. 1, comma 1 e 3: ulteriori dettagli sull'agricoltore attivo. Circolare Agea N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 Dimostrazione dei requisiti e delle deroghe dell'agricoltore attivo. Nota Mipaaf n. 6 518 del 26 novembre 2015. Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea N. ADU.2015.140 del 20 marzo 2015).
b)VOLUME D'AFFARI RILEVATO DALLA DICHIARAZIONE IVA (RISCONTRABILE NEL RIQUADRO IRAP):
- Fino a € 2.582,28 punti 20
- Fino a € 7.500,00 punti 16
- Fino a € 13.000,00 punti 12
- Fino a € 18.000,00 punti 10
- Fino a € 20.500,00 punti 9
- Superiore a € 20.500,00 punti 8
In relazione alle norme sulla contabilità I.V.A. , per i produttori agricoli con fatturato inferiore a € 2.582,28 è consentito la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000 attestante ta le situazione.
c) PROPRIETARIO O AFFITTUARIO O COMODATARIO DI TERRENI AGRICOLI (DESUMIBILE DALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL FASCICOLO AGEA):
- Fino a Ha 01.00.00 punti 10
- Da Ha 01.00.01 a Ha 03.00.00 punti 8
- Da Ha 03.00.01 a Ha 07.00.00 punti 6
- Da Ha 07.00.01 a Ha 10.00.00 punti 5
- Oltre Ha 10.00.00 punti 4
D) REDDITO FAMILIARE ( SOMMA DEL REDDITO DA AGRICOLTURA CON ALTRI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE IMPONIBILE AI FINI IRPEF )
- Fino a € 15.500,00 punti 10
- Da 15.500,01 a € 20.000,00 punti 8
- Da 20.000,01 a € 25.000,00 punti 6
- Superiore a € 25.000,00 punti 4
E) P.S.T. Produzione standard totale DESUMIBILE DALLE INFORMAZIONI DEL FASCICOLO AGEA.
- Fino a € 15.000,00 di PST punti 10
- da oltre € 15.000,01di PST fino a € 25.000,00 punti 8
- da oltre € 25.000,02 di PST fino a € 50.000,00 punti 6
- da oltre € 50.000,00di PST punti 4
Ai fini della valutazione complessiva aziendale, in termini economici, è opportuno acquisire, in particolar modo per aziende agricole neo insediate costituite da "giovani" (fino al 41mo anno di età non ancora compiuto), i dati relativi all'azienda all'interno di altri parametri (PLS); ciò si rende necessario per dirimere discriminazioni negli ambiti parametrici di natura fiscale (non hanno ancora presentato modello reddituale), nonché rendere omogenee le valutazioni circa la misura del PSR afferente gli "Aiuti all'avviamento di im prese per í giovani agricoltori"
F) OFFERTA AL RIALZO SUL CANONE MINIMO
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica, pari a n. 30 punti, verrà attribuito al soggetto che avrà offerto il maggiore aumento percentuale rispetto al canone annuo di affitto posto a base di gara. In formula avremo:
P = (Ri/Rmax) * Fmax
dove:
P= punteggio da attribuire all’offerta in esame
Ri = percentuale di rialzo offerta dal concorrente i-esimo Rmax = massimo dei rialzi offerti
Fmax= punteggio massimo attribuibile
2. Il terreno e/o lotto è assegnato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio massimo calcolato come sommatoria di tutti i punti assegnati di cui sopra.
3. Qualora nella graduatoria si dovessero verificare delle situazioni di parità, avrà la precedenza nell'assegnazione :
- essere residente nel Comune di Caccamo;
- minor reddito familiare nell'ambito delle diverse fasce;
- famiglia più numerosa a carico;
- richiedente avente la minore età anagrafica;
- aziende agricole di neo-formazione e costituite da giovani;
- L'impegno a condurre il fondo con metodologie eco-compatibili certificabili da enti pubblici ( agricoltura Biologica).
ART. 11 PROCEDURA D’AFFITTO
1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, unitamente al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’elenco dei terreni agricoli liberi da affitti o i cui contratti scadono al termine dell’annata agraria in corso che intende affittare.
2. I terreni saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
3. Le domande di assegnazione dei fondi rustici comunali devono essere presentate entro il termine perentorio stabilito dall’Avviso Pubblico da pubblicare per almeno 20 giorni su appositi moduli predisposti dall’Ente, e devono contenere l’offerta economica per uno o più lotti, cioè l’indicazione del corrispettivo annuo offerto, in aumento rispetto al canone minimo fissato e riportato nel bando.
4. Ogni soggetto o impresa concorrente, tramite il titolare o il legale rappresentante, può presentare l’offerta per uno o più lotti; alla domanda deve essere, altresì, allegata una cauzione provvisoria a garanzia della stipula del contratto nella misura, non inferiore al 10% del valore dell’affitto.
5. Ciascun concorrente potrà presentare offerte per un massimo di tre lotti, ma potrà aggiudicarsi un solo lotto. Se un concorrente si aggiudicherà più lotti, conseguirà la effettiva aggiudicazione per il lotto in relazione al quale avrà presentato l'offerta più favorevole per l'Ente appaltante. Nel caso in cui le offerte più elevate saranno di pari importo, il concorrente avrà la facoltà di scelta.
6. Nel caso in cui alcuni lotti non saranno aggiudicati in due gare, alla terza gara, potranno partecipare anche coloro che sono già aggiudicatari di altri lotti o che, pur avendo tutti gli altri requisiti, siano residenti nel Comune di Caccamo da meno di 10 anni.
7. L’Ente, a seguito dell’esame delle domande presentate entro il termine, provvede a formare una graduatoria di merito per ogni lotto da assegnare in base ai criteri individuati nel precedente articolo e riportati nel bando.
8. L'assegnazione del fondo è preclusa a coloro che risultino affittuari di fondi di proprietà del Comune di Caccamo, in relazione ai quali sussistano morosità o in relazione ai quali il Comune abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano, comunque, in atto vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della Legge n. 203 del 03.05.1982. Al fine della preclusione dell'assegnazione rileva la sussistenza delle circostanze ostative suddette alla data indicata quale termine per la presentazione delle domande.
ART. 12
CANONE DI AFFITTO O DI CONCESSIONE
1. L'Ufficio Tecnico provvederà a suddividere i terreni da concedere in affitto in diverse tipologie in funzione delle colture e/o attività praticabili desumibili dalle visure catastali aggiornate. Qualora la destinazione di fatto del terreno non è aggiornata rispetto alle visure catastali il Comune richiederà la relativa variazione colturale al Catasto ponendo i relativi costi a carico del richiedente l’affitto.
2. I valori Agricoli medi della Provincia di Palermo, determinati dall’Agenzia delle Entrate, vengono aggiornati annualmente sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati - indice FOI ( ALLEGATO 1).
3. Il canone annuale di affitto per ciascun terreno risulta determinato applicando ai valori agricoli medi (VAM) della Provincia di Palermo determinati dall’Agenzia delle Entrate e aggiornati al 2019, con riferimento alle specifiche tipologie di colture praticate sui terreni moltiplicati, il saggio di capitalizzazione come specificato nell’ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
4. Il suddetto canone viene rivalutato annualmente, con deliberazione di Giunta Municipale, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati - indice FOI - a decorrere dal primo anno di concessione.
5. Il canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno di assegnazione
6. All’atto della stipula del contratto il concessionario dovrà versare la prima annualità del canone.
ART. 13 DURATA DEI CONTRATTI
1. Dopo l'approvazione dei verbali di aggiudicazione dovrà essere sottoscritto, entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito da parte del Comune, apposito contratto di affitto. La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato comporterà la decadenza del concorrente dall'aggiudicazione.
2. In tale ipotesi, il lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta dopo quella del primo aggiudicatario. In mancanza di altra offerta , il lotto sarà rimesso all'asta.
3. La durata del contratto di affitto è fissata in quindici anni, salvo motivata deroga alla legge n. 203/1982 autorizzata dalla Giunta Comunale.
4. Il contratto viene stipulato dal Responsabile del Settore cui afferisce il servizio Patrimonio.
5. All’inizio ed alla fine del contratto saranno redatti tra le parti verbali di consegna e di riconsegna a cura del Responsabile del Settore Tecnico o Suo delegato
6. I contratti hanno scadenza alla data fissata nei medesimi. E’ escluso il rinnovo tacito degli stessi. Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Comune avvierà le procedure previste dal presente regolamento per l’affitto del fondo, comunicando al conduttore che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 bis della legge n. 203/1982, l’esito della procedura.
7. Al conduttore, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento ed in regola con i tutti i pagamenti dovuti, è riconosciuto il diritto di prelazione per la continuazione del rapporto locativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 bis della legge n. 203/1982.
8. Per l'esercizio del diritto di prelazione l'Ente potrà concedere in affitto il lotto al conduttore del contratto scaduto, a sua richiesta e previa verifica della sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento, stipulando nuovo contratto ad un canone annuale pari a quello determinato ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento aumentato del 50%.
9. L’affittuario che non intende esercitare il diritto di prelazione alla scadenza del contratto di affitto deve comunicare per iscritto, entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, tale circostanza.
10. In relazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 3 maggio 1982, n. 203 si procederà alla stipula di contratti in deroga con gli interessati assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali
11. Agli affittuari in possesso di lotti di terreno che abbiano in corso documentate agevolazioni o contributi concessi da enti e/o organismi pubblici, che prevedono una scadenza successiva alla data di scadenza del contratto, è concessa la possibilità, su richiesta documentata dell'interessato e previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale, di estendere per una sola volta la durata contrattuale. A tal fine dovrà essere stipulato un nuovo contratto della durata strettamente necessaria affinché l'affittuario non perda i benefici in corso e comunque per un periodo di tempo non superiore ad 5 annate agrarie, con applicazione dei canoni vigenti alla data di stipula del nuovo contratto e delle altre clausole contrattuali previste dal presente regolamento. Per il periodo di proroga l'affittuario è tenuto a corrispondere al Comune il canone annuo di affitto maggiorato del 20%. L’affittuario deve produrre all’Ufficio Tecnico documentazione attestante l’ ammissione al contributo e/o beneficio richiesto.
12. I lotti di terreno che si rendono liberi prima della scadenza contrattuale per qualsiasi causa non direttamente contemplata nel presente regolamento verranno messi all'asta e concessi in affitto per la durata residua del contratto originario.
13. Alla scadenza naturale del contratto e nei casi di recesso o risoluzione anticipata del medesimo, l'affittuario o il concessionario deve riconsegnare il terreno al Comune libero da materiali, colture ed impianti non autorizzati. Nel caso di inadempienza del predetto obbligo, provvederà il Comune ponendo le spese sostenute necessarie per liberare il fondo da ogni materiale su di esso depositato e per il relativo smaltimento, maggiorate di una penale di €uro 1.000,00 a carico degli affittuari o concessionari inadempienti.
14. E' facoltà del Comune concedere i terreni liberi con durata annuale e comunque non eccedente la durata dei contratti in essere.
15. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo dell'affittuario o concessionario di tenere indenne il Comune da eventuali sanzioni amministrative che fossero irrogate all'Ente proprietario, quale obbligato in solido, per violazioni di leggi dagli stessi commesse.
ART. 14
MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI
1. E' vietato il cambiamento di coltura o il miglioramento del fondo, senza il preventivo assenso del Comune proprietario e senza eventuali prescritte autorizzazioni previste per legge.
2. In caso di migliore effettuate senza autorizzazione scritta l'affittuario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere e non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune. E' vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi qualora autorizzate dal Comune, non possono modificare la destinazione agricola del fondo e devono essere eseguite in coerenza con le indicazioni programmatiche in agricoltura, regionali, nazionali e comunitarie.
4. In ogni caso, qualora l'affittuario o il concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni nel fondo datogli in locazione o concessione, dovrà chiederne l'autorizzazione preventiva al Comune concedente. A quest'ultimo spetterà la
decisione insindacabile circa l'ammissibilità degli interventi proposti dall'affittuario o concessionario del fondo.
5. Il Comune concedente decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si intenderà respinta. E' causa di risoluzione contrattuale l'esecuzione di lavori, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza il preventivo assenso del Comune concedente o nonostante il suo diniego.
ART. 15
RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE
1. L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria ai sensi dell'art. 5. Comma 1, della L. n. 203/1982. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.
2. In caso di inosservanza da parte del concessionario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza prevista contrattualmente, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della Legge n.203/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno del concessionario ed il risarcimento dei danni.
3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui le obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità stabilite nel contratto stesso, nonché specificatamente al verificarsi dei seguenti casi:
- Accertamento del subaffitto e della sub-concessione dei lotti assegnati;
- La mancata coltivazione o incuria del terreno – esclusa l’ipotesi di set-aside ai sensi della normativa europea di settore – per un periodo di un anno;
- il venir meno dei requisiti soggettivi dell’affittuario;
- Il mancato pagamento di una annualità di canone. In tale ipotesi l’Ente provvederà, tramite apposita convenzione con l’Agea al recupero delle somme dovute trasmettendo alla stessa Agea l’avvenuta automatica risoluzione del rapporto d’affitto;
- Il mancato pagamento della quota parte di opere di manutenzione ordinaria che siano state eseguite dal Comune;
- La richiesta e mancata perimetrazione dell’area entro i sei mesi dalla stipula del contratto;
- Qualunque tipo di danno grave provocato al fondo e imputabile a colpa dell’affittuario.
4. La violazione di una delle questioni ipotizzate comporta la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art 5, comma 2, della legge n. 203/1982.
5. La perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art.9 del presente regolamento comporta la risoluzione del contratto di affitto
6. E' fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l'intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e corrisposto un indennizzo nella misura di un'annualità del canone di affitto, rapportata alla superficie per cui interviene la risoluzione.
7. In caso di morte del titolare del contratto di affitto, il rapporto contrattuale si risolve al termine dell’annata agraria (10 novembre), salvo quanto previsto dall’art. 49 della Legge n. 203/1982 e dall’art. 18 del presente Regolamento.
ART. 16 DIVIETI
1. E' vietato il subingresso e il subaffitto, la sublocazione e il comodato anche parziale del fondo, concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei beni immobili, per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive , pena la risoluzione immediata del diritto nel contratto d'affitto privando l'affittuario o concessionario di ogni diritto o pretesa nei confronti del Comune concedente.
2. A tal fine i contratti di locazione dovranno espressamente prevedere il divieto a carico dell’affittuario, di consentire da parte di sub affittuari o sub locatari versamenti impropri a titolo di canone su quote di terreni comunali preordinata all’acquisizione di diritti sui medesimi terreni. Eventuali violazioni saranno denunciate all’autorità giudiziaria. A tal fine, i concessionari dovranno assumere formalmente l’obbligo, pena il non rilascio del provvedimento o la successiva revoca a:
- non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso;
- denunciare immediatamente all’autorità Giudiziaria o a quella di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari
ART. 17 DIRITTO DI RIPRESA
1. Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendersi il fondo rustico dato in affitto o concessione nel caso lo stesso non venga utilizzato per due annate agrarie consecutive, o comunque venga inequivocabilmente abbandonato dall'affittuario.
2. L'affittuario o concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l'eventuale immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto o concessione ai sensi del presente Regolamento.
3. L'affittuario dovrà acconsentire al Comune, durante la vigenza del contratto la possibilità di presentare progetti e di partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari interessanti il fondo concesso in affitto, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni, anche con il rilascio della disponibilità di porzioni delle particelle dei terreni interessati purché ciò non pregiudichi lo svolgimento dell’attività dell’affittuario.
ART. 18
CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA
1. Sono consentite esclusivamente la cessione del contratto di affitto ex articolo 1406 del codice civile e la cessione di azienda, o di ramo di azienda ex articolo 2558 del codice civile previo consenso dell’Ente, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- il soggetto subentrante abbia il 2° grado di parentela in linea retta e collaterale nonché sia affine entro il 1° grado;
- siano trascorsi almeno tre anni dalla stipula del contratto;
- il richiedente il subentro deve possedere i requisiti, legislativi e regolamentari, richiesti per concorrere all’assegnazione dei fondi rustici di proprietà comunale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento;
- il subentro avviene nella medesima posizione giuridica e contrattuale dell’originario affittuario, da quello mutuando inalterati gli originali elementi oggettivi del rapporto, in virtù della inalterata unicità dello stesso.
2. Il subentrante ha l’obbligo di estinzione e/o regolarizzazione di tutti i debiti nei confronti dell’Ente e non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, per cui il subentro potrà avvenire previa estinzione di tutti i debiti nei confronti dell’Ente. In questo caso, lo stesso titolare dovrà presentare espressa richiesta al Comune, indicando il nuovo titolare ed il rapporto di parentale.
3. La Giunta Comunale esercita il consenso previo parere obbligatorio della Commissione di cui all’art. 8. La Commissione esprime il parere su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta: in difetto, il parere si intende favorevole.
ART . 19
DECESSO DELL'AFFITTUARIO
1. Nel caso di decesso dell'affittuario o concessionario, il rapporto di affitto o concessione potrà continuare, alle stesse condizioni e patti, con l'erede (coniuge, figlio o fratello) che al momento di apertura della successione risulti aver collaborato nell'attività agricola sul fondo come coltivatore.
2. Nell'ipotesi di più eredi in questa condizione, gli stessi potranno designare quelli fra loro che possiedono i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento e che intendono continuare il rapporto, ovvero, in caso di disaccordo, sarà designato dal Comune concedente in relazione ai criteri previsti dall'art. 10 del presente regolamento a quello che possiede i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. Se nessuno degli eredi si trova nella condizione di aver prestato attività agricola sul fondo, il legittimato alla prosecuzione del rapporto sarà l'erede coltivatore diretto in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento o, in mancanza, quegli eredi designati di comune accordo dagli stessi eredi in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento. In caso diverso, il fondo tornerà nella disponibilità del Comune concedente.
ART. 20
AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PATRIMONIO COMUNALE
1. All’atto della stipula dei nuovi contratti di affitto, il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico, procederà, ove necessario, all’aggiornamento della mappa dei terreni ricadenti nel patrimonio comunale, tanto in ordine alla classificazione colturale, quanto in ordine alla verifica dei confini del fondo, redigendo all’uopo apposito verbale di consistenza con la apposizione di termini lapidei, ove necessario.
2. Tali operazioni dovranno precedere la stipula dei contratti di affitto nei quali il beneficiario, oltre a farsi carico del pagamento delle spese ed oneri derivanti da tali accertamenti, dichiarerà di accettare le risultanze a cui perverrà il Comune in ordine alla tipologia colturale ed alle confinazioni del fondo rustico.
3. La verifica dei confini catastali delle particelle, laddove necessaria, è effettuata a cura degli affittuari con l’assistenza dell’ufficio tecnico, che dovrà redigere specifico verbale.
4. Nelle ipotesi previste dai superiori commi, l’affittuario dovrà a propria cura e spese provvedere alla definizione dei confini catastali del terreno entro e non oltre sei mesi dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del medesimo.
ART. 21
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFITTUARIO ED EVENTUALI BENEFICI CONCESSI.
1. E' obbligo dell'affittuario una volta ritenuta l'idoneità all'uso agricolo delle porzioni immobiliari assegnate in generale allo svolgimento dell'attività agricola ,di tenere in buono stato siepi, fratte; curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria; regolare la regimazione delle acque superficiali al fine del corretto utilizzo del fondo nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari nonché la manutenzione ordinaria degli stradoni pertinenti gli appezzamenti; curare la perfetta conservazione dei confini delle unità immobiliari descritte in premessa, obbligandosi a comunicare immediatamente al l'Ente proprietario qualunque modifica e/o violazione degli stessi eventualmente operata da terzi; custodire i beni oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, l'Affittuario si impegna a consentire all'Ente o a terzi incaricati di accedere ai fondi in qualunque momento per verificarne lo stato.
2. Ai fini della conduzione del fondo, l'affittuario dovrà attenersi alle norme del regolamento di Polizia Rurale ed alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico.
3. L'affittuario si obbliga ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. In particolare dovrà eseguire, a proprie cure e spese, ogni intervento di sistemazione poderale ed ogni intervento di successiva manutenzione. L'affittuario, dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo. Si obbliga inoltre di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa. L'affittuario è custode del fondo. L'Affittuario si assume tutte le responsabilità civili e penali relative alla custodia e conduzione dei fondi di cui, con il presente Regolamento, ne acquisisce temporaneamente la disponibilità e la facoltà di utilizzo, assumendosi i rischi dei mancati raccolti derivati da avversità atmosferiche e da qualsiasi altro fatto non imputabile all'Ente e si impegna ad una corretta gestione del soprassuolo ed al rispetto delle misure di condizionalità di cui al D.M. 3536 dell"8/02/2016. Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.
4. Vengono concessi agli affittuari gli eventuali benefici derivanti dall'esercizio dei titoli di cui ai Regg. CE 1305 e 1307 del 2013, ovvero della possibilità di richiesta di accesso alla "riserva nazionale" per gli affittuari aventi titolo, come anche viene concessa la possibilità di richiesta benefici miranti all'ottenimento dei carburanti ad accisa agevolata in agricoltura secondo i dettami del D.M. 454/01.
ART.22 CONTROLLI E SANZIONI
1. Il Comune si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei fondi rustici per il tramite del Corpo di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Al tal fine, periodicamente e a discrezione dell’Ente, sarà effettuata una verifica, anche a campione, circa il rispetto degli impegni assunti, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, dall’esito della quale potrà dipendere l’applicazione della risoluzione del contratto
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia. In particolare sono previste le seguenti sanzioni :
a) Sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni:
- danneggino la viabilità rurale;
- arino terreni comunali riservati al pascolo;
- inquinino o intasino pozzi;
- sconfinino in altri terreni comunali o immettano bestiame in altri terreni comunali;
- rimuovano cippi di confine;
- danneggino colposamente col fuoco o con uso non sostenibile di agofaiutaci, i terreni comunali.
b) Sono puniti con la sanzione amministrativa di e 500,00, salve le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che senza concessione coltivino o comunque utilizzino terreni comunali.
ART. 23
SPESE CONTRATTUALI
Fatto salvo le agevolazioni previste per legge, la registrazione del contratto avverrà con spese a carico dell'affittuario che dovranno essere versate al momento della sottoscrizione del contratto.
ART. 24 NORME TRANSITORIE
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento si procederà alla sistemazione amministrativa dei terreni già concessi in affitto che non ancora giungono in scadenza.
2. I contratti di affitto o di concessione dei terreni potranno stipularsi esclusivamente per annate agrarie intere con esclusione esplicita di concederli per periodi inferiori ad un anno.
3. La mancata accettazione delle norme di cui al comma 2 comporta la risoluzione del contratto con l'obbligo di lasciare il terreno sgombero al termine dell'annata agraria successiva.
4. I terreni lasciati liberi dagli attuali conduttori saranno assegnati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
ART. 25 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti regolanti tale settore nonché la Legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni e si precisa che tale legge può essere applicata solamente ai contratti di affitto, o che hanno ad oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo. Le disposizioni in essa contenute non sono quindi applicabili ai contratti di godimento di costruzioni, terreni attrezzati non coltivabili od anche strutture comunque non destinate alla produzione agricola.
ART. 26
TERRENI NON ASSEGNATI -ORTI SOCIALI
I terreni comunali non assegnati a seguito delle procedure di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, potranno essere destinati ad ORTO SOCIALE. L'assegnazione degli orti agli aventi diritto avverrà sulla base di uno specifico regolamento ed un bando pubblico in cui sono riportate le modalità con cui richiedere l'assegnazione dei lotti.
ART. 27 NORMA DI CHIUSURA
Ai contratti di concessione dei terreni comunali destinati ad orto sociale si applica, per quanto compatibile ed in via analogica la normativa prevista dal presente regolamento, con specifico e particolare riferimento gli arti. 14, 15, 16, 17, 20, 21.
ART 28
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazione sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata negli appositi siti informatici.
ART 29 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione, unitamente alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune, per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore dalla data di esecutività della medesima deliberazione di approvazione