RECONCILIA
RECONCILIA
CAMERA ARBITRALE
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure arbitrali demandate alla competenza di un Tribunale Arbitrale istituito presso RECONCILIA, in base ad una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta per iscritto, che si riferisca espressamente a RECONCILIA, ovvero quando le Parti concordemente facciano espressamente richiesta di arbitrato a RECONCILIA.
2. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 33 e 34 del presente regolamento, tutte le controversie alla cui risoluzione si applichi il presente regolamento sono risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non abbiano autorizzato il Tribunale a pronunciarsi secondo equità.
3. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento a RECONCILIA e al presente Regolamento, la Parte che voglia promuovere un arbitrato davanti a RECONCILIA può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’articolo 9; se l’adesione di tutte le Parti convocate non perviene a RECONCILIA entro un termine di giorni 30 dalla data in cui le controparti hanno ricevuto la domanda, la Segreteria di RECONCILIA informa tutte le Parti che hanno aderito che l’arbitrato non può avere luogo.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
1. Per “Parti”, si intendono le Parti del procedimento arbitrale e chi le rappresenta;
2. Per “RECONCILIA” e/o “Organismo” si intende la società RECONCILIA S.r.l.;
3. Per “Tribunale” e/o “Tribunale Arbitrale” si intendono l’arbitro unico o il collegio arbitrale;
4. Per “Segreteria” si intende la Segreteria di RECONCILIA , i collaboratori ed il personale di RECONCILIA che è deputato alla gestione dei procedimenti in tutte le sue fasi o, su delega, per fasi specifiche;
5. Per “Regolamento” si intende il Regolamento di Arbitrato di RECONCILIA in vigore;
6. Per “Procedura” e/o “Procedimento” si intende la Procedura di Arbitrato di RECONCILIA;
7. Per “decisione arbitrale” si intende il “lodo arbitrale” , e viceversa
ARTICOLO 3
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
1. Quando la controversia attiene una delle materie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Segreteria e/o l Tribunale Arbitrale, qualora verifichino che tale tentativo non è
stato esperito prima del deposito della domanda di arbitrato, invitano le Parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso RECONCILIA, secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione di RECONCILIA. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone, l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso,e comunque fino ad un massimo di giorni 90, salvo diverso accordo delle Parti.
2. Quando la controversia attiene una materia diversa da quella per le quali l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in qualunque momento del Procedimento, il Tribunale Arbitrale, ravvisatene le possibilità di successo, può invitare le Parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso RECONCILIA, secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione di RECONCILIA. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone, su accordo delle Parti, l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso,e comunque fino ad un massimo di giorni 90, salvo diverso accordo delle Parti.
ARTICOLO 4
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il Procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento del deposito della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti e accordate da RECONCILIA; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale, su accordo di RECONCILIA.
2. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme inderogabili di procedura civile relative al Procedimento arbitrale.
3. E’ comunque attuato il principio del contraddittorio, della parità di trattamento e del diritto di difesa delle Parti.
ARTICOLO 5
SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è presso la Sede Legale di RECONCILIA.
2. Il Tribunale Arbitrale, può disporre che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede. Salvo diverso accordo delle parti, qualora il Tribunale Arbitrale disponga che le udienze o le altre attività del procedimento si svolgano in un luogo diverso dalla sede, tale luogo deve essere individuato nell'ambito del circondario del Tribunale che sarebbe
competente alla risoluzione della controversia in mancanza dell'arbitrato.
ARTICOLO 6
LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In mancanza di accordo tra le Parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione della lingua dell’arbitrato
ARTICOLO 7
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le Parti devono depositare o trasmettere gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale. La segreteria provvede a produrre copie per ciascuna altra Parte e per gli arbitri. Le copie prodotte dalla Segreteria sono dichiarate conformi all'originale dal responsabile della Segreteria.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche al di fuori delle udienze arbitrali.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle Parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante trasmissione con posta elettronica certificata, notificazione, con lettera raccomandata, telefax, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso termine.
ARTICOLO 8 TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Tribunale Arbitrale può prorogare, prima della loro scadenza, i termini da esso fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati da dal Tribunale soltanto per motivi gravi, o con il consenso delle Parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 155 c.p.c.
4. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto compresi.
5. La Procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda di arbitrato o, qualora la domanda sia stata presentata in mancanza di una precedente convenzione di arbitrato, dalla data di deposito o di comunicazione dell’atto di adesione dell’ultima delle Parti convocate alla Procedura stessa.
6. In mancanza di diverso accordo, la Procedura deve essere completata entro 6 mesi dalla data di inizio, salvo che le Parti o il Tribunale Arbitrale richiedano una proroga; nel qual caso RECONCILIA disporrà la proroga fino ad un massimo di giorni 90.
INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA ARTICOLO 9
DOMANDA DI ARBITRATO
L’attore deve depositare, o trasmettere anche a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria di RECONCILIA la domanda scritta di arbitrato.
2. La domanda, è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene:
a. il nome e il domicilio delle Parti;
b. il luogo in cui l’attore o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, l’indirizzo email e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c. la descrizione dei fatti e dei motivi della controversia e dell’oggetto della domanda;
d. l’indicazione del valore della controversia per le sole finalità di individuazione dei costi della Procedura;
e. se previsto dalla convenzione arbitrale o dal compromesso, la designazione dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
f. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la Parte ritenga utile allegare;
g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e la lingua dell’arbitrato;
x. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
i. copia della convenzione arbitrale o del compromesso, se esistenti;
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto (o ai convenuti) entro cinque giorni lavorativi successivi alla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non procederà, in tal caso, ad alcuna trasmissione di domanda al medesimo convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
4. Anche in mancanza di una convenzione arbitrale la domanda di arbitrato, che in ogni caso contenga le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, può essere trasmessa o depositata presso la sede centrale di RECONCILIA. La Segreteria trasmetterà al convenuto (o ai convenuti) tale domanda. Il convenuto (o i convenuti) dovrà aderire per iscritto mediante comunicazione o deposito di memoria di risposta contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 10. Se non vi è adesione entro il termine di giorni 30 la segreteria comunica alla Parte istante che il Procedimento non può essere istaurato.
ARTICOLO 10 MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto (o i convenuti) deve depositare presso la Segreteria entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato un atto di adesione con la memoria di risposta.
2. La risposta è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura e contiene:
a. il nome e il domicilio del convenuto;
b. il luogo in cui il convenuto o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, il numero di fax, l’indirizzo email e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
c. l’esposizione dei fatti e dei motivi della controversia e delle difese;
d. se previsto dalla convenzione arbitrale o dal compromesso, la designazione dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali;
f. ogni altro documento che la Parte ritenga utile allegare;
g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e la lingua dell’arbitrato;
x. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
i. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato (se necessaria per l’istaurarsi dell’arbitrato).
3. La Segreteria trasmette l’adesione e la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che non procederà, in tal caso, ad alcuna trasmissione di domanda al medesimo attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda, ed il ricorso all'arbitrato sia previsto da compromesso o da convenzione arbitrale, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
5. Il convenuto che non abbia depositato la propri risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del'istanza, potrà presentare la propria risposta in qualunque momento della procedura.
ARTICOLO 11
CHIAMATA IN CAUSA DI XXXXX E INTERVENTO VOLONTARIO
Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al Procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto al momento di deposito presso la Segreteria della memoria di risposta o, comunque, non oltre la prima udienza.
2. La richiesta è considerata ammissibile solo ove vi sia una convenzione arbitrale che vincoli il terzo (o i terzi) che si vuole chiamare in causa, sempre che il Tribunale Arbitrale non consti che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura.
3. L’intervento del terzo costituisce accettazione della nomina del Tribunale già costituito.
4. Il Tribunale può sempre ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario, anche se richiesta tardivamente. In ogni caso, il litisconsorte necessario può sempre intervenire.
5. Il terzo viene convocato dalla Segreteria, previa fissazione da parte del Tribunale di una nuova udienza qualora la chiamata in causa del terzo sia stata effettuata nella prima udienza.
6. Nella prima udienza di trattazione, l’attore può richiedere di chiamare in causa il terzo, ma solo nel caso in cui tale richiesta sia giustificata da domanda riconvenzionale o da eccezioni della controparte; sempre che il Tribunale Arbitrale non consti che la chiamata medesima possa fortemente ritardare la definizione della Procedura.
7. In ogni caso, qualora il terzo intervenga, la Segreteria comunica alle Parti che si sono già costituite la memoria difensiva del terzo e, a tutte le parti, il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la fissazione della nuova udienza.
TRIBUNALE ARBITRALE ARTICOLO 12
NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo diverso delle parti, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, RECONCILIA può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
ARTICOLO 13
ELENCO DEGLI ARBITRI
1. Presso la Segreteria è istituito un elenco degli Arbitri acreditati presso RECONCILIA.
2. Per ciascun Arbitro sono indicate e generalità, il titolo di studio, le competenze.
3. L'iscrizione dell'elenco degli arbitri avviene su istanza di parte accolta dal Responsabile della Camera Arbtrale.
ARTICOLO 14
NOMINA DELL'ARBITRO UNICO O DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati in base alle regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
2. Salvo che non sia stabilito diversamente nella convenzione arbitrale, gli arbitri sono nominati da RECONCILIA tra gli iscritti nell'elenco degli ARBITI.
3. Se le Parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, la Segreteria assegna tale termine. Se trascorso tale termine l’accordo tra le Parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato da RECONCILIA tra gli iscritti nell'elenco degli ARBITRI.
4. Se la legge o la convenzione arbitrale prevedono che l’arbitro debba essere nominato da un terzo, e questi non provveda nel termine previsto dalla legge, o dalla convenzione arbitrale, la nomina verrà effettuata da RECONCILIA tra gli iscritti nell'elenco degli ARBITRI.
ARTICOLO 14
ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina, le informazioni concernenti i compensi e i termini di svolgimento della Procedura.
2. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto l’accettazione della nomina, dei compensi e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono anche trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
4. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle Parti che possono comunicare le proprie osservazioni scritte o la domanda di ricusazione alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
5. Decorso il termine previsto dal comma 4., qualora le Parti non abbiano comunicato osservazioni contrarie o domanda di ricusazione, gli arbitri sono confermati dalla Segreteria.
6. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del Procedimento Arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.
7. RECONCILIA può rifiutare la nomina degli arbitri indicati dalle Parti esclusivamente per motivi gravi.
ARTICOLO 15
RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
Ciascuna Parte può depositare un’ istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile (art. 815 c.p.c.).
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre Parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
4. Sulle istanze di ricusazione decide RECONCILIA, sentite le parti e gli arbitri ricusati.
5. RECONCILIA conferma la nomina degli arbitri ricusati con un provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione.
ARTICOLO 16
SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato da RECONCILIA;
c. RECONCILIA accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
d. RECONCILIA rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dalle disposizioni regolamentari o per altro grave motivo;
e. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio incarico per infermità o altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il Procedimento al verificarsi di ognuna delle ipotesi previste dal comma 1. In tal caso si considerano sospesi anche i termini per la
definizione della Procedura, che riprendono a decorrere dalla nuova nomina.
3. Il nuovo arbitro è nominato dal medesimo soggetto che aveva nominato l’arbitro che deve essere sostituito. Se la Parte non vi provvede entro i termini di cui all’art. 13, oppure l’arbitro nominato in sostituzione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato da RECONCILIA.
4. RECONCILIA determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo di sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale, sentite le Parti, può disporre la rinnovazione totale o parziale del Procedimento che si è svolto fino a quel momento.
PROCEDIMENTO ARTICOLO 17
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Dopo l’avvenuta conferma del Tribunale Arbitrale, la Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti introduttivi e i documenti trasmessi dalla Segreteria, gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, che indica, in assenza di indicazioni a riguardo contenute nella convenzione arbitrale, la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa, sentita la Segreteria, le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del Procedimento, compresa la data stabilita per la prima udienza di trattazione.
4. Il Tribunale arbitrale può stabilire, sentite le Parti, che le udienze o le altre attività si svolgano in luogo differente rispetto alla sede arbitrale.
ARTICOLO 18 UDIENZE
Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle Parti.
2. Le Parti possono comparire alle udienze personalmente ed essere assistite da rappresentanti. Le Parti possono anche comparire alle udienze a mezzo di rappresentanti muniti di procura scritta.
Nella prima udienza il Tribunale svolge anche le seguenti attività:
a. verifica che la Procedura si sia regolarmente istaurata;
b. eventualmente dichiara l’assenza del convenuto che non abbia trasmesso dichiarazione di adesione al Procedimento;
c. eventualmente assegna alle Parti un termine per il deposito delle memorie, richieste di mezzi di prova e memorie di replica.
3. Rispetto a quanto indicato nel precedente comma 3, lett. c., non sono ammesse, successivamente, nuove domande ed eccezioni, nuove produzioni di documenti o richieste istruttorie.
4. Se una Parte è assente alla prima udienza senza giustificato motivo il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza
stessa. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
5. Tutte le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale che – su disposizione del Tribunale Arbitrale – può essere sostituito, anche parzialmente, dalla registrazione, con riserva di successiva trascrizione.
ARTICOLO 19 ISTRUZIONE PROBATORIA
Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle Parti, ed assumere d’ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al Procedimento o al merito della controversia. Si applicano le disposizioni dell’art. 816 ter, comma 3, c.p.c.
2. Ogni Parte deve assicurare che i propri testi siano presenti nel giorno ed ora indicati dal Tribunale per la loro audizione.
3. Per eccezionali motivi, il Tribunale Arbitrale può disporre d’ufficio l’audizione di testi che, sebbene non siano stati indicati dalle Parti, risultino a conoscenza dei fatti di causa in base ad elementi emersi nel corso dell’istruttoria.
4. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al Procedimento o al merito della controversia.
5. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
ARTICOLO 20 CONSULENZA TECNICA
1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, anche d’ufficio, uno o più consulenti tecnici. In tal caso la segreteria richiede alle Parti una somma a titolo di deposito per la copertura delle relative spese.
2. Se sono nominati dei consulenti tecnici d’ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di Parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
3. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle Parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
5. Il consulente tecnico, al termine delle sue operazioni, dovrà redigere un testo scritto e firmato della sua relazione.
ARTICOLO 21
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione probatoria e invita le Parti a precisare le conclusioni, quando ritiene il Procedimento maturo per la pronuncia del lodo in via definitiva.
2. Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale può fissare un termine breve per il deposito di memorie conclusionali. Sempre se lo
ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini brevi per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Successivamente alla avvenuta precisazione delle conclusioni, le Parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
LODO ARTICOLO 22
DELIBERAZIONE DEL LODO
Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se uno degli arbitri lo richiede, oppure qualora ciò sia imposto dalle norme applicabili al Procedimento.
2. Il Tribunale delibera con decisione secondo diritto, salvo che la convenzione arbitrale o le Parti non lo abbiano autorizzato a pronunciarsi secondo equità.
ARTICOLO 23
FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione degli arbitri, delle Parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c. l’indicazione della convenzione di arbitrato, o dell’accordo a seguito della domanda di Procedura;
d. l’indicazione se il Procedimento è soggetto alla legge italiana e se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
e. l’indicazione delle conclusioni delle Parti;
f. l’indicazione delle domande proposte dalle Parti;
g. l’esposizione sommaria dei motivi della decisione;
h. il dispositivo;
i. la decisione sulle spese del Procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta da RECONCILIA, e sul rimborso delle spese di difesa sostenute dalle Parti;
l. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo rimane valido ad ogni effetto, ma al suo interno deve darsi atto dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
ARTICOLO 24
LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie che costituiscono oggetto della Procedura Arbitrale.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al Procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1. e 2. il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del Procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga in base all’art. 8.
ARTICOLO 25 CORREZIONE DEL LODO
1. Il lodo è soggetto a correzione su istanza di Parte, per errore materiale o di calcolo.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza correzione.
ARTICOLO 26
DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo, nel termine fissato dall’art. 8, presso la Segreteria in tanti originali quante sono le Parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
SPESE DEL PROCEDIMENTO ARTICOLO 28
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Le spese del Procedimento sono determinate da RECONCILIA in base al Tariffario in allegato al presente Regolamento in vigore al momento di presentazione della domanda di arbitrato.
2. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di Procedimento, è indicato nella domanda di arbitrato.
3. Se il valore della controversia risulti indeterminabile ovvero indeterminato, se vi sia domanda riconvenzionale, se tra le Parti vi sia notevole divergenza sulla stima, o vi siano molteplici domande, la Segreteria, sentite le Parti e acquisite le indicazioni del Tribunale Arbitrale, provvede a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento, comunicandolo alle Parti.
4. Le spese del Procedimento non sono comprensive delle eventuali ulteriori spese come, a titolo di esempio, spese di notifiche, consulenze tecniche, perizie, traduzioni, trasferte, ecc...
5. Le eventuali ulteriori spese vengono richieste nel corso del Procedimento non oltre la precisazione delle conclusioni. Qualora tali ulteriori spese derivino dalla domanda riconvenzionale, esse sono chieste alla Parte che ha proposto la domanda.
ARTICOLO 28
TERMINI PER I PAGAMENTI DELLE SPESE
L’attore alla presentazione della domanda di arbitrato e il convenuto al deposito della comparsa di risposta devono versare alla Segreteria le Spese di deposito di cui al Tariffario in allegato (All. 1).
2. Le Spese del Procedimento devono essere versate per intero almeno giorni 7 prima della prima udienza.
3. Se una Parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento.
4. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
5. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 4 senza che il versamento sia eseguito dalle Parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del Procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
ARTICOLO 29 VERSAMENTI FINALI
1. Prima del deposito del lodo, la Segreteria richiede alle Parti il saldo delle spese di Procedimento eventualmente non ancora corrisposte a RECONCILIA.
2. Il Tribunale Arbitrale menziona il provvedimento di liquidazione nel lodo.
3. Il Tribunale Arbitrale stabilisce quale Parte debba procedere al pagamento o ripartisce le indennità e le spese di difesa, anche tenendo in considerazione eventuali accordi tra le Parti.
PROCEDIMENTI DEROGATORI DELLA DISCIPLINA GENERALE ARTICOLO 30
ARBITRATO RAPIDO
1. Se il valore della controversia non supera € 10.000,00, ovvero qualora le parti le Parti lo domandino a RECONCILIA, o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, RECONCILIA nomina un arbitro unico che dovrà decidere entro il termine di giorni 90 dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.
3. L’udienza deve tenersi entro giorni 20 dalla data in cui l’arbitro unico ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria; eventuali ulteriori udienze devono tenersi ciascuna entro giorni 20 dalla precedente.
4. Il termine di cui al primo comma può essere motivatamente prorogato dall’arbitro per una sola volta e per non più di giorni 30, ma solo nel caso in cui l’arbitro ritenga necessario ammettere mezzi di prova ovvero ritenga di dover procedere all’esame di questioni di particolare complessità.
5. I costi dell’Arbitrato Rapido sono quelli previsti nella allegata Tabella.
ARTICOLO 31
ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE
1. Se il valore della controversia non eccede i 2.000 euro, ovvero le parti lo domandino a RECONCILIA, o vi consentano anche per il tramite di una convenzione arbitrale, RECONCILIA nomina un arbitro unico che, omessa ogni udienza, dovrà decidere entro il termine di giorni 40 dalla data in cui questi ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria, in base alla sola documentazione prodotta dalle Parti in sede di domanda arbitrale.
2. I costi dell’Arbitrato Rapido Documentale sono quelli previsti nell'allegata Tabella.
ARTICOLO 32
NORME APPLICABILI ALL’ARBITRATO RAPIDO E ALL’ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE
Salve le deroghe di cui agli articoli 31 e 32, all’Arbitrato Rapido e all’Arbitrato Rapido Documentale si applica la disciplina generale prevista dal presente Regolamento.
ARTICOLO 33
ARBITRATO IRRITUALE DI EQUITA'
1. Quando le parti lo domandino a RECONCILIA, o vi consentano anche per il tramite di un compromesso o di una convenzione arbitrale, l'arbitrato sarà amministrato senza formalità di procedura, da un arbitro unico che deciderà secondo equità. L'arbitro dovrà emettere il lodo entro 45 giorni dalla nomina. La prima udienza, che dovrà svolgersi non oltre 7 giorni dall'avvio del procedimento,
2. Qualora l'Arbitro ne ravvisi la necessità potrà, in qualunque momento, modificare la natura del procedimento, applicandovi le regole generali previste dal presente Regolamento, fermo restando la pronuncia secondo equità.
3. I costi dell'Arbitrato irrituale di equità sono quelli indicati nell'allegata tabella. Qualora l'Arbitro decida di modificare il procedimento da irrituale di equità a rituale di equità, i costi della procedura sono quelli previsti in via generale.
ARTICOLO 34
ARBITRATO IN MATERIA DI LOCAZIONE
1. Quando la controversia attiene l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione di un contratto di locazione, l'arbitrato sarà amministrato da un arbitro unico che deciderà secondo equità.
2. Quando risulti già esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'arbitrato dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di avvio.
3. Quando non risulti già esperito il tentativo di conciliazione, l'Arbitro nominato sospende i termini del procedimento arbitrale ed invia la parte attrice ad esperire il tentativo di conciliazione.
4. L'udienza delle parti è fissata dalla Segreteria al ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Arbitrato. Se tale giorno cade di sabato o di giorno festivo, è fissato per il primo giorno non festivo successivo. Se non è stato esperito il tentativo di conciliazione l'udienza viene rinviata fino al ventesimo giorno successivo alla conclusione del tentativo di conciliazione.
5. Entro la data dell'udienza le parti possono depositare in segreteria comparse e memorie, di cui sarà data integrale lettura nel corso dell'udienza. Ciascuna parte potrà integrare le proprie argomentazioni, anche a confutazione delle argomentazioni della controparte nel corso dell'udienza, con trascrizione a verbale, o nei successivi 15 giorni, con deposito presso la Segreteria.
6. L'arbitro, analizzate le documentazioni prodotte e le dichiarazioni a verbale, deciderà entro il decimo giorno successivo al termine per la presentazione di memorie integrative.
7. Se una delle parti richiede la prova testimoniale è onerata di rendere disponibile il teste individuato per la data di udienza, salvo la possibilità dell'arbitro di non ammettere, in quella sede, l'escussione del testimone.
8. Le notifiche inerenti il procedimento arbitrale, sono effettuate dalla Segreteria all'indirizzo delle parti risultante dal contratto di locazione o, se successivo dal compromesso arbitrale, salvo che la parte comunichi un diverso indirizzo.
9. Le notifiche effettuate agli indirizzi di cui al precedente punto 8. si intendono ricevute dalla parte.
10. I costi dell'arbitrato in materia di locazione sono indicati nella tabella allegata.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 35 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
1. Entro mesi 6 dalla cessazione del Procedimento la Segreteria restituisce il proprio fascicolo ad ognuna delle Parti, che deve curarne il ritiro entro giorni 7 dalla ricezione della comunicazione della Segreteria. Qualora dopo i succitati giorni 7 le Parti non provvedano al ritiro del proprio fascicolo, RECONCILIA provvede alla sua distruzione.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per anni 3; superato tale termine RECONCILIA può provvedere alla sua distruzione.
3. Su istanza scritta di Parte, la Segreteria rilascia copia conforme dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Le eventuali spese di autentica notarile sono a totale carico delle Parti richiedenti.
ARTICOLO 36 RISERVATEZZA
RECONCILIA, la Segreteria, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le Parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere altamente riservata ogni notizia o informazione relativa al Procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato qualora le Parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, tranne che le Parti vi consentano, la pubblicazione del lodo potrà essere effettuata solamente con modalità atte ad escludere che le Parti possano essere individuate.
TARIFFE DELLA CAMERA ARBITRALE ISTITUITA PRESSO RECONCILIA SRL
Gli importi sono espressi al netto dell'IVA
Spese di deposito |
€ 100 + IVA in misura fissa, da pagarsi da ciascuna parte che si costituisce in arbitrato al momento del deposito della domanda o della comparsa di risposta |
Spese del Procedimento (per parte e al netto di IVA) |
Le Spese del Procedimento comprendono sia le Spese di Segreteria che gli onorari dell’arbitro e sono determinate n funzione del valore e del tipo di procedimento, come indicato nella tabella seguente. |
Valore della lite | Spese per Arbitrato con Arbitro Unico | Spese per Arbitrato Rapido | Spese per Arbitrato rapido Documentale | Spese per Arbitrato Irrituale di Equità | Spese per Arbitrato in materia di Locazione |
Fino a 2000 € | NON PREVISTO | NON PREVISTO | € 100 | € 200 | € 200 |
Da 2001 a € 5000 | NON PREVISTO | € 250 | € 200 | ||
Da € 5001 a € 10000 | NON PREVISTO | € 400 | € 300 | € 500 | € 400 |
Da € 10001 a € 25000 | € 1000 | € 700 | € 500 | € 500 | |
Da € 25001 a € 50000 | € 1500 | € 1000 | € 750 | € 1000 | € 750 |
Da € 50001 ad € 100000 | € 2500 | € 1500 | € 1000 | € 1000 | |
Da € 100001 a € 250000 | € 5000 | € 3000 | € 2000 | € 3000 | € 2000 |
Da € 250001 a € 500000 | € 7500 | € 5000 | € 3000 | € 3000 | |
Oltre € 500000 | € 15000 | € 10000 | € 5000 | € 5000 | € 5000 |
Per pronunce in merito alla sola risoluzione di contratto di locazione – | € 200 | ||||
Quando la controversia è affidata ad un Collegio Arbitrale, l'importo dei singoli scaglioni è aumentato del 50%, a prescindere dal numero di arbitri. |