DISTRETTO DI ALES – TERRALBA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(ex art. 30 D. Lgs. N. 267/2000)
L’anno 2010 (duemiladieci) addì del mese di alle ore , secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, presso la sala di
sono presenti:
- Comune di Albagiara rappresentato dal
- Comune di Ales rappresentato dal
- Comune di Assolo rappresentato dal
- Comune di Asuni rappresentato dal
- Comune di Baradili rappresentato dal
- Comune di Baressa rappresentato dal
- Comune di Curcuris rappresentato dal
- Comune di Genoni rappresentato dal
- Comune di Gonnoscodina rappresentato dal
- Comune di Gonnosnò rappresentato dal
- Comune di Gonnostramatza rappresentato dal
- Comune di Laconi rappresentato dal
- Comune di Marrubiu rappresentato dal
- Comune di Masullas rappresentato dal
- Comune di Mogorella rappresentato dal
- Comune di Mogoro rappresentato dal
- Comune di Morgongiori rappresentato dal
- Comune di Nureci rappresentato dal
- Comune di Pau rappresentato dal
- Comune di Pompu rappresentato dal
- Comune di Ruinas rappresentato dal
- Comune di San Nicolò D’Arcidano rappresentato dal
- Comune di Senis rappresentato dal
- Comune di Simala rappresentato dal
- Comune di Sini rappresentato dal
- Comune di Siris rappresentato dal
- Comune di Terralba rappresentato dal
- Comune di Uras rappresentato dal
- Comune di Usellus rappresentato dal
- Comune di Villa Sant’Xxxxxxx rappresentato dal
- Comune di Villa Verde rappresentato dal
- La Provincia di Oristano rappresentata dal
- La ASL n. 5 rappresentata dal
PREMESSO CHE
- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- in data 19.12.2006 i Comuni del distretto di Ales, la ASL e la Provincia di Oristano sottoscrivevano l’accordo di programma promosso dal Presidente della Provincia per l’adozione del PLUS 2007/2009;
- la durata dell’accordo di programma era fissata in tre anni dal momento della sottoscrizione;
- la Regione Sardegna con nota del 02.12.2009 prot. 14607 ha rimandato a data da destinare tutte le scadenze individuate per la predisposizione e la presentazione dei Piani Locali dei Servizi (Plus) relative alla programmazione per il triennio 2010-2012;
- la stessa Regione nota del 23.12.2009 prot. 15415 ha comunicato che, nelle more di una necessaria e puntuale rivisitazione delle Linee guida per la gestione associata dei servizi (PLUS) le assegnazioni economiche per l’annualità 2010, destinate al funzionamento degli Uffici di Piano e alla Gestione associata, saranno quantificate ed erogate con le stesse modalità già individuate per l’annualità 2009;
PRESO ATTO CHE
- la ASL n. 5 con Atto aziendale approvato con delibera del Direttore generale n. 983 del 12.10.2007, integrato con delibera n. 1197 del 23.11.2007 e definitivamente adottato con delibera n. 5 del 08.01.2008, ha previsto la ridistribuzione dei comuni negli ambiti distrettuali al fine di garantire una più equilibrata distribuzione della popolazione complessiva e favorire in tal modo una adeguata organizzazione dell’assistenza. Pertanto i Comuni di Terralba, San Nicolò d’Arcidano, Arborea, Marrubiu e Uras sono transitati dal distretto socio-sanitario di Oristano a quello di Ales Terralba;
- la Giunta Regionale con delibera n. 30/4 del 16.01.2008 ha valutato positivamente la conformità rispetto agli indirizzi regionali dell’Atto aziendale della ASL n. 5;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 si prendeva atto dell’articolazione territoriale della ASL n. 5 di Oristano per effetto della quale i Comuni di Terralba, San Nicolò d’Arcidano, Arborea, Marrubiu e Uras sono transitati dal distretto socio- sanitario di Oristano a quello di Ales Terralba;
TENUTO CONTO
- che, secondo quanto previsto dall’Accordo di programma sottoscritto in data 19.12.2006, per la gestione associata ed integrata dei servizi e interventi previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 2007/2009 , si è fatto ricorso alla convenzione fra Enti ex articolo 30 del D.lgs.vo 267/200 con delega a comune capofila individuato nel comune di Ales;
VISTI
- l’atto di integrazione e proroga accordo di programma per l’adozione del piano locale unitario dei servizi alla persona del triennio 2007/2009 approvato dalla conferenza dei servizi del Distretto Ales Terralba, in data 15.03.2010;
- l’art. n. 5 del suddetto atto d’integrazione e proroga accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – Recepimento della premessa
La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.
Art.2 – Finalità
Finalità della presente convenzione è la realizzazione di quanto previsto nel PLUS dell’ex Distretto di Ales e di quanto verrà programmato dai Comuni provenienti dal Distretto di Oristano e dal nuovo ambito di Ales – Terralba, attraverso lo strumento della gestione associata.
L’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi previsti dal PLUS, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari e sanitari nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull’intero territorio.
L’organizzazione dei servizi e l’esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
Il PLUS e l’integrazione e proroga dell’accordo di programma fanno parte della presente convenzione pur non essendo materialmente allegati.
Art.3 – Oggetto
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste dal PLUS dell’ex Distretto di Ales e dai Comuni provenienti dal Distretto di Oristano e ricadenti nel Distretto di Ales – Terralba.
Art.4 – Obiettivi
L’accordo associativo come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l’altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto- aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
2. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
3. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;
4. garantire la sollecita risposta alle richieste d’informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
Art.5 – Durata
La presente convenzione avrà la medesima durata e le stesse caratteristiche di transitorietà dell’accordo di programma e ne costituisce parte integrante.
In caso di rinnovo dell’accordo di programma la Convenzione è rinnovata tacitamente per il medesimo periodo, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall’art. 15 del presente atto.
La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall’art. 14 della Convenzione.
Art.6 – Comune capofila
Al Comune di Ales, individuato quale Comune capofila, sono attribuite responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.
Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:
- adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l’esterno per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi;
- svolgere tutte le attività necessarie all’operatività dei servizi e degli interventi da gestire in forma associata;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con soggetti terzi;
- ricevere da parte degli enti competenti le risorse necessarie per l’attuazione delle misure previste dal Plus;
- verificare la rispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori; il Sindaco del comune capofila o suo delegato assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Il Comune capofila garantisce l’esecuzione delle decisioni del Coordinamento e del Gruppo Politico ristretto, adotta tutte le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento e al Gruppo Politico ristretto sull’andamento delle attività previste dal PLUS.
Art.7 – Coordinamento Istituzionale
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del PLUS è riservata al Coordinamento Istituzionale.
Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l’Accordo di programma, ovvero da loro delegati.
Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune Capofila o da suo delegato; è istituito il ruolo di vicepresidente.
Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è richiesto 1/3 più uno dei componenti. La seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno della prima. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Coordinamento si riunisce tutte le volte che il legale rappresentante del soggetto capofila lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a bimestre e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.
Le convocazioni con l’ordine del giorno, del luogo, dell’ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal legale rappresentante del soggetto capofila a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di assenza del legale rappresentante del soggetto capofila il Coordinamento è presieduto da altro membro designato di volta in volta allo scopo.
Il processo verbale è firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila ed è redatto dal segretario del comune capofila oppure da altro soggetto appositamente nominato.
Il processo verbale dovrà essere affisso all’albo pretorio del comune capofila e trasmesso a tutti i soggetti sottoscrittori.
Art.7 bis – Gruppo Politico ristretto
E’ istituito il Gruppo Politico ristretto, costituito da quattro componenti di nomina Comunale, due per territorio, un componente per la Asl e un componente per la Provincia.
Il Gruppo Politico Ristretto è presieduto dal presidente del Coordinamento Istituzionale, svolge la funzione di vicepresidente il vicepresidente del Coordinamento Istituzionale.
Il Gruppo Politico ristretto attua gli indirizzi programmatici proposti dal Coordinamento Istituzionale, inoltre raccoglie ed elabora le proposte dei territori da trasmettere allo stesso.
Il processo verbale è firmato dal presidente ed è redatto da funzionario appositamente delegato dell’Ufficio di Plus, oppure da altro soggetto appositamente nominato.
Art.8 – Ufficio di Plus
Il Comune capofila per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dell’Ufficio di Plus costituito da:
- n. 1 Operatore Sociale part-time;
- n. 1 Operatore Tecnico Amministrativo part-time;
- n. 1 Assistente Sociale della Provincia;
- n. 1 Assistente Sociale della ASL;
- n. 1 Assistente Sociale del Comune………;
- n. 1 Assistente Sociale del Comune ;
- n. 1 Assistente Sociale del Comune ;
Il Coordinamento Istituzionale individua il Coordinatore dell’Ufficio tra i componenti del medesimo.
L’Ufficio per la programmazione e la gestione associata svolge funzioni inerenti il sistema integrato dei servizi alla persona secondo le disposizioni della L.R. 23/2005, supporta l’organo politico nell’assumere le decisioni strategiche di politica sociale e cura l’attuazione operativa delle iniziative previste nel PLUS.
Nel suo insieme l’Ufficio garantisce adeguate competenze nelle seguenti aree:
1. programmazione sociale e sociosanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e valutazione, statistico-epidemiologiche, riferibili:
• alla predisposizione del Plus e di altri documenti di programmazione sociale e sanitaria integrata dell’ambito distrettuale;
• al raccordo delle azioni contenute nel Plus con le attività dei singoli Comuni, della Provincia e della’Azienda sanitaria locale;
• alla segreteria della Conferenza dei servizi;
• alla predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi;
• alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio;
• alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti alla domanda e all’offerta sociale, all’andamento della spesa e ad ogni altra informazione afferente al sistema informatico sociale;
• al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali;
• al monitoraggio e alla valutazione dei risultati;
• alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi.
2. amministrative, economico finanziarie, riferibili:
• alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel Plus e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata;
• alla gestione degli appalti e della procedura ad evidenza pubblica;
• alla gestione economico finanziaria delle risorse utilizzate in forma associata; alla promozione di livelli uniformi delle prestazioni.
Art.9 – Sede
La sede dell’associazione è individuata nella sede del comune capofila di Ales.
Art.10 – Impegno degli enti associati
Gli enti con la sottoscrizione del presente atto si impegnano ad individuare le necessarie risorse umane e strumentali, e ad assicurare la massima collaborazione alla gestione del Plus.
Gli enti si impegnano altresì a integrare le risorse conferite al funzionamento dell’Ufficio di Plus, se necessario in aggiunta al trasferimento erogato a tal fine dalla RAS.
Art.11 – Rapporti finanziari
In relazione alla transitorietà del presente atto, si conviene che possano essere attivati i servizi già previsti dal Plus dell’ex Distretto, unitamente ad altri servizi (scaturiti da eventuali nuove esigenze) che si dovessero rendere necessari all’interno del nuovo ambito distrettuale.
L’ampliamento e l’eventuale potenziamento dei servizi è strettamente connesso alla completezza dell’Ufficio di Plus.
I servizi associati saranno attivati in relazione al finanziamento trasferito dalla RAS e alla programmazione prevista dal PLUS.
Il rendiconto finanziario è approvato al termine di ciascun esercizio finanziario dal Coordinamento Istituzionale entro il 28 febbraio e trasmesso agli enti convenzionati.
Art.13 – Scambio di informazioni
Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
Art.14 – Controversie
Per la risoluzione delle controversie si rinvia a quanto stabilito nell’accordo di programma per l’adozione del PLUS sottoscritto in data 19.12.2006.
Art.15 – Recesso
Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di apposita deliberazione Consiliare che verrà trasmessa al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’ente le spese fino alla data di operatività del recesso.
Art.16 – Scioglimento della convenzione
La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.
Art.17 – Modifica e/o integrazione
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente Convenzione.
Art.19 – Adesione successiva
L’eventuale richiesta di adesione successiva determina una modifica della presente Convenzione.
Art.20 – Spese contrattuali
Le spese inerenti e conseguenti tutte alla stipulazione del presente atto sono a carico, in parti uguali, tra le parti contraenti.
Art.21 – Rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
- Comune di Albagiara
- Comune di Ales
- Comune di Assolo
- Comune di Asuni
- Comune di Baradili
- Comune di Baressa
- Comune di Curcuris
- Comune di Genoni
- Comune di Gonnoscodina
- Comune di Gonnosnò
- Comune di Gonnostramatza
- Comune di Laconi
- Comune di Marrubiu
- Comune di Masullas
- Comune di Mogorella
- Comune di Mogoro
- Comune di Morgongiori
- Comune di Nureci
- Comune di Pau
- Comune di Pompu
- Comune di Ruinas
- Comune di San Nicolò D’Arcidano
- Comune di Senis
- Comune di Simala
- Comune di Sini
- Comune di Siris
- Comune di Terralba
- Comune di Uras
- Comune di Usellus
- Comune di Villa Sant’Xxxxxxx
- Comune di Villa Verde
- La Provincia di Oristano
- La ASL n. 5