PROVINCIA DI SIENA
PROVINCIA DI SIENA
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE STRADE, PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI E PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE STRADE, PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI STRADALI E PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446 e dell’art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, istituisce e disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Siena, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Il presente regolamento detta altresì le disposizioni in materia di tutela delle strade e delle relative pertinenze e fa riferimento al D. L.vo 30/04/92, n° 285 - Codice della Strada (C.d.S.) – ed al D.P.R. 16/12/92, n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – (Reg. C.d.S.) e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla normativa tecnica di settore.
5. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati: Allegato “A”: Determinazione della tariffa e struttura della tariffa; Allegato “B” : Tabella determinazione deposito cauzionale; Allegato “C” : Schemi grafici esemplificativi;
Allegato “D”: Esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei ripristini.
6. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente. Sulle stesse strade e aree regionali oggetto di occupazione sì come definita al comma 1, la Provincia di Siena richiede ed incassa il relativo canone la cui misura e criteri di determinazione sono parametrati al Canone Unico e ad esso vengono fatti corrispondere, in conformità alla normativa regionale e, in particolare, al DPGR n. 41/R del 2/8/2004
Art. 2
Presupposto del Canone
1. Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Comune esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia.
Art. 3
Definizioni oggettive e ambito territoriale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale
mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili).
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Per i Comuni, limitatamente ai tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei loro centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all’adozione del provvedimento comunale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente. Sulle stesse strade e aree regionali oggetto di occupazione sì come definita al comma 1, la Provincia di Siena richiede ed incassa il relativo canone la cui misura e criteri di
determinazione sono quelli di cui al presente regolamento e ad esso vengono fatti corrispondere, in conformità alla normativa regionale e, in particolare, al DPGR n. 41/R del 2/8/2004.
Art. 4
Zone del territorio provinciale
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si prendono in considerazione le seguenti categorie:
Categoria 1 - strade regionali in gestione provinciale; Categoria 2 - strade provinciali bitumate;
Categoria 3 - strade provinciali non bitumate; Categoria 4 – aree non stradali di uso pubblico.
2. Per la determinazione della tariffa e la struttura della tariffa dispone l’Allegato “A” del presente Regolamento.
3. Per la disciplina del canone dispone il Titolo VI del presente Regolamento.
Art. 5
Tipologia delle occupazioni
1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili. Sono permanenti anche le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento. Sono altresì da considerarsi occupazioni permanenti:
a) chioschi, edicole, xxxxxxx e simili;
b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l’accesso con veicoli agli edificio od ai fondi;
d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo;
e) condutture per energia elettrica e simili;
f) occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
g) occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con serbatoi, cisterne e manufatti vari.
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione e/o concessione è inferiore all’anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
b) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
c) le occupazioni per traslochi;
d) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all’esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
e) pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli;
f) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
5. Sono occupazioni abusive quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché vengano seguite le procedure di cui al successivo art.16. In mancanza, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva.
7. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Art. 6
Durata delle concessioni ed autorizzazioni.
Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
1. Salvo eccezioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima di:
‐ 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
‐ 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
‐ 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
‐ 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
1-bis. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
2. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
3. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
4. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato secondo le modalità indicate al successivo art.14, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.
4-bis. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all’art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell’autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui agli artt.7-bis comma 2, e 14, comma 2, del presente regolamento. Dell’avvenuta rimozione (anche ai fini del pagamento del canone) dovrà essere data comunicazione all’ufficio Servizio preposto alla gestione patrimoniale, entro i successivi 10 giorni.
5. L’attività relativa all’istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all’applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
6. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:
‐ l’indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
‐ l’indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
‐ l’indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
‐ l’indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
‐ i dati finanziari e dati tecnici.
7. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall’art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D’OCCUPAZIONE PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Art. 7
Domanda per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
1. Chiunque intenda, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda scritta in bollo:
- alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati;
- al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.
La domanda presentata da attività produttive è inoltrata per posta elettronica certificata (PEC) o mediante inserimento sul portale in uso allo Sportello Unico competente ove costituito.
2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile, e può comprendere anche più tipologie di opere con il limite massimo di 5 impianti per i mezzi pubblicitari. Per le preinsegne il limite massimo è di 3 impianti. Il limite è comunque di 3 oggetti nell’ipotesi di istanza relativa sia a preinsegne che ad altri mezzi pubblicitari.
3. La domanda deve contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
c) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
d) la descrizione dell'opera che si intende eseguire ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
e) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
f) n° 3 copie del progetto quotato, comprendente:
∙ relazione tecnico descrittiva;
∙ corografia in scala 1:25.000;
∙ planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati;
∙ piante e sezioni scala 1:100 o 1:200;
∙ documentazione fotografica;
g) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
h) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione.
4. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l’U.O. Demanio Stradale ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare, laddove l’intervento debba essere effettuato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
5. In nessun caso verranno rilasciate autorizzazioni o concessioni sulla base di domande incomplete o irregolari. Pertanto, qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni. Quest’ultime dovranno pervenire entro 60 giorni per le occupazioni di suolo e 30 giorni per l’installazione di mezzi pubblicitari, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
6. Qualora, in sede istruttoria, emerga la necessità di chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne
dà comunicazione ai soggetti interessati o all’Ente o Ufficio di riferimento.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
8. Per quanto riguarda le richieste di subentro e rinnovo per interventi di occupazione permanente, queste saranno assoggettate alle verifiche e condizioni delle norme del presente regolamento.
9. Se la domanda è volta a ottenere la concessione di superficie di suolo stradale, per opere o costruzioni soggette ad uso pubblico, l’interessato deve dichiarare la destinazione o l’uso della costruzione o dell’opera ed avviare le procedure di uso dell’area con il Servizio preposto alla gestione patrimoniale.
10. La domanda deve contenere l’impegno dichiarato del richiedente stesso a sottostare nel corso dell’esecuzione dei lavori, oltre che al rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia comprese le norme di sicurezza sui lavori, alle prescrizioni previste in concessione/autorizzazione nonché alle disposizioni che potranno essere impartite dagli addetti alla sorveglianza del Settore Viabilità.
11. Gli elaborati grafici, il tagliando dei mezzi pubblicitari, e le attestazioni di conformità previste nel presente articolo, dovranno essere redatti a firma di tecnico iscritto al relativo ordine professionale, ad esclusione delle pratiche di subentro per le opere (accessi e scavi), e di quelle relative alla segnaletica di indicazione di cui ai successivi articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater.
12. L’istanza per ottenere l’autorizzazione di cui agli articoli 42, 42-bis, 42-ter e 42-quater, è corredata dalla documentazione specificamente indicata in ciascuno di tali articoli secondo il procedimento ivi previsto.
13. Per le occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa si applicano le disposizioni di cui al successivo art.29, comma 3.
14. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7-bis.
Art. 7-bis
Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari
1. La domanda di autorizzazione riguardante l’installazione di uno o più mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), h), i) dell’art.7, comma 3, deve contenere:
a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l’indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l’installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;
b) verbale di constatazione previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, redatto in contraddittorio con il competente Capocantoniere. Per i casi di rinnovo (delle autorizzazioni in scadenza) il verbale di constatazione può essere sostituito da un «tagliando dei mezzi pubblicitari» approvato con disposizione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e compilato in ogni sua parte a cura e sotto la responsabilità del richiedente e del tecnico incaricato. In tal caso varranno le agevolazioni procedurali previste al successivo comma 2,
c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell’impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell’impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e
dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all’asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l’insegna di esercizio, pur parallela all’asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell’ impianto dalla carreggiata;
j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
k) per le sole installazioni parallele all’asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell’area di intervento e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del
D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima – in assenza di variazioni- la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l’originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:
a) documentazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.
Per l’ottenimento della prima autorizzazione/nulla osta (originaria) occorre tuttavia presentare tutta la documentazione di cui al comma 1. La procedura autorizzatoria, in tal caso, può essere ulteriormente semplificata nella forma delle attestazioni di conformità a legge e regolamento sottoscritte da tecnico abilitato cui segue il rilascio del provvedimento, soggetto a successiva verifica d’ufficio.
4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti l’U.O. Demanio Stradale ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
6. Si applicano altresì le norme procedurali di cui ai commi 6, 7, e 11 del precedente art.7.
Art. 8 Deposito cauzionale
1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all’allegato “B” del presente Regolamento, da aggiornare annualmente con delibera di Giunta.
2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
2-bis Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall’obbligo di prestare garanzie.
3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
4. La U.O. Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l’attestazione di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata.
Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Siena mediante la propria struttura (Capo Area, Capocantoniere) con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche et similia, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.
5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
Art. 9
Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni. Il nulla osta.
1. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione sono adottati dal Dirigente del Servizio preposto alla gestione patrimoniale ai soli fini del presente regolamento e del Codice della Strada, e non sostituiscono i titoli abilitativi, gli atti di assenso, le concessioni ed autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico, ecc.), che devono quindi essere acquisiti a cura degli interessati prima di eseguire le opere e le installazioni. Tali provvedimenti devono contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l’oggetto della concessione o autorizzazione;
c) l’ubicazione;
d) i dati dell’intestatario;
e) il numero della concessione o autorizzazione;
f) la superficie dell’area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata.
2. I provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi del C.d.S., laddove riguardino opere od installazioni che insistono su beni demaniali o al patrimonio indisponibile, costituiscono altresì concessione amministrativa ai fini del presente Regolamento.
3. L’autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che ha inoltrato la richiesta. Nel caso di occupazioni per l’esecuzione di lavori od opere conseguenti all’allaccio delle
utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione è rilasciata all’ente o soggetto titolare del servizio, anche se in regime di gestori delle infrastrutture da realizzare.
4. Il soggetto autorizzato ovvero il concessionario, per interventi e occupazioni diversi da quelli attinenti alla pubblicità stradale, è tenuto a sottoscrivere per accettazione il Disciplinare Tecnico, facente parte integrante della concessione, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il soggetto autorizzato si deve attenere. Contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare Tecnico saranno comunicate la modalità di pagamento delle indennità e del deposito cauzionale. La trasmissione del disciplinare sottoscritto e la prova dei versamenti dovranno aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC), salve le diverse modalità e tempistiche comunicate, pena la decadenza dell’atto.
5. Il rilascio della concessione/autorizzazione o motivata reiezione della domanda saranno comunicate dall’ente a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC).
5-bis. In materia di pubblicità stradale le condizioni e le prescrizioni fissate nell’autorizzazione non sono assoggettate alla procedura della specifica accettazione da parte del soggetto autorizzato, il quale è comunque tenuto al loro pedissequo rispetto pena la decadenza ovvero la revoca sanzionatoria dell’atto e salve le sanzioni amministrative previste dall’ordinamento.
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d’istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione o autorizzazione o di rinuncia dopo l’accettazione.
9. I lavori e/o gli oggetti autorizzati o concessi se non conclusi/realizzati entro la data stabilita dall’autorizzazione o dalla concessione si intendono rinunciati con conseguente decadenza dell’autorizzazione o concessione cui si riferiscono.
9-bis. Il mancato rispetto dei termini prescritti per l’inizio ed il completamento dei lavori comporta la decadenza della concessione/autorizzazione, salva proroga, che potrà essere concessa una sola volta per il periodo massimo di un anno.
10. Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta che gli venga legittimamente rivolta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria e con l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul bollo.
11. Tutte le concessioni e le autorizzazioni si intendono accordate con l’obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi oggetto del provvedimento e con facoltà per la Provincia di revocare o modificare in ogni tempo e per giusti motivi quanto concesso o autorizzato.
12. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l’obbligo per il Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’adozione del relativo provvedimento, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione o della concessione in modo che la Provincia possa provvedere alla richiesta del pagamento del canone, che dovrà aver luogo, da parte dell’interessato, entro i successivi 30 giorni.
13. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell’ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto.
14. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, etc.. ) potrà essere sostituito con stipulazione di specifica Convenzione di cui al successivo art.11.
Art. 10
Altre Licenze per l’esercizio di attività. Diritti di terzi
1. (abrogato).
2. Il rilascio della concessione provinciale all’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli
edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività o per l’uso delle cose concesse.
3. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
Art. 11 Convenzioni speciali
1. E’ facoltà della Provincia stipulare con Enti/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di suolo pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 5 del D.P.R. 495/92.
2. Fermo l’obbligo per concessionario/soggetto autorizzato di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese istruttoria anche in modo cumulativo, ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.
3. Nel caso di allacciamenti all’utenza privata su reti già esistenti, i soggetti di cui sopra dovranno comunicare, con un anticipo di almeno due settimane e con le modalità di cui al comma precedente, l’esecuzione degli stessi con l’indicazione della strada, del numero civico, della lunghezza dello scavo e di ogni altro dato previsto in convenzione.
Art. 12
Subentro nelle concessioni e nelle autorizzazioni
1. L’autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.
2. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella pregressa occupazione del soggetto autorizzato/concessionario per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, il subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare domanda di nuova concessione ai sensi dei precedenti artt. 7 e 7- bis entro 30 giorni dall’evento di subentro. In mancanza, l’occupazione sarà considerata ad ogni effetto quale occupazione senza titolo.
3. Nei casi indicati al comma 2 quali “eventi di subentro”, il soggetto autorizzato/concessionario è obbligato:
a) a comunicare alla Provincia, con lettera raccomandata a.r., le generalità complete del subentrante nell’occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA) In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso.
b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia di Siena nuova domanda di concessione.
4. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l’erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 30 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l’eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.
4-bis. Nel caso di cui al comma precedente, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell’interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d’atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
5. In mancanza di interesse al mantenimento dell’occupazione, il subentrante deve comunicare formalmente alla Provincia, mediante lettera raccomandata a.r. la sua mancanza di interesse.
Art. 13
Variazione delle concessioni e autorizzazioni
1. In caso di variazione tecnica per l’oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui ai precedenti art. 7 e 7-bis.
2. (abrogato).
3. Nell’ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello non si applica il silenzio assenso di cui all’ art. 53, comma 8, del Reg. CDS e l’interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente art.7-bis.
Art. 14
Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione d’occupazione o di una autorizzazione, l’interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all’Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all’art.7-bis.
5. Agli effetti del presente Regolamento il canone è dovuto anche per l’annualità dove siano in corso le procedure di rinnovo.
6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l’occupazione precedente.
Art. 15
Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione.
La rinuncia
1. Le concessioni o le autorizzazioni possono essere revocate o modificate dall’Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La revoca o la modifica della concessione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionatamente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone.
3. E’ consentito rinunciare, prima della scadenza, alla autorizzazione o concessione. L’atto di rinuncia deve essere presentato al competente ufficio che ha rilasciato il provvedimento.
4. Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita dichiarazione da inoltrare all’Amministrazione. Nelle dichiarazioni di rinuncia deve essere indicata la data entro cui viene ripristinato lo stato dei luoghi che, in tutti i casi, deve avvenire non oltre trenta giorni successivi alla data di comunicazione della rinuncia, che non ha effetto laddove il concessionario non provveda al ripristino da effettuarsi in conformità al presente Regolamento.
5. (abrogato).
6. Il concessionario e/o il titolare dell’autorizzazione decade dalla concessione o dall’autorizzazione, nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l’immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell’occupazione come abusiva;
b) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti;
c) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
7. La decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
8. Ai sensi del comma 822 dell’art.1 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
9. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro ai sensi del precedente art.12;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
c) (abrogata).
Art. 16
Occupazioni ed interventi d’urgenza
1. Per fare fronte a gravi situazioni d’urgenza e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art.30 e segg. del D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall’inizio dell’occupazione, in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità e al Servizio preposto alla gestione patrimoniale, anche mediante comunicazione fax o telegramma;
c) presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione nelle forme di cui al precedente art.7 entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione.
2. All’atto dell’occupazione d’urgenza l’interessato o l’autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale.
Colui che effettua l’occupazione d’urgenza deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi viabilità competenti e resta comunque responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
3. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l’interessato ovvero l’autorità che ha disposto l’occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti, salvo il provvedimento di cui alla lettera c) del precedente comma.
4. Nel caso di interventi di riparazione per guasti di cavi e condotte di impianti a rete per la fornitura pubblici servizi, la società che gestisce il servizio è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta o con Posta Elettronica Certificata, anche mediante fax o telegramma, esclusivamente al Servizio preposto alla viabilità di questa Amministrazione. È tenuta inoltre a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti secondo la buona tecnica e le indicazioni eventualmente impartite, anche verbalmente, dagli operatori addetti alla manutenzione stradale e con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’allegato “D” del presente Regolamento.
5. (abrogato).
TITOLO III
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI
Art. 17
Esecuzione dei lavori e manutenzione
1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade, congiuntamente al Capocantoniere, verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
6-bis. In tutti i casi è richiesta l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei ripristini con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’allegato “D” del presente Regolamento.
7. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
8. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.
Art. 18
Controllo esecuzione opere. Fine lavori.
1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocantoniere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax l’inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l’avvio dell’attività. Tale comunicazioni deve essere inviata sia all’Istruttore Coorx. Xxuadre competente che al Servizio preposto alla gestione patrimoniale i cui riferimenti sono comunicati con i provvedimenti autorizzativi.
2-bis. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applica l’art.16, comma 1, lett. a), del presente Regolamento e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità ed al Servizio preposto alla gestione patrimoniale dell’inizio lavori.
3. Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle
prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.
3-bis. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d’arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi, anche avuto riguardo alle prescrizioni di cui all’allegato “D” del presente Regolamento.
4. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l’effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale svolgente funzione di Istruttore Coord. Squadre, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l’assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.
Art. 19
Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali
1. Si definiscono:
a) “accessi”, le immissioni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
‐ Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt.
1,50 che palesemente non consentono l’utilizzo per immissione di veicoli;
‐ Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
‐ Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
‐ Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.
La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.
2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del C.d.S..
3. L’impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.
4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L’Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del C.d.S.
7. L’Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.
8. La tipologia standard dell’accesso è quella riportata nel successivo art. 48. Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l’orografia dei luoghi, l’andamento planimetrico della strada o le caratteristiche
del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.
9. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.
10. Devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 10 metri, e comunque almeno fino al cancello dell’accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Se trattasi di accesso agricolo che si immette direttamente nel campo lavorato, tale misura potrà essere ridotta in funzione della tipologia di uso del suolo. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell’imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada ad oneri e spese del concessionario.
11. In ogni caso ogni accesso carrabile deve essere realizzato per il primo tratto di 5,00 metri in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%.
12. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una xxxxxxx a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l’accesso interrompa lo scolo delle acque nella cunetta (c.d. “fossetta”) stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di adeguate dimensioni, posta ad una distanza di mt.2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.
13. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l’interno e dovrà essere arretrato almeno ad un distanza di mt. 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. Nel caso in cui l’accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno mt. 12,00 dalla carreggiata stradale.
14. Al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita è prescritta la costruzione di raccordi circolari “stondature” tra i margini della carreggiata dell’accesso e il margine della carreggiata stradale con svasi di forma circolare o retta di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate; di regola è stabilito un raggio di curvatura minimo di ml. 3,00.
15. Nel solo caso di cunetta (c.d. “fossetta”) stradale intubata, alle due estremità dell’accesso – testate - dovranno essere realizzati dei cordoli in calcestruzzo o materiale simile per la protezione da eventuale caduta accidentale di un veicolo.
16. Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada.
17. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
18. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L’accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell’apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83).
19. Nuovi accessi e nuove diramazioni, debbono avere una larghezza minima di mt. 3,00 ed una larghezza massima di mt.10,00 comprensiva di svasi di raccordo al margine della strada di cui al comma 10.
Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.), si debbono adottare una larghezza dell’accesso di mt. 6,00 - 10,00 ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 metri. Qualora l’accesso sia unico, si deve prevedere un’area interna
di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l’eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico.
20. Fatto salvo quanto previsto in materia dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l’opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal C.d.S., anche prevedendo l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.
21. In corrispondenza di nuovi od esistenti tronchi stradali di “scorrimento”, realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo e la salvaguardia della circolazione stradale, non sarà di norma concessa l’apertura di nuovi accessi privati.
22. E’ in ogni caso vietata l’apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.
23. Non è consentita l’apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 15. E’ vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti privi di accessi definiti.
24. A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero di accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l’apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o vicinale ad uso pubblico.
Art. 19-bis
Accessi strade extraurbane
1. Nelle strade extraurbane secondarie – categoria “C” - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto.
2. Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria “F” - possono essere diretti.
3. Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria “C” - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.
4. Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l’apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato.
5. Ferma restando le limitazioni poste dal C.d.S. e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi:
a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”;
b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali.
6. Per le strade extraurbane locali – categoria “F” - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta ( 30 mt ) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico.
7. (abrogato).
8. Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati.
9. Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile.
10. I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).
Art. 19-ter Accessi strade urbane
1. Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l’accesso diretto ad un’area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato “passo carrabile”.
2. I passi carrabili devono avere un’ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:
a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
3. Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
4. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all’entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento degli stessi.
5. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.
6. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché di ridurre le situazioni di potenziale pericolo anche attraverso il contenimento del numero di accessi lungo le strade provinciali, non sarà concessa l’apertura di nuovi accessi a fondi che già ne usufruiscano: dal frazionamento delle proprietà fondiarie non sorge alcun diritto in ordine alla apertura di nuovi innesti sulla viabilità pubblica.
Art. 20
(abrogato).
Art. 21
Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi
1. E’ vietata l’istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
b) lungo tratti di strada in curva, come definita dal’art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano;
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
e) lungo strade Provinciali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
f) in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell’avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l’estremo più prossimo dell’impianto;
g) lungo le sole strade di Cat. “F” a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.
2. Gli accessi delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due con la lunghezza di m. 15 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di m. 30, con un fronte stradale pari a m. 60, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. All’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe comunali di cui all’art. 46, comma 6 dello stesso decreto.
4. Per il rinnovo e/o regolarizzazione degli accessi carrabili delle esistenti stazioni di rifornimento all’interno dei centri abitati è richiesto il rispetto della seguente condizione: numero due accessi di lunghezza variabile da mt. 7,50 a mt. 10 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza minima, misurata lungo il fronte stradale, di mt. 10.
5. Nei tratti di strada ricadenti all’interno dei territori in ambito montano, ove per ragioni geografiche non sia possibile un fronte di m. 60, è ammessa la realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza fronte di cui al comma 4, fatte salve le condizioni di visibilità degli accessi. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l’erogazione del prodotto “gasolio” alle sole autovetture.
6. Nel caso che l’area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria
– categoria C -, ed in corrispondenza dei tronchi stradali di “scorrimento” realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, gli accessi all’area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. Nei tratti stradali in cui sia vietata la manovra di svolta a sinistra, l’accesso in uscita dall’impianto dovrà essere realizzato con un’inclinazione di 30° rispetto all’asse stradale come da schema di cui alla Circolare ANAS n. 6/2008 prot. 47687-P del 02.04.2008.
7. Per lo spartitraffico è indicata una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.
8. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l’altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.
9. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale.
10. E’ consentita l’installazione di adeguata pensilina, a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dalla piattaforma stradale e l’aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell’aiuola spartitraffico.
11. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvi gli eventuali vincoli e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni.
12. L’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all’esercizio dell’impianto.
12-bis. La domanda, oltre a quanto previsto nel precedente art. 7, dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti:
a) planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;
b) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
c) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del C.d.S.;
d) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentata istanza ai sensi del titolo 4 del presente Regolamento), con le modalità di cui al precedente art. 7-bis e alle condizioni di cui al successivo art.39.
13. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.
14. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell’estremo dell’accesso più sfavorevole.
15. Il triangolo di cui al precedente comma è ridotto a m. 15x3 nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne ai centri abitati regolarmente delimitati tenuto conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.
16. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.
17. Dovrà essere garantita la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant’anche sia necessario procedere alla loro copertura.
18. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a sevizio della strada pubblica.
19. E’ vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
20. Per la costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l’occupazione in via precaria ed onerosa dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio).
21. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell’art. 61 del Reg. C.d.S. e della normativa tecnica di attuazione, in particolare il D.M. 19/04/2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”.
Art. 22
Attraversamenti e percorrenze stradali in genere
1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzate mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della
possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.
4. La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà dell’andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.
5. Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato/concessionario gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. E’ facoltà della Provincia, mediante il competente Settore, disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione/concessione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma.
6. Prima dell’inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Capocantoniere per il sopralluogo tecnico al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant’altro necessario per una completa visione dell’intervento.
7. Al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali ed evitare la presenza in superficie di materiale instabile o non legato.
8. Allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti agli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d’utenza, laddove programmate.
9. Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito sulla base delle verifiche e valutazioni del Servizio Viabilità. Potrà essere richiesta l’installazione di adeguate barriere di protezione.
10. Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l’impianto realizzato nel corpo stradale.
11. Durante l’esecuzione dei lavori e durante la gestione dell’impianto installato il soggetto autorizzato/concessionario è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione dell’opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l’intervento di ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell’infrastruttura.
12. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
13. Le opere di attraversamento e percorrenza potranno essere utilizzate solo dopo la presentazione della fine lavori e l'esito positivo del collaudo, limitatamente alla verifica della rispondenza delle prescrizioni (art. 67 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) o dopo la realizzazione delle opere contestate a seguito di accertamento di cui all’art.18.
Art. 23
Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo
1. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.
3. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente.
4. Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.
5. Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina. E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di strade fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.
6. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine: i vari manufatti per l’alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell’art. 26 del D.P.R 495/92.
7. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l’installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale
8. Resta facoltà della Provincia verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale.
9. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.
10. Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.
11. Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.
12. Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. vengono incentivati il riutilizzo dei materiali di recupero, da ciclo integrato, per garantire una crescita sostenibile e compatibile con l’ambiente. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del concessionario tutta la segnaletica e l’arredo stradale preesistente.
13. Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato bituminoso a caldo del tipo “tappeto d’usura” dovrà avvenire per l’intera larghezza della carreggiata stradale fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Eccezionalmente e, di norma, solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente nel caso concreto in base allo stato di usura della piattaforma stradale. Il concessionario resta obbligato comunque alla fresatura della pavimentazione bituminosa preesistente qualora problemi di quote e di raccordi altimetrici lo rendano necessario.
14. Qualora l’inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa.
15. (abrogato).
Art. 24
Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate
1. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a mt 1,5. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l’asse della strada. L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
2. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L’altezza minima complessiva deve essere comunque di mt 6.
3. Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
4. Il mantenimento dei sostegni per linee elettriche aeree esistenti, posti a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, potrà essere accordato con concessione in deroga, ai sensi del D.M. 21/03/1988, n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a mt. 6,00;
b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.
5. (abrogato).
Art. 25 Muri di sostegno
1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;
b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
f) la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
g) le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
h) le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.
2. (abrogato).
Art. 26 Occupazione di scarpata
1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..
2. Il permesso comunque denominato di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.
Art. 27
Scarico di acque nei fossi laterali stradali
1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.
2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.
3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:
a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;
b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.
4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall’Ente competente ai sensi di legge.
5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell’art. 15 del C. d. S.
7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l’interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all’immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.
8. Allo sbocco dello scarico nella fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant’altro ritenuto necessario.
10. La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.
Art. 28
Copertura fossi laterali stradali
1. Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte salva l’area strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi.
2. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:
a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a mt. 0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice
superiore risulti più bassa dell’adiacente banchina stradale di mt. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di mt. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a mt. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5 , e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura;
d) l’asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
g) realizzata secondo la miglior tecnica costruttiva ed in conformità alle prescrizioni contenute nella concessione/titolo autorizzativo.
Art. 29
Occupazioni temporanee. Ponteggi
1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) durata stabilita nel titolo;
b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
3. Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
b) planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000;
c) planimetria catastale della zona scala 1:2.000;
d) piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l’indicazione della superficie da occupare;
e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di interesse;
f) schemi segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Art. 30
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario
1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente gestore della strada nello stato preesistente.
2. (abrogato)
Art. 30-bis
Obblighi dei frontisti delle strade.
1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Siena hanno l’obbligo:
- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;
- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi;
- di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
Art. 31 Atti vietati
1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) (abrogato)
k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;
2. (abrogato)
Art. 32
(abrogato)
TITOLO IV
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Art. 33 Pubblicità sulle strade
Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.
1. La pubblicità sulle strade è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Siena, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del C.d.S..
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’ interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.
Art. 34
Definizione dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.
1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale. (Fig. 2 – schemi grafici allegati) .
2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. (Fig. 3 – schemi grafici allegati).
3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.
4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La
possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall’ ufficio competente per ogni singolo caso.
5. Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidezza ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell’iniziativa pubblicizzata si distinguono in:
∙ Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli.
∙ Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
6. (abrogato)
6-bis. Targa “professionale”: insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.
7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all’interno del resede in cui si svolge l’attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all’art. 48, comma 1, Reg.
C.d.S. e all’art. 35 del presente Regolamento.
Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.
9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all’interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall’ art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall’ art. 51, comma 4 del Reg.
C.d.S. (nel rispetto dell’ art. 23, comma 1, del C.d.S.).
10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.
11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l’ installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.
Art. 34-bis Tipologie escluse
Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell’art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:
1. le targhe “professionali” aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell’attività: nome o denominazione e natura dell’attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell’ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;
2. le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;
3. la cartellonistica di cantiere sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.
Art. 35 Dimensioni
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).
2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell’insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell’impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all’inserimento di nuove preinsegne nell’impianto originario hanno la scadenza dell’autorizzazione di quest’ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all’impianto nel suo complesso.
4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.
5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del C.d.S.
Art. 36
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata…), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.
3. Per strutture complesse di cui all’ art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all’art. 7-bis del “Regolamento Provinciale per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche”, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.
Art. 37
Ubicazione dei mezzi pubblicitari:
“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42
1.“distanze minime”
Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del C.d.S, del Reg. C.d.S. ed altresì le seguenti:
a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell’ art. 23, comma 1, del C.d.S. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell’ impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – art. 129 Reg. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (Fig. II 295 – art. 134 Reg. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità.
b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. CDS, la distanze di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. CDS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:
- 60 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 50 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. CDS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.
c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’ art. 23, comma 1, C.d.S. (art.51, comma 5, Reg. C.d.S.).
Nel caso di insegne di esercizio parallele all’asse stradale, il divieto di installazione di cui all’articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. C.d.S. può essere disatteso nell’ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l’installazione ricada fuori dall’area dell’intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’ art. 23, comma 1, C.d.S. (art. 51, comma 6, Reg. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all’asse stradale, il divieto di installazione di cui all’ articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. C.d.S. può essere disatteso nell’ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l’installazione ricada fuori dall’area dell’ intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato
interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall’art. 51 comma 5 Reg. C.d.S.). (Figg.8.a e 8.b).
f) In considerazione di quanto stabilito dall’art. 51, comma 13, Reg. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima dell’ intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.
Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di pericolo e di prescrizione
(art. 79, comma 3, Reg. C.d.S.)
Tipi di strade | Segnali di pericolo | Segnali di prescrizione |
Autostrade e strade extraurbane principali . . . . . . . . . . . | m 150 | m 250 |
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h). . | m 100 | m 150 |
Altre strade . . . . . . . . . . . | m 50 | m 80 |
Spazio di avvistamento previsto per la segnaletica di indicazione
(art. 126, Reg. C.d.S.)
1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità = 90 km/h: d = 170 m
d) velocità = 70 km/h: d = 140 m
e) velocità = 50 km/h: d = 100 m
(per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare)
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
A) intersezioni con corsia di decelerazione:
a) velocità = 130 km/h: d = 50 m
b) velocità = 110 km/h: d = 40 m
c) velocità = 90 km/h: d = 30 m
d) velocità = 50 km/h: d = 60 m
B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m
b) velocità = 90 km/h: d = 100 m
c) velocità = 70 km/h: d = 80 m
(per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare)
2. “divieti”
2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:
a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all’art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l’installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall’ inizio della barriera.
b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;
c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all’ area dell’ intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;
e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell’ intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l’ area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare “curva pericolosa” (Fig. II 4 – II 5 – II 6 – II 7 Art. 86 Reg. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con “delineatore di curva stretta o di tornante” (Fig. II 466 – art.
174 Reg. C.d.S.), “delineatori modulari di curva” (Fig. II 468 – art. 174 Reg. C.d.S.). Nell’ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante l’ “estesa” (Modello II 2 – art. 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura (Fig. 8.c – All.C);
f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig. 5 – Allegato “C”), ad eccezione dei casi disciplinati dall’art.51, comma 5, Reg. CDS: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l’area compresa tra i due segnali di “dosso” (Figura II 2– art. 85 Reg. C.d.S.) o “cunetta” (Figura II 3 – art. 85 Reg. C.d.S.)
Fig. II 2 Fig. II 3
h) sulle barriere stradali;
i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;
m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati (fig. II 8 / fig. II 11/c).
Fig. II 8 Fig. II 9 Fig. II 10/a -10/c Fig. II 10/b – 10/d
Fig. II 11/a Fig. II 11/b Fig. II 11/c
2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:
a) generare confusione con la segnaletica stradale;
b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l’efficacia;
c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
d) costituire ostacolo o,comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
e) produrre abbagliamento.
2.c - E’ vietata l’installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni di cui agli art. 49 e 153 D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (vedi art. 38).
3.“criteri geometrici” - Si definiscono:
a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest’ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;
b) Area dell’intersezione: (corrispondenza dell’intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l’intersezione stessa. Fanno parte dell’area dell’intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l’isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest’area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. (Figg. 6.a, 6.b, 6.c – Allegato “C”) Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell’anello centrale;
c) Distanza dall’intersezione: E’ la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettifilo su cui è collocato il cartello e l’arco di raccordo dell’ intersezione (Fig. 7.a – Allegato “C”) oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l’inizio dell’area d’intersezione come sopra definita (Figg. 7.b, 7.c – Allegato “C”).
d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell’Amministrazione provinciale.
f) Curva: ( Xxxx. 0.x, 0.x – Allegato “C”) in base all’Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva “raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità”. In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.
Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica di cui alle Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.
Nell’ipotesi che alle Figg. II 6 e II 7 sia abbinato il pannello integrativo riportante l’ “estesa” (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.
Fig. II 4 Fig. II 5 Fig. II 6 Fig. II 7
Fig. II 6 + Fig. II 7 +
Mod. II 2 Mod. II 2
Fig. II 466 Fig. II 468
Nota: Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell’intero sviluppo della curva e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall’art. 51, comma 5, Reg. C.d.S. ( Fig. 8.c – Allegato “C”).
Art. 38
Collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o nell’ ambito e in prossimità dei beni paesaggistici.
Riferimenti normativi: Art. 49 e 153 D.Lgs. del 2004, n. 42
1. La collocazione di INSEGNE DI ESERCIZIO nell’ambito ed in prossimità dei luoghi di cui all’art. 23 comma 3 del C.d.S. è subordinata oltre che all’autorizzazione di cui all’art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
2. Nel caso di installazione di CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI in zone vincolate, la collocazione è subordinata oltre che all’autorizzazione di cui all’art. 23, comma 4, del C.d.S., al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
3. L’ autorizzazione rilasciata ai sensi dell’ art. 23, comma 4, C.d.S dall’ente proprietario della strada, viene concessa ai soli fini della sicurezza stradale. Sarà cura del soggetto interessato attivare le relative procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi di tutela. Le stesse dovranno essere ottenute prima della collocazione dell’ impianto pubblicitario.
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Art. 39
Stazioni di rifornimento di carburante
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.
1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all’interno dell’ area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.
2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei preziari.
3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la
distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell’ art. 23, comma 1, C.d.S.
5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00.
6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l’ insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
7. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l’ insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
8. La proiezione a terra dell’insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all’interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all’ interno dell’ area di servizio.
9. Qualora oltre all’insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all’area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall’ art. 52, comma 1, Reg. C.d.S.
10. All’interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del C.d.S..
Art. 40
Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.
1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell’attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 Reg. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
3. Ai fini dell’installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell’art. 7 del presente Regolamento.
4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all’ inizio del periodo di esposizione richiesto.
Art. 41
Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S.
1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’art.23 CDS e dall’art.57 Reg. CDS. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 158 CDS.
2. (abrogato).
TITOLO IV-BIS:
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO. SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI
Art. 42
Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. C.d.S.
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell’art. 136 Reg. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell’esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 136 sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell’esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.
3. La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.
4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell’interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell’ art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l’installazione si fa applicazione dell’art.81, comma 2, Reg. CDS. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.
5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo (figura 4).
6. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività;
c) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell’attività;
h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
k) dichiarazione di stabilità;
l) verbale di posizionamento del Capocantoniere.
7. All’istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell’esercizio, oltre a quanto previsto dal
precedente comma, dovranno essere allegati:
- copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l’ubicazione del segnale e, per metri
150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.
8. L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
9. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale.
Art. 42-bis Indicazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. C.d.S.
1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall’art. 134 Reg. CDS. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CDS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività;
c) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 11);
f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
k) dichiarazione di stabilità;
l) verbale di posizionamento del Capocantoniere.
3. L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione. In ogni caso:
a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni;
b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;
d) devono avere fondo di colore marrone;
e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 125 Reg. CDS; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;
f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;
g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;
h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:
- l’ente proprietario della strada (Provincia di Siena);
- il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;
- l’anno di fabbricazione;
- gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.
5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell’impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell’impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell’ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.
6. E’ ammesso l’abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso.”;
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell’autorizzazione per l’installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell’art.134 Reg. CDS.
Art. 42-ter
Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.
1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all’art. 134, commi 5-8, Reg. CDS.
Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.
2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.CDS possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell’esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L’autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.
3. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l’installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività;
c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12);
d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;
e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
f) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
j) dichiarazione di stabilità;
l) verbale di posizionamento del Capocantoniere.
4. L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
5. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione.
6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.
Art. 42-quater Indicazioni alberghiere.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.
1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all’art. 134, commi 9-11, Reg. CDS.
2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.
3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. CDS, la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico- alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. 13.a);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. 13.b);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. 13.c e 13.d).
4. (abrogato).
5. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce;
c) cartografia d’insieme contenente l’esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato);
d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale;
e) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;
f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
g) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
k) dichiarazione di stabilità;
l) verbale di posizionamento del Capocantoniere.
6. L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
7. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Per i segnali di cui alla figura 13.d è ammesso l’inserimento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell’interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso.”;
8. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione.
9. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.
TITOLO V
ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONI
Art. 43 Trasporti eccezionali
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Chiunque voglia ottenere l’autorizzazione per il rilascio di trasporti eccezionali deve presentare domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto o della data da cui si chiede la decorrenza dell’autorizzazione.
2. La domanda deve contenere:
a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni);
b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto;
c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi;
d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito;
e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l’autorizzazione;
f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio;
h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni impose sotto pena di decadenza dell’efficacia dell’autorizzazione;
i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare;
j) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm. e opere d’arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm. rispetto all’intradosso.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme all’originale;
- ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
- ricevuta attestante il pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada secondo l’importo di cui all’art. 18 del Regolamento di attuazione;
- copia autentica in conto proprio o dell’autorizzazione per trasporto in conto terzi;
- n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
- copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto (al fine di verificare le caratteristiche dell’oggetto trasportato ed il suo peso).
4. Il provvedimento d’autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal giorno dell’integrazione degli stessi.
5. Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall’art.104 Codice della Strada e dagli artt.265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione deve riportare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l’indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina;
c) il disegno riproducente lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli)
5. Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio di autorizzazione, una copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all’originale), o del certificato di idoneità tecnica).
6. L’autorizzazione verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti.
7. (abrogato).
8. Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica secondo le disposizioni del CDS e salve le speciali prescrizioni imposte con il provvedimento conclusivo.
Art. 44
Riprese cinematografiche
1. In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all’Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 8.
3. La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.
Art. 45
Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche
1. Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall’art. 9 del Codice della strada.
2. Per le gare ciclistiche l’Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all’art 9, comma 4, del Codice della strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.
4. Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione e delle spese di istruttoria. Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall’assistente stradale R.C.O. con apposito verbale di constatazione.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. L’istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
8. (abrogato)
9. L’autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell’art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
10. L’organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
11. L’organizzatore della manifestazione è tenuto altresì ad effettuare un versamento di una cauzione in numerario o produrre fidejussione bancaria o assicurativa “a prima richiesta” per l’importo stabilito dalla tabella “Allegato B” del presente Regolamento. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa.
TITOLO VI DISCIPLINA DEL CANONE CANONE
Art. 46
Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Siena dal titolare dell’autorizzazione o della concessione. Nell’ipotesi di contitolarità il canone è dovuto in via solidale ed è richiesto a chi figura come primo intestatario della concessione/autorizzazione. La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione/concessione, in caso di più proprietari/interessati, è sottoscritta da tutti e indica il soggetto che deve figurare come primo intestatario quale destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indicherà nominativamente il primo intestatario e tutti i titolari. L’abbreviazione per le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa è data dal nome del primo intestatario seguita dall’indicazione numerica degli altri titolari (“nome primo intestatario + n”).
2. In mancanza di autorizzazione/concessione il Canone è dovuto dal soggetto che effettua l’occupazione in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Nell’ipotesi di occupazione a favore di un condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
Art. 47
Criteri determinativi della tariffa
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
5. Ai fini della determinazione del Canone si distingue:
a) occupazione permanente. Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno ove viene quantificato prendendo in esame la data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando quindi il canone annuale al numero di mesi di effettivo godimento. Il canone è determinato come segue:
tariffa base x coeff. valore economico x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari di cui alla tabella allegato sub A;
b) occupazione temporanea. Per tali occupazioni il canone è determinato in rapporto alla durata dell’occupazione complessiva e si applica secondo misure di tariffa giornaliera. Salvo quanto previsto per i mezzi pubblicitari all’art. 53, il canone è determinato come segue:
tariffa base x coeff. valore economico x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari x i giorni di occupazione previsti, secondo tabella di cui all’allegato sub A.
Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni consecutivi verrà effettuato un abbattimento del 50% dal 31° giorno di occupazione e del 70% dal 61° giorno.
Per percorrenze/attraversamenti con modalità di “cantiere itinerante”, si considera l’unità giornaliera di tempo per l’intero sviluppo.
6. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, sono soggette al pagamento di un canone, rispettivamente secondo le tabelle n. 2 e n. 3 di cui all’ Allegato “A”
del presente regolamento. Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro, ad eccezione degli interventi a cielo chiuso ed aereo da considerare esenti, e comunque per un importo minimo pari a € 30,00..
7. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori o uguali al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità superiore, le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità inferiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare. Per i mezzi pubblicitari ed i segnali di indicazione si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 52 e 53.
8. Il canone è altresì determinato tenendo conto del valore economico della disponibilità dell’area, del sacrificio imposto alla collettività, delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione. In particolare sono previsti coefficienti moltiplicatori per cave, distributori di carburanti, centri commerciali e grandi strutture di vendita come definiti all’art. 4 lett. f) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Ai fini della determinazione del Canone valgono le seguenti definizioni:
Passo carrabile ordinario: fondo fino a due destinazioni d’uso, compresa quella abitativa; Passo carrabile promiscuo: quando conduce ad aree private ed immobili con più di due destinazioni d’uso diverse oltre a quello abitativo. Rientra in questa tipologia anche la sola
presenza di un’attività di somministrazione di cibo e bevande (bar, ristorante, trattoria, self-
service, pasticceria, etc.);
Passo carrabile strutture ricettive: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d’uso ricettivo/alberghiero con presenza di parcheggio privato con almeno 30 posti auto e capacità ricettiva minima di 50 posti letto;
Passo carrabile di tipo industriale/artigianale: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d’uso produttivo e di trasformazione;
Passo carrabile di centri commerciali: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d’uso commerciale per la grande distribuzione e con presenza di parcheggio pertinenziale di almeno 300 posti auto.
Ad alcune delle suddette tipologie di passo carrabile è associata una soglia per la determinazione del canone permanente, come da specifica tabella di cui all’Allegato “A” del presente Regolamento.
9. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione dell’organo di governo da adottarsi nel termine di legge.
10. Il provvedimento di concessione determina il canone per l’anno di riferimento salve le variazioni di cui al precedente comma 9, e dovrà essere versato, in prima annualità, per l’intero periodo previsto per la realizzazione dei lavori/installazioni anche in assenza di esecuzione dell’opera concessa. Per le concessioni aventi durata di ventinove anni è tuttavia ammesso il pagamento di venti annualità del canone in unica soluzione.
Art. 48
Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell’utilità pubblica dell’area derivante dall’azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l’accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
a) listoni di pietra od altro materiale;
b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
d) muretti d'ala;
e) smussi nel marciapiede.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), CDS, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il
fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
2. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
3. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all’art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell’autorizzazione. L’installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
4. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.
Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.
5. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. “a raso”) che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.
Art. 49
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale provinciale. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a
rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al pagamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell’ultimo giorno del mese di dicembre dell’anno precedente a quello ed effettuare entro il 30 aprile il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
6. E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
7. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
8. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
9. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l’esenzione dal canone come previsto dall’art. 51, comma 1, lett. i), del presente Regolamento. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
Art. 50 Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Per l’irrogazione e la riscossione dell’indennità si applicano le norme di cui all’art. 1, commi 792 e ss., della L. 27 dicembre 2019 n. 160;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689.
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 50 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del codice della strada.
4. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell’atto, dalla Provincia a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
5. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all’abuso.
Art. 51
Esenzioni e agevolazioni
1. Sono esenti dal Canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
g) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e religiose effettuate senza scopo di lucro per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni uno;
h) gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati direttamente da privati, su indicazione della Società che gestisce il servizio;
i) per gli accessi ai fondi agricoli, si considerano esenti gli accessi ai soli terreni, sui quali non insistono fabbricati, mentre rimangono soggetti a canone gli accessi che conducono alle abitazioni, a fabbricati o a terreni ove insistono fabbricati di qualsiasi consistenza e materiale;
j) gli accessi e/o diramazioni delle strade private, vicinali non di uso pubblico e poderali su strade provinciali, qualora conducano esclusivamente a terreni privi di fabbricati; la presenza anche di un solo fabbricato determina l’applicazione del canone;
k) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita da disposizioni di legge o di regolamento;
l) la condotta e scarico delle acque nei fossi stradali.
2. Sono escluse dal canone le intersezioni di strade vicinali ad uso pubblico.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a) del comma 1, sono agevolate mediante l’abbattimento del 50% della misura del canone altrimenti dovuto.
4. Speciali agevolazioni potranno essere concesse dall’organo esecutivo dell’Ente ai soggetti pubblici e privati che presentino, per vaste aree territoriali, “progetti complessivi di segnaletica stradale e pubblicità” secondo le linee generali redatte dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale della Provincia di Siena.
Art. 52
Canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione.
1. Il canone di occupazione per l’installazione di impianti pubblicitari si applica alle preinsegne, ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari, oltre che ai segnali di cui all’art.42, in aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia di Siena, nonché sulle aree appartenenti al patrimonio indisponibile ed al demanio stradale regionale secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, del presente Regolamento.
Art. 53
Determinazione del canone di occupazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione.
1. Per le installazioni permanenti il canone di occupazione per i mezzi pubblicitari e per i segnali di indicazione di cui all’articolo 42 è determinato sulla base della tabella 2 di cui all’ “allegato A” tenendo conto dei coefficienti moltiplicatori e della proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari, con esclusione dei sostegni. Ai segnali di cui all’art.42 contenenti la denominazione dell’esercizio si applica il coefficiente previsto per i cartelli.
2. Per le installazioni temporanee, in deroga al precedente art. 47, comma 5, lettera b), il canone mensile è calcolato come il canone annuale di cartello pubblicitario ridotto al 10%. Il canone è corrisposto con importo minimo pari ad una mensilità considerando ogni “mensilità” come periodo fittizio di 30 giorni di occupazione, o frazione di essi.
3. (abrogato).
4. Il pagamento del canone annuale non sana l’irregolarità dell’occupazione per assenza di autorizzazione o per autorizzazione scaduta.
5. Per ogni impianto pubblicitario e segnale soggetto al pagamento del canone collocati fuori dai centri abitati sono dovuti oneri di manutenzione stradale determinati dall’Amministrazione Provinciale in base alla proiezione reale a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari.
Art. 54
Versamento del canone di occupazione
1. La riscossione compete al Settore Finanziario cui è attribuito il procedimento di incasso delle singole risorse, il quale deve individuare e gestire i rapporti con il titolare della concessione, verificare i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi forniti dal Servizio competente all’accertamento, provvedere alla verifica del mancato o insufficiente versamento del canone.
2. Per le occupazioni permanenti si provvede al pagamento della prima rata di canone al momento del rilascio della concessione/autorizzazione, che è commisurata ai mesi intercorrenti fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene rilasciata la concessione.
3. Le successive annualità dovranno essere pagate entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, salvo diversa scadenza prevista deliberata dal Consiglio Provinciale. In tutti i casi in cui il soggetto autorizzato ha titolo al rimborso del canone versato anticipatamente, lo stesso rimborso avrà luogo su specifica istanza dell’interessato.
4. Il pagamento del canone viene effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale; a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria; direttamente in contanti presso la tesoreria provinciale; a mezzo piattaforma di cui all’art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 (“Sistema PagoPa”); a mezzo F24, qualora l’Agenzia delle Entrate preveda gli appositi Codici Tributo; attraverso gli altri canali messi a disposizioni dai sistemi di pagamento interbancari; con le altre modalità di versamento contenute nell’avviso di pagamento. Ai sensi dell’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell’Ente. In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista. Qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31/10, il 30/11, il 31/12 dell’anno di riferimento e l’ultima rata entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento. Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui all’art. 49, comma 1, del presente Regolamento.
5. La mera rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone. Per i mezzi pubblicitari si considera efficace per l’anno successivo la rinuncia che venga comunicata all’ Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso con rimozione del mezzo pubblicitario da effettuarsi entro i successivi 10 gg.. La comunicazione dell’ avvenuta rimozione deve essere trasmessa alla Provincia, entro i successivi 3 giorni.
6. Per le occupazioni temporanee si provvede al pagamento del canone sempre al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
7. L’eventuale contestazione del canone deve pervenire al Settore Finanziario entro i termini previsti per il pagamento di cui al comma 2. L’ufficio sussistendone i presupposti, procederà alla sospensione del termine per il pagamento fino al nuovo accertamento dello stesso. Il canone di nuovo accertamento dovrà essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, con le modalità indicate dall’ufficio competente.
8. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l’obbligo di denunciare tempestivamente, entro 3 giorni dall’evento, alla Provincia le variazioni nell’occupazione che determinano sia la diminuzione che l’aumento dell’area o dello spazio occupato chiedendo la modifica o la revoca della concessione/autorizzazione.
9. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari si applica altresì la norma di cui al precedente art. 13, comma 3.
Art. 54-bis Rateazione del pagamento
1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato delle entrate a titolo di Canone unico patrimoniale e Cosap, fermo restando quanto diversamente disposto da leggi non derogabili.
2. Per quanto attiene le predette entrate il presente articolo si applica alle somme dovute in conseguenza di atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, di ingiunzioni fiscali o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l’annualità in corso e a quelli dovuti per annualità precedenti per le quali non è stato ancora emesso un provvedimento di accertamento irrogante le eventuali sanzioni di legge. Il presente articolo si applica quindi alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo esecutivo o di un avviso di messa in mora.
3. L’accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del richiedente, contenente l’adesione all’atto da parte del contribuente e la rinuncia all’impugnazione dello stesso presso l’organo giurisdizionale competente.
4. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
a) Persone fisiche
- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 2.400,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 2.400,01 ad € 3.200,00;
- fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da € 3.200,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 4.800,00;
b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:
- fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad € 3.600,00;
- fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da € 3.600,01 ad € 4.800,00;
- fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi da € 4.800,01 ad € 7.200,00;
- fino a n. 48 rate mensili per importi complessivi superiori ad € 7.200,00;
5. L’istanza non è assimilabile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l’Amministrazione abbia provveduto a notificare l’atto successivo.
6. L’importo minimo rateizzabile è pari a €1.500,00 per le persone fisiche, e di €3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
7. Per importi superiori ad € 10.000,00, l’ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dalla Provincia, per una cifra corrispondente all’importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta dell’Ente creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell’ultima rata del piano.
8. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall’amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
9. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi la prima oppure quando non versi almeno 4 rate, anche non consecutive, per i piani che prevedono più di 12 rate mensili. Per i piani fino a 12 rate mensili il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente qualora non versi almeno 2 rate, anche non consecutive.
10. L’importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
- rimborso spese di produzione e notifica dell’atto;
- interessi di dilazione;
- eventuali sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
- Cosap/Canone Unico.
11. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
12. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
Art. 55 Accertamento
1. La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
Art. 55-bis Riscossione coattiva
1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall’Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. gg-quater) e ss., del Dl. n. 70/2011.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Art. 55-ter Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di riscossione è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, aggiornato annualmente con apposito Decreto Mef, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di cui all’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Art. 55-quater Rimborsi e compensazioni
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. La provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.”;
5. Nel caso in cui tra il soggetto occupante e la Provincia sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
6. Il soggetto occupante può chiedere l’estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l’esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
7. Il credito nei confronti della Provincia è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 56
Violazioni del presente Regolamento
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all’ art. 7-bis D.Lgs. 267/2000.
Art. 57
Concessioni in corso. Regolarizzazioni.
1. Le occupazioni esistenti sulle strade statali trasferite al demanio della Provincia e quelle regionali in gestione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. I provvedimenti rilasciati dall’Anas a tempo indeterminato e recanti, a seconda dei casi, le diciture “una tantum”, “a tempo indeterminato”, “a tempo illimitato” e simili si intendono scaduti una volta decorsi ventinove anni dalla data del loro rilascio, secondo quanto disposto dal comma 5, art.27 del
C.d.S. Il loro rinnovo segue le procedure di cui all’art.14 del presente Regolamento. Per i mezzi pubblicitari valgono anche in questi casi le regole del D.P.R. 495/1992.
3. (abrogato).
4. Gli accessi esistenti che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, risultino privi di autorizzazione, possono essere regolarizzati con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo, ed assoggettate alla disciplina dell’art. 50 del presente Regolamento.
4-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 22 del Codice della Strada, conseguenti al censimento degli accessi, è fissato in 120 giorni.
5. Gli accessi possono essere regolarizzati su specifica istanza degli interessati contenente la dichiarazione della data di costruzione/possesso dell’accesso, e sempre che, alternativamente:
a) non sussistano le condizioni ostative di cui ai precedenti artt.19-21;
b) possano essere realizzate opere ed adeguamenti finalizzati al superamento delle eventuali condizioni ostative risultanti a norma della precedente lettera a), quali coppia di accessi attrezzati e/o coordinati anche con senso unico;
c) l’accesso e l’uscita dei veicoli possano essere consentiti solo con la manovra di svolta a destra anche con l’ausilio del posizionamento di adeguato specchio parabolico, qualora non sia possibile l’ adeguamento a norma della lettera b).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8. Le immissioni/intersezioni di strade di uso pubblico non di competenza provinciale, a norma dell’art.45, comma 8, del Reg. C.d.S., devono essere adeguati a cura e spesa dell’ ente proprietario o di altro soggetto competente, entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 57-bis Disposizioni finali e transitorie
1. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore della disciplina del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all’art.1, comma 816, Legge 160/2019, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. L’Ufficio Demanio Stradale ed il Servizio Finanziario verificheranno la compatibilità delle precedenti prescrizioni per il previgente regime con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. All’esito dell’istruttoria verrà rilasciato il titolo integrato e sarà comunicato il Canone
dovuto con invito alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
Art. 58
(abrogato).
Art. 59
(abrogato).