Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali
Multibusiness
Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di assicurazione;
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
MB 907
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA Gruppo Aviva
Indice Pagina
❑ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
A INCENDIO
❑ CONDIZIONI GENERALI 4
❑ CONDIZIONI SPECIALI 8
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 9
B XXXXX XXXXXXXXX
❑ CONDIZIONI GENERALI 9
C FURTO
❑ CONDIZIONI GENERALI 10
❑ CONDIZIONI SPECIALI 13
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 14
D CRISTALLI
❑ CONDIZIONI GENERALI 16
E ELETTRONICA
❑ CONDIZIONI GENERALI 17
❑ CONDIZIONI SPECIALI 19
F RESPONSABILITÀ CIVILE
❑ CONDIZIONI GENERALI 21
❑ CONDIZIONI SPECIALI 25
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 26
G ASSISTENZA
❑ CONDIZIONI GENERALI 28
H TUTELA LEGALE
❑ CONDIZIONI GENERALI 31
❑ FORME DI GARANZIA 32
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI 34
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
(non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale) 34
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE 38
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 39
❑ INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196 41
❑ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 C.C.
Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati
Qualora l’attività venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio Italiano.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’art. 5 delle presenti norme.
Art. 8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l’Assicurato può richiedere l’annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio,
pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale - salvo venga diversamente indicato - e la Società provvedereà all’emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Garanzia Assistenza
Premesso che la Società presta la garanzia di Assistenza in collaborazione con Global Assistance, la Società alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner e Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza.
Art. 13 – Tutela Legale
Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.
Art. 14 - Adeguamento automatico
Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate, massimali e premio.
Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all’adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso di rinuncia all’adeguamento automatico le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggette ad adeguamento:
• le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;
• le polizze a premio unico anticipato;
• tutte le prestazioni del Settore Assistenza.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza). L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.
Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
CONDIZIONI GENERALI INCENDIO
A
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione.
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) caduta di aeromobili, veicoli spaziali loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, purchè collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie; oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti anche non assicurati;
4) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo.
Fermo il predetto limite, sono, altresì, compresi i danni subiti da impianti, apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici, sino ad un importo massimo di € 1.600,00 per anno assicurativo.
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro;
6) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
7) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via;
8) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Sono, altresì, compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo;
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;
9) trombe, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico di neve, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall’urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto.
Sono, altresì, compresi i danni da grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento
sino ad un importo massimo pari all’1% della somma assicurata per il fabbricato.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari all’80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro;
10) acqua piovana e dal disgelo, quando l’acqua sia penetrata all’interno del fabbricato dal tetto o si sia infiltrata a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro;
11) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi nei locali stessi, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Sono, inoltre, comprese:
le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione, dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
12) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
13) perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento, sino ad un importo massimo di
€ 1.600,00 per anno assicurativo;
14) incendio delle cose indicate nella partita contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto;
15) incendio di merci verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 6.000,00;
16) incendio di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di
€ 6.000,00;
17) perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in istituti di credito o di pegno nel territorio italiano, sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00.
La Società risarcisce inoltre:
18) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 5% dell’indennizzo, con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo;
19) spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
Art. 1.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
a) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno - purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato -;
b) oneri di urbanizzazione dovuti al comune.
Art. 1.3 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:
a) 10% con il massimo di € 6.000,00 per il denaro;
b) 30% con il massimo di € 30.000,00 per valori e preziosi compresi quelli portati dai clienti e consegnati in custodia all’albergatore.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
d) 30% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze, purché nella stessa ubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza.
Art. 1.4 - Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della partita assicurata in polizza, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’art. 8.6.
Art. 1.5 - Merci in refrigerazione
La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza per le merci in refrigerazione, i danni causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguente a:
– eventi previsti in polizza;
– accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di € 150,00 per sinistro.
Art. 1.6 - Ricorso Terzi
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell’utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.
La presente garanzia è prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C..
Art. 1.7 - Esclusioni e delimitazioni. Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
c) determinati da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.2;
e) da bagnamento a merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
f) da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto;
g) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
h) relativamente alla garanzia prevista dall’art. 1.1 al punto 8) – Atti vandalici e dolosi:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
• verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
• a fissi ed infissi avvenuti in occasione furto;
• da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
• di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
• da inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo provocato da:
– produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
– produzione, distribuzione e manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto;
– emissione di onde e campi elettromagnetici;
• di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo;
i) relativamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 al punto 9) – Eventi atmosferici:
• a baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, chioschi non in muratura, coperture presso-statiche, serre e quanto in esse riposto, pannelli solari, lucernari e vetrate in genere, verande, tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti – anche se per temporanee esigenze di ripristino -;
• enti mobili all’aperto, tende esterne e installazioni consimili;
• arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
• subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• da formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua anche piovana, mareggiate e penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
• da bagnamento all’interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
• arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all’esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
l) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi prevista dall’art. 1.6:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
Non sono considerati terzi:
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.
❑ CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)
1) Vincolo
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quello sottoriportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.
Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
2) Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.
3) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
4) Uffici e/o Studi professionali (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
5) Alberghi (operante se l’assicurazione si riferisce a tale rischio).
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:
• le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per singolo oggetto, ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro. Relativamente a valori e preziosi portati dai clienti la garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui tali beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
• i veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo sino ad un importo massimo di € 15.000,00 per sinistro.
6) Macchine elettroniche
Sono escluse dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal settore E) Elettronica.
7) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
8) Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l’estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%°(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
A) Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici.
Le garanzie previste dall’art. 1.1 ai punti 8) e 9) sono escluse dalla presente assicurazione.
B) Franchigia su tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 del Settore Incendio.
Tutte le garanzie previste dall’art. 1.1 di cui al Settore Incendio sono prestate con applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.
Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la stessa non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori a € 500,00.
C) Garanzia limitata per il fabbricato.
La garanzia è operante limitatamente a quanto previsto dall’art. 1.1 - ai punti: 1, 2, 4.
CONDIZIONI GENERALI DANNI INDIRETTI
B
Art. 1.8 - Danni da interruzione di attività.
La Società assicura nel limite della partita assicurata in polizza i danni da interruzione di attività in con- seguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore A) incendio.
Tali danni verranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 20% di quello liquidato per le partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigerazione indipendentemente dal verificarsi o no dell’interruzione dell’attività.
CONDIZIONI GENERALI FURTO
C
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nell’esercizio indicato in polizza e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1) con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura purché gli stessi abbiano caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 2.4 del presente settore, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro.
L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno successivo alla denuncia.
In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto, sino ad un importo massimo di € 250,00 per anno assicurativo.
4) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
5) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
nonché i furti commessi:
6) attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante;
7) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
8) durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio, con rottura delle vetrine;
9) mediante l’utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi.
In tal caso, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso fermo quanto disposto dall’art. 2.4.
La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:
10) furto commesso o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’esercizio, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia, alla Società. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.200,00 per il denaro;
11) furto commesso utilizzando, per l’asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
12) furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all’esterno degli stessi purché trovantisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 600,00;
13) furto e rapina di merci trasportate inerenti l’attività dichiarata, su automezzi di proprietà dell’Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi dipendenti e/o da collaboratori durante i trasporti effettuati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21 nel territorio Italiano, anche nel caso
in cui il veicolo venga lasciato temporaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
14) furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art.
2.4 del presente settore. Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;
15) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
16) furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri - ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e d’allarme, alle cassaforti, agli armadi corazzati ed al loro contenuto in genere - in occasione di furto o tentativo di furto o rapina.
Resta convenuto che l’importo massimo indennizzabile è pari al 10% (procento) della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000.00 per sinistro.
Art. 2.2 - Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di:
• xxxxxx e/o rapina;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
• furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;
purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell’attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
• dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni;
• gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 2.3 - Limiti di indennizzo.
Della somma assicurata per il contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) di € 12.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria;
b) del 20% con il massimo di € 2.600,00 per denaro, valori e preziosi ovunque riposti.
Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00 nel caso in cui detti beni siano custoditi in cassaforte a condizione che la stessa venga asportata oppure violata:
• mediante rottura e/o scasso;
• con l’uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
• in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all’esterno dei locali.
Per titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese;
c) del 30% con il massimo di € 8.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all’albergatore purché custoditi in cassaforte;
d) del 20% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;
e) del 10% per merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione, o anche in eventuali dipendenze site altrove; a condizione che venga indicata l’ubicazione di ciascuna di esse in polizza.
Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 30% della somma assicurata nel caso in cui detti beni siano riposti in locali con mezzi di chiusura rigorosamente conformi al tipo B come previsto dall’art. 2.4 successivo.
Art. 2.4 - Operatività dell’assicurazione. - Mezzi di chiusura di tipo B
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate comprese le pertinenze e/o dipendenze siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di laterizi, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale dal suolo da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
• serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
• inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto. Salvo i casi previsti dall’art. 2.1, la garanzia furto non è operante qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati, oppure, qualora, risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo, nonchè da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
d) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre, invece dalle ore 24 del decimo giorno.
e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo; nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente da tali eventi.
f) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente da tali eventi.
Art. 2.6 - Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.
In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.
❑ CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Furto)
1) Rischi speciali
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento - AU10 Autosaloni - EL10 Elettrodomestici con audiovisivi - PE30 Personal Computer - TA10 Tabaccherie - TE10 Telefonia, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo sotto deduzione di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto.
Se in polizza risulta richiamata la Condizione Particolare F) Franchigia a carico dell’Assicurato, tale franchigia verrà applicata in aggiunta a quella prevista dalla presente Condizione Speciale. Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l’indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l’applicazione di detta franchigia; tuttavia la medesima non verrà ulteriormente dedotta nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori agli stessi.
2) Uffici e/o studi professionali
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall’assicurazione le merci.
3) Alberghi
Ad integrazione di quanto previsto dalla definizione contenuto l’assicurazione di cui al presente settore comprende:
– valori e preziosi portati dai clienti, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all’albergatore;
– i veicoli a motore dei clienti purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato all’interno dei veicoli stessi - sempreché posti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo - sino ad un importo massimo di € 7.500,00 per sinistro
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell’albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell’Assicurato o dei suoi familiari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.
4) Alberghi con attività stagionale
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da furto di denaro, valori e preziosi avvenuti nei periodi di chiusura stagionale.
5) Macchine elettroniche
Sono esclusi dall’assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dal settore E) Elettronica.
6) Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto -salvo diversa pattuizione- sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
C) Mezzi di chiusura di tipo A
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
• serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio con spessore minimo di 1 mm. (senza rivestimento), senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
• inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Salvo quanto previsto dall’art. 2.1, la garanzia furto non è operante quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione presenti nei locali assicurati, oppure qualora risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato la Società corrisponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
D) Impianto d’allarme installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che:
• i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
• si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registratata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 70% dell’indennizzo, restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
E) Impianto d’allarme di diverso tipo
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.
Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà l’80% dell’indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
F) Franchigia a carico dell’Assicurato.
Relativamente a tutte le garanzie previste dall’Art. 2.1 di cui al settore Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
G) abrogazione franchigia prevista dalla condizione speciale 1) furto.
La franchigia prevista dalla condizione speciale 1), per le categorie di rischio in essa indicate, deve intendersi abrogata.
CONDIZIONI GENERALI CRISTALLI
D
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuta in occasione di:
• causa accidentale;
• fatto involontario dell’Assicurato o dei suoi dipendenti;
• fatto di terzi;
• furto e tentato furto;
• atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui il Contraente debba rispondere ai sensi di legge;
• eventi atmosferici compresa la grandine.
Nonché
• i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre sino ad un importo massimo pari al 20% di quello liquidabile a termini del presente settore.
Art. 3.2 - Esclusioni e delimitazioni L’assicurazione non copre i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e mancanza di manutenzione;
e) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni o operazioni di trasloco. Lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei locali ove si svolge l’attività esercitata.
Inoltre le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.
CONDIZIONI GENERALI ELETTRONICA
E
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dall’art 4.3. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell’attività
- verificatisi in conseguenza di trasporti, e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata e comunque entro il territorio Italiano garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
2) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 8.000,00 per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
3) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell’ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
La Società indennizza inoltre:
4) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo, con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo;
5) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozion, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell’indennizzo.
Art. 4.2 - Aumento dell’indennizzo
La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall’Assicurato per:
• la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
• la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00;
b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell’attività costituiti da:
• spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini del presente settore:
• spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive.
• spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.
Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e/o guasti:
a) determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all’art. 4.1 p. 1);
e) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all’Assicurato e/o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all’art. 4.2 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
n) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
o) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
p) perdita di dati memorizzati causata dall’azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall’art. 4.2 lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
q) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
r) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
s) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
❑ CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano le Condizioni Generali del Settore Elettronica)
1) Buona fede
A parziale deroga dell’art. 1 delle “Norme” Dichiarazione relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.
2) Atti vandalici e dolosi
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall’art. 4.1 e fermi i limiti di indennizzo.
Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all’interno o all’esterno dei locali dell’esercizio, sono garantiti sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l’applicazione del suddetto scoperto. Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni :
– di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all’esterno dei locali;
– direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
– di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.
3) Operatività dell’assicurazione per il furto.
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioé senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
– serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
– inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’indennizzo,
restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.
L’eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall’Art. 4.1 oggetto dell’assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.
4) Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nel presente settore, il valore delle stesse non verrà considerato nell’ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui ai settori incendio e furto.
5) Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall’assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE
F
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell’Assicurato, purché regolarmente iscritti all’INAIL, ma limitatamente:
• all’azione di rivalsa che l’INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data stipula del presente contratto;
• alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall’INAIL e per le somme che eccedano quanto dovuto dall’INAIL stesso.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l’Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di legge, a condizione che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – entro il limite RCO per danni a persona indicato in polizza:
• da dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge;
• da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d’opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell’Assicurato che da parte dell’impresa fornitrice;
• da persone che stipulano con l’Assicurato un contratto d’opera saltuaria o occasionale per gli infortuni subiti sempre che dai suddetti eventi derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall’art. 583 del C.P.;
• da persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza prestino la loro opera a favore dell’Assicurato sempre che dall’evento derivi all’Assicurato stesso una responsabilità civile.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del
D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall’INAIL, o dall’impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.
Le garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) sono prestate fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dalla presente sezione.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12.6.84 n. 222.
Art. 5.2 - Estensioni di garanzia
La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato, derivante:
1) dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali, indicati in polizza, compreso l’eventuale deposito di riserva, nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia comprende inoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, il risarcimento viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;
2) dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove viene svolta l’attività effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3) da lavori di straordinaria manutenzione inclusi tra questi l’ampliamento, il ripristino di locali, capannoni ed edifici vari in cui si svolge l’attività indicata in polizza.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96.
Tale estensione opera sempreché:
• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 494/96;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale;
4) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stands;
5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
6) dall’uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività;
7) dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano
sia all’interno delle aree occupate dall’Assicurato che all’esterno;
8) dal possesso di cani anche da guardia (compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani);
9) dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardia anche se armata;
10) dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo;
l’assicurazione di cui al presente settore si intende inoltre estesa ai danni:
11) diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;
12) diretti e materiali ai veicoli di terzi e dei dipendenti, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni veicolo;
13) conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci;
14) cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
15) derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell’attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
16) cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 C.C.
L’assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano;
17) derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti anche all’esterno delle aree ove viene svolta l’attività;
18) da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00, con limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 60.000,00 per anno assicurativo;
19) da sottrazione, distruzione e deterioramento, a parziale deroga dell’art. 5.6 lettera d), di cose dei clienti da essi portate, a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio indicato in polizza - consegnate e non - con un limite di risarcimento di € 1.200,00 per ogni cliente danneggiato con il limite di € 2.600,00 per anno assicurativo.
Questa garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento, viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni cliente danneggiato;
20) da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato, portate o in deposito nell’ambito dell’azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge.
Art. 5.3 - Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 5.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi Europei, l’assicurazione
R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 5.5 - Variazione addetti.
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del C.C. (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, qualora nel corso del contratto l’Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero.
Nel caso in cui dalla polizza e/o appendice risultasse operante il presente settore, ma senza l’indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a quattro unità compreso il titolare.
Art. 5.6 - Esclusioni e delimitazioni.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) detenzione impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) detenzione o impiego di esplosivi;
c) malattie professionali da qualunque causa determinate; L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni da:
d) furto;
e) circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
f) impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 - punto 19) e 20);
i) alle opere in costruzione, e quelle sulle quali si esplicano i lavori;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
m) inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo da qualsiasi causa provocato ivi compreso quello:
• derivante da produzione diretta di organismi geneticamente modificati;
• da produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l’amianto;
• derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
n) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e sopraelevazioni del fabbricato, salvo quanto previsto dall’art. 5.2 - punto 3);
o) derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l’assicurazione;
p) ad interruzione, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
q) subiti da persone che, ai fini dell’Assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1);
3) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
4) i subappaltatori ed i loro dipendenti.
❑ CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE
(che integrano le condizioni Generali del settore Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)
1) Farmacie
La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
2) Parrucchieri, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affini
Qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi su indicati la garanzia comprende anche i danni:
– corporali causati dall’applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmetici nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici;
– causati in occasione di prestazioni professionali eseguite al domicilio dei clienti.
La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico. Tale estensione di garanzia è valida purché l’applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione ed il danno si sia manifestato comunque, non oltre la data di scadenza di polizza e viene prestata sino ad un importo pari al 10% del massimale assicurato con il massimo di € 80.000,00 per anno assicurativo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
3) Stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con autofficina.
A parziale deroga dell’art. 5.6 al punto l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
A parziale deroga dell’art. 5.6 ai punti h), i) delle Condizioni Generali, l’assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio purché detti danni si verifichino nell’ambito del luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.
Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con applicazione di una franchigia di
€ 100,00 per ogni sinistro.
4) Lavanderie, tintorie, stirerie
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro e con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
5) Esercizio con vendita all’ingrosso e per corrispondenza.
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza l’assicurazione non comprende il rischio dello smercio di cui all’art. 5.2) punto 14).
6) Uffici e/o studi professionali.
Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato inerente l’attività professionale o commerciale.
7) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato (valida solo se indicata nel tipo di rischio nella scheda di polizza).
Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell’ambito del settore A) Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, le recinzioni, e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
Pertanto l’operatività del presente settore è limitata ai rischi previsti dall’art. 5.2 ai punti 1), 2), 3), 10) e 18).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro.
Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
8) Xxxxxxx: cose portate dai clienti consegnate e non consegnate (Valida solo se indicato il limite nella scheda di polizza)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l’intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l’importo di € 60.000,00.
Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all’albergatore, la garanzia è prestata sino ad un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.
La garanzia non vale per:
• denaro;
• veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
• per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo;
• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun cliente.
9) Alberghi: esercizio dei servizi accessori
L’assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall’esercizio dei servizi accessori, quali bar, ristorante, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna, sale da ballo, sale per convegni e tutto quanto inerente ad attività ricreative e culturali.
Relativamente a rischi riguardanti tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle Condizioni Speciali che precedono la presente clausola.
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
H) Esclusione della responsabilità civile verso gli operai
A parziale deroga dell’Art. 5.1, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, pertanto le garanzie previste dall’Art. 5.1 ai punti 2) e 3) non sono operanti.
L) R.C. postuma.
A parziale deroga dell’Art. 5.6 lett. l) delle Condizioni Generali la garanzia comprende:
a) Per attività diverse da quelle indicate al punto b) - qualora l’assicurazione sia riferita a stazioni di servizio per veicoli a motore - distributori di carburante - stazioni di lavaggio - anche con autofficina - fermo quanto previsto dalla Condizione Speciale 3) della responsabilità civile - i danni causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché detti danni si verifichino durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro sei mesi dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
b) la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l’ultimazione dei lavori, sempreché gli stessi siano effettuati dal titolare o da dipendenti della ditta assicurata e si tratti di lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro dodici mesi dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
La garanzia non comprende i danni:
• agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo derivanti da interruzione di servizi e/o attività;
• da mancato uso o mancata disponibilità dei beni oggetto dell’intervento;
• da inquinamento.
Questa estensione di garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% sull’ importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 150,00 per ogni sinistro.
M) Alberghi - Cure termali
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l’esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero. Si intendono esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.
N) Alberghi - Attività sportive
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell’ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricati dall’albergatore e in possesso - se richiesti - di abilitazione ai sensi di legge.
O) Alberghi - Custodia veicoli a motore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all’Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata dell’albergo; il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 6.000,00 per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
Sono comunque esclusi dall’assicurazione i danni da incendio e da furto.
E
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA
Per usufruire del servizio di Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa di Mondial Assistance, contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici e telematici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno:
dall’estero
x00 00 00 000 000
fax
00 000 000 00
Per chiedere l’Assistenza è necessario comunicare:
• il numero di polizza;
• cognome e nome o ragione sociale dell’Assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, fax);
• prestazione richiesta;
• l’ubicazione presso la quale si richiede l’intervento;
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA CENTRALE OPERATIVA
È la struttura organizzativa esterna appartenente alla rappresentanza generale per l’Italia di Mondial Assistance Europe N.V., Xxxxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori messa a disposizione dell’assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, incaricata dalla Società ad erogare materialmente le prestazioni di assistenza
Art. 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all’esercizio dell’attività indicata in polizza - ovvero:
1) invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico nell’esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un idraulico per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’idraulico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
2) invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all’impianto elettrico .
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio dell’Assicurato, un elettricista per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l’elettricista, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
3) invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l’ingresso nell’esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d’ingresso del medesimo, la Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l’esercizio assicurato, un fabbro per l’intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese sino ad un importo massimo di € 160,00 per sinistro e di
€ 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all’Assicurato le spese da esso sostenute, sino ad un importo massimo di € 175,00 per sinistro con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell’intervento;
4) servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all’Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti 1), 2), 3) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell’Assicurato stesso;
5) servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all’impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell’esercizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all’Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto alle stesse;
6) rientro dell’Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell’esercizio assicurato, ovvero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio - anche all’estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell’Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio sino ad un importo massimo di € 225,00 per evento;
7) servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell’Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell’invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2 - Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro.
La Società garantisce, altresì, le prestazioni relative all’assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell’esercizio assicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell’attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell’azienda, ovvero:
1) Reperimento ed invio di un’ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
2) Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell’Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell’ambito della regione di residenza.
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo che l’Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno), se necessario con accompagnatore medico, previo accordo con l’Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l’Assicurato.
Le prestazioni sopraindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l’attivazione da parte di quest’ultima.
Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni.
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) sinistri cagionati con dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;
e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) sinistri riguardanti: supermercati con superficie superiore a 200 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonché attività di gestione di parcheggi;
g) per xxxxx conseguenti ad un mancato o ritardato intevento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti 1), 2), e 3) dell’art. 6.1.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE
F
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 17/03/95 – n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall’art. 46 di tale decreto, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di tutela legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica sinistri S.p.A. di seguito denominata DAS con sede in Verona, via IV Novembre, 24 - Tel. (000) 0000000 - 0000000 Fax (000) 0000000.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato:
• le spese di assistenza stragiudiziale;
• gli oneri per l’intervento di un legale;
• gli oneri per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
• gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• le spese di giustizia;
• le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• le spese di indagini per la ricerca di prove di difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
Art. 7.2 - Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali, o di procedimento penale;
• nel territorio Italiano, negli altri casi.
Art. 7.3 - Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
• xxxxx subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
• controversie con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (INPS, INAIL, ecc.);
• controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in polizza;
• operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
• acquisto di beni mobili registrati;
• controversie relative alla compravendita e alla circolazione, uso o proprietà di veicoli, imbarcazioni e aerei;
• controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria;
• materia fiscale ed amministrativa, tranne che per imputazioni penali che derivino da violazioni in tali materie;
• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
• arbitrati, fatta eccezione per la Garanzia Completa e per la Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 7.4 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.
In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/ Contraente.
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.
❑ FORME DI GARANZIA
(condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza)
GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l’Assicurato, in stretta relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove svolge la propria attività, identificati in polizza, pretende lesi e precisamente qualora:
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sottoposti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS.
GARANZIA COMPLETA (attività commerciale/professionale)
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, qualora a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento della propria attività/professione indicata in polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi a parziale deroga dell’art. 7.3 - Esclusioni e delimitazioni - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa nonché derivanti dalla presunta
violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96 a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS;
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:
• contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
• controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva dell’esercizio/ufficio identificato in polizza ove viene svolta l’attività, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobile;
• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori inquadrati ai sensi della normativa vigente.
Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall’art. 7.2 - Estensione territoriale.
d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricato, per la sola fase stragiudiziale. L’Assicurato è tenuto a dichiarare alla stessa, al momento del sinistro, l’esistenza e l’operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e , a seguito di semplice richiesta, ad esibirne copia.
Si comprendono inoltre le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta davanti ad uno o più arbitri.
Persone assicurate:
L’imprenditore o il libero professionista, ed inoltre i suoi familiari-collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanzie di cui alle lettere a) e b) della Garanzia Base e della Garanzia Completa.
GARANZIA PER ALBERGHI
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento della propria attività di albergatore/ristoratore:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi:
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e nei cantieri temporanei e mobili previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del Committente);
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:
• controversie riguardanti la sua proprietà esclusiva dell’immobile identificato in polizza ove viene svolta l’attività, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell’immobile;
• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola.
Si comprendono, inoltre, le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
Persone assicurate:
L’albergatore, ed inoltre i suoi familiari-collaboratori e i suoi dipendenti relativamente alle garanzie di cui alle lettere a) e b).
❑ CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza esclusivamente per la garanzia completa o per alberghi)
P) PENALE DOLOSO (richiamabile per Garanzia Completa o per Alberghi)
La garanzia viene estesa alla tutela delle persone assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché venga pronunciata nei loro confronti sentenza di proscioglimento o assoluzione. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa soltanto dopo la sentenza di proscioglimento o assoluzione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. Si intendono sempre esclusi i casi di estinzione del reato.
Q) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI (richiamabile solo per Garanzia Completa)
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture/prestazioni di beni/servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nel territorio italiano, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) della Garanzia Completa.
R) VERTENZE CONTRATTUALI CON FORNITORI E CLIENTI (richiamabile solo per Xxxxxxxx)
La garanzia viene estesa alle controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210,00, relative a:
• contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti.
A titolo esemplificativo in tale fattispecie rientrano le vertenze nei confronti di fornitori di alimenti, bevande, attrezzature e simili; le vertenze nei confronti di xxxxxxxxx, appaltatori, prestatori d’opera, per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione; vertenze relative a lavori di ristrutturazione o ampliamento dell’esercizio;
• contratti di prestazione di servizi da lui effettuati a terzi, compreso il recupero dei crediti, con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo. Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla lettera c) della Garanzia per Xxxxxxxx.
S) OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
A parziale deroga dell’art. 7.3 – Esclusioni e delimitazioni – la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti dell’Assicurato nel caso debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO
(Non riguardanti i Settori Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale)
Art. 8.1 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
l’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all’Agenzia o alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell’art. 1914 C.C.;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.
Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l’Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzi, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra tutti gli assicuratori.
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l’Assicurato può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 8.4 - Mandato dei Periti I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 8.1;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art.
8.5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 8.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ovvero:
a) per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate
- escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione
amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, sempreché non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche:
• in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l’importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
• in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il successivo art. 8.6.
Art. 8.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”).
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il Contenuto, escluse le merci, inferiore al valore a nuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 8.7 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte di indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 8.8 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 8.9 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 8.10 - Recupero delle cose rubate. - (valida solo per i settori Furto ed Elettronica).
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 8.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Art. 8.12 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.7 lett. a), dall’art. 2.5 lett. c), dall’art. 3.2 lett. a), dall’art. 4.3 lett. a).
Se l’Assicurato è un impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
• l’attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 8.13 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata per singola partita di polizza maggiorata dell’indennizzo di cui gli artt. 1.2 e 4.2) - Aumento dell’indennizzo.
Art. 8.14 - Anticipo indennizzi. (valido per il solo settore incendio)
La Società anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 500.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d’uso, purché:
• non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
• l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro;
• il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;
• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 8.15 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l’Assicurato/Contraen- te stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 8.16 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro riguardante la responsabilità civile il Contraente o l’Assicurato devono:
1) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)
a) esporre nella denuncia la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole,
2) agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
b) dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l’infortunio viene iniziato un procedimento penale;
c) dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Il Contraente o l’Assicurato devono, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 8.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8.19 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 8.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento (valida solo se il tipo di rischio indicato nella scheda di polizza è proprietà e/o conduzione di fabbricati). Qualora l’assicurazione sia riferita solamente alla proprietà e/o conduzione di fabbricati che renda operante la condizione speciale 7), del settore F) Responsabilità Civile, resta inteso che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) risulterà superiore a quello dichiarato in polizza, si applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall’art. 1907 C.C., a condizione che la stessa superi il 15% e per la sola parte eccedente.
❑ NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 8.21 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 8.22.
I sinistri denunciati oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società.
Art. 8.22 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa L’Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 8.23 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 8.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 8.24 - Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenze di opinioni fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all’Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da
formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 8.25 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; ela- borazione, compresi modifica, raffronto/interconnes- sione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazio- ne; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurez- za/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti par- te della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferi- mento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rap- porti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridi- ci in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di infor- mazione e di promozione commerciale di prodotti as- sicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi in cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impos- sibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcu- na conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione com- merciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’inte- ressato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) i dati personali possono essere comunicati, per le fi- nalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbliga- tori per legge agli altri soggetti del settore assicura- tivo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affi- dati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archi- viazione; organismi associativi (ANIA) e consortili pro- pri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Indu- stria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre ban- che dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del grup- po di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché ad agenti o mediatori di assicurazione.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. 7 e 10 della Legge conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelli- gibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interes- se, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO L’amministratore Delegato, pro tempore, è titolare del trattamento dei dati personali per l’area industriale assicurata.
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