Accordi regionali per CIG in deroga.
Accordi regionali per CIG in deroga.
Calabria.
Accordo quadro per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga tra la regione Calabria e le parti sociali, 23 marzo 2020.
campo di applicazione
La CIG in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i professionisti, anche in forma associata o di società tra professionisti (STP) e le associazioni anche non riconosciute, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e vi accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con più di cinque lavoratori dipendenti, di settore, ecc..) perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti, ovvero siano state esaurite le risorse previste dai medesimi fondi.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
destinatari
Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con la qualifica di:
● operai;
● impiegati;
● quadri;
● apprendisti;
● soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
● i lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione);
● lavoratori a domicilio monocommessa;
● lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro;
● lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18;
● per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell’ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l’esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto.
durata
Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane.
informative e accordi sindacali
I datori di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l’Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle XX.XX di categoria, firmatarie dell’accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD.
Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi. In mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l’evidenza
dell’informativa data alle XX.XX. L’Informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell’accordo sindacale non potrà superare le 9 settimane.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le XX.XX. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail.