Sintesi del CCNL per i Dipendenti delle “SALE BINGO e GAMING HALL” sottoscritto il 9 ottobre 2018 tra ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario, CIU e CISAL
Sintesi del CCNL per i Dipendenti delle “SALE BINGO e GAMING HALL” sottoscritto il 9 ottobre 2018 tra ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario, CIU e CISAL
La presente Sintesi ha lo scopo di agevolare le Parti interessate (Datori di lavoro, Lavoratori Dipendenti, Consulenti ecc.) nella consultazione e corretta applicazione del testo integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”.
Pertanto, essa NON potrà sostituirsi al CCNL depositato presso il CNEL che, integrato dalle eventuali successive Interpretazioni Autentiche e/o Accordi Sindacali Nazionali, è sempre aggiornato nel sito: xxx.xxxxx.xx quale Testo Ufficiale in tutti i casi di controversie o di verifica puntuale sull’estesa ed aggiornata previsione contrattuale.
PREMESSA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CCNL “SALE BINGO e GAMING HALL”
Nel Contratto Individuale di Lavoro, le Parti (Datore di Lavoro e Xxxxxxxxxx), oltre le altre clausole contrattuali determinate a seconda della tipologia di lavoro subordinato instaurato (tempo pieno o parziale, determinato ecc.), dovranno confermare l’applicazione del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”, secondo il formulario di seguito proposto:
“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro.
Il Datore di lavoro e il Lavoratore confermano che l’instaurando rapporto di lavoro, fatte salve le clausole di miglior favore già individualmente concordate fino a concorrenza dei trattamenti collettivi previsti, sia regolato dal Contratto “Sale Bingo e Gaming Hall” sottoscritto il 09/10/2018 tra ASCOB, ANIB, ANPIT con l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario e CIU.
Pertanto, per tutti i diritti e i doveri non definiti nel presente Contratto Individuale di Lavoro, così come per il Codice Disciplinare, si farà riferimento al predetto CCNL ed ai successivi rinnovi e/o Accordi Integrativi.”
In caso di prima applicazione del CCNL, a Lavoratori già assunti con altro Contratto, il Datore di lavoro dovrà informare i propri dipendenti del cambio di CCNL, secondo il formulario di seguito proposto:
“Si comunica che dal ……… (indicare data d’iscrizione, esempio 1° Ottobre 2018) l’Azienda si è iscritta all’Associazione Datoriale ……. (indicare un’Associazione tra quelle Datoriali sottoscrittrici del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”) e, pertanto, dal (data di applicazione del CCNL, esempio, 1° Novembre 2018) intende
applicare ai rapporti di lavoro con i propri Dipendenti il CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall” sottoscritto il 9/10/2018 dalla stessa Associazione Datoriale con l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CIU.
Considerato che il CCNL di provenienza e quello “Sale Bingo e Gaming Hall” prevedono diversi livelli, Parametri Retributivi, Declaratorie, Profili professionali e Trattamenti economici contrattuali, sarà necessario ridefinire l’inquadramento dei Lavoratori già in forza, in funzione delle mansioni da essi effettivamente svolte. Pertanto, si conferma che per analogia a norma di legge (art. 2112 c.c.) e per costante giurisprudenza, tale nuovo inquadramento professionale, avverrà nel rispetto del mantenimento del preesistente trattamento economico annuale complessivo (RAL), ripartendolo tra le mensilità e le voci retributive previste dal nuovo CCNL. Allo scopo, saranno applicate le previsioni sull’Allineamento Contrattuale dell’art. 322 del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”, che si riportano in allegato alla presente comunicazione (si dovranno allegare le previsioni dell’art. 322 del CCNL).”
1) Parti sottoscrittici e applicabilità del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
Associazioni Datoriali: | • ASCOB: Associazione Nazionale Concessionari delle Sale Bingo • ANIB: Associazione Nazionale Italiana Bingo • ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario |
Organizzazioni Sindacali: | • C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati autonomi lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo • CIU: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali • Con l’assistenza di C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori |
Validità: | Dal 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2021, sia per la parte economica che normativa. |
Sfera di applicazione: | 1) Sale Bingo. 2) Sale Gioco (dette “Gaming Hall”). |
Condizioni per la legittima applicabilità del CCNL: | 1. Iscrizione dell’Azienda ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici del CCNL, con i relativi versamenti delle previste quote Xx.Xx.Xx. 2. Iscrizione dei dipendenti da parte dell’Azienda presso l’En.Bi.C. (Ente Bilaterale Confederale) e, per la formazione dei Dirigenti e Quadri, presso l’ENBITAL, con i relativi versamenti delle previste quote 3. Puntuale e integrale rispetto della parte normativa e retributiva prevista dal CCNL, ivi compreso il Welfare Contrattuale 4. Rispetto delle previsioni legali in materia di lavoro subordinato e di imponibili contributivi |
2) Classificazione del Personale nel CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
I Lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c.: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai (art. 2095 c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala Classificatoria articolata su 10 (dieci) livelli.
L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando il livello professionale delle mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Pertanto, l’inquadramento nei 9+1 livelli dovrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal Lavoratore, fermo restando che come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 c.c., l’Azienda avrà diritto di pretendere dal Lavoratore lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di assunzione, purché esse siano comprese nello stesso livello dell’inquadramento professionale riconosciuto e ciò ogniqualvolta esse siano richieste da motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la necessaria formazione.
Le caratteristiche dei vari livelli d’inquadramento sono riassunte nelle Tabelle contrattuali degli articoli del CCNL da 239 a 244. Le pagine indicate sono quelle del CCNL a stampa.
Direttore/Consulente Amministrativo; Responsabile/Consulente Commerciale; Direttore di Struttura, con delega di rappresentanza datoriale; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Quadri: Principali Esemplificazioni
Dirigenti: Sintesi della Classificazione dei Dirigenti (artt. 239 Tabella Dirigenti e 243 del CCNL) Quadri: Sintesi della Classificazione dei Quadri (artt. 239 Tabella Quadri e 243 del CCNL)
Tab. A/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1 (artt. 239 Tabella A/1 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Direttore/Consulente Amministrativo - Finanziario e Assicurativo; Direttore di Struttura, senza delega di rappresentanza datoriale; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello A1: Principali Esemplificazioni
Tab. A/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2 (artt. 239 Tabella A/2 e 243 del CCNL)
Livello A2: Principali | Ruoli Generali: Responsabile Servizi Amministrativi; Responsabile Controllo di Gestione e Qualità; Capo Servizio |
Esemplificazioni | Legale e Contenzioso; Capo Servizio Area Manager; Capo Servizio Product Manager; Responsabile |
Approvvigionamenti e Logistica; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e | |
Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello. |
Tab. B/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1 (artt. 239 Tabella B/1 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Capo Ufficio Contabilità; Capo Ufficio Controllo di Gestione e Qualità; Capo Ufficio Personale, Paghe e Contributi - Capo Ufficio Selezione e Formazione; Capo Ufficio Area Manager; Capo Ufficio Sistemi Informativi; Capo Reparto Manutenzione e Installazione Impianti; Capo Ufficio Approvvigionamenti; Gestore Eventi Promozionali; Responsabile di Sala Gioco - Gestore; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello B1: Principali Esemplificazioni
Tab. B/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2 (artt. 239 Tabella B/2 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Impiegato Specialista apicale in Area: Amministrativa, Approvvigionamenti/Acquisti, Personale, Tecnica Impianti, Informatica, Logistica, Qualità; Addetti Assistenza Clienti-Traduttori-Preventivisti; Realizzatore di Campagne promozionali; Responsabile Artistico-Art Director; Responsabile Ufficio Stampa; Capo Squadra Riparatori; Responsabile Progettisti e Montatori/Manutentori; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello B2 Gestore e Impiegato/Operatore Altamente Specializzato: Principali Esemplificazioni
Tab. C/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C1 (artt. 239 Tabella C/1 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Impiegato di Concetto Amministrativo, Contabile, Addetto agli Acquisti, Bandi e Finanziamenti, Addetto alla Qualità, Addetto all’Ufficio del Personale, Addetto agli Approvvigionamenti, Tecnico, Informatico, Addetto alla Logistica; Operatore Commerciale Specializzato e Coordinatore; Tecnico Grafico; Impiegato di Sala- Coordinatore; Responsabile commercio elettronico-E-commerce manager; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello C1: Principali Esemplificazioni
Tab. C/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2 (artt. 239 Tabella C/2 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Impiegato Qualificato addetto Contabilità, Acquisti, Gestione ordine, Qualità, Amministrazione del Personale, Commerciale (addetto alle Vendite e Post Vendita; addetto al controllo vendite; creatore o redattore di rapporti di informazioni commerciali), Bandi e Finanziamenti, Privacy/Riservatezza Dati e Antiriciclaggio, Deposito/Protocollazione Atti/Pratiche, CED, Tecnico; Operatore Qualificato Amministrativo, Approvvigionamenti, Commerciale, Logistica; Addetto EDP- Segretario di Direzione- Segretario con gestione pratiche riservate; Tecnico Informatico; Coordinatore comunità virtuale-Web Community Manager; Addetto alle relazioni con i Clienti; Cliente Misterioso (Mistery- Ghost Client); Operatore Qualificato “Gaming Hall”; Operatore Qualificato “Commis di Sala, Food e Bar”; Operatore Qualificato Installatore o Conduttore impianti/Riparatore, Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.); Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello C2: Principali Esemplificazioni
Tab. D/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D1 (artt. 239 Tabella D/1 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Impiegato di Elevato Ordine; Addetto pratiche operative - Addetto verifica incassi e pagamenti; Impiegato Contabile; Impiegato Commerciale; Addetto Salvataggi EDP; Centralinista/Addetto ricevimento bilingue - Addetto Accoglienza; Addetto ai servizi di prenotazione - Addetto Registri; Operatore Esecutivo Settoriale “Cuoco, Banconiere, Addetto alla Cassa”; Operatore informatico; Hostess-Steward; Tecnico manutenzione e magazzino, Operaio Esperto Settoriale; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello D1: Principali Esemplificazioni
Tab. D/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2 (artt. 239 Tabella D/2 e 243 del CCNL)
Ruoli Generali: Impiegato d’Ordine Amministrativo, Commerciale, Tecnico - Informatico, Addetto al Centralino- Addetto al Call Center, Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti, Archivista, Addetto posta, Videoscritturista; Addetto Stand/Spazi promozionali; Addetto al Volantinaggio; Operaio Comune; Fattorini- Portapacchi/ Autista; Addetto alle attività di spazzamento e raccolta/Addetto manutenzione delle aree verdi; Addetto alla sicurezza accessi- Sorvegliante-Guardiano-Usciere/Portiere-Fattorino-Accompagnatore Clienti/Visitatori; Addetto ai servizi comuni; Aiuto Cucina/Banco; Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Declaratoria del presente Livello.
Livello D2: Principali Esemplificazioni
3) Parte Retributiva del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
È composta dagli Elementi Retributivi di seguito sintetizzati, ogniqualvolta riconosciuti con continuità. Il valore da assumere ai fini delle comparazioni in caso di passaggio da altro CCNL, con il sistema di calcolo della c.d. “mensilizzazione” è il “Trattamento Complessivo” ex art. 247 del CCNL.
Resta inteso che le Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici complessivi.
Tab. 1) Composizione degli Elementi Retributivi Contrattuali
(Verificare il dettaglio delle singole voci nei successivi paragrafi 1)a., b., c., d., e., f., g.)
Descrizione Voce | N. Mensilità | Divisori/Calcolo | |
Retribuzione Mensile Normale (parte alta del cedolino paga) | a. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile b. Elemento Perequativo Mensile Regionale c. Aumenti periodici di anzianità, nella misura massima di 6 aumenti biennali | 13/anno (Voci utili alle retribuzioni differite e T.F.R.) | Orario: 173 Mensile: 26 |
Retribuzione Mensile di Fatto (corpo del cedolino paga) | Da riconoscere in base alle assenze: | ||
• 0 assenze: 100% IMC; | |||
• 1 assenza: 80% IMC; | |||
d. IMC: Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello | 12/anno (Voci NON utili alle retribuzioni differite e T.F.R.) | • 2 assenze: 63% IMC; • 3 assenze: 47% IMC; • 4 assenze: 33% IMC; • 5 assenze: 21% IMC; | |
• 6 assenze: 11% IMC; | |||
• 7 assenze: 10% IMC, | |||
• dall’8° assenza: 0% IMC. | |||
Al verificarsi delle particolari previsioni contrattuali: e. Indennità di Cassa f. Indennità Lavoro Discontinuo g. Indennità “Turno 6 + 1 + 1” | 11/anno (Voci NON utili alle retribuzioni differite e T.F.R.) | Da riconoscere al Lavoratore quando si verifica la condizione contrattuale. |
Di seguito si riportano gli importi lordi degli Elementi Retributivi Contrattuali di cui alla precedente Tabella 1 (lettere a-g), espressi nel Tempo Pieno. In caso di Tempo Parziale, essi dovranno essere proporzionati all’Indice di prestazione del Lavoratore.
Tab. 1) a: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (comprensiva dell’ex Indennità di Contingenza), in sigla P.B.N.C.M. art. 248 del CCNL
Livello d’inquadramento | P.B.N.C.M. dal 1° Novembre 2018 |
Dirigenti | 3.635,00 |
Quadri | 2.340,34 |
A1 | 2.011,70 |
A2 | 1.782,64 |
B1 | 1.623,30 |
B2 | 1.473,92 |
C1 | 1.364,37 |
C2 | 1.244,86 |
D1 | 1.095,48 |
D2 | 995,89 |
Op. Vendita 1° Cat. | 1.460,97 |
Op. Vendita 2° Cat. | 1.326,53 |
Op. Vendita 3° Cat. | 1.227,93 |
Op. Vendita 4° Cat. | 1.120,38 |
Tab. 1) b: Elemento Perequativo Mensile Regionale - Art. 249 del CCNL
Liv. (*) | Lombardia | Liguria | Trentino A.A. | Lazio | Toscana | Xxxxxx Xxxxxxx | Friuli Ven. Giulia | Umbria | Valle d’Aosta | Piemonte |
D | 366,02 | 349,12 | 347,04 | 339,63 | 333,32 | 309,05 | 296,38 | 282,66 | 282,66 | 267,87 |
QA1 | 235,66 | 224,78 | 223,44 | 218,67 | 214,60 | 198,97 | 190,82 | 181,98 | 181,98 | 172,47 |
A2 | 202,57 | 193,21 | 192,06 | 187,96 | 184,47 | 171,03 | 164,02 | 156,43 | 156,43 | 148,25 |
A3 | 179,50 | 171,21 | 170,19 | 166,56 | 163,46 | 151,56 | 145,35 | 138,62 | 138,42 | 131,37 |
B1 e OV 1° | 163,46 | 155,91 | 154,98 | 151,67 | 148,85 | 138,01 | 132,36 | 126,23 | 126,23 | 119,63 |
B2 e OV 2° | 148,41 | 141,56 | 140,72 | 137,71 | 135,15 | 125,31 | 120,18 | 114,61 | 114,61 | 108,62 |
C1 e OV 3° | 137,38 | 131,04 | 130,26 | 127,48 | 125,11 | 116,00 | 111,24 | 106,09 | 106,09 | 100,54 |
C2 e OV 4° | 125,35 | 119,56 | 118,85 | 116,31 | 114,15 | 105,84 | 101,50 | 96,80 | 96,80 | 91,74 |
D1 | 110,31 | 105,22 | 104,59 | 102,36 | 100,45 | 93,14 | 89,32 | 85,18 | 85,18 | 80,73 |
D2 | 100,28 | 95,65 | 95,08 | 93,05 | 91,32 | 84,67 | 81,2 | 77,44 | 77,44 | 73,39 |
Liv.(*) | Veneto | Marche | Abruzzo | Sicilia | Puglia | Campania | Sardegna | Calabria | Basilicata | Molise |
D | 227,80 | 182,43 | 137,06 | 136,00 | 127,57 | 120,16 | 114,90 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
QA1 | 146,66 | 117,45 | 88,24 | 87,56 | 82,13 | 77,36 | 73,98 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
A2 | 126,07 | 100,96 | 75,85 | 75,27 | 70,60 | 66,50 | 63,59 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
A3 | 111,71 | 89,46 | 67,21 | 66,70 | 62,56 | 58,93 | 56,35 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
B1 e OV 1° | 101,73 | 81,47 | 61,21 | 60,73 | 56,97 | 53,66 | 51,31 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
B2 e OV 2° | 92,37 | 73,97 | 55,57 | 55,14 | 51,73 | 48,72 | 46,59 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
C1 e OV 3° | 85,80 | 68,47 | 51,44 | 51,05 | 47,88 | 45,10 | 43,13 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
C2 e OV 4° | 78,01 | 62,48 | 46,94 | 46,58 | 43,69 | 41,15 | 39,35 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
D1 | 68,65 | 54,98 | 41,31 | 40,99 | 38,45 | 36,21 | 34,63 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
D2 | 62,41 | 49,98 | 37,55 | 37,26 | 34,95 | 32,92 | 31,48 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
* N.B.: “OV” è, in sigla, l’Operatore di Vendita.
L’Elemento Perequativo Mensile Regionale è previsto al fine di recuperare parzialmente il differenziale di costo degli Indici Regionali e dovrà essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede abituale di lavoro.
Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro.
Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale. Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro.
Tab. 1) c: Aumenti periodici di anzianità (c.d. “Scatti”) - Art. 252 del CCNL
Sono previsti 6 scatti biennali nei seguenti valori:
Livelli | Importo lordo del singolo scatto |
Dirigente | 88,00 |
Quadro | 58,80 |
A1 | 50,50 |
A2 | 44,80 |
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria | 40,80 |
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria | 37,00 |
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria | 34,30 |
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria | 31,30 |
D1 | 27,50 |
D2 | 25,00 |
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, senza soluzione di continuità e sempre entro il limite massimo complessivo di 6 scatti biennali.
Solo in caso di cambio di Categoria, con approdo alla categoria dei Quadri o dei Dirigenti, l’importo degli scatti già maturato sarà riconosciuto al Lavoratore quale “Superminimo Assorbibile Ad Personam” e gli scatti inizieranno nuovamente a maturare nella nuova Categoria, sempre entro il limite massimo di 6 scatti biennali.
In caso di prima applicazione contrattuale per un’Azienda proveniente da altro CCNL, all’atto del passaggio, il numero e l’importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fossero previste maggiori mensilità.
Per i Lavoratori provenienti da un CCNL che prevedeva aumenti periodici triennali o quadriennali, anzichè biennali, si rinvia alla Norma Transitoria prevista all’art. 252 del CCNL.
Tab. 1) d: Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla IMC), da riconoscere in assenza di Contratto di Secondo livello Art. 250 del CCNL
In caso di mancata Contrattazione di Secondo livello, l’Indennità dovrà essere erogata per 12 mensilità anno, in base al numero di assenze nel mese del Lavoratore calcolate con apposito Correttivo (“H”), così come di seguito esemplificato.
Assenze nel mese | Livelli d’inquadramento contrattuale | |||||||||
Dirigente | Quadro | A1 | A2 | B1 e Op. 1a | B2 e Op. 2a | C1 e Op. 3 a | C2 e Op. 4 a | D1 | D2 | |
0 | 249,70 | 160,75 | 145,90 | 135,55 | 128,35 | 121,60 | 116,65 | 111,25 | 104,50 | 103,00 |
1 | 199,76 | 128,60 | 116,72 | 108,44 | 102,68 | 97,28 | 93,32 | 89,00 | 83,60 | 82,40 |
2 | 157,31 | 101,27 | 91,92 | 85,40 | 80,86 | 76,61 | 73,49 | 70,09 | 65,84 | 64,89 |
3 | 117,36 | 75,55 | 68,57 | 63,71 | 60,32 | 57,15 | 54,83 | 52,29 | 49,12 | 48,41 |
4 | 82,40 | 53,05 | 48,15 | 44,73 | 42,36 | 40,13 | 38,49 | 36,71 | 34,49 | 33,99 |
5 | 52,44 | 33,76 | 30,64 | 28,47 | 26,95 | 25,54 | 24,50 | 23,36 | 21,95 | 21,63 |
6 | 27,47 | 17,68 | 16,05 | 14,91 | 14,12 | 13,38 | 12,83 | 12,24 | 11,50 | 11,33 |
7 | 24,97 | 16,08 | 14,59 | 13,56 | 12,84 | 12,16 | 11,67 | 11,13 | 10,45 | 10,30 |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Salvo diverso Accordo tra le Parti, l’Indennità non spetterà agli Apprendisti. Ai fini del calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, oltre ai giorni effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:
a) le ferie;
b) i riposi compensativi (quale rarefazione della “Banca delle ore” o “Riposo compensativo” conseguente al lavoro straordinario);
c) i riposi per donazione sangue;
d) le festività infrasettimanali;
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale e dei permessi sindacali, purchè siano richiesti dall’Organismo Sindacale o dalla R.S.A./R.S.T. sottoscrittrici del CCNL o di vigenti Accordi Aziendali di Secondo livello;
f) il congedo matrimoniale;
g) le assenze per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “in itinere” e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle disposizioni aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Il Contratto Aziendale di Secondo Xxxxxxx potrà stabilire che, ai fini del calcolo dell’I.M.C., siano irrilevanti i giorni di permesso goduti ex art. 154 del presente CCNL (48 ore/anno).
1) e: Indennità di cassa - Art. 253 del CCNL
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, compete un’Indennità di cassa o di maneggio denaro pari a lordi € 70,00 mensili. La trattenuta delle differenze da accollarsi al Lavoratore, dovrà essere suddivisa in rate mensili di
€ 140,00, fino a concorrenza dell’importo dovuto. In caso di cessazione, il saldo del dovuto potrà essere trattenuto in unica soluzione dalle competenze di fine rapporto, ivi compreso il T.F.R., fino a concorrenza.
Tale Indennità essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle festività, delle ferie nonché del T.F.R.
1) f: Indennità di attesa per il Lavoro Discontinuo - Art. 254 del CCNL
Per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento dell’ordinaria retribuzione mensile, cioè prevista sulla base di 173 ore mensili, le Parti hanno ritenuto congruo prevedere una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 3,00 (Euro tre/00) per ciascuna ora ordinaria contrattualmente prevista come eccedente la base di 173 ore/mese (fino alla quarantacinquesima ora settimanale; le eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite quali straordinario).
Esempio: 195 ore pattuite - 173 ore = 22 ore x € 3,00 = € 66,00/mese di Indennità di attesa.
1) g: Indennità “Turno 6 + 1 + 1” - Art. 143 del CCNL
Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”, ciascuno di 8 giorni, dei quali 6 sono lavorati con 8 ore giornaliere, uno è di Riposo e uno di Festività mobile, comprensivi del periodo feriale di 192 ore/anno, con parziale assorbimento dei permessi retribuiti annui, nella misura di 32 ore/anno (residuano 16 ore di permesso retribuito/anno).
Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore lavorabili nell’anno:
❖ nel “5+2” vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie (52 cicli settimanali x 40 ore = 2080 - 160 = 1.920);
❖ nel “6+1+1”: vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di ferie (45,62 cicli settimanali x 48 ore = 2.189,76 - 192 = 1.997,76).
A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo d’orario (1.997,76 ore anziché 1.920 ore) e dei minori Riposi e Festività goduti nell’anno di calendario (45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività, anziché 52), oltre alla normale retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate (48 ore per ogni 8 giorni solari), al Lavoratore dovrà essergli riconosciuta un’“Indennità turno 6+1+1” di € 35,00 (Euro trentacinque/00) lordi per ciascun mese lavorato con turno “6+1+1”. Tale Indennità è già comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R. Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1+1”, così come gli accantonamenti di ferie (192 ore o 160 ore), dovranno essere retribuite pro quota. Se, per qualsiasi motivo (ad esclusione delle ferie), il Lavoratore fosse adibito ad altri profili d’orario (esempio: “5+2”), cesserà di essergli corrisposta l’“Indennità turno 6+1+1” e la retribuzione, le ferie e i permessi saranno conformi a quelli della turnista applicata.
Artt. 167 e 168 - Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l’Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella lettera d’assunzione del Lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla cessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo effettivamente dovuto al Lavoratore.
Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio “di competenza”, per i livelli C2, D1 e D2 è prevista la possibilità di contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità (da imputare così nell’imponibile previdenziale mensile), normalmente senza l’effettiva erogazione al Lavoratore, salvo che nei casi di contratto a Tempo determinato o di diverso Accordo di Secondo Livello.
4) Parte Normativa del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
Collaborazioni (Artt. 123 - 129) | E’ contrattualmente prevista la possibilità di attivare Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs. 81/2015, per le Figure di: Organizzazione Eventi; Consulente Tecnico; oltre a quelle per le quali sia prevista l’iscrizione ad appositi Albi Professionali. Il trattamento economico e normativo del Collaboratore sarà complessivamente equivalente a quello contrattualmente previsto per un lavoratore dipendente di analoga professionalità ed estensione temporale della prestazione. |
Tempo Parziale (Artt. 36 - 44) | Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo: • orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi; • verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno; • misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro; • "over 63", ex art. 1, comma 284, L. n. 208/2015. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Potranno essere realizzati contratti a tempo parziale verticale per la giornata di sabato e/o festive, cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, senza alcun limite alla durata settimanale della prestazione. È contrattualmente prevista la possibilità di pattuire delle Clausole Elastiche, che permettano la variazione della collocazione temporale della prestazione ordinaria nel limite del 10% del normale orario di lavoro, con il riconoscimento della maggiorazione del 5% per le ore variate, nei primi 2 mesi. Tali limiti, in sede certificativa, mediante apposito Accordo, potranno essere estesi al 25% e per i primi 4 mesi. In relazione alla necessità di sostituzione di lavoratori assenti e di assicurare la copertura dei servizi in caso di intensificazione, è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno. Esso è obbligatorio se: • motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; • richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. Il lavoro supplementare sarà compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione ordinaria, ininfluenti nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del t.f.r. |
Segue Tempo Parziale (Artt. 36-44) | In caso di lavoro supplementare “permanente”, superiore a 6 mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso. Con accordo del Lavoratore, nel tempo parziale è anche consentita l’effettuazione di lavoro straordinario ma con il riconoscimento delle maggiorazioni del supplementare incrementate di 5 punti percentuali. Il trattamento economico e normativo dovrà essere proporzionato all’Orario di lavoro svolto. |
Tempo Determinato (Artt. 45-56) | La durata del Contratto a Xxxxxxx dovrà essere conforme alla nuova previsione ex D.L. 87/2018, convertito in Legge 96/2018. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi, con previsione nella lettera di assunzione o successivo accordo assistito, la tredicesima mensilità sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della retribuzione individuale mensile spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 giorni. Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima, solo se più favorevole al lavoratore (si verifica quando nel corso dell'anno è intervenuto un aumento della retribuzione individuale mensile). Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 2,31% della R.M.N. |
a) Descrizione del Lavoro Supplementare | b) Maggiorazione oraria | ||
Se “in prolungato” | Se “in spezzato” | ||
A | Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 25% | 28% |
B | Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale | 28% | 31% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 36% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 39% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 36% | 39% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | 41% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 46% |
Segue Tempo Determinato (Artt. 45-56) | Diritto di precedenza: il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato attività lavorativa nella stessa Azienda per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, riferite alle mansioni già espletate, effettuate entro i successivi 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto la propria volontà, entro il termine di 6 mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto a termine. Limiti quantitativi - L'assunzione a termine è ammessa nei seguenti limiti (derogabili con Accordo 2° livello): | |||
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato | Limite di Contratti a T.D. | |||
A. Xxxxxxx Xxxxxxxxx: | ||||
1) Nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente autonome (apertura nuova Filiale, Agenzia, Struttura ecc.). | Senza limiti | |||
2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. | Senza limiti | |||
3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. | Senza limiti | |||
4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito,ma comunque non oltre i 24 mesi. | Senza limiti | |||
5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. | Senza limiti | |||
6) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 180 giorni solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza lavoro. | 40% | |||
7) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio: ▪ per la copertura delle intensificazioni dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana; ▪ durante i periodi di attività promozionale; ▪ nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative. | 40% | |||
8) Nel caso di acquisizioni o di cambio d’appalto, per i lavoratori già ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi e/o di 4 proroghe. | 50% |
Segue Tempo Determinato (Artt. 45-56) | 9) Segue … Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai tempi necessari di collaudo e consegna. | 50% | ||
B. Ragioni di rioccupazione: | ||||
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi. | 40% | |||
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori: | 50% | |||
Telelavoro (Artt. 66-80) | Il telelavoro, che si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio, ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Dipendente. Può svolgersi anche a tempo parziale o a termine e può essere: • domiciliare, svolto nell'abitazione del telelavoratore; • mobile, attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili; • remotizzato o a distanza, svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri; • misto, con parte della prestazione svolta all'interno dell’Azienda ed altra come domiciliare o mobile o remotizzata. L’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave, ed è altresì tenuto a fornire al telelavoratore i necessari supporti tecnici. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro ovvero, solo previo accordo, "pro-quota". Esse saranno integralmente a carico del telelavoratore solo in caso di suo recesso non motivato entro 3 anni dall'inizio del rapporto di lavoro o entro un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, se analiticamente comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro. Il telelavoratore gestisce l'organizzazione e la collocazione del proprio tempo di lavoro, purché in modo compatibile alle esigenze aziendali. Il telelavoratore ha gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei lavoratori dipendenti con le medesime mansioni e/o qualifica. |
Lavoro Intermittente
(Artt. 81-87)
Con il contratto di lavoro intermittente o "a chiamata", sia a tempo determinato che indeterminato, il lavoratore si pone a disposizione di un’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi:
• Oggettive, per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
❖ servizi di portineria, guardiania, ricevimento e accoglienza;
❖ fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso di normali mezzi di trasporto;
❖ attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
❖ dichiarazioni annuali, chiusure contabili, inventari;
❖ altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra le parti aziendali;
• Soggettive
❖ per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età ovvero da lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per un massimo di 400 giorni di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. La Gestione Ordinaria prevista per l’En.Bi.C. è ridotta rispetto alla generalità dei dipendenti (€ 0,0347 per ciascuna ora prestata, a carico del Datore di lavoro), mentre non è prevista la Gestione Speciale, essendo sostituita dall’apposita Quota oraria.
Nel lavoro intermittente, il trattamento economico è il seguente, a seconda che il Contratto sia a tempo Determinato o Indeterminato:
Lavoro Intermittente a Tempo Determinato:
Descrizione | Livello D2 | Livello D1 | Livello C2 | Livello C1 |
a) Quota oraria P.B.N.C.M. | 5,7566 | 6,3322 | 7,1957 | 7,8865 |
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore medio convenzionale) | 0,3608 | 0,3968 | 0,4509 | 0,4942 |
c) Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione | 0,5496 | 0,5576 | 0,5936 | 0,6224 |
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità | 0,5098 | 0,5608 | 0,6372 | 0,6984 |
e) Quota oraria Rateo di ferie | 0,5098 | 0,5608 | 0,6372 | 0,6984 |
f) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. | 0,2023 | 0,2023 | 0,2023 | 0,2023 |
g) Retribuzione onnicomprensiva oraria | 7,8888 | 8,6105 | 9,7170 | 10,6023 |
Segue Lavoro Intermittente (Artt. 81-87) | Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato: In caso di Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, si dovranno aggiungere le Ferie, maturate nella misura di 1/1.904 ore/anno per ciascuna ora effettivamente lavorata e 1/173° degli eventuali Aumenti periodici d’anzianità maturati dal Lavoratore, così come stabilito per la generalità dei dipendenti all’art. 252. Il T.F.R., sia in caso di Tempo Determinato che Indeterminato, sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa. Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere la seguente “Indennità oraria di disponibilità”, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione” resa. Tale Indennità, soggetta alla contribuzione previdenziale, sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. | |||||
Liv. D2 | Liv. D1 | Liv. C2 | Liv. C1 | |||
1,3254 | 1,4580 | 1,6568 | 1,8158 | |||
Somministrazione di lavoro (Artt. 88 - 97) | I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che operano presso le Aziende che applicano il CCNL “Sale Bingo e Gaming hall”, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i limiti: • 1 quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono da 0 a 2; • 2 quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono da 2 a 6; • 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore, quando i Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore sono oltre 6. |
Descrizione | Livello D2 | Livello D1 | Livello C2 | Livello C1 |
a) Quota oraria P.B.N.C.M. | 5,7566 | 6,3322 | 7,1957 | 7,8865 |
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore medio convenzionale) | 0,3608 | 0,3968 | 0,4509 | 0,4942 |
c) Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione | 0,5496 | 0,5576 | 0,5936 | 0,6224 |
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità | 0,5098 | 0,5608 | 0,6372 | 0,6984 |
e) Quota oraria Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso | 0,2138 | 0,2352 | 0,2672 | 0,2929 |
f) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. | 0,2023 | 0,2023 | 0,2023 | 0,2023 |
g) Retribuzione onnicomprensiva oraria | 7,593 | 8,285 | 9,347 | 10,197 |
Segue Somministrazione di lavoro (Artt. 88 - 97) | Xx Xxxxxxxxxx somministrati presso l’Utilizzatore dovranno essere riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste dal CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Il Welfare Contrattuale, l’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi. |
Apprendistato Professionalizzante (Artt. 98 - 118) | Patto di Prova: la durata non potrà superare i limiti previsti per la generalità dei dipendenti, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo. I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 mesi. In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato. Stabilizzazione - L’Azienda con più di 50 Lavoratori dipendenti potrà assumere Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei Contratti d’Apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono comunque computati tra i Contratti scaduti: i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova; i dimissionari; i licenziati per giusta causa; chi non ha ottenuto la qualifica. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un solo Apprendista con Contratto professionalizzante. L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite. |
Segue Apprendistato Professionalizzante
(Artt. 98 - 118)
Durata e Retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 |
Inquadramento Finale | Livello | Livello | Durata Totale | Totale ore di Formazione | |||
Primo Periodo | d’inquadramento e retribuzione | Secondo Periodo | d’inquadramento e retribuzione | Teorico | Pratica | ||
A1 | 18 mesi | B1 | 18 mesi | A2 | 36 mesi | 80 | 160 |
A2 | 18 mesi | B2 | 18 mesi | B1 | 36 mesi | 64 | 146 |
Op. di Vendita di 1a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 3a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 2a Cat. | 36 mesi | 64 | 146 |
B1 | 18 mesi | C1 | 18 mesi | B2 | 36 mesi | 64 | 116 |
Op. di Vendita di 2a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 4a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 3a Cat. | 36 mesi | 64 | 146 |
B2 | 18 mesi | C2 | 18 mesi | C1 | 36 mesi | 64 | 116 |
Op. di Vendita di 3a Cat. | 16 mesi | 80% di Op. di Vendita di 4a Cat. | 16 mesi | 90% di Op. di Vendita di 4a Cat. | 32 mesi | 48 | 112 |
C1 | 16 mesi | D1 | 16 mesi | C2 | 32 mesi | 48 | 112 |
C2 | 15 mesi | D2 | 15 mesi | D1 | 30 mesi | 40 | 80 |
D1 | 14 mesi | 80% di D2 | 14 mesi | 90% di D2 | 28 mesi | 40 | 80 |
Sintesi Limiti quantitativi per l’assunzione di Apprendisti
Numero Lavoratori in Azienda | Apprendisti che possono essere assunti |
Da 0 a 2 Lavoratori qualificati | 2 Apprendisti |
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati | 1 Apprendista per ciascun Lavoratore qualificato |
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati | 1 Apprendista ogni 2 Lavoratori qualificati, con un minimo di 3 apprendisti. |
Preavviso di licenziamento o dimissioni: 15 giorni solari.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del Contratto di apprendistato, prima in essere, comprese le riduzioni contributive.
Il preavviso dovrà essere sostituito, in tutto o in parte, dalla relativa indennità ogniqualvolta esso determinasse il superamento di 36 mesi di durata complessiva del Contratto.
In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Mobilità Verticale (Artt. 119 - 121) | È prevista per permettere l’avanzamento di carriera tra i lavoratori già in forza presso l’Azienda, mediante: • una Mobilità Verticale in Patto di prova della durata di mesi 6 di effettivo lavoro, per la formazione e acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea (con mantenimento durante la prova dell’inquadramento e della retribuzione del livello di partenza); • una Mobilità Verticale per mansioni eterogenee con previsione, oltre al Patto di prova in funzione del livello e delle durata massima di mesi 6, di un periodo di apposito inserimento formativo, durante il quale il Lavoratore mantiene comunque l’inquadramento e la retribuzione del livello di partenza, così di seguito sintetizzato: La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la volontarietà delle Parti che dovrà essere formalizzata, per iscritto, con una richiesta preventiva e comune all’Ente Bilaterale di Categoria (ENBIC) che, se confermata, emetterà apposito Parere di conformità. |
Lavoratori di Prima Assunzione con Condizioni d’ingresso (Art. 122) | Al fine di favorire l’occupazione di Lavoratori che non abbiano documentato le pregresse competenze necessarie e siano privi dell’età per l’attivazione dell’Apprendistato Professionalizzante, è contrattualmente previsto un Contratto d’assunzione con “Condizioni d’ingresso” con inquadramento e retribuzione, nel periodo iniziale di formazione, al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per le mansioni che saranno compiutamente espletande. Per l’attivazione, le Parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di conformità all’Ente Bilaterale di Categoria. Quando approvato dall’Ente Bilaterale e, quindi, attivato il Contratto, superato l’eventuale Patto di prova contrattualmente previsto per il livello di approdo (art. 135) e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di Formazione riassunti nella successiva Tabella, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore, spettanti per le mansioni svolte, non potranno essere posticipati per altre cause o ragioni. |
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 |
Livello iniziale | Mesi di prova per l’esperimento | Mesi di Durata della Formazione extraprova | Tempo Totale per acquisizione Livello Superiore | Livello di approdo |
Quadro | 6 | 24 | 30 | Dirigente |
A1 | 6 | 20 | 26 | Quadro |
A2 | 6 | 16 | 22 | A1 |
B1 | 6 | 14 | 20 | A2 |
B2 e Op. Vend. 2° Cat. | 5 | 12 | 17 | B1 e Op. Vemd. 1° Cat. |
C1 e Op. Vend. 3° Cat. | 5 | 12 | 17 | B2 e Op. Vend. 2° Cat. |
C2 e Op. Vend. 4° Cat. | 4 | 10 | 14 | C1 e Op. Vend. 3° Cat. |
D1 | 3 | 8 | 11 | C2 |
D2 | 2 | 6 | 8 | D1 |
Segue Lavoratori di Prima Assunzione con Condizioni d’ingresso (Art. 122) | |||||
Col. 1 | Col. 2 | Col. 4 | |||
Livello iniziale | Mesi di Durata Complessiva di Formazione | Livello di approdo | |||
Quadro | 36 | Dirigente | |||
A1 | 30 | Quadro | |||
A2 | 22 | A1 | |||
B1 | 22 | A2 | |||
B2 e Op. di Vendita 2° Cat. | 20 | B1 e Op. di Vendita 1° Cat. | |||
C1 e Op. di Vendita 3° Cat. | 20 | B2 e Op. di Vendita 2° Cat. | |||
C2 e Op. di Vendita 4° Cat. | 18 | C1 e Op. di Vendita 3° Cat. | |||
D1 | 16 | C2 | |||
D2 | 14 | D1 | |||
Periodo di prova (Art. 135) | Il patto di prova deve risultare da atto scritto, con durata massima conforme alla Colonna 2 della seguente Tabella (derogabile con Accordo 2° livello, fermo restando la durata massima di 6 mesi e un Periodo di prova maggiore, ma fino al doppio rispetto a quello indicato nella Colonna 2, con conseguente incremento proporzionale della Clausola di durata minima ivi prevista): * di calendario. Solo superata la durata minima del Periodo di prova (indicata in Colonna 3), l’Azienda potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, purché entro la durata massima del Patto, senza alcun obbligo di preavviso o indennità. Il Lavoratore potrà liberamente recedere dal Contratto durante il Periodo di prova, rispettando il preavviso indicato in Colonna 4 della precedente Tabella. Se il patto di prova è interrotto per un periodo superiore a 7 giorni di calendario per malattia o infortunio, il Lavoratore sarà ammesso, a domanda scritta, a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda. Tale facoltà è esercitabile purché il Lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% della durata del Patto di Prova. |
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
Livello | Periodo di prova | Recesso Azienda | Preavviso del lavoratore |
Dirigente, Quadro, A1 e A2 | 6 mesi (*) | 3 mesi (*) | 4 settimane (*) |
B1 e Op. Vendita 1° Cat. | 5 mesi (*) | 2,5 mesi (*) | 3 settimane (*) |
B2 e Op. Vendita 2° Cat. | 5 mesi (*) | 2,5 mesi (*) | 3 settimane (*) |
C1 e Op. Vendita 3° Cat. | 4 mesi (*) | 2 mese (*) | 2 settimane (*) |
C2 e Op. Vendita 4° Cat. | 3 mesi (*) | 1,5 mesi (*) | 2 settimane (*) |
D1 | 2 mesi (*) | 1 mese (*) | 1 settimana (*) |
D2 | 1 mese (*) | 15 giorni (*) | 1 settimana (*) |
Segue Periodo di prova (Art. 135) | In assenza di accettazione della domanda di sospensione, dopo una durata dell’assenza almeno pari al preavviso di recesso dovuto dal Lavoratore (precedente Colonna 4), l’Azienda potrà liberamente recedere dal rapporto, purché ciò avvenga entro il termine del Patto stesso (Xxxxxxx 2). |
Permessi Retribuiti (Art. 154) | 48 ore di permesso retribuito/anno, comprensive di ex festività. In caso di mancata fruizione da parte del lavoratore (in tutto o in parte) delle ore di permesso maturate nell’anno di calendario, dal 1° aprile dell’anno successivo il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa, il Datore avrà diritto a liquidare la relativa indennità sostitutiva, unitamente al saldo delle competenze del mese di maggio dell’anno successivo. Eventuali permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 ore saranno mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità. |
Congedo matrimoniale (Art. 155) | Il Lavoratore non in prova e con contratto di lavoro superiore a 12 mesi, ha diritto a 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti in occasione di matrimonio, purché tale congedo sia compreso entro il termine finale pattuito. In presenza dei requisiti legali, il Lavoratore avrà titolo all’indennità riconosciuta dall’INPS. |
Intervallo per consumazione dei pasti (Art. 158) | L’intervallo normale per la consumazione dei pasti definito dall’Azienda potrà essere da 30 minuti a un massimo di 1,5 ore. In caso di intervallo superiore a 1,5 ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta, limitatamente al periodo eccedente, l’Indennità di Pausa Prolungata, pari al 20% della X.X.X. Tale Indennità dovrà essere riconosciuta anche se l’intervallo superiore a un’ora e mezza fosse stato previsto nella Lettera di Assunzione. Per l’intervallo dei lavoratori turnisti, si rinvia alle previsioni del CCNL. |
Maternità (Artt. 159 - 160) | È previsto il rinvio alla disciplina legale in materia di maternità e paternità, che prevede solo l’integrale riconoscimento della tredicesima mensilità maturata dal dipendente (integrazione datoriale del 20%). |
Ferie (Artt. 161 - 162) | 160 ore/anno. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate nell’anno in più di due periodi. Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, per temporanei rientri in patria, a tale scopo il saldo ferie annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura massima di 40 ore nel primo biennio di anzianità, 80 nel secondo e 120 dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. |
Malattia/Infortunio non Professionale (Art. 163) | Trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda: a) Dal 1° al 3° giorno, detto “periodo di Carenza”: retribuzione aziendale pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della prestazione o alla sua particolare onerosità. Tale trattamento, solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza nel corso dell’ultimo anno solare, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate. b) Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità (in presenza di indennità INPS pari all’80% della RMG, dal 4° al 180° giorno non sarà dovuta l’integrazione datoriale). Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per superamento dei 180 giorni di malattia nell’anno solare, per il periodo di malattia dal 181° giorno e fino al termine del periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari al 50% della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà al 25%. Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata del Lavoratore alla visita di controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza, anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione disciplinare conseguente. Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento possa essere stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, solo da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia. Periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • Per i lavoratori non in prova fino a 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, per eventi morbosi continuati o frazionati; • Per i lavoratori oltre 2 anni d’anzianità: 90 giorni solari, sempre continuati o frazionati, con incremento di un mese solare per ciascun anno lavorato oltre il biennio, nel limite di 365 giorni di prognosi complessiva. Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio del comma precedente. |
Infortunio/Malattia Professionale (Art. 164) | Trattamento economico a carico dell’Azienda: • Giorno dell’Infortunio: sarà retribuito al 100% come fosse stato lavorato; • Dal 1° al 3° giorno: sarà retribuito al 60% della Retribuzione Individuale Giornaliera, con esclusione delle voci collegate all’effettiva presenza al lavoro; • Dal 4° al 90° giorno: sarà retribuito al 25% della Retribuzione Individuale Giornaliera, con esclusione delle voci collegate all’effettiva presenza al lavoro; • Dal 91° giorno: sarà retribuito al 17% della Retribuzione Individuale Giornaliera, con esclusione delle voci collegate all’effettiva presenza al lavoro. L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità da questo dovute al Lavoratore. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in possesso di tale indennità già anticipata dall’Istituto Assicuratore, dovrà restituirla immediatamente all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione indebita. Periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro): • In caso d’infortunio professionale: il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea e, comunque, fino alla data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro o del certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro; • In caso di malattia professionale: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello della prognosi di malattia extraprofessionale. |
T.F.R. (Artt. 169 - 171) | Esso si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali: indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che dall’Accordo non siano stati esplicitamente considerati utili al fine del computo del T.F.R. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o, ai fini della corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 297/1982, alla scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione. |
Segue T.F.R. (Artt. 169 - 171) | Ritardo nel pagamento - Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza mensile e fino al suo effettivo e completo pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,5% su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale. |
Ente Bilaterale En.Bi.C. (Artt. 174 - 185) | È contrattualmente previsto l’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.) che, comprende una “Gestione Ordinaria” (che garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni; l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti) e una “Gestione Speciale” che, tramite apposita Mutua, eroga ai Lavoratori importanti prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e Assicurative sulla Vita e l’invalidità permanente da qualsiasi causa conseguente, ad esclusione dell’atto volontario. Per le relative contribuzioni e modalità di versamento tramite F24, si rinvia al sito: xxx.xxxxx.xx. Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della “Gestione Speciale”: solo per i Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, e/o con orario di lavoro inferiore alle 16 ore settimanali, o 64 ore mensili o 532 ore annuali, ai quali non competono le prestazioni della “Gestione Speciale”, sarà corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo pari a lordi € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata. Tale Elemento non sarà utile nella determinazione della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi) nè del T.F.R. L’Elemento Contrattuale Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, quando esso fosse complessivamente inferiore a 12 (dodici) mesi. Responsabilità per mancata contribuzione: L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge. Sempre entro i limiti di prescrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrati che erano dovuti. Resta fermo che, qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti, nessuna prestazione sarà erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore, mentre le prestazioni contrattualmente previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro, con costi a suo carico. |
ENBITAL (Artt. 194 e 225) | È contrattualmente previsto l’ENBITAL, quale Ente Bilaterale per la formazione specifica dei Dirigenti e dei Quadri, nei seguenti importi. Per le relative modalità di versamento tramite F24, si rinvia al sito: xxx.xxxxxxx.xx |
Orario ordinario di lavoro e Riposi (Artt. 141 - 153) | Orario ordinario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate consecutive. Nel contratto deve essere fissata la distribuzione dell’orario di lavoro e la sua collocazione prevalente. La durata dell'orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario, straordinario con permessi compensativi e delle intensificazioni accreditate nella Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi, salvo diverso Accordo di 2° livello che potrà dare altra forma di flessibilità, fermo restando il rispetto negli ultimi 12 mesi della Media mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della banca delle ore di 48 ore settimanali: • Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario, straordinario con riposo compensativo e/o banca delle ore; • Settimanale: 60 ore, purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese; • Mensile: 216 ore; • Semestrale: 1.296, purché entro il limite massimo di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane a 48 ore; • Straordinario annuo: 300 ore; • Saldo attivo o passivo nella Banca delle ore: è fissato dalle parti nel massimo di 160 ore. Personale non soggetto alla disciplina orario di lavoro: i Dirigenti, i Quadri, il Personale Direttivo (A1 e A2) e gli Operatori di vendita, non sono soggetti alla disciplina dell’orario di lavoro, salvo i limiti di ragionevolezza ed equità. Pertanto, per essi non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, contrattualmente individuati, nel tempo pieno, nel massimo di 30 ore mensili di extraorario, la cui retribuzione è già compresa nella P.B.N.C.M. contrattualmente concordata. Riposo giornaliero: deve essere di almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore. In presenza di particolari, oggettive e motivate esigenze aziendali, il riposo giornaliero potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare. In tal caso, in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore (esempio per lavoro notturno), sarà dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15% della X.X.X. per tutte le ore di |
Descrizione voce | Importo mese | Importo anno |
Per "Formazione specifica dirigenti/quadri" (Codice causale Mod. F24 "EB16"): | ||
• di cui a carico dell'azienda, per ciascun dirigente/quadro: • di cui a carico del dirigente/quadro: | € 4,166 € 2,083 | € 50,00 € 25,00 |
Totale contributi mensili/annuali dovuti all'ENBITAL per i dirigenti: | € 6,249 | € 75,00 |
Segue Orario ordinario di lavoro e Riposi (Artt. 141 - 153) | lavoro svolto all’interno del tempo di riposo inizialmente previsto. Riposo settimanale: una festività settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero, normalmente coincidente con la domenica. In caso di lavoro a turni o di aperture “7 giorni su 7”, il Riposo settimanale cadrà a rotazione in altro giorno della settimana preventivamente stabilito. In presenza di particolari, oggettive e motivate esigenze aziendali, per massimo 12 Riposi/anno, il Riposo settimanale potrà essere goduto a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate. In caso di rinvio oltre il 7° giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’Indennità fissa di € 5,00 per ciascuna settimana in cui la festività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 rinvii al mese. |
Lavoro Straordinario (Artt. 255 - 258) | Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere di lavoro complessivo e 48 ore settimanali) è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento per il Lavoratore. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue di lavoro straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi di necessità urgenti o occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o dal presente CCNL. La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario Lavoro “a recupero”: E’ il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato per recupero di ritardi o arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale. |
Descrizione dello straordinario | Maggiorazione oraria | ||
Se “in prolungato” | Se “in spezzato” | ||
A | Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali | 15% | 18% |
B | Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali | 20% | 23% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 25% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 28% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 27% | 30% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | 35% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 35% |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Artt. 255 - 258) | Lavoro straordinario con riposo compensativo In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della X.X.X. previste nella successiva Tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di “straordinario con riposo compensativo” effettuato nel mese di competenza. Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario. Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo compensativo | |||||
Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo | Maggiorazione oraria | |||||
Se “in prolungato” * | Se “in spezzato” * | |||||
A | Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale | 4% | 7% | |||
B | Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale | 7% | 10% | |||
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 14% | |||
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 17% | |||
E | In regime notturno in giorno feriale | 14% | 17% | |||
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | 19% | |||
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 24% | |||
H | In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti il saldo di 160 ore (per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario) | Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% | ||||
Banca delle Ore (Art. 259) | Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di 160 ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore. I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono “continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo. Il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R., potrà richiedere, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, la liquidazione del suo saldo positivo della Banca delle Ore, sempre maggiorato del 15%. Salvo diversi Accordi Aziendali, le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il 50% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e R.S.A./R.S.T., in funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del preavviso ai Lavoratori di almeno 2 settimane. Per il restante 50%, saranno utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina prevista per i riposi compensativi dello |
Segue Banca delle Ore (Art. 259) | straordinario. Agli effetti normativi le ore d’intensificazione si considerano in ogni caso ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario, per le quali spettano le seguenti maggiorazioni, in funzione dell’onerosità della loro collocazione temporale. Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro | |||||
Descrizione dell'intensificazione | Maggiorazione oraria | |||||
Se “in prolungato” | Se “in spezzato” | |||||
A | Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale | 4% | 7% | |||
B | Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale | 7% | 10% | |||
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 14% | |||
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 17% | |||
E | In regime notturno in giorno feriale | 14% | 17% | |||
F | Segue … In regime notturno in giorno di riposo | - | 19% | |||
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 24% | |||
H | Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore (in caso di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R.) | Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% | ||||
Cessione dei Riposi (Art. 260) | Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà prevista dall’art. 24 D.Lgs. 151/2015, è contrattualmente prevista la possibilità di cessione, alle stesse condizioni previste dalla Legge, anche dei riposi compensativi individuali dello straordinario e la quota individuale del Saldo positivo della Banca delle Ore (50% delle ore accreditate), fermo restando che tale cessione non modificherà la qualificazione di riposo compensativo. | |||||
Trasferimento (Art. 264) | Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 mesi o, se in presenza di familiari a carico, di 5 mesi. Esso dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; |
Segue Trasferimento (Art. 264) | 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con familiari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 20% della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. |
Trasferta (Art. 265) | Definizione: prestazione lavorativa prestata per l’intero orario ordinario giornaliero in sede diversa rispetto a quella contrattuale di lavoro, ad almeno 60 chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa l’autovettura del dipendente, se autorizzata) in un tempo normalmente superiore ad un’ora. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio (purché analiticamente documentate, nei limiti della normalità e autorizzate) o, in alternativa all’Indennità di Trasferta, al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue: a) il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di € 15,00; nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di € 25,00; entrambi esenti da imposizione contributiva e fiscale; |
Segue Trasferta (Art. 265)
b) la Diaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella, avente natura retributiva, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, per i Lavoratori soggetti a vincolo d’orario (art. 17, D.Lgs. 66/2003), nel limite massimo di un’ora giornaliera. Oltre tale limite il tempo di viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l’intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% della X.X.X. L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni contrattuali.
Tabella: Diaria giornaliera
Livello | Diaria giornaliera |
Dirigente | 59,00 |
Quadro | 43,00 |
A1 | 36,00 |
A2 | 33,00 |
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria | 29,00 |
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria | 26,00 |
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria | 23,00 |
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria | 21,00 |
D1 | 18,00 |
D2 | 14,00 |
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
c) Indennità forfettaria di trasferta: l’Azienda potrà sostituire il rimborso analitico delle spese di cui al successivo punto d) con un’Indennità di trasferta che ristori il Lavoratore delle spese di vitto e di alloggio da lui sostenute. Tale Indennità, nei limiti di € 46,48 giornalieri per l’Italia e di € 77,47 giornalieri per l’Estero, a norma di Legge sarà esclusa da contribuzione previdenziale e da prelievo fiscale. Eventuali maggiori importi che fossero riconosciuti al Lavoratore avranno, invece, a tutti gli effetti natura retributiva.
d) il rimborso spese di vitto e pernottamento: al Lavoratore, oltre al rimborso degli importi dei punti a) e b) che precedono, in alternativa all’Indennità forfettaria di trasferta, dovrà riconoscere il rimborso analitico delle spese documentate sostenute nel corso della trasferta regolarmente autorizzata, nei limiti aziendalmente previsti o della normalità;
e) qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purchè sia stato preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente almeno il rimborso dei costi proporzionali (quota capitale; carburante; pneumatici; manutenzione e
Segue Trasferta (Art. 265) | riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI, oltre ad € 0,133/Km a copertura del rischio conseguente ai danni subiti dal mezzo a causa d’incidente. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che, entro i limiti massimi di costo delle Tabelle ACI, potranno essere liberamente concordate tra le Parti interessate. f) Trasferta Estero: il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà essere inviato in ricorrenti trasferte all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive. La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, l’eventuale rimborso spese non documentabili nei limiti previsti per l’Estero e la Diaria giornaliera, entro il limite pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta nazionale, di cui al punto a) che precede. |
Reperibilità (Art. 268) | Definizione: è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute. Le ore di reperibilità non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Indennità di Reperibilità (*) La chiamata di reperibilità̀ sarà̀ di norma effettuata tramite telefono cellulare, che potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio. Durante i turni di reperibilità̀, il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica e il tempestivo intervento. Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purchè assicuri sempre la raggiungibilità̀ e la possibilità d’intervento. |
Livello | 16 ore * in Giorno Feriale | 24 ore * in Giorno di Riposo aggiuntivo | 12 ore * in Giorno Festivo o Riposo di Settimanale | 24 ore * in Giorno Festivo o di Riposo Settimanale |
B1 e Op. Vendita di 1° Cat. | € 9,66 | € 14,48 | € 14,48 | € 34,40 |
B2 e Op. Vendita di 2° Cat. | € 8,99 | € 13,48 | € 13,48 | € 32,02 |
C1 e Op. Vendita di 3° Cat. | € 8,32 | € 12,49 | € 12,49 | € 29,66 |
C2 e Op. Vendita di 4° Cat. | € 7,66 | € 11,49 | € 11,49 | € 27,28 |
D1 | € 7,19 | € 10,79 | € 10,79 | € 25,62 |
D2 | € 6,66 | € 9,99 | € 9,99 | € 23,72 |
Preavviso in caso di recesso (Art. 320) | La Parte che risolve il rapporto di lavoro deve rispettare i seguenti termini di preavviso, espressi in giorni di calendario: Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di dimissioni o di licenziamento. In caso di mancato preavviso o di preavviso insufficiente, la Parte che recede dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del computo del T.F.R. Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi brevi permessi, nella misura massima di 4 ore ogni 15 giorni di calendario, per la ricerca di nuova occupazione. |
Allineamento Contrattuale (Art. 322) | In caso di prima applicazione del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall” a Lavoratori già assunti con altro Contratto, si dovrà: 1) effettuare un Allineamento Contrattuale, ovvero un’armonizzazione tra la previgente retribuzione e quella prevista dal nuovo CCNL, con garanzia del medesimo trattamento economico annuale complessivo; 2) inquadrare nuovamente il personale dipendente secondo il livello professionale corrispondente alle effettive mansioni svolte con riferimento alle Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni della Classificazione del Personale prevista dal CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”. Tale nuovo inquadramento, normalmente, non comporterà la corrispondenza “numerica” con il livello precedentemente attribuito al dipendente. Per quanto riguarda la parte normativa, i benefici del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad personam fino alla scadenza del predetto CCNL. Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del nuovo CCNL. È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio, l’immediata integrale applicazione della parte |
Xxxxxxx | fino a 5 anni d’anzianità | Da 5 fino a 10 anni d’anzianità | oltre a 10 anni d’anzianità |
Dirigente | 180 giorni | 210 giorni | 240 giorni |
Quadro | 120 giorni | 150 giorni | 180 giorni |
A1 e A2 | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni |
B1 e B2 e Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
C1 e C2 e Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
D1, D2 e Lavoratori Discontinui | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
Segue Allineamento Contrattuale (Art. 322) | normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c., un’indennità sostitutiva “Una Tantum” che risarcisca anticipatamente il Lavoratore per la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni normative pregresse. Le stesse regole dovranno essere applicate in caso di Allineamento Contrattuale di Lavoratori Apprendisti, con unica particolarità che, in tal caso, permarrà la durata del periodo di formazione (Apprendistato) pattuita in sede di assunzione. |
Imponibile Previdenziale (Art. 323) | Anche tenuto conto che il presente CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall” è Contratto maggiormente rappresentativo per il settore regolamentato, le Parti ricordano l’obbligo di assoggettare a contributo previdenziale le retribuzioni lorde mensilmente erogate e, qualora inferiori agli importi mensili che sono annualmente definiti quali “Minimale Contributivo”, per il 2019 pari ad € 1.267,13, assumendo tale ultimo valore. Inoltre, nel caso in cui le effettive mansioni svolte da personale dipendente siano riconducibili ad altri CCNL, sarà opportuno verificare la congruità degli assoggettamenti contributivi anche rispetto ai minimi di tale Contratto che, nell’esempio, probabilmente assumerebbe la qualifica di “Contratto comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”. |
Norme particolari per i Dirigenti (Titolo LI e Artt. 192-222) | Definizione: Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato che, quali Alter Ego dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità, Iniziativa e con Potere decisionale, che incidono sull’andamento generale dell’Impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma. Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna o sarà munito di specifiche Deleghe operative. |
Il Dirigente non ha una vera e propria dipendenza gerarchica poichè riceve dal Datore di lavoro direttive di carattere generale, che realizza con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e Deleghe ricevute. | |
Responsabilità Civile: la responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi provvederà tramite idonea copertura assicurativa. | |
Copertura spese Legali: Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale |
Segue Norme particolari per i Dirigenti (Titolo LI -Artt. 192-222) | di almeno € 300.000,00, per evento e per anno. L’Azienda in caso di procedimento civile o penale è altresì tenuta ad assicurare ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 3.000.000,00. Tempo Determinato: fino a massimo di 5 anni, con facoltà di recesso del Dirigente, con preavviso, dopo 3 anni. Patto di non concorrenza: al massimo fino a 5 anni dalla cessazione del rapporto. Malattia/Infortunio non professionale: il trattamento economico complessivo riconosciuto dal Datore di lavoro dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto contrattuale previsto per la generalità dei dipendenti. Infortunio professionale: in caso d’infortunio professionale non in itinere, spetta al Dirigente la conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo qualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o grave parziale. In tale periodo, vi sarà decorrenza di quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, già comprensiva dell’Indennità INAIL eventualmente spettante, entro il limite complessivo dell’85% della R.N.M. Licenziamento: è possibile procedere al licenziamento del Dirigente senza “giustificato motivo soggettivo”, o senza documentato “giustificato motivo oggettivo”, o senza percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o senza obbligo di motivazione, riconoscendogli una somma aggiuntiva al T.F.R. pari all’indennità lorda che gli sarebbe spettata in sostituzione del preavviso a lui contrattualmente dovuto. |
Norme particolari per i Quadri (Titolo LII e Art. 228) | Copertura spese Legali: dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno € 100.000,00 per evento e per anno. L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno € 1.000.000,00. |
5) Welfare del CCNL “Sale Bingo e Gaming Hall”
Valore Welfare (Art. 176)
Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:
• € 1.300,00 (duemilaseicento Euro) annui per i Dirigenti;
• € 650,00 (milletrecento Euro) annui per i Quadri;
• € 350,00 (seicentocinquanta Euro) annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, X0, X0, X0, X0, X0, X0 x X0).
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova, con primo versamento nel mese di giugno (1° versamento: giugno 2019, 2° versamento: giugno 2020; 3° versamento: giugno 2021).
I valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto:
• tempo indeterminato o determinato, di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi;
• a tempo pieno o parziale, purchè il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali;
• lavoratori apprendisti;
• lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità per almeno 20 ore settimanali o telelavoratori. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale.
Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale, saranno erogate tramite Accordi aziendali di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori, per il tramite della piattaforma “BenefitOnline” di Health Italia. In alternativa, potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e
R.S.A. assistita da un Delegato o con Regolamento aziendale, ferma restando la garanzia delle prestazioni e degli importi previsti dal Welfare Contrattuale.