CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BENI MOBILI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BENI MOBILI
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Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Sig. , nato il , a , prov. di
, in qualità di
, in nome e per conto del Comune di Casagiove con sede in via Iovara - C.F.: 00151070612 di seguito nominato“comodante ”, da una parte;
E
Sig. , nato il , a , prov. di , residente in , prov. di , via/viale/piazza , n° , C.F.: , di seguito denominato “ comodatario” , dall’altra parte;
E
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1
Il comodante dà e concede in comodato al comodatario che accetta il seguente bene:
- N. 1 (uno) raccoglitore di mozziconi di sigarette "posacenere cilindrico Cigarette 8x85”.
ART. 2
Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene oggetto, di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto.
ART. 3
Il comodatario si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
ART. 4
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene è completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5
Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte del bene comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
ART. 6
Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all’art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r..
Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.
ART. 7
Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
ART. 8
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 9
Le eventuali spese del presente contratto sono interamente a carico del comodatario.
ART. 10
Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 11
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto Il comodante
Il comodatario
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il comodante
Il comodatario